CA
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Marialuisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 474.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, c.f. e p. IVA , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in calce all'atto di opposizione a D.I. di primo grado in atti, dall'avv. Infantino Rosario Maria
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio C.F._1
Calabria via S. Caterina Trav. Priv. 21, pec Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/08/1937 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo in atti, dall'Avv. Concetto
Pirrottina (c.f. ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso C.F._3 lo studio dell'avv.to Paola Carbone in via Sant'Anna I Tronco n. 1, pec
Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 767/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
16/05/2018, depositata in pari data, resa nel procedimento n. R.G. 2095/2015.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti
1 precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi, il cui contenuto veniva richiamato integralmente, ed alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti di causa, di cui chiedevano l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti di causa, in relazione alla ricostruzione del processo si espone quanto segue.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria
l'attuale appellata chiedeva la condanna dell' Parte_2
(di seguito semplicemente al pagamento di € 25.731,80 oltre
[...] Parte_1 interessi moratori ex D.Lgs 231/02 sino al soddisfo e spese legali, come dovuti a seguito di presentazione di domanda unica di pagamento Reg. CE n. 73/09, campagna olearia 2012
(2011-2012), relativa alla richiesta di premio supplementare per la produzione di olio biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007, per un quantitativo certificato parti a Kg 108.573.
Richiesti dal giudice e prodotti documenti integrativi, con decreto ingiuntivo del 15/06/2015 veniva ingiunto il pagamento della somma di “€ 25.731,80, con gli interessi nella misura del tasso legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
-le spese e competenze di procedura, che liquida in € 690, 00 per compensi professionali, oltre ad € 145,50 per spese, oltre IVA, CPA e
- rimborso - forfetario per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”, con rigetto della richiesta di applicazione di interessi moratori commerciali.
Avverso detto provvedimento veniva proposta opposizione da parte di Parte_1 contestando la pretesa che riteneva inesistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito disattesa ogni istanza contraria:
1. riconoscere e e dichiarare che nessuna posizione debitoria ha 1'A. ei confronti della P_ TA;
2. riconoscere e dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed CP_1 esigibile da parte della;
3. revocare l'opposto decreto ingiuntivo reso nel CP_1 procedimento n. RG 623/2015 e, per l'effetto, riconoscere non dovuta la somma rivendicata dalla stessa istante;
4. dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori richiesti;
5. dichiarare, per gli effetti, non dovute le spese legali e gli oneri per sostenuti dalla ricorrente nella fase monitoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da porsi a carico della parte soccombente”.
In parte narrativa, l'opponente contestava: - l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo necessario procedere prima dell'erogazione del pagamento ad una istruttoria, da concludersi positivamente, con il controllo dell'ammissibilità delle domande e
2 della conformità della richiesta alle norme comunitarie;
- che l' aveva rigettato le Parte_1 istanze di pagamento in applicazione del decreto n. 145 del 12 giugno 2013, escludendo le premialità previste dall'art. 68 del reg. C.E. 73/2009 poiché la produzione di olio dichiarata dall'istante superava la resa massima prevista in decreto indicato;
- che per campagna 2012, al fine di garantire la determinazione dei quantitativi massimi ammissibili, erano stati adottati la Circolare n. 4 del 19.04.2013, il decreto commissariale n. 132 del 05.05.2013, il decreto commissariale n. 145 del 12.06.2013, la circolare n. 6 del 21.06.2013; - che, pertanto, la domanda era stata ritenuta inammissibile per avere l'istante richiesto a finanziamento quantitativi di olio superiori a quelli previsti in relazione all'estensione del terreno.
Resisteva parte opposta chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito il rigetto dell'opposizione con conferma della condanna in ingiunzione.
Precisava, in particolare, che la quantità di produzione di olio extravergine biologico per il
2012 era stata conforme al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21/06/2005 in combinato al disposto di cui al Reg. (CE) 73/2009 e Reg. (CE) 834/2007 (quali produzioni comprese tra
1300 e 2000 Kg/Ha) essendo pari a 1992,89 Kg/Ha, chiarendo che la circolare richiamata del
21/06/2013 era successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa del
07/05/2012. Chiedeva, inoltre, la condanna avversaria ex art. 96 c.p.c.. Produceva fascicolo del monitorio con integrazione e copia della domanda presentata.
Nel corso del giudizio, depositate le memorie ex art. 183 c.p.c, le parti formulavano richieste istruttorie, che non venivano accolte poiché ritenute “inconducenti e superflue ai fini del decidere o, comunque, vertenti su circostanze documentali ovvero valutative”.
Trattenuta la causa in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 767/2018 del 16/05/2018 impugnata, il Tribunale riteneva essere stata documentata la produzione per la quale vi era richiesta di contributo, per cui rigettava l'opposizione confermando il provvedimento opposto, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. mancando i presupposti per la sua applicazione, condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.200,00 oltre accessori.
Avverso tale sentenza proponeva appello la ritenendola viziata e chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase di opposizione.
In particolare, ne eccepiva nel primo motivo di appello l'erroneità nelle seguenti parti: - per aver il Tribunale erroneamente asserito che “parte opposta ha documentato la fonte della propria pretesa”, erroneamente ritenendo che la sola presentazione della domanda di aiuto e la successiva trasmissione delle fatture sia, di per sé, idonea all'ottenimento del beneficio”
3 precisando che l'ente appellante non può limitare la propria attività alla mera erogazione del beneficio come da domanda, ma ha precisi compiti di istruttoria e valutazione nonché di applicazione delle circolari e normative in materia;
- per non possedere il credito azionato i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge per l'emissione di provvedimento di ingiunzione;
- per non avere la parte diritto alla pretesa azionata avendo richiesto il finanziamento per quantitativi di olio superiori rispetto a quelli ammessi dalle norme vigenti all'epoca della liquidazione;
- per non essere stata dimostrata la fondatezza della pretesa, essendo all'uopo insufficienti le mere fatture di produzione dell'olio.
Nel secondo motivo censurava la pronuncia per “erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, omessa pronunzia su un punto rilevante” ribadendo la mancanza di un diritto soggettivo all'azione a seguito di presentazione della sola domanda nonché omessa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di esclusione, come comunicato prima per tramite dei C.A.A. e poi con atto del 24.03.2015, con il quale si confermava la esclusione dal contributo a causa del superamento dei limiti di produzione previsti.
Nel terzo motivo eccepiva l'erroneità della parte in cui il giudice di prime cure aveva recepito l'estensione del terreno della coltivato ad uliveto per 54.48 ha e non riconoscendo CP_1 la diversa misura di 36,61 come accertato dall'ente, così da risultare una produzione di
108.573 Kg complessivi, pari a 2.965,67 Kg di olio per singolo ettaro, superiore ai 2.000
Kg/ha previsti.
In ultimo motivo di gravame censurava la condanna alle spese di lite ritenendo dovuta una compensazione delle stesse in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “l'On.le Corte di Appello adita, Voglia, rigettata ogni istanza e deduzione contraria, a) in via cautelare, sospendere ai sensi di legge l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) in via istruttoria, accogliere la formulata istanza di prova per testi;
c) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 767/2018 pubblicata il
16.05.2018 e non notificata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile,
…procedimento n. R.G. 2095/2015 e, per gli effetti:
1. riconoscere e dichiarare che nessuna posizione debitoria ha l' nei confronti della;
2. riconoscere e Pt_1 Parte_3 dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile da parte della;
3. CP_1 revocare l'opposto decreto ingiuntivo reso nel procedimento n. R.G. 623/2015 e, per l'effetto, riconoscere non dovuta la somma rivendicata dalla stessa;
4. dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori richiesti;
5. dichiarare, per gli effetti, non dovute le spese legali e gli
4 oneri per sostenuti dalla ricorrente nella fase monitoria.
6. Riformare la sentenza in ordine alle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva parte appellata per rilevare l'infondatezza del gravame precisando: - che per l'anno in questione, 2012, il diritto ad ottenere il contributo derivava dalla sola presentazione della domanda unitamente alla attestazione della certificazione del quantitativo di olio biologico prodotto da parte dell'organismo di controllo, nel caso di specie
[...]
; - che quest'ultima aveva anche il compito di verificare la Controparte_3 congruità tra la superficie posseduta, la quantità di olive prodotte e vendute, riferendosi alla produzione intervenuta nell'anno compreso tra il 01/07/2011 ed il 30/06/2012, senza necessità di ulteriori controlli di - che doveva riconoscersi la giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario tutelandosi diritti garantiti dalla norma comunitaria;
- che la domanda era stata depositata precedentemente alle circolari e norme applicate.
Previe eccezioni di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis e 342 c.p.c, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Formulava richiesta di ammissione di prova per testi ed interpello del legale rappresentate di
Parte_1
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza depositata il 08.11.2018 il Collegio, in diversa composizione, rilevava che “considerato che nel caso di specie la valutazione combinata dei presupposti di legge retro citati induce ad ammettere la possibilità di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
ritenuto che
pertanto va accolta l'istanza in premessa richiamata e fissata l'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni;
ritenuto ancora che, in relazione alle contrapposte prospettazioni difensive delle parti, allo stato degli atti posti alla cognizione di questa Corte (in virtù dell'istruzione espletata in prime cure e del materiale probatorio acquisito), la causa appare matura per la decisione e pertanto non v'è da far luogo all'ammissione della prova testimoniale invocata anche in questo grado di giudizio dall'appellante”, per cui così provvedeva: “a) accoglie la richiesta e per l'effetto dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
a) disattesa ogni istanza istruttoria formulata, invita le parti alla precisazione delle conclusioni, fissando a tal fine l'udienza del 18.4.2019 ore 9,30 con seguito, alla quale rinvia la causa”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
5 Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono rigettate le eccezioni preliminare sollevate dall'appellata.
In particolare, si rileva che l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 348 bis c.p.c. proposta è stata implicitamente disattesa dalla Corte con ordinanza di accoglimento della sospensiva e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente ritenendo in tal modo non formulabile un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame sulla base di una valutazione sommaria, atteso che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione.
Parimenti, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'intero gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018 e più recente ordinanza n. 1932/2024).
Nel caso in esame in atto di appello sono sufficientemente indicati i motivi di censura e le parti della stessa ritenute errate e questo giudice è stato posto nelle condizioni di comprendere la ratio dell'impugnazione, per cui l'eccezione viene rigettata.
Nel merito, considerata la omogeneità dei primi tre motivi di gravame in relazione alla loro trattazione, gli stessi vengono esaminati congiuntamente.
In merito alla giurisdizione del G.A., quale questione collegata al merito dell'impugnazione ed alla natura degli atti posti in capo ad , eccepita in atti dell'appellante ed oggetto Parte_1 di rilievo tra le parti, nonché come questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, si
6 riconosce e conferma la competenza del giudice ordinario a statuire sulla domanda per cui è causa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, cui si aderisce, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del criterio generale che fa leva sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, così dovendosi distinguere le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (come nel caso in esame), da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (ex multis, Consiglio di Stato, Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17), riconoscendosi sono in relazione a dette ultime la necessità di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Analogamente ha statuito Cass.22086/2018 ed ulteriori conformi. Ad ulteriore conferma, più recentemente pronunciandosi su questione similare, il T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II,
Sent. del 22/02/2023, n. 267 ha ribadito il principio, richiamando anche la pronuncia del
Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8741, secondo cui “escluso che sussista una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo afferente, in generale, alla materia di contributi pubblici, deve affermarsi sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione
è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; C.d.S. Ap. 29.1.2014, n. 6)".
In specie, in relazione ai compiti di A.R.C.E.A. nel caso de quo, come da normativa tutta riportata anche in atto di appello e che si richiama, si configura in capo al beneficiario una situazione giuridica di diritto soggettivo rispetto alla quale l'attività posta in essere dall'ente appellante non è soggetta alla discrezionalità ma è finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di legge stabiliti dalle norme comunitarie, con carattere vincolante per lo stesso.
Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto il riconoscimento del diritto alla concessione di determinati contributi economici in favore della ricorrente in primo grado in relazione alla domanda presentata per la campagna 2012, contenente la richiesta di premio supplementare per la produzione di olio biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 per l'anno 2011/2012, n.
20804364873 prodotta in atti dell'opposizione, da configurarsi come situazione di diritto ad
7 accedere alle sovvenzioni specifiche previste dal diritto dell'Unione Europea, consistenti in aiuti sulla produzione dell'olio, che vengono attribuiti in base a dei dati oggettivi collegati alle caratteristiche del fondo ed alla produzione.
Ne discende che la situazione giuridica di cui è titolare l'appellata, già istante in primo grado,
è qualificabile come diritto soggettivo, potendo l'amministrazione verificare solo la sussistenza dei presupposti o meno della norma ai fini dell'attribuzione del pagamento e non residuando alcun potere discrezionale per l'amministrazione in ordine alla concessione dello stesso.
Conseguentemente, però, alla presentazione della domanda non segue un esclusivo obbligo di pagamento, per cui è infondata la tesi difensiva di parte appellata nella parte in cui attribuisce ad ente pagatore, il compito di mero soggetto addetto all'erogazione delle somme. Parte_1
Non si ritiene altresì, configurabile un diritto certo ed esigibile, in quanto è la stessa norma a riconoscere l'ausilio solo in presenza di parametri predeterminati e demandare all'organo indicato il dovere-potere di controllo in ordine all'effettiva esistenza degli stessi presupposti, puntualmente indicati dalla stessa legge.
Infatti, la normativa comunitaria applicabile al settore in esame disciplina in modo dettagliato i requisiti soggettivi che oggettivi necessari per fruire dei vari premi, così da non lasciare alcuno spazio all'organismo pagatore per l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, ed attribuisce allo stesso il compito di organizzare ed effettuare i controlli, preventivi e successivi alla erogazione dell'aiuto, in ordine alla sussistenza dei detti requisiti fissati, con compiti di verifica della regolarità formale delle domande di contributo e di ausilio nel controllo.
Il singolo organismo pagatore, tra cui , istituita con l.r. n. Controparte_4
13 art. 28 del 2005, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999 n° 165, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, ed ha specifica competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea, e come indicato all'art. 3 dello statuto giusta Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005 n. 748 - capo a), deve
“autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale”-.
Ancora, il regolamento CE n. 73/2009 prevede che “Gli stati membri a fronte dell'aiuto erogato attivano un sistema di controlli, previsto dall'art. 20 del regolamento summenzionato, che sono non solo di tipo amministrativo sulle domande presentate, al fine di verificarne le
8 condizioni di ammissibilità, ma anche controlli in loco sulle particelle soggette al contributo effettuati con tecniche di telerilevamento e con l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (art. 20 del summenzionato regolamento)”, così da accertare l'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa sovranazionale.
Ne consegue che non svolge una mera attività di mero pagamento, ma riceve ed Parte_1 istruisce le domande presentate dalle imprese agricole, effettua controlli, autorizza e definisce gli importi da erogare ai richiedenti e, successivamente, liquida ed esegue i pagamenti.
In senso conforme si è espresso, ex multis- se pur in altra questione-, il TAR Calabria in sentenza n. 1749/2014 resa nel procedimento n. R.G. 1271/20134 valorizzata da parte appellante, in cui il giudice amministrativo: - ha riconosciuto il ruolo di controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, da effettuare prima di procedere all'ordine di pagamento, come da Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21/06/2005 e da normativa richiamata, anche ricoperto dalla Controparte_5
istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 29 maggio 1999, n.
[...]
165 e della L.R. 8 luglio 2002, n. 24; - ha precisato che ciò si evince anche dallo Statuto approvato con Delib. G.R. 8 agosto 2005, n. 748 e successivamente modificato con Delib.
G.R. 10 maggio 2013, n. 157, art. 13, in tema di "controlli e verifiche" (che prevede "il servizio di controllo interno... sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria"); - ha chiarito che è compito di effettuare verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla Parte_1 base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.
In specie, riconoscendo il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 29.7.2009 n. 220, in tema di Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, con l'art.5 ("Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva") che "
1. Una somma di
9.000.000 di Euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.
2. Tali pagamenti sono concessi per un importo massimo unitario di 1 Euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007”, con
9 riferimento al periodo annuale che “inizia il 1 luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo”, le somme non devono essere erogate automaticamente, a seguito di mera presentazione di domanda, come ritiene parte appellata, ma anche a seguito di controllo sull'applicazione della norma indicata.
, infatti, non ha concesso il beneficio richiesto nell'anno 2012 avendo contestato Parte_1
l'intervenuto superamento dei parametri in ragione della produzione rapportata alla diversa consistenza fondiaria accertata.
Indicando una produzione di olio extravergine pari a Kg 108.573, in domanda la ha CP_1 dichiarato di avere la disponibilità di un terreno totale aziendale di 54.72 Ha, di cui 54.48 Ha coltivato ad uliveto, mentre l'ente appellante ha rilevato che a seguito dell'istruttoria interna
è risultato che la superficie ad uliveto accertata nella disponibilità della stessa era inferiore, pari ad ettari 36,61, risultando la rimanente parte (17.87 Ha) coltivata a seminativo, derivandone una produzione pari a 2.965,67 chilogrammi di olio per singolo ettaro.
Considerando ciò, in considerazione della detta estensione, sono stati applicati i criteri di ammissibilità previsti nel decreto commissariale di n. 145 del 12 giugno 2013, Parte_1 che non consentivano il finanziamento per le aziende con una produzione superiore di 2000 kg per ogni singolo ettaro.
Sul punto, non merita adesione la contestazione della sulla presunta non CP_1 applicabilità del decreto commissariale sull'assunto che esso poteva trovare applicazione solo alle domande amministrative successive all'anno 2013 e non alla fattispecie de quo per essere stata emanata successivamente al deposito della domanda amministrativa (07/05/2012) in quanto è stato espressamente previsto, al punto 7, l'ammissibilità di detti criteri anche per il
2011, e quindi anche per il 2012.
Una presunta contestazione sulla non legittimità del decreto indicato nella parte in cui dispone l'applicazione alle domande relative agli anni precedenti esula dalla valutazione di questo giudice, anche in mancanza di specifica impugnazione nelle diverse forme di legge, trattandosi di atto in cui è espressa la volontà dell'autorità amministrativa.
La circolare, inoltre, prevedeva la possibilità di proporre istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione, istanza non presente in atti.
Inoltre, l'opponente in primo grado ha allegato riscontro di alla espressa Parte_1 contestazione inoltrata dall'appellata, con nota prot. 1958 del 24.03.2015, in cui si ribadiva l'esclusione della premialità a causa del superamento dei limiti di produzione previsti.
Ne consegue la fondatezza del gravame per “erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, omessa pronunzia su un punto rilevante”, anche nella parte in cui il
10 giudice di prime cure ha ritenuto che “il superamento dei limiti di produzione costituisce
l'unico motivo di opposizione” nel senso che ha limitato la valutazione alla intervenuta prova del quantitativo di olio prodotto e non alla estensione del terreno, utile a determinare il dato percentuale richiesto dalla norma, omettendo di considerare espressamente su tutte le circostanze e contestazioni di come prima indicate, e ritenendo sufficienti le solo Parte_1 fatture.
È, infatti, chiaro che l'eccepito superamento dei limiti di produzione non derivava unicamente dal quantitativo di olio in se, ma era relativo al diverso riconoscimento dell'estensione del terreno, così da derivarne la percentuale nei limiti della norma, per come prima indicato.
Il rapporto tra produzione ed estensione del bene è elemento base per il riconoscimento del diritto in causa e circostanza che in fase amministrativa è stata ritenuta mancante.
I limiti dimensionali del terreno di proprietà della non sono stati oggetto di CP_1 valutazione istruttoria.
Inoltre, l'istante in primo grado non ha contrastato l'assunto avversario della minor effettiva consistenza del terreno nella parte ad uso produzione olio, né ha fornito alcuna prova in merito a supporto dei dati in domanda ed all'estensione ed utilizzazione effettiva dello stesso terreno.
Giova in merito rilevare, in conformità a principio pacifico e riconosciuto anche in sentenza impugnata, che nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Infatti, il criterio sull'onere della prova non subisce modifiche nel giudizio di opposizione, nel quale la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuta, era tenuta a fornire la prova del diritto azionato e la sussistenza degli elementi di fatto idonei a giustificare la richiesta di corresponsione del contributo in esame.
Per i motivi detti, anche a fronte della contestazione rilevata dal e del mancato Parte_1 accoglimento della domanda, l'istante avrebbe dovuto dar prova non solo del quantitativo totale di olio prodotto, come da produzione delle fatture di vendita sufficienti in mancanza di contestazione avversaria, ma anche della estensione del terreno, così da dimostrarne la percentuale e la esistenza di quanto indicato dalla norma sui contributi agricoli come indicata, dato in relazione al quale nulla è stato dimostrato.
11 Conseguentemente, è errata la pronuncia anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “parte opposta ha documentato la fonte della propria pretesa” ritenendo sia sufficienti le fatture dalle quali si evince il quantitativo di olio venduto, sia la certificazione allegata alla domanda di aiuto, che si assume “rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria atteso che sussiste la certificazione del quantitativo di olio prodotto proveniente da istituto autorizzato che l'ha sottoscritta e vidimata, e il riferimento alla campagna di produzione è contenuto nelle fatture richiamate ed allegate alla predetta certificazione”, non ritenendosi essere stati provati i presupposti dai quali deriva la pretesa azionata.
Si precisa in merito che in relazione alla misura ed utilizzazione effettiva del terreno, la domanda 103 CZ 001 in atti è priva di valore accertativo, atteso che il C.A.A. è delegato solo a predisporre e trasmettere le istanze acquisendo le relative informazioni dal soggetto beneficiario, ma non ha compiti di accertamento vincolante per l'ente. A conferma,
l'organismo di trasmissione della domanda in relazione alla superfice del terreno ed alla utilizzazione si è limitato a riportare i dati riferiti, richiamando una “scheda di validazione del fascicolo” del 07.05.2012 non prodotta in giudizio dall'opposta, certificando solo la sottoscrizione della domanda e presenza del produttore, nonché la intervenuta sottoscrizione di una “scheda di condizionalità” che non è presente in atti e la conservazione in ufficio della domanda.
Il C.A.A., ripetesi, anche ove fosse all'uopo espressamente delegato e ne avesse il potere accertativo, non ha indicato di aver effettuato controlli né ha attestato la veridicità di quanto indicato in domanda in relazione ai dati del terreno.
Ancora, in comparsa conclusionale del presente grado l'appellate ritiene essere stata la domanda supportata da diversa certificazione. In specie, manca una attestazione, che si assume essere stata rilasciata da “Suolo e Salute” (che parte appellata ha contestato non essere organo dell' é soggetto deputato a siffatto controllo), in relazione alle dette caratteristiche Parte_1 del terreno. Risultano allegate alle fatture solo certificazioni di un organismo per le produzioni biologiche relativamente al tipo di olio in fattura (in tal senso valorizzate in sentenza solo con riferimento al quantitativo generale di olio venduto come da fatture), atti che nulla rilevano al fine di provare l'estensione della parte del terreno adibita a produzione olearia.
Si ritiene, pertanto, che la pretesa creditoria azionata non sia stata dimostrata, per cui la relativa domanda di pagamento deve essere rigettata.
Per i motivi di cui sopra, la Corte, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione spiegata in primo grado da revoca l'opposto decreto Parte_1
12 ingiuntivo del 15/06/2015 reso nel procedimento n. R.G. 623/2015 e rigetta la domanda di pagamento del contributo agricolo per cui è causa proposta da Controparte_1
Rimangono assorbite le ulteriori domande come riproposte, tra cui quella relativa alla non debenza degli interessi moratori, sulla quale non vi era condanna in primo grado.
Rimane, altresì, assorbito l'ultimo motivo di gravame con il quale si censura la pronuncia sulle spese del primo grado chiedendone la compensazione sull'assunto di una presunta reciproca soccombenza connessa al rigetto della domanda condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, avendo l'appellante richiesto la vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi unitamente alla riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento dell'appello e dell'opposizione spiegata impone, infatti, una riforma anche della pronuncia sulle spese anche del primo grado ed in relazione a ciò non si ritiene possa incidere il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. come formulata dalla . CP_1
Sul punto il gravame è generico.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite in base ad un giudizio unitario che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Risultando, quindi, la parte appellante vittoriosa rispetto all'opposizione, in applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e competenze di lite in suo favore per entrambi i gradi.
La Corte, pertanto, condanna al pagamento delle competenze di lite in Controparte_1 favore di in persona del suo leg. rapp. p.t., che si liquidano con applicazione dei Parte_1 parametri aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore e considerato che anche per la liquidazione delle spese del grado precedente deve applicarsi la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, rapportati allo scaglione relativo al valore indicato in ingiunzione (€
25.731,80) in applicazione dei parametri minimi, considerati i motivi di accoglimento della domanda, la riproposizione di alcune difese in opposizione, la non complessità dei motivi di diritto e l'oggetto del contendere, per tutte le fasi di lite, determinate in relazione al primo grado in complessivi € 2.540,00 – di cui fase studio € 460,00, fase introduttiva € 389,00, fase di trattazione € 840,00 e fase decisionale € 851,00- ed in relazione alla presente fase in €
2.906,00 – di cui fase studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00
13 e fase decisionale € 956,00- , oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre il rimborso delle spese per il pagamento del contributo unificato e diritti, pari a complessive € 286,00 (€ 259,00 ed € 27,00) per il primo grado ed € 382,50 (€ 355,00 ed €
27,00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 767/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16/05/2018, depositata in pari data, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento dei primi tre motivi di appello, ritenendo assorbito quanto ulteriore, ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dall'
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nel procedimento iscritto al n. 286/2005 RGAC davanti al
Tribunale di Reggio Calabria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso in data
15/06/2015 nel procedimento n. R.G. 623/2015 e rigetta nei sensi per cui in motivazione la domanda di pagamento del contributo agricolo proposta da con il ricorso Controparte_1 monitorio;
- condanna l'appellata alla refusione in favore della parte appellante Controparte_1 delle competenze e Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di lite che liquida, come calcolati in parte motiva, in complessive € 2.540,00 per onorari ed € 286,00 per spese per il primo grado, ed € 2.906,00 per competenze ed € 382,50 per spese per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 14.02.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott.ssa Crucitti Marialuisa Consigliere
3) dott.ssa Stefania Maria Gambino G. A., Relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 474.2018 R.G., introitata in decisione con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2023 svoltasi con le modalità di cui all'art. 221, IV comma D.L. 19-5-2020 n. 34 conv. con mod. in L. 7-7-2020 n.
77, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, c.f. e p. IVA , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in calce all'atto di opposizione a D.I. di primo grado in atti, dall'avv. Infantino Rosario Maria
(c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio C.F._1
Calabria via S. Caterina Trav. Priv. 21, pec Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
03/08/1937 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo in atti, dall'Avv. Concetto
Pirrottina (c.f. ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria presso C.F._3 lo studio dell'avv.to Paola Carbone in via Sant'Anna I Tronco n. 1, pec
Email_2
APPELLATA
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 767/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data
16/05/2018, depositata in pari data, resa nel procedimento n. R.G. 2095/2015.
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti
1 precisavano le conclusioni mediante istanze di assegnazione a sentenza depositate telematicamente riportandosi ai precedenti scritti difensivi, il cui contenuto veniva richiamato integralmente, ed alle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti di causa, di cui chiedevano l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riportandosi per quanto più ampiamente indicato agli atti di causa, in relazione alla ricostruzione del processo si espone quanto segue.
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale Civile di Reggio Calabria
l'attuale appellata chiedeva la condanna dell' Parte_2
(di seguito semplicemente al pagamento di € 25.731,80 oltre
[...] Parte_1 interessi moratori ex D.Lgs 231/02 sino al soddisfo e spese legali, come dovuti a seguito di presentazione di domanda unica di pagamento Reg. CE n. 73/09, campagna olearia 2012
(2011-2012), relativa alla richiesta di premio supplementare per la produzione di olio biologico ai sensi del Reg. CE 834/2007, per un quantitativo certificato parti a Kg 108.573.
Richiesti dal giudice e prodotti documenti integrativi, con decreto ingiuntivo del 15/06/2015 veniva ingiunto il pagamento della somma di “€ 25.731,80, con gli interessi nella misura del tasso legale dalle singole scadenze fino al soddisfo;
-le spese e competenze di procedura, che liquida in € 690, 00 per compensi professionali, oltre ad € 145,50 per spese, oltre IVA, CPA e
- rimborso - forfetario per spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”, con rigetto della richiesta di applicazione di interessi moratori commerciali.
Avverso detto provvedimento veniva proposta opposizione da parte di Parte_1 contestando la pretesa che riteneva inesistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito disattesa ogni istanza contraria:
1. riconoscere e e dichiarare che nessuna posizione debitoria ha 1'A. ei confronti della P_ TA;
2. riconoscere e dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed CP_1 esigibile da parte della;
3. revocare l'opposto decreto ingiuntivo reso nel CP_1 procedimento n. RG 623/2015 e, per l'effetto, riconoscere non dovuta la somma rivendicata dalla stessa istante;
4. dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori richiesti;
5. dichiarare, per gli effetti, non dovute le spese legali e gli oneri per sostenuti dalla ricorrente nella fase monitoria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da porsi a carico della parte soccombente”.
In parte narrativa, l'opponente contestava: - l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo necessario procedere prima dell'erogazione del pagamento ad una istruttoria, da concludersi positivamente, con il controllo dell'ammissibilità delle domande e
2 della conformità della richiesta alle norme comunitarie;
- che l' aveva rigettato le Parte_1 istanze di pagamento in applicazione del decreto n. 145 del 12 giugno 2013, escludendo le premialità previste dall'art. 68 del reg. C.E. 73/2009 poiché la produzione di olio dichiarata dall'istante superava la resa massima prevista in decreto indicato;
- che per campagna 2012, al fine di garantire la determinazione dei quantitativi massimi ammissibili, erano stati adottati la Circolare n. 4 del 19.04.2013, il decreto commissariale n. 132 del 05.05.2013, il decreto commissariale n. 145 del 12.06.2013, la circolare n. 6 del 21.06.2013; - che, pertanto, la domanda era stata ritenuta inammissibile per avere l'istante richiesto a finanziamento quantitativi di olio superiori a quelli previsti in relazione all'estensione del terreno.
Resisteva parte opposta chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e nel merito il rigetto dell'opposizione con conferma della condanna in ingiunzione.
Precisava, in particolare, che la quantità di produzione di olio extravergine biologico per il
2012 era stata conforme al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21/06/2005 in combinato al disposto di cui al Reg. (CE) 73/2009 e Reg. (CE) 834/2007 (quali produzioni comprese tra
1300 e 2000 Kg/Ha) essendo pari a 1992,89 Kg/Ha, chiarendo che la circolare richiamata del
21/06/2013 era successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa del
07/05/2012. Chiedeva, inoltre, la condanna avversaria ex art. 96 c.p.c.. Produceva fascicolo del monitorio con integrazione e copia della domanda presentata.
Nel corso del giudizio, depositate le memorie ex art. 183 c.p.c, le parti formulavano richieste istruttorie, che non venivano accolte poiché ritenute “inconducenti e superflue ai fini del decidere o, comunque, vertenti su circostanze documentali ovvero valutative”.
Trattenuta la causa in decisione, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n. 767/2018 del 16/05/2018 impugnata, il Tribunale riteneva essere stata documentata la produzione per la quale vi era richiesta di contributo, per cui rigettava l'opposizione confermando il provvedimento opposto, rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. mancando i presupposti per la sua applicazione, condannava parte opponente al pagamento delle spese di lite quantificate in € 3.200,00 oltre accessori.
Avverso tale sentenza proponeva appello la ritenendola viziata e chiedendone la Parte_1 riforma con accoglimento delle conclusioni rassegnate in fase di opposizione.
In particolare, ne eccepiva nel primo motivo di appello l'erroneità nelle seguenti parti: - per aver il Tribunale erroneamente asserito che “parte opposta ha documentato la fonte della propria pretesa”, erroneamente ritenendo che la sola presentazione della domanda di aiuto e la successiva trasmissione delle fatture sia, di per sé, idonea all'ottenimento del beneficio”
3 precisando che l'ente appellante non può limitare la propria attività alla mera erogazione del beneficio come da domanda, ma ha precisi compiti di istruttoria e valutazione nonché di applicazione delle circolari e normative in materia;
- per non possedere il credito azionato i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge per l'emissione di provvedimento di ingiunzione;
- per non avere la parte diritto alla pretesa azionata avendo richiesto il finanziamento per quantitativi di olio superiori rispetto a quelli ammessi dalle norme vigenti all'epoca della liquidazione;
- per non essere stata dimostrata la fondatezza della pretesa, essendo all'uopo insufficienti le mere fatture di produzione dell'olio.
Nel secondo motivo censurava la pronuncia per “erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, omessa pronunzia su un punto rilevante” ribadendo la mancanza di un diritto soggettivo all'azione a seguito di presentazione della sola domanda nonché omessa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di esclusione, come comunicato prima per tramite dei C.A.A. e poi con atto del 24.03.2015, con il quale si confermava la esclusione dal contributo a causa del superamento dei limiti di produzione previsti.
Nel terzo motivo eccepiva l'erroneità della parte in cui il giudice di prime cure aveva recepito l'estensione del terreno della coltivato ad uliveto per 54.48 ha e non riconoscendo CP_1 la diversa misura di 36,61 come accertato dall'ente, così da risultare una produzione di
108.573 Kg complessivi, pari a 2.965,67 Kg di olio per singolo ettaro, superiore ai 2.000
Kg/ha previsti.
In ultimo motivo di gravame censurava la condanna alle spese di lite ritenendo dovuta una compensazione delle stesse in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c..
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “l'On.le Corte di Appello adita, Voglia, rigettata ogni istanza e deduzione contraria, a) in via cautelare, sospendere ai sensi di legge l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) in via istruttoria, accogliere la formulata istanza di prova per testi;
c) nel merito, annullare e/o riformare la sentenza n. 767/2018 pubblicata il
16.05.2018 e non notificata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Civile,
…procedimento n. R.G. 2095/2015 e, per gli effetti:
1. riconoscere e dichiarare che nessuna posizione debitoria ha l' nei confronti della;
2. riconoscere e Pt_1 Parte_3 dichiarare l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile da parte della;
3. CP_1 revocare l'opposto decreto ingiuntivo reso nel procedimento n. R.G. 623/2015 e, per l'effetto, riconoscere non dovuta la somma rivendicata dalla stessa;
4. dichiarare comunque non dovuti gli interessi moratori richiesti;
5. dichiarare, per gli effetti, non dovute le spese legali e gli
4 oneri per sostenuti dalla ricorrente nella fase monitoria.
6. Riformare la sentenza in ordine alle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Si costituiva parte appellata per rilevare l'infondatezza del gravame precisando: - che per l'anno in questione, 2012, il diritto ad ottenere il contributo derivava dalla sola presentazione della domanda unitamente alla attestazione della certificazione del quantitativo di olio biologico prodotto da parte dell'organismo di controllo, nel caso di specie
[...]
; - che quest'ultima aveva anche il compito di verificare la Controparte_3 congruità tra la superficie posseduta, la quantità di olive prodotte e vendute, riferendosi alla produzione intervenuta nell'anno compreso tra il 01/07/2011 ed il 30/06/2012, senza necessità di ulteriori controlli di - che doveva riconoscersi la giurisdizione del giudice Parte_1 ordinario tutelandosi diritti garantiti dalla norma comunitaria;
- che la domanda era stata depositata precedentemente alle circolari e norme applicate.
Previe eccezioni di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis e 342 c.p.c, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Formulava richiesta di ammissione di prova per testi ed interpello del legale rappresentate di
Parte_1
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza depositata il 08.11.2018 il Collegio, in diversa composizione, rilevava che “considerato che nel caso di specie la valutazione combinata dei presupposti di legge retro citati induce ad ammettere la possibilità di sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
ritenuto che
pertanto va accolta l'istanza in premessa richiamata e fissata l'udienza destinata alla precisazione delle conclusioni;
ritenuto ancora che, in relazione alle contrapposte prospettazioni difensive delle parti, allo stato degli atti posti alla cognizione di questa Corte (in virtù dell'istruzione espletata in prime cure e del materiale probatorio acquisito), la causa appare matura per la decisione e pertanto non v'è da far luogo all'ammissione della prova testimoniale invocata anche in questo grado di giudizio dall'appellante”, per cui così provvedeva: “a) accoglie la richiesta e per l'effetto dispone la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata di cui alla premessa;
a) disattesa ogni istanza istruttoria formulata, invita le parti alla precisazione delle conclusioni, fissando a tal fine l'udienza del 18.4.2019 ore 9,30 con seguito, alla quale rinvia la causa”.
A seguito di alcuni differimenti d'ufficio, all'udienza del 03.04.2023, svoltasi in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di trattazione scritta e precisavano le conclusioni come riportate.
5 Con successiva ordinanza la Corte poneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono rigettate le eccezioni preliminare sollevate dall'appellata.
In particolare, si rileva che l'eccezione di inammissibilità del gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 348 bis c.p.c. proposta è stata implicitamente disattesa dalla Corte con ordinanza di accoglimento della sospensiva e fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, implicitamente ritenendo in tal modo non formulabile un giudizio prognostico in termini di evidente alta probabilità di insuccesso del gravame sulla base di una valutazione sommaria, atteso che la facoltà per il giudice di appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione.
Parimenti, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'intero gravame per violazione del disposto dell'art ex art. 342 c.p.c. in applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27199 del 16/11/2017, che si richiama, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (in senso conforme, anche sentt. Cass.
Civ. nn. 7675/2019 e 13535/2018 e più recente ordinanza n. 1932/2024).
Nel caso in esame in atto di appello sono sufficientemente indicati i motivi di censura e le parti della stessa ritenute errate e questo giudice è stato posto nelle condizioni di comprendere la ratio dell'impugnazione, per cui l'eccezione viene rigettata.
Nel merito, considerata la omogeneità dei primi tre motivi di gravame in relazione alla loro trattazione, gli stessi vengono esaminati congiuntamente.
In merito alla giurisdizione del G.A., quale questione collegata al merito dell'impugnazione ed alla natura degli atti posti in capo ad , eccepita in atti dell'appellante ed oggetto Parte_1 di rilievo tra le parti, nonché come questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, si
6 riconosce e conferma la competenza del giudice ordinario a statuire sulla domanda per cui è causa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, cui si aderisce, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del criterio generale che fa leva sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio, così dovendosi distinguere le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge, ed alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (come nel caso in esame), da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione (ex multis, Consiglio di Stato, Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17), riconoscendosi sono in relazione a dette ultime la necessità di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Analogamente ha statuito Cass.22086/2018 ed ulteriori conformi. Ad ulteriore conferma, più recentemente pronunciandosi su questione similare, il T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II,
Sent. del 22/02/2023, n. 267 ha ribadito il principio, richiamando anche la pronuncia del
Consiglio di Stato sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8741, secondo cui “escluso che sussista una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo afferente, in generale, alla materia di contributi pubblici, deve affermarsi sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione
è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione (cfr. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 150; C.d.S. Ap. 29.1.2014, n. 6)".
In specie, in relazione ai compiti di A.R.C.E.A. nel caso de quo, come da normativa tutta riportata anche in atto di appello e che si richiama, si configura in capo al beneficiario una situazione giuridica di diritto soggettivo rispetto alla quale l'attività posta in essere dall'ente appellante non è soggetta alla discrezionalità ma è finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di legge stabiliti dalle norme comunitarie, con carattere vincolante per lo stesso.
Il presente giudizio ha, infatti, ad oggetto il riconoscimento del diritto alla concessione di determinati contributi economici in favore della ricorrente in primo grado in relazione alla domanda presentata per la campagna 2012, contenente la richiesta di premio supplementare per la produzione di olio biologico ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 per l'anno 2011/2012, n.
20804364873 prodotta in atti dell'opposizione, da configurarsi come situazione di diritto ad
7 accedere alle sovvenzioni specifiche previste dal diritto dell'Unione Europea, consistenti in aiuti sulla produzione dell'olio, che vengono attribuiti in base a dei dati oggettivi collegati alle caratteristiche del fondo ed alla produzione.
Ne discende che la situazione giuridica di cui è titolare l'appellata, già istante in primo grado,
è qualificabile come diritto soggettivo, potendo l'amministrazione verificare solo la sussistenza dei presupposti o meno della norma ai fini dell'attribuzione del pagamento e non residuando alcun potere discrezionale per l'amministrazione in ordine alla concessione dello stesso.
Conseguentemente, però, alla presentazione della domanda non segue un esclusivo obbligo di pagamento, per cui è infondata la tesi difensiva di parte appellata nella parte in cui attribuisce ad ente pagatore, il compito di mero soggetto addetto all'erogazione delle somme. Parte_1
Non si ritiene altresì, configurabile un diritto certo ed esigibile, in quanto è la stessa norma a riconoscere l'ausilio solo in presenza di parametri predeterminati e demandare all'organo indicato il dovere-potere di controllo in ordine all'effettiva esistenza degli stessi presupposti, puntualmente indicati dalla stessa legge.
Infatti, la normativa comunitaria applicabile al settore in esame disciplina in modo dettagliato i requisiti soggettivi che oggettivi necessari per fruire dei vari premi, così da non lasciare alcuno spazio all'organismo pagatore per l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, ed attribuisce allo stesso il compito di organizzare ed effettuare i controlli, preventivi e successivi alla erogazione dell'aiuto, in ordine alla sussistenza dei detti requisiti fissati, con compiti di verifica della regolarità formale delle domande di contributo e di ausilio nel controllo.
Il singolo organismo pagatore, tra cui , istituita con l.r. n. Controparte_4
13 art. 28 del 2005, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 29 maggio 1999 n° 165, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009, è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, ed ha specifica competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea, e come indicato all'art. 3 dello statuto giusta Delibera di Giunta Regionale dell'8 agosto 2005 n. 748 - capo a), deve
“autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale”-.
Ancora, il regolamento CE n. 73/2009 prevede che “Gli stati membri a fronte dell'aiuto erogato attivano un sistema di controlli, previsto dall'art. 20 del regolamento summenzionato, che sono non solo di tipo amministrativo sulle domande presentate, al fine di verificarne le
8 condizioni di ammissibilità, ma anche controlli in loco sulle particelle soggette al contributo effettuati con tecniche di telerilevamento e con l'utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (art. 20 del summenzionato regolamento)”, così da accertare l'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa sovranazionale.
Ne consegue che non svolge una mera attività di mero pagamento, ma riceve ed Parte_1 istruisce le domande presentate dalle imprese agricole, effettua controlli, autorizza e definisce gli importi da erogare ai richiedenti e, successivamente, liquida ed esegue i pagamenti.
In senso conforme si è espresso, ex multis- se pur in altra questione-, il TAR Calabria in sentenza n. 1749/2014 resa nel procedimento n. R.G. 1271/20134 valorizzata da parte appellante, in cui il giudice amministrativo: - ha riconosciuto il ruolo di controllo dell'ammissibilità delle domande e, nel quadro dello sviluppo rurale, la procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme comunitarie, da effettuare prima di procedere all'ordine di pagamento, come da Reg. (CE) n. 1290/2005 del 21/06/2005 e da normativa richiamata, anche ricoperto dalla Controparte_5
istituita ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs. 29 maggio 1999, n.
[...]
165 e della L.R. 8 luglio 2002, n. 24; - ha precisato che ciò si evince anche dallo Statuto approvato con Delib. G.R. 8 agosto 2005, n. 748 e successivamente modificato con Delib.
G.R. 10 maggio 2013, n. 157, art. 13, in tema di "controlli e verifiche" (che prevede "il servizio di controllo interno... sulla base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria"); - ha chiarito che è compito di effettuare verifiche sulle procedure di erogazione di aiuti sulla Parte_1 base di programmi di autocontrollo, allo scopo di valutare la conformità delle procedure adottate dalla normativa nazionale e comunitaria.
In specie, riconoscendo il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali del 29.7.2009 n. 220, in tema di Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, con l'art.5 ("Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dell'olio di oliva") che "
1. Una somma di
9.000.000 di Euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che conducono aziende olivicole iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai produttori olivicoli che certificano prodotto biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo all'agricoltura biologica.
2. Tali pagamenti sono concessi per un importo massimo unitario di 1 Euro per chilogrammo di olio extravergine di oliva certificato ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 e del regolamento (CE) n. 834/2007”, con
9 riferimento al periodo annuale che “inizia il 1 luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo”, le somme non devono essere erogate automaticamente, a seguito di mera presentazione di domanda, come ritiene parte appellata, ma anche a seguito di controllo sull'applicazione della norma indicata.
, infatti, non ha concesso il beneficio richiesto nell'anno 2012 avendo contestato Parte_1
l'intervenuto superamento dei parametri in ragione della produzione rapportata alla diversa consistenza fondiaria accertata.
Indicando una produzione di olio extravergine pari a Kg 108.573, in domanda la ha CP_1 dichiarato di avere la disponibilità di un terreno totale aziendale di 54.72 Ha, di cui 54.48 Ha coltivato ad uliveto, mentre l'ente appellante ha rilevato che a seguito dell'istruttoria interna
è risultato che la superficie ad uliveto accertata nella disponibilità della stessa era inferiore, pari ad ettari 36,61, risultando la rimanente parte (17.87 Ha) coltivata a seminativo, derivandone una produzione pari a 2.965,67 chilogrammi di olio per singolo ettaro.
Considerando ciò, in considerazione della detta estensione, sono stati applicati i criteri di ammissibilità previsti nel decreto commissariale di n. 145 del 12 giugno 2013, Parte_1 che non consentivano il finanziamento per le aziende con una produzione superiore di 2000 kg per ogni singolo ettaro.
Sul punto, non merita adesione la contestazione della sulla presunta non CP_1 applicabilità del decreto commissariale sull'assunto che esso poteva trovare applicazione solo alle domande amministrative successive all'anno 2013 e non alla fattispecie de quo per essere stata emanata successivamente al deposito della domanda amministrativa (07/05/2012) in quanto è stato espressamente previsto, al punto 7, l'ammissibilità di detti criteri anche per il
2011, e quindi anche per il 2012.
Una presunta contestazione sulla non legittimità del decreto indicato nella parte in cui dispone l'applicazione alle domande relative agli anni precedenti esula dalla valutazione di questo giudice, anche in mancanza di specifica impugnazione nelle diverse forme di legge, trattandosi di atto in cui è espressa la volontà dell'autorità amministrativa.
La circolare, inoltre, prevedeva la possibilità di proporre istanza di riesame entro 10 giorni dalla pubblicazione, istanza non presente in atti.
Inoltre, l'opponente in primo grado ha allegato riscontro di alla espressa Parte_1 contestazione inoltrata dall'appellata, con nota prot. 1958 del 24.03.2015, in cui si ribadiva l'esclusione della premialità a causa del superamento dei limiti di produzione previsti.
Ne consegue la fondatezza del gravame per “erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, omessa pronunzia su un punto rilevante”, anche nella parte in cui il
10 giudice di prime cure ha ritenuto che “il superamento dei limiti di produzione costituisce
l'unico motivo di opposizione” nel senso che ha limitato la valutazione alla intervenuta prova del quantitativo di olio prodotto e non alla estensione del terreno, utile a determinare il dato percentuale richiesto dalla norma, omettendo di considerare espressamente su tutte le circostanze e contestazioni di come prima indicate, e ritenendo sufficienti le solo Parte_1 fatture.
È, infatti, chiaro che l'eccepito superamento dei limiti di produzione non derivava unicamente dal quantitativo di olio in se, ma era relativo al diverso riconoscimento dell'estensione del terreno, così da derivarne la percentuale nei limiti della norma, per come prima indicato.
Il rapporto tra produzione ed estensione del bene è elemento base per il riconoscimento del diritto in causa e circostanza che in fase amministrativa è stata ritenuta mancante.
I limiti dimensionali del terreno di proprietà della non sono stati oggetto di CP_1 valutazione istruttoria.
Inoltre, l'istante in primo grado non ha contrastato l'assunto avversario della minor effettiva consistenza del terreno nella parte ad uso produzione olio, né ha fornito alcuna prova in merito a supporto dei dati in domanda ed all'estensione ed utilizzazione effettiva dello stesso terreno.
Giova in merito rilevare, in conformità a principio pacifico e riconosciuto anche in sentenza impugnata, che nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con onere di provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Infatti, il criterio sull'onere della prova non subisce modifiche nel giudizio di opposizione, nel quale la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuta, era tenuta a fornire la prova del diritto azionato e la sussistenza degli elementi di fatto idonei a giustificare la richiesta di corresponsione del contributo in esame.
Per i motivi detti, anche a fronte della contestazione rilevata dal e del mancato Parte_1 accoglimento della domanda, l'istante avrebbe dovuto dar prova non solo del quantitativo totale di olio prodotto, come da produzione delle fatture di vendita sufficienti in mancanza di contestazione avversaria, ma anche della estensione del terreno, così da dimostrarne la percentuale e la esistenza di quanto indicato dalla norma sui contributi agricoli come indicata, dato in relazione al quale nulla è stato dimostrato.
11 Conseguentemente, è errata la pronuncia anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “parte opposta ha documentato la fonte della propria pretesa” ritenendo sia sufficienti le fatture dalle quali si evince il quantitativo di olio venduto, sia la certificazione allegata alla domanda di aiuto, che si assume “rispondente ai requisiti prescritti dalla normativa comunitaria atteso che sussiste la certificazione del quantitativo di olio prodotto proveniente da istituto autorizzato che l'ha sottoscritta e vidimata, e il riferimento alla campagna di produzione è contenuto nelle fatture richiamate ed allegate alla predetta certificazione”, non ritenendosi essere stati provati i presupposti dai quali deriva la pretesa azionata.
Si precisa in merito che in relazione alla misura ed utilizzazione effettiva del terreno, la domanda 103 CZ 001 in atti è priva di valore accertativo, atteso che il C.A.A. è delegato solo a predisporre e trasmettere le istanze acquisendo le relative informazioni dal soggetto beneficiario, ma non ha compiti di accertamento vincolante per l'ente. A conferma,
l'organismo di trasmissione della domanda in relazione alla superfice del terreno ed alla utilizzazione si è limitato a riportare i dati riferiti, richiamando una “scheda di validazione del fascicolo” del 07.05.2012 non prodotta in giudizio dall'opposta, certificando solo la sottoscrizione della domanda e presenza del produttore, nonché la intervenuta sottoscrizione di una “scheda di condizionalità” che non è presente in atti e la conservazione in ufficio della domanda.
Il C.A.A., ripetesi, anche ove fosse all'uopo espressamente delegato e ne avesse il potere accertativo, non ha indicato di aver effettuato controlli né ha attestato la veridicità di quanto indicato in domanda in relazione ai dati del terreno.
Ancora, in comparsa conclusionale del presente grado l'appellate ritiene essere stata la domanda supportata da diversa certificazione. In specie, manca una attestazione, che si assume essere stata rilasciata da “Suolo e Salute” (che parte appellata ha contestato non essere organo dell' é soggetto deputato a siffatto controllo), in relazione alle dette caratteristiche Parte_1 del terreno. Risultano allegate alle fatture solo certificazioni di un organismo per le produzioni biologiche relativamente al tipo di olio in fattura (in tal senso valorizzate in sentenza solo con riferimento al quantitativo generale di olio venduto come da fatture), atti che nulla rilevano al fine di provare l'estensione della parte del terreno adibita a produzione olearia.
Si ritiene, pertanto, che la pretesa creditoria azionata non sia stata dimostrata, per cui la relativa domanda di pagamento deve essere rigettata.
Per i motivi di cui sopra, la Corte, accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione spiegata in primo grado da revoca l'opposto decreto Parte_1
12 ingiuntivo del 15/06/2015 reso nel procedimento n. R.G. 623/2015 e rigetta la domanda di pagamento del contributo agricolo per cui è causa proposta da Controparte_1
Rimangono assorbite le ulteriori domande come riproposte, tra cui quella relativa alla non debenza degli interessi moratori, sulla quale non vi era condanna in primo grado.
Rimane, altresì, assorbito l'ultimo motivo di gravame con il quale si censura la pronuncia sulle spese del primo grado chiedendone la compensazione sull'assunto di una presunta reciproca soccombenza connessa al rigetto della domanda condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, avendo l'appellante richiesto la vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi unitamente alla riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento dell'appello e dell'opposizione spiegata impone, infatti, una riforma anche della pronuncia sulle spese anche del primo grado ed in relazione a ciò non si ritiene possa incidere il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. come formulata dalla . CP_1
Sul punto il gravame è generico.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite in base ad un giudizio unitario che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Risultando, quindi, la parte appellante vittoriosa rispetto all'opposizione, in applicazione del principio della soccombenza, va pronunciata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese e competenze di lite in suo favore per entrambi i gradi.
La Corte, pertanto, condanna al pagamento delle competenze di lite in Controparte_1 favore di in persona del suo leg. rapp. p.t., che si liquidano con applicazione dei Parte_1 parametri aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, essendosi le prestazioni professionali concluse dopo la data della sua entrata in vigore e considerato che anche per la liquidazione delle spese del grado precedente deve applicarsi la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, rapportati allo scaglione relativo al valore indicato in ingiunzione (€
25.731,80) in applicazione dei parametri minimi, considerati i motivi di accoglimento della domanda, la riproposizione di alcune difese in opposizione, la non complessità dei motivi di diritto e l'oggetto del contendere, per tutte le fasi di lite, determinate in relazione al primo grado in complessivi € 2.540,00 – di cui fase studio € 460,00, fase introduttiva € 389,00, fase di trattazione € 840,00 e fase decisionale € 851,00- ed in relazione alla presente fase in €
2.906,00 – di cui fase studio € 567,00, fase introduttiva € 461,00, fase di trattazione € 922,00
13 e fase decisionale € 956,00- , oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché oltre il rimborso delle spese per il pagamento del contributo unificato e diritti, pari a complessive € 286,00 (€ 259,00 ed € 27,00) per il primo grado ed € 382,50 (€ 355,00 ed €
27,00) per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, contro
[...] Controparte_1 avverso la sentenza n. 767/2018 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 16/05/2018, depositata in pari data, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento dei primi tre motivi di appello, ritenendo assorbito quanto ulteriore, ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dall'
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nel procedimento iscritto al n. 286/2005 RGAC davanti al
Tribunale di Reggio Calabria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo emesso in data
15/06/2015 nel procedimento n. R.G. 623/2015 e rigetta nei sensi per cui in motivazione la domanda di pagamento del contributo agricolo proposta da con il ricorso Controparte_1 monitorio;
- condanna l'appellata alla refusione in favore della parte appellante Controparte_1 delle competenze e Parte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di lite che liquida, come calcolati in parte motiva, in complessive € 2.540,00 per onorari ed € 286,00 per spese per il primo grado, ed € 2.906,00 per competenze ed € 382,50 per spese per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della sezione civile della Corte
d'Appello, in data 14.02.2025
La Giudice ausiliario estensore La Presidente
(Dott.ssa Stefania Maria Gambino) (Dott.ssa Patrizia Morabito)
14