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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3225/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 23.6.2023 da:
OS TE (C.F.: ) C.F._1 nato a [...] il [...], (C.F.: ) e residente in C.F._1
Montecchio Maggiore (VI) in via Padre Beschin, 2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Malerba, (C.F.: ) presso il cui studio in Veglie alla C.F._2 via Bari n.63 è elettivamente domiciliato attore
CONTRO
(C.F.: ), E_ P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t. C.F. e P.IVA , CP_2 P.IVA_1 con sede in Casaleone (VR), alla Via Venera n. 12, elett.te dom.to/a in Casoria (Na) alla Traversa Nazionale delle Puglie VI n. 12, presso lo studio dell'avv. CIRO CIPOLLETTI, C.F. , tel./fax 081/2508855, pec: C.F._3
Email_1 convenuta E CONTRO
(C.F.: ), Controparte_3 C.F._4
convenuto contumace conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI PER L'ATTORE CP_4
A)Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la violazione del “mandatum ad scribendum” del contratto n. 21393 e per l'effetto B)Condannare il sig. e la società in solido al Controparte_3 E_ risarcimento dei danni subiti e quantificati, per le varie poste di danno, in complessivi € 21.330,90 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
C)in ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
CONCLUSIONI PER Controparte_5
1) dichiarare infondata la richiesta di risoluzione contrattuale per inadempimento e la richiesta di risarcimento dei danni formulate dall'attore e per l'effetto condannare le controparti, o ognuna per quanto tenuta, alle spese, diritti e onorari del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore;
2) affinchè, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità
e/o dolo consumato da parte del Sig. (che dai documenti Controparte_3 originali depositati avrebbe alterato il contratto per cui è causa modificando l'oggetto in danno della società), Voglia, per lo effetto, condannare quest'ultimo in via esclusiva al pagamento di tutti i danni in favore del Sig.
se dovuti, con esonero della responsabilità in capo alla CP_4 [...]
e, in via riconvenzionale, condannare il Sig. E_
, già costituito in mora con diffida del 21.07.23, al Controparte_3 risarcimento del danno in favore della della E_ somma pari ad € 3.476,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, quale danno documentato in atti e sostenuto per fatto illecito oltre i danni forfettari e da perdita di chance sopportati dalla stessa nei limiti di valore della presente causa e la condanna alle spese di lite con distrazione al sottoscritto procuratore;
3) in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea ed eventuale responsabilità ex art. 2049 c.c., tenuto conto delle osservazioni svolte in particolare sul calcolo dei presunti danni subiti dal Sig.
che ha beneficiato del credito di imposta di € 11.950,00 CP_4
(importo che andrà senz'altro scorporato dall'eventuale danno), ovvero in solido della in via riconvenzionale, voglia E_ condannare il Sig. , già costituito in mora con diffida del Controparte_3
21.07.23, al risarcimento dei danni e spese subite a causa della Sua condotta illecita pari al risarcimento liquidato al Sig. , aggravato della CP_4 provvigione versata di € 3.476,00 oltre oneri, quale danno documentato e sostenuto per fatto illecito oltre i danni forfettari e da perdita di chance sopportati dalla stessa nei limiti di valore della presente causa e la condanna alle spese di lite con distrazione al sottoscritto procuratore;
4) affinchè, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità
e/o dolo consumato da parte del Sig. , e in caso di Controparte_3 responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla E_ ovvero in solido e di condanna di quest'ultima, in riconvenzionale, voglia condannare il Sig. , già costituito in mora con diffida del Controparte_3
21.07.23, al risarcimento dei danni e spese subite a causa della Sua condotta illecita pari al risarcimento liquidato al Sig. , aggravato della CP_4
2 provvigione versata di € 3.476,00 oltre oneri, quale danno documentato e sostenuto per fatto illecito oltre i danni forfettari e da perdita di chance sopportati dalla stessa nei limiti di valore della presente causa e la condanna alle spese di lite con distrazione al sottoscritto procuratore;
5) nella denegata ipotesi di non accoglimento, voglia l'On.le Giudicante considerare comunque estranea e indenne la convenuta dall'eventuale soccombenza senza alcun danno poiché imputabile esclusivamente alla condotta del Sig. con compensazione delle spese. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice esponeva: CP_4
- di avere nel 2021 intrapreso trattative con , agente per la Controparte_3 [...]
in quanto intenzionato ad effettuare lavori di E_ ristrutturazione in regime di superbonus 110% ed installare, altresì, presso la propria abitazione sita in Montecchio Maggiore un impianto fotovoltaico da 6 Kw con caldaia, pompa di calore e batterie di accumulo formato XL;
per detto impianto concordava il prezzo di € 22.900,00, compreso di assicurazione All Risk, con la possibilità di avvalersi del credito di imposta al 50%;
- di avere in data 08.02.2021 sottoscritto, “in bianco” , la proposta di contratto n. 21393;
-che in data 11.03.2021 il sig. , tecnico incaricato dalla , Testimone_1 CP_5 effettuava un sopralluogo presso l'abitazione dell'attore al fine di redigere apposita relazione preliminare all'installazione, e riferiva di aver avuto incarico per la redazione di una relazione per un impianto da 4 Kw e non 6 Kw;
-subito l'attore chiamava il che rispondeva con messaggio vocale “…per CP_3 quanto riguarda la potenza dell'impianto e la batteria te la confermo, probabilmente aveva un refuso quindi non appena mi manda la relazione poi gli faccio io Tes_1
l'integrazione e niente… quindi lo sistemiamo senza problemi…”;
- che in data 12.05.2021, in occasione di un incontro tra e nella casa CP_3 CP_4 di quest'ultimo, il primo comunicava che vi erano problemi con i tempi di allaccio con GSE per l'impianto da 6 KW e che per diminuire i tempi era necessario fare un impianto da 4 Kw e dopo l'allaccio fare l'integrazione dell'impianto come richiesto;
-che in data 22.06.2021 mandava un messaggio di sollecito a con il CP_4 CP_3 quale precisava che “un impianto fotovoltaico a settembre, per lo più non da 6 Kw ma da 4,5 (detto da te per fare più velocemente) non mi serve” ;
-il 9.7.2021 riportava nelle note del contratto n. 21393 la seguente CP_3 annotazione “Installazione iter semplificato 4 Kw + Batteria M in integrazione dopo installazione contatore autoconsumo e scambio sul posto già trattati come 6 Kw + Batteria XL;
-in data 22.07.2022 l'impianto fotovoltaico da 4 Kw+ rack per contenimento batterie XL+batterie accumulo M veniva montato presso l'abitazione del sig. ; CP_4
-in data 27.07.2021, dietro sollecito del , il comunicava “stiamo CP_4 CP_3 provvedendo all'aumento di potenza per poter poi procedere all'integrazione 3 dell'impianto. Se per caso ti chiamano dalla segreteria basta che confermi la procedura”;
-sempre in data 27.07.2021. alle ore 17.17, inviava comunicazione al sig. CP_4 in cui lo informava di essere stato contattato per l'aumento di potenza del CP_3 contatore da un ingegnere con la quale tuttavia si era riproposto il problema della potenza da 4 Kw dell'impianto piuttosto che 6;
-in data 28.07.2021 il cambio di potenza del contatore passava da 3 Kw a 4,5;
-In data 25.08.2021 scriveva un messaggio al con il quale lo CP_4 CP_3 avvisava di aver ricevuto comunicazione dell'avvenuto pagamento, da parte di ES, a favore della dell'importo di € 22.900,00 : “Buongiorno mi è CP_5 arrivato il pagamento presso la vostra azienda dell'impianto fotovoltaico.
Considerato che
il pagamento è riferito ad un impianto da 6 Kw e che quello attuale è da 4 Kw e non funzionante e ad oggi non ho notizia degli altri lavori, farò bloccare il pagamento entro metà settembre… come ti avevo comunicato con msg del 06 agosto;
-in pari data il sig. rassicurava il RE : “Buongiorno non serve CP_3 CP_4 perché da parte tua non ci sarà alcun pagamento fino alla sistemazione dell'impianto. Poi io sono ancora fermo fino a lunedì ma entro la prossima settimana ci vediamo perché ho anche modulo da firmare per il completamento dei lavori…”;
-in data 20.09.2021, dopo aver nuovamente contattato ES, il sig. CP_4 scriveva al il seguente messaggio “Buongiorno Gaetano, ho parlato con CP_3
ES per annullare finanziamento e non si può fare. Viste le svariate inesattezze scritte (io ingenuo a firmare in bianco) mi hanno detto che devo fare denuncia ai Carabinieri e nel frattempo costretto a pagare rate per non incappare in denuncia da parte loro e bandito per il futuro da tutte le banche per un eventuale altro prestito come cattivo creditore. Credo che procederò in tal senso rivolgendomi ad un legale…le parole al vento non bastano più” ;
-nello stesso giorno rassicurava che da lui nulla era dovuto scrivendo CP_3 CP_4
“Comunque, se ti va bene, ti do un termine così ci sentiamo qualche giorno prima mettiamo tutto per iscritto nero su bianco, te lo firmo, così mi prendo tutta la responsabilità…omissis…Ci diamo un appuntamento attorno a martedì/mercoledì della prossima settimana e definiamo tutto. No ci sarà bisogno assolutamente di null'altro… ES non partirà nemmeno… rispondo io… metto io per iscritto nero su bianco ehhh… perché tanto so che le cose vanno esattamente come previsto” (vocale pag. 13 doc.1);
-in data 05.11.2021, non essendosi in alcun modo risolta la questione finanziamento, il sollecita il pagamento della prima rata del discusso finanziamento ed in CP_4 data 08.11.2021 alle ore 13.11 il mandava la foto della ricevuta di avvenuto CP_3 pagamento (doc.5 copia ricevuta pagamento 1^ rata ES e pag. 17 doc.1);
-in data 29.11.2021 comunicava al di aver ricevuto il credito di CP_4 CP_3 imposta e di attendere ancora notizie circa il rimborso delle bollette energia non ancora pervenuto nonché sul prestito ES”, ma In data 07.12.2021 CP_4 manda comunicazione al dicendogli di essere stato costretto a pagare la CP_3 seconda rata del finanziamento poiché scaduta (cfr. pag. 19 doc.1);
4 -in data 02.02.2022 e si incontravano nuovamente , il CP_4 CP_3 CP_4 consegnava una dichiarazione di impegno in 4 punti (doc.6 Dichiarazione) che il avrebbe dovuto firmare al fine di risolvere l'intera questione relativa CP_3 all'integrazione impianto, rimborso bollette Enel fino a completamento impianto, rimborso spese e rimborso finanziamento, e con sua dichiarazione di pugno, CP_3 si impegnava a dare una “risposta” in relazione ai punti oggetto della dichiarazione entro il giorno 11.02.2022 (doc.7 Riscontro;
CP_3
-in data 14.02.2022 il inviava mail al con una proposta risolutiva CP_3 CP_4 che contemplava l'integrazione dell'impianto in regime di super bonus, e confermava, inoltre, che l'unico importo a carico del sig. per l'impianto CP_4 realizzato era quello di € 11.450,00 (doc.8 Mail del 14.02.2022); CP_3
-in data 25.03.2022 il sig. inoltrava sulla pec di la mail CP_4 E_ del 23.02.2022 inviata al sig. senza ricevere alcun riscontro;
CP_3
-in data 01.06.2022 , a mezzo del proprio legale, inviava una racc. a/r ad CP_4 [...] al fine di contestare l'installazione di un impianto di E_ potenza inferiore a quella pattuita riservandosi di agire per il risarcimento del danno , e la riscontrava la diffida, a mezzo del legale , affermando E_ di avere regolarmente adempiuto il contratto 21393 e di avere ella stessa rinunciato al contratto n.21402 senza nulla pretendere a titolo di costi anticipati.
-in data 15.06.2023 si svolgeva l'incontro di negoziazione tra il solo attore e la Contr che si concludeva negativamente. Tutto ciò esposto, l'attore lamentava il riempimento abusivo contra pacta della proposta di contratto n. 21393 firmata in bianco sul modulo unilateralmente predisposto, avendo scoperto solo all'esito della visita di sopralluogo del tecnico incaricato, che sarebbe stato invece realizzato un impianto da 4 Kw in luogo di quello da 6, mentre egli non era minimamente interessato all'installazione di un impianto di minor potenza. Ravvisava la responsabilità del e della preponente ex art. CP_3
2049 c.c., ancorchè non vi fosse vincolo di subordinazione tra i due convenuti. Circa la quantificazione del danno, posto che secondo gli accordi intervenuti tra e la avrebbe dovuto realizzare, CP_4 CP_3 E_ sull'abitazione dell'attore, un impianto fotovoltaico da 6 Kw. e che il costo pattuito per detto impianto era pari ad € 22.900,00 (doc. 16 Fattura ), E_ mentre ad oggi l'impianto installato sull'abitazione ha una potenza di 4 Kw, produceva la stima di un proprio tecnico ( perito industriale ) secondo Persona_1 il quale l'impianto in concreto realizzato ha un valore di € 13.800,00 (cfr doc. 13). Chiedeva quindi la condanna dei convenuti in solido , a titolo di danno emergente, dalla differenza di costo tra l'impianto voluto e quello realizzato pari ad € 9.100,00 (22.900,00-13.800,00), oltre agli interessi che il sig. deve corrispondere a CP_4
ES per il credito finalizzato del 12.02.2021, ammontante ad € 4.230,90. Chiedeva anche la condanna di a risarcire solidalmente l'attore del lucro CP_5 cessante dato dal mancato guadagno e, quindi, dal profitto che avrebbe realizzato dall'impianto di 6 Kw , quantificato in maniera forfettaria su un periodo di 20 anni in
5 € 3.000,00, e dei danni per l'inadempimento al mandato, che quantificava in € 5.000. Tutto ciò premesso l'attore chiedeva:
“A)Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e la violazione del
“mandatum ad scribendum” del contratto n. 21393 e per l'effetto B)Condannare il sig. e la società in solido al Controparte_3 E_ risarcimento dei danni subiti e quantificati, per le varie poste di danno, in complessivi
€ 21.330,90 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
C)in ogni caso con condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Mentre il convenuto rimaneva contumace, parte convenuta Controparte_3 costituitasi, affermava: E_
-che la proposta 21393 è relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico potenza kw 4, batt. M e servizi full al prezzo concordato di € 22.900,00 da corrispondersi con finanziaria ed importo mensile di € 290,00, ed essa convenuta vi aveva dato esecuzione secondo la regola dell'arte;
-che mai, prima della richiesta di risoluzione contrattuale ricevuta in data 14.06.22 (all. 2), vi erano state contestazioni da parte del Sig. alla CP_4 Controparte_5 neanche in fase di installazione;
- che alla data della prima contestazione ( 14.06.22) il rapporto tra la società CP_5
e il Sig. era già stato interrotto da circa due mesi e mezzo
[...] Controparte_3
(6.04.22);
-che per mezzo del procuratore, riscontrava la richiesta di risoluzione Controparte_5 contrattuale in data 20.06.22 a mezzo pec (all. 3), comunicando di aver già rinunciato ad altra proposta contrattuale n. 21042 sottoscritta dal Sig. e di aver Controparte_4 regolarmente adempiuto alla proposta contrattuale n. 21393, contestando tutti i presunti addebiti;
-che solo dall'atto di citazione era venuta a conoscenza di presunte trattative tra l'agente di vendita Sig. e il Sig. , e aveva diffidato Controparte_3 CP_4 tempestivamente, a mezzo lettera racc. a.r. del 21.07.23 e anticipata a mezzo mail del
14.07.23, il Sig. . che non aveva fornito spiegazioni;
Controparte_3
-che la proposta di contratto n. 21393 sottoscritta dal Sig. in data CP_4
8.02.21 era stata approvata dal proponente tant'è che in data 22.07.21 Controparte_5 provvedeva all'installazione ed adempimento del contratto;
il cliente solo un anno dopo, in data 14.06.22, aveva contestato presunti inadempimenti quali l'installazione di un impianto di potenza inferiore a quella (presuntivamente) pattuita . Negava la sussistenza di propria responsabilità ex art. 2049 c.c. in quanto il rapporto di agenzia si configura quale rapporto non subordinato, essendo l'agente lavoratore autonomo rispetto alla società, e considerato che aveva interrotto Controparte_3 ogni rapporto con l'odierna convenuta nel mese di aprile 2022, prima del primo atto inviato alla da parte del Sig. (14.06.22). Controparte_5 CP_4
6 Anzi ipotizzava che il documento in copia (integrazione al contratto n 21393) potrebbe costituire esso un falso, un artifizio, a riprova della mala fede della condotta del d'accordo con il Sig. o all'insaputa di quest'ultimo, per CP_3 CP_4 addebitare eventuali responsabilità all'odierna convenuta. Osservava che l'agente, ai sensi dell'art. 1746 c.c., nell'esecuzione dell'incarico deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede, per cui, se in corso di causa venisse accertato che i documenti forniti da controparte siano ascrivibili al Sig. è CP_3 evidente che lo stesso non abbia tutelato gli interessi della preponente traendone esclusivamente il profitto personale della provvigione. L'eventuale responsabilità era imputabile esclusivamente al che non solo CP_3 aveva prodotto un regolare contratto sottoscritto dal Sig. in originale CP_4 alla preponente , ma avrebbe anche consegnato al cliente altro Controparte_5 contratto (in copia) e modificato di cui la preponente non era assolutamente a conoscenza, in violazione del contratto di agenzia. La convenuta contestava la perizia di parte prodotta dall'attore e affermava che il costo da egli sostenuto era esattamente pari a quello di mercato per un impianto di potenza di 4 kw con batteria e servizi full, mentre il costo da listino per un impianto di potenza di 6 kw sarebbe stato pari ad € 27.900,00, sensibilmente maggiore, quindi nessun danno emergente risulta maturato. Evidenziava inoltre che l'attore aveva già beneficiato nel proprio cassetto fiscale del credito d'imposta pari ad € 11.950,00 (all. 5 – listino prezzi – provvigioni – detrazioni fiscali) e che pertanto alcun danno risulta maturato poiché eventualmente annullato dal vantaggio fiscale ricevuto. Contestava il danno da lucro cessante quantificato in maniera forfettaria in € 3.000,00 che non poteva essere monetizzato poiché completamente dipendente dalle abitudini, esigenze e consumi energetici dell'attore, e i danni per inadempimento del mandato sia nell'an che nel quantum in quanto non imputabili alla società che Controparte_5 risulterebbe essa stessa danneggiata dal dolo del Sig. esclusivo responsabile. CP_3
Tutto ciò premesso, chiedeva accertarsi l' esonero della responsabilità della CP_5 nella presunta causazione dell'illecito se esistente, con accertamento invece
[...] della responsabilità diretta ed esclusiva del . Controparte_3
Contro quest'ultimo in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento del danno , costituito non solo dal pagamento della provvigione per fatto illecito ma anche dalla perdita di chance in caso di installazione di un impianto da 6 kw che da listino ha un costo superiore a quello del contratto stipulato con il RE e pari alla differenza di
€ 5.000,00 (€ 27.900,00 - € 22.900,00) . In subordine chiedeva il risarcimento del danno da parte del eventualmente arrecato alla Controparte_3 E_ per causa non imputabile (ex art. 2049 c.c.) pari al risarcimento
[...] eventualmente liquidato al Sig. , aggravato della provvigione versata CP_4 di € 3.476,00 oltre oneri (all. n. 6 – fattura cumulativa) oltre che della perdita di chance.
7 Con la successiva prima memoria la parte attrice modificava la domanda : “Alla luce dell'eccezione formulata e, quindi, del valore di mercato per un impianto di 6 Kw, dichiarato dalla stessa , pari ad € 27.900,00 si modifica la domanda di CP_5 risarcimento formulata al punto 3 del libello introduttivo pertanto la differenza di valore tra l'impianto voluto (27.900,00) e quello realizzato (13.800,00) è pari ad € 14.100,00.”
Nel corso della fase istruttoria si procedeva all'interrogatorio formale del convenuto contumace, e la causa veniva infine trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025.
Il convenuto contumace non ha disconosciuto i documenti prodotti dall'attore, che si debbono avere per riconosciuti ex art. 215 cpc, e all'udienza del 4.6.2024 ha risposto all'interrogatorio formale ammettendo che il contratto era stato firmato in bianco dal committente il quale voleva un impianto da 6KW e non da 4 Parte_1 come scritto nel contratto. Il convenuto ha però negato di avere egli stesso riempito il foglio firmato in bianco scrivendo 4 anziché 6. Ha ammesso che dopo le proteste del RE egli aveva “ di suo pugno integrato nelle note il contratto scrivendo “ Installazione iter semplificato 4 Kw + Batteria M in integrazione dopo installazione contatore autoconsumo e scambio sul posto già trattati come 6 Kw + Batteria XL”.
Pur avendo il negato di avere riempito il modulo scrivendo 4 anziché 6, non CP_3 vi è motivo di ritenere che a ciò avesse provveduto l'altra convenuta, per la quale sarebbe stato indifferente o vantaggioso installare un impianto di maggior potenza con prezzo superiore. Che il riempimento contra pacta sia addebitabile al risulta anche dal suo CP_3 comportamento successivo, evincibile dalla messaggistica intercorsa (doc.1 attoreo) teso a rassicurare il , a cercare di rimediare all'errore, sino a mandargli gli CP_4 estremi di un pagamento di una rata effettuato alla ditta che aveva erogato il finanziamento (doc.5 copia ricevuta pagamento 1^ rata ES e pag. 17 doc.1), e ad impegnarsi a fornire tutti i chiarimenti (doc.7).
Sulla base della documentazione in atti risulta che la convenuta ebbe CP_5 notizia dell'accaduto in data 25.3.2022 quando le fu inoltrata la mail inviata all'indirizzo (doc. 1 allegato alla prima memoria ex art. Email_2
171 ter cpc). Tuttavia sulla base del contratto n. 21393 sottoscritto dal in data CP_4
8.02.21 e recante la indicazione della potenza 4 anziché 6 , la convenuta già nel luglio 22.07.21 aveva provveduto all'installazione ed adempimento del contratto. Infatti nell'atto di citazione l'attore scrive : “In data 28.07.2021 il cambio di potenza del contatore passava da 3 Kw a 4,5” e “ in data 29.11.2021 comunicava al CP_4 di aver ricevuto il credito di imposta”. CP_3
8 La convenuta ha negato di avere ricevuto l'integrazione prodotta dall'attore sub doc. 2 allegato alla prima memoria ex art. 171 ter cpc ( e 3 allegato all'atto di citazione), peraltro irregolare perché effettuata su foglio a ricalco del primo contratto firmato dall'attore in data 8.2.2021. D'altra parte l'attore non ha offerto prova che tale integrazione fosse stata tempestiva al punto tale da poter essere comunicata alla convenuta prima dell'installazione, infatti il capitolo di prova articolato sul punto non specifica la data ma parla genericamente di un incontro ( H)In occasione di un appuntamento con il sig. ha di suo pugno integrato nelle note il contratto CP_4 scrivendo “ Installazione iter semplificato 4 Kw + Batteria M in integrazione dopo installazione contatore autoconsumo e scambio sul posto già trattati come 6 Kw + Batteria XL”.) Pertanto pur ravvisandosi astrattamente il nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze dell'agente e il danno subìto dal terzo, tale da fondare la responsabilità del preponente anche al di fuori delle ipotesi di vero e proprio rapporto di dipendenza- subordinazione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31675 del 14/11/2023) nel caso di specie va esclusa la responsabilità indiretta della preponente in quanto ebbe notizia dell'accaduto (25.3.2022) solo dopo l'avvenuta esecuzione del contratto (luglio 2021) e dopo il perfezionamento del meccanismo del bonus fiscale . Infatti, come già sopra riportato, in atto di citazione parte attrice scrive che “ In data 29.11.2021 il sig. comunica al di aver ricevuto il credito di CP_4 CP_3 imposta”. In conclusione, l'erronea compilazione del contratto firmato in bianco e l'erronea installazione dell'impianto di potenza inferiore a quella attesa vanno ascritte al solo convenuto . Tuttavia il danno liquidabile non è ravvisabile Controparte_3 nella differenza tra il costo di euro 22.900 e l'importo di euro 13.800 che sarebbe il valore dell'impianto da 4 KW secondo una perizia di parte dell'attore. Infatti tale perizia è stata contestata nella comparsa di risposta dalla convenuta CP_1 la quale ha documentato che l'impianto da 6 KW avrebbe avuto il maggior costo di euro 27.900- doc.5 e che quello di cui alla fattura del 27.7.2021 inviata all'attore corrisponde invece esattamente all'impianto installato da 4 KW (doc. 16 attoreo) e l'attore non ha chiesto CTU per accertare il presunto minor valore ( ha richiesto CTU solo per accertare l'autenticità delle conversazioni Whatsapp col . Tanto CP_3 meno è accoglibile la domanda modificata con la prima memoria ex art. 171 ter cpc, visto che il costo effettivo dell'impianto era e rimane quello di euro 22.900,00, non quello del desiderato ipotetico impianto di maggior potenza. Gli unici danni ipotizzabili, , e addebitabili, come visto, al solo convenuto contumace, che non li ha contestati, è quello chiesto dall'attore a titolo di “lucro cessante dato dal mancato guadagno e, quindi, dal profitto che avrebbe realizzato dall'impianto di 6 Kw che si quantifica in maniera forfettaria su un periodo di 20 anni in € 3.000,00, e i danni per l'inadempimento al mandato che si quantificano in € 5.000” e che possono essere liquidati equitativamente come chiesti . Infatti nel rispondere all'interrogatorio formale il convenuto ha ammesso che la volontà dell'attore era quella di concludere un contratto per una potenza di 6 KW quindi nell'accettare il modulo firmato in
9 bianco egli si impegnava a compilarlo secondo i desiderata del cliente e a seguire la pratica in modo che la preponente fosse informata dell'esatta volontà negoziale. In conclusione il convenuto contumace va condannato a risarcire all'attore complessivi euro 8000,00, e a rifondergli le spese di lite. Vista la domanda riconvenzionale trasversale, e in considerazione del principio di causalità della lite, egli deve rifondere le spese di lite anche all'altra convenuta, che per effetto della sua negligenza è stata citata in giudizio dall'attore. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) condanna il convenuto a pagare a , per i titoli di Controparte_3 CP_4 cui in motivazione, euro 8000,00 oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale;
2)rigetta le domande contro la convenuta E_
;
[...]
3) condanna il convenuto a rifondere a le spese di Controparte_3 CP_4 lite, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
4)condanna il convenuto a rifondere a Controparte_3 E_
le spese di lite, liquidate in euro 2540,00 per compensi professionali,
[...] oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in ZA il 28 .
3.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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