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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 790/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1977 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Giovenco Giuseppe del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/03/1975 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cellerino Camilla del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Valmacca (AL) il
09/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2006.
Dall'unione sono nate le figlie e AN, rispettivamente in data 08/05/2009 e Per_1
25/07/2014, entrambe ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Valmacca (AL) il 09/09/2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2006 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'alloggio coniugale sito in Casale M.to Via Bremio n. 19 e censito al NCEU del comune di Casale M.to al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 36 ZC 1, cat. A/2, classe 4, vani 5,
RC € 684,31, Via Giovanni Bremio piani 4-S1, e al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 60, ZC 1 Cat. C/6 classe6 RC € 65,85, Via Giovanni Bremio piano S1, di nuda proprietà della moglie e con usufrutto a favore del marito, rimarrà assegnato alla SI.ra , con CP_1 tutti i mobili costituenti l'arredamento dell'alloggio; la moglie provvederà ad intestarsi tutte le utenze relative all'immobile, da domiciliarsi su conto corrente intestato esclusivamente alla stessa e il SI. si impegna a prestare la necessaria collaborazione;
Pt_1
2. le figlie minori e AN sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 ed avranno stabile residenza presso la madre in Casale M.to Via Bremio n. 19;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di svago delle stesse e personali dei genitori, a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 18,30 sino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
4. il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie il mercoledì dalle ore 18,30 sino alle ore 21,30 quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
5. i predetti giorni potranno essere modificati secondo le eSIenze contingenti, previo accordo;
6. durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di vacanze scolastiche, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro;
7. per le vacanze di Natale le figlie trascorreranno la metà dei giorni di vacanza comprendendo il giorno di Natale (e cioè dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e l'altra metà (e cioè dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro genitore e così alternativamente ogni anno;
8. anche in tal caso, i predetti giorni potranno essere modificati secondo le eSIenze contingenti e l'accordo tra le parti;
9. il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di Euro 1.000,00 mensili (500,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10. il Sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie delle figlie Parte_1
e AN secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa in vigore presso il Per_1
Tribunale di Vercelli;
11. il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , che al Parte_1 Controparte_1 momento è priva di occupazione, quale contributo per il suo mantenimento la somma di pagina 3 di 4 Euro 400,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti convengono che tale assegno verrà corrisposto alla SI.ra sino al termine del ciclo scolastico superiore della figlia minore CP_1
AN e così sino al mese di giugno dell'anno 2033; 12. l'assegno unico nella misura di legge spetterà per intero alla SI.ra ; Controparte_1
13. si dà atto che la vettura tg. DR823ZE Honda Jazz di proprietà di verrà Parte_1 trasferita alla SI.ra , senza il versamento di alcun corrispettivo;
la vettura Controparte_1 tg. DL867ZNR Citroen C3 di proprietà di verrà trasferita al SI. Controparte_1 Pt_1
senza il versamento di alcun corrispettivo;
[...]
14. i coniugi danno atto di avere regolato tutte le altre questioni di carattere economico patrimoniale;
15. si dà atto che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 790/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott. Andrea Padalino PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
Dott. Edoardo Gaspari GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25/12/1977 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Giovenco Giuseppe del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/03/1975 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Cellerino Camilla del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Valmacca (AL) il
09/09/2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie A, Anno 2006.
Dall'unione sono nate le figlie e AN, rispettivamente in data 08/05/2009 e Per_1
25/07/2014, entrambe ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta delle figlie minori (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
pagina 2 di 4
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Valmacca (AL) il 09/09/2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2006 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. l'alloggio coniugale sito in Casale M.to Via Bremio n. 19 e censito al NCEU del comune di Casale M.to al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 36 ZC 1, cat. A/2, classe 4, vani 5,
RC € 684,31, Via Giovanni Bremio piani 4-S1, e al Foglio n. 56, mappale 665, subalterno 60, ZC 1 Cat. C/6 classe6 RC € 65,85, Via Giovanni Bremio piano S1, di nuda proprietà della moglie e con usufrutto a favore del marito, rimarrà assegnato alla SI.ra , con CP_1 tutti i mobili costituenti l'arredamento dell'alloggio; la moglie provvederà ad intestarsi tutte le utenze relative all'immobile, da domiciliarsi su conto corrente intestato esclusivamente alla stessa e il SI. si impegna a prestare la necessaria collaborazione;
Pt_1
2. le figlie minori e AN sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 ed avranno stabile residenza presso la madre in Casale M.to Via Bremio n. 19;
3. il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e di svago delle stesse e personali dei genitori, a fine settimana alterni, dal venerdì dalle ore 18,30 sino alla domenica sera, quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
4. il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie il mercoledì dalle ore 18,30 sino alle ore 21,30 quando verranno riaccompagnate dalla mamma;
5. i predetti giorni potranno essere modificati secondo le eSIenze contingenti, previo accordo;
6. durante il periodo estivo, coincidente con il periodo di vacanze scolastiche, ciascun genitore avrà diritto a tenere con sé le figlie per due settimane, anche non consecutive, da concordare tra loro;
7. per le vacanze di Natale le figlie trascorreranno la metà dei giorni di vacanza comprendendo il giorno di Natale (e cioè dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e l'altra metà (e cioè dal 31 dicembre al 6 gennaio) con l'altro genitore e così alternativamente ogni anno;
8. anche in tal caso, i predetti giorni potranno essere modificati secondo le eSIenze contingenti e l'accordo tra le parti;
9. il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di Euro 1.000,00 mensili (500,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
10. il Sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie delle figlie Parte_1
e AN secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa in vigore presso il Per_1
Tribunale di Vercelli;
11. il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra , che al Parte_1 Controparte_1 momento è priva di occupazione, quale contributo per il suo mantenimento la somma di pagina 3 di 4 Euro 400,00 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le parti convengono che tale assegno verrà corrisposto alla SI.ra sino al termine del ciclo scolastico superiore della figlia minore CP_1
AN e così sino al mese di giugno dell'anno 2033; 12. l'assegno unico nella misura di legge spetterà per intero alla SI.ra ; Controparte_1
13. si dà atto che la vettura tg. DR823ZE Honda Jazz di proprietà di verrà Parte_1 trasferita alla SI.ra , senza il versamento di alcun corrispettivo;
la vettura Controparte_1 tg. DL867ZNR Citroen C3 di proprietà di verrà trasferita al SI. Controparte_1 Pt_1
senza il versamento di alcun corrispettivo;
[...]
14. i coniugi danno atto di avere regolato tutte le altre questioni di carattere economico patrimoniale;
15. si dà atto che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 24/03/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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