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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 1705 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, composto dai Sigg. Magistrati:
1. dott. Andrea Palma Presidente
2. dott.ssa Giusi Ianni giudice rel.
3. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1705 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Acri, via Europa n. 7, presso lo studio dell'avv. Maria Marsulli, da cui è rappresentato e difeso in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE-
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Cetraro CP_1 C.F._2
alla via Ricoso n. 66, presso lo studio dell'avv. Nada Spaccarotella, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- RESISTENTE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e richiamate nelle note di cui all'art. 473 bis.28 cpc primo termine): “1)assegnazione della casa coniugale al ricorrente;
2) disporre in favore della ricorrente un assegno divorzile pari ad euro 200,00 in considerazione delle spese sostenute e da sostenere per la propria assistenza pari ad euro 300,00 mensili;
3) corrispondere la somma di euro
10.000,00 alla predetta per partecipazione alle spese rifacimento abitazione di proprietà del ricorrente in sede di liquidazione indennità di fine rapporto”;
Per parte resistente (conclusioni rassegnate nelle note di cui all'art. 473 bis.28 cpc primo termine): “Voglia l'On.le Tribunale adito contrariis reiectis, disporre a carico del ricorrente la corresponsione in favore della sig.ra di € CP_1
300,00 mensili rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT;
disporre a carico del sig. , il versamento immediato e in unica soluzione dell'importo Parte_1 di € 15.000,00 attraverso bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra CP_1 già nella disponibilità del ” Parte_1
FATTO E DIRITTO
1. Nel presente giudizio è stata già dichiarata, con sentenza parziale n. 1979/2024 la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
Il contenzioso residuo, oggetto della presente sentenza, concerne, CP_1
quindi, le sole statuizioni accessorie alla già intervenuta pronuncia di divorzio, afferenti, in particolare, le domande a contenuto economico delle parti afferenti il loro rapporto reciproco (non essendo nati figli dall'unione coniugale).
1.1 Prima di esaminare le domande delle parti, deve premettersi che con ordinanza del 16.10.2024 è stata sottoposta al contraddittorio delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101 cpc, la questione relativa all'inammissibilità per ragioni di rito della domanda del ricorrente volta a quantificare il contributo della resistente per l'acquisto della casa coniugale, nonché all'inammissibilità (per intempestiva costituzione della parte rispetto al termine di cui all'art. 473 bis.16 cpc) della domanda riconvenzionale della resistente diretta ad ottenere il riconoscimento di una quota del TFR spettante all'ex coniuge (“evidenziato che deve rilevarsi
l'inammissibilità, per ragioni di rito, della domanda del ricorrente volta a quantificare un contributo della resistente per l'acquisto della casa coniugale non essendo il presente giudizio finalizzato alla conferma, modifica, revoca di quanto stabilito dalle parti in sede di separazione, bensì a regolare in via autonoma le 3
statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché l'inammissibilità, per tardiva costituzione in giudizio rispetto al termine stabilito dall'art. 473 bis.16 cpc, della domanda riconvenzionale della resistente diretta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di una quota del TFR del ricorrente, ferma restando la già rilevata inammissibilità per ragioni di rito della domanda se intesa come volta ad ottenere la condanna del ricorrente all'adempimento dell'obbligo assunto in sede di separazione una volta verificata la condizione dell'avvenuta percezione del TFR”). Su tali domande le parti hanno insistito nelle note di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi. Deve, tuttavia, confermarsi in questa sede la valutazione di inammissibilità. Quanto, infatti, alla domanda del ricorrente diretta alla quantificazione in euro 10.000,00 del concorso della resistente alle spese di rifacimento dell'abitazione di sua proprietà, la stessa è priva di “connessione forte” con le domande tipiche dei procedimenti in materia di famiglia e non ne appare, pertanto, giustificata la trattazione congiunta con esse. La domanda è inammissibile anche laddove intesa come volta ad ottenere una modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato (in cui il contributo in favore della era fissato in euro 15.000,00), non essendo CP_1
il presente giudizio finalizzato alla conferma, modifica o revoca delle statuizioni adottate nel giudizio di separazione, data la diversa natura sostanziale dei due istituti che rende autonome le domande introdotte nei relativi procedimenti. Quanto alla domanda riconvenzionale della diretta al riconoscimento di una quota del CP_1
TFR spettante all'ex coniuge, la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di cui all'art. 473 bis.16 cpc, benché dell'indennità di fine rapporto si faccia menzione anche nell'accordo di separazione omologato, essendo, come detto, il presente giudizio autonomo rispetto a quello di separazione.
Unica domanda ammissibile resta, quindi, quella relativa al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente, anch'essa proposta intempestivamente rispetto al termine di cui all'art. 473 bis.16 cpc, ma a fronte di una corrispondente domanda introdotta dal ricorrente, che permette di ritenere sostanzialmente incontestato tra le parti il diritto della alla percezione del relativo CP_1 emolumento. Ciò posto, premessa l'inutilizzabilità ai fini del decidere della documentazione prodotta dalla parte ricorrente con gli scritti conclusivi (al fine di comprovare le condizioni reddituali della madre convivente della , non CP_1 essendo state rispettate le preclusioni stabilite dall'art. 473 bis.17 cpc per le 4
produzioni documentali, devono considerarsi: i redditi delle parti (percependo il redditi da lavoro pari a circa 26.000,00 euro lordi sulla base dei modelli Parte_1
CUD relativi all'ultimo triennio;
la una pensione di invalidità con indennità CP_1
di accompagnamento pari a circa 800,00 euro mensili, come da dichiarazioni rese dal difensore all'udienza del 27.1.2025); le problematiche di salute delle parti medesime (soffrendo il ricorrente degli esiti di una poliomielite;
la resistente di varie patologie di natura psico/fisica, meglio specificate nei verbali di riconoscimento dell'invalidità prodotti); il fatto che, pure a fronte della non contestazione del proprio diritto alla percezione dell'assegno divorzile da parte del ricorrente, la resistente non ha dato prova del tipo e dell'entità del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare, né ha allegato specifiche – e non solo genericamente dedotte - aspettative professionali sacrificate nell'interesse della famiglia (Cass. Sez. Un. 18287/2021), limitandosi essa, solo negli scritti conclusivi,
a dare atto di un'assistenza morale e fisica al coniuge malato in costanza di matrimonio (quale condotta in sé doverosa, ai sensi dell'art. 143 c.c.) prestata anche a discapito della propria professione di avvocato, sulla quale, tuttavia, la stessa resistente riconosce l'incidenza delle proprie condizioni psico/fisiche, essendo ella affetta da una forma cronica di psicosi.
Tutto ciò considerato, l'assegno può quantificarsi nella misura di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge, potendosi nei predetti limiti, ritenere, come detto, il diritto della resistente non contestato da parte del ricorrente e non avendo la resistente dato prova di elementi in fatto suscettibili di giustificare una quantificazione in misura superiore.
Nulla il collegio deve, infine, statuire in punto di assegnazione della casa coniugale, essendo la stessa di proprietà del ricorrente e potendosi derogare al titolo di proprietà dell'immobile in sede di separazione o divorzio ai fini dell'assegnazione in godimento dell'immobile solo per le esigenze dei figli minori ovvero dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
2. Stante la natura degli interessi sottesi e l'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti richiesti dalla legge per la compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese e 5
a seguito di sentenza parziale che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
un assegno divorzile mensile quantificato nella misura di euro CP_1
200,00 oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge;
2. dispone nulla a provvedere in ordine alla domanda del ricorrente di assegnazione della casa coniugale;
3. dichiara inammissibili le restanti domande delle parti;
4. dichiara le spese compensate tra le parti;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma