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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 7116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7116 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH TA Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6338/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del e vertente
TRA
( ), con l'avv. Michelangelo Derosa Parte_1 C.F._1
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
- APPELLANTE -
Contro
) con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
EF IT ) e RB PI ( che lo C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -
con l'avv. Emiliano Rosalia, CP_2 C.F._5
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._6
- APPELLATA -
Controparte_3 C.F._7
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14818/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 23.09.2021
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza di discussione del 27.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contenzioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata:
“1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
ha convenuto in giudizio , e
[...] CP_2 Parte_1 CP_3
, per ottenere: - la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...] dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 3 novembre 2016, nella misura in cui la vendita era stata anche effettuata, quale comproprietaria, dalla
; - in subordine, l'accertamento del carattere simulato, in senso CP_2 assoluto, del predetto atto di compravendita;
- in ogni caso, la condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non, CP_3 Parte_1 quantificati nella misura di euro 30.000,00. A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha infatti in sintesi allegato e dedotto: - di avere già agito in giudizio nei confronti della convenuta , con atto di citazione notificato CP_2 il 4 agosto 2016, per sentirla condannare – in solido con la società di cui la stessa era socia accomandataria ed in ragione di condotte poste in essere nello svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio – al risarcimento dei danni nella misura di euro 589.731,73 o in quella minore di euro 444.709,86; - di avere anche proposto, in quella stessa sede, domanda cautelare ex art. 671
c.p.c.; - che nelle more dell'emissione del provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo (poi avvenuta il 22 novembre 2016), la con atto CP_2 di compravendita del 3 novembre 2016, concluso unitamente al proprio coniuge comproprietario del bene ed in adempimento dell'impegno preso in tal senso con il precedente contratto preliminare del 22 giugno 2015, aveva trasferito a
[...]
– marito della promissaria acquirente , e da Parte_1 Controparte_3 quest'ultima contestualmente nominato ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c.. – la proprietà del medesimo immobile oggetto del presente giudizio;
- che ricorrevano dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda revocatoria, considerando anche che la aveva alienato il bene dopo CP_2 avere ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del distinto giudizio di cui detto e della contestuale istanza cautelare e che la , all'epoca promissaria CP_3 acquirente, era stata informata della pendenza del predetto giudizio con apposita raccomandata con avviso di ricevimento del 28 settembre 2016; - che, in subordine ed in mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, l'atto di compravendita doveva comunque ritersi frutto di simulazione assoluta;
- che, in ogni caso, i convenuti e erano tenuti al risarcimento dei danni CP_3 Parte_1 causati “in ragione dei turbamenti, disagi e patemi sofferti dal Condominio nel veder frustrate le proprie ragioni di credito”.
1.2. Con separate comparse di costituzione e risposta, i convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando integralmente il fondamento delle domande attoree e concludendo quindi per il rigetto delle stesse. Hanno infatti fra l'altro eccepito sia l'inesistenza delle ragioni di credito vantate da parte attrice, sia la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell'accoglimento delle avverse domande;
e ciò considerando fra l'altro che l'atto dispositivo di cui parte attrice lamentava il compimento era stato posto in essere in adempimento di un contratto preliminare concluso oltre un anno prima e che il prezzo era stato integralmente corrisposto, ad esclusione del residuo importo di euro 155.000,00, che, come risultava dallo stesso contratto di compravendita, era stata trattenuto dagli acquirenti in ragione del vincolo su di esso posto a seguito della notifica, ricevuta dalla quale debitor debitoris, di un atto di pignoramento presso terzi CP_3
(promosso da un altro condominio nei confronti della ed avente ad CP_2 oggetto tutte le somme dovute dalla stessa in forza del contratto CP_3 preliminare) e sarebbe stato versato, dagli stessi acquirenti, solo una volta intervenuto lo svincolo della somma ed al netto di quanto dovuto al creditore procedente. La convenuta ha inoltre preliminarmente eccepito il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva, in quanto non parte dell'atto dispositivo. 1.3.
Rigettata la domanda di autorizzazione al sequestro conservativo proposta in corso di causa ai sensi dell'art. 2905 c.c. ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c..”.
2. Con sentenza n. 14818/2021, pubblicata il 23.09.2021, il Tribunale di
Roma così provvide:
“1) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
nei confronti di ed Controparte_1 CP_2 Parte_1 dichiara l'inefficacia, nei confronti del predetto , dell'atto pubblico di CP_1 compravendita a rogito del notaio Notaio del 3/11/2016, rep. Persona_1
43061, racc. 30680, con cui , unitamente al proprio coniuge in CP_2 regime di comunione legale, ha trasferito ad la proprietà delle Parte_1 porzioni immobiliari (appartamento e locale box) site nel Comune di CP_1 piazza Santa Emerenziana, 9, distinte al catasto fabbricati al foglio 568, particella 248, sub. 11 (l'appartamento) e sub. 288 (il locale box); 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di Controparte_3 revocatoria ex art. 2901 c.c. e di simulazione assoluta proposte nei suoi confronti da 3) rigetta la domanda di Controparte_1 risarcimento danni proposta da;
4) Controparte_1 condanna ed in via tra loro solidale, al rimborso, CP_2 Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che, già Controparte_1 operata la compensazione nella misura di un terzo, si liquidano per il resto in euro 15.740,12 per compenso professionale ed euro 363,35 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
5) condanna al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 23.609,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA
e IVA come per legge”.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, affidato a tre motivi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande spiegate dal in con il beneficio delle Controparte_4 CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Il (nel seguito, per brevità, il Controparte_5 ) si è costituito in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito in quanto infondato. In via incidentale, il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il CP_1
Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione di ovvero, Controparte_3 quanto meno, la compensazione delle spese di lite di primo grado tra il e quest'ultima. CP_1
5. Si è altresì costituita in giudizio , chiedendo la sospensione CP_2 dell'efficacia esecutiva della sentenza ed aderendo all'appello principale di
[...]
Parte_1
6. Con ordinanza del 3.03.2022 la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
e l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia CP_3 esecutiva della sentenza appellata, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. Concesso termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, all'esito della quale, la Corte ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 281 – sexies, co.3, c.p.c.
8. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per genericità del suo contenuto, avendo l'appellante esposto chiaramente, nell'atto introduttivo di questo grado, i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata.
L'appello è quindi coerente con il principio di diritto, in tema di inammissibilità dell'appello, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass., S.U., n. 27199 del 16/11/2017).
9. Con il primo motivo di impugnazione principale, l'appellante censura la sentenza per la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel definire le posizioni giuridiche dei coniugi (stipulante il contratto CP_3 preliminare, quale promissaria acquirente per persona da nominare) e Parte_1
(stipulante il contratto definitivo, quale acquirente nominato ai sensi dell'art. 1401 c.c..).
Sostiene infatti l'appellante che il giudice a quo, dopo aver correttamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della coniuge , in quanto non CP_3 partecipante al contratto definitivo e non acquirente dell'immobile in questione, avrebbe poi contraddittoriamente ritenuto, ai fini dell'accertamento della scientia MN, che la raccomandata, dalla stessa ricevuta in data CP_3
28.09.2016 , con la quale il Condominio la informava della situazione debitoria della promittente alienante, producesse effetti anche nella sfera giuridica del
Il motivo è infondato.
Premesso che, nel caso di specie, non si controverte più né dell'esistenza del credito a tutela del quale ha agito il , né dello stato soggettivo della CP_1 debitrice, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è coerente e ben argomentata e la contraddizione lamentata non sussiste, avendo il Tribunale fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di legittimità in materia.
Tanto vale, innanzitutto, riguardo al momento in cui deve essere valutato l'VE MN (la cui sussistenza, accertata dalla sentenza impugnata, non è qui in più controversa). Infatti, il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato. Pertanto, la sussistenza del presupposto dell'VE MN per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 9970/2008; Cass. n. 15215/2018; più recentemente, in motivazione, anche Cass. n. 12120/2020 e
Cass. n. 13265/2024, § 5.4).
E' quindi il contratto traslativo definitivo che produce il pregiudizio al creditore dell'alienante, ed è di tale contratto che il creditore, che agisce con la revocatoria ordinaria, chiede sia dichiarata l'inefficacia relativa, che non ha alcun interesse a far valere nei confronti di un terzo come la che, pur avendo partecipato CP_3 alla stipulazione del contratto preliminare, tuttavia, dopo l'electio amici a favore del coniuge, e la conclusione del contratto definitivo da parte di quest'ultimo come acquirente, non ha acquisito e non vanta alcun diritto sull'immobile che sia, neppure in astratto, opponibile al creditore dell'alienante.
Tuttavia, come insegna la giurisprudenza di legittimità, quando la sequenza tra il contratto preliminare e quello definitivo traslativo si è realizzata con le modalità di cui all'art. 1401 c.c., ovvero mediante la riserva, da parte del promittente acquirente, della nomina successiva dell'acquirente, l'indagine sull'elemento soggettivo del terzo avente causa (del quale soltanto qui si controverte) deve essere compiuta innanzitutto nei confronti dello stesso promittente, con riferimento al momento della stipula del preliminare, e solo successivamente, in caso di esito negativo, anche nei confronti dell'acquirente che ha partecipato al contratto definitivo.
In questo senso, infatti, si è detto che in caso di esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento (Cass. n. 12120/2020).
È quindi la peculiare struttura che ha assunto, in concreto, la fattispecie di formazione del contratto definitivo che giustifica, nella prima fase dell'accertamento, la scissione, cronologica e soggettiva, della verifica dell' evenutus MN (che si verifica al momento del definitivo), rispetto a quella della consapevolezza, in capo allo stipulante il contratto preliminare, che l'operazione negoziale, ancora in itinere, possa pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. n.
12120/2020, cit., in motivazione, pag. 17 e passim).
Questo primo accertamento è stato compiuto dal giudice a quo, con esito negativo quanto allo stato soggettivo della promittente acquirente al momento della stipula del preliminare (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, in particolare il punto 3.4.4.).
Seguendo i principi giurisprudenziali appena citati il giudice a quo ha quindi proceduto alla verifica della scientia MN in capo al terzo nominato, rilevando in fatto che tra la stipula del preliminare, l'electio amici e la conclusione del contratto definitivo era intervenuta la ricezione (il 28.09.2016), da parte della stipulante , di una raccomandata con la quale il condominio creditore la CP_3 informava sia dell'esistenza di una lite nella quale esso avanzava pretese creditorie nei confronti della sua ex amministratrice , sia della CP_2 proposizione, nel relativo procedimento, di un'istanza di sequestro avente ad oggetto l'immobile che la stessa debitrice aveva promesso in vendita alla medesima promittente acquirente.
La sopravvenuta conoscenza, da parte della stessa , della situazione CP_3 debitoria della promittente alienante, dunque del pregiudizio che la definitiva alienazione dell'immobile avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, è stata quindi presa in considerazione dalla sentenza impugnata come fatto noto dal quale presumere logicamente che anche l'acquirente, suo coniuge, al momento della stipulazione del definitivo, fosse pienamente consapevole di tali circostanze, integrando quindi l'elemento soggettivo della scientia MN, necessario sufficiente ai sensi dell'art. 2901 c.c. (non essendo controversa l'esplicita affermazione, di cui alla sentenza impugnata, che nel caso di specie si controverta di un atto a titolo onero compiuto successivamente all'insorgenza del credito).
Una volta accertata, attraverso la presunzione semplice, la prova della sopravvenuta consapevolezza, da parte dell'acquirente eletto, dell'VE MN che la conclusione del contratto definitivo avrebbe procurato al
Condominio creditore, deve di conseguenza escludersi che lo stesso acquirente possa beneficiare dello status soggettivo della stipulante al momento della stipula del preliminare e prima della ricezione della predetta raccomandata e dell'electio amici. Infatti, come rileva la citata pronuncia di legittimità, “ai sensi del comma 2 dell'art. 1391 cod. civ., in nessun caso "il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante", non potendo il primo "trarre profitto dalla propria malizia" (così
Cass. Sez. 3, sent. 9595 del 2015, cit., nonché, nello stesso senso, Cass. Sez.
1, sent. 29 ottobre 1963, n. 2874, Rv. 264457-01)” (Cass. n. 12120/2020, cit., in motivazione, pag. 17 e passim).
A differenza di quanto assume l'appellante principale, non rileva, peraltro, ad escludere l'applicazione del predetto principio di diritto, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che, nel caso qui in decisione,
l'evento (la ricezione della raccomandata da parte della promittente acquirente) rivelatore della scientia MN, sopravvenuto alla stipula del preliminare e precedente all'electio amici ed alla conclusione del definitivo, non sia rappresentato da un pignoramento immobiliare, o dall'iscrizione di un'ipoteca, e non sia quindi oggetto di pubblicità legale. Ciò comporta, infatti, soltanto che, in difetto di pubblicità, non se ne possa presumere la conoscenza da parte dell'acquirente eletto, ma se ne debba accertare, come ha fatto il giudice a quo, la prova, di cui è onerato il creditore, secondo i mezzi ordinari.
Infine, neppure rileva che, per effetto del preliminare e dell'electio amici, la stipula del definitivo costituisse oggetto di un'obbligazione contrattuale dell'electus, tenuto conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c. (Cass. n. 16914/2022, ex plurimis).
10. Con il secondo motivo di Appello principale, subordinato al rigetto del primo, si lamenta errata applicazione degli articoli 2727 c.c. e s.s. in materia di presunzioni. L'appellante sostiene che, in assenza di una presunzione legale di conoscenza ed in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di revocatoria per mancato raggiungimento della prova della scientia MN. L'appellante non era Parte_1 infatti il destinatario della comunicazione del 28.09.2016, con la quale il informava la promittente acquirente di aver formulato una CP_1 CP_3 richiesta di sequestro conservativo sull'immobile oggetto di causa, in ragione di pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti, nel contesto di un giudizio pendente tra le parti. Di conseguenza, l'unico elemento indiziario utilizzato non sarebbe idoneo a integrare la presunzione.
Il motivo è infondato.
Infatti, in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni” (Cass. n. 7507/2007, ex plurimis).
Nel caso di specie, il rapporto di coniugio tra la promissaria acquirente e l'acquirente dell'immobile a titolo definitivo è circostanza già di per sé idonea da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità (ex plurimis Cass. n. 20671/
2005; Cass. n. 6620/2005). Appare infatti inverosimile che l'appellante Parte_1 non fosse a conoscenza della lettera con cui la moglie era stata informata dal
Condominio di avere pretese risarcitorie nei confronti della promittente venditrice, per le quali era stata formulata una richiesta di sequestro conservativo relativa all'immobile in fase di acquisto.
Il ragionamento inferenziale del giudice di primo grado risulta tanto più sostenuto dall'ulteriore circostanza, ben evidenziata nella memoria difensiva conclusiva dell'appellato , che lo stesso appellante nelle CP_1 Parte_1 difese articolate nell'ambito del giudizio di primo grado (memorie n. 1 n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.), ha rivendicato di non essere subentrato solamente al momento della stipula del definitivo, ma di aver sempre affiancato la moglie, agendo di concerto con la stessa al fine di acquistare l'immobile in questione per esigenze di famiglia. Sicché, con specifico riferimento all'affare in questione, la rilevanza presuntiva della relazione di coniugio è incrementata dalla concorrente interessenza dei coniugi rispetto. Inoltre, finanche a prescindere da legami familiari tra stipulante il preliminare ed acquirente successivamente eletto, lo stesso rapporto tra questi ultimi, sottostante alla riserva ed alla nomina ex art. 1401 c.c., quale che ne sia la natura, depone per la presunzione dello scambio di informazioni tra le due parti, non essendo viceversa presumibile che il primo, senza trarne alcun vantaggio, si esponga a grave responsabilità nei confronti del secondo, tacendogli circostanze (quali la “revocabilità” dell'acquisto) di indiscutibile rilevanza sostanziale per chi acquista.
Quanto poi alla rilevanza del contenuto della raccomandata in questione, in atti, appare inequivocabile la sua idoneità a rendere edotta la promissaria acquirente
(e, per la presunzione semplice illustrata, l'acquirente eletto da quest'ultima ex art. 1401 c.c.) dell'esistenza del credito del Condominio e della conseguente natura pregiudizievole, per quest'ultimo, dell'atto traslativo definitivo).
11. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta “l'errata interpretazione e valutazione dei fatti per cui è causa nonché dei principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie”, ritenendo erroneamente applicati i principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte n. 12120 del 2020, in quanto solo in parte equiparabile al caso di specie. Nel richiamato precedente, infatti, il soggetto nominato ai sensi dell'art. 1401 c.c. sottoscriveva il contratto definitivo sebbene fosse stato trascritto un pignoramento nei registri immobiliari nel periodo intercorrente tra la firma del preliminare e quella del definitivo;
mentre, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna forma di pubblicità legale tra la sottoscrizione del preliminare e quella del definitivo, ma solo una lettera raccomandata per la quale non si può pretendere dal terzo la stessa diligenza che sarebbe richiesta in presenza di un pignoramento formalmente iscritto.
La censura è infondata, per i motivi già rilevati trattando del secondo motivo.
Giova infatti ribadire che il pignoramento verificatosi nel caso del precedente richiamato e la comunicazione tramite raccomandata, della controversia in esame, certamente non assumono lo stesso valore sotto il profilo della pubblicità legale. L'analogia, tra le due fattispecie, riguarda però l'arco temporale in cui si verifica la circostanza fattuale idonea a consentire al terzo acquirente la scientia MN, in quanto, sia il pignoramento (nel richiamato precedente) che la comunicazione pervenuta con lettera raccomandata, si sono verificate nell'intervallo temporale tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del definitivo, rendendo quindi applicabile, per tal ragione, il principio di diritto espresso dall'invocato arresto di legittimità.
Il concreto accertamento della consapevolezza del pregiudizio è stato poi effettuato dal Tribunale tenendo conto delle specificità del caso, ovvero ricorrendo, come è legittimo, alla prova presuntiva logica, e correttamente utilizzando e motivando il relativo ragionamento inferenziale.
12. Resta infine da esaminare l'appello incidentale del , che CP_1 ha censurato la decisione del primo giudice, per aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte , promissaria acquirente dell'immobile CP_3 oggetto di causa, e la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in suo favore.
L'appellante incidentale ritiene errata la decisione del Tribunale, in quanto la promissaria acquirente svolse un ruolo attivo nella vicenda.
Il motivo è infondato, atteso che, quanto all'azione revocatoria ordinaria, come si è già rilevato al § 9, è il contratto traslativo definitivo che ha prodotto il pregiudizio al creditore dell'alienante, ed è di tale contratto che il creditore, che agisce con la revocatoria ordinaria, chiede sia dichiarata l'inefficacia relativa, che non ha alcun interesse a far valere nei confronti di un terzo come la che, CP_3 pur avendo partecipato alla stipulazione del contratto preliminare, tuttavia, dopo l'electio amici a favore del coniuge, e la conclusione del contratto definitivo da parte di quest'ultimo come acquirente, non ha acquisito e non vanta alcun diritto sull'immobile che sia, neppure in astratto, opponibile al creditore dell'alienante.
Pertanto, l'accertamento - necessario in relazione alla fattispecie concreta sub iudice- dello stato soggettivo della predetta stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare è meramente incidentale rispetto ad una pronuncia, quella di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., non destinata ad essere eseguita ed a fare stato nei confronti della medesima , ma solo CP_3 riguardo alla debitrice ed al terzo acquirente Parte_1
Peraltro, tale accertamento, effettuato ai fini di cui alla parte motiva sull'appello principale, ha avuto esito negativo, con riferimento al momento della stipula del contratto preliminare.
Tanto con riguardo alla domanda attrice proposta, anche nei confronti della convenuta , in primo grado ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'unica la cui CP_3 decisione è oggetto dell'impugnazione incidentale.
Nell'appello incidentale, infatti, ai fini della decisione sulla legittimazione della parte , nulla è stato dedotto in ordine alla domanda, subordinata, di CP_3 simulazione del contratto di vendita, rispetto alla quale pure la sentenza impugnata ha negato la legittimazione della predetta convenuta.
Tanto meno l'appello incidentale ha impugnato il rigetto, da parte del primo giudice, della concorrente domanda risarcitoria proposta in primo grado dal
. Tale domanda è stata rigettata infatti nei confronti di tutti i CP_1 convenuti, quindi anche della stessa , rispetto alla quale quindi, nel CP_3 relativo capo della decisione, non è stato accertato alcun difetto di legittimazione.
Pertanto, il è risultato in primo grado totalmente soccombente nei CP_1 confronti della convenuta , e tale rimane anche all'esito del rigetto CP_3 dell'appello incidentale.
Non vi era, e non vi è, quindi ragione per decidere sulle spese del primo grado deviando dal generale principio della soccombenza, di cui all' art. 91 c.p.c.
13. In definitiva, vanno respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Il rigetto degli appelli comporta che il giudice d'appello debba procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito, considerato l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021).
Nella specie sussistono i presupposti per la condanna in solido di Parte_1 ed , avendo quest'ultima aderito all'appello principale, al CP_2 pagamento delle spese di lite di questo grado.
Le spese del giudizio si liquidano secondo i valori di cui al d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, per le cause di valore compreso tra
€ 520.001,00 a € 1.000.000,00 (individuato in base all'entità del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria - Cass. n. 8818/2024; Cass. n.
25883/2023), applicando i valori medi a tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria/di trattazione, da liquidare al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, quindi in € 29.032,90 (di cui € 5.706,00 per la fase di studio,
€ 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre ad € 6.699,90 per l' aumento del 30
% per la presenza di più parti avversarie aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. n. 55/14)
Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di entrambi gli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater, D.P.R.
n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli principale e incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14818/2021, pubblicata in data 23/09/2021, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. – condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 CP_2 rifondere le spese di lite di questo grado al condominio di Controparte_1
2 in liquidate in € 29.032,90 per compensi, oltre al rimborso di
[...] CP_1 spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 27.11.2025
Il Presidente est.
CH TA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. CH TA Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6338/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del e vertente
TRA
( ), con l'avv. Michelangelo Derosa Parte_1 C.F._1
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
- APPELLANTE -
Contro
) con gli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
EF IT ) e RB PI ( che lo C.F._3 C.F._4 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
- APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -
con l'avv. Emiliano Rosalia, CP_2 C.F._5
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._6
- APPELLATA -
Controparte_3 C.F._7
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 14818/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 23.09.2021
CONCLUSIONI: Come da verbale dell'udienza di discussione del 27.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Per quanto qui ancora d'interesse, va premesso che i fatti da cui trae origine il contenzioso vengono così riassunti nella sentenza impugnata:
“1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_1
ha convenuto in giudizio , e
[...] CP_2 Parte_1 CP_3
, per ottenere: - la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
[...] dell'atto di compravendita immobiliare stipulato in data 3 novembre 2016, nella misura in cui la vendita era stata anche effettuata, quale comproprietaria, dalla
; - in subordine, l'accertamento del carattere simulato, in senso CP_2 assoluto, del predetto atto di compravendita;
- in ogni caso, la condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni patrimoniali e non, CP_3 Parte_1 quantificati nella misura di euro 30.000,00. A sostegno delle domande così proposte, parte attrice ha infatti in sintesi allegato e dedotto: - di avere già agito in giudizio nei confronti della convenuta , con atto di citazione notificato CP_2 il 4 agosto 2016, per sentirla condannare – in solido con la società di cui la stessa era socia accomandataria ed in ragione di condotte poste in essere nello svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio – al risarcimento dei danni nella misura di euro 589.731,73 o in quella minore di euro 444.709,86; - di avere anche proposto, in quella stessa sede, domanda cautelare ex art. 671
c.p.c.; - che nelle more dell'emissione del provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo (poi avvenuta il 22 novembre 2016), la con atto CP_2 di compravendita del 3 novembre 2016, concluso unitamente al proprio coniuge comproprietario del bene ed in adempimento dell'impegno preso in tal senso con il precedente contratto preliminare del 22 giugno 2015, aveva trasferito a
[...]
– marito della promissaria acquirente , e da Parte_1 Controparte_3 quest'ultima contestualmente nominato ai sensi degli artt. 1401 e ss. c.c.. – la proprietà del medesimo immobile oggetto del presente giudizio;
- che ricorrevano dunque tutti i presupposti per l'accoglimento della spiegata domanda revocatoria, considerando anche che la aveva alienato il bene dopo CP_2 avere ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del distinto giudizio di cui detto e della contestuale istanza cautelare e che la , all'epoca promissaria CP_3 acquirente, era stata informata della pendenza del predetto giudizio con apposita raccomandata con avviso di ricevimento del 28 settembre 2016; - che, in subordine ed in mancanza di prova dell'effettivo pagamento del prezzo, l'atto di compravendita doveva comunque ritersi frutto di simulazione assoluta;
- che, in ogni caso, i convenuti e erano tenuti al risarcimento dei danni CP_3 Parte_1 causati “in ragione dei turbamenti, disagi e patemi sofferti dal Condominio nel veder frustrate le proprie ragioni di credito”.
1.2. Con separate comparse di costituzione e risposta, i convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando integralmente il fondamento delle domande attoree e concludendo quindi per il rigetto delle stesse. Hanno infatti fra l'altro eccepito sia l'inesistenza delle ragioni di credito vantate da parte attrice, sia la carenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell'accoglimento delle avverse domande;
e ciò considerando fra l'altro che l'atto dispositivo di cui parte attrice lamentava il compimento era stato posto in essere in adempimento di un contratto preliminare concluso oltre un anno prima e che il prezzo era stato integralmente corrisposto, ad esclusione del residuo importo di euro 155.000,00, che, come risultava dallo stesso contratto di compravendita, era stata trattenuto dagli acquirenti in ragione del vincolo su di esso posto a seguito della notifica, ricevuta dalla quale debitor debitoris, di un atto di pignoramento presso terzi CP_3
(promosso da un altro condominio nei confronti della ed avente ad CP_2 oggetto tutte le somme dovute dalla stessa in forza del contratto CP_3 preliminare) e sarebbe stato versato, dagli stessi acquirenti, solo una volta intervenuto lo svincolo della somma ed al netto di quanto dovuto al creditore procedente. La convenuta ha inoltre preliminarmente eccepito il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva, in quanto non parte dell'atto dispositivo. 1.3.
Rigettata la domanda di autorizzazione al sequestro conservativo proposta in corso di causa ai sensi dell'art. 2905 c.c. ed assegnati i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, di natura documentale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190, comma 1 c.p.c..”.
2. Con sentenza n. 14818/2021, pubblicata il 23.09.2021, il Tribunale di
Roma così provvide:
“1) in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
nei confronti di ed Controparte_1 CP_2 Parte_1 dichiara l'inefficacia, nei confronti del predetto , dell'atto pubblico di CP_1 compravendita a rogito del notaio Notaio del 3/11/2016, rep. Persona_1
43061, racc. 30680, con cui , unitamente al proprio coniuge in CP_2 regime di comunione legale, ha trasferito ad la proprietà delle Parte_1 porzioni immobiliari (appartamento e locale box) site nel Comune di CP_1 piazza Santa Emerenziana, 9, distinte al catasto fabbricati al foglio 568, particella 248, sub. 11 (l'appartamento) e sub. 288 (il locale box); 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto alle domande di Controparte_3 revocatoria ex art. 2901 c.c. e di simulazione assoluta proposte nei suoi confronti da 3) rigetta la domanda di Controparte_1 risarcimento danni proposta da;
4) Controparte_1 condanna ed in via tra loro solidale, al rimborso, CP_2 Parte_1 in favore di , delle spese di lite, che, già Controparte_1 operata la compensazione nella misura di un terzo, si liquidano per il resto in euro 15.740,12 per compenso professionale ed euro 363,35 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
5) condanna al rimborso, in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in euro 23.609,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA
e IVA come per legge”.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, affidato a tre motivi, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto di tutte le domande spiegate dal in con il beneficio delle Controparte_4 CP_1 spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
4. Il (nel seguito, per brevità, il Controparte_5 ) si è costituito in giudizio chiedendo, previo rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva, che sia dichiarata l'inammissibilità dell'appello e il rigetto nel merito in quanto infondato. In via incidentale, il ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il CP_1
Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione di ovvero, Controparte_3 quanto meno, la compensazione delle spese di lite di primo grado tra il e quest'ultima. CP_1
5. Si è altresì costituita in giudizio , chiedendo la sospensione CP_2 dell'efficacia esecutiva della sentenza ed aderendo all'appello principale di
[...]
Parte_1
6. Con ordinanza del 3.03.2022 la Corte ha dichiarato la contumacia di
[...]
e l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia CP_3 esecutiva della sentenza appellata, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
7. Concesso termine per il deposito di note conclusionali, all'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, all'esito della quale, la Corte ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 281 – sexies, co.3, c.p.c.
8. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per genericità del suo contenuto, avendo l'appellante esposto chiaramente, nell'atto introduttivo di questo grado, i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata.
L'appello è quindi coerente con il principio di diritto, in tema di inammissibilità dell'appello, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass., S.U., n. 27199 del 16/11/2017).
9. Con il primo motivo di impugnazione principale, l'appellante censura la sentenza per la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel definire le posizioni giuridiche dei coniugi (stipulante il contratto CP_3 preliminare, quale promissaria acquirente per persona da nominare) e Parte_1
(stipulante il contratto definitivo, quale acquirente nominato ai sensi dell'art. 1401 c.c..).
Sostiene infatti l'appellante che il giudice a quo, dopo aver correttamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della coniuge , in quanto non CP_3 partecipante al contratto definitivo e non acquirente dell'immobile in questione, avrebbe poi contraddittoriamente ritenuto, ai fini dell'accertamento della scientia MN, che la raccomandata, dalla stessa ricevuta in data CP_3
28.09.2016 , con la quale il Condominio la informava della situazione debitoria della promittente alienante, producesse effetti anche nella sfera giuridica del
Il motivo è infondato.
Premesso che, nel caso di specie, non si controverte più né dell'esistenza del credito a tutela del quale ha agito il , né dello stato soggettivo della CP_1 debitrice, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è coerente e ben argomentata e la contraddizione lamentata non sussiste, avendo il Tribunale fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di legittimità in materia.
Tanto vale, innanzitutto, riguardo al momento in cui deve essere valutato l'VE MN (la cui sussistenza, accertata dalla sentenza impugnata, non è qui in più controversa). Infatti, il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece, avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato. Pertanto, la sussistenza del presupposto dell'VE MN per il creditore va accertata con riferimento alla stipula del contratto definitivo (cfr. ex plurimis Cass. n. 9970/2008; Cass. n. 15215/2018; più recentemente, in motivazione, anche Cass. n. 12120/2020 e
Cass. n. 13265/2024, § 5.4).
E' quindi il contratto traslativo definitivo che produce il pregiudizio al creditore dell'alienante, ed è di tale contratto che il creditore, che agisce con la revocatoria ordinaria, chiede sia dichiarata l'inefficacia relativa, che non ha alcun interesse a far valere nei confronti di un terzo come la che, pur avendo partecipato CP_3 alla stipulazione del contratto preliminare, tuttavia, dopo l'electio amici a favore del coniuge, e la conclusione del contratto definitivo da parte di quest'ultimo come acquirente, non ha acquisito e non vanta alcun diritto sull'immobile che sia, neppure in astratto, opponibile al creditore dell'alienante.
Tuttavia, come insegna la giurisprudenza di legittimità, quando la sequenza tra il contratto preliminare e quello definitivo traslativo si è realizzata con le modalità di cui all'art. 1401 c.c., ovvero mediante la riserva, da parte del promittente acquirente, della nomina successiva dell'acquirente, l'indagine sull'elemento soggettivo del terzo avente causa (del quale soltanto qui si controverte) deve essere compiuta innanzitutto nei confronti dello stesso promittente, con riferimento al momento della stipula del preliminare, e solo successivamente, in caso di esito negativo, anche nei confronti dell'acquirente che ha partecipato al contratto definitivo.
In questo senso, infatti, si è detto che in caso di esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento (Cass. n. 12120/2020).
È quindi la peculiare struttura che ha assunto, in concreto, la fattispecie di formazione del contratto definitivo che giustifica, nella prima fase dell'accertamento, la scissione, cronologica e soggettiva, della verifica dell' evenutus MN (che si verifica al momento del definitivo), rispetto a quella della consapevolezza, in capo allo stipulante il contratto preliminare, che l'operazione negoziale, ancora in itinere, possa pregiudicare le ragioni del creditore (Cass. n.
12120/2020, cit., in motivazione, pag. 17 e passim).
Questo primo accertamento è stato compiuto dal giudice a quo, con esito negativo quanto allo stato soggettivo della promittente acquirente al momento della stipula del preliminare (cfr. la motivazione della sentenza impugnata, in particolare il punto 3.4.4.).
Seguendo i principi giurisprudenziali appena citati il giudice a quo ha quindi proceduto alla verifica della scientia MN in capo al terzo nominato, rilevando in fatto che tra la stipula del preliminare, l'electio amici e la conclusione del contratto definitivo era intervenuta la ricezione (il 28.09.2016), da parte della stipulante , di una raccomandata con la quale il condominio creditore la CP_3 informava sia dell'esistenza di una lite nella quale esso avanzava pretese creditorie nei confronti della sua ex amministratrice , sia della CP_2 proposizione, nel relativo procedimento, di un'istanza di sequestro avente ad oggetto l'immobile che la stessa debitrice aveva promesso in vendita alla medesima promittente acquirente.
La sopravvenuta conoscenza, da parte della stessa , della situazione CP_3 debitoria della promittente alienante, dunque del pregiudizio che la definitiva alienazione dell'immobile avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, è stata quindi presa in considerazione dalla sentenza impugnata come fatto noto dal quale presumere logicamente che anche l'acquirente, suo coniuge, al momento della stipulazione del definitivo, fosse pienamente consapevole di tali circostanze, integrando quindi l'elemento soggettivo della scientia MN, necessario sufficiente ai sensi dell'art. 2901 c.c. (non essendo controversa l'esplicita affermazione, di cui alla sentenza impugnata, che nel caso di specie si controverta di un atto a titolo onero compiuto successivamente all'insorgenza del credito).
Una volta accertata, attraverso la presunzione semplice, la prova della sopravvenuta consapevolezza, da parte dell'acquirente eletto, dell'VE MN che la conclusione del contratto definitivo avrebbe procurato al
Condominio creditore, deve di conseguenza escludersi che lo stesso acquirente possa beneficiare dello status soggettivo della stipulante al momento della stipula del preliminare e prima della ricezione della predetta raccomandata e dell'electio amici. Infatti, come rileva la citata pronuncia di legittimità, “ai sensi del comma 2 dell'art. 1391 cod. civ., in nessun caso "il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante", non potendo il primo "trarre profitto dalla propria malizia" (così
Cass. Sez. 3, sent. 9595 del 2015, cit., nonché, nello stesso senso, Cass. Sez.
1, sent. 29 ottobre 1963, n. 2874, Rv. 264457-01)” (Cass. n. 12120/2020, cit., in motivazione, pag. 17 e passim).
A differenza di quanto assume l'appellante principale, non rileva, peraltro, ad escludere l'applicazione del predetto principio di diritto, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità, la circostanza che, nel caso qui in decisione,
l'evento (la ricezione della raccomandata da parte della promittente acquirente) rivelatore della scientia MN, sopravvenuto alla stipula del preliminare e precedente all'electio amici ed alla conclusione del definitivo, non sia rappresentato da un pignoramento immobiliare, o dall'iscrizione di un'ipoteca, e non sia quindi oggetto di pubblicità legale. Ciò comporta, infatti, soltanto che, in difetto di pubblicità, non se ne possa presumere la conoscenza da parte dell'acquirente eletto, ma se ne debba accertare, come ha fatto il giudice a quo, la prova, di cui è onerato il creditore, secondo i mezzi ordinari.
Infine, neppure rileva che, per effetto del preliminare e dell'electio amici, la stipula del definitivo costituisse oggetto di un'obbligazione contrattuale dell'electus, tenuto conto che, qualora al momento della stipula del contratto definitivo si presenti il pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha comunque la facoltà di non concludere il contratto di compravendita, invocando il disposto dell'art. 1461 c.c. (Cass. n. 16914/2022, ex plurimis).
10. Con il secondo motivo di Appello principale, subordinato al rigetto del primo, si lamenta errata applicazione degli articoli 2727 c.c. e s.s. in materia di presunzioni. L'appellante sostiene che, in assenza di una presunzione legale di conoscenza ed in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda di revocatoria per mancato raggiungimento della prova della scientia MN. L'appellante non era Parte_1 infatti il destinatario della comunicazione del 28.09.2016, con la quale il informava la promittente acquirente di aver formulato una CP_1 CP_3 richiesta di sequestro conservativo sull'immobile oggetto di causa, in ragione di pretese risarcitorie avanzate nei suoi confronti, nel contesto di un giudizio pendente tra le parti. Di conseguenza, l'unico elemento indiziario utilizzato non sarebbe idoneo a integrare la presunzione.
Il motivo è infondato.
Infatti, in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni” (Cass. n. 7507/2007, ex plurimis).
Nel caso di specie, il rapporto di coniugio tra la promissaria acquirente e l'acquirente dell'immobile a titolo definitivo è circostanza già di per sé idonea da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità (ex plurimis Cass. n. 20671/
2005; Cass. n. 6620/2005). Appare infatti inverosimile che l'appellante Parte_1 non fosse a conoscenza della lettera con cui la moglie era stata informata dal
Condominio di avere pretese risarcitorie nei confronti della promittente venditrice, per le quali era stata formulata una richiesta di sequestro conservativo relativa all'immobile in fase di acquisto.
Il ragionamento inferenziale del giudice di primo grado risulta tanto più sostenuto dall'ulteriore circostanza, ben evidenziata nella memoria difensiva conclusiva dell'appellato , che lo stesso appellante nelle CP_1 Parte_1 difese articolate nell'ambito del giudizio di primo grado (memorie n. 1 n. 2 ex art. 183, co. 6, c.p.c.), ha rivendicato di non essere subentrato solamente al momento della stipula del definitivo, ma di aver sempre affiancato la moglie, agendo di concerto con la stessa al fine di acquistare l'immobile in questione per esigenze di famiglia. Sicché, con specifico riferimento all'affare in questione, la rilevanza presuntiva della relazione di coniugio è incrementata dalla concorrente interessenza dei coniugi rispetto. Inoltre, finanche a prescindere da legami familiari tra stipulante il preliminare ed acquirente successivamente eletto, lo stesso rapporto tra questi ultimi, sottostante alla riserva ed alla nomina ex art. 1401 c.c., quale che ne sia la natura, depone per la presunzione dello scambio di informazioni tra le due parti, non essendo viceversa presumibile che il primo, senza trarne alcun vantaggio, si esponga a grave responsabilità nei confronti del secondo, tacendogli circostanze (quali la “revocabilità” dell'acquisto) di indiscutibile rilevanza sostanziale per chi acquista.
Quanto poi alla rilevanza del contenuto della raccomandata in questione, in atti, appare inequivocabile la sua idoneità a rendere edotta la promissaria acquirente
(e, per la presunzione semplice illustrata, l'acquirente eletto da quest'ultima ex art. 1401 c.c.) dell'esistenza del credito del Condominio e della conseguente natura pregiudizievole, per quest'ultimo, dell'atto traslativo definitivo).
11. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante contesta “l'errata interpretazione e valutazione dei fatti per cui è causa nonché dei principi giurisprudenziali applicabili al caso di specie”, ritenendo erroneamente applicati i principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte n. 12120 del 2020, in quanto solo in parte equiparabile al caso di specie. Nel richiamato precedente, infatti, il soggetto nominato ai sensi dell'art. 1401 c.c. sottoscriveva il contratto definitivo sebbene fosse stato trascritto un pignoramento nei registri immobiliari nel periodo intercorrente tra la firma del preliminare e quella del definitivo;
mentre, nel caso di specie, non si ravvisa alcuna forma di pubblicità legale tra la sottoscrizione del preliminare e quella del definitivo, ma solo una lettera raccomandata per la quale non si può pretendere dal terzo la stessa diligenza che sarebbe richiesta in presenza di un pignoramento formalmente iscritto.
La censura è infondata, per i motivi già rilevati trattando del secondo motivo.
Giova infatti ribadire che il pignoramento verificatosi nel caso del precedente richiamato e la comunicazione tramite raccomandata, della controversia in esame, certamente non assumono lo stesso valore sotto il profilo della pubblicità legale. L'analogia, tra le due fattispecie, riguarda però l'arco temporale in cui si verifica la circostanza fattuale idonea a consentire al terzo acquirente la scientia MN, in quanto, sia il pignoramento (nel richiamato precedente) che la comunicazione pervenuta con lettera raccomandata, si sono verificate nell'intervallo temporale tra la sottoscrizione del preliminare e la stipula del definitivo, rendendo quindi applicabile, per tal ragione, il principio di diritto espresso dall'invocato arresto di legittimità.
Il concreto accertamento della consapevolezza del pregiudizio è stato poi effettuato dal Tribunale tenendo conto delle specificità del caso, ovvero ricorrendo, come è legittimo, alla prova presuntiva logica, e correttamente utilizzando e motivando il relativo ragionamento inferenziale.
12. Resta infine da esaminare l'appello incidentale del , che CP_1 ha censurato la decisione del primo giudice, per aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte , promissaria acquirente dell'immobile CP_3 oggetto di causa, e la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite in suo favore.
L'appellante incidentale ritiene errata la decisione del Tribunale, in quanto la promissaria acquirente svolse un ruolo attivo nella vicenda.
Il motivo è infondato, atteso che, quanto all'azione revocatoria ordinaria, come si è già rilevato al § 9, è il contratto traslativo definitivo che ha prodotto il pregiudizio al creditore dell'alienante, ed è di tale contratto che il creditore, che agisce con la revocatoria ordinaria, chiede sia dichiarata l'inefficacia relativa, che non ha alcun interesse a far valere nei confronti di un terzo come la che, CP_3 pur avendo partecipato alla stipulazione del contratto preliminare, tuttavia, dopo l'electio amici a favore del coniuge, e la conclusione del contratto definitivo da parte di quest'ultimo come acquirente, non ha acquisito e non vanta alcun diritto sull'immobile che sia, neppure in astratto, opponibile al creditore dell'alienante.
Pertanto, l'accertamento - necessario in relazione alla fattispecie concreta sub iudice- dello stato soggettivo della predetta stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare è meramente incidentale rispetto ad una pronuncia, quella di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., non destinata ad essere eseguita ed a fare stato nei confronti della medesima , ma solo CP_3 riguardo alla debitrice ed al terzo acquirente Parte_1
Peraltro, tale accertamento, effettuato ai fini di cui alla parte motiva sull'appello principale, ha avuto esito negativo, con riferimento al momento della stipula del contratto preliminare.
Tanto con riguardo alla domanda attrice proposta, anche nei confronti della convenuta , in primo grado ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'unica la cui CP_3 decisione è oggetto dell'impugnazione incidentale.
Nell'appello incidentale, infatti, ai fini della decisione sulla legittimazione della parte , nulla è stato dedotto in ordine alla domanda, subordinata, di CP_3 simulazione del contratto di vendita, rispetto alla quale pure la sentenza impugnata ha negato la legittimazione della predetta convenuta.
Tanto meno l'appello incidentale ha impugnato il rigetto, da parte del primo giudice, della concorrente domanda risarcitoria proposta in primo grado dal
. Tale domanda è stata rigettata infatti nei confronti di tutti i CP_1 convenuti, quindi anche della stessa , rispetto alla quale quindi, nel CP_3 relativo capo della decisione, non è stato accertato alcun difetto di legittimazione.
Pertanto, il è risultato in primo grado totalmente soccombente nei CP_1 confronti della convenuta , e tale rimane anche all'esito del rigetto CP_3 dell'appello incidentale.
Non vi era, e non vi è, quindi ragione per decidere sulle spese del primo grado deviando dal generale principio della soccombenza, di cui all' art. 91 c.p.c.
13. In definitiva, vanno respinti sia l'appello principale che l'appello incidentale.
Il rigetto degli appelli comporta che il giudice d'appello debba procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali il cui onere va attribuito e ripartito, considerato l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (v. Cass. n. 22306/2022; Cass. n. 27056/2021).
Nella specie sussistono i presupposti per la condanna in solido di Parte_1 ed , avendo quest'ultima aderito all'appello principale, al CP_2 pagamento delle spese di lite di questo grado.
Le spese del giudizio si liquidano secondo i valori di cui al d.m. n. 55/14, aggiornato dal d.m. n. 147 del 13/08/2022, per le cause di valore compreso tra
€ 520.001,00 a € 1.000.000,00 (individuato in base all'entità del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria - Cass. n. 8818/2024; Cass. n.
25883/2023), applicando i valori medi a tutte le fasi, fatta eccezione per quella istruttoria/di trattazione, da liquidare al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, quindi in € 29.032,90 (di cui € 5.706,00 per la fase di studio,
€ 3.318,00 per la fase introduttiva, € 3.822,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 9.487,00 per la fase decisionale, oltre ad € 6.699,90 per l' aumento del 30
% per la presenza di più parti avversarie aventi la stessa posizione processuale, ai sensi dell'art. 4, co. 2, d.m. n. 55/14)
Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di entrambi gli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater, D.P.R.
n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17, l. n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sugli appelli principale e incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14818/2021, pubblicata in data 23/09/2021, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
2. – condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 CP_2 rifondere le spese di lite di questo grado al condominio di Controparte_1
2 in liquidate in € 29.032,90 per compensi, oltre al rimborso di
[...] CP_1 spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nell'udienza del 27.11.2025
Il Presidente est.
CH TA