Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 12/02/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03115/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08109/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8109 del 2022, proposto da
IL CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Ciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MA PI, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Di Grezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
“ Cuba 2018 ” s.r.l.s, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Della Determinazione Dirigenziale emessa da MA PI – Municipio MA II, Direzione Tecnica, P.O. Edilizia Privata: autorizzazioni e attività sanzionatoria edilizia, DISCIPLINA EDILIZIA, notificata l'11.04.2022, Rep. n. CB/336/2022 del 28.02.2022 – Prot. n. CB/20465/2022 del 28.02.2022, con la quale è stato ingiunto alla Sig.ra IL CI di “ rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in Piazza Cuba n. 7, Piano Terra – S/1 (art. 16 Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.) ”, poiché, come accertato in data 22.09.2020 da personale del II Gruppo Parioli del Corpo di Polizia Locale di MA PI, prot. n. CB/98224 del 10.11.2020, nel piano interrato, avente destinazione cantina del locale commerciale, è stato realizzato, in epoca non precisata, un cambio di destinazione d'uso a laboratorio per gastronomia fredda, “ complessivamente trattasi di interventi di “ristrutturazione edilizia pesante per cambio di destinazione d'uso in zona omogenea “A” con aumento di superficie utile in assenza di permesso di costruire ”;
nonché di tutti gli atti a questo presupposti connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di MA PI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, la ricorrente avversava la d.d. rep. n. CB/336, prot. n. CB/20465 del 28 febbraio 2022 – asseritamente notificata, in mancanza di prova contraria, l’11 aprile successivo – con la quale il Municipio II di MA PI ingiungeva, ad essa e alla società conduttrice del locale, la rimozione dell’intervento di ristrutturazione edilizia ritenuto eseguito in assenza del prescritto titolo abilitativo sull’immobile sito in MA alla Piazza Cuba n. 7.
Più in particolare, con il prefato provvedimento MA PI affermava, in occasione del sopralluogo svolto da personale del dipendente Gruppo di Polizia Locale, essere stato accertato un mutamento di destinazione d’uso, avvenuto in epoca non meglio precisata, del locale posto al piano interrato e destinato a cantina il quale, in assenza di titolo, sarebbe stato adibito a laboratorio per gastronomia fredda, il tutto con aumento di superficie utile lorda in un immobile sito all’interno della zona omogenea “A” di cui al D.M. n. 1444/1968.
In via di fatto, la ricorrente esponeva di essere la proprietaria del locale in questione, censito in catasto fabbricati al foglio 544, particella 219, sub, categoria catastale C/1, locato alla società odierna controinteressata, “ Cuba 2018 ” s.r.l.s., ancorché gestito, da ultimo, in virtù di SCIA di subingresso nn. CB/2021/86114 e CB/2021/86116, entrambe del 3 agosto 2021, da soggetto terzo ed adibito a somministrazione di alimenti e bevande.
Sempre in fatto, la ricorrente esibiva il contratto di locazione dell’immobile, dal quale non risultano mutamenti nella destinazione d’uso del locale sottostante, al quale ella, quindi, si diceva estranea.
In diritto, la ricorrente articolava quattro mezzi di censura.
Con il primo, lamentava l’eccesso di potere del provvedimento impugnato per mancanza di presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità.
A suo parere, infatti, il provvedimento avversato sarebbe stato inficiato da un evidente carenza istruttoria che emergerebbe, innanzitutto, dalla qualificazione come “interrato” del locale fatto oggetto di misura demolitoria il quale, invece, sarebbe un ambiente seminterrato avente accesso diretto da un cortile.
Parimenti, ad avviso della ricorrente, alcun intervento di ristrutturazione edilizia sarebbe stato posto in essere giacché, come si evincerebbe anche dalle fotografie allegate al verbale del sopralluogo svolto dalla Polizia Locale, il locale in questione non sarebbe adibito alla preparazione di cibi ma esclusivamente a magazzino della soprastante attività di somministrazione, in senso contrario non potendo deporre la mera presenza di un lavello del quale, peraltro, non sarebbe stata neppure accertata la funzionalità.
Con il secondo motivo, parte ricorrente lamentava la violazione dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008, a suo avviso non sussistendo, per le ragioni illustrate in precedenza, i presupposti per configurare un intervento di ristrutturazione edilizia con aumento di superficie utile.
Con il terzo motivo veniva, nuovamente, lamentato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo dell’asserita carenza dell’indicazione di elementi dai quali dedurre che sia avvenuto un mutamento di destinazione d’uso del locale.
Infine, con il quarto motivo, parte ricorrente si doleva dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto dell’istanza ai sensi degli artt. 7, 8 e 21- octies della legge n. 241/1990.
Si costituiva in giudizio MA PI con produzione documentale a cura del Municipio II e del Gruppo II di Polizia Locale.
Con memoria conclusionale depositata il 23 dicembre 2024, parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Infine, all’udienza pubblica del 29 gennaio 2025, la causa passava in decisione.
Il ricorso appare sprovvisto di positivo fondamento.
Con esso, nella sostanza, viene contestato un intervento di mutamento di destinazione d’uso del locale sottostante l’esercizio commerciale sito in Piazza Cuba n. 7, MA, da magazzino a laboratorio per gastronomia fredda compiuto senza opere edilizie.
In proposito, occorre distinguere l’aspetto fattuale da quello giuridico della presente vicenda.
Riguardo al primo profilo, dall’esame della documentazione fotografica versata in atti da MA PI (del tutto coincidente con quella depositata dalla ricorrente, eccezion fatta per la diversa risoluzione grafica delle foto) appare chiaramente evincibile come, rispetto alla planimetria catastale di primo impianto (composta solo da una cantina con latrina) siano state compiute delle modificazioni che, ancorché in assenza di opere murarie, hanno condotto il locale a perdere, anche solo in parte, la propria destinazione esclusiva a magazzino pertinenziale della soprastante attività commerciale per essere adibito alla preparazione di cibi freddi, in tal senso deponendo la presenza, oltre che del lavandino preso in considerazione anche dalla ricorrente, anche di un piano di lavoro in acciaio su parte del quale risultavano poggiati un forno a microonde ed un’affettatrice, oltre a un piano di appoggio con sopra vaschette per alimenti e posate e mestoli appesi alla parete, il tutto all’interno di uno spazio accessorio ad un locale nel quale, come emerge dalla SCIA di subingresso allegata in atti dalla stessa ricorrente, viene svolta l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Pertanto, è più che ragionevole supporre che il locale sottostante, in assenza di opere edilizie, sia stato adibito alla preparazione di cibi freddi da somministrare al pubblico nel soprastante bar.
Quanto all’aspetto giuridico della vicenda viene in rilievo, come premesso, il fenomeno del mutamento di destinazione d’uso senza opere murarie.
Giacché nella questione sottoposta all’odierno esame non vengono in rilievo le modifiche al’art. 23- bis del d.P.R. n. 380/2001 n introdotte con il decreto-legge n. 69/2024 (convertito in legge n. 105/2024), il Collegio non può che ribadire la propria adesione al costante orientamento pretorio sviluppatosi in subiecta materia secondo il quale “ Il presupposto del mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante ai fini dell'eventuale adozione della sanzione è che l'uso diverso, anche senza opere a ciò preordinate, comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. L'art. 23-ter nel Testo unico per l'edilizia ha introdotto le categorie di destinazione urbanistica precostituendo a monte le situazioni con riferimento alle quali il carico urbanistico si presuppone omogeneo, indirettamente suggerendo anche una certa uniformità terminologica nella declinazione delle funzioni da parte degli Enti locali nei vari strumenti di governo del territorio. La disposizione le riduce a cinque (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale), all'interno di ciascuna delle quali, almeno in termini astratti e generali, il carico urbanistico si presume analogo, sicché assume rilevanza solo il passaggio dall'una all'altra, quand'anche non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie ” (Cons. St., sez. VI, n. 6356 del 15 luglio 2024. In termini analoghi anche i precedenti di questa sezione di cui alle sentenze T.A.R. Lazio – MA, sez. II- bis , nn. 8497/2024 e 14357/2024).
Nel caso di specie, è innegabile che la precedente destinazione del locale in questione a deposito sia stata abbandonata funzionalizzando lo stesso non semplicemente all’accatastamento di merce destinata alla vendita nel locale soprastante, ma anche alla preparazione di cibi freddi da somministrare al pubblico, di fatto ampliando la superficie destinata a tale attività in assenza dell’appropriato titolo edilizio.
Pertanto, correttamente MA PI ha qualificato la fattispecie in questione alla stregua di un intervento di ristrutturazione edilizia privo di titolo (anche se in assenza di opere) ed ha irrogato la sanzione ripristinatoria prevista dalla legge in tale ipotesi.
Di conseguenza, il gravame va respinto e a nulla vale rilevare, come fatto dalla ricorrente, l’omissione delle garanzie partecipative giacché, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, “ L'attività di repressione degli abusi edilizi, mediante l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7 l. n. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso ” (Cons. St., sez. VI, n. 7776 del 16.8.2023), ed ancora “ In materia edilizia, una volta accertata la consistenza dell'abuso ed effettuata la relativa qualificazione, l'ordine di demolizione è atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva ” (Cons. St., sez. VI, n. 6955 del 10.12.2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di MA PI, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di MA PI, che liquida in Euro 3.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO