CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 46/2022 R.G. promossa da
(p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Alessandro Parte_2 C.F._1
Greco e Danilo Cuccaro
APPELLANTI
e
(c.f. e AR P.IVA_2
p.iva ), contumace P.IVA_3
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1288/2018 D.I. il Tribunale di Taranto ingiungeva a
[...]
[d'ora innanzi , già Parte_1 Pt_1 [...]
quale debitrice principale, e a quale Parte_3 Parte_2
fideiussore, il pagamento in solido in favore di AR dell'importo di euro 197.440,72 (di cui euro 166.773,60 per capitale residuo,
[...]
euro 14.616,91 per capitale scaduto, euro 14.070,94 per quota interessi scaduti, euro
1.979,27 per interessi maturati), oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 6,9770% sul capitale residuo da rimborsare in relazione al contratto di finanziamento
07/182/1059813, stipulato in data 7 dicembre 2011, e spese di lite.
Avverso detto decreto ingiuntivo e proponevano opposizione Pt_1 Parte_2 lamentando la nullità e l'illiceità del finanziamento posto a fondamento del provvedimento monitorio, e per conseguenza della fideiussione correlata, sul rilievo che era stata costretta a stipulare quel finanziamento per estinguere la posizione Pt_1
debitoria risultante dai rapporti intercorrenti con la concedente, già CA Popolare di
Taranto, e tuttavia inesistente;
in particolare la società faceva presente di aver intrattenuto tre rapporti, i.e. il conto corrente ordinario n. 115970-9, il conto corrente ordinario n. 169312-8, il conto anticipo fatture n. 20162328-1, e lamentava l'effettuazione di addebiti illegittimi (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli interessi, oneri, spese e commissioni) in quanto applicati in difetto di pattuizione e/o di giustificazione causale, e quindi indeterminati e nulli, o comunque in violazione degli artt. 1283, 1284, 1344, 1346, 1418 c.c., al pari degli addebiti per commissioni di istruttoria veloce applicate in assenza della relativa istruttoria, con conseguenti saldi finali diversi da quelli risultanti dalla contabilità bancaria;
sulla base di tali considerazioni S.A.I.T. chiedeva in via riconvenzionale, previa, ove occorrente, la risoluzione per grave inadempimento dei su indicati contratti, la condanna della ingiungente-opposta al pagamento in suo favore la domma di euro 152.991,29
(derivante dalla sottrazione dal saldo attivo del conto corrente n. 115970-9 a seguito della eliminazione degli addebiti illegittimi del saldo passivo del conto anticipi fatture n.
20162328-1, pari ad euro 39.268,11 al netto degli addebiti illegittimi, e del saldo parimenti passivo del conto corrente ordinario n. 169312-8, pari ad euro 3.501,72 considerato l'accredito spettante e non conteggiato per interessi attivi per la correntista di euro 459,49), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, derivante dalla rettifica delle poste contabili degli anzidetti rapporti, chiedeva, altresì, previa declaratoria della nullità del mutuo n. 07/182/1059813, la condanna di controparte alla restituzione delle somme già pagate per l'ammortamento, quanto meno in relazione a voci indebite, quali interessi, spese e commissioni da esso nascenti;
concludeva come segue: “1) Dichiarare inefficace, infondato, illegittimo e/o nullo il decreto opposto ed
pag. 2/31 oggetto del giudizio di primo grado e per l'effetto revocarlo;
2) Dichiarare, ove occorra, anche in via riconvenzionale, il grave inadempimento della banca convenuta in relazione agli obblighi nascenti dai rapporti di conto corrente indicati nella parte narrativa anche per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza stante i molteplici addebiti illegittimi applicati ed indicati nel presente atto e per l'effetto dichiarare risolto ogni rapporto;
3) Condannare, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O. Serena 13 al pagamento in favore della con Parte_4 sede in , alla via Umbria n. 19 della somma di € 152.991,29, oltre interessi e Pt_1
rivalutazione dal dì di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo ovvero alla maggior o minor somma che il Giudicante riterrà di giustizia ovvero compensare eventuali crediti dell'opposto con quanto spettante all'opponente
[...]
con sede in , alla via Umbria n. 19; 4) Parte_4 Pt_1
Dichiarare la nullità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con condanna della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O.
Serena 13 al pagamento in favore della Parte_4
con sede in , alla via Umbria n. 19 della somma dovuta per effetto delle
[...] Pt_1
illegittime spese, costi ed oneri e per le quote di interessi corrisposti in favore della ovvero compensare tali crediti con quanto eventualmente dovuto dagli opponenti CP_2
nei confronti della 5) In subordine, ove non vi siano i presupposti per ottenere CP_2
la restituzione e/o condanna della al pagamento di somme procedere alla CP_2
rettifica delle posizioni contabili di dare ed avere tra le parti procedendo a determinare esattamente quanto spettante a ciascuno di essi con ricalcolo dell'effettivo saldo con eventuale compensazione sia pur atecnica, ove possibile, per effetto della maggior disponibilità creditoria degli opponenti;
6) Condannare l'opposto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre all'ulteriore somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
pag. 3/31 Nel costituirsi in giudizio [d'ora innanzi AR
o solo contestava il fondamento delle pretese avanzate dagli opponenti;
CP_3 CP_2
più in dettaglio assumeva che le doglianze di controparte risultavano smentite dai documenti che depositava ed illustrava;
eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie operate da sul conto corrente n. 115970-9; concludeva come segue: “1) Pt_1
Rigettare tutte le contrarie domande perché inammissibili, improponibili, improcedibili,
e/ comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 1288/2018 ING. – 3734/2018 RG;
2) In via subordinata alle eccezioni e domande formulate al punto sub 1 che precede, nel caso di accertata sussistenza del credito dell'attore per l'effetto della rideterminazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente n. 115970-9, accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di versamenti solutori sul medesimo conto corrente nel periodo dal
01.01.2000 al 30.06.2008 per le ragioni esposte nella comparsa di risposta e di costituzione. 3) Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze di causa oltre degli accessori di legge.”.
Con sentenza n. 1792/2021 pubblicata in data 20 luglio 2021 il Tribunale adito così statuiva: “a) visto ed applicato l'art. 175 c.p.c. (“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri inerenti al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”) in relazione all' art. 183 comma VII c.p.c. (“Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti”) dichiara inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio e, per l'effetto, dispone l'espunzione dal fascicolo processuale della consulenza tecnica di parte prodotta dagli opponenti e dalla opposta senza preventiva ordinanza ammissiva del Tribunale;
b) visto ed applicato l'art. 175 c.p.c. (“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri inerenti al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”) in relazione all' art. 183 comma VII c.p.c. (“Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti”), manda alla Cancelleria affinchè proceda: 1) allo stralcio dei documenti cartacei restituendoli agli aventi diritto previa redazione di apposito verbale;
2)
pag. 4/31 all'oscuramento dei documenti informatici corrispondenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il processo civile telematico;
c) rigetta l'opposizione proposta contro il D.I. n.1288/2018; d) rigetta le altre domande, anche riconvenzionali, proposte dagli opponenti;
e) condanna gli opponenti in solido tra loro a rifondere spese
e competenze di lite in favore della opposta, liquidandole in euro 8500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza”.
Il giudice a quo riteneva inammissibile la consulenza tecnica di ufficio invocata dagli opponenti stante l'insufficiente contenuto delle censure da essi mosse e, quale conseguenza della mancata ammissione della consulenza d'ufficio, disponeva la espunzione delle perizie di parte depositate con gli atti introduttivi;
riteneva, altresì, generiche le censure di nullità del fideiussione prestata dal;
per tali ragioni Pt_2 giudicava infondata l'opposizione; osservava che tale conclusione non confliggeva con la ravvisata nullità del decreto ingiuntivo opposto, costituente atto del Tribunale, e non
“attinge[va] la fondatezza o infondatezza della domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e ss cpc a seguito del quale il D.I. sia stato emesso”; giudicava ugualmente infondate le altre domande, anche riconvenzionali, proposte dagli opponenti;
poneva le spese di lite a carico degli opponenti in solido in base al principio di soccombenza.
e hanno proposto appello svolgendo le censure che si Pt_1 Parte_2
illustreranno più avanti ed hanno poi riprodotto nella sostanza le conclusioni formulate in prime cure (salvo indicare un credito a favore di di poco superiore rispetto a Pt_1
quello indicato in prime cure); hanno, altresì, reiterato eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie contenute nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e rinnovato l'istanza di svolgimento di consulenza contabile, ove ritenuta opportuna, al fine di determinare i rapporti di debito credito in relazione a tutti i negozi intervenuti tra le parti e risultanti dagli atti di causa;
in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado. E' opportuno trascrivere le conclusioni testuali stante la loro complessità, anche in relazione alle considerazioni che si svolgeranno in esito al giudizio: “1) Dichiarare inefficace, infondato, illegittimo e/o nullo il decreto opposto ed oggetto del giudizio di primo grado e per l'effetto revocarlo;
2) Dichiarare, ove
pag. 5/31 occorra, anche in via riconvenzionale, il grave inadempimento della banca convenuta in relazione agli obblighi nascenti dai rapporti di conto corrente indicati nella parte narrativa anche per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza stante i molteplici addebiti illegittimi applicati ed indicati nel presente atto e per l'effetto dichiarare risolto ogni rapporto;
3) Condannare, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O. Serena 13 al pagamento in favore della con Parte_4 sede in , alla via Umbria n. 19 della somma di € 155.888,94, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione dal dì di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo ovvero alla maggior o minor somma che il Giudicante riterrà di giustizia ovvero compensare eventuali crediti dell'opposto con quanto spettante all'opponente
[...]
con sede in , alla via Umbria n. 19; 4) Parte_4 Pt_1
Dichiarare la nullità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con condanna della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O.
Serena 13 al pagamento in favore della Parte_4
con sede in , alla via Umbria n. 19 della somma dovuta per effetto delle
[...] Pt_1
illegittime spese, costi ed oneri e per le quote di interessi corrisposti in favore della ovvero compensare tali crediti con quanto eventualmente dovuto dagli opponenti CP_2
nei confronti della 5) In subordine, ove non vi siano i presupposti per ottenere CP_2
la restituzione e/o condanna della al pagamento di somme procedere alla CP_2
rettifica delle posizioni contabili di dare ed avere tra le parti procedendo a determinare esattamente quanto spettante a ciascuno di essi con ricalcolo dell'effettivo saldo con eventuale compensazione sia pur atecnica, ove possibile, per effetto della maggior disponibilità creditoria degli opponenti;
6) Condannare l'opposto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre all'ulteriore somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si reiterano tutte le eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie contenute nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1,2,3 c.p.c. che si abbiano quivi per riportate e trascritte integralmente, ivi compresa la richiesta
pag. 6/31 che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia ordinare alla la produzione di tutti i CP_3 contratti intervenuti tra l'istituto di credito e la già Parte_4 [...]
e gli estratti conto dalla data di apertura dei singoli conti Controparte_4 sino all'attualità nonché l'istanza, ove ritenuto opportuno, che la stessa On.le Corte
Voglia disporre consulenza tecnico contabile al fine di determinare, in conformità della legge, i rapporti di debito credito in relazione a tutti i negozi intervenuti tra le parti e risultanti dagli atti di causa.”.
si è costituita in giudizio ed ha contestato il fondamento dell'appello di cui ha CP_3 chiesto il rigetto opponendosi all'ammissione della c.t.u. contabile invocata da controparte o, in subordine e previa riproposizione della eccezione di prescrizione così come ogni altra difesa, eccezione o domanda, ha chiesto la formulazione di quesiti finalizzati all'accertamento delle rimesse solutorie eseguite dalla società correntista nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2008 dedotto in causa da Pt_1
controparte, sugli intercorsi rapporti, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, specificatamente, sul rapporto di cui al conto corrente n. 115970-9; ha poi proposto appello incidentale svolgendo le censure che si esporranno in prosieguo invocando la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata nel caso di revoca anche solo parziale del provvedimento monitorio, la decisione secondo giustizia in ordine alla domanda avanzata ex art. 633 e ss. c.p.c. e ribadita nel giudizio di opposizione, con conseguente condanna solidale di e di , quest'ultimo sino alla concorrenza Pt_1 Parte_2
di euro 450.000,00, al pagamento in proprio favore della somma di euro 197.440,72 riveniente dal contratto di mutuo del 7 dicembre 2011, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% dal 18 aprile 2018 al saldo, ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo, calcolati sul capitale residuo pari ad euro 166.773,60, previa eventuale della compensazione tra le poste creditorie reciproche, o ancora in ulteriore subordine - nel caso di accertata sussistenza del credito dell'attrice per l'effetto della eventuale rideterminazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente n. 115970-9 o di altri rapporti - l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di versamenti solutori sul medesimo conto corrente nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2008 per tutte le ragioni pag. 7/31 esposte in comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Anche in tal caso si reputa opportuno riportare le conclusioni testuali: “In rito, rigettare in via principale l'appello proposto da
[...]
(già ) e Dott. Parte_1 Parte_3 Parte_2
in ordine alla richiesta di CTU contabile siccome formulata dalle parti appellanti, ovvero, in subordine, in caso di ammissione della Consulenza Tecnica di Ufficio per la valutazione delle contestazioni formulate dagli attori/opponenti, disporre idoneo quesito peritale finalizzato all'accertamento delle rimesse solutorie eseguite dalla società correntista (già Parte_1 Parte_3
) nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2008, sui rapporti di conto corrente contestati
[...]
a mezzo della domanda riconvenzionale formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, specificatamente, sul conto corrente n. 115970-9 siccome riproposta con l'impugnazione. Nel merito: 1) Rigettare tutte le domande di impugnazione proposte da (già Parte_1 Parte_3
) e Dott. perché inammissibili, improponibili, improcedibili, e/
[...] Parte_2
comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla AR
, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 1288/2018 ING. –
[...]
3734/2018 RG stante la prova dei fatti costituenti la domanda di pagamento formulata nel ricorso ex art. 633 cpc e la sua legittimità ex artt. 633 e 641 cpc;
2) In via subordinata, in caso di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo 1288/2018 ING., emesso nell'ambito del procedimento n. 3734/2018 RG, del Tribunale di Taranto, decidere, comunque, secondo giustizia sulla domanda di pagamento formulata nel ricorso monitorio e ribadita in primo grado nel procedimento di opposizione con la conclusione sub.2, sulla scorta della documentazione probatoria del credito versata in atti in entrambi i procedimenti dalle parti, e scaturente dal contratto di mutuo del
07.12.2011, ai rogiti per dott. notaio in Ginosa, –e, per l'effetto, Persona_1
condannare la - Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con sede Parte_2 legale in alla via Umbria n. 119 e il suo fideiussore, sino alla concorrenza di € Pt_1
450.000,00 sig. a pagare, tutti in solido tra loro ed in favore della Parte_2
pag. 8/31 in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, la somma di € 197.440,72, oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% (art. 2 contratto di mutuo) sul capitale residuo dal 18.04.2018 al saldo e pari ad € 166.773,60, ovvero quella ritenuta di giustizia oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% (art. 2 contratto di mutuo) sul capitale residuo dal 18.04.2018 al saldo, anche all'esito della compensazione tra le poste creditorie reciproche. 3) In via ulteriormente subordinata alle eccezioni e domande formulate ai punti subb 1 e 2 che precedono, nel caso di accertata sussistenza del credito dell'attrice per l'effetto della eventuale rideterminazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente n. 115970-9 ed altri, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di versamenti solutori sul medesimo conto corrente nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2008 per le ragioni esposte nella comparsa di risposta
e di costituzione depositata in primo grado ex art. 166 cpc e riproposte in questo grado di impugnazione. 3) Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze del doppio grado della causa oltre degli accessori di legge. Si ribadisce
l'espressa riserva di procedere in separata sede per gli ulteriori crediti rinvenienti da ulteriori rapporti contrattuali esistenti tra la banca e la Parte_1 ed il suo garante per fideiussione dott. .”.
[...] Parte_2
Con ordinanza del 3-13 marzo 2023 è stata disposta c.t.u., da espletarsi sulla base della documentazione in atti e affidata alla dott.ssa sui seguenti quesiti: “1) Persona_2
esegua il c.t.u. la ricognizione dei documenti riguardanti i rapporti bancati dedotti in causa (contratti, estratti conto, comunicazioni e consimili); 2) ricostruisca i rapporti di dare/avere tra le parti avuto riguardo al C/c ordinario n. 115970-9, al C/c anticipi fatture n. 20162328-1, al C/c ordinario 169312-8 eliminando le voci di origine convenzionale non sorrette da pattuizione scritta rinvenibile nella documentazione in atti oppure rinvenibile nella documentazione alla cui acquisizione le parti presteranno il proprio consenso ai sensi dell'art. 198 c.p.c., con esclusione del documento prodotto dalla CA sub 4 (allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), e previa verifica, quanto alle pattuizioni risultanti dai documenti indicati nella comparsa di costituzione e risposta della CA dalle pagine da 7 a 11 (documenti prodotti dalla CA sub 24,
25, 26, 27), che esse risultino di contenuto determinato (per es. con riguardo alla c.m.s.
pag. 9/31 occorrerà verificare se – oltre ad essere convenuta per iscritto, risultino pattuiti sia la percentuale sia i criteri di calcolo della commissione medesima, e ciò anche per clausole anteriori all'art. 2 bis l. n. 2/2009, e, nel caso in cui non i predetti elementi siano determinata dovrà essere esclusa dal ricalcolo del saldo); 2.1) ove ricorra esercizio di ius variandi, verifichi che quest'ultimo sia sorretto da specifica pattuizione che lo consenta ed inoltre che risultino rispettate le condizioni previste dall'art. 118
t.u.b. nel testo vigente ratione temporis e, in difetto del rispetto della pattuizione scritta
e delle condizioni richieste dal citato art. 118 t.u.b., il c.t.u. dovrà adottare, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta ovvero all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti;
2.2) escluda ogni capitalizzazione fino al 30 giugno 2000; avuto riguardo ai rapporti in corso al 22 aprile 2000, operi la capitalizzazione reciproca trimestrale per i periodi successivi al
30 giugno 2000 in presenza del rispetto dei due requisiti non alternativi stabiliti dall'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, costituiti dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, entro il termine del 30 giugno 2000 (art. 7, co. 2 parte prima, della delibera CICR), della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale e dalla comunicazione per iscritto alla clientela (nell'estratto conto o altro documento di sintesi), entro il termine del 30 dicembre 2000 (art. 7, co. 2 parte seconda, della delibera CICR), delle nuove condizioni contrattuali che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
in caso di mancato rispetto di anche uno solo dei due requisiti di cui sopra il c.t.u. non opererà alcuna capitalizzazione;
per i contratti stipulati a far tempo dal 22 aprile 2000, verifichi che la clausola in punto interessi anatocistici rispetti il disposto dell'art. 2, co. 1 e 2, della delibera CICR citata;
per il periodo successivo all'1 ottobre 2016 verifichi la corretta applicazione della Delibera CICR del 3 agosto 2016; 2.3) quanto a versamenti e prelevamenti, verifichi il c.t.u. se vi sia stata la pattuizione per iscritto delle valute per tipologia di versamenti e prelevamenti;
in caso di mancata pattuizione per iscritto delle valute consideri, quale data per l'accredito e per l'addebito, la “data operazione” risultante dall'estratto conto in luogo della “data valuta”; 2.4) ricostruisca i rapporti oggetto di causa partendo dall'estratto conto più vecchio depositato in atti, applicando
pag. 10/31 quale saldo iniziale il saldo indicato dalla banca nel primo estratto conto prodotto;
qualora vi siano limitati periodi non coperti da documentazione e non sia possibile ricostruire l'andamento intermedio, il c.t.u. considererà i singoli periodo non coperti dagli estratti conto come autonomi tra loro con saldo di partenza coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione; 3) applichi, in sostituzione degli interessi addebitati dalla ove difetti la pattuizione scritta di detti interessi CP_2
ovvero essi siano pattuiti con rinvio a condizioni di piazza, quelli previsti dall'art. 117, co. 7, t.u.b. tenendo conto del tasso dei bot annuali emessi nell'anno solare antecedente rispetto all'anno per il quale saranno calcolati gli interessi e considerando che il tasso massimo dovrà essere applicato in luogo dei tassi a debito del correntista ed il tasso minimo in luogo dei tassi a credito del medesimo correntista;
4) verifichi – con riguardo al C/c n. 115970-9 – se nel periodo anteriore al decennio calcolato a ritroso partendo dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (4 luglio 2018), sia sulla base del c.d. saldo banca sia sulla base dei saldi c.d. rettificati (e cioè ricalcolato al netto degli addebiti eliminati), assumendo la “data valuta” quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi, vi siano versamenti aventi natura solutoria e in tal caso individui gli interessi extra fido prescritti coperti da pagamenti solutori, considerando affidato il conto, in una prima ipotesi, in presenza di regolare concessione di fido risultante da pattuizione scritta e, in una seconda ipotesi, in presenza di regolare concessione di fido o in caso di affidamento di fatto ove la modalità di utilizzo del conto lo dimostri in modo inequivocabile (i.e. sussistenza, nell'arco temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione negli scalari di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, addebito di c.m.s. ovvero di altre remunerazioni equivalenti), ed anche attraverso le risultanze della Centrale Rischi della CA d'Italia; 5) elimini i versamenti aventi natura solutoria così individuati, e cioè effettuati nel periodo anteriore al decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, in quanto coperti da prescrizione, con la notazione che il termine di prescrizione decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido mentre decorre dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti siano stati ripristinatori della provvista;
6) all'esito degli accertamenti
pag. 11/31 effettuati, individui i nuovi saldi dei conti su indicati, specificando le diverse componenti ricalcolate;
7) determini, infine, le somme dovute in base al decreto ingiuntivo n. 1288/2018 D.I. da cui detrarre l'eventuale credito accertato in capo a
. Parte_4
In data 6 gennaio 2024 è stata depositata la relazione di consulenza.
In data 30 maggio 2024 è stata poi depositata l'integrazione disposta all'udienza del 2 febbraio 2024 avente il seguente oggetto: “Individui il CTU i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla società correntista con riguardo al c/c n. 115970-9 oltre al limite di fido tempo per tempo in essere sul predetto rapporto tenuto conto del 'saldo banca riordinato per valuta' e del saldo rettificato riordinato per valuta, quindi espunti gli addebiti illegittimi precisando i conteggi finali in ordine alle osservazioni del Dott.
[n.d.r.: c.t.p. degli appellanti principali]”. Per_3
Gli appellanti, riservata ogni deduzione sugli esiti della consulenza espletata, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto di appello, anche in via istruttoria.
L'appellata, con riferimento alle conclusioni del c.t.u. di cui alla relazione integrativa disposta con ordinanza del 2 febbraio 2024, si è riportata alle osservazioni del proprio c.t.p. riservando di meglio dedurre sul punto in comparsa conclusionale e lamentando in ogni caso l'elisione delle competenze maturate sul conto n. 182/20162328 [n.d.r. conto anticipi] che avrebbero dovuto essere addebitate su conto corrente ordinario, in modo da confluire nelle rimesse solutorie delle quali è stata eccepita la prescrizione, ed ha precisato le conclusioni, anche istruttorie, come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
La causa viene ora in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno mosso alla sentenza impugnata le seguenti critiche: Pt_1 Parte_2 con il primo motivo, così rubricato “Ammissibilità CTP di parte in assenza di
(presunta) necessaria autorizzazione ex art. 201 c.p.c. – Assenza di valutazione delle deduzioni di parte – violazione del diritto di difesa”, hanno censurato l'espunzione della perizia di parte allegata all'atto di citazione in opposizione, costituente semplice pag. 12/31 allegazione difensiva a contenuto tecnico e producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, ed il mancato esame delle ragioni dell'opposizione che facevano espresso riferimento ai conteggi depositati;
ha censurato, altresì, il mancato esame delle prove offerte non perché irrilevanti bensì per il fatto che “le parti non sarebbero state autorizzate ad effettuare le 'loro' valutazioni”, con la conseguenza che neppure il giudice a quo aveva effettuato alcuna valutazione;
con il secondo motivo hanno lamentato l'assunto del primo giudice in punto anatocismo secondo cui la aveva sanato i vizi del contratto originario mediante la CP_2 comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali all'interno dell'astratto conto;
hanno ribadito che il contratto di conto corrente (all'art. 7) non prevedeva alcuna periodicità degli interessi e la relativa capitalizzazione non era legata ad alcuna pattuizione;
hanno contestato che avesse avuto luogo l'adeguamento previsto dall'art. 7, co. 2, della delibera CICR del 9 febbraio 2000; con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo hanno lamentato l'omesso esame di questioni sollevate in prime cure quanto a tassi usurari, nullità delle linee di credito per indeterminatezza e violazione dell'art. 117 t.u.b. nonché in punto commissioni di massimo scoperto, commissione istruttoria veloce, spese di tenuta del conto, postali e bolli a carico del correntista giorni valuta, applicate in assenza di pattuizione scritta o comunque in assenza dei presupposti;
con il settimo motivo hanno censurato la valutazione di genericità delle eccezioni di nullità rivolte alla della fideiussione evidenziando che era stata dedotta l'applicazione di voci di addebito producenti “con il super utilizzo del fido, un incremento illegittimo dei numeri debitori del rapporto” e che era stata segnalata una serie di circostanze dalle quali risultavano il chiaro collegamento del finanziamento con gli addebiti illegittimi del conto corrente ed il fatto che il mutuo era stato contratto per ovviare al debito apparente formatosi in conto corrente mentre invece la società era creditrice della in particolare hanno evidenziato che il mutuo sera stipulato “per RIEQUILIBRIO CP_2
FINANZIARIO”, e cioè per estinguere posizioni debitorie non rispondenti alla realtà e frutto dell'illegittimo contegno della CA, tanto vero che il finanziamento transitò sul conto corrente in questione al fine di azzerarne la pretesa posizione a debito per vincolo contrattuale atteso che l'art. 5 lettera b) del capitolato allegato al contratto di pag. 13/31 finanziamento prevedeva la risoluzione del contratto per “l'utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di finanziamento”, i.e. il riequilibrio finanziario;
ne hanno tratto la conseguenza della nullità della fideiussione in quanto accessoria ad un contratto nullo;
hanno lamentato, altresì, la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in prime cure - insistendo su di esse - dirette a dimostrare provare che il mutuo dovette essere stipulato per estinguere o ridurre in misura significativa il debito esistente sul conto corrente n. 115970 ove il netto ricavo derivante dal ridetto finanziamento confluì.
E' opportuno esporre i motivi di appello incidentale di in modo da esaminare CP_3
congiuntamente le doglianze che presentano profili di connessione.
La ha censurato l'espunzione della perizia del proprio perito di parte, dott. CP_2 [...]
, allegata alla propria comparsa di costituzione, il cui contenuto era stato poi Per_4
trasfuso in comparsa conclusionale e in memoria di replica;
ha censurato, altresì, l'omessa conferma del decreto ingiuntivo opposto nonostante il rigetto dell'opposizione, tanto più che non ne era stata disposta la revoca, nonché
l'omessa pronuncia, all'esito del rigetto delle domande riconvenzionali delle controparti, sulla conclusione sub 2 formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
ha poi contestato la valutazione di nullità incidenter tantum del decreto ingiuntivo, ritenuta dal primo giudice nell'ordinanza del 24 maggio 2010 in quanto priva di motivazione;
inoltre, dopo aver rimarcato che il decreto ingiuntivo era motivato per relationem e dunque nel caso di specie non era ravvisabile alcun difetto di motivazione, ha evidenziato la illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver rigettato le domande riconvenzionali degli opponenti e per non aver né revocato né modificato il decreto ingiuntivo opposto né ancora pronunciato, in via subordinata nonostante la specifica richiesta, sulla domanda di condanna in solido di debitore principale, e di Pt_1
, quale fideiussore e sino alla concorrenza di euro 450.000,00, della Parte_2
somma di euro 197.440,72, oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% sul capitale residuo del mutuo - stipulato in data 7 dicembre 2011 - al 18 aprile 2018, pari ad euro
166.773,60, ovvero a quella ritenuta di giustizia.
pag. 14/31 Con riguardo al primo motivo di appello principale ed al primo motivo di appello incidentale si osserva che la perizia di parte, ben diversa dalla consulenza di parte correlata alla consulenza di ufficio, è un'allegazione difensiva liberamente producibile quale allegato dell'atto di citazione. Non sono, dunque, pertinenti le considerazioni espresse dal giudice a quo in ordine alla consulenza di parte al fine di escludere le perizie depositate da e dal nonché da . Tuttavia non vi è necessità Pt_1 Pt_2 CP_3 di soffermarsi oltre su tale questione e può passarsi all'esame delle restanti doglianze.
Parimenti condivisibili sono le considerazioni svolte da in ordine alla pronuncia CP_3
di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di motivazione atteso che il provvedimento monitorio mutua la sua motivazione dal ricorso per ingiunzione che, nel caso di specie, ha un contenuto adeguato e sufficiente a spiegare le ragioni poste a base della domanda, tradottesi nelle ragioni del suo accoglimento quanto meno nella fase antecedente rispetto alla instaurazione differita del contraddittorio. Vanno, altresì, condivise le ragioni sottese alle critiche riguardanti la mancata pronuncia sulla domanda di . Anche su tale questione non è vi è necessità di soffermarsi posto che, in ogni CP_3 caso, all'esito del presente giudizio, per le ragioni di seguito rappresentate, verrà confermata la revoca del decreto ingiuntivo, sia pure per ragioni diverse da quelle ravvisate dal primo giudice, e saranno adottate le pronunzie conseguenti.
Tanto premesso, è opportuno puntualizzare che l'ammontare dell'importo azionato in via monitoria a seguito dell'inadempimento del mutuo contratto da in data 7 Pt_1
dicembre 2011 e garantito dal non è stato mai contestato, avendo essi lamentato Pt_2
la nullità del ridetto mutuo e della correlata fideiussione, questione su cui si tornerà più avanti e per la verità comportante, in ogni caso e quante meno per la società, l'obbligo di restituzione del capitale e non anche l'importo preteso per il caso di insussistenza della dedotta nullità. Per il resto, - nel proporre opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo ottenuto da - formulò una domanda riconvenzionale volta a conseguire CP_3
un credito riveniente dalla ricostruzione del saldo del conto corrente ordinario n.
115970-9 con la eliminazione di addebiti illegittimi, previa decurtazione dei saldi negativi del conto anticipi n. 169312-8 e dell'altro conto corrente ordinario n.
20162328, a loro volta ricostruiti sulla base delle doglianze mosse.
pag. 15/31 Ciò precisato, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, si reputa che le censure mosse da agli addebiti operati nel corso dei rapporti dedotti in causa da questi Pt_1
ultimi fossero adeguatamente esposte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sicché avrebbero dovuto essere esaminate in prime cure. Stante l'omesso esame delle stesse si è resa necessaria tale disamina nel presente grado attraverso l'espletamento di consulenza di ufficio affidata alla dott.ssa sui quesiti riportati in Persona_2
narrativa.
In sintesi è stato richiesto alla consulente di effettuare i controlli e le verifiche indicate nei quesiti riportati in narrativa, sul presupposto della necessità di pattuizioni scritte idonee a sorreggere gli addebiti praticati nel corso dei rapporti dedotti in giudizio nonché in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la capitalizzazione degli interessi e l'esercizio dello ius variandi.
Partendo dall'esame del rapporto di conto corrente ordinario n. 115970-9, la dott.ssa ha reperito in atti una copia del contratto di apertura debitamente sottoscritto Per_2
dalle parti;
ha verificato che in esso è rinvenibile una clausola in punto ius variandi
“tagliata” e non integra (anzi per meglio dire risulta “tagliata” la sottoscrizione in calce alle clausole soggette ad approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.) e pertanto non utile a costituire la necessaria forma scritta;
ha rilevato che i tassi di interesse non risultavano definiti in maniera puntuale (in quanto correlati alle
“oscillazioni del mercato finanziario e creditizio di riferimento e alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza amente dell'art. 7, 3 comma delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi sotto riportate”), sicché ha preso in considerazione i tassi creditori/debitori indicati, nel corso del rapporto, nelle comunicazioni di apertura di credito/documenti di sintesi regolarmente sottoscritti dalle parti e, ove ha rilevato (da estratti conto e relative comunicazioni) una modifica delle condizioni in senso favorevole per il correntista, ha inteso mantenerle invariate in quanto non soggette alla disciplina dettata per l'esercizio da parte di della facoltà di variazione in peius delle condizioni regolanti il CP_3
rapporto; ha accertato che le spese di tenuta del conto, postali e di bollo a carico del correntista non risultavano determinate nel quantum e pertanto ha epurato i relativi addebiti con eccezione - di quelle effettivamente pattuite all'atto di concessione delle pag. 16/31 linee di apertura di credito, - di quelle risultanti da modifiche favorevoli per il correntista per le ragioni appena dette, - dell'imposta di bollo dovuta per legge;
ha verificato che le valute non erano determinate nel numero esatto di giorni per singole tipologie di operazione ma genericamente indicate come “d'uso”, con eccezione della valuta relativa agli assegni di cui all'art. 7 per i quali era previsto che venissero “… addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post- datazione nel quale l'addebito viene fatto con valuta di pagamento …” e ha quindi considerato a titolo di 'valuta' la 'data delle operazioni' in conformità al punto 2.3 del quesito, eccetto la valuta relativa agli assegni in quanto, come detto, correttamente pattuita ed alle operazioni di giroconto per equivalenza contabile;
con riguardo alle commissioni di massimo scoperto ha ricavato dalla documentazione in atti che nel contratto originario non fu pattuita mentre nelle comunicazioni di apertura di credito, ove risultava indicata nella percentuale, difettavano i criteri di calcolo e pertanto ha escluso gli addebiti operati a tale titolo presenti negli estratti conto;
ha poi ravvisato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della commissione di istruttoria veloce;
stante l'assenza in atti di autorizzazione scritta del correntista, ha inoltre eliminato gli addebiti sul conto ordinario delle competenze maturate sul conto anticipi n. 20162328-1 unitamente all'imposta di bollo, voci queste però fatte oggetto di separata annotazione in sede di ricalcolo del conto anticipi;
infine, quanto alla capitalizzazione, ha accertato la presenza di pattuizione riguardante la chiusura annuale per i conti creditori e quella trimestrale per i conti debitori e, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2. dei quesiti, ha verificato la sussistenza dei requisiti di legittimità,
i.e. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 2000 e la comunicazione alla clientela prevista dal CICR del 9 febbraio 2000 entro il 30 dicembre 2000, e ha escluso ogni capitalizzazione sino al 30 giugno 2000 essendo il contratto in corso al 22 aprile 2000 mentre per il periodo successivo ha applicato la capitalizzazione trimestrale.
Con riferimento alle linee di credito, premesso che la conoscenza del limite del fido è condizione necessaria alla determinazione dell'esatto ammontare della debitoria su cui applicare il tasso di interesse maggiorato che di norma viene concordato, la dott.ssa ha riscontrato la presenza in atti di comunicazioni di concessione di linee di Per_2
credito recante le date del 25 giugno 2003, 21 ottobre 2004, 15 novembre 2004, 11
pag. 17/31 gennaio 2006, 22 agosto 2006, 12 luglio 2007, 29 luglio 2008, 13 luglio 2011, 6 dicembre 2011, 3 dicembre 2012, 9 dicembre 2015, 19 ottobre 2016, 10 gennaio 1999,
11 maggio 2000, 22 gennaio 2001, 18 novembre 2010, debitamente sottoscritte, ma ha evidenziato alcune criticità; con riguardo alla comunicazione del 15 novembre 2004 ha segnalato che il tasso c/anticipi veniva in essa indicato nella percentuale del 2,15%, corretta manualmente nel 3,15% e come tale è stata specificata 'letteralmente'; ha poi rilevato che la comunicazione della banca del 31 dicembre 2004 confermava il tasso nella misura di 3,15% con decorrenza dall'1 novembre 2004 e pertanto, non essendo ravvisabili incertezze sulla percentuale del 3,15%, ha tenuto conto di detta misura percentuale;
con riguardo alla comunicazione dell'11 gennaio 2006, ha evidenziato che il tasso debitore su c/c era stato in essa indicato con la seguente dicitura: “Euribor 3 mesi + 2,50 punti e su c/anticipi in Euribor 3 mesi + 0,75 punti”, dicitura che però presentava profili non sufficientemente determinati in ordine alla data di rilevazione ed anche alla base dell'Euribor (360 oppure 365) di cui tener conto;
ha ritenuto che tali aspetti potessero considerarsi superati dalla comunicazione ove venivano riportati i criteri di individuazione del tasso Euribor, i.e. “Tassi debitore nominale annuo - in assenza di fido/oltre fido 5.089% (tasso effettivo annuo 5,186%). Indicizzazione del tasso deb. per utilizzo in assenza di fido Euribor/360 3 mesi mmp + 2,500% … Tasso debitore nominale annuo - entro i limiti di fido ordinario 5.089% (tasso effettivo annuo
5,186%). Indicizzazione del tasso deb. per utilizzo entro il limite di fido ord
Euribor/360 3 mesi mmp + 2,500%”; con riguardo alla comunicazione del 29 luglio
2008, ha rilevato che in essa si legge “Tassi dare c/c ord.: 5,275% - Oltre il fido:
5,275% e c.m.s zero” e, per conseguenza, ha imputato il tasso dare alle operazioni passive del correntista secondo le ordinarie regole ragionieristiche secondo cui il tasso debitore si riferisce alle operazioni di dare ed il tasso creditore a quelle di avere;
con riguardo alla comunicazione del 13 luglio 2011, ha evidenziato che, così come per quella del 3 dicembre 2012, risultava utilizzata la dicitura “cassa straord sconf” per la indicazione delle condizioni chiaramente esplicitate nel documento di sintesi sottoscritto in pari data nonché nella comunicazione del 30 settembre 2011; quanto alla comunicazione del 9 febbraio 2015, così come in quella del 19 ottobre 2016, ove si legge: “Ci riserviamo la facoltà di modificare le condizioni della presente delibera,
pag. 18/31 prima del perfezionamento degli affidamenti e/o la firma del contratto, in relazione sia alle mutate condizioni del mercato finanziario, sia alla variazione di altri parametri …
In ogni caso la delibera è valida per tre mesi dalla data odierna …”, ha evidenziato che quanto in essa non sufficientemente determinato in ordine ai tassi risulta superato dal contenuto della comunicazione di apertura di credito e del documento di sintesi, di pari data, regolarmente sottoscritti, sicché restano superate le doglianze mosse dalla società correntista e dal garante.
La c.t.u. ha poi segnalato che difettano in atti le comunicazioni di apertura di credito del
10 luglio 2017 e del 25 luglio 2011, che - pur messi a disposizione di - non è CP_3 stato possibile acquisire ai sensi dell'art. 198 c.p.c. in difetto di consenso della correntista e del garante della ai sensi dell'art. 198 c.p.c.. CP_3
Con riferimento al conto corrente n. 182/169312-8 la consulente non ha reperito in atti la copia del contratto di apertura del conto ed ha raccolto la precisazione dei difensori dell'indisponibilità del documento e pertanto, in assenza del contratto, nella ricostruzione del conto ha eliminato qualunque voce di spesa con eccezione dell'imposta di bollo dovuta per legge nonché la capitalizzazione ed ha applicato i tassi
BOT tempo per tempo vigenti in base a quanto indicato al punto 3 dei quesiti e quanto alla data valuta ha fatto riferimento alla data della operazione secondo quanto previsto al punto 2.3 dei quesiti.
Con riferimento al conto anticipi 182/20162328-1, la dott.ssa ha spiegato di Per_2
aver reperito in atti gli estratti conto e la copia del contratto di apertura del conto, ove risultava pattuito lo ius variandi ed ha eliminato le spese di tenuta conto per saldo debitore e le spese di liquidazione in quanto non pattuite, le commissioni di massimo scoperto in quanto non risultavano definiti i criteri di calcolo, le condizioni sfavorevoli al correntista allorquando le modifiche proposte unilateralmente dalla non CP_2 rispettavano i presupposti dell'esercizio dello ius variandi così come richiesto al punto
2.1 dei quesiti;
in ordine alla capitalizzazione degli interessi ha rilevato dalla lettura del contratto la seguente pattuizione “Criterio di capitalizzazione: trimestrale o annuale a seconda che il conto presenti un saldo debitore ovvero creditore” che ha considerato nulla in quanto - pur in presenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - non risultava rispettato l'ulteriore requisito (non alternativo) della comunicazione per iscritto pag. 19/31 alla clientela, nell'estratto conto o in altro documento di sintesi, della modifica attuata entro il termine del 30 dicembre 2000, secondo quanto indicato nel quesito, e quindi, in fase di rielaborazione del conto corrente in esame, non ha applicato alcuna capitalizzazione, con la specificazione che gli interessi, le spese e l'imposta di bollo maturati sul conto anticipi - e addebitate da sul conto ordinario n. 115970-9 senza CP_3
autorizzazione da parte del correntista, come si è detto in precedenza, sono state oggetto di separata indicazione.
E' stato qui riportato il contenuto della relazione di consulenza per le parti di interesse che qui si condividono per le seguenti considerazioni.
Con riferimento alle questioni in ordine alla indeterminatezza delle condizioni pattuite, si concorda con le conclusioni della professionista sulla base di quel che è stato dalla medesima accertato a seguito dell'esame della copiosa documentazione in atti, avverso cui non sono state formulate osservazioni, ed alle quali la consulente si è attenuta nella elaborazione dei conteggi. La società correntista ed il fideiussore, dal canto loro, si sono limitati in comparsa conclusionale a riproporre alcune questioni riguardanti singole comunicazioni senza spiegare, tuttavia, in quale misura esse determinassero concrete differenze rispetto a quanto detto dalla dott.ssa ed in quale misura incidessero Per_2
sui conteggi elaborati. Analoghe considerazioni valgono per la reiterazione del disconoscimento di conformità agli originali di alcuni documenti (doc. 24, 25 e 26) prodotti da , del tutto leggibili e completi in ogni parte avente ad oggetto la CP_3
regolamentazione dei rapporti, disconoscimento peraltro insufficiente poiché generico e privo della necessaria specificità richiedendosi, ai fini di un efficace disconoscimento, una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale (ex plurimis Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633).
Con riguardo al conto corrente n. 115970-9 la dott.ssa come si è sopra Per_2
riportato, ha reputato di non poter considerare la presenza di pattuizione scritta relativa all'esercizio dello ius variandi risultando incompleta (“tagliata”) la sottoscrizione relativa alla clausola (sub art. 16) del documento di apertura di detto conto concernente lo ius variandi, clausola valutata come necessaria per legittimare l'esercizio della facoltà di variazione delle condizioni economiche, e nel replicare alle osservazioni del c.t.p. di , dott. , ha affermato che, sulla base degli elementi di CP_3 Persona_5
pag. 20/31 valutazione disponibili, doveva ritenersi che il contratto fosse stato stipulato successivamente alla l. n. 154/1992, la quale all'art. 4, co. 2, prevedeva: “L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente”, e/o al d.lgs. n. 385/1993, il cui art. 117 all'epoca vigente prescriveva al comma 5 che la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione dovesse essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dal cliente, disposizione poi trasfusa nell'art. 118 nella formulazione introdotta dal d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006.
Ebbene, si osserva che in comparsa conclusionale non si è soffermata sulla CP_3
questione essendosi essa limitata a richiamare le osservazioni del proprio c.t.p., neppure in maniera specifica con riferimento a tale punto. Evidenziato che il difensore non può semplicemente richiamare quanto sostenuto dal proprio c.t.p. specie su temi giuridici, e tanto vale anche per ed il suo fideiussore, si rileva ad ogni buon conto che la Pt_1
pattuizione della possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo i principi generali, o trova un suo fondamento negoziale o non è ammissibile poiché una siffatta facoltà deroga al principio secondo cui pacta sunt servanda (art. 1372 c.c.), con la notazione che, anche prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, i.e. della l. n. 154/1992, le N.B.U. (Norme CArie Uniformi) contenevano clausole che riservavano alle banche la facoltà di modificare le condizioni regolatrici dei rapporti bancari ed in particolare all'art. 16, riportata anche nella copia del contratto di conto corrente n. 115970-9 disponibile in atti, prevedevano che l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale della banca dovesse essere comunque comunicata al cliente mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure mediante avviso esposto nei locali della banca o pubblicato nella stampa locale con indicazione della decorrenza nella comunicazione o nell'avviso, mentre nel caso di specie non ha neppure allegato di aver effettuato CP_3
comunicazioni di modifica delle condizioni di contratto indirizzate a nei modi e Pt_1
nei termini indicati nel su citato art. 16.
pag. 21/31 In definitiva, al netto della natura giuridica e della valenza delle N.B.U., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente qui condiviso - prive di efficacia normativa e quindi aventi efficacia vincolante per il cliente solo con l'inserimento nel contratto sottoscritto dallo stesso e, secondo taluni, con la specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., quel che conta è che la clausola, nella copia disponibile in atti, non risulta specificamente approvata per iscritto e, soprattutto, non vi è allegazione da parte di di essersi attenuta nell'esercizio dello ius variandi all'art. 16 delle N.B.U. né che CP_3
tale disposizione avesse avuto attuazione.
Infine, con riferimento alla separazione delle voci per interessi, spese e imposta di bollo riguardanti il conto anticipi n. 182/20162328-1 ma addebitate sul conto corrente ordinario n. 115970-9 ed al loro inserimento nei conteggi in sede di ricalcolo del conto anticipi, operazione posta in essere dalla dott.ssa sul rilievo del difetto di Per_2
autorizzazione scritta della società correntista ed investita da rilievo da parte del c.t.p. di
(per la verità riferite alle risultanze dei conteggi effettuati sui saldi rettificati ed ai CP_3
fini della prescrizione), si ricorda che nella prassi bancaria, a seconda degli accordi delle parti, il conto anticipi può costituire sia un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente oppure connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente ed avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, con la conseguenza che il saldo debitore del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente a cui esso è collegato e l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere concernenti il conto corrente di corrispondenza, a cui il primo è connesso (si veda Cass.
5 maggio 2022, n. 14231). Nella vicenda in esame ricorre la prima fattispecie come si ricava dal testo del contratto in atti relativo al conto anticipi contenente autonome clausole quanto alla regolamentazione dei tassi di interesse, alla commissione di massimo scoperto, alle spese di gestione del conto, con rinvio al “Foglio Informativo da ritirare presso i nostri sportelli” quanto alla misura riguardante altre condizioni non espressamente concordate in quel documento. Al contratto in questione risultano, altresì, unite autonome condizioni generali sottoscritte dalla società correntista, anche ai pag. 22/31 sensi dell'art. 1341, co. 1, c.c., disciplinanti vari aspetti del rapporto. Difetta in ogni caso un accordo tra le parti deponente a favore della natura di conto transitorio e di mera contabile.
Passando oltre, avendo eccepito la prescrizione, alla dott.ssa è stato CP_3 Per_2
richiesto di individuare e poi eliminare i versamenti aventi natura solutoria nel periodo anteriore al decennio - calcolato a ritroso partendo dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (4 luglio 2018) -, sia sulla base del saldo banca sia sulla base del saldo rettificato, cioè ricalcolato al netto degli addebiti eliminati perché illegittimi, assumendo la 'data valuta' quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi, con la notazione che il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento fosse imputabile all'extra fido oppure dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti avessero ripristinato la provvista.
Va precisato che i conteggi effettuati nella relazione depositata il 6 gennaio 2024 sono stati ripetuti individuando tutte le competenze passive addebitate in conto corrente
(interessi, commissioni ed oneri) pagate con versamenti eseguiti quando il saldo era risultato extra fido oppure scoperto e non affidato.
Tanto premesso, in primo luogo va detto che deve tenersi conto dei conteggi eseguiti avuto riguardo al saldo banca. Ed invero, pur consapevoli dell'esistenza di un contrario orientamento della S.C. (si veda Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858), tuttavia non espresso dalle Sezioni Unite, si ritiene che, dovendosi le rimesse solutorie identificarsi, proprio in virtù dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, con quelle aventi l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, tale volontà deve essere verificata sulla base delle risultanze del conto così come apparivano dagli estratti conto inviati dall'istituto di credito. Ne consegue che la individuazione delle rimesse solutorie va effettuate sulla base del saldo banca. Del resto, ove si individuassero le rimesse solutorie sulla base del conto rettificato, la verifica sulla prescrizione finirebbe per essere svolta su un conto fittizio e mai esistito e, quindi, in violazione dell'art. 1422 c.c. (secondo cui “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni
pag. 23/31 di ripetizione”), atteso che verrebbe nella sostanza ignorata la seconda parte della detta disposizione.
Con maggiore dettaglio, necessario per affrontare la questione successiva da esaminare, si osserva che possono qualificarsi come solutori (i.e. quali pagamenti idonei a determinare uno spostamento economico nei confronti della banca tale da essere classificato indebito) solo i versamenti effettuati a conto scoperto o eccedenti il limite dell'affidamento poiché il versamento, se il conto è scoperto, senza fido o oltre il limite del fido, nel primo caso riduce l'esposizione debitoria sino al suo azzeramento mentre, nel secondo caso, riduce lo sconfino sino al limite superiore del fido. Con riferimento al conto affidato si osserva poi non è configurabile uno spostamento patrimoniale qualora la riduzione dell'esposizione debitoria comporti una corrispondente riespansione della facoltà di utilizzo della linea di credito poiché in tal caso il versamento ha l'effetto di ripristinare il credito utilizzabile dal correntista. E' configurabile, invece, uno spostamento patrimoniale ove il versamento venga effettuato su un conto scoperto, senza fido o oltre il limite del fido.
Ne consegue che la prescrizione colpisce le rimesse solutorie dal tempo dell'annotazione poiché suscettibili di ripetizione sin da quel momento mentre colpisce le rimesse ripristinatorie a far tempo dalla chiusura del conto poiché è da quell'epoca che può essere esercitata l'azione volta ad ottenere il pagamento di un saldo eventualmente positivo per il correntista.
Tali puntualizzazioni aiutano nella risoluzione dell'ulteriore questione in precedenza annunciata. Occorre, infatti, stabilire le voci che concorrono a dar luogo a ciò che è coperto da prescrizione in quanto esigibile già al momento dell'annotazione. Si è ora detto che il versamento avente natura solutoria è quello che riduce l'esposizione debitoria, senza tuttavia riespandere in pari misura le disponibilità del correntista, ed incide su un saldo di conto eccedente il fido o che comunque ripristina l'equilibrio del saldo. Se così è, a provocare la scopertura o lo sconfino del conto è tutto quanto concorre a dar luogo allo sforamento, comprese le competenze e gli interessi, maturati intra o extra fido, oltre a prelievi e utilizzi di capitale. Del resto il conto corrente bancario ha una struttura unitaria entro cui le operazioni di prelievo e versamento non costituiscono distinti ed autonomi rapporti di debito/credito reciproci tra banca e cliente pag. 24/31 (Cass. 26 maggio 2016, n. 10941) e tanto conferma la correttezza dell'argomentare appena esposto.
Sulla base delle valutazioni che precedono e tenuto conto dei conteggi elaborati dalla dott.ssa nella relazione integrativa, precisato che non sono state mosse critiche Per_2
ai calcoli in sé considerati, ● il saldo del conto corrente ordinario n. 115970-9 va rideterminato in euro 79.147,01 a favore della società correntista (saldo positivo per
, ● il saldo del conto corrente ordinario n. 169312-8 va rideterminato in euro Pt_1
3.852,80 a favore di (saldo negativo per ed in infine ● il saldo del conto CP_3 Pt_1
anticipi n. 210162328-1 va rideterminato in euro 62.578,46 a favore di (saldo CP_3
ancora negativo per . Pt_1
Alla consulente è stato poi richiesto di accertare le somme dovute a in forza del CP_6
decreto ingiuntivo n. 1288/2018 D.I. in relazione al credito accertato in capo a Pt_1
sulla base della ricostruzione dei saldi ricalcolati su riportati.
Sul punto si osserva in primo luogo che la domanda di è quella formulata con il CP_3
ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.. Ed infatti non è necessario che l'ingiungente-opposto articoli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (ex plurimis Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486). Non è di ostacolo a tale conclusione la declaratoria di nullità ravvisata dal primo giudice poiché riguardante il decreto ingiuntivo per difetto di motivazione del medesimo e non invece il ricorso monitorio che dunque svolge la sua funzione di atto nel cui ambito ha formulato CP_3
una valida e completa domanda, tanto più che quella nullità è stata esclusa nella presente sede.
In secondo luogo, segnalato che le parti non hanno inteso elaborare conteggi sulla base degli esiti della consulenza espletata, si rileva che - tenuto conto dei risultati dei conteggi svolti nella già richiamata relazione integrativa - l'ammontare della somma dovuta da e dal fideiussore a è pari alla differenza tra la somma di euro Pt_1 CP_3
197.440,72, richiesta in via monitoria e non contestata né dalla mutuataria né dal garante, con esclusione - come segnalato dal c.t.p. dott. - delle Persona_6
spese di lite del procedimento monitorio erroneamente sommati dalla dott.ssa Per_2 all'importo della somma oggetto di ingiunzione di pagamento atteso che il decreto pag. 25/31 ingiuntivo deve essere revocato, a cui vanno aggiunti i su indicati saldi positivi per e da cui va sottratto il saldo positivo per parimenti su indicato. Si CP_3 Pt_1
perviene così, alla determinazione della somma di euro 184.724,97 (euro 197.440,72 + euro 62.578,46 + euro 3.852,80 – euro 79.147,01) quale somma dovuta da e da Pt_1
a a titolo di differenza ancora dovuta in relazione Parte_2 CP_3 all'inadempimento del contratto di mutuo stipulato il 7 dicembre 2011, oltre gli interessi di mora al 6,9770%, come previsto dall'art. 2 del citato contratto, calcolati dal 18 aprile
2018 (data a cui risalgono i conteggi elaborati da nel ricorso ex art. 633 e ss. CP_3
c.p.c.) sul capitale residuo, previa imputazione delle somme da portare in detrazione alle altre voci oggetto di ingiunzione (capitale scaduto, interessi scaduti, interessi maturati).
Con riferimento alla pretesa monitoria si rileva poi che è infondata la censura di nullità del detto mutuo, e per conseguenza della fideiussione prestata da , Parte_2
censura fondata sulla natura asseritamente solutoria del finanziamento per essere stato stipulato allo scopo di estinguere lo scoperto prodottosi sul conto corrente n. 115970-9 su cui le somme finanziate furono riversate, scoperto derivante tuttavia da addebiti illegittimi.
ha negato che si trattasse di mutuo stipulato allo scopo di estinguere l'esposizione CP_3
debitoria maturata da nei suoi confronti. Pt_1
Tale assunto non è condivisibile.
Al riguardo si premette che nel contratto di mutuo chirografario a tasso fisso di importo pari ad euro 300.000,00 in esame si legge: “La parte TA … SS … dichiara che il presente mutuo viene contratto per: RIEQUILIBRIO FINANZIARIO” … SS … La stessa Parte finanziata costituisce in deposito cauzionale costituisce in deposito cauzionale infruttifero presso la la suddetta somma di Euro 300.000,00 (Euro CP_2
trecentomila/00) fino alla data di esibizione, nel termine massimo di trenta giorni da oggi, di tre copie autentiche del presente contratto di cui una in forma esecutiva. La somma di Euro 300.000,00 (Euro 300.000,00) come sopra depistata a titolo cauzionale, sarà svincolata, al netto dell'imposta sostitutiva, degli oneri e spese come da documento di sintesi, con valuta pari alla data della presente stipula, mediante accredito sul c/c n. 182/00115970, intestato alla Parte finanziata, radicato presso la sede di della CA. La parte TA prende atto che, qualora non abbia Pt_1
pag. 26/31 esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti dal presente articolo. La CA (salvo che ritenga di consentire un nuovo termine) potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito sopra indicato per
l'estinzione del mutuo, come previsto anche all'art. 5 del capitolato allegato sotto la lettera A)”.
Dalla verifica degli estratti conto in atti - si veda l'allegato 15 alla relazione di consulenza ove sono stati trasposti gli estratti del conto corrente ordinario n. 115970-9 - si evince che, secondo le previsioni del contratto di mutuo, su detto conto, il quale registrava a quel tempo un saldo negativo ammontante ad euro 198.726,49, fu accreditata la somma di euro 297.711,94 in data 9 dicembre 2011 (al netto delle spese), ciò che diede luogo all'azzeramento dell'esposizione debitoria;
nel contempo si produsse un avanzo pari ad euro 98.985,45, costituente un saldo positivo per la società correntista/mutuataria.
Non può dunque sostenersi, come fa , che le somme mutuate furono utilizzate per CP_3
l'estinzione di altre posizioni debitorie o, in via più generale, per altri scopi posto che risulta documentalmente che l'accredito del finanziamento sul conto corrente n.
115970-9 condusse, per la maggior parte, all'azzeramento dell'esposizione debitoria di verso , né è dubitabile, sulla base di quanto si legge nel contratto di Pt_1 CP_3
mutuo, che quest'ultimo fu contratto (anche) per estinguere tale esposizione debitoria, pur se non esclusivamente.
Tanto puntualizzato, pur se la nullità è stata prospettata in ragione della insussistenza di una posizione debitoria in tesi non rispondente alla realtà in quanto frutto di addebiti illegittimi, conviene svolgere alcune considerazioni in via generale in ordine alla nullità del mutuo solutorio riconducibile alla struttura di un siffatto mutuo. Al riguardo si osserva che in seno alla S.C. si è formato un contrasto che ha determinato la richiesta di rimessione alle S.U. con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, per quel che qui rileva, in ordine al se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario e al se il ripianamento delle passività possa costituire una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario, si ritiene di pag. 27/31 aderire all'orientamento, peraltro maggioritario, secondo cui il c.d. mutuo solutorio non
è nullo, in quanto non è contrario alla legge e all'ordine pubblico né è strutturalmente nullo atteso che l'accreditamento delle somme mutuate su conto corrente aperto presso la banca mutuante ed intestato al mutuatario non esclude la configurabilità della traditio, che può essere anche solo giuridica e non richiede necessariamente una dimensione fisica, con la conseguenza che l'accredito sul conto corrente del mutuatario realizza di per sé la traditio (si veda Cass. 25 luglio 2022, n. 23149). Va inoltre detto che chi, al di fuori di condizionamenti e pressioni e quindi liberamente, decida di utilizzare una somma ricevuta a mutuo al fine di estinguere, in tutto o in parte, un debito verso il mutuante, sceglie di disporne secondo la sua volontà e tale determinazione non va confusa con il momento genetico del mutuo né ne caratterizza la causa poiché si colloca nella fase successiva alla sua esecuzione. Il mutuo solutorio, pertanto, non si riduce ad una mera partita contabile anche se la traditio ha luogo in maniera dematerializzata. In fase di ultimazione della presente motivazione è sopraggiunta Cass.
S.U. n. 5841/2025 che si è pronunciata sulla questione rimessa dalla su menzionata ordinanza interlocutoria dettando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”, bel cui solco si colloca quanto sopra esposto.
Venendo alla specifica questione fatta valere nella presente sede, si è già detto che all'epoca della stipula del mutuo risultava uno scoperto sul conto corrente sul quale la somma mutuata fu accreditata. Ebbene, si osserva in prima battuta che gli impugnanti non hanno dato prova del fatto che, a seguito dell'eliminazione di addebiti illegittimi, quel saldo negativo non ci sarebbe stato. Si è poi visto che il mutuo consentì a Pt_1
di conseguire una disponibilità, ammontante ad euro 98.985,45, e dunque non solo di azzerare lo scoperto che figurava sul conto corrente n.115970-9. Ne deriva che l'assunto pag. 28/31 secondo cui il mutuo fu stipulato solo e unicamente sul presupposto e nella convinzione di e del fideiussore, entrambi erronei, dell'esistenza di uno scoperto di conto Pt_1
corrente è infondato.
Infine, l'assunto della stipula del mutuo su costrizione di , al netto della sua CP_3
genericità, è rimasto indimostrato. Al riguardo è sufficiente osservare che i capitoli di prova formulati sul punto da e dal non sono idonei allo scopo poiché Pt_1 Pt_2
vertono su circostanze documentali, i.e. le risultanze del conto corrente al tempo della stipula del mutuo, oppure su circostanze valutative e del tutto generiche (“Vero che al dott. , legale rappresentante della la già Parte_2 Parte_4 [...]
con sede in , alla via Umbria n. 19, qualche mese Controparte_4 Pt_1
prima del 7.12.2011, dovette contrarre il finanziamento oggetto di controversia e pari ad € 300.000,00 con la stessa Controparte_2 per estinguere il suddetto debito di cui al capitolo sub. 1?”).
Va, altresì, esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di mutuo difettando elementi da cui desumere la volontà delle parti di stabilire tra l'uno e l'altro un collegamento genetico-funzionale tale da condizionare il contratto di mutuo alla sussistenza dello scoperto di conto corrente ed alle eventuali ragioni di nullità delle sue clausole incidenti sulla formazione dello scoperto (si veda la recente sentenza di questa Corte di Appello n. 414/2024).
A quanto precede, per completezza, si aggiunge la considerazione che non vi è allegazione che al rapporto di conto corrente in parola ed agli affidamenti su di esso operanti si applicassero interessi inferiori rispetto a quelli pattuiti con riguardo al mutuo in esame. Ne deriva che la stipula del mutuo non rese più onerosa l'esposizione debitoria di Tra l'altro, il mutuo oggetto di causa fu stipulato senza che Parte_1 CP_3 richiedesse garanzie reali e tanto persuade dell'assenza della finalità dalla CA di perseguire, per questa via e in danno della società correntista, la trasformazione di un mutuo chirografario in un mutuo ipotecario (in termini si veda la sentenza di questa
Corte sopra menzionata).
Un'ultima notazione: in appello, con riguardo alla validità della fideiussione prestata da
, è stata lamentata l'applicazione di voci di addebito producenti “con il Parte_2 super utilizzo del fido, un incremento illegittimo dei numeri debitori del rapporto”. La
pag. 29/31 doglianza, peraltro non meglio precisata, è nuova e dunque non può essere presa in considerazione.
Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, vanno parzialmente accolte la domanda avanzata da e quelle avanzate da e da CP_3 Pt_1 Parte_2
e, per l'effetto, rideterminati i saldi dei rapporti dedotti in giudizio nei termini
[...]
sopra esposti e confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1288/2018 D.I. sia pure per ragioni diverse da quelle ravvisate in prime cure, e Pt_1 Parte_2
, quest'ultimo sino alla concorrenza dell'importo garantito pari ad euro
[...]
450.000,00, vanno condannati in solido a pagare in favore di la somma di euro CP_3
184.724,97, oltre interessi di mora nella misura del 6,9770% calcolati come si è spiegato in precedenza.
Il parziale accoglimento delle domande e degli appelli reciproci e soprattutto la controveritibilità di alcune delle questioni da cui è dipesa la decisione della controversia, su cui non si registrano orientamenti univoci, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi per la metà mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate in dispositivo per l'intero in misura intorno ai parametri medi previsti dai d.m. 55/2014 e successive modificazioni e dal d.m. n. 147/2022 vigenti pro-tempore e tenuto conto delle attività espletate vanno posti a carico di e di , in solido tra loro. Infine, le spese della c.t.u. espletata nel Pt_1 Parte_2
presente grado, liquidate con separato decreto, restano a definitivo carico per la metà di e di e per la metà a carico di considerato che essa è Pt_1 Parte_2 CP_3
stata disposta per lo svolgimento di verifiche e di conteggi resisi necessari alla luce delle posizioni espresse dalle parti, nessuna delle quali è risultata del tutto vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e da nonché sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza del AR
Tribunale di Taranto n. 1792/2021, pubblicata in data 20 luglio 2021, così provvede:
pag. 30/31 accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: in parziale accoglimento della domanda avanzata da Controparte_7
e di quelle avanzate da
[...] Parte_1
e da , rideterminati i saldi dei rapporti dedotti in giudizio nei termini Parte_2
esposti in motivazione e confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
1288/2018 D.I., condanna, in solido tra loro, Parte_1
e , quest'ultimo sino alla concorrenza dell'importo garantito pari
[...] Parte_2
ad euro 450.000,00, a pagare in favore la Controparte_7
somma di euro 184.724,97, oltre interessi di mora nella misura del 6,9770% calcolati come in motivazione;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite di entrambi i gradi e condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore di della residua delle AR
spese medesime, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado, in euro 1.165,50 per anticipazioni ed in euro
14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
[...]
e di per la metà ed a carico di Parte_1 Parte_2
per la restante metà. AR
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 31/31
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati dott. Pietro Genoviva Presidente dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere rel. dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 46/2022 R.G. promossa da
(p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv.ti Alessandro Parte_2 C.F._1
Greco e Danilo Cuccaro
APPELLANTI
e
(c.f. e AR P.IVA_2
p.iva ), contumace P.IVA_3
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1288/2018 D.I. il Tribunale di Taranto ingiungeva a
[...]
[d'ora innanzi , già Parte_1 Pt_1 [...]
quale debitrice principale, e a quale Parte_3 Parte_2
fideiussore, il pagamento in solido in favore di AR dell'importo di euro 197.440,72 (di cui euro 166.773,60 per capitale residuo,
[...]
euro 14.616,91 per capitale scaduto, euro 14.070,94 per quota interessi scaduti, euro
1.979,27 per interessi maturati), oltre interessi di mora al tasso contrattuale del 6,9770% sul capitale residuo da rimborsare in relazione al contratto di finanziamento
07/182/1059813, stipulato in data 7 dicembre 2011, e spese di lite.
Avverso detto decreto ingiuntivo e proponevano opposizione Pt_1 Parte_2 lamentando la nullità e l'illiceità del finanziamento posto a fondamento del provvedimento monitorio, e per conseguenza della fideiussione correlata, sul rilievo che era stata costretta a stipulare quel finanziamento per estinguere la posizione Pt_1
debitoria risultante dai rapporti intercorrenti con la concedente, già CA Popolare di
Taranto, e tuttavia inesistente;
in particolare la società faceva presente di aver intrattenuto tre rapporti, i.e. il conto corrente ordinario n. 115970-9, il conto corrente ordinario n. 169312-8, il conto anticipo fatture n. 20162328-1, e lamentava l'effettuazione di addebiti illegittimi (interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestrale degli interessi, oneri, spese e commissioni) in quanto applicati in difetto di pattuizione e/o di giustificazione causale, e quindi indeterminati e nulli, o comunque in violazione degli artt. 1283, 1284, 1344, 1346, 1418 c.c., al pari degli addebiti per commissioni di istruttoria veloce applicate in assenza della relativa istruttoria, con conseguenti saldi finali diversi da quelli risultanti dalla contabilità bancaria;
sulla base di tali considerazioni S.A.I.T. chiedeva in via riconvenzionale, previa, ove occorrente, la risoluzione per grave inadempimento dei su indicati contratti, la condanna della ingiungente-opposta al pagamento in suo favore la domma di euro 152.991,29
(derivante dalla sottrazione dal saldo attivo del conto corrente n. 115970-9 a seguito della eliminazione degli addebiti illegittimi del saldo passivo del conto anticipi fatture n.
20162328-1, pari ad euro 39.268,11 al netto degli addebiti illegittimi, e del saldo parimenti passivo del conto corrente ordinario n. 169312-8, pari ad euro 3.501,72 considerato l'accredito spettante e non conteggiato per interessi attivi per la correntista di euro 459,49), ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, derivante dalla rettifica delle poste contabili degli anzidetti rapporti, chiedeva, altresì, previa declaratoria della nullità del mutuo n. 07/182/1059813, la condanna di controparte alla restituzione delle somme già pagate per l'ammortamento, quanto meno in relazione a voci indebite, quali interessi, spese e commissioni da esso nascenti;
concludeva come segue: “1) Dichiarare inefficace, infondato, illegittimo e/o nullo il decreto opposto ed
pag. 2/31 oggetto del giudizio di primo grado e per l'effetto revocarlo;
2) Dichiarare, ove occorra, anche in via riconvenzionale, il grave inadempimento della banca convenuta in relazione agli obblighi nascenti dai rapporti di conto corrente indicati nella parte narrativa anche per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza stante i molteplici addebiti illegittimi applicati ed indicati nel presente atto e per l'effetto dichiarare risolto ogni rapporto;
3) Condannare, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O. Serena 13 al pagamento in favore della con Parte_4 sede in , alla via Umbria n. 19 della somma di € 152.991,29, oltre interessi e Pt_1
rivalutazione dal dì di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo ovvero alla maggior o minor somma che il Giudicante riterrà di giustizia ovvero compensare eventuali crediti dell'opposto con quanto spettante all'opponente
[...]
con sede in , alla via Umbria n. 19; 4) Parte_4 Pt_1
Dichiarare la nullità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con condanna della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O.
Serena 13 al pagamento in favore della Parte_4
con sede in , alla via Umbria n. 19 della somma dovuta per effetto delle
[...] Pt_1
illegittime spese, costi ed oneri e per le quote di interessi corrisposti in favore della ovvero compensare tali crediti con quanto eventualmente dovuto dagli opponenti CP_2
nei confronti della 5) In subordine, ove non vi siano i presupposti per ottenere CP_2
la restituzione e/o condanna della al pagamento di somme procedere alla CP_2
rettifica delle posizioni contabili di dare ed avere tra le parti procedendo a determinare esattamente quanto spettante a ciascuno di essi con ricalcolo dell'effettivo saldo con eventuale compensazione sia pur atecnica, ove possibile, per effetto della maggior disponibilità creditoria degli opponenti;
6) Condannare l'opposto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre all'ulteriore somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
pag. 3/31 Nel costituirsi in giudizio [d'ora innanzi AR
o solo contestava il fondamento delle pretese avanzate dagli opponenti;
CP_3 CP_2
più in dettaglio assumeva che le doglianze di controparte risultavano smentite dai documenti che depositava ed illustrava;
eccepiva la prescrizione delle rimesse solutorie operate da sul conto corrente n. 115970-9; concludeva come segue: “1) Pt_1
Rigettare tutte le contrarie domande perché inammissibili, improponibili, improcedibili,
e/ comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 1288/2018 ING. – 3734/2018 RG;
2) In via subordinata alle eccezioni e domande formulate al punto sub 1 che precede, nel caso di accertata sussistenza del credito dell'attore per l'effetto della rideterminazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente n. 115970-9, accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di versamenti solutori sul medesimo conto corrente nel periodo dal
01.01.2000 al 30.06.2008 per le ragioni esposte nella comparsa di risposta e di costituzione. 3) Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze di causa oltre degli accessori di legge.”.
Con sentenza n. 1792/2021 pubblicata in data 20 luglio 2021 il Tribunale adito così statuiva: “a) visto ed applicato l'art. 175 c.p.c. (“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri inerenti al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”) in relazione all' art. 183 comma VII c.p.c. (“Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti”) dichiara inammissibile la consulenza tecnica d'ufficio e, per l'effetto, dispone l'espunzione dal fascicolo processuale della consulenza tecnica di parte prodotta dagli opponenti e dalla opposta senza preventiva ordinanza ammissiva del Tribunale;
b) visto ed applicato l'art. 175 c.p.c. (“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri inerenti al più sollecito e leale svolgimento del procedimento”) in relazione all' art. 183 comma VII c.p.c. (“Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti”), manda alla Cancelleria affinchè proceda: 1) allo stralcio dei documenti cartacei restituendoli agli aventi diritto previa redazione di apposito verbale;
2)
pag. 4/31 all'oscuramento dei documenti informatici corrispondenti nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano il processo civile telematico;
c) rigetta l'opposizione proposta contro il D.I. n.1288/2018; d) rigetta le altre domande, anche riconvenzionali, proposte dagli opponenti;
e) condanna gli opponenti in solido tra loro a rifondere spese
e competenze di lite in favore della opposta, liquidandole in euro 8500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza”.
Il giudice a quo riteneva inammissibile la consulenza tecnica di ufficio invocata dagli opponenti stante l'insufficiente contenuto delle censure da essi mosse e, quale conseguenza della mancata ammissione della consulenza d'ufficio, disponeva la espunzione delle perizie di parte depositate con gli atti introduttivi;
riteneva, altresì, generiche le censure di nullità del fideiussione prestata dal;
per tali ragioni Pt_2 giudicava infondata l'opposizione; osservava che tale conclusione non confliggeva con la ravvisata nullità del decreto ingiuntivo opposto, costituente atto del Tribunale, e non
“attinge[va] la fondatezza o infondatezza della domanda di condanna proposta nella speciale forma monitoria di cui agli artt. 633 e ss cpc a seguito del quale il D.I. sia stato emesso”; giudicava ugualmente infondate le altre domande, anche riconvenzionali, proposte dagli opponenti;
poneva le spese di lite a carico degli opponenti in solido in base al principio di soccombenza.
e hanno proposto appello svolgendo le censure che si Pt_1 Parte_2
illustreranno più avanti ed hanno poi riprodotto nella sostanza le conclusioni formulate in prime cure (salvo indicare un credito a favore di di poco superiore rispetto a Pt_1
quello indicato in prime cure); hanno, altresì, reiterato eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie contenute nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 183, co. 6,
c.p.c. e rinnovato l'istanza di svolgimento di consulenza contabile, ove ritenuta opportuna, al fine di determinare i rapporti di debito credito in relazione a tutti i negozi intervenuti tra le parti e risultanti dagli atti di causa;
in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado. E' opportuno trascrivere le conclusioni testuali stante la loro complessità, anche in relazione alle considerazioni che si svolgeranno in esito al giudizio: “1) Dichiarare inefficace, infondato, illegittimo e/o nullo il decreto opposto ed oggetto del giudizio di primo grado e per l'effetto revocarlo;
2) Dichiarare, ove
pag. 5/31 occorra, anche in via riconvenzionale, il grave inadempimento della banca convenuta in relazione agli obblighi nascenti dai rapporti di conto corrente indicati nella parte narrativa anche per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza stante i molteplici addebiti illegittimi applicati ed indicati nel presente atto e per l'effetto dichiarare risolto ogni rapporto;
3) Condannare, in ogni caso, anche in via riconvenzionale, la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O. Serena 13 al pagamento in favore della con Parte_4 sede in , alla via Umbria n. 19 della somma di € 155.888,94, oltre interessi e Pt_1 rivalutazione dal dì di maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo ovvero alla maggior o minor somma che il Giudicante riterrà di giustizia ovvero compensare eventuali crediti dell'opposto con quanto spettante all'opponente
[...]
con sede in , alla via Umbria n. 19; 4) Parte_4 Pt_1
Dichiarare la nullità della fideiussione posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto con condanna della in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Altamura (Ba), alla via O.
Serena 13 al pagamento in favore della Parte_4
con sede in , alla via Umbria n. 19 della somma dovuta per effetto delle
[...] Pt_1
illegittime spese, costi ed oneri e per le quote di interessi corrisposti in favore della ovvero compensare tali crediti con quanto eventualmente dovuto dagli opponenti CP_2
nei confronti della 5) In subordine, ove non vi siano i presupposti per ottenere CP_2
la restituzione e/o condanna della al pagamento di somme procedere alla CP_2
rettifica delle posizioni contabili di dare ed avere tra le parti procedendo a determinare esattamente quanto spettante a ciascuno di essi con ricalcolo dell'effettivo saldo con eventuale compensazione sia pur atecnica, ove possibile, per effetto della maggior disponibilità creditoria degli opponenti;
6) Condannare l'opposto alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, in favore dei sottoscritti procuratori antistatari oltre all'ulteriore somma da liquidarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Si reiterano tutte le eccezioni, deduzioni e richieste anche istruttorie contenute nell'atto di opposizione e nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 1,2,3 c.p.c. che si abbiano quivi per riportate e trascritte integralmente, ivi compresa la richiesta
pag. 6/31 che l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia ordinare alla la produzione di tutti i CP_3 contratti intervenuti tra l'istituto di credito e la già Parte_4 [...]
e gli estratti conto dalla data di apertura dei singoli conti Controparte_4 sino all'attualità nonché l'istanza, ove ritenuto opportuno, che la stessa On.le Corte
Voglia disporre consulenza tecnico contabile al fine di determinare, in conformità della legge, i rapporti di debito credito in relazione a tutti i negozi intervenuti tra le parti e risultanti dagli atti di causa.”.
si è costituita in giudizio ed ha contestato il fondamento dell'appello di cui ha CP_3 chiesto il rigetto opponendosi all'ammissione della c.t.u. contabile invocata da controparte o, in subordine e previa riproposizione della eccezione di prescrizione così come ogni altra difesa, eccezione o domanda, ha chiesto la formulazione di quesiti finalizzati all'accertamento delle rimesse solutorie eseguite dalla società correntista nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2008 dedotto in causa da Pt_1
controparte, sugli intercorsi rapporti, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, specificatamente, sul rapporto di cui al conto corrente n. 115970-9; ha poi proposto appello incidentale svolgendo le censure che si esporranno in prosieguo invocando la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata nel caso di revoca anche solo parziale del provvedimento monitorio, la decisione secondo giustizia in ordine alla domanda avanzata ex art. 633 e ss. c.p.c. e ribadita nel giudizio di opposizione, con conseguente condanna solidale di e di , quest'ultimo sino alla concorrenza Pt_1 Parte_2
di euro 450.000,00, al pagamento in proprio favore della somma di euro 197.440,72 riveniente dal contratto di mutuo del 7 dicembre 2011, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% dal 18 aprile 2018 al saldo, ai sensi dell'art. 2 del contratto di mutuo, calcolati sul capitale residuo pari ad euro 166.773,60, previa eventuale della compensazione tra le poste creditorie reciproche, o ancora in ulteriore subordine - nel caso di accertata sussistenza del credito dell'attrice per l'effetto della eventuale rideterminazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente n. 115970-9 o di altri rapporti - l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di versamenti solutori sul medesimo conto corrente nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2008 per tutte le ragioni pag. 7/31 esposte in comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Anche in tal caso si reputa opportuno riportare le conclusioni testuali: “In rito, rigettare in via principale l'appello proposto da
[...]
(già ) e Dott. Parte_1 Parte_3 Parte_2
in ordine alla richiesta di CTU contabile siccome formulata dalle parti appellanti, ovvero, in subordine, in caso di ammissione della Consulenza Tecnica di Ufficio per la valutazione delle contestazioni formulate dagli attori/opponenti, disporre idoneo quesito peritale finalizzato all'accertamento delle rimesse solutorie eseguite dalla società correntista (già Parte_1 Parte_3
) nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2008, sui rapporti di conto corrente contestati
[...]
a mezzo della domanda riconvenzionale formulata con la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, specificatamente, sul conto corrente n. 115970-9 siccome riproposta con l'impugnazione. Nel merito: 1) Rigettare tutte le domande di impugnazione proposte da (già Parte_1 Parte_3
) e Dott. perché inammissibili, improponibili, improcedibili, e/
[...] Parte_2
comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla AR
, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo 1288/2018 ING. –
[...]
3734/2018 RG stante la prova dei fatti costituenti la domanda di pagamento formulata nel ricorso ex art. 633 cpc e la sua legittimità ex artt. 633 e 641 cpc;
2) In via subordinata, in caso di revoca, anche parziale, del decreto ingiuntivo 1288/2018 ING., emesso nell'ambito del procedimento n. 3734/2018 RG, del Tribunale di Taranto, decidere, comunque, secondo giustizia sulla domanda di pagamento formulata nel ricorso monitorio e ribadita in primo grado nel procedimento di opposizione con la conclusione sub.2, sulla scorta della documentazione probatoria del credito versata in atti in entrambi i procedimenti dalle parti, e scaturente dal contratto di mutuo del
07.12.2011, ai rogiti per dott. notaio in Ginosa, –e, per l'effetto, Persona_1
condannare la - Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. , con sede Parte_2 legale in alla via Umbria n. 119 e il suo fideiussore, sino alla concorrenza di € Pt_1
450.000,00 sig. a pagare, tutti in solido tra loro ed in favore della Parte_2
pag. 8/31 in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, la somma di € 197.440,72, oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% (art. 2 contratto di mutuo) sul capitale residuo dal 18.04.2018 al saldo e pari ad € 166.773,60, ovvero quella ritenuta di giustizia oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% (art. 2 contratto di mutuo) sul capitale residuo dal 18.04.2018 al saldo, anche all'esito della compensazione tra le poste creditorie reciproche. 3) In via ulteriormente subordinata alle eccezioni e domande formulate ai punti subb 1 e 2 che precedono, nel caso di accertata sussistenza del credito dell'attrice per l'effetto della eventuale rideterminazione dei saldi relativi ai contratti di conto corrente n. 115970-9 ed altri, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di versamenti solutori sul medesimo conto corrente nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2008 per le ragioni esposte nella comparsa di risposta
e di costituzione depositata in primo grado ex art. 166 cpc e riproposte in questo grado di impugnazione. 3) Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze del doppio grado della causa oltre degli accessori di legge. Si ribadisce
l'espressa riserva di procedere in separata sede per gli ulteriori crediti rinvenienti da ulteriori rapporti contrattuali esistenti tra la banca e la Parte_1 ed il suo garante per fideiussione dott. .”.
[...] Parte_2
Con ordinanza del 3-13 marzo 2023 è stata disposta c.t.u., da espletarsi sulla base della documentazione in atti e affidata alla dott.ssa sui seguenti quesiti: “1) Persona_2
esegua il c.t.u. la ricognizione dei documenti riguardanti i rapporti bancati dedotti in causa (contratti, estratti conto, comunicazioni e consimili); 2) ricostruisca i rapporti di dare/avere tra le parti avuto riguardo al C/c ordinario n. 115970-9, al C/c anticipi fatture n. 20162328-1, al C/c ordinario 169312-8 eliminando le voci di origine convenzionale non sorrette da pattuizione scritta rinvenibile nella documentazione in atti oppure rinvenibile nella documentazione alla cui acquisizione le parti presteranno il proprio consenso ai sensi dell'art. 198 c.p.c., con esclusione del documento prodotto dalla CA sub 4 (allegato al ricorso per decreto ingiuntivo), e previa verifica, quanto alle pattuizioni risultanti dai documenti indicati nella comparsa di costituzione e risposta della CA dalle pagine da 7 a 11 (documenti prodotti dalla CA sub 24,
25, 26, 27), che esse risultino di contenuto determinato (per es. con riguardo alla c.m.s.
pag. 9/31 occorrerà verificare se – oltre ad essere convenuta per iscritto, risultino pattuiti sia la percentuale sia i criteri di calcolo della commissione medesima, e ciò anche per clausole anteriori all'art. 2 bis l. n. 2/2009, e, nel caso in cui non i predetti elementi siano determinata dovrà essere esclusa dal ricalcolo del saldo); 2.1) ove ricorra esercizio di ius variandi, verifichi che quest'ultimo sia sorretto da specifica pattuizione che lo consenta ed inoltre che risultino rispettate le condizioni previste dall'art. 118
t.u.b. nel testo vigente ratione temporis e, in difetto del rispetto della pattuizione scritta
e delle condizioni richieste dal citato art. 118 t.u.b., il c.t.u. dovrà adottare, in luogo dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali unilateralmente modificate, i tassi, i prezzi e le altre condizioni contrattuali risalenti all'ultima pattuizione scritta ovvero all'ultima comunicazione effettuata nel rispetto dei richiamati requisiti;
2.2) escluda ogni capitalizzazione fino al 30 giugno 2000; avuto riguardo ai rapporti in corso al 22 aprile 2000, operi la capitalizzazione reciproca trimestrale per i periodi successivi al
30 giugno 2000 in presenza del rispetto dei due requisiti non alternativi stabiliti dall'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, costituiti dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, entro il termine del 30 giugno 2000 (art. 7, co. 2 parte prima, della delibera CICR), della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale e dalla comunicazione per iscritto alla clientela (nell'estratto conto o altro documento di sintesi), entro il termine del 30 dicembre 2000 (art. 7, co. 2 parte seconda, della delibera CICR), delle nuove condizioni contrattuali che non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
in caso di mancato rispetto di anche uno solo dei due requisiti di cui sopra il c.t.u. non opererà alcuna capitalizzazione;
per i contratti stipulati a far tempo dal 22 aprile 2000, verifichi che la clausola in punto interessi anatocistici rispetti il disposto dell'art. 2, co. 1 e 2, della delibera CICR citata;
per il periodo successivo all'1 ottobre 2016 verifichi la corretta applicazione della Delibera CICR del 3 agosto 2016; 2.3) quanto a versamenti e prelevamenti, verifichi il c.t.u. se vi sia stata la pattuizione per iscritto delle valute per tipologia di versamenti e prelevamenti;
in caso di mancata pattuizione per iscritto delle valute consideri, quale data per l'accredito e per l'addebito, la “data operazione” risultante dall'estratto conto in luogo della “data valuta”; 2.4) ricostruisca i rapporti oggetto di causa partendo dall'estratto conto più vecchio depositato in atti, applicando
pag. 10/31 quale saldo iniziale il saldo indicato dalla banca nel primo estratto conto prodotto;
qualora vi siano limitati periodi non coperti da documentazione e non sia possibile ricostruire l'andamento intermedio, il c.t.u. considererà i singoli periodo non coperti dagli estratti conto come autonomi tra loro con saldo di partenza coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione; 3) applichi, in sostituzione degli interessi addebitati dalla ove difetti la pattuizione scritta di detti interessi CP_2
ovvero essi siano pattuiti con rinvio a condizioni di piazza, quelli previsti dall'art. 117, co. 7, t.u.b. tenendo conto del tasso dei bot annuali emessi nell'anno solare antecedente rispetto all'anno per il quale saranno calcolati gli interessi e considerando che il tasso massimo dovrà essere applicato in luogo dei tassi a debito del correntista ed il tasso minimo in luogo dei tassi a credito del medesimo correntista;
4) verifichi – con riguardo al C/c n. 115970-9 – se nel periodo anteriore al decennio calcolato a ritroso partendo dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (4 luglio 2018), sia sulla base del c.d. saldo banca sia sulla base dei saldi c.d. rettificati (e cioè ricalcolato al netto degli addebiti eliminati), assumendo la “data valuta” quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi, vi siano versamenti aventi natura solutoria e in tal caso individui gli interessi extra fido prescritti coperti da pagamenti solutori, considerando affidato il conto, in una prima ipotesi, in presenza di regolare concessione di fido risultante da pattuizione scritta e, in una seconda ipotesi, in presenza di regolare concessione di fido o in caso di affidamento di fatto ove la modalità di utilizzo del conto lo dimostri in modo inequivocabile (i.e. sussistenza, nell'arco temporale oggetto di indagine, di reiterati saldi debitori, indicazione negli scalari di tassi debitori diversificati in valore assoluto e/o per tipologia di utilizzo, addebito di c.m.s. ovvero di altre remunerazioni equivalenti), ed anche attraverso le risultanze della Centrale Rischi della CA d'Italia; 5) elimini i versamenti aventi natura solutoria così individuati, e cioè effettuati nel periodo anteriore al decennio calcolato a ritroso dalla data di notifica del decreto ingiuntivo, in quanto coperti da prescrizione, con la notazione che il termine di prescrizione decorre dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento sia imputabile all'extra-fido mentre decorre dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti siano stati ripristinatori della provvista;
6) all'esito degli accertamenti
pag. 11/31 effettuati, individui i nuovi saldi dei conti su indicati, specificando le diverse componenti ricalcolate;
7) determini, infine, le somme dovute in base al decreto ingiuntivo n. 1288/2018 D.I. da cui detrarre l'eventuale credito accertato in capo a
. Parte_4
In data 6 gennaio 2024 è stata depositata la relazione di consulenza.
In data 30 maggio 2024 è stata poi depositata l'integrazione disposta all'udienza del 2 febbraio 2024 avente il seguente oggetto: “Individui il CTU i versamenti aventi natura solutoria eseguiti dalla società correntista con riguardo al c/c n. 115970-9 oltre al limite di fido tempo per tempo in essere sul predetto rapporto tenuto conto del 'saldo banca riordinato per valuta' e del saldo rettificato riordinato per valuta, quindi espunti gli addebiti illegittimi precisando i conteggi finali in ordine alle osservazioni del Dott.
[n.d.r.: c.t.p. degli appellanti principali]”. Per_3
Gli appellanti, riservata ogni deduzione sugli esiti della consulenza espletata, hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate in atto di appello, anche in via istruttoria.
L'appellata, con riferimento alle conclusioni del c.t.u. di cui alla relazione integrativa disposta con ordinanza del 2 febbraio 2024, si è riportata alle osservazioni del proprio c.t.p. riservando di meglio dedurre sul punto in comparsa conclusionale e lamentando in ogni caso l'elisione delle competenze maturate sul conto n. 182/20162328 [n.d.r. conto anticipi] che avrebbero dovuto essere addebitate su conto corrente ordinario, in modo da confluire nelle rimesse solutorie delle quali è stata eccepita la prescrizione, ed ha precisato le conclusioni, anche istruttorie, come da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
La causa viene ora in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno mosso alla sentenza impugnata le seguenti critiche: Pt_1 Parte_2 con il primo motivo, così rubricato “Ammissibilità CTP di parte in assenza di
(presunta) necessaria autorizzazione ex art. 201 c.p.c. – Assenza di valutazione delle deduzioni di parte – violazione del diritto di difesa”, hanno censurato l'espunzione della perizia di parte allegata all'atto di citazione in opposizione, costituente semplice pag. 12/31 allegazione difensiva a contenuto tecnico e producibile anche dopo la precisazione delle conclusioni, ed il mancato esame delle ragioni dell'opposizione che facevano espresso riferimento ai conteggi depositati;
ha censurato, altresì, il mancato esame delle prove offerte non perché irrilevanti bensì per il fatto che “le parti non sarebbero state autorizzate ad effettuare le 'loro' valutazioni”, con la conseguenza che neppure il giudice a quo aveva effettuato alcuna valutazione;
con il secondo motivo hanno lamentato l'assunto del primo giudice in punto anatocismo secondo cui la aveva sanato i vizi del contratto originario mediante la CP_2 comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali all'interno dell'astratto conto;
hanno ribadito che il contratto di conto corrente (all'art. 7) non prevedeva alcuna periodicità degli interessi e la relativa capitalizzazione non era legata ad alcuna pattuizione;
hanno contestato che avesse avuto luogo l'adeguamento previsto dall'art. 7, co. 2, della delibera CICR del 9 febbraio 2000; con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo hanno lamentato l'omesso esame di questioni sollevate in prime cure quanto a tassi usurari, nullità delle linee di credito per indeterminatezza e violazione dell'art. 117 t.u.b. nonché in punto commissioni di massimo scoperto, commissione istruttoria veloce, spese di tenuta del conto, postali e bolli a carico del correntista giorni valuta, applicate in assenza di pattuizione scritta o comunque in assenza dei presupposti;
con il settimo motivo hanno censurato la valutazione di genericità delle eccezioni di nullità rivolte alla della fideiussione evidenziando che era stata dedotta l'applicazione di voci di addebito producenti “con il super utilizzo del fido, un incremento illegittimo dei numeri debitori del rapporto” e che era stata segnalata una serie di circostanze dalle quali risultavano il chiaro collegamento del finanziamento con gli addebiti illegittimi del conto corrente ed il fatto che il mutuo era stato contratto per ovviare al debito apparente formatosi in conto corrente mentre invece la società era creditrice della in particolare hanno evidenziato che il mutuo sera stipulato “per RIEQUILIBRIO CP_2
FINANZIARIO”, e cioè per estinguere posizioni debitorie non rispondenti alla realtà e frutto dell'illegittimo contegno della CA, tanto vero che il finanziamento transitò sul conto corrente in questione al fine di azzerarne la pretesa posizione a debito per vincolo contrattuale atteso che l'art. 5 lettera b) del capitolato allegato al contratto di pag. 13/31 finanziamento prevedeva la risoluzione del contratto per “l'utilizzo del finanziamento per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di finanziamento”, i.e. il riequilibrio finanziario;
ne hanno tratto la conseguenza della nullità della fideiussione in quanto accessoria ad un contratto nullo;
hanno lamentato, altresì, la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in prime cure - insistendo su di esse - dirette a dimostrare provare che il mutuo dovette essere stipulato per estinguere o ridurre in misura significativa il debito esistente sul conto corrente n. 115970 ove il netto ricavo derivante dal ridetto finanziamento confluì.
E' opportuno esporre i motivi di appello incidentale di in modo da esaminare CP_3
congiuntamente le doglianze che presentano profili di connessione.
La ha censurato l'espunzione della perizia del proprio perito di parte, dott. CP_2 [...]
, allegata alla propria comparsa di costituzione, il cui contenuto era stato poi Per_4
trasfuso in comparsa conclusionale e in memoria di replica;
ha censurato, altresì, l'omessa conferma del decreto ingiuntivo opposto nonostante il rigetto dell'opposizione, tanto più che non ne era stata disposta la revoca, nonché
l'omessa pronuncia, all'esito del rigetto delle domande riconvenzionali delle controparti, sulla conclusione sub 2 formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
ha poi contestato la valutazione di nullità incidenter tantum del decreto ingiuntivo, ritenuta dal primo giudice nell'ordinanza del 24 maggio 2010 in quanto priva di motivazione;
inoltre, dopo aver rimarcato che il decreto ingiuntivo era motivato per relationem e dunque nel caso di specie non era ravvisabile alcun difetto di motivazione, ha evidenziato la illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver rigettato le domande riconvenzionali degli opponenti e per non aver né revocato né modificato il decreto ingiuntivo opposto né ancora pronunciato, in via subordinata nonostante la specifica richiesta, sulla domanda di condanna in solido di debitore principale, e di Pt_1
, quale fideiussore e sino alla concorrenza di euro 450.000,00, della Parte_2
somma di euro 197.440,72, oltre interessi di mora al tasso del 6,9770% sul capitale residuo del mutuo - stipulato in data 7 dicembre 2011 - al 18 aprile 2018, pari ad euro
166.773,60, ovvero a quella ritenuta di giustizia.
pag. 14/31 Con riguardo al primo motivo di appello principale ed al primo motivo di appello incidentale si osserva che la perizia di parte, ben diversa dalla consulenza di parte correlata alla consulenza di ufficio, è un'allegazione difensiva liberamente producibile quale allegato dell'atto di citazione. Non sono, dunque, pertinenti le considerazioni espresse dal giudice a quo in ordine alla consulenza di parte al fine di escludere le perizie depositate da e dal nonché da . Tuttavia non vi è necessità Pt_1 Pt_2 CP_3 di soffermarsi oltre su tale questione e può passarsi all'esame delle restanti doglianze.
Parimenti condivisibili sono le considerazioni svolte da in ordine alla pronuncia CP_3
di nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di motivazione atteso che il provvedimento monitorio mutua la sua motivazione dal ricorso per ingiunzione che, nel caso di specie, ha un contenuto adeguato e sufficiente a spiegare le ragioni poste a base della domanda, tradottesi nelle ragioni del suo accoglimento quanto meno nella fase antecedente rispetto alla instaurazione differita del contraddittorio. Vanno, altresì, condivise le ragioni sottese alle critiche riguardanti la mancata pronuncia sulla domanda di . Anche su tale questione non è vi è necessità di soffermarsi posto che, in ogni CP_3 caso, all'esito del presente giudizio, per le ragioni di seguito rappresentate, verrà confermata la revoca del decreto ingiuntivo, sia pure per ragioni diverse da quelle ravvisate dal primo giudice, e saranno adottate le pronunzie conseguenti.
Tanto premesso, è opportuno puntualizzare che l'ammontare dell'importo azionato in via monitoria a seguito dell'inadempimento del mutuo contratto da in data 7 Pt_1
dicembre 2011 e garantito dal non è stato mai contestato, avendo essi lamentato Pt_2
la nullità del ridetto mutuo e della correlata fideiussione, questione su cui si tornerà più avanti e per la verità comportante, in ogni caso e quante meno per la società, l'obbligo di restituzione del capitale e non anche l'importo preteso per il caso di insussistenza della dedotta nullità. Per il resto, - nel proporre opposizione al decreto Pt_1
ingiuntivo ottenuto da - formulò una domanda riconvenzionale volta a conseguire CP_3
un credito riveniente dalla ricostruzione del saldo del conto corrente ordinario n.
115970-9 con la eliminazione di addebiti illegittimi, previa decurtazione dei saldi negativi del conto anticipi n. 169312-8 e dell'altro conto corrente ordinario n.
20162328, a loro volta ricostruiti sulla base delle doglianze mosse.
pag. 15/31 Ciò precisato, a differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, si reputa che le censure mosse da agli addebiti operati nel corso dei rapporti dedotti in causa da questi Pt_1
ultimi fossero adeguatamente esposte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sicché avrebbero dovuto essere esaminate in prime cure. Stante l'omesso esame delle stesse si è resa necessaria tale disamina nel presente grado attraverso l'espletamento di consulenza di ufficio affidata alla dott.ssa sui quesiti riportati in Persona_2
narrativa.
In sintesi è stato richiesto alla consulente di effettuare i controlli e le verifiche indicate nei quesiti riportati in narrativa, sul presupposto della necessità di pattuizioni scritte idonee a sorreggere gli addebiti praticati nel corso dei rapporti dedotti in giudizio nonché in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti la capitalizzazione degli interessi e l'esercizio dello ius variandi.
Partendo dall'esame del rapporto di conto corrente ordinario n. 115970-9, la dott.ssa ha reperito in atti una copia del contratto di apertura debitamente sottoscritto Per_2
dalle parti;
ha verificato che in esso è rinvenibile una clausola in punto ius variandi
“tagliata” e non integra (anzi per meglio dire risulta “tagliata” la sottoscrizione in calce alle clausole soggette ad approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, co. 2, c.c.) e pertanto non utile a costituire la necessaria forma scritta;
ha rilevato che i tassi di interesse non risultavano definiti in maniera puntuale (in quanto correlati alle
“oscillazioni del mercato finanziario e creditizio di riferimento e alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza amente dell'art. 7, 3 comma delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi sotto riportate”), sicché ha preso in considerazione i tassi creditori/debitori indicati, nel corso del rapporto, nelle comunicazioni di apertura di credito/documenti di sintesi regolarmente sottoscritti dalle parti e, ove ha rilevato (da estratti conto e relative comunicazioni) una modifica delle condizioni in senso favorevole per il correntista, ha inteso mantenerle invariate in quanto non soggette alla disciplina dettata per l'esercizio da parte di della facoltà di variazione in peius delle condizioni regolanti il CP_3
rapporto; ha accertato che le spese di tenuta del conto, postali e di bollo a carico del correntista non risultavano determinate nel quantum e pertanto ha epurato i relativi addebiti con eccezione - di quelle effettivamente pattuite all'atto di concessione delle pag. 16/31 linee di apertura di credito, - di quelle risultanti da modifiche favorevoli per il correntista per le ragioni appena dette, - dell'imposta di bollo dovuta per legge;
ha verificato che le valute non erano determinate nel numero esatto di giorni per singole tipologie di operazione ma genericamente indicate come “d'uso”, con eccezione della valuta relativa agli assegni di cui all'art. 7 per i quali era previsto che venissero “… addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di post- datazione nel quale l'addebito viene fatto con valuta di pagamento …” e ha quindi considerato a titolo di 'valuta' la 'data delle operazioni' in conformità al punto 2.3 del quesito, eccetto la valuta relativa agli assegni in quanto, come detto, correttamente pattuita ed alle operazioni di giroconto per equivalenza contabile;
con riguardo alle commissioni di massimo scoperto ha ricavato dalla documentazione in atti che nel contratto originario non fu pattuita mentre nelle comunicazioni di apertura di credito, ove risultava indicata nella percentuale, difettavano i criteri di calcolo e pertanto ha escluso gli addebiti operati a tale titolo presenti negli estratti conto;
ha poi ravvisato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della commissione di istruttoria veloce;
stante l'assenza in atti di autorizzazione scritta del correntista, ha inoltre eliminato gli addebiti sul conto ordinario delle competenze maturate sul conto anticipi n. 20162328-1 unitamente all'imposta di bollo, voci queste però fatte oggetto di separata annotazione in sede di ricalcolo del conto anticipi;
infine, quanto alla capitalizzazione, ha accertato la presenza di pattuizione riguardante la chiusura annuale per i conti creditori e quella trimestrale per i conti debitori e, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.2. dei quesiti, ha verificato la sussistenza dei requisiti di legittimità,
i.e. la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 2000 e la comunicazione alla clientela prevista dal CICR del 9 febbraio 2000 entro il 30 dicembre 2000, e ha escluso ogni capitalizzazione sino al 30 giugno 2000 essendo il contratto in corso al 22 aprile 2000 mentre per il periodo successivo ha applicato la capitalizzazione trimestrale.
Con riferimento alle linee di credito, premesso che la conoscenza del limite del fido è condizione necessaria alla determinazione dell'esatto ammontare della debitoria su cui applicare il tasso di interesse maggiorato che di norma viene concordato, la dott.ssa ha riscontrato la presenza in atti di comunicazioni di concessione di linee di Per_2
credito recante le date del 25 giugno 2003, 21 ottobre 2004, 15 novembre 2004, 11
pag. 17/31 gennaio 2006, 22 agosto 2006, 12 luglio 2007, 29 luglio 2008, 13 luglio 2011, 6 dicembre 2011, 3 dicembre 2012, 9 dicembre 2015, 19 ottobre 2016, 10 gennaio 1999,
11 maggio 2000, 22 gennaio 2001, 18 novembre 2010, debitamente sottoscritte, ma ha evidenziato alcune criticità; con riguardo alla comunicazione del 15 novembre 2004 ha segnalato che il tasso c/anticipi veniva in essa indicato nella percentuale del 2,15%, corretta manualmente nel 3,15% e come tale è stata specificata 'letteralmente'; ha poi rilevato che la comunicazione della banca del 31 dicembre 2004 confermava il tasso nella misura di 3,15% con decorrenza dall'1 novembre 2004 e pertanto, non essendo ravvisabili incertezze sulla percentuale del 3,15%, ha tenuto conto di detta misura percentuale;
con riguardo alla comunicazione dell'11 gennaio 2006, ha evidenziato che il tasso debitore su c/c era stato in essa indicato con la seguente dicitura: “Euribor 3 mesi + 2,50 punti e su c/anticipi in Euribor 3 mesi + 0,75 punti”, dicitura che però presentava profili non sufficientemente determinati in ordine alla data di rilevazione ed anche alla base dell'Euribor (360 oppure 365) di cui tener conto;
ha ritenuto che tali aspetti potessero considerarsi superati dalla comunicazione ove venivano riportati i criteri di individuazione del tasso Euribor, i.e. “Tassi debitore nominale annuo - in assenza di fido/oltre fido 5.089% (tasso effettivo annuo 5,186%). Indicizzazione del tasso deb. per utilizzo in assenza di fido Euribor/360 3 mesi mmp + 2,500% … Tasso debitore nominale annuo - entro i limiti di fido ordinario 5.089% (tasso effettivo annuo
5,186%). Indicizzazione del tasso deb. per utilizzo entro il limite di fido ord
Euribor/360 3 mesi mmp + 2,500%”; con riguardo alla comunicazione del 29 luglio
2008, ha rilevato che in essa si legge “Tassi dare c/c ord.: 5,275% - Oltre il fido:
5,275% e c.m.s zero” e, per conseguenza, ha imputato il tasso dare alle operazioni passive del correntista secondo le ordinarie regole ragionieristiche secondo cui il tasso debitore si riferisce alle operazioni di dare ed il tasso creditore a quelle di avere;
con riguardo alla comunicazione del 13 luglio 2011, ha evidenziato che, così come per quella del 3 dicembre 2012, risultava utilizzata la dicitura “cassa straord sconf” per la indicazione delle condizioni chiaramente esplicitate nel documento di sintesi sottoscritto in pari data nonché nella comunicazione del 30 settembre 2011; quanto alla comunicazione del 9 febbraio 2015, così come in quella del 19 ottobre 2016, ove si legge: “Ci riserviamo la facoltà di modificare le condizioni della presente delibera,
pag. 18/31 prima del perfezionamento degli affidamenti e/o la firma del contratto, in relazione sia alle mutate condizioni del mercato finanziario, sia alla variazione di altri parametri …
In ogni caso la delibera è valida per tre mesi dalla data odierna …”, ha evidenziato che quanto in essa non sufficientemente determinato in ordine ai tassi risulta superato dal contenuto della comunicazione di apertura di credito e del documento di sintesi, di pari data, regolarmente sottoscritti, sicché restano superate le doglianze mosse dalla società correntista e dal garante.
La c.t.u. ha poi segnalato che difettano in atti le comunicazioni di apertura di credito del
10 luglio 2017 e del 25 luglio 2011, che - pur messi a disposizione di - non è CP_3 stato possibile acquisire ai sensi dell'art. 198 c.p.c. in difetto di consenso della correntista e del garante della ai sensi dell'art. 198 c.p.c.. CP_3
Con riferimento al conto corrente n. 182/169312-8 la consulente non ha reperito in atti la copia del contratto di apertura del conto ed ha raccolto la precisazione dei difensori dell'indisponibilità del documento e pertanto, in assenza del contratto, nella ricostruzione del conto ha eliminato qualunque voce di spesa con eccezione dell'imposta di bollo dovuta per legge nonché la capitalizzazione ed ha applicato i tassi
BOT tempo per tempo vigenti in base a quanto indicato al punto 3 dei quesiti e quanto alla data valuta ha fatto riferimento alla data della operazione secondo quanto previsto al punto 2.3 dei quesiti.
Con riferimento al conto anticipi 182/20162328-1, la dott.ssa ha spiegato di Per_2
aver reperito in atti gli estratti conto e la copia del contratto di apertura del conto, ove risultava pattuito lo ius variandi ed ha eliminato le spese di tenuta conto per saldo debitore e le spese di liquidazione in quanto non pattuite, le commissioni di massimo scoperto in quanto non risultavano definiti i criteri di calcolo, le condizioni sfavorevoli al correntista allorquando le modifiche proposte unilateralmente dalla non CP_2 rispettavano i presupposti dell'esercizio dello ius variandi così come richiesto al punto
2.1 dei quesiti;
in ordine alla capitalizzazione degli interessi ha rilevato dalla lettura del contratto la seguente pattuizione “Criterio di capitalizzazione: trimestrale o annuale a seconda che il conto presenti un saldo debitore ovvero creditore” che ha considerato nulla in quanto - pur in presenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - non risultava rispettato l'ulteriore requisito (non alternativo) della comunicazione per iscritto pag. 19/31 alla clientela, nell'estratto conto o in altro documento di sintesi, della modifica attuata entro il termine del 30 dicembre 2000, secondo quanto indicato nel quesito, e quindi, in fase di rielaborazione del conto corrente in esame, non ha applicato alcuna capitalizzazione, con la specificazione che gli interessi, le spese e l'imposta di bollo maturati sul conto anticipi - e addebitate da sul conto ordinario n. 115970-9 senza CP_3
autorizzazione da parte del correntista, come si è detto in precedenza, sono state oggetto di separata indicazione.
E' stato qui riportato il contenuto della relazione di consulenza per le parti di interesse che qui si condividono per le seguenti considerazioni.
Con riferimento alle questioni in ordine alla indeterminatezza delle condizioni pattuite, si concorda con le conclusioni della professionista sulla base di quel che è stato dalla medesima accertato a seguito dell'esame della copiosa documentazione in atti, avverso cui non sono state formulate osservazioni, ed alle quali la consulente si è attenuta nella elaborazione dei conteggi. La società correntista ed il fideiussore, dal canto loro, si sono limitati in comparsa conclusionale a riproporre alcune questioni riguardanti singole comunicazioni senza spiegare, tuttavia, in quale misura esse determinassero concrete differenze rispetto a quanto detto dalla dott.ssa ed in quale misura incidessero Per_2
sui conteggi elaborati. Analoghe considerazioni valgono per la reiterazione del disconoscimento di conformità agli originali di alcuni documenti (doc. 24, 25 e 26) prodotti da , del tutto leggibili e completi in ogni parte avente ad oggetto la CP_3
regolamentazione dei rapporti, disconoscimento peraltro insufficiente poiché generico e privo della necessaria specificità richiedendosi, ai fini di un efficace disconoscimento, una dichiarazione che evidenzi in maniera chiara ed univoca gli aspetti differenziali del documento prodotto rispetto all'originale (ex plurimis Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633).
Con riguardo al conto corrente n. 115970-9 la dott.ssa come si è sopra Per_2
riportato, ha reputato di non poter considerare la presenza di pattuizione scritta relativa all'esercizio dello ius variandi risultando incompleta (“tagliata”) la sottoscrizione relativa alla clausola (sub art. 16) del documento di apertura di detto conto concernente lo ius variandi, clausola valutata come necessaria per legittimare l'esercizio della facoltà di variazione delle condizioni economiche, e nel replicare alle osservazioni del c.t.p. di , dott. , ha affermato che, sulla base degli elementi di CP_3 Persona_5
pag. 20/31 valutazione disponibili, doveva ritenersi che il contratto fosse stato stipulato successivamente alla l. n. 154/1992, la quale all'art. 4, co. 2, prevedeva: “L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente”, e/o al d.lgs. n. 385/1993, il cui art. 117 all'epoca vigente prescriveva al comma 5 che la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione dovesse essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dal cliente, disposizione poi trasfusa nell'art. 118 nella formulazione introdotta dal d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006.
Ebbene, si osserva che in comparsa conclusionale non si è soffermata sulla CP_3
questione essendosi essa limitata a richiamare le osservazioni del proprio c.t.p., neppure in maniera specifica con riferimento a tale punto. Evidenziato che il difensore non può semplicemente richiamare quanto sostenuto dal proprio c.t.p. specie su temi giuridici, e tanto vale anche per ed il suo fideiussore, si rileva ad ogni buon conto che la Pt_1
pattuizione della possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo i principi generali, o trova un suo fondamento negoziale o non è ammissibile poiché una siffatta facoltà deroga al principio secondo cui pacta sunt servanda (art. 1372 c.c.), con la notazione che, anche prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, i.e. della l. n. 154/1992, le N.B.U. (Norme CArie Uniformi) contenevano clausole che riservavano alle banche la facoltà di modificare le condizioni regolatrici dei rapporti bancari ed in particolare all'art. 16, riportata anche nella copia del contratto di conto corrente n. 115970-9 disponibile in atti, prevedevano che l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale della banca dovesse essere comunque comunicata al cliente mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal correntista oppure mediante avviso esposto nei locali della banca o pubblicato nella stampa locale con indicazione della decorrenza nella comunicazione o nell'avviso, mentre nel caso di specie non ha neppure allegato di aver effettuato CP_3
comunicazioni di modifica delle condizioni di contratto indirizzate a nei modi e Pt_1
nei termini indicati nel su citato art. 16.
pag. 21/31 In definitiva, al netto della natura giuridica e della valenza delle N.B.U., da intendersi - secondo l'orientamento prevalente qui condiviso - prive di efficacia normativa e quindi aventi efficacia vincolante per il cliente solo con l'inserimento nel contratto sottoscritto dallo stesso e, secondo taluni, con la specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., quel che conta è che la clausola, nella copia disponibile in atti, non risulta specificamente approvata per iscritto e, soprattutto, non vi è allegazione da parte di di essersi attenuta nell'esercizio dello ius variandi all'art. 16 delle N.B.U. né che CP_3
tale disposizione avesse avuto attuazione.
Infine, con riferimento alla separazione delle voci per interessi, spese e imposta di bollo riguardanti il conto anticipi n. 182/20162328-1 ma addebitate sul conto corrente ordinario n. 115970-9 ed al loro inserimento nei conteggi in sede di ricalcolo del conto anticipi, operazione posta in essere dalla dott.ssa sul rilievo del difetto di Per_2
autorizzazione scritta della società correntista ed investita da rilievo da parte del c.t.p. di
(per la verità riferite alle risultanze dei conteggi effettuati sui saldi rettificati ed ai CP_3
fini della prescrizione), si ricorda che nella prassi bancaria, a seconda degli accordi delle parti, il conto anticipi può costituire sia un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente oppure connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente ed avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto, con la conseguenza che il saldo debitore del conto anticipi è giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente a cui esso è collegato e l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere concernenti il conto corrente di corrispondenza, a cui il primo è connesso (si veda Cass.
5 maggio 2022, n. 14231). Nella vicenda in esame ricorre la prima fattispecie come si ricava dal testo del contratto in atti relativo al conto anticipi contenente autonome clausole quanto alla regolamentazione dei tassi di interesse, alla commissione di massimo scoperto, alle spese di gestione del conto, con rinvio al “Foglio Informativo da ritirare presso i nostri sportelli” quanto alla misura riguardante altre condizioni non espressamente concordate in quel documento. Al contratto in questione risultano, altresì, unite autonome condizioni generali sottoscritte dalla società correntista, anche ai pag. 22/31 sensi dell'art. 1341, co. 1, c.c., disciplinanti vari aspetti del rapporto. Difetta in ogni caso un accordo tra le parti deponente a favore della natura di conto transitorio e di mera contabile.
Passando oltre, avendo eccepito la prescrizione, alla dott.ssa è stato CP_3 Per_2
richiesto di individuare e poi eliminare i versamenti aventi natura solutoria nel periodo anteriore al decennio - calcolato a ritroso partendo dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (4 luglio 2018) -, sia sulla base del saldo banca sia sulla base del saldo rettificato, cioè ricalcolato al netto degli addebiti eliminati perché illegittimi, assumendo la 'data valuta' quale criterio di ricostruzione dei saldi medesimi, con la notazione che il termine di prescrizione doveva farsi decorrere dall'annotazione del versamento in caso di assenza di fido o nel caso in cui il pagamento fosse imputabile all'extra fido oppure dalla data di chiusura del conto nel caso i cui i versamenti avessero ripristinato la provvista.
Va precisato che i conteggi effettuati nella relazione depositata il 6 gennaio 2024 sono stati ripetuti individuando tutte le competenze passive addebitate in conto corrente
(interessi, commissioni ed oneri) pagate con versamenti eseguiti quando il saldo era risultato extra fido oppure scoperto e non affidato.
Tanto premesso, in primo luogo va detto che deve tenersi conto dei conteggi eseguiti avuto riguardo al saldo banca. Ed invero, pur consapevoli dell'esistenza di un contrario orientamento della S.C. (si veda Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858), tuttavia non espresso dalle Sezioni Unite, si ritiene che, dovendosi le rimesse solutorie identificarsi, proprio in virtù dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010, con quelle aventi l'effetto di determinare uno spostamento patrimoniale in favore della banca, tale volontà deve essere verificata sulla base delle risultanze del conto così come apparivano dagli estratti conto inviati dall'istituto di credito. Ne consegue che la individuazione delle rimesse solutorie va effettuate sulla base del saldo banca. Del resto, ove si individuassero le rimesse solutorie sulla base del conto rettificato, la verifica sulla prescrizione finirebbe per essere svolta su un conto fittizio e mai esistito e, quindi, in violazione dell'art. 1422 c.c. (secondo cui “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni
pag. 23/31 di ripetizione”), atteso che verrebbe nella sostanza ignorata la seconda parte della detta disposizione.
Con maggiore dettaglio, necessario per affrontare la questione successiva da esaminare, si osserva che possono qualificarsi come solutori (i.e. quali pagamenti idonei a determinare uno spostamento economico nei confronti della banca tale da essere classificato indebito) solo i versamenti effettuati a conto scoperto o eccedenti il limite dell'affidamento poiché il versamento, se il conto è scoperto, senza fido o oltre il limite del fido, nel primo caso riduce l'esposizione debitoria sino al suo azzeramento mentre, nel secondo caso, riduce lo sconfino sino al limite superiore del fido. Con riferimento al conto affidato si osserva poi non è configurabile uno spostamento patrimoniale qualora la riduzione dell'esposizione debitoria comporti una corrispondente riespansione della facoltà di utilizzo della linea di credito poiché in tal caso il versamento ha l'effetto di ripristinare il credito utilizzabile dal correntista. E' configurabile, invece, uno spostamento patrimoniale ove il versamento venga effettuato su un conto scoperto, senza fido o oltre il limite del fido.
Ne consegue che la prescrizione colpisce le rimesse solutorie dal tempo dell'annotazione poiché suscettibili di ripetizione sin da quel momento mentre colpisce le rimesse ripristinatorie a far tempo dalla chiusura del conto poiché è da quell'epoca che può essere esercitata l'azione volta ad ottenere il pagamento di un saldo eventualmente positivo per il correntista.
Tali puntualizzazioni aiutano nella risoluzione dell'ulteriore questione in precedenza annunciata. Occorre, infatti, stabilire le voci che concorrono a dar luogo a ciò che è coperto da prescrizione in quanto esigibile già al momento dell'annotazione. Si è ora detto che il versamento avente natura solutoria è quello che riduce l'esposizione debitoria, senza tuttavia riespandere in pari misura le disponibilità del correntista, ed incide su un saldo di conto eccedente il fido o che comunque ripristina l'equilibrio del saldo. Se così è, a provocare la scopertura o lo sconfino del conto è tutto quanto concorre a dar luogo allo sforamento, comprese le competenze e gli interessi, maturati intra o extra fido, oltre a prelievi e utilizzi di capitale. Del resto il conto corrente bancario ha una struttura unitaria entro cui le operazioni di prelievo e versamento non costituiscono distinti ed autonomi rapporti di debito/credito reciproci tra banca e cliente pag. 24/31 (Cass. 26 maggio 2016, n. 10941) e tanto conferma la correttezza dell'argomentare appena esposto.
Sulla base delle valutazioni che precedono e tenuto conto dei conteggi elaborati dalla dott.ssa nella relazione integrativa, precisato che non sono state mosse critiche Per_2
ai calcoli in sé considerati, ● il saldo del conto corrente ordinario n. 115970-9 va rideterminato in euro 79.147,01 a favore della società correntista (saldo positivo per
, ● il saldo del conto corrente ordinario n. 169312-8 va rideterminato in euro Pt_1
3.852,80 a favore di (saldo negativo per ed in infine ● il saldo del conto CP_3 Pt_1
anticipi n. 210162328-1 va rideterminato in euro 62.578,46 a favore di (saldo CP_3
ancora negativo per . Pt_1
Alla consulente è stato poi richiesto di accertare le somme dovute a in forza del CP_6
decreto ingiuntivo n. 1288/2018 D.I. in relazione al credito accertato in capo a Pt_1
sulla base della ricostruzione dei saldi ricalcolati su riportati.
Sul punto si osserva in primo luogo che la domanda di è quella formulata con il CP_3
ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c.. Ed infatti non è necessario che l'ingiungente-opposto articoli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (ex plurimis Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486). Non è di ostacolo a tale conclusione la declaratoria di nullità ravvisata dal primo giudice poiché riguardante il decreto ingiuntivo per difetto di motivazione del medesimo e non invece il ricorso monitorio che dunque svolge la sua funzione di atto nel cui ambito ha formulato CP_3
una valida e completa domanda, tanto più che quella nullità è stata esclusa nella presente sede.
In secondo luogo, segnalato che le parti non hanno inteso elaborare conteggi sulla base degli esiti della consulenza espletata, si rileva che - tenuto conto dei risultati dei conteggi svolti nella già richiamata relazione integrativa - l'ammontare della somma dovuta da e dal fideiussore a è pari alla differenza tra la somma di euro Pt_1 CP_3
197.440,72, richiesta in via monitoria e non contestata né dalla mutuataria né dal garante, con esclusione - come segnalato dal c.t.p. dott. - delle Persona_6
spese di lite del procedimento monitorio erroneamente sommati dalla dott.ssa Per_2 all'importo della somma oggetto di ingiunzione di pagamento atteso che il decreto pag. 25/31 ingiuntivo deve essere revocato, a cui vanno aggiunti i su indicati saldi positivi per e da cui va sottratto il saldo positivo per parimenti su indicato. Si CP_3 Pt_1
perviene così, alla determinazione della somma di euro 184.724,97 (euro 197.440,72 + euro 62.578,46 + euro 3.852,80 – euro 79.147,01) quale somma dovuta da e da Pt_1
a a titolo di differenza ancora dovuta in relazione Parte_2 CP_3 all'inadempimento del contratto di mutuo stipulato il 7 dicembre 2011, oltre gli interessi di mora al 6,9770%, come previsto dall'art. 2 del citato contratto, calcolati dal 18 aprile
2018 (data a cui risalgono i conteggi elaborati da nel ricorso ex art. 633 e ss. CP_3
c.p.c.) sul capitale residuo, previa imputazione delle somme da portare in detrazione alle altre voci oggetto di ingiunzione (capitale scaduto, interessi scaduti, interessi maturati).
Con riferimento alla pretesa monitoria si rileva poi che è infondata la censura di nullità del detto mutuo, e per conseguenza della fideiussione prestata da , Parte_2
censura fondata sulla natura asseritamente solutoria del finanziamento per essere stato stipulato allo scopo di estinguere lo scoperto prodottosi sul conto corrente n. 115970-9 su cui le somme finanziate furono riversate, scoperto derivante tuttavia da addebiti illegittimi.
ha negato che si trattasse di mutuo stipulato allo scopo di estinguere l'esposizione CP_3
debitoria maturata da nei suoi confronti. Pt_1
Tale assunto non è condivisibile.
Al riguardo si premette che nel contratto di mutuo chirografario a tasso fisso di importo pari ad euro 300.000,00 in esame si legge: “La parte TA … SS … dichiara che il presente mutuo viene contratto per: RIEQUILIBRIO FINANZIARIO” … SS … La stessa Parte finanziata costituisce in deposito cauzionale costituisce in deposito cauzionale infruttifero presso la la suddetta somma di Euro 300.000,00 (Euro CP_2
trecentomila/00) fino alla data di esibizione, nel termine massimo di trenta giorni da oggi, di tre copie autentiche del presente contratto di cui una in forma esecutiva. La somma di Euro 300.000,00 (Euro 300.000,00) come sopra depistata a titolo cauzionale, sarà svincolata, al netto dell'imposta sostitutiva, degli oneri e spese come da documento di sintesi, con valuta pari alla data della presente stipula, mediante accredito sul c/c n. 182/00115970, intestato alla Parte finanziata, radicato presso la sede di della CA. La parte TA prende atto che, qualora non abbia Pt_1
pag. 26/31 esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti dal presente articolo. La CA (salvo che ritenga di consentire un nuovo termine) potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito sopra indicato per
l'estinzione del mutuo, come previsto anche all'art. 5 del capitolato allegato sotto la lettera A)”.
Dalla verifica degli estratti conto in atti - si veda l'allegato 15 alla relazione di consulenza ove sono stati trasposti gli estratti del conto corrente ordinario n. 115970-9 - si evince che, secondo le previsioni del contratto di mutuo, su detto conto, il quale registrava a quel tempo un saldo negativo ammontante ad euro 198.726,49, fu accreditata la somma di euro 297.711,94 in data 9 dicembre 2011 (al netto delle spese), ciò che diede luogo all'azzeramento dell'esposizione debitoria;
nel contempo si produsse un avanzo pari ad euro 98.985,45, costituente un saldo positivo per la società correntista/mutuataria.
Non può dunque sostenersi, come fa , che le somme mutuate furono utilizzate per CP_3
l'estinzione di altre posizioni debitorie o, in via più generale, per altri scopi posto che risulta documentalmente che l'accredito del finanziamento sul conto corrente n.
115970-9 condusse, per la maggior parte, all'azzeramento dell'esposizione debitoria di verso , né è dubitabile, sulla base di quanto si legge nel contratto di Pt_1 CP_3
mutuo, che quest'ultimo fu contratto (anche) per estinguere tale esposizione debitoria, pur se non esclusivamente.
Tanto puntualizzato, pur se la nullità è stata prospettata in ragione della insussistenza di una posizione debitoria in tesi non rispondente alla realtà in quanto frutto di addebiti illegittimi, conviene svolgere alcune considerazioni in via generale in ordine alla nullità del mutuo solutorio riconducibile alla struttura di un siffatto mutuo. Al riguardo si osserva che in seno alla S.C. si è formato un contrasto che ha determinato la richiesta di rimessione alle S.U. con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, per quel che qui rileva, in ordine al se sia corretto ritenere che il ripianamento delle precedenti passività eseguito dalla banca autonomamente e immediatamente con operazione di giroconto soddisfi il requisito della disponibilità giuridica della somma a favore del mutuatario e al se il ripianamento delle passività possa costituire una modalità di impiego dell'importo mutuato entrato nella disponibilità del mutuatario, si ritiene di pag. 27/31 aderire all'orientamento, peraltro maggioritario, secondo cui il c.d. mutuo solutorio non
è nullo, in quanto non è contrario alla legge e all'ordine pubblico né è strutturalmente nullo atteso che l'accreditamento delle somme mutuate su conto corrente aperto presso la banca mutuante ed intestato al mutuatario non esclude la configurabilità della traditio, che può essere anche solo giuridica e non richiede necessariamente una dimensione fisica, con la conseguenza che l'accredito sul conto corrente del mutuatario realizza di per sé la traditio (si veda Cass. 25 luglio 2022, n. 23149). Va inoltre detto che chi, al di fuori di condizionamenti e pressioni e quindi liberamente, decida di utilizzare una somma ricevuta a mutuo al fine di estinguere, in tutto o in parte, un debito verso il mutuante, sceglie di disporne secondo la sua volontà e tale determinazione non va confusa con il momento genetico del mutuo né ne caratterizza la causa poiché si colloca nella fase successiva alla sua esecuzione. Il mutuo solutorio, pertanto, non si riduce ad una mera partita contabile anche se la traditio ha luogo in maniera dematerializzata. In fase di ultimazione della presente motivazione è sopraggiunta Cass.
S.U. n. 5841/2025 che si è pronunciata sulla questione rimessa dalla su menzionata ordinanza interlocutoria dettando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”, bel cui solco si colloca quanto sopra esposto.
Venendo alla specifica questione fatta valere nella presente sede, si è già detto che all'epoca della stipula del mutuo risultava uno scoperto sul conto corrente sul quale la somma mutuata fu accreditata. Ebbene, si osserva in prima battuta che gli impugnanti non hanno dato prova del fatto che, a seguito dell'eliminazione di addebiti illegittimi, quel saldo negativo non ci sarebbe stato. Si è poi visto che il mutuo consentì a Pt_1
di conseguire una disponibilità, ammontante ad euro 98.985,45, e dunque non solo di azzerare lo scoperto che figurava sul conto corrente n.115970-9. Ne deriva che l'assunto pag. 28/31 secondo cui il mutuo fu stipulato solo e unicamente sul presupposto e nella convinzione di e del fideiussore, entrambi erronei, dell'esistenza di uno scoperto di conto Pt_1
corrente è infondato.
Infine, l'assunto della stipula del mutuo su costrizione di , al netto della sua CP_3
genericità, è rimasto indimostrato. Al riguardo è sufficiente osservare che i capitoli di prova formulati sul punto da e dal non sono idonei allo scopo poiché Pt_1 Pt_2
vertono su circostanze documentali, i.e. le risultanze del conto corrente al tempo della stipula del mutuo, oppure su circostanze valutative e del tutto generiche (“Vero che al dott. , legale rappresentante della la già Parte_2 Parte_4 [...]
con sede in , alla via Umbria n. 19, qualche mese Controparte_4 Pt_1
prima del 7.12.2011, dovette contrarre il finanziamento oggetto di controversia e pari ad € 300.000,00 con la stessa Controparte_2 per estinguere il suddetto debito di cui al capitolo sub. 1?”).
Va, altresì, esclusa la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e quello di mutuo difettando elementi da cui desumere la volontà delle parti di stabilire tra l'uno e l'altro un collegamento genetico-funzionale tale da condizionare il contratto di mutuo alla sussistenza dello scoperto di conto corrente ed alle eventuali ragioni di nullità delle sue clausole incidenti sulla formazione dello scoperto (si veda la recente sentenza di questa Corte di Appello n. 414/2024).
A quanto precede, per completezza, si aggiunge la considerazione che non vi è allegazione che al rapporto di conto corrente in parola ed agli affidamenti su di esso operanti si applicassero interessi inferiori rispetto a quelli pattuiti con riguardo al mutuo in esame. Ne deriva che la stipula del mutuo non rese più onerosa l'esposizione debitoria di Tra l'altro, il mutuo oggetto di causa fu stipulato senza che Parte_1 CP_3 richiedesse garanzie reali e tanto persuade dell'assenza della finalità dalla CA di perseguire, per questa via e in danno della società correntista, la trasformazione di un mutuo chirografario in un mutuo ipotecario (in termini si veda la sentenza di questa
Corte sopra menzionata).
Un'ultima notazione: in appello, con riguardo alla validità della fideiussione prestata da
, è stata lamentata l'applicazione di voci di addebito producenti “con il Parte_2 super utilizzo del fido, un incremento illegittimo dei numeri debitori del rapporto”. La
pag. 29/31 doglianza, peraltro non meglio precisata, è nuova e dunque non può essere presa in considerazione.
Conclusivamente, in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, vanno parzialmente accolte la domanda avanzata da e quelle avanzate da e da CP_3 Pt_1 Parte_2
e, per l'effetto, rideterminati i saldi dei rapporti dedotti in giudizio nei termini
[...]
sopra esposti e confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1288/2018 D.I. sia pure per ragioni diverse da quelle ravvisate in prime cure, e Pt_1 Parte_2
, quest'ultimo sino alla concorrenza dell'importo garantito pari ad euro
[...]
450.000,00, vanno condannati in solido a pagare in favore di la somma di euro CP_3
184.724,97, oltre interessi di mora nella misura del 6,9770% calcolati come si è spiegato in precedenza.
Il parziale accoglimento delle domande e degli appelli reciproci e soprattutto la controveritibilità di alcune delle questioni da cui è dipesa la decisione della controversia, su cui non si registrano orientamenti univoci, giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi per la metà mentre la residua metà delle spese medesime, liquidate in dispositivo per l'intero in misura intorno ai parametri medi previsti dai d.m. 55/2014 e successive modificazioni e dal d.m. n. 147/2022 vigenti pro-tempore e tenuto conto delle attività espletate vanno posti a carico di e di , in solido tra loro. Infine, le spese della c.t.u. espletata nel Pt_1 Parte_2
presente grado, liquidate con separato decreto, restano a definitivo carico per la metà di e di e per la metà a carico di considerato che essa è Pt_1 Parte_2 CP_3
stata disposta per lo svolgimento di verifiche e di conteggi resisi necessari alla luce delle posizioni espresse dalle parti, nessuna delle quali è risultata del tutto vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
e da nonché sull'appello incidentale Parte_1 Parte_2
proposto da avverso la sentenza del AR
Tribunale di Taranto n. 1792/2021, pubblicata in data 20 luglio 2021, così provvede:
pag. 30/31 accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: in parziale accoglimento della domanda avanzata da Controparte_7
e di quelle avanzate da
[...] Parte_1
e da , rideterminati i saldi dei rapporti dedotti in giudizio nei termini Parte_2
esposti in motivazione e confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
1288/2018 D.I., condanna, in solido tra loro, Parte_1
e , quest'ultimo sino alla concorrenza dell'importo garantito pari
[...] Parte_2
ad euro 450.000,00, a pagare in favore la Controparte_7
somma di euro 184.724,97, oltre interessi di mora nella misura del 6,9770% calcolati come in motivazione;
dichiara compensata tra le parti la metà delle spese di lite di entrambi i gradi e condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione in favore di della residua delle AR
spese medesime, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e quanto al secondo grado, in euro 1.165,50 per anticipazioni ed in euro
14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, a definitivo carico di
[...]
e di per la metà ed a carico di Parte_1 Parte_2
per la restante metà. AR
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 31/31