CASS
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2025, n. 37232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37232 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON AF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/05/2025 del TRIBUNALE LIBERTA' BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 10 marzo 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma di 11.300.000 euro, individuata quale profitto del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 cod. civ. contestato al ricorrente in qualità di corruttore e quale titolare del gruppo societario WRM che aveva corrisposto tale somma agli amministratori della società CO (IE CE e BO MA, coindagati nel ruolo di corrotti), nell'ambito dei rapporti finalizzati alla acquisizione da parte di quest'ultima della società AUCHAN Italia s.p.a. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37232 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/10/2025 In particolare, e per quel che qui interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, l'operazione incriminata attiene al versamento di tale somma da parte del ricorrente, attraverso società del gruppo WRM del quale era titolare, alla società Ramaf s.r.I., riconducibile ai coindagati IE e BO. Tale versamento era avvenuto attraverso cinque bonifici, disposti tra il 22 aprile 2020 ed il 30 gennaio 2023 (fg. 3 del provvedimento impugnato). Ai coindagati IE e BO è contestato, in questo stesso procedimento, il reato di autoriciclaggio dei proventi derivati dal delitto di corruzione tra privati nei termini detti. Sulla base di queste indicazioni, il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Milano. L'ordinanza impugnata ha osservato che, per un verso, non era emerso alle indagini il luogo ove erano state ricevute dalla società Ramaf dei coindagati le dazioni di danaro provenienti dalla società del ricorrente;
per altro verso, la competenza territoriale era del Tribunale di Bologna in quanto il più grave reato di autoriciclaggio contestato a IE e BO, dotato di vis attractiva ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., si è ritenuto essere in rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con quello di cui all'art. 2635 cod. civ. ascritto al ricorrente, dal momento che i due coindagati avrebbero commesso l'autoriciclaggio al fine di occultare il profitto del reato presupposto e, per esso, il reato medesimo. 2. Ricorre per cassazione RA IO, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Bologna, con difetto assoluto di motivazione quanto alla concreta connessione teleologica tra il reato di corruzione tra privati e l'autoriciclaggio. Il Tribunale non avrebbe considerato, in primo luogo, che i pagamenti effettuati dalle società del ricorrente alla società Ramaf s.r.I., riconducibile ai coindagati, erano avvenuti, secondo quanto risultante dalle informative della Guardia di Finanza, attraverso bonifici accreditati sul conto corrente della Ramaf s.r.I., acceso presso la banca Fideuram di Milano. L'indicazione dell'IBAN non poteva lasciar residuare dubbi in proposito, identificando una sola banca ed una sola filiale. Peraltro, la Ramaf s.r.l. aveva emesso fatture a fronte dei bonifici, sicché una parte dell'azione era stata commessa a Milano, sede della società emittente le fatture. In secondo luogo, non sarebbe ravvisabile, ad avviso del ricorrente, la connessione teleologica tra il reato di corruzione tra privati e l'autoriciclaggio, individuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, non vi sarebbe nell'ordinanza impugnata alcun riferimento idoneo a dimostrare che il ricorrente fosse consapevole del fatto che la sua condotta, contestata ai 2 sensi dell'art. 2635 cod. civ., fosse finalizzata al compimento del reato di autoriciclaggio commesso dai coindagati, requisito essenziale, richiesto dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della competenza per territorio per ragioni di connessione. Il Tribunale avrebbe confuso, nella specie ed in concreto, tra reato-mezzo e reato- fine, male interpretando i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza ed attribuendo al reato di autoriciclaggio il carattere di reato-mezzo che non poteva possedere e che non è neanche contenuto nella imputazione. Ne conseguirebbe la competenza territoriale del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO Si dà atto preliminarmente che all'odierna udienza, nonostante la richiesta difensiva di trattazione orale, i difensori non sono comparsi, come risulta dal verbale di udienza. Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. 1. E' decisiva ed assorbente, rispetto a tutte le altre censure, quella inerente alla questione che attiene alle rilevate ragioni di connessione tra il reato di corruzione tra privati contestato al ricorrente al capo 2) e quello di autoriciclaggio ulteriormente ascritto ai coindagati al capo 3). In questa sede, stante i limiti del sindacato previsti dall'art. 325 cod. proc. pen. con riferimento alla sola violazione di legge, non può discutersi, come pure si pretenderebbe in un passaggio del ricorso, della sussistenza del reato di autoriciclaggio, sotto il profilo della idoneità degli atti compiuti dai coindagati IE e BO ad ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza delittuosa del profitto del reato di corruzione tra privati. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ampiamente motivato sulla natura imprenditoriale della vicenda e sul fatto che i coindagati del ricorrente avevano attribuito alla loro società ricevente i bonifici una falsa attività, proprio al fine di introitare somme per questo non dovute ed individuate come il profitto riveniente dal reato di corruzione tra privati ai quali loro stessi avevano partecipato in combutta con il ricorrente. Ciò posto, il principio di diritto applicabile al caso in esame postula che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un 3 Wk altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271233-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000-02). La ricostruzione operata dal Tribunale e motivata in modo non apparente, è stata nel senso di ritenere che la condotta dei coindagati IE e BO avesse avuto come finalità quella di ottenere un profitto illecito in quanto proveniente da altro reato, profitto che essi reimpiegavano nella loro attività imprenditoriale attraverso la società Ramaf s.r.l. Tanto poteva essere realizzato a condizione che gli stessi occultassero il profitto del reato di corruzione tra privati dal quale proveniva il denaro e, attraverso di esso, la commissione di tale ultimo reato. In questo senso, e al di là della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen., che non è dirimente anche in considerazione della fluidità della contestazione in fase cautelare, il reato di autoriciclaggio è stato considerato dal Tribunale reato-mezzo rispetto a quello di corruzione tra privati. Tuttavia, al di là della indicazione operata dall'ordinanza impugnata, è indubbio che ai coindagati del ricorrente viene contestato tanto il reato-mezzo quanto il reato-fine, sicché non può revocarsi in dubbio, stando alle imputazioni, che essi fossero permeati dalla volontà di commettere sia l'uno che l'altro, attraverso una operazione unitaria posta in sequenza temporale, così evidenziandosi il presupposto soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per determinare la competenza secondo la ragione di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Ed in tal senso, seguendo il principio di diritto prima ricordato, risulta irrilevante che il ricorrente nulla potesse conoscere dell'autoriciclaggio commesso dai coindagati, dal momento che basta il rilevato coefficiente soggettivo in capo a costoro, in relazione ad entrambi i reati in contestazione, per giustificare la determinazione della competenza territoriale per ragioni di connessione ed attraverso l'individuazione del reato più grave, che è quello di autoriciclaggio di cui al capo 3), per il quale è competente, secondo l'imputazione, il Tribunale di Bologna. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 09/10/2025.
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 10 marzo 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, della somma di 11.300.000 euro, individuata quale profitto del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 cod. civ. contestato al ricorrente in qualità di corruttore e quale titolare del gruppo societario WRM che aveva corrisposto tale somma agli amministratori della società CO (IE CE e BO MA, coindagati nel ruolo di corrotti), nell'ambito dei rapporti finalizzati alla acquisizione da parte di quest'ultima della società AUCHAN Italia s.p.a. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37232 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 09/10/2025 In particolare, e per quel che qui interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, l'operazione incriminata attiene al versamento di tale somma da parte del ricorrente, attraverso società del gruppo WRM del quale era titolare, alla società Ramaf s.r.I., riconducibile ai coindagati IE e BO. Tale versamento era avvenuto attraverso cinque bonifici, disposti tra il 22 aprile 2020 ed il 30 gennaio 2023 (fg. 3 del provvedimento impugnato). Ai coindagati IE e BO è contestato, in questo stesso procedimento, il reato di autoriciclaggio dei proventi derivati dal delitto di corruzione tra privati nei termini detti. Sulla base di queste indicazioni, il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Milano. L'ordinanza impugnata ha osservato che, per un verso, non era emerso alle indagini il luogo ove erano state ricevute dalla società Ramaf dei coindagati le dazioni di danaro provenienti dalla società del ricorrente;
per altro verso, la competenza territoriale era del Tribunale di Bologna in quanto il più grave reato di autoriciclaggio contestato a IE e BO, dotato di vis attractiva ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., si è ritenuto essere in rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con quello di cui all'art. 2635 cod. civ. ascritto al ricorrente, dal momento che i due coindagati avrebbero commesso l'autoriciclaggio al fine di occultare il profitto del reato presupposto e, per esso, il reato medesimo. 2. Ricorre per cassazione RA IO, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Bologna, con difetto assoluto di motivazione quanto alla concreta connessione teleologica tra il reato di corruzione tra privati e l'autoriciclaggio. Il Tribunale non avrebbe considerato, in primo luogo, che i pagamenti effettuati dalle società del ricorrente alla società Ramaf s.r.I., riconducibile ai coindagati, erano avvenuti, secondo quanto risultante dalle informative della Guardia di Finanza, attraverso bonifici accreditati sul conto corrente della Ramaf s.r.I., acceso presso la banca Fideuram di Milano. L'indicazione dell'IBAN non poteva lasciar residuare dubbi in proposito, identificando una sola banca ed una sola filiale. Peraltro, la Ramaf s.r.l. aveva emesso fatture a fronte dei bonifici, sicché una parte dell'azione era stata commessa a Milano, sede della società emittente le fatture. In secondo luogo, non sarebbe ravvisabile, ad avviso del ricorrente, la connessione teleologica tra il reato di corruzione tra privati e l'autoriciclaggio, individuata dal Tribunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Infatti, non vi sarebbe nell'ordinanza impugnata alcun riferimento idoneo a dimostrare che il ricorrente fosse consapevole del fatto che la sua condotta, contestata ai 2 sensi dell'art. 2635 cod. civ., fosse finalizzata al compimento del reato di autoriciclaggio commesso dai coindagati, requisito essenziale, richiesto dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione della competenza per territorio per ragioni di connessione. Il Tribunale avrebbe confuso, nella specie ed in concreto, tra reato-mezzo e reato- fine, male interpretando i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza ed attribuendo al reato di autoriciclaggio il carattere di reato-mezzo che non poteva possedere e che non è neanche contenuto nella imputazione. Ne conseguirebbe la competenza territoriale del Tribunale di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO Si dà atto preliminarmente che all'odierna udienza, nonostante la richiesta difensiva di trattazione orale, i difensori non sono comparsi, come risulta dal verbale di udienza. Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. 1. E' decisiva ed assorbente, rispetto a tutte le altre censure, quella inerente alla questione che attiene alle rilevate ragioni di connessione tra il reato di corruzione tra privati contestato al ricorrente al capo 2) e quello di autoriciclaggio ulteriormente ascritto ai coindagati al capo 3). In questa sede, stante i limiti del sindacato previsti dall'art. 325 cod. proc. pen. con riferimento alla sola violazione di legge, non può discutersi, come pure si pretenderebbe in un passaggio del ricorso, della sussistenza del reato di autoriciclaggio, sotto il profilo della idoneità degli atti compiuti dai coindagati IE e BO ad ostacolare concretamente l'individuazione della provenienza delittuosa del profitto del reato di corruzione tra privati. L'ordinanza impugnata, infatti, ha ampiamente motivato sulla natura imprenditoriale della vicenda e sul fatto che i coindagati del ricorrente avevano attribuito alla loro società ricevente i bonifici una falsa attività, proprio al fine di introitare somme per questo non dovute ed individuate come il profitto riveniente dal reato di corruzione tra privati ai quali loro stessi avevano partecipato in combutta con il ricorrente. Ciò posto, il principio di diritto applicabile al caso in esame postula che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato-fine e quelli del reato-mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un 3 Wk altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271233-01; Sez. 2, n. 44678 del 16/10/2019, Berneschi, Rv. 278000-02). La ricostruzione operata dal Tribunale e motivata in modo non apparente, è stata nel senso di ritenere che la condotta dei coindagati IE e BO avesse avuto come finalità quella di ottenere un profitto illecito in quanto proveniente da altro reato, profitto che essi reimpiegavano nella loro attività imprenditoriale attraverso la società Ramaf s.r.l. Tanto poteva essere realizzato a condizione che gli stessi occultassero il profitto del reato di corruzione tra privati dal quale proveniva il denaro e, attraverso di esso, la commissione di tale ultimo reato. In questo senso, e al di là della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 2, cod. pen., che non è dirimente anche in considerazione della fluidità della contestazione in fase cautelare, il reato di autoriciclaggio è stato considerato dal Tribunale reato-mezzo rispetto a quello di corruzione tra privati. Tuttavia, al di là della indicazione operata dall'ordinanza impugnata, è indubbio che ai coindagati del ricorrente viene contestato tanto il reato-mezzo quanto il reato-fine, sicché non può revocarsi in dubbio, stando alle imputazioni, che essi fossero permeati dalla volontà di commettere sia l'uno che l'altro, attraverso una operazione unitaria posta in sequenza temporale, così evidenziandosi il presupposto soggettivo richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per determinare la competenza secondo la ragione di connessione di cui all'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Ed in tal senso, seguendo il principio di diritto prima ricordato, risulta irrilevante che il ricorrente nulla potesse conoscere dell'autoriciclaggio commesso dai coindagati, dal momento che basta il rilevato coefficiente soggettivo in capo a costoro, in relazione ad entrambi i reati in contestazione, per giustificare la determinazione della competenza territoriale per ragioni di connessione ed attraverso l'individuazione del reato più grave, che è quello di autoriciclaggio di cui al capo 3), per il quale è competente, secondo l'imputazione, il Tribunale di Bologna. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 09/10/2025.