Art. 20. (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica) 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Nota all'art. 20:
- Il testo dell' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 e' riportato nelle note all'art. 7.
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica; b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali; c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.
Nota all'art. 20:
- Il testo dell' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1998, n. 400 e' riportato nelle note all'art. 7.