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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola RI, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 23346/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AC IN che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
SA AR n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente -
MOTIVAZIONE
. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
· aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84;
· era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
· si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
· aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
· contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, CP_1 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte CP_2 ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia l'insussistenza della riduzione permanente a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie attitudini.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Stante la presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza, resa dal ricorrente ex art. 152 disp. Att. C.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Roma, 16/06/2025 IL GIUDICE
P. RI
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola RI, all'esito della lettura delle note sostitutive di udienza depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. n. 23346/2024
VERTENTE TRA
, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'Avv. Parte_1
AC IN che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
E
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
SA AR n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA, giusta procura generale alle liti presente in atti;
- resistente -
MOTIVAZIONE
. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
· aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84;
· era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica con esito negativo, per difetto del requisito sanitario relativo alle prestazioni richieste;
· si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione di quanto domandato;
· aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
· contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di dichiarare il suo diritto alle prestazioni previdenziali richieste e, per l'effetto, condannare l a corrisponderle i relativi CP_1 ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali dal 120° giorno dalla domanda amministrativa sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso e affermando, CP_1 nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata discussa come da verbale che precede.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – parte CP_2 ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Le rilevate infermità, comportano, sulla persona sottoposta a perizia l'insussistenza della riduzione permanente a meno di un terzo per infermità o difetto fisico o mentale della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le proprie attitudini.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente.
Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Stante la presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza, resa dal ricorrente ex art. 152 disp. Att. C.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell le spese di C.T.U., come liquidate con CP_1 separato decreto.
Roma, 16/06/2025 IL GIUDICE
P. RI