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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2504/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 28/5/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede a Milano, in Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata a Milano, in Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione introduttiva
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Controparte_1 P.IVA_2
DA (FR), in Piazza IV Novembre n. 3, elettivamente domiciliato a NO (FR), in Via Pascoli n.
18, presso lo studio dell'avv. Luca Di Mascio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 9/11/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31/7/2020 la ha agito contro il Parte_1 [...]
per ottenere il pagamento di € 43.619,59 asseritamente dovuti dall'ente in virtù di trentasei CP_1 fatture non assolte. A sostegno della domanda l'attrice ha premesso di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione da ed Eni Gas e Luce s.p.a. in conseguenza della CP_2 fornitura di energia elettrica destinata all'illuminazione di strade pubbliche site in ambito comunale. Ha osservato, nello stesso tempo, che si è al cospetto di pretese certe, liquidi ed esigibili per effetto della mancata contestazione dal punto di vista dell'an e del quantum debeatrur, ad opera del convenuto, dopo la ricezione di fatture, atti di cessione e intimazioni di pagamento riferibili al rapporto giuridico controverso. A detta della sulla somma di cui si discute sarebbero dovuti, in Parte_1 aggiunta, anche gli interessi di mora e anatocistici ex art. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002, scaduti e non scaduti,
e i costi di recupero del credito, richiamati dal successivo art. 6, in misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte. Sulla scorta di quanto precede la società ha chiesto la condanna della controparte al versamento dell'importo predetto o della diversa somma spettante in base alle risultanze istruttorie;
in subordine, il riconoscimento della cifra dovuta a titolo d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
***
Costituito con comparsa del 9/11/2020, il ha eccepito che le fatture menzionate Controparte_1 nell'atto introduttivo sembrerebbero derivare da rapporti obbligatori instaurato tra l'amministrazione ed ed Eni Luce & Gas s.p.a. in forza di un contratto di somministrazione di energia elettrica, datato CP_2
4/3/2013, in relazione al quale le forniture si erano protratte dall'1/11/2013 al 1/6/2014, allorché era stato attivato un analogo accordo con l' Nella stessa prospettiva ha evidenziato che i documenti CP_3 in questione presentano non poche anomalie, essendo stati emessi a distanza di almeno un anno e mezzo dalla cessazione della fornitura e in periodi nei quali era già operativo il contratto avviato con il nuovo gestore. A detta del e Eni Gas & Luce s.p.a., nonostante la richiesta di Controparte_4 chiarimenti, non avrebbero offerto alcuna documentazione attestante i consumi nell'arco temporale di riferimento;
incomberebbe, in ogni caso, sulla subentrata nella posizione Parte_1 dei cedenti, l'onere di provare l'effettività delle erogazioni fatturate e, dunque, l'esistenza dei crediti rivendicati. Fatte salve tali censure, l'ente ha contestato la domanda subordinata d'indennizzo ex art. 2041 c.c. e le istanze relative agli interessi moratori e anatocistici assumendo, in entrambi i casi, il difetto dei necessari presupposti giuridici. Per i motivi anzidetti ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa;
in subordine, per la limitazione dell'eventuale condanna al pagamento della sola sorte capitale o della minore somma risultante dall'istruttoria; anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Tribunale reputa che la domanda vada accolta.
Per giurisprudenza costante il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno deve provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare per il resto ad allegare l'inadempimento della controparte.
Spetta al debitore convenuto, per converso, dimostrare il fatto estintivo della pretesa giuridica altrui.
Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile nel caso in cui sia sollevata un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. In una simile eventualità, in effetti, si invertono i ruoli delle parti, poiché il debitore è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione, mentre è il creditore a dover provare il proprio adempimento o il fatto che l'obbligazione non sia ancora scaduta.
Al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento anche quando si controverta dell'inesatta esecuzione del contratto, gravando in questi casi sempre sul debitore la prova dell'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione (oltre a Cass. S.U. 30/10/2001,
n. 13533 v. tra le altre Cass. 15/7/2011, n. 15659; Cass. 20/1/2015, n. 826; Cass, 21/5/2019, n. 13685).
La mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento compete al creditore anche quando sia dedotto l'adempimento inesatto dell'obbligazione, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'assolvimento dei relativi oneri quale fatto estintivo dell'obbligazione (Cass. 18/2/2020, n. 3996).
Tali principi operano anche nel caso in cui il credito sia stato ceduto dal creditore originario ad un terzo.
Proprio con riferimento alla cessione di crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica la Corte di Cassazione ha chiarito che “spetta al creditore cessionario provare l'esistenza e l'entità del credito ceduto. Dall'altra parte, l'utente che contesti l'importo fatturato deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia l'eventuale indebita duplicazione delle somme fatturate (Cass. 28/10/2024, n. 27752).
Sul punto appaiono condivisibili anche le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello Bologna, sez. civ., nella sentenza n. 2297 del 13/12/2024, per cui “in materia di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al cessionario l'eccezione di inesistenza del credito oggetto della cessione, dimostrando che tale credito non è mai sorto o si è estinto prima della cessione stessa. La responsabilità del debitore ceduto è configurabile esclusivamente in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre la dimostrazione dell'inesistenza del credito costituisce fatto impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata regolarmente notificata ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile.
La cessione di un credito inesistente non determina nullità del contratto per inesistenza dell'oggetto nel rapporto tra cedente e cessionario, rimanendo valida ed efficace tra le parti in virtù del disposto dell'articolo 1266 del codice civile, che configura la garanzia del cedente come obbligazione accessoria volta ad assicurare il ristoro dell'interesse del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi a causa dell'inesistenza del credito. Tuttavia, nei rapporti con il debitore ceduto, l'inesistenza del credito preclude al cessionario la possibilità di ottenere l'adempimento, dovendo questi dimostrare
l'esistenza del credito quale elemento costitutivo della fattispecie. Il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto ha l'onere di provare l'esistenza del credito stesso, trattandosi di fatto costitutivo della domanda proposta contro il debitore ceduto. L'accertamento dell'inesistenza del credito può fondarsi su documentazione probatoria quale lodi arbitrali, sentenze passate in giudicato e bilanci regolarmente approvati che dimostrino l'assenza di rapporti debitori tra il presunto debitore e il cedente.
La consapevolezza del cedente circa la dubbia esistenza del credito, desumibile dalle modalità della cessione e dal prezzo irrisorio praticato, costituisce elemento sintomatico dell'inesistenza del credito stesso, senza tuttavia inficiare la validità formale del contratto di cessione tra le parti contraenti.”
***
Nella vicenda in esame la ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale Parte_1 intercorso tra il di e le citate società del gruppo mediante l'allegazione CP_1 CP_1 CP_2 della proposta e dell'accettazione, recanti come data, rispettivamente, il 4/3/2013 e il 16/7/2013.
Si deve presumere, ai sensi dell'art. 1326 c.c., che il rapporto contrattuale si sia perfezionato nei giorni successivi alla formalizzazione dell'atto da ultimo citato nonostante la non coincidenza, sul piano temporale, delle sottostanti manifestazioni di consenso (sulla validità del contratto concluso “per corrispondenza” dalla pubblica amministrazione cfr. Cass. 17/6/2016, n. 12540: “in caso di contratti per
i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell'unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell'altro”; “i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dal R.D. 2240 del 1923, art. 17, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”).
Per stessa ammissione del l'efficacia del contratto si è protratta in maniera Controparte_1 regolare dall'1/11/2013 sino all'1/5/2014 per alcune utenze e fino all'1/6/2014 per altre utenze.
Le date conclusive dell'1/5/2014 e dell'1/6/2014, ad ogni buon conto, trovano conferma anche nelle fatture allegate dalla riferite a consumi erogati proprio nel lasso temporale Parte_1 individuato nelle difese dell'amministrazione, sia pure con l'aggiunta di una data di emissione successiva.
La circostanza da ultimo citata appare del tutto irrilevante, attendendo non alla data nel quale la società assume che siano avvenute le somministrazioni, ma a quella, successiva, della loro contabilizzazione.
Sono presenti tra gli allegati alla citazione le cessioni in forza delle quali l'attrice ha agito in giudizio.
Si deve ritenere, dunque, che la abbia provato la fonte del proprio diritto. Parte_1
Come anticipato, il ha contestato l'idoneità probatoria delle fatture acquisite. Controparte_1
Negli scritti inziali dell'ente non si rivengono specifiche censure in merito all'esorbitanza delle somme dedotte nei documenti rispetto alle somministrazioni ricevute nel periodo di efficacia del contratto.
Detto altrimenti, il convenuto, pur ammettendo di aver ricevuto l'energia elettrica in esecuzione dei rapporti di fornitura di cui si è detto, non ha contestato la regolarità delle prestazioni promesse dal fornitore, l'entità dei volumi di corrente ricevuti né il metodo di quantificazione del corrispettivo dovuto.
Nessuna doglianza, in particolare, concerne la contabilizzazione dei consumi oggetto di fatturazione né
l'irragionevolezza dei relativi volumi di energia elettrica rispetto a periodi precedenti o successivi.
Non è stata posta, del pari, la questione dell'esattezza delle risultanze degli apparecchi di misurazione. A fronte di un simile quadro, il Tribunale è dell'avviso, in coerenza con l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che possa dirsi dimostrata anche la sussistenza del credito, facendo difetto nella fattispecie elementi che consentano di smentire – eccettuato il ritardo, irrilevante, nella fatturazione – la presunzione della veridicità dei consumi esposti nell'ambito delle bollette
(cfr. su tali aspetti Trib. Roma, Sez. VIII, sent. 30/04/2024, n. 7351: “Nei rapporti di somministrazione,
i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità. Invero, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante”; sulla valenza presuntiva, più in generale, dei consumi registrati mediante contatore v. Cass. 9/1/2020, n. 297: “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”; più di recente Cass. 9/1/2025, n. 512).
***
Altrettanto generiche si rivelano le contestazioni del in materia di accessori. Controparte_1
Non sembra, sull'unica contestazione minimamente circostanziata dell'ente sulla debenza degli interessi e delle penalità di mora richiesti ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231/2002, che possa essere attribuita efficacia esimente alla scarsa chiarezza delle interlocuzioni intrattenute con la controparte prima dell'avvio della causa, tanto più ove si consideri che l'amministrazione ha ammesso di aver ricevuto comunicazioni dalla parte creditrice nelle quali si dava contro di problemi tecnici a cui aveva fatto seguito l'impossibilità di recapitare le fatture entro termini congrui, ferma restando la debenza dei corrispettivi maturati.
Pure rispetto a tali questioni le eccezioni del e di non possono che essere disattese. CP_1 CP_1
***
Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili Controparte_1 in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00 e della non elevata complessità delle tematiche dibattute nella somma complessiva di €
5.286,00 (€ 786,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2504/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento delle domande proposte dalla condanna il Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 43.619,59 (oltre a CP_1 interessi moratori e anatocistici e penalità di mora nella misura richiesta) a titolo di corrispettivo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica individuate in motivazione, oggetto delle cessioni contrattuali ivi richiamate;
➢ condanna il al pagamento di degli oneri di Controparte_1 Parte_1 giudizio, stimabili in € 5.286,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
NO, 14/7/2025
il giudice
VI NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice designato dott. VI NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2504/2020 del R.G.A.C., trattenuta in decisione il 28/5/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 con sede a Milano, in Via Domenichino n. 5, elettivamente domiciliata a Milano, in Corso Italia n. 13, presso lo studio degli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla citazione introduttiva
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a Controparte_1 P.IVA_2
DA (FR), in Piazza IV Novembre n. 3, elettivamente domiciliato a NO (FR), in Via Pascoli n.
18, presso lo studio dell'avv. Luca Di Mascio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 9/11/2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31/7/2020 la ha agito contro il Parte_1 [...]
per ottenere il pagamento di € 43.619,59 asseritamente dovuti dall'ente in virtù di trentasei CP_1 fatture non assolte. A sostegno della domanda l'attrice ha premesso di essersi resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'amministrazione da ed Eni Gas e Luce s.p.a. in conseguenza della CP_2 fornitura di energia elettrica destinata all'illuminazione di strade pubbliche site in ambito comunale. Ha osservato, nello stesso tempo, che si è al cospetto di pretese certe, liquidi ed esigibili per effetto della mancata contestazione dal punto di vista dell'an e del quantum debeatrur, ad opera del convenuto, dopo la ricezione di fatture, atti di cessione e intimazioni di pagamento riferibili al rapporto giuridico controverso. A detta della sulla somma di cui si discute sarebbero dovuti, in Parte_1 aggiunta, anche gli interessi di mora e anatocistici ex art. 2 e 5 del d.lgs. 231/2002, scaduti e non scaduti,
e i costi di recupero del credito, richiamati dal successivo art. 6, in misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture prodotte. Sulla scorta di quanto precede la società ha chiesto la condanna della controparte al versamento dell'importo predetto o della diversa somma spettante in base alle risultanze istruttorie;
in subordine, il riconoscimento della cifra dovuta a titolo d'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
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Costituito con comparsa del 9/11/2020, il ha eccepito che le fatture menzionate Controparte_1 nell'atto introduttivo sembrerebbero derivare da rapporti obbligatori instaurato tra l'amministrazione ed ed Eni Luce & Gas s.p.a. in forza di un contratto di somministrazione di energia elettrica, datato CP_2
4/3/2013, in relazione al quale le forniture si erano protratte dall'1/11/2013 al 1/6/2014, allorché era stato attivato un analogo accordo con l' Nella stessa prospettiva ha evidenziato che i documenti CP_3 in questione presentano non poche anomalie, essendo stati emessi a distanza di almeno un anno e mezzo dalla cessazione della fornitura e in periodi nei quali era già operativo il contratto avviato con il nuovo gestore. A detta del e Eni Gas & Luce s.p.a., nonostante la richiesta di Controparte_4 chiarimenti, non avrebbero offerto alcuna documentazione attestante i consumi nell'arco temporale di riferimento;
incomberebbe, in ogni caso, sulla subentrata nella posizione Parte_1 dei cedenti, l'onere di provare l'effettività delle erogazioni fatturate e, dunque, l'esistenza dei crediti rivendicati. Fatte salve tali censure, l'ente ha contestato la domanda subordinata d'indennizzo ex art. 2041 c.c. e le istanze relative agli interessi moratori e anatocistici assumendo, in entrambi i casi, il difetto dei necessari presupposti giuridici. Per i motivi anzidetti ha concluso per il rigetto di ogni avversa pretesa;
in subordine, per la limitazione dell'eventuale condanna al pagamento della sola sorte capitale o della minore somma risultante dall'istruttoria; anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
*** Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Tribunale reputa che la domanda vada accolta.
Per giurisprudenza costante il creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno deve provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare per il resto ad allegare l'inadempimento della controparte.
Spetta al debitore convenuto, per converso, dimostrare il fatto estintivo della pretesa giuridica altrui.
Uguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile nel caso in cui sia sollevata un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. In una simile eventualità, in effetti, si invertono i ruoli delle parti, poiché il debitore è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento dell'obbligazione, mentre è il creditore a dover provare il proprio adempimento o il fatto che l'obbligazione non sia ancora scaduta.
Al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento anche quando si controverta dell'inesatta esecuzione del contratto, gravando in questi casi sempre sul debitore la prova dell'esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione (oltre a Cass. S.U. 30/10/2001,
n. 13533 v. tra le altre Cass. 15/7/2011, n. 15659; Cass. 20/1/2015, n. 826; Cass, 21/5/2019, n. 13685).
La mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento compete al creditore anche quando sia dedotto l'adempimento inesatto dell'obbligazione, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'assolvimento dei relativi oneri quale fatto estintivo dell'obbligazione (Cass. 18/2/2020, n. 3996).
Tali principi operano anche nel caso in cui il credito sia stato ceduto dal creditore originario ad un terzo.
Proprio con riferimento alla cessione di crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica la Corte di Cassazione ha chiarito che “spetta al creditore cessionario provare l'esistenza e l'entità del credito ceduto. Dall'altra parte, l'utente che contesti l'importo fatturato deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia l'eventuale indebita duplicazione delle somme fatturate (Cass. 28/10/2024, n. 27752).
Sul punto appaiono condivisibili anche le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello Bologna, sez. civ., nella sentenza n. 2297 del 13/12/2024, per cui “in materia di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al cessionario l'eccezione di inesistenza del credito oggetto della cessione, dimostrando che tale credito non è mai sorto o si è estinto prima della cessione stessa. La responsabilità del debitore ceduto è configurabile esclusivamente in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre la dimostrazione dell'inesistenza del credito costituisce fatto impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorché la cessione sia stata regolarmente notificata ai sensi dell'articolo 1264 del codice civile.
La cessione di un credito inesistente non determina nullità del contratto per inesistenza dell'oggetto nel rapporto tra cedente e cessionario, rimanendo valida ed efficace tra le parti in virtù del disposto dell'articolo 1266 del codice civile, che configura la garanzia del cedente come obbligazione accessoria volta ad assicurare il ristoro dell'interesse del cessionario nei casi in cui l'effetto traslativo del contratto manchi a causa dell'inesistenza del credito. Tuttavia, nei rapporti con il debitore ceduto, l'inesistenza del credito preclude al cessionario la possibilità di ottenere l'adempimento, dovendo questi dimostrare
l'esistenza del credito quale elemento costitutivo della fattispecie. Il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto ha l'onere di provare l'esistenza del credito stesso, trattandosi di fatto costitutivo della domanda proposta contro il debitore ceduto. L'accertamento dell'inesistenza del credito può fondarsi su documentazione probatoria quale lodi arbitrali, sentenze passate in giudicato e bilanci regolarmente approvati che dimostrino l'assenza di rapporti debitori tra il presunto debitore e il cedente.
La consapevolezza del cedente circa la dubbia esistenza del credito, desumibile dalle modalità della cessione e dal prezzo irrisorio praticato, costituisce elemento sintomatico dell'inesistenza del credito stesso, senza tuttavia inficiare la validità formale del contratto di cessione tra le parti contraenti.”
***
Nella vicenda in esame la ha provato l'esistenza del rapporto contrattuale Parte_1 intercorso tra il di e le citate società del gruppo mediante l'allegazione CP_1 CP_1 CP_2 della proposta e dell'accettazione, recanti come data, rispettivamente, il 4/3/2013 e il 16/7/2013.
Si deve presumere, ai sensi dell'art. 1326 c.c., che il rapporto contrattuale si sia perfezionato nei giorni successivi alla formalizzazione dell'atto da ultimo citato nonostante la non coincidenza, sul piano temporale, delle sottostanti manifestazioni di consenso (sulla validità del contratto concluso “per corrispondenza” dalla pubblica amministrazione cfr. Cass. 17/6/2016, n. 12540: “in caso di contratti per
i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte, sia, a fortiori, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell'unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell'altro”; “i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione richiedono la forma scritta ad substantiam e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento, ad eccezione dell'ipotesi eccezionale di contratti conclusi con ditte commerciali, prevista dal R.D. 2240 del 1923, art. 17, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi”).
Per stessa ammissione del l'efficacia del contratto si è protratta in maniera Controparte_1 regolare dall'1/11/2013 sino all'1/5/2014 per alcune utenze e fino all'1/6/2014 per altre utenze.
Le date conclusive dell'1/5/2014 e dell'1/6/2014, ad ogni buon conto, trovano conferma anche nelle fatture allegate dalla riferite a consumi erogati proprio nel lasso temporale Parte_1 individuato nelle difese dell'amministrazione, sia pure con l'aggiunta di una data di emissione successiva.
La circostanza da ultimo citata appare del tutto irrilevante, attendendo non alla data nel quale la società assume che siano avvenute le somministrazioni, ma a quella, successiva, della loro contabilizzazione.
Sono presenti tra gli allegati alla citazione le cessioni in forza delle quali l'attrice ha agito in giudizio.
Si deve ritenere, dunque, che la abbia provato la fonte del proprio diritto. Parte_1
Come anticipato, il ha contestato l'idoneità probatoria delle fatture acquisite. Controparte_1
Negli scritti inziali dell'ente non si rivengono specifiche censure in merito all'esorbitanza delle somme dedotte nei documenti rispetto alle somministrazioni ricevute nel periodo di efficacia del contratto.
Detto altrimenti, il convenuto, pur ammettendo di aver ricevuto l'energia elettrica in esecuzione dei rapporti di fornitura di cui si è detto, non ha contestato la regolarità delle prestazioni promesse dal fornitore, l'entità dei volumi di corrente ricevuti né il metodo di quantificazione del corrispettivo dovuto.
Nessuna doglianza, in particolare, concerne la contabilizzazione dei consumi oggetto di fatturazione né
l'irragionevolezza dei relativi volumi di energia elettrica rispetto a periodi precedenti o successivi.
Non è stata posta, del pari, la questione dell'esattezza delle risultanze degli apparecchi di misurazione. A fronte di un simile quadro, il Tribunale è dell'avviso, in coerenza con l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che possa dirsi dimostrata anche la sussistenza del credito, facendo difetto nella fattispecie elementi che consentano di smentire – eccettuato il ritardo, irrilevante, nella fatturazione – la presunzione della veridicità dei consumi esposti nell'ambito delle bollette
(cfr. su tali aspetti Trib. Roma, Sez. VIII, sent. 30/04/2024, n. 7351: “Nei rapporti di somministrazione,
i consumi sono contabilizzati mediante un contatore e la prova dell'erogazione è legittimamente assolta attraverso la lettura del contatore che costituisce lo strumento principale ai fini del calcolo del consumo effettivo e le cui risultanze sono assistite da una presunzione di veridicità. Invero, in materia di somministrazione, in conformità agli artt. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. ed al principio della vicinanza della prova, le bollette sono in linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente; in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, è onere del preteso creditore fornire prova del quantum della merce somministrata e, segnatamente, la corrispondenza tra i consumi esposti in bolletta e quelli risultanti dal contatore correttamente funzionante”; sulla valenza presuntiva, più in generale, dei consumi registrati mediante contatore v. Cass. 9/1/2020, n. 297: “in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore
- richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”; più di recente Cass. 9/1/2025, n. 512).
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Altrettanto generiche si rivelano le contestazioni del in materia di accessori. Controparte_1
Non sembra, sull'unica contestazione minimamente circostanziata dell'ente sulla debenza degli interessi e delle penalità di mora richiesti ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231/2002, che possa essere attribuita efficacia esimente alla scarsa chiarezza delle interlocuzioni intrattenute con la controparte prima dell'avvio della causa, tanto più ove si consideri che l'amministrazione ha ammesso di aver ricevuto comunicazioni dalla parte creditrice nelle quali si dava contro di problemi tecnici a cui aveva fatto seguito l'impossibilità di recapitare le fatture entro termini congrui, ferma restando la debenza dei corrispettivi maturati.
Pure rispetto a tali questioni le eccezioni del e di non possono che essere disattese. CP_1 CP_1
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Secondo soccombenza, il è tenuto al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili Controparte_1 in virtù dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00 e della non elevata complessità delle tematiche dibattute nella somma complessiva di €
5.286,00 (€ 786,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, €
1.500,00 per la fase di trattazione, € 1.500,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2504/2020 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ in accoglimento delle domande proposte dalla condanna il Parte_1 [...]
al pagamento, in favore della società attrice, della somma di € 43.619,59 (oltre a CP_1 interessi moratori e anatocistici e penalità di mora nella misura richiesta) a titolo di corrispettivo dovuto per le somministrazioni di energia elettrica individuate in motivazione, oggetto delle cessioni contrattuali ivi richiamate;
➢ condanna il al pagamento di degli oneri di Controparte_1 Parte_1 giudizio, stimabili in € 5.286,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
NO, 14/7/2025
il giudice
VI NO