CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS LO, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Societa' Riscossioni Spa Siglabile RI Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Torino - Piazza Palazzo Di Città 1 10122 Torino TO
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202300185489000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202300185489000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202300185489000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (SORIS S.P.A.)
chiede «all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ex adverso proposta, accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, n. 1416/2024 del 28.10.2024 depositata il 05.12.2024 (R.G.
582/2024) pronunciata in violazione e falsa applicazione di legge;
2. per l'effetto, ritenere che il credito portato dall'Avviso di Intimazione - Nr 50302202300185489000 e dagli atti presupposti è legittimo e dovuto (non estinto per prescrizione) applicandosi alla fattispecie le norme in materia di sospensione dei termini di prescrizione risultanti dalle norme emanate per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19;
3. in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere, data la rituale notifica degli atti impugnati, infondata l'eccezione di illegittimità della serie procedimentale e ritenere, anzi, inammissibile il ricorso proposto da Resistente_1 in primo grado, avverso gli atti impoesattivi presupposti (ingiunzioni fiscali) all'avviso di intimazione;
- rigettare l'eccezione di omessa notificazione degli atti impositivi e di prescrizione del credito tributario (per tributi, sanzioni e interessi) per tutte quante le ragioni specificate in parte motiva e sul fondamento delle prove documentali in atti;
- ritenere inammissibili i motivi di impugnazione non costituenti vizio proprio dell'avviso di intimazione (data la rituale notifica delle ingiunzioni fiscali) e, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza dei motivi d'impugnazione proposti dall'appellata in primo grado;
- rigettare, per tutte le ragioni specificate in parte motiva, ciascuno dei motivi di opposizione avanzati dalla contribuente;
4. condannare l'appellata al pagamento degli interessi maturati dopo la sentenza impugnata;
5. condannare l'appellata alla restituzione a SORIS S.p.A. di quanto ingiustamente ritratto dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (COMUNE DI TORINO)
Voglia «l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado così decidere:
- preliminarmente e pregiudizialmente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Città di Torino in relazione alle questioni dedotte dal Concessionario della riscossione con l'atto di appello, attenendo le stesse a profili estranei alla sfera giuridica e funzionale della stessa, poiché di esclusiva competenza di RI S.p.A.;
Nel merito: dichiarare legittimo l'operato dell'Ente impositore;
In punto spese del giudizio: condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese di lite per il primo e il secondo grado, secondo la nota spese allegata».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In principalità previa reiezione dell'appello avversario, confermare la sentenza n. 1416/2024 del 28.10.2024 e depositata in data 05.12.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributario di Primo
Grado di Torino – sez. 1;
In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di appello promosso da RI Società Riscossione S.p.A. e, in ogni caso, di ogni altra eccezione e deduzione di parte appellante, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato:
- previa declaratoria di inutilizzabilità per tardività dei documenti prodotti da RI Società Riscossione S.p.A. e dal Comune di Torino, ivi comprese le relazioni di notificazione che, pertanto devono considerarsi omesse: annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia l'Avviso di intimazione ex art. 50, co 2 DPR 602/1973 n. 50302202300185489000 notificato in data
05.01.2024 da SORIS Società Riscossioni S.p.A. relativamente ai tributi di competenza di cui agli atti n. 081010G413490047628-001 (TARES, magg. TARES -anno 2013-), n. 081010G615620042352-001
(TARI, magg. e sanzioni -anno 2015) e n. 0810108614490000386-001 (I.C.P. – anno 2012-) , con ogni conseguenza di legge relativamente ai predetti atti prodromici;
dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti di cui agli atti n. 081010G413490047628- 001, n. 081010G615620042352-001
e n. 0810108614490000386-001;
- previo accertamento della irregolarità e illegittimità del procedimento notificatorio degli atti di ingiunzione di pagamento con conseguente nullità dell'atto conseguenziale notificato: annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia l'Avviso di intimazione ex art. 50, co 2 DPR
602/1973 n. 50302202300185489000 notificato in data 05.01.2024 da SORIS Società Riscossioni
S.p.A. relativamente ai tributi di competenza di cui agli atti n. 081010G413490047628-001 (TARES, magg. TARES - anno 2013-), n. 081010G615620042352-001 (TARI, magg. e sanzioni -anno 2015) e n. 0810108614490000386-001 (I.C.P. – anno 2012-), con ogni conseguenza di legge relativamente ai predetti atti prodromici: dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti di cui agli atti n. 081010G413490047628-001, n. 081010G615620042352-001 e n. 0810108614490000386-001.
In via ulteriormente gradata, in relazione ai motivi di ricorso introduttivo il giudizio di primo grado che espressamente e pedissequamente si ripropongono e devolvono al vaglio dell'Ecc.ma Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte e riportati ai punti a) e B) del presente atto: annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia l'Avviso di intimazione ex art. 50, co 2 DPR
602/1973 n. 50302202300185489000 notificato in data 05.01.2024 da SORIS Società Riscossioni
S.p.A. relativamente ai tributi di competenza di cui agli atti n. 081010G413490047628-001 (TARES, magg. TARES -anno 2013-), n. 081010G615620042352-001 (TARI, magg. E sanzioni -anno 2015) e n. 0810108614490000386-001 (I.C.P. – anno 2012-), con ogni conseguenza di legge relativamente ai predetti atti prodromici per l'illegittimità del medesimo in quanto posto in violazione del principio del beneficium excussionis e/o per il difetto di motivazione di cui al punto B) del presente ricorso dichiarando non dovute le somme intimate.
Si chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte adita, nel caso ritenesse, di voler considerare, in subordine, i testé motivi devoluti quali motivi di appello incidentale condizionato nulla modificando in termini di pagamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 25 marzo 2025 alla contribuente ed al Comune di Torino, la Società Riscossioni S.p.A., in breve SORIS S.p.A., propose appello per la riforma della sentenza n.
1416/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino pronunciata il 28 ottobre 2024 e depositata il 5 dicembre 2024, non notificata. Il 25 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose, in qualità di gestore della riscossione dei tributi per il Comune di Torino, di aver notificato alla contribuente nel dicembre 2023 un avviso di intimazione per oltre 37.000 euro afferente principalmente a tributi non pagati per TARES del 2013, per TARI del 2015 e per il canone pubblicitario del 2012. Inoltre che controparte propose ricorso sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti di accertamento originari oltre che sollevato diverse obiezioni sulla legittimità della procedura, lamentando violazioni del principio di sussidiarietà e vizi di motivazione. Infine che secondo la contribuente, essendo trascorsi più di cinque anni, il credito tributario si sarebbe ormai estinto.
Narrò di aver prodotto tutta la documentazione a dimostrazione di come le ingiunzioni fossero state regolarmente notificate sia alla società «Società_2 s.n.c.» (di cui la Resistente_1 era socia) tra il
2015 e il 2017, sia personalmente alla Resistente_1 nel 2018 e contestando l'eccezione di prescrizione, richiamando l'attenzione sulla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale durante la pandemia COVID-19.
Precisò che Corte provinciale accolse il ricorso ritenendo che dall'ultima notifica effettuata nel giugno 2018 fino all'avviso di intimazione del dicembre 2023 fosse trascorso più del quinquennio previsto per la prescrizione dei crediti tributari non erariali. Impugnò la predetta decisione per i seguenti motivi:
a) violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta dall'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e connessa alla nota emergenza sanitaria da
Covid-19. Espose che il giudice di primo grado considerò come la sospensione prevista dal decr. 18 cit. si applicasse solo con il termine di prescrizione spirante durante il periodo dell'emergenza sanitaria.
Poiché nel caso in giudizio il quinquennio sarebbe maturato nel giugno 2023 (quando l'emergenza era ormai terminata), la sospensione non avrebbe avuto effetto. Contestò tale interpretazione, sostenendone il contrasto con la normativa vigente e che le disposizioni emergenziali predette prevedevano una sospensione di ulteriori 542 giorni, facendo slittare in avanti tutti i termini. In particolare richiamò l'art. 68 del decr. 18 cit. il quale sospese i termini relativi ai versamenti e agli atti di riscossione, e l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, disciplinante la sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali. A sostegno della sua tesi citò un arresto della
Corte di Cassazione (15 gennaio 2025 n. 960) oltre che le interpretazioni di prassi (Agenzia delle entrate ed Istituto per la finanza e l'economia locale).
Ripropose poi tutte le eccezioni già avanzate in primo grado e assorbite nella pronuncia contenuta nella sentenza impugnata. Ossia:
b) difetto di legittimazione passiva di RI Spa rispetto a questioni attinenti alla fonte dell'obbligazione tributaria. Asserì essere competente per la debenza del tributo il Comune di Torino;
c) sulla ritualità della notificazione degli atti impositivi alla società obbligata e al socio
(coobbligato) della s.n.c.. In particolare contestò quanto affermato dalla ricorrente la quale negò di aver ricevuto le notifiche delle suddette ingiunzioni e sostenuto come quelle alla società non interrompessero la prescrizione per il socio. In particolare eccepì che nella società in nome collettivo i soci rispondano solidalmente e illimitatamente (salvo beneficio di escussione solo in fase esecutiva vera, non per cartelle o ingiunzioni, che sono come precetti: Cass. n. 15966/2016), e come la notifica alla società avesse interrotto comunque la prescrizione anche per controparte (Cass. n. 16712/2016 e n.
24583/2022, art. 1310 c.c.). Rimarcò essere la contribuente all'epoca socia (cfr. visure camerali offerte in atti) e come pertanto le notifiche 2015-2018 alla società fossero efficaci;
d) sulla presunta nullità dell'avviso di intimazione di pagamento per mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento nonché dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore e violazione del principio di sussidiarietà, in particolare del beneficium excussionis. Eccepì, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, che le notifiche si perfezionarono regolarmente Società_2 Resistente_1alla società « Snc» nel 2015, quando la era ancora socia (non essendovi in atti alcuna prova di recesso anteriore), e poi direttamente a lei personalmente nel 2018 ex art. 143 c.p.c., interrompendo così la prescrizione anche per il socio solidale. Denunciò poi l'irrilevanza della risoluzione del contratto d'affitto dell'aprile 2015 essendo le pretese tributarie riferite a periodi antecedenti, rendendo irrilevante quell'evento. Denunciò egualmente l'infondatezza dell'eccezione sul beneficium escussionis non applicandosi lo stesso né alle ingiunzioni (che valgono come precetto e interrompono la prescrizione per tutti i coobbligati) né all'intimazione di pagamento, che preannuncia l'esecuzione forzata ma non la avvia in quanto solo il pignoramento la rende effettiva (cfr. Trib.
Padova 10 maggio 2005);
e) sul presunto difetto di motivazione. Contestò il secondo motivo di impugnazione sollevato
Resistente_1dalla in primo grado, ossia l'illegittimità dell'atto per mancanza di motivazione. Asserì essere l'atto retto dall'art. 50 co. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e quindi né impositivo né amministrativo, ma un semplice avviso esattoriale vincolato al modello ministeriale, essendo sufficiente il rinvio chiaro al titolo sottostante senza bisogno di spiegazioni puntuali (cfr. CGT Nuoro n. 138/2023, Cass. n. 28689/2018 e CGT Torino II n. 277/2023). Rimarcò poi la completezza dell'atto indicando lo stesso che gli interessi moratori furono calcolati alla data di stampa su base giornaliera secondo i regolamenti del Comune di Torino (Reg. n. 267, all. 17 fascicolo primo grado), maturati dalle scadenze degli atti presupposti ritualmente notificati, con decorrenze esplicite e rimando al sito
RI per ogni dettaglio;
f) condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Contestò la condanna alle spese di primo grado, pagate spontaneamente per evitare esecuzione. Denunciò l'errore nella impugnata decisione e chiese la condanna alle spese di entrambe i gradi.
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 22 maggio 2025
Resistente_1 si costituì in giudizio e propose le proprie contro deduzioni. In particolare:
a) in relazione all'asserita violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione introdotta dall'art. 68 decr. 18 cit. rimarcò essere la decisione incentrata sulla prescrizione decorrendo la stessa dalla data della notifica. Per meglio dire che essendo stato il primo atto notificato il 20 giugno 2018 e l'impugnata intimazione il 28 dicembre 2023 ben maturò la prescrizione quinquennale. Evidenziò poi essere l'articolo 68 del decr. 18, invocato da RI, disciplinante la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2021, mentre nel caso in giudizio le ingiunzioni erano del 2018, ben prima della pandemia, ed afferenti tributi degli anni 2012, 2013 e 2015. Denunciò poi l'irrilevanza della ordinanza della Cassazione (n. 960/2025) essendo la stessa resa in una controversia di natura civile e non tributaria ed oltretutto interpretante l'articolo 67 del decreto (relativo all'attività degli uffici impositori), non l'articolo 68 (che concerne l'attività degli agenti della riscossione);
b) in relazione alla richiesta di condanna alle spese del doppio grado di giudizio asserì come la vittoria piena in primo grado escludesse la soccombenza parziale (cfr. Cass. 18062/2023).
Ripropose poi i motivi assorbiti nel ricorso introduttivo. Ossia:
c) in relazione alla nullità dell'avviso di intimazione di pagamento per mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento nonché dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore. Violazione del principio di sussidiarietà, in particolare del beneficium excussionis. In particolare sottolineò il suo status di coobbligata sussidiaria aggredibile solo dopo l'escussione del patrimonio sociale, la cui insufficienza deve provare l'ente creditore (Cass. SS.UU. 28709/2020), specie per società non cancellata;
d) difetto di motivazione dell'avviso di intimazione su interessi (euro 6.199,66) e compensi di riscossione (euro 2.114,03), in violazione dell'art. 20 DPR 602/73, art. 7 L. 212/2000, art. 42 DPR
600/73 e dell'art. 7 L. 241/90. Denunciò come l'atto omise la data iniziale, tassi, modalità di calcolo e base imponibile, limitandosi a rinvii generici a «previsioni regolamentari». Denunciò in tal modo la nullità dell'atto (Cass. 10481/2018; 8934/2014; 15554/2017; 24933/2016), per non consentire verifica del contenuto, causali e voci.
Propose poi appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
e) violazione degli artt. 22, 23, 24 e 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Espose aver notificato il ricorso il 1° marzo 2024 a RI (la quale si costituì il 15 maggio 2024 producendo in atti quindici documenti) ed al Comune di Torino (il quale si costituì il 21 maggio 2024 producendo in atti due documenti ed il 29 agosto 2024 una memoria ex art. 32 decr. n. 546 cit.). In particolare denunciò l'inutilizzabilità di tutti i documenti per tardività oltre i 60 giorni (artt. 22-24 cit.) essendo a suo dire ammessa la costituzione tardiva (CTR Liguria 1242/2019), ma non la ammissibilità delle prove precostituite (Cass. Trib. 4642/2023; CGT Latina 613/2024);
f) irregolarità e illegittimità del procedimento notificatorio degli atti di ingiunzione di pagamento di cui all'avviso di intimazione impugnato con conseguente nullità dell'atto conseguenziale notificato. Espose che le notifiche degli atti di ingiunzione a Resistente_1 (doc. 8, 10, 12 del fascicolo di primo grado di SORIS) avvennero ex art. 60 co. 1 lett. e) DPR 600/73 ed art. 26 DPR 602/73. In particolare che l'ufficiale giudiziario il 9 gennaio 2018 effettuò un accesso a Torino, Indirizzo_1 s.B (residenza nota), con relata «non notificato, ivi mi dichiarano trasferita» e che poi effettuò una affissione presso la casa comunale il 20 giugno 2018 ex art. 143 c.p.c.. Lamentò come il rito di irreperibilità assoluta richieda concrete ricerche (Cass. 34038/2023; 6765/2019; 19958/2018; 2224/2022), dettagliate in relata. Denunciò in particolare la laconicità della relata non riportante le verifiche (cassetta postale, il luogo di lavoro ossia Indirizzo_2 ), la genericità degli informatori,
l'intervallo di cinque mesi prima del deposito presso la casa comunale, l'irreperibilità solo relativa/momentanea. In sintesi denunciò la nullità della notifica 20 giugno 2018.
1.3. – Il Comune di Torino con nota inserita sulla piattaforma del processo telematico il 29 dicembre 2025 si costituì in giudizio. Riesposti i fatti di causa, nella sostanza quelli prospettati dal concessionario, asserì di non dover rispondere delle questioni sollevate, in quanto riguardano esclusivamente la prescrizione e la correttezza degli atti di riscossione, aspetti di competenza del concessionario RI e non dell'ente impositore.
1.4. – RI depositò sulla piattaforma del processo il 6 gennaio 2026 breve memoria illustrativa.
All'odierna udienza, ascoltata l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso in appello del concessionario merita favore.
2.1. – Deve in primo luogo essere esposta la ratio decidendi del Collegio di prime cure il quale considerò applicabile la prescrizione quinquennale dei crediti non erariali essendo decorso il termine di oltre cinque anni dalla precedente notifica di atti (ossia il 20 giugno 2018) a quella dell'intimazione impugnata (avvenuta il 28 dicembre 2023). In particolare che applicò la giurisprudenza di legittimità
(ord. n. 31260/2024) di conferma della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per tributi locali come TARI e TARES, qualificati come obbligazioni periodiche o di durata. Inoltre che il giudice di prossimità respinse l'eccezione di sospensione dei termini per emergenza sanitaria (D.L.
18/2020), scadendo il quinquennio il 19 giugno 2023, fuori dal periodo di sospensione. Infine come fossero irrilevanti le prove di notifiche pregresse alla società Società_2 Snc, non sufficienti a interrompere la prescrizione verso il socio ricorrente.
2.2. – Tale capo decisorio tuttavia non considera il disposto dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui: «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate». Ossia che a giudizio di questo Collegio è rilevante che i ruoli fossero in carico al concessionario durante il periodo di sospensione sopra citato.
Vale a dire che applicando la predetta norma la notifica da parte del concessionario fu tempestiva.
2.3. – Deve poi essere affrontate le questioni riproposte dalla contribuente in quanto assorbite nel primo grado del giudizio e quelle proposte nell'appello incidentale.
Ossia, in primo luogo, che derivando la pretesa tributaria dalla qualità di socio di snc della contribuente vi fosse sì una sua responsabilità per debiti fiscali ma che tuttavia il creditore dovesse prima escutere i beni della società e solo di fronte alla incapienza totale degli stessi potesse rivalersi su quelli del socio (Cassazione SS.UU. n. 28709/2020).
Orbene è pacifico che «In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,
l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario» (cfr. Cass. Sez. U sent. 16 dicembre 2020 n. 28709). Inoltre che: «in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un atto notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare l'atto successivo e sicuramente l'intimazione di pagamento eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, competendo all'amministrazione creditrice provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito» (cfr.
Cass. ord. 23 giugno 2025, n. 16878).
In applicazione del suddetto principio di diritto deve tuttavia osservare questo Collegio che risulta aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale della collettiva per la realizzazione anche parziale del credito tributario.
Infatti dalla certificazione estratta dal registro delle imprese (offerto in condivisione dal
Comune di Torino come all. 1 del fascicolo di primo grado) risulta inequivocabilmente che all'11 marzo 2024 la società era inattiva (cfr. pagina 1), non aveva unità locali e l'ammontare dei conferimenti era di euro 400,00. Inoltre come risulta dal documento prodotto dal concessionario (cfr. allegato L secondo grado) la partita iva aperta il 31 gennaio 2012 era cessata il 6 maggio 2024.
In definitiva è fuori dubbio che la società (in quanto inattiva e priva di patrimonio) non poteva in alcun modo onorare i propri debiti tributaria e pertanto come degli stessi dovessero rispondere i relativi soci.
Il motivo proposto dalla contribuente non può quindi essere accolto.
2.4. – Deve poi essere esaminata la questione della inutilizzabilità nel processo dei documenti prodotti in primo grado da parti convenute a motivo della loro tardiva costituzione (cfr. Cass. n.
4642/2023, CGT Latina n. 613/2024 e CTR Liguria n. 1242/2019).
Tale motivo tuttavia non coglie assolutamente nel segno seguendo l'insegnamento della
Suprema Corte. Infatti: «Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.» (cfr. Cass. ord. 13 maggio 2025 n. 12672). Né pregio ha il richiamo al suddetto arresto n. 4642 vertendo lo stesso su un caso di contumacia in primo grado, cosa non avvenuta in questo giudizio.
Tale motivo di annullamento non può essere quindi condiviso da questo Collegio.
2.5. – Neppure l'ulteriore motivo può trovare favore. Orbene la ricorrente denunciò essere la notifica degli atti di ingiunzione (ex art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973 e art. 143 c.p.c.) illegittima nei suoi confronti avendo l'ufficiale giudizio effettuato un unico accesso il 9 gennaio 2018 in Indirizzo_1
, Torino dichiarandola sulla relata «trasferita», senza effettuare indagini adeguate su citofono, informatori qualificati o ritentativi. Ovvero come non furono seguite le norme in tema di irreperibilità assoluta (Cass. nn. 34038/2023, 2224/2022 ss.) e, a conferma, offrì in condivisione alle parti certificato storico di residenza.
A fronte della doglianza ed applicando il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580) questo Collegio non può che osservare che la contribuente non contestò in alcun modo le notifiche degli atti presupposti effettuati nei confronti della società di cui era socia. In tal caso non può che essere ribadito che: «per granitico orientamento di questa Corte, la notifica alla società di persone […] della cartella di pagamento concernente il debito sociale - che è ovviamente debito anche dei soci - interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi (Cass. 11 marzo 2020, n. 6997; Cass. 17 luglio 2017, n. 17640; Cass. 9 agosto 2016, n. 16712). La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, allora, impedisce che si produca nei confronti degli stessi anche la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973 in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, il cennato art. 1310 c.c., sebbene dettato, come visto, in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (Cass. 14 giugno 2021, n. 16698; Cass. 1° febbraio 2018, n. 2545; vedi anche Cass. 12 settembre 2019, n. 22748)» (cfr. Cass. ord. 3 dicembre 2024, n. 30917).
Per meglio dire essendo efficacemente effettuate le notifiche alla società le stesse riverberarono anche sulla posizione processuale della contribuente, che pertanto nulla può lamentare.
2.6. – Deve da ultimo essere affrontata la questione del difetto di motivazione dell'avviso di intimazione. Tale critica tuttavia non tiene conto del preciso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo potrebbe essere diverso da quello in concreto adottata» (cfr. Cass. ord. 4 luglio 2022, n. 21065).
In altri termini essendo efficace la notifica dell'atto presupposto nessuna censura può essere mossa al concessionario in ordine alla motivazione dell'avviso di intimazione.
Il motivo di annullamento dell'atto non può quindi trovare favore.
2.5. - In definitiva l'appello del concessionario deve trovare accoglimento e la impugnata decisione riformata.
2.6. – Alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna alle spese che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 1.500,00, e, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, in complessivi euro 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso presentato dalla contribuente avverso l'avviso di intimazione impugnato;
condanna la contribuente appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 1.500,00, e, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, in complessivi euro 2.000,00.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS LO, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 313/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Societa' Riscossioni Spa Siglabile RI Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Comune di Torino - Piazza Palazzo Di Città 1 10122 Torino TO
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1416/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202300185489000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202300185489000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 50302202300185489000 PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 29/01/2026 Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (SORIS S.P.A.)
chiede «all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ex adverso proposta, accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, n. 1416/2024 del 28.10.2024 depositata il 05.12.2024 (R.G.
582/2024) pronunciata in violazione e falsa applicazione di legge;
2. per l'effetto, ritenere che il credito portato dall'Avviso di Intimazione - Nr 50302202300185489000 e dagli atti presupposti è legittimo e dovuto (non estinto per prescrizione) applicandosi alla fattispecie le norme in materia di sospensione dei termini di prescrizione risultanti dalle norme emanate per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid-19;
3. in riforma della sentenza impugnata:
- ritenere, data la rituale notifica degli atti impugnati, infondata l'eccezione di illegittimità della serie procedimentale e ritenere, anzi, inammissibile il ricorso proposto da Resistente_1 in primo grado, avverso gli atti impoesattivi presupposti (ingiunzioni fiscali) all'avviso di intimazione;
- rigettare l'eccezione di omessa notificazione degli atti impositivi e di prescrizione del credito tributario (per tributi, sanzioni e interessi) per tutte quante le ragioni specificate in parte motiva e sul fondamento delle prove documentali in atti;
- ritenere inammissibili i motivi di impugnazione non costituenti vizio proprio dell'avviso di intimazione (data la rituale notifica delle ingiunzioni fiscali) e, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza dei motivi d'impugnazione proposti dall'appellata in primo grado;
- rigettare, per tutte le ragioni specificate in parte motiva, ciascuno dei motivi di opposizione avanzati dalla contribuente;
4. condannare l'appellata al pagamento degli interessi maturati dopo la sentenza impugnata;
5. condannare l'appellata alla restituzione a SORIS S.p.A. di quanto ingiustamente ritratto dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE (COMUNE DI TORINO)
Voglia «l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado così decidere:
- preliminarmente e pregiudizialmente: dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Città di Torino in relazione alle questioni dedotte dal Concessionario della riscossione con l'atto di appello, attenendo le stesse a profili estranei alla sfera giuridica e funzionale della stessa, poiché di esclusiva competenza di RI S.p.A.;
Nel merito: dichiarare legittimo l'operato dell'Ente impositore;
In punto spese del giudizio: condannare parte appellata al pagamento integrale delle spese di lite per il primo e il secondo grado, secondo la nota spese allegata».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
«Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Piemonte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In principalità previa reiezione dell'appello avversario, confermare la sentenza n. 1416/2024 del 28.10.2024 e depositata in data 05.12.2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributario di Primo
Grado di Torino – sez. 1;
In via di subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del motivo di appello promosso da RI Società Riscossione S.p.A. e, in ogni caso, di ogni altra eccezione e deduzione di parte appellante, in accoglimento del presente appello incidentale condizionato:
- previa declaratoria di inutilizzabilità per tardività dei documenti prodotti da RI Società Riscossione S.p.A. e dal Comune di Torino, ivi comprese le relazioni di notificazione che, pertanto devono considerarsi omesse: annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia l'Avviso di intimazione ex art. 50, co 2 DPR 602/1973 n. 50302202300185489000 notificato in data
05.01.2024 da SORIS Società Riscossioni S.p.A. relativamente ai tributi di competenza di cui agli atti n. 081010G413490047628-001 (TARES, magg. TARES -anno 2013-), n. 081010G615620042352-001
(TARI, magg. e sanzioni -anno 2015) e n. 0810108614490000386-001 (I.C.P. – anno 2012-) , con ogni conseguenza di legge relativamente ai predetti atti prodromici;
dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti di cui agli atti n. 081010G413490047628- 001, n. 081010G615620042352-001
e n. 0810108614490000386-001;
- previo accertamento della irregolarità e illegittimità del procedimento notificatorio degli atti di ingiunzione di pagamento con conseguente nullità dell'atto conseguenziale notificato: annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia l'Avviso di intimazione ex art. 50, co 2 DPR
602/1973 n. 50302202300185489000 notificato in data 05.01.2024 da SORIS Società Riscossioni
S.p.A. relativamente ai tributi di competenza di cui agli atti n. 081010G413490047628-001 (TARES, magg. TARES - anno 2013-), n. 081010G615620042352-001 (TARI, magg. e sanzioni -anno 2015) e n. 0810108614490000386-001 (I.C.P. – anno 2012-), con ogni conseguenza di legge relativamente ai predetti atti prodromici: dichiararsi l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti di cui agli atti n. 081010G413490047628-001, n. 081010G615620042352-001 e n. 0810108614490000386-001.
In via ulteriormente gradata, in relazione ai motivi di ricorso introduttivo il giudizio di primo grado che espressamente e pedissequamente si ripropongono e devolvono al vaglio dell'Ecc.ma Corte di Giustizia di secondo grado del Piemonte e riportati ai punti a) e B) del presente atto: annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o privo di ogni efficacia l'Avviso di intimazione ex art. 50, co 2 DPR
602/1973 n. 50302202300185489000 notificato in data 05.01.2024 da SORIS Società Riscossioni
S.p.A. relativamente ai tributi di competenza di cui agli atti n. 081010G413490047628-001 (TARES, magg. TARES -anno 2013-), n. 081010G615620042352-001 (TARI, magg. E sanzioni -anno 2015) e n. 0810108614490000386-001 (I.C.P. – anno 2012-), con ogni conseguenza di legge relativamente ai predetti atti prodromici per l'illegittimità del medesimo in quanto posto in violazione del principio del beneficium excussionis e/o per il difetto di motivazione di cui al punto B) del presente ricorso dichiarando non dovute le somme intimate.
Si chiede, altresì, all'Ecc.ma Corte adita, nel caso ritenesse, di voler considerare, in subordine, i testé motivi devoluti quali motivi di appello incidentale condizionato nulla modificando in termini di pagamento del contributo unificato.
Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 25 marzo 2025 alla contribuente ed al Comune di Torino, la Società Riscossioni S.p.A., in breve SORIS S.p.A., propose appello per la riforma della sentenza n.
1416/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino pronunciata il 28 ottobre 2024 e depositata il 5 dicembre 2024, non notificata. Il 25 marzo 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Espose, in qualità di gestore della riscossione dei tributi per il Comune di Torino, di aver notificato alla contribuente nel dicembre 2023 un avviso di intimazione per oltre 37.000 euro afferente principalmente a tributi non pagati per TARES del 2013, per TARI del 2015 e per il canone pubblicitario del 2012. Inoltre che controparte propose ricorso sostenendo di non aver mai ricevuto le notifiche degli atti di accertamento originari oltre che sollevato diverse obiezioni sulla legittimità della procedura, lamentando violazioni del principio di sussidiarietà e vizi di motivazione. Infine che secondo la contribuente, essendo trascorsi più di cinque anni, il credito tributario si sarebbe ormai estinto.
Narrò di aver prodotto tutta la documentazione a dimostrazione di come le ingiunzioni fossero state regolarmente notificate sia alla società «Società_2 s.n.c.» (di cui la Resistente_1 era socia) tra il
2015 e il 2017, sia personalmente alla Resistente_1 nel 2018 e contestando l'eccezione di prescrizione, richiamando l'attenzione sulla sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale durante la pandemia COVID-19.
Precisò che Corte provinciale accolse il ricorso ritenendo che dall'ultima notifica effettuata nel giugno 2018 fino all'avviso di intimazione del dicembre 2023 fosse trascorso più del quinquennio previsto per la prescrizione dei crediti tributari non erariali. Impugnò la predetta decisione per i seguenti motivi:
a) violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione, introdotta dall'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e connessa alla nota emergenza sanitaria da
Covid-19. Espose che il giudice di primo grado considerò come la sospensione prevista dal decr. 18 cit. si applicasse solo con il termine di prescrizione spirante durante il periodo dell'emergenza sanitaria.
Poiché nel caso in giudizio il quinquennio sarebbe maturato nel giugno 2023 (quando l'emergenza era ormai terminata), la sospensione non avrebbe avuto effetto. Contestò tale interpretazione, sostenendone il contrasto con la normativa vigente e che le disposizioni emergenziali predette prevedevano una sospensione di ulteriori 542 giorni, facendo slittare in avanti tutti i termini. In particolare richiamò l'art. 68 del decr. 18 cit. il quale sospese i termini relativi ai versamenti e agli atti di riscossione, e l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, disciplinante la sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali. A sostegno della sua tesi citò un arresto della
Corte di Cassazione (15 gennaio 2025 n. 960) oltre che le interpretazioni di prassi (Agenzia delle entrate ed Istituto per la finanza e l'economia locale).
Ripropose poi tutte le eccezioni già avanzate in primo grado e assorbite nella pronuncia contenuta nella sentenza impugnata. Ossia:
b) difetto di legittimazione passiva di RI Spa rispetto a questioni attinenti alla fonte dell'obbligazione tributaria. Asserì essere competente per la debenza del tributo il Comune di Torino;
c) sulla ritualità della notificazione degli atti impositivi alla società obbligata e al socio
(coobbligato) della s.n.c.. In particolare contestò quanto affermato dalla ricorrente la quale negò di aver ricevuto le notifiche delle suddette ingiunzioni e sostenuto come quelle alla società non interrompessero la prescrizione per il socio. In particolare eccepì che nella società in nome collettivo i soci rispondano solidalmente e illimitatamente (salvo beneficio di escussione solo in fase esecutiva vera, non per cartelle o ingiunzioni, che sono come precetti: Cass. n. 15966/2016), e come la notifica alla società avesse interrotto comunque la prescrizione anche per controparte (Cass. n. 16712/2016 e n.
24583/2022, art. 1310 c.c.). Rimarcò essere la contribuente all'epoca socia (cfr. visure camerali offerte in atti) e come pertanto le notifiche 2015-2018 alla società fossero efficaci;
d) sulla presunta nullità dell'avviso di intimazione di pagamento per mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento nonché dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore e violazione del principio di sussidiarietà, in particolare del beneficium excussionis. Eccepì, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, che le notifiche si perfezionarono regolarmente Società_2 Resistente_1alla società « Snc» nel 2015, quando la era ancora socia (non essendovi in atti alcuna prova di recesso anteriore), e poi direttamente a lei personalmente nel 2018 ex art. 143 c.p.c., interrompendo così la prescrizione anche per il socio solidale. Denunciò poi l'irrilevanza della risoluzione del contratto d'affitto dell'aprile 2015 essendo le pretese tributarie riferite a periodi antecedenti, rendendo irrilevante quell'evento. Denunciò egualmente l'infondatezza dell'eccezione sul beneficium escussionis non applicandosi lo stesso né alle ingiunzioni (che valgono come precetto e interrompono la prescrizione per tutti i coobbligati) né all'intimazione di pagamento, che preannuncia l'esecuzione forzata ma non la avvia in quanto solo il pignoramento la rende effettiva (cfr. Trib.
Padova 10 maggio 2005);
e) sul presunto difetto di motivazione. Contestò il secondo motivo di impugnazione sollevato
Resistente_1dalla in primo grado, ossia l'illegittimità dell'atto per mancanza di motivazione. Asserì essere l'atto retto dall'art. 50 co. 2 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e quindi né impositivo né amministrativo, ma un semplice avviso esattoriale vincolato al modello ministeriale, essendo sufficiente il rinvio chiaro al titolo sottostante senza bisogno di spiegazioni puntuali (cfr. CGT Nuoro n. 138/2023, Cass. n. 28689/2018 e CGT Torino II n. 277/2023). Rimarcò poi la completezza dell'atto indicando lo stesso che gli interessi moratori furono calcolati alla data di stampa su base giornaliera secondo i regolamenti del Comune di Torino (Reg. n. 267, all. 17 fascicolo primo grado), maturati dalle scadenze degli atti presupposti ritualmente notificati, con decorrenze esplicite e rimando al sito
RI per ogni dettaglio;
f) condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Contestò la condanna alle spese di primo grado, pagate spontaneamente per evitare esecuzione. Denunciò l'errore nella impugnata decisione e chiese la condanna alle spese di entrambe i gradi.
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 22 maggio 2025
Resistente_1 si costituì in giudizio e propose le proprie contro deduzioni. In particolare:
a) in relazione all'asserita violazione della disciplina legale sulla sospensione dei termini di prescrizione introdotta dall'art. 68 decr. 18 cit. rimarcò essere la decisione incentrata sulla prescrizione decorrendo la stessa dalla data della notifica. Per meglio dire che essendo stato il primo atto notificato il 20 giugno 2018 e l'impugnata intimazione il 28 dicembre 2023 ben maturò la prescrizione quinquennale. Evidenziò poi essere l'articolo 68 del decr. 18, invocato da RI, disciplinante la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2021, mentre nel caso in giudizio le ingiunzioni erano del 2018, ben prima della pandemia, ed afferenti tributi degli anni 2012, 2013 e 2015. Denunciò poi l'irrilevanza della ordinanza della Cassazione (n. 960/2025) essendo la stessa resa in una controversia di natura civile e non tributaria ed oltretutto interpretante l'articolo 67 del decreto (relativo all'attività degli uffici impositori), non l'articolo 68 (che concerne l'attività degli agenti della riscossione);
b) in relazione alla richiesta di condanna alle spese del doppio grado di giudizio asserì come la vittoria piena in primo grado escludesse la soccombenza parziale (cfr. Cass. 18062/2023).
Ripropose poi i motivi assorbiti nel ricorso introduttivo. Ossia:
c) in relazione alla nullità dell'avviso di intimazione di pagamento per mancata notifica delle ingiunzioni di pagamento nonché dell'avviso di accertamento da parte dell'ente impositore. Violazione del principio di sussidiarietà, in particolare del beneficium excussionis. In particolare sottolineò il suo status di coobbligata sussidiaria aggredibile solo dopo l'escussione del patrimonio sociale, la cui insufficienza deve provare l'ente creditore (Cass. SS.UU. 28709/2020), specie per società non cancellata;
d) difetto di motivazione dell'avviso di intimazione su interessi (euro 6.199,66) e compensi di riscossione (euro 2.114,03), in violazione dell'art. 20 DPR 602/73, art. 7 L. 212/2000, art. 42 DPR
600/73 e dell'art. 7 L. 241/90. Denunciò come l'atto omise la data iniziale, tassi, modalità di calcolo e base imponibile, limitandosi a rinvii generici a «previsioni regolamentari». Denunciò in tal modo la nullità dell'atto (Cass. 10481/2018; 8934/2014; 15554/2017; 24933/2016), per non consentire verifica del contenuto, causali e voci.
Propose poi appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
e) violazione degli artt. 22, 23, 24 e 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Espose aver notificato il ricorso il 1° marzo 2024 a RI (la quale si costituì il 15 maggio 2024 producendo in atti quindici documenti) ed al Comune di Torino (il quale si costituì il 21 maggio 2024 producendo in atti due documenti ed il 29 agosto 2024 una memoria ex art. 32 decr. n. 546 cit.). In particolare denunciò l'inutilizzabilità di tutti i documenti per tardività oltre i 60 giorni (artt. 22-24 cit.) essendo a suo dire ammessa la costituzione tardiva (CTR Liguria 1242/2019), ma non la ammissibilità delle prove precostituite (Cass. Trib. 4642/2023; CGT Latina 613/2024);
f) irregolarità e illegittimità del procedimento notificatorio degli atti di ingiunzione di pagamento di cui all'avviso di intimazione impugnato con conseguente nullità dell'atto conseguenziale notificato. Espose che le notifiche degli atti di ingiunzione a Resistente_1 (doc. 8, 10, 12 del fascicolo di primo grado di SORIS) avvennero ex art. 60 co. 1 lett. e) DPR 600/73 ed art. 26 DPR 602/73. In particolare che l'ufficiale giudiziario il 9 gennaio 2018 effettuò un accesso a Torino, Indirizzo_1 s.B (residenza nota), con relata «non notificato, ivi mi dichiarano trasferita» e che poi effettuò una affissione presso la casa comunale il 20 giugno 2018 ex art. 143 c.p.c.. Lamentò come il rito di irreperibilità assoluta richieda concrete ricerche (Cass. 34038/2023; 6765/2019; 19958/2018; 2224/2022), dettagliate in relata. Denunciò in particolare la laconicità della relata non riportante le verifiche (cassetta postale, il luogo di lavoro ossia Indirizzo_2 ), la genericità degli informatori,
l'intervallo di cinque mesi prima del deposito presso la casa comunale, l'irreperibilità solo relativa/momentanea. In sintesi denunciò la nullità della notifica 20 giugno 2018.
1.3. – Il Comune di Torino con nota inserita sulla piattaforma del processo telematico il 29 dicembre 2025 si costituì in giudizio. Riesposti i fatti di causa, nella sostanza quelli prospettati dal concessionario, asserì di non dover rispondere delle questioni sollevate, in quanto riguardano esclusivamente la prescrizione e la correttezza degli atti di riscossione, aspetti di competenza del concessionario RI e non dell'ente impositore.
1.4. – RI depositò sulla piattaforma del processo il 6 gennaio 2026 breve memoria illustrativa.
All'odierna udienza, ascoltata l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il ricorso in appello del concessionario merita favore.
2.1. – Deve in primo luogo essere esposta la ratio decidendi del Collegio di prime cure il quale considerò applicabile la prescrizione quinquennale dei crediti non erariali essendo decorso il termine di oltre cinque anni dalla precedente notifica di atti (ossia il 20 giugno 2018) a quella dell'intimazione impugnata (avvenuta il 28 dicembre 2023). In particolare che applicò la giurisprudenza di legittimità
(ord. n. 31260/2024) di conferma della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per tributi locali come TARI e TARES, qualificati come obbligazioni periodiche o di durata. Inoltre che il giudice di prossimità respinse l'eccezione di sospensione dei termini per emergenza sanitaria (D.L.
18/2020), scadendo il quinquennio il 19 giugno 2023, fuori dal periodo di sospensione. Infine come fossero irrilevanti le prove di notifiche pregresse alla società Società_2 Snc, non sufficienti a interrompere la prescrizione verso il socio ricorrente.
2.2. – Tale capo decisorio tuttavia non considera il disposto dell'ultimo comma dell'art. 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui: «Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate». Ossia che a giudizio di questo Collegio è rilevante che i ruoli fossero in carico al concessionario durante il periodo di sospensione sopra citato.
Vale a dire che applicando la predetta norma la notifica da parte del concessionario fu tempestiva.
2.3. – Deve poi essere affrontate le questioni riproposte dalla contribuente in quanto assorbite nel primo grado del giudizio e quelle proposte nell'appello incidentale.
Ossia, in primo luogo, che derivando la pretesa tributaria dalla qualità di socio di snc della contribuente vi fosse sì una sua responsabilità per debiti fiscali ma che tuttavia il creditore dovesse prima escutere i beni della società e solo di fronte alla incapienza totale degli stessi potesse rivalersi su quelli del socio (Cassazione SS.UU. n. 28709/2020).
Orbene è pacifico che «In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti “aliunde” dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare,
l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario» (cfr. Cass. Sez. U sent. 16 dicembre 2020 n. 28709). Inoltre che: «in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un atto notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare l'atto successivo e sicuramente l'intimazione di pagamento eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, competendo all'amministrazione creditrice provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito» (cfr.
Cass. ord. 23 giugno 2025, n. 16878).
In applicazione del suddetto principio di diritto deve tuttavia osservare questo Collegio che risulta aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale della collettiva per la realizzazione anche parziale del credito tributario.
Infatti dalla certificazione estratta dal registro delle imprese (offerto in condivisione dal
Comune di Torino come all. 1 del fascicolo di primo grado) risulta inequivocabilmente che all'11 marzo 2024 la società era inattiva (cfr. pagina 1), non aveva unità locali e l'ammontare dei conferimenti era di euro 400,00. Inoltre come risulta dal documento prodotto dal concessionario (cfr. allegato L secondo grado) la partita iva aperta il 31 gennaio 2012 era cessata il 6 maggio 2024.
In definitiva è fuori dubbio che la società (in quanto inattiva e priva di patrimonio) non poteva in alcun modo onorare i propri debiti tributaria e pertanto come degli stessi dovessero rispondere i relativi soci.
Il motivo proposto dalla contribuente non può quindi essere accolto.
2.4. – Deve poi essere esaminata la questione della inutilizzabilità nel processo dei documenti prodotti in primo grado da parti convenute a motivo della loro tardiva costituzione (cfr. Cass. n.
4642/2023, CGT Latina n. 613/2024 e CTR Liguria n. 1242/2019).
Tale motivo tuttavia non coglie assolutamente nel segno seguendo l'insegnamento della
Suprema Corte. Infatti: «Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.» (cfr. Cass. ord. 13 maggio 2025 n. 12672). Né pregio ha il richiamo al suddetto arresto n. 4642 vertendo lo stesso su un caso di contumacia in primo grado, cosa non avvenuta in questo giudizio.
Tale motivo di annullamento non può essere quindi condiviso da questo Collegio.
2.5. – Neppure l'ulteriore motivo può trovare favore. Orbene la ricorrente denunciò essere la notifica degli atti di ingiunzione (ex art. 60 co. 1 lett. e) D.P.R. 600/1973 e art. 143 c.p.c.) illegittima nei suoi confronti avendo l'ufficiale giudizio effettuato un unico accesso il 9 gennaio 2018 in Indirizzo_1
, Torino dichiarandola sulla relata «trasferita», senza effettuare indagini adeguate su citofono, informatori qualificati o ritentativi. Ovvero come non furono seguite le norme in tema di irreperibilità assoluta (Cass. nn. 34038/2023, 2224/2022 ss.) e, a conferma, offrì in condivisione alle parti certificato storico di residenza.
A fronte della doglianza ed applicando il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018 n. 27580) questo Collegio non può che osservare che la contribuente non contestò in alcun modo le notifiche degli atti presupposti effettuati nei confronti della società di cui era socia. In tal caso non può che essere ribadito che: «per granitico orientamento di questa Corte, la notifica alla società di persone […] della cartella di pagamento concernente il debito sociale - che è ovviamente debito anche dei soci - interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi (Cass. 11 marzo 2020, n. 6997; Cass. 17 luglio 2017, n. 17640; Cass. 9 agosto 2016, n. 16712). La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, allora, impedisce che si produca nei confronti degli stessi anche la decadenza di cui all'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973 in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, il cennato art. 1310 c.c., sebbene dettato, come visto, in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie (Cass. 14 giugno 2021, n. 16698; Cass. 1° febbraio 2018, n. 2545; vedi anche Cass. 12 settembre 2019, n. 22748)» (cfr. Cass. ord. 3 dicembre 2024, n. 30917).
Per meglio dire essendo efficacemente effettuate le notifiche alla società le stesse riverberarono anche sulla posizione processuale della contribuente, che pertanto nulla può lamentare.
2.6. – Deve da ultimo essere affrontata la questione del difetto di motivazione dell'avviso di intimazione. Tale critica tuttavia non tiene conto del preciso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui: «l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né alla stessa va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi dell'atto presupposto. Ciò in quanto l'avviso di intimazione è un atto vincolato, poiché redatto in relazione ad un modello ministeriale ed avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto per la natura vincolata del provvedimento è palese che il suo contenuto dispositivo potrebbe essere diverso da quello in concreto adottata» (cfr. Cass. ord. 4 luglio 2022, n. 21065).
In altri termini essendo efficace la notifica dell'atto presupposto nessuna censura può essere mossa al concessionario in ordine alla motivazione dell'avviso di intimazione.
Il motivo di annullamento dell'atto non può quindi trovare favore.
2.5. - In definitiva l'appello del concessionario deve trovare accoglimento e la impugnata decisione riformata.
2.6. – Alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna alle spese che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 1.500,00, e, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, in complessivi euro 2.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: in riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso presentato dalla contribuente avverso l'avviso di intimazione impugnato;
condanna la contribuente appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro 1.500,00, e, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, in complessivi euro 2.000,00.
Così deciso in Torino, allì 28 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu