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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1999/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Comune di San Martino In Strada - Piazza Unita' D'Italia N.5 26817 San Martino In Strada LO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 28/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 2 e pubblicata il 22/04/2024
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262/2020 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 263/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178/2020 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 179/2020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto avvisi di accertamento (4 in tutto) per IMU e TASI relativi agli anni
2014 e 2015. Il COMUNE recupera le maggiori imposte asseritamente dovute a quei titoli, contestando una omessa dichiarazione. Quanto al valore, il COMUNE si fa riferimento al valore del bene per come emerge dall'atto notarile con cui lo stesso è stato compravenduto nel 2019.
La Corte in primo grado, respinta una eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso unico in quanto avente ad oggetto più avvisi di accertamento, ha accolto il ricorso, sottolineando come il volatile andamento dei valori di mercato non implichi in sé un obbligo di nuova dichiarazione, né può onerarsi il contribuente di verificare un dato che è per definizione oscillante. Spese a carico dell'ente soccombente per € 3.000, oltre accessori.
Propone appello il COMUNE. Lamenta l'erroneità della sentenza già con riferimento alla esatta natura delle pretese. Il COMUNE infatti ha contestato: omesso versamento dell'imposta dovuta sui fabbricati (IMU 2015) e omessa denuncia IMU e dichiarazione TASI con riferimento all'area edificabile
(per 2014 e 2015). La sentenza di primo grado ritiene (sul secondo profilo) che non fosse dovuta la dichiarazione, ma nulla dice sull'omesso versamento relativo ai fabbricati. Nel merito ribadisce la legittimità delle pretese: quanto ai fabbricati per mancata contestazione;
quanto all'area edificabile per omessa presentazione della dichiarazione e correttezza del valore assunto a riferimento, valido 2 non solo per il 2019, ma anche per il quinquennio precedente. Il COMUNE, da ultimo, ripropone le repliche ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado (infondatezza dell'eccezione di decadenza e tempestività della notifica degli avvisi tenuto conto della natura delle contestazioni e delle sospensioni dei termini per effetto della normativa emergenziale Covid).
Si è costituita la parte privata chiedendo la conferma della sentenza. Chiede dichiararsi inammissibile il primo motivo di impugnazione per genericità. Quanto al merito: si insiste nel ribadire che non sussisteva alcun obbligo dichiarativo per le annualità 2014 e 2015 in ragione della ultrattività della originaria dichiarazione;
della mancata prova dell'intervenuto mutamento di valore dei cespiti;
della possibilità per il COMUNE di assumere informazioni sull'eventuale mutamento di valore attraverso banche dati. Il COMUNE peraltro con delibera 32/2018 ha attribuito alle proprie aree edificabili un valore di € 120 al mq;
è esso che deve essere considerato come base imponibile, tanto più che coincide con il valore indicato dalla Camera di Commercio di Lodi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del COMUNE è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono;
con conseguente doverosa parziale riforma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
3 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Quanto alla eccezione di decadenza, l'analisi della normativa emergenziale nel suo complesso porta a concludere che i termini pendenti prima dell'8 marzo 2020, a tale data non ancora scaduti, siano stati prorogati indipendentemente dal fatto che scadessero o meno in quell'anno. La correttezza sistematica di tale interpretazione trova evidentemente riscontro anche in argomenti di ordine logico e sistematico. Nella misura in cui la situazione emergenziale ha determinato l'impossibilità della prosecuzione delle ordinarie attività amministrative, tale ostacolo assoluto ha riguardato tutte le attività in corso, quindi tutte le attività per le quali i termini di decadenza/prescrizione non erano ancora maturati/scaduti prima dell'irrompere della situazione emergenziale (Cass. ordinanza n. 960 del 15.01.2025).
Quanto al merito.
I primi giudici ricordano che l'art. 12 del D. Lgs. 23/2011 prevede l'ultrattività degli effetti dell'originaria dichiarazione, fissando come unica eccezione il subentrare di "modifiche di dati ed elementi dichiarati", solo in presenza dei quali, a loro dire, il contribuente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione. Tali modifiche però, per essere rilevanti ai fini della norma sopra richiamata, devono – continuano i primi giudici - essere ancorate a precisi elementi fattuali o a determinate variazioni delle caratteristiche urbanistiche (cfr. Cass. 20354/2019). Nel caso di specie è stato ritenuto che non ci fosse prova di questo e che la stessa non potesse consistere nel riferimento al prezzo di una compravendita perfezionatasi in anni successivi a quelli di interesse e il cui oggetto non è nemmeno del tutto coincidente.
Con riferimento ai fabbricati, la circostanza del mancato versamento delle imposte pretese non è stata contestata con motivi specifici, né in sede contenziosa la parte privata ha dimostrato di avere pagato il dovuto;
nemmeno i primi giudici hanno argomentato sul punto, pur annullando gli atti nella loro interezza. Dal momento che la pretesa IMU 2015 sui fabbricati non è stata contestata, essa deve considerarsi definitiva e sul punto deve essere confermata la legittimità dell'avviso.
Quanto all'area edificabile, gli aspetti dirimenti ai fini decisori sono due: la verifica della effettiva presentazione di una originaria dichiarazione/denuncia (a fini IMU e TASI) da parte della contribuente;
la conseguente modalità di quantificazione delle imposte.
4 Sul primo aspetto, il COMUNE insiste nel sottolineare come non si lamenti la mancata presentazione di una denuncia/dichiarazione integrativa in variazione per essere subentrate modifiche (assunzione errata su cui si basa la sentenza di primo grado) bensì il fatto che nessuna dichiarazione/denuncia sia mai stata presentata dalla contribuente. Ora, in punto di fatto, l'omessa presentazione della dichiarazione originaria è provata, perché la contribuente non ha dimostrato di averla mai presentata. Tanto è vero ciò che, in sede di ricorso introduttivo, la parte privata ha mosso rilievi con riguardo alle pretese relative all'area edificabile, affermando che non sussistesse l'obbligo di presentare a monte la dichiarazione.
E invece avrebbe certamente dovuto farlo.
La legge IMU impone l'obbligo dichiarativo del relativo valore del bene, laddove i dati necessari per liquidazione dell'imposta non sono rinvenibili in banche dati catastali (art. 13 comma 12ter D. L.
201/2011). L'art. 37 comma 53 DL 22/2006, pur attenuando l'obbligo dichiarativo, afferma: “Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”. Mentre per i fabbricati l'ufficio dispone del riferimento della rendita catastale, che è riferimento per la determinazione della base imponibile, per le aree edificabili è necessaria la dichiarazione del contribuente per indicare il valore dell'area, perché i dati di cui si dispone sono solo l'identificazione catastale e l'eventuale prezzo di compravendita (in questo senso sono anche le Istruzioni generali alla dichiarazione IMU). Sussiste pacificamente peraltro l'obbligo di versare l'IMU su aree edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico generale e indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi (art. 11 quaterdecies comma 16 D. Lgs.
203/005 e art. 36 comma 2 DL 223/2006). Né, nel caso di specie, esistono cause di esenzione dall'imposta né ipotesi per cui l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento su area edificabile possano considerarsi “scusate”.
A questo punto, si tratta di verificare se è corretta la quantificazione delle imposte pretese dal
COMUNE che, per liquidare le imposte pretese per gli anni 2014 e 2015, ha fatto riferimento al prezzo al quale l'area è stata compravenduta nel 2019, per come risultante dal relativo rogito notarile,
5 affermando che nel quinquennio precedenti le condizioni rilevanti per determinare il valore venale del bene fossero rimaste sostanzialmente invariate.
Questo tipo di ragionamento e di assunzione non può considerarsi corretto in quanto assiomatico, arbitrario, destituito di affidabilità probatoria. Soprattutto nella misura in cui si tratta di fare riferimento ad un settore di mercato in cui si assiste a oscillazioni di valore frequenti.
In altri termini: il prezzo del contratto di compravendita del bene, per come determinatosi nel
2019 e per di più riferito a beni immobili non del tutto coincidenti con quelli di riferimento per le pretese delle imposte avanzate dal COMUNE, non è certamente, secondo criteri e parametri di logica e ragionevolezza, prova del comune valore di mercato del bene per annualità precedenti, addirittura risalenti a più di tre anni indietro.
A questo punto, stante la natura del processo tributario come processo di impugnazione- merito, dovendo individuare un parametro di riferimento corretto, che possa esprimere in termini attendibili il presumibile valore di mercato del bene negli anni a riferimento, così da costituire base imponibile per la liquidazione delle imposte, deve necessariamente farsi riferimento al valore stabilito con delibera comunale in un arco temporale ragionevolmente prossimo. Rileva allora in questo senso, come pure indicato dalla parte contribuente, la delibera 32/2018 del COMUNE, che ha attribuito alle proprie aree edificabili un valore di € 120 al mq;
valore indicato come coincidente con quello espresso dalla Camera di Commercio di Lodi (affermazione non esplicitamente e direttamente contestata dall'ente).
Le sanzioni, dovute stanti le violazioni accertate, devono essere di conseguenza rideterminate in proporzione alla riquantificazione delle imposte;
secondo i medesimi legittimi meccanismi seguiti dall'ente impositore.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello del COMUNE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le imposte dovute sull'area edificabile nella misura quantificata facendo riferimento al valore di € 120 a mq;
conferma la ripresa IMU sui fabbricati;
ridetermina le sanzioni in misura conseguentemente proporzionale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
6 La Corte di Giustizia Tributaria di II° per la Lombardia
ACCOGLIE PARZIALMENTE
L'appello del COMUNE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le imposte dovute sull'area edificabile nella misura quantificata facendo riferimento al valore di € 120 a mq;
conferma la ripresa IMU sui fabbricati;
ridetermina le sanzioni in misura conseguentemente proporzionale.
COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NT FR AT NA
7
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1999/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Comune di San Martino In Strada - Piazza Unita' D'Italia N.5 26817 San Martino In Strada LO
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 28/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LODI sez. 2 e pubblicata il 22/04/2024
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 262/2020 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 263/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178/2020 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 179/2020 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto avvisi di accertamento (4 in tutto) per IMU e TASI relativi agli anni
2014 e 2015. Il COMUNE recupera le maggiori imposte asseritamente dovute a quei titoli, contestando una omessa dichiarazione. Quanto al valore, il COMUNE si fa riferimento al valore del bene per come emerge dall'atto notarile con cui lo stesso è stato compravenduto nel 2019.
La Corte in primo grado, respinta una eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso unico in quanto avente ad oggetto più avvisi di accertamento, ha accolto il ricorso, sottolineando come il volatile andamento dei valori di mercato non implichi in sé un obbligo di nuova dichiarazione, né può onerarsi il contribuente di verificare un dato che è per definizione oscillante. Spese a carico dell'ente soccombente per € 3.000, oltre accessori.
Propone appello il COMUNE. Lamenta l'erroneità della sentenza già con riferimento alla esatta natura delle pretese. Il COMUNE infatti ha contestato: omesso versamento dell'imposta dovuta sui fabbricati (IMU 2015) e omessa denuncia IMU e dichiarazione TASI con riferimento all'area edificabile
(per 2014 e 2015). La sentenza di primo grado ritiene (sul secondo profilo) che non fosse dovuta la dichiarazione, ma nulla dice sull'omesso versamento relativo ai fabbricati. Nel merito ribadisce la legittimità delle pretese: quanto ai fabbricati per mancata contestazione;
quanto all'area edificabile per omessa presentazione della dichiarazione e correttezza del valore assunto a riferimento, valido 2 non solo per il 2019, ma anche per il quinquennio precedente. Il COMUNE, da ultimo, ripropone le repliche ai motivi di ricorso ritenuti assorbiti dal giudice di primo grado (infondatezza dell'eccezione di decadenza e tempestività della notifica degli avvisi tenuto conto della natura delle contestazioni e delle sospensioni dei termini per effetto della normativa emergenziale Covid).
Si è costituita la parte privata chiedendo la conferma della sentenza. Chiede dichiararsi inammissibile il primo motivo di impugnazione per genericità. Quanto al merito: si insiste nel ribadire che non sussisteva alcun obbligo dichiarativo per le annualità 2014 e 2015 in ragione della ultrattività della originaria dichiarazione;
della mancata prova dell'intervenuto mutamento di valore dei cespiti;
della possibilità per il COMUNE di assumere informazioni sull'eventuale mutamento di valore attraverso banche dati. Il COMUNE peraltro con delibera 32/2018 ha attribuito alle proprie aree edificabili un valore di € 120 al mq;
è esso che deve essere considerato come base imponibile, tanto più che coincide con il valore indicato dalla Camera di Commercio di Lodi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del COMUNE è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti che seguono;
con conseguente doverosa parziale riforma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n.
3 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018;
Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Quanto alla eccezione di decadenza, l'analisi della normativa emergenziale nel suo complesso porta a concludere che i termini pendenti prima dell'8 marzo 2020, a tale data non ancora scaduti, siano stati prorogati indipendentemente dal fatto che scadessero o meno in quell'anno. La correttezza sistematica di tale interpretazione trova evidentemente riscontro anche in argomenti di ordine logico e sistematico. Nella misura in cui la situazione emergenziale ha determinato l'impossibilità della prosecuzione delle ordinarie attività amministrative, tale ostacolo assoluto ha riguardato tutte le attività in corso, quindi tutte le attività per le quali i termini di decadenza/prescrizione non erano ancora maturati/scaduti prima dell'irrompere della situazione emergenziale (Cass. ordinanza n. 960 del 15.01.2025).
Quanto al merito.
I primi giudici ricordano che l'art. 12 del D. Lgs. 23/2011 prevede l'ultrattività degli effetti dell'originaria dichiarazione, fissando come unica eccezione il subentrare di "modifiche di dati ed elementi dichiarati", solo in presenza dei quali, a loro dire, il contribuente è tenuto a presentare una nuova dichiarazione. Tali modifiche però, per essere rilevanti ai fini della norma sopra richiamata, devono – continuano i primi giudici - essere ancorate a precisi elementi fattuali o a determinate variazioni delle caratteristiche urbanistiche (cfr. Cass. 20354/2019). Nel caso di specie è stato ritenuto che non ci fosse prova di questo e che la stessa non potesse consistere nel riferimento al prezzo di una compravendita perfezionatasi in anni successivi a quelli di interesse e il cui oggetto non è nemmeno del tutto coincidente.
Con riferimento ai fabbricati, la circostanza del mancato versamento delle imposte pretese non è stata contestata con motivi specifici, né in sede contenziosa la parte privata ha dimostrato di avere pagato il dovuto;
nemmeno i primi giudici hanno argomentato sul punto, pur annullando gli atti nella loro interezza. Dal momento che la pretesa IMU 2015 sui fabbricati non è stata contestata, essa deve considerarsi definitiva e sul punto deve essere confermata la legittimità dell'avviso.
Quanto all'area edificabile, gli aspetti dirimenti ai fini decisori sono due: la verifica della effettiva presentazione di una originaria dichiarazione/denuncia (a fini IMU e TASI) da parte della contribuente;
la conseguente modalità di quantificazione delle imposte.
4 Sul primo aspetto, il COMUNE insiste nel sottolineare come non si lamenti la mancata presentazione di una denuncia/dichiarazione integrativa in variazione per essere subentrate modifiche (assunzione errata su cui si basa la sentenza di primo grado) bensì il fatto che nessuna dichiarazione/denuncia sia mai stata presentata dalla contribuente. Ora, in punto di fatto, l'omessa presentazione della dichiarazione originaria è provata, perché la contribuente non ha dimostrato di averla mai presentata. Tanto è vero ciò che, in sede di ricorso introduttivo, la parte privata ha mosso rilievi con riguardo alle pretese relative all'area edificabile, affermando che non sussistesse l'obbligo di presentare a monte la dichiarazione.
E invece avrebbe certamente dovuto farlo.
La legge IMU impone l'obbligo dichiarativo del relativo valore del bene, laddove i dati necessari per liquidazione dell'imposta non sono rinvenibili in banche dati catastali (art. 13 comma 12ter D. L.
201/2011). L'art. 37 comma 53 DL 22/2006, pur attenuando l'obbligo dichiarativo, afferma: “Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico”. Mentre per i fabbricati l'ufficio dispone del riferimento della rendita catastale, che è riferimento per la determinazione della base imponibile, per le aree edificabili è necessaria la dichiarazione del contribuente per indicare il valore dell'area, perché i dati di cui si dispone sono solo l'identificazione catastale e l'eventuale prezzo di compravendita (in questo senso sono anche le Istruzioni generali alla dichiarazione IMU). Sussiste pacificamente peraltro l'obbligo di versare l'IMU su aree edificabili in base alle previsioni dello strumento urbanistico generale e indipendentemente dall'adozione degli strumenti attuativi (art. 11 quaterdecies comma 16 D. Lgs.
203/005 e art. 36 comma 2 DL 223/2006). Né, nel caso di specie, esistono cause di esenzione dall'imposta né ipotesi per cui l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento su area edificabile possano considerarsi “scusate”.
A questo punto, si tratta di verificare se è corretta la quantificazione delle imposte pretese dal
COMUNE che, per liquidare le imposte pretese per gli anni 2014 e 2015, ha fatto riferimento al prezzo al quale l'area è stata compravenduta nel 2019, per come risultante dal relativo rogito notarile,
5 affermando che nel quinquennio precedenti le condizioni rilevanti per determinare il valore venale del bene fossero rimaste sostanzialmente invariate.
Questo tipo di ragionamento e di assunzione non può considerarsi corretto in quanto assiomatico, arbitrario, destituito di affidabilità probatoria. Soprattutto nella misura in cui si tratta di fare riferimento ad un settore di mercato in cui si assiste a oscillazioni di valore frequenti.
In altri termini: il prezzo del contratto di compravendita del bene, per come determinatosi nel
2019 e per di più riferito a beni immobili non del tutto coincidenti con quelli di riferimento per le pretese delle imposte avanzate dal COMUNE, non è certamente, secondo criteri e parametri di logica e ragionevolezza, prova del comune valore di mercato del bene per annualità precedenti, addirittura risalenti a più di tre anni indietro.
A questo punto, stante la natura del processo tributario come processo di impugnazione- merito, dovendo individuare un parametro di riferimento corretto, che possa esprimere in termini attendibili il presumibile valore di mercato del bene negli anni a riferimento, così da costituire base imponibile per la liquidazione delle imposte, deve necessariamente farsi riferimento al valore stabilito con delibera comunale in un arco temporale ragionevolmente prossimo. Rileva allora in questo senso, come pure indicato dalla parte contribuente, la delibera 32/2018 del COMUNE, che ha attribuito alle proprie aree edificabili un valore di € 120 al mq;
valore indicato come coincidente con quello espresso dalla Camera di Commercio di Lodi (affermazione non esplicitamente e direttamente contestata dall'ente).
Le sanzioni, dovute stanti le violazioni accertate, devono essere di conseguenza rideterminate in proporzione alla riquantificazione delle imposte;
secondo i medesimi legittimi meccanismi seguiti dall'ente impositore.
La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello del COMUNE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le imposte dovute sull'area edificabile nella misura quantificata facendo riferimento al valore di € 120 a mq;
conferma la ripresa IMU sui fabbricati;
ridetermina le sanzioni in misura conseguentemente proporzionale. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
6 La Corte di Giustizia Tributaria di II° per la Lombardia
ACCOGLIE PARZIALMENTE
L'appello del COMUNE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina le imposte dovute sull'area edificabile nella misura quantificata facendo riferimento al valore di € 120 a mq;
conferma la ripresa IMU sui fabbricati;
ridetermina le sanzioni in misura conseguentemente proporzionale.
COMPENSA le spese del doppio grado di giudizio.
Milano, 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NT FR AT NA
7