Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20026 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Nel procedimento iscritto al n. RG 20026/2018, viste le note di trattazione scritta depositate in data 29.04.2025 dall'avv. Rosario Venuto, nell'interesse del convenuto e quelle depositate in data 06.05.2025 Controparte_1
dall'avvocato Fabrizio Formica nell'interesse dell'attore, , Parte_1
sulla scorta del Decreto di regolamentazione dell'udienza dell'8/05/2025 adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 30.01.2025 (fissata per la discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del
15.03.2024 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20026/2018 R. G.
Promossa da
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Milazzo, alla Via G. Rizzo, n. 80, presso lo studio legale dell'Avv. Fabrizio
Formica, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
attore
Contro
(cod. fisc. ), ed elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Lipari, alla Via G. Marconi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Rosario
Venuto, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, Convenuto
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2943 c.c. – 2059 c.c.
(risarcimento del danno da diffamazione).-
Pag. 1 a 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte descrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione notificato il 13.04.2018 e depositato in cancelleria in data
19.04.2018 evocava in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, Parte_1
premettendo che, mentre ricopriva il ruolo istituzionale di Controparte_1
Sindaco in carica presso il Comune di Lipari, in data 13 novembre 2011, nel corso di un'assemblea dell tenutasi presso l'hotel “La Filadelfia” di Lipari, il Geom. affermava che: “alla presenza di un politico locale, il sindaco, Controparte_1
, mi ha chiesto se volevo un incarico, sistemare qualcuno, o costruire Parte_1
una casa abusiva in Piazza Mazzini”. (cfr. atto di citazione pag. 1 di 7).
Il , dopo aver invitato il convenuto a smentire le proprie affermazioni, al Pt_1
fine di tutelare la propria reputazione, sporgeva querela nei confronti del per il reato di diffamazione, presso la competente Autorità Giudiziaria CP_1
ottenendo la condanna - con sentenza n. 15/2015 (RGNR 353/2012) del Gdp di
Barcellona P.G. emessa in data 19.06.2015 - alla pena di euro 700,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali, e quindi al risarcimento del danno
(da quantificarsi in separata sede civile) nei confronti della parte civile costituita, per il reato previsto dall'art. 595 comma primo e secondo c.p., condanna successivamente confermata in sede di appello, quindi divenuta irrevocabile in data 27.04.2017, giusta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di Cassazione.
Sulla base di tali premesse e ritenuto che le prefate condotte diffamatorie tenute dal convenuto avessero cagionato danni non patrimoniali – essendo già stata pronunciata condanna generica ex art. 539 c.p.p., divenuta irrevocabile - l'attore chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificandoli Pag. 2 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
nella misura di euro 50.000,00 (euro cinquantamila) ovvero in quella che sarebbe stata ritenuta conforme a legge.
Si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e Controparte_1
chiedendone il rigetto, previa pronuncia di improcedibilità - non avendo l'attore avviato il tentativo obbligatorio di mediazione – quindi nel merito per carenza di prova ex art. 2697 c.c. non sussistendo a suo dire, nel caso a mano, l'ipotesi di danno in re ipsa, quindi in subordine, tenuto conto della tenue gravità del fatto, limitare il risarcimento del danno al minimo possibile, con vittoria di spese e compensi di causa.
Rimesse le parti all'esperimento del tentativo mediatorio, giusta ordinanza del
14.01.2019, la causa - concessi i chiesti termini di cui all'art. 183 VI c.p.c. (testo anteriore al d.lgs 149/2022 ancora applicabile ai sensi dell'art. 35 del citato decreto) –era assegnata allo scrivente magistrato anche per la sopravvenuta assegnazione del fascicolo alla sede centrale di questo tribunale.
Quindi, ritenuta la natura documentale della lite, respinte le richieste di istruttoria orale avanzate da ambo le parti rispettivamente per irritualità e irrilevanza – la stessa, all'udienza del 16.03.2022 era rinviata all' udienza del
15.03.2023, svolta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni.
Era poi fissata la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e rimessa per tale adempimento alla udienza del 08.05.2025, svolta con le modalità previste dell'art. 127-ter c.p.c., (in assenza della presenza fisica dei procuratori delle parti e con scambio di note scritte contenenti sole istanze e conclusioni) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che in merito alla vicenda sottesa all'odierno vaglio, appare opportuno richiamare l'insegnamento giurisprudenziale affermato dalla S.C. con la pronuncia n. 8477/2020 a tenore del quale “…la sentenza del giudice penale .. che abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni Pag. 3 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318)…” con la conseguenza che per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno, si osserva.
Certamente la sentenza penale non può essere rimessa in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, in riferimento alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla sua commissione da parte del condannato.
Tuttavia, quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato", il riferimento, sulla base delle regole di diritto civile, è al danno evento, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 cod. civ. (cfr. anche Cass. n. 5660/2018).
In termini piani, la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia in essa riconosciuto il relativo diritto della costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4318). Pag. 4 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
Nel caso di specie si verte nella ipotesi di reato accertato con sentenza divenuta irrevocabile a carico di , per diffamazione aggravata causata da Controparte_1
un fatto determinato e consumatosi nel momento e nel luogo in cui i terzi (una platea di persone raccolta, nel corso di un'assemblea dell tenutasi presso l'hotel
“La Filadelfia” di Lipari il 13.11.2011) hanno udito l'espressione offensiva dell'altrui reputazione manifestatasi nella frase: “alla presenza di un politico locale, il sindaco, , mi ha chiesto se volevo un incarico, sistemare Parte_1
qualcuno, o costruire una casa abusiva in Piazza Mazzini'' pronunciata dal CP_1
a danno dell'offeso, . Parte_1
Ma, come detto, “… Il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno- conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento…” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018, n. 9385; cfr. conforme
“Sull'attore incombe, la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale” (Corte d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132).
Sulla scorta di quanto sopra, avuto riguardo alla produzione documentale offerta in comunicazione da parte attrice – in ottemperanza al richiamato onere probatorio che assiste la difesa di chiunque agisca per ottenere il risarcimento in presenza di condotte dolose o colpose che cagionino un danno ingiusto in uno, alla prova del nesso di causalità giuridica fra il danno e le sue conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito penale – l'invocato diritto appare solo parzialmente provato nei limiti di cui infra.
Nello specifico ed in considerazione del corredo di allegazioni offerte, al netto degli elementi che supportano la prova dell'esistenza del fatto-reato – in termini di modalità di condotta, caratteristiche del comportamento, tempi e luoghi di Pag. 5 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
consumazione che come già affermato, esulano dal perimetro del thema probandhum proprio della sede civile – appare utile considerare l'allegato articolo di giornale del 13.11.2011 che riporta la notizia, fonte del reato (cfr. sub all.n.2 atto di citazione).
Nel caso di specie, infatti, si tratta di una pubblicazione tesa alla circolazione di notizie locali (presso le isole Eolie) rivolta solo alla cronaca dei fatti di rilevanza isolana e diffusione on-line, tenuta a cura del giornalista . Controparte_3
L'articolo in parola è consultabile da chiunque, tramite collegamento internet alla testata giornalistica fruibile senza abbonamento e provvista di una sezione archivio.
Considerato che la risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie diffuse su un giornale on line - pur non destinato alla pubblicazione anche cartacea e con limitata diffusione nel solo Comune isolano - può verosimilmente supportare l'asserita eccezionale gravità del danno invocata dal , alla luce Pt_1
della portata circolatoria della notizia che, se diffusa via web, può essere considerata massima in quanto in grado di raggiungere un numero elevato di persone in tempi brevi e senza limiti geografici.
Sul punto, la riferita logica opera anche in riferimento all'utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o di scritti atti ad offendere un soggetto, la quale, per costante giurisprudenza si ritiene un'azione idonea a ledere il bene giuridico dell'onore, potenzialmente “erga omnes” (Tribunale Pavia sez. III,
14/03/2019, n. 468).
Pertanto, in relazione alla portata lesiva appena descritta, derivante dai caratteri della diffusione dello scritto, deriva il necessario riconoscimento della non tenue gravità del danno patito dal in conseguenza della condotta illecita tenuta Pt_1
dall'odierno convenuto.
Con riferimento, per altro verso, alla rilevanza dell'offesa – in considerazione della qualità del danneggiato, che all'epoca dei fatti vagliati in sede penale, rivestiva il ruolo di Sindaco di Lipari – essa, del pari, contribuisce a mantenere Pag. 6 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
un elevato grado di gravità della condotta pur mancando una sufficiente allegazione in merito alle conseguenze dannose che la stessa avrebbe prodotto sul , in termini di sofferenze morali e sofferenza soggettiva causata Pt_1
dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e reputazione della persona, subita dall'attore a causa della condotta illecita del convenuto accertata dalla sentenza irrevocabile in atti (cfr. note scritte del
06.05.2025 a firma dell'avvocato Formica).
Detta condotta offensiva, infatti, misurata esclusivamente nel fatto contestato in sede penale, non accompagnata da altri comportamenti simili reiterati nel tempo, operati dal convenuto in grado di determinare l'asserita alterazione nelle abitudini di vita dell'offeso, il quale anzi, per ben cinque anni dopo il reato, ha continuato a svolgere il ruolo di Sindaco, conducendo una seconda candidatura, fino a rassegnare le proprie dimissioni il 06.12.2016, sulla base di motivi apparentemente estranei a quelli per cui oggi invoca il risarcimento per la condotta diffamatoria subita, segnatamente si vedano gli articoli dal web ''Lipari news. Politica Lipari'' del 06.12.2016 ove, sul titolo della testata on line si legge ''
si dimette da consigliere comunale e non lesina attacco a e Parte_1 CP_1
ed ancora. ''Continui attacchi con lettere anonime minano serenità della CP_4
mia famiglia''. E ancora '' Consiglio comunale e denunce anonime: si è dimesso
(cfr. doc. sub. all. ''foliario pag. 6-7- di 14 fascicolo di Parte_1 CP_1
parte convenuta).
Detti elementi, al netto di valutazioni di segno contrario rispetto alle deduzioni di parte attrice, impongono di svolgere le seguenti considerazioni.
La condotta diffamante tenuta dal in danno alle ragioni del , CP_1 Pt_1
benchè si sia svolta in un ambito geograficamente ristretto - il Comune isolano di
Lipari, presso una struttura aperta al pubblico adibita a luogo di convocazione di assemblea politica – si profila suscettibile di rilevante considerazione per le ragioni di cui infra.
La successiva diffusione della notizia attraverso i canali mediatici, infatti, ha Pag. 7 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
certamente comportato la notorietà dei fatti commessi a danno dell'attore stante l'ampiezza - per le potenzialità che la pubblicazione “via internet” comporta – della platea vasta e illimitata raggiunta dalle condivisioni sul web.
Le superiori osservazioni, tuttavia, non superano il dato discorde e invalicabile offerto dalla riaffermazione dell'incarico di Sindaco conservato da parte dell'attore, attraverso nuove elezioni tenutesi successivamente al consumarsi del reato, circostanza questa, che dimostra inevitabilmente che gli effetti della diffamazione in parola, seppur rilevanti, siano rimasti lievi e circoscritti, tanto in abito locale, quanto in abito temporale.
Mancando ulteriori elementi probatori a contrario e in applicazione dei principi sopra enunciati, la determinazione del risarcimento per le conseguenze dannose scaturite dalla pronuncia penale a carico dell'odierno convenuto deve avvenire, dunque, con criteri equitativi, assumendo come parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della persona colpita - tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto professionale e sociale – atteso che la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella stessa natura del pregiudizio da ristorare (sul punto, Tribunale di Roma, n. 15524/2016; Cassazione Civile, sez.
III, 5 dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile n. 13153/2017; Tribunale di
Milano, n. 8706/2015).
Segue pertanto che, nel caso di specie, appaia condivisibile il criterio fissato dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, previa analisi dei canoni utilizzati dalla giurisprudenza - di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa - ha elaborato parametri orientativi per la quantificazione di detto danno secondo equità, che si basano su un livello crescente di intensità della lesione arrecata, espressione di una forbice di valori compresa tra il parametro minimo di tenue gravità sino al parametro massimo di eccezionale gravità.
Nel caso di specie, giusta l'applicazione dei prefati criteri orientativi, si ritiene pertanto equo contenere la portata dannosa della invocata diffamazione entro e Pag. 8 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
non oltre il rango della tenue gravità, con un indice di liquidabilità compreso tra l'importo minimo di Euro 1.000,00 e quello massimo di Euro 10.000,00.
Ciò per quanto accertato in corso di causa, essendo provato che l'attore, al tempus commissi delicti e anche dopo, ha continuato a rivestire il ruolo di Sindaco presso il Comune di Lipari, non subendo procedimenti disciplinari elevati a suo carico, sospensioni e revoca degli incarichi, o comunque non fornendo alcuna prova in tal senso né di ulteriori conseguenze direttamente riferibili ai fatti di causa, rimanendo indimostrate le conseguenze pregiudizievoli, asseritamente subite dopo l'offesa, concretizzatisi, a suo dire, nelle rinunce alle abituali frequentazioni del club service di appartenenza, oppure nell'evitare di recarsi, al di fuori delle esigenze strettamente connesse all'esercizio della carica di Sindaco, presso
l'isola principale dell'arcipelago delle Eolie (Lipari), luogo di intense relazioni sociali dello stesso in precedenza … ovvero con riguardo al … mutamento di personalità dell'attore, da socievole a chiuso in un costante turbamento, in quanto costantemente condizionato dal timore di subire ulteriori aggressioni, ed attacchi ingiustificati, dichiarato in citazione.
Anche i richiami agli arresti giurisprudenziali menzionati in citazione ove si legge “…che il riconoscimento del pregiudizio sofferto è conseguenza automatica della lesione del bene tutelato, sicché, una volta provata l'aggressione, “il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art.
1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore alla quale il risarcimento deve essere commisurato - cosicché – provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. In altri termini non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e consequenziale perdita o diminuzione della stessa, ma si assume solo che provata la prima risulta provata anche la seconda” (Cass., sent. Del 10.05.2001,
NGCC, 2002, I, 529). Ciò in quanto in relazione alla lesione di diritti siffatti, collocati al vertice dei valori costituzionalmente garantiti, le conseguenze risarcitorie si ingenerano necessariamente già per il fatto in sé la lesione, intesa come danno evento, Pag. 9 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
indipendentemente dal danno conseguenza che la stessa abbia potuto comportare (in questo senso Cass., sent. Del 07.06.2000, n 7713''). (cfr. pag.
2-3 dell'atto di citazione) appaiono non pertinenti e condivisibili in considerazione anche della vetustità degli stessi.
Ad colorandum di quanto già osservato, può altresì considerarsi che la condanna generica del al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale CP_1
offerta dall'attore induce a ritenere che già in sede penale si siano profilate, a danno della parte civile costituita (odierno attore) delle carenze probatorie notevoli poiché, diversamente e in linea di principio il Giudice penale avrebbe potuto emettere una sentenza di condanna con provvisionale - ove le prove offerte o raccolte avessero suffragato anche in parte l'entità del pregiudizio subito - in conseguenza dell'accertato reato.
In definitiva pertanto, quanto valutato, il materiale probatorio offerto dalle parti e in assenza di allegazioni di segno contrario, induce ad accogliere la domanda di parte attrice solo in relazione ad un presunto danno da diffamazione di tenue gravità equitativamente liquidato in euro 5.000,00 somma che, costituendo debito di valore perché il suo ammontare non è predeterminato, ma dipende dalla effettiva perdita subita dalla vittima, è soggetta a rivalutazione monetaria e interessi fino al pagamento dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Sulle spese del giudizio.
Va premesso che la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa come nel caso di specie.
Ciò premesso, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento compreso tra € 1.101 e 5.200,00, individuato in base al valore accertato, diversamente da quello dichiarato in citazione e sulla scorta dei parametri minimi di riferimento al DM 147/2022, al momento vigenti, Pag. 10 a 11 R. G. n. 20026 / 2018
stante la portata accoglitiva delle ragioni di parte attrice - in misura notevolmente ridotta rispetto a quanto preteso – e, al netto di rilevante complessità nelle questioni trattate, mancando attività istruttoria per rigetto delle istanze, compensandone un terzo.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R. G.
20026/2018, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accoglie, nei limiti esposti, la domanda avanzata da Pt_1
per le ragioni di cui alla motivazione;
[...]
2) Condanna, per l'effetto, al pagamento della Controparte_1
somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento liquidato in via equitativa a favore di per le ragioni di cui Parte_1
alla motivazione oltre rivalutazione e interessi dal passaggio in giudicato della sentenza penale;
3) condanna alla rifusione dei due terzi delle Controparte_1
spese processuali in favore di , che liquida - Parte_1
secondo i criteri indicati- in complessivi euro 852.00 oltre spese esenti per euro 518,00, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando il residuo terzo.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto lì 20.05.2025
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 11 a 11