Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 152
CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione

    La Corte ritiene che l'ultimo comma dell'art. 68 del D.L. 18/2020 sia rilevante, stabilendo una proroga di ventiquattro mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle entrate affidate all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione. Pertanto, la notifica da parte del concessionario è considerata tempestiva.

  • Rigettato
    Riproposizione eccezioni già avanzate in primo grado

    La Corte rigetta le eccezioni riproposte. Riguardo alla legittimazione passiva del Comune, si ritiene che l'insufficienza del patrimonio sociale della società sia dimostrata in modo certo, rendendo i soci debitori diretti. Sulla notifica degli atti presupposti alla società, si ritiene che queste abbiano interrotto la prescrizione anche nei confronti del socio coobbligato. Infine, si afferma che l'avviso di intimazione, essendo un atto vincolato, non necessita di particolare motivazione oltre l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Questioni attinenti a profili estranei alla sfera giuridica e funzionale del Comune

    La Corte, pur riconoscendo che le questioni relative alla prescrizione e alla correttezza degli atti di riscossione siano principalmente di competenza del concessionario, ha comunque esaminato le eccezioni sollevate dal Comune nel contesto del giudizio, in particolare riguardo all'insufficienza del patrimonio sociale della società, che ha portato alla responsabilità dei soci.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito tributario

    La Corte ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo che la prescrizione non sia maturata a causa dell'applicazione della normativa emergenziale COVID-19 che ha prorogato i termini di prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di intimazione per mancata notifica delle ingiunzioni e violazione del beneficium excussionis

    La Corte ha ritenuto che l'insufficienza del patrimonio sociale della società sia provata, rendendo applicabile la responsabilità dei soci. Inoltre, ha affermato che le notifiche effettuate alla società hanno interrotto la prescrizione anche nei confronti del socio.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di intimazione su interessi e compensi di riscossione

    La Corte ha rigettato questa eccezione, affermando che l'avviso di intimazione è un atto vincolato che non necessita di particolare motivazione oltre l'indicazione degli estremi dell'atto presupposto regolarmente notificato.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità per tardività dei documenti prodotti in primo grado

    La Corte ha rigettato questa eccezione, citando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la violazione del termine per la costituzione comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni, ma non preclude il diritto di contestare i fatti costitutivi e produrre documenti.

  • Rigettato
    Irregolarità della notifica dell'ingiunzione ex art. 143 c.p.c.

    La Corte ha rigettato questa eccezione, ritenendo che le notifiche effettuate alla società di cui la contribuente era socia abbiano interrotto la prescrizione anche nei suoi confronti, in applicazione dell'art. 1310 c.c.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 152
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 152
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo