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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3878 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6923/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
IL Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6923/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to VITALE MASSIMO e dall'avv. NERI Parte_1
CLAUDIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del parte ricorrente esponeva che negli anni 2014-2015, la sig.ra aveva Parte_1 svolto esclusivamente attività di incaricata alla vendita a domicilio in favore della società HerbaLife
Italia Spa e pertanto era regolarmente iscritta presso la gestione separata;
che in tal periodo la ricorrente versava a titolo di contributi gestione separata l'importo di € 16.246,59 nell'anno 2014 e di € 13.380,99 nell'Anno 2015; che l' Controparte_2 iscriveva d'ufficio la ricorrente nella diversa gestione commercianti, procedendo alla notifica dei seguenti avvisi di addebito per l'iscrizione alla gestione negli anni 2014 e 2015: - A.V.A. n.
37120140014889072000 di € 14.963,05; - A.V.A. n. 37120150004760951000 di € 8.326,56; - A.V.A.
n. 37120160002877781000 di € 1.915,63; - A.V.A. n. 37120160013169548000 di € 1.920,31; che pertanto nell'anno 2015 venivano pagati € 4.501,52 a titolo di gestione commercianti giusto estratto
A.V.A. n. 37120140008405962000. Ciò premesso parte ricorrente basandosi sull'assunto che la doppia iscrizione comportava quale conseguenza che le somme versate alla gestione separata dovevano considerarsi sine titulo e quindi indebite, chiedeva la restituzione della somma di euro 29627, 58 versate a titolo di contributi alla gestione separata, oltre interessi e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettata.
L'istante ha chiesto la restituzione della somma sopra indicata- versata a titolo di contribuzione alla gestione separata negli anni 2014 e 2015, ritenendola indebita in virtù della iscrizione di ufficio da parte dell' per gli stessi anni. CP_1
Sul punto va chiarito immediatamente che sulla questione relativa alla legittimità della iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti risulta caduto il giudicato in virtù della sentenza n.
1517/23, prodotta dalla stessa ricorrente in cui, in sede di opposizione all'avviso di addebito notificato dall' per l'iscrizione dal 2016 al 2020, lo stesso risulta annullato proprio sul presupposto della CP_1 illegittimità dell'iscrizione di ufficio alla gestione commercianti non essendovi prova dello svolgimento dell'attività in forma di impresa.
Sulla natura della attività svolta dalla ricorrente, presupposto indispensabile della pronuncia di annullamento degli avvisi, risulta quindi caduto il giudicato.
Ciò posto deve quindi ritenersi che l'illegittimità coinvolga al limite la iscrizione alla gestione commercianti;
la stessa doveva essere fatta valere nei termini e con le forme della opposizione, come avvenuto con il ricorso prodromico la sentenza in oggetto e con il ricorso propedeutico alla sentenza
4950/2019, versata in atti dal resistente.
Non può quindi ritenersi la natura indebita della contribuzione versata alla gestione separata, in quanto questa risulta del tutto legittima.
Ed infatti della due l'una: o si contesta, come avvenuto (tanto da aver ottenuto l'annullamento della maggior parte degli AVA notificati), la legittimità della iscrizione di ufficio alla gestione commercianti o si contesta la legittimità della iscrizione alla gestione separata, con conseguente natura di indebito delle somme versate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. IL Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1560,00 oltre IVA CPA e rimorso come per legge
Aversa 15.10.2025 Il Giudice
Pres. IL Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
IL Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 6923/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to VITALE MASSIMO e dall'avv. NERI Parte_1
CLAUDIO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del parte ricorrente esponeva che negli anni 2014-2015, la sig.ra aveva Parte_1 svolto esclusivamente attività di incaricata alla vendita a domicilio in favore della società HerbaLife
Italia Spa e pertanto era regolarmente iscritta presso la gestione separata;
che in tal periodo la ricorrente versava a titolo di contributi gestione separata l'importo di € 16.246,59 nell'anno 2014 e di € 13.380,99 nell'Anno 2015; che l' Controparte_2 iscriveva d'ufficio la ricorrente nella diversa gestione commercianti, procedendo alla notifica dei seguenti avvisi di addebito per l'iscrizione alla gestione negli anni 2014 e 2015: - A.V.A. n.
37120140014889072000 di € 14.963,05; - A.V.A. n. 37120150004760951000 di € 8.326,56; - A.V.A.
n. 37120160002877781000 di € 1.915,63; - A.V.A. n. 37120160013169548000 di € 1.920,31; che pertanto nell'anno 2015 venivano pagati € 4.501,52 a titolo di gestione commercianti giusto estratto
A.V.A. n. 37120140008405962000. Ciò premesso parte ricorrente basandosi sull'assunto che la doppia iscrizione comportava quale conseguenza che le somme versate alla gestione separata dovevano considerarsi sine titulo e quindi indebite, chiedeva la restituzione della somma di euro 29627, 58 versate a titolo di contributi alla gestione separata, oltre interessi e spese del giudizio.
Costituitosi in giudizio l chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettata.
L'istante ha chiesto la restituzione della somma sopra indicata- versata a titolo di contribuzione alla gestione separata negli anni 2014 e 2015, ritenendola indebita in virtù della iscrizione di ufficio da parte dell' per gli stessi anni. CP_1
Sul punto va chiarito immediatamente che sulla questione relativa alla legittimità della iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti risulta caduto il giudicato in virtù della sentenza n.
1517/23, prodotta dalla stessa ricorrente in cui, in sede di opposizione all'avviso di addebito notificato dall' per l'iscrizione dal 2016 al 2020, lo stesso risulta annullato proprio sul presupposto della CP_1 illegittimità dell'iscrizione di ufficio alla gestione commercianti non essendovi prova dello svolgimento dell'attività in forma di impresa.
Sulla natura della attività svolta dalla ricorrente, presupposto indispensabile della pronuncia di annullamento degli avvisi, risulta quindi caduto il giudicato.
Ciò posto deve quindi ritenersi che l'illegittimità coinvolga al limite la iscrizione alla gestione commercianti;
la stessa doveva essere fatta valere nei termini e con le forme della opposizione, come avvenuto con il ricorso prodromico la sentenza in oggetto e con il ricorso propedeutico alla sentenza
4950/2019, versata in atti dal resistente.
Non può quindi ritenersi la natura indebita della contribuzione versata alla gestione separata, in quanto questa risulta del tutto legittima.
Ed infatti della due l'una: o si contesta, come avvenuto (tanto da aver ottenuto l'annullamento della maggior parte degli AVA notificati), la legittimità della iscrizione di ufficio alla gestione commercianti o si contesta la legittimità della iscrizione alla gestione separata, con conseguente natura di indebito delle somme versate.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. IL Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1560,00 oltre IVA CPA e rimorso come per legge
Aversa 15.10.2025 Il Giudice
Pres. IL Pezzullo