Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 11340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservato in decisione all'udienza del 20/02/2025, e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi, giusta
[...] C.F._2
procura in atti, dall'avv. Giuseppe Riccobene (c.f.:
), con domicilio come in atti;
C.F._3
opponenti
E
c.f.: ), in persona del l.r.p.t., e Controparte_1 P.IVA_1
per essa, (c.f.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio
Christian Faggella Pellegrino (C.F. , con C.F._4
domicilio come in atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
oltre interessi e spese, quale debito residuo del contratto finanziamento n. 44627925 stipulato con Controparte_3
A fondamento dell'opposizione, hanno dedotto:
- Il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta, in mancanza di prova della cessione del credito, così come di comunicazione della stessa;
- la nullità del contratto di finanziamento, stante la difformità tra il contratto depositato dall'opposta nel fiscolo monitorio e quello ad essi consegnato al momento della stipula, e per l'omessa indicazione Part dell' ;
- la prescrizione del credito;
- la nullità delle clausole contrattuali di determinazione degli interessi;
Hanno, quindi, così concluso: “A) In via preliminare, accogliere
l'opposizione e revocare l'opposto decreto siccome inefficace, inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto;
B) sempre in via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo per difetto di legittimazione in capo all'istituto C) in via Controparte_1
subordinata nel merito, dichiarare l'invalidità, la nullità o la nullità parziale del contratto oggetto del presente giudizio con particolare riferimento alle clausole relative al saggio d'interesse, alle spese, alle commissioni;
D) determinare, in subordine, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di
CTU tecnico – contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto de quibus;
F) all'esito revocare in ogni caso
l'opposto decreto;
G) Condannare la convenuta al Controparte_1
pagamento di spese e competenze di giudizio, con attribuzione”.
- 2 - Si è costituita in giudizio per il tramite di Controparte_1 [...]
contestando in fatto ed in diritto le avverse deduzioni e così CP_2
concludendo: “In via preliminare: ● accertare e dichiarare la nullità della citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., per omissione e assoluta incertezza del petitum;
In via preliminare subordinata: ● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; ● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010; Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. ●
Condannare controparte ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di e per essa dell'importo Controparte_1 Controparte_2
di Euro 22.026,73, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma
- 3 - ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB”.
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, la causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20/02/2025, la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***** L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per i motivi di cui appresso.
Vale la pena di sottolineare introduttivamente che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, mente spetta all'opponente quello di dimostrarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell'opposizione non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
- 4 - Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Carattere assorbente, in punto di prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, riveste l'esame del profilo della legittimazione attiva, sub specie di titolarità del diritto, peraltro oggetto di contestazione da parte degli opponenti.
Sul piano sistematico occorre distinguere tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto controverso. La legittimazione ad agire rientra tra le cd. condizioni dell'azione, valendo ad individuare la titolarità del diritto di agire in giudizio. Come ribadito dalla Corte della nomofilachia, “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva
è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. […] Come si è visto, è consolidata ed univoca la giurisprudenza per cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Del resto, non si pongono problemi probatori, perchè si ragiona sulla base della domanda e della prospettazione in essa contenuta. E' comprensibile che la questione non sia soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia
- 5 - che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio” (Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
Discorso diverso va fatto con riferimento alla titolarità del rapporto controverso, che attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda. Con la citata pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che la titolarità del diritto è un fatto costitutivo che l'attore ha l'onere di provare. Esso può formare oggetto di contestazione da parte del convenuto con un comportamento processuale che, allorquando si traduca in una mera negazione, non essendo riconducibile alle eccezioni in senso stretto, può formare oggetto di eccezione o di rilievo officioso in ogni stato e grado del giudizio, senza alcuna preclusione che non sia quella derivante dal riconoscimento, da parte del convenuto, del fatto costitutivo, o dalla formulazione di difese incompatibili con la negazione del medesimo, o dall'operatività del principio di non contestazione.
Tanto premesso sul piano generale, occorre analizzare il particolare regime giuridico della cessione di credito, da cui deriva una modificazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A norma degli artt. 1260 ss. c.c. il creditore può trasferire ad altri il proprio credito anche senza il consenso del debitore ceduto (e salvi i divieti di cessione posti dalla legge). L'art. 1264 c.c. stabilisce che: “[I].
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. [II]. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione”.
- 6 - Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione di credito si perfeziona con l'accordo fra cedente e cessionario ed indipendentemente dall'accettazione o notificazione al debitore (cfr.
Cass. n. 23463/2009; Cass. n. 5786/1984; Cass. n. 3400/1979). Quanto allo scopo dell'accettazione o notifica di cui all'art. 1264 c.c., parte della dottrina sostiene che il cessionario, in conseguenza dell'efficacia immediatamente traslativa della cessione, è da subito legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal ceduto poiché l'accettazione o la notifica al debitore sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario;
secondo altri, invece, la cessione non produrrebbe effetti nei confronti del debitore sino all'accettazione o alla notifica, sicché prima di tale momento la prestazione sarebbe inesigibile dal cessionario. La Corte di
Cassazione ha avuto modo di precisare che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 c.c., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento
(cfr. Cass. n. 15364/2011; Cass. n. 20548/2004; Cass. n. 1510/2001).
Nell'ipotesi di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria
è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale
- 7 - richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla G.U.
(cfr. Cass. n. 13954/2006; Cass. n. 5997/2006).
Quanto alle modalità della notificazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la notifica del negozio di cessione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità che sia trasmesso al debitore ceduto l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi (Cass. n.
9761/2005). La notifica può avvenire mediante comunicazione scritta ed eventualmente anche mediante citazione in giudizio con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio (cfr. Cass. n. 20143/2005; Cass.
n. 14610/2004). L'art. 1264 c.c., invero, non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché tale operazione può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario (Cass. n. 5869/2014).
Da quanto esposto si evince che, in ipotesi di cessione del credito, altro è il profilo della titolarità del diritto, che discende dal perfezionamento del contratto consensuale di cessione del credito, altro
è il diverso aspetto della opponibilità della intervenuta cessione al debitore ceduto, legata agli adempimenti di cui agli artt. 1264 c.c. e/o art. 58 d.lgs. 385/1993.
Venendo al caso di specie, il credito azionato dall'opposta origina dal contratto di finanziamento n. 44627925 stipulato da e Parte_1
con Parte_2 Controparte_3
Deve, al riguardo, rilevarsi che non risulta adeguatamente dimostrata la continuità dei trasferimenti del credito fino ad arrivare all'odierna opposta.
- 8 - Segnatamente, non è dimostrata la cessione dello specifico credito da a Pinzolo, dal momento che: CP_4
- il contratto di cessione dei crediti in blocco non reca criteri di individuazione dei crediti ceduti;
- la dichiarazione di acquisto resa dal liquidatore di Pinzolo non assume alcuna rilevanza probatoria, in quanto proveniente dal soggetto che si assume cessionario;
- non è dimostrato il rispetto, nel caso di specie, dei criteri di individuazione per categoria dei crediti ceduti, come indicati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, poiché ivi si prevede che:
E non vi è alcuna deduzione, tantomeno prova, in ordine al predetto elenco di crediti esclusi dalla cessione, al fine di verificare che lo specifico credito non vi rientri.
Non risulta, inoltre, dimostrato il trasferimento del credito per cui è causa da , dal momento che: Parte_4
- il contratto di cessione dei crediti in blocco non reca criteri di individuazione dei crediti ceduti;
- non è dimostrato il rispetto, nel caso di specie, dei criteri inclusivi di cui all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ed invero,
l'opposta ha dedotto di aver acquistato il credito da Pinzolo.
Tuttavia, nell'avviso in questione si fa riferimento, da un lato, ad un'operazione di cartolarizzazione posta in essere tra e CP_4
(che, stando alle deduzioni della parte opposta, non CP_1
- 9 - riguarda il caso di specie), dall'altro, alla cessione di crediti in blocco intercorsa tra Pinzolo e , prevedendo, tuttavia, CP_1
che i crediti oggetto di cessione siano quelli precedentemente acquistati da Pinzolo da taluni cedenti e Sunrise), tra cui CP_3
non figura soggetto invece indicato dall'opposta quale CP_4
dante causa di Pinzolo;
- nessuna rilevanza probatoria assume la dichiarazione di acquisto proveniente dalla asserita cessionaria . CP_1
Deve, in definitiva, rilevarsi l'incertezza in merito alle vicende che hanno effettivamente interessato la circolazione del credito e, in ogni caso, il difetto di prova che lo specfico credito per cui è causa sia ricompreso nell'oggetto delle operaizoni di cartolarizzazione sopra menzionate.
Alla stregua di quanto precede, difetta la prova della titolarità del diritto in capo alla parte opposta.
Il deficit di un fatto costitutivo della domanda ne determina l'infondatezza, con assorbimento di ogni altra questione.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
e vanno condannati, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 (vigente ratione temporis), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, attesa l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione, come risultante dal verbale in atti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3887/2022;
2. Condanna la parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore della parte opponente, che qui si liquidano in euro 2.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, nonché euro 145,00 per esborsi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. Condanna e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010 vigente ratione temporis.
Così deciso in Aversa, l'11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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