Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5903 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 11.03.2025 e vertente
T R A
, nata in [...] il [...]; , Parte_1 Controparte_1
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il Controparte_2
24.06.1981; , nato in [...] il [...]; Controparte_3 [...]
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] CP_4 Controparte_5
il 22.03.1991; , nata in [...] il [...]; Controparte_6
rappresentati ed assistiti dall' avv. Luigi Paiano
APPELLANTI
E
(c.f. ) in persona del p.t. Controparte_7 P.IVA_1 CP_8
APPELLATO - CONTUMACE
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale.
CONCLUSIONI
r.g. n. 5903/2021 1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma dell'ordinanza impugnata Accertare e dichiarare che , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, sono cittadini italiani in quanto discendenti da
[...] Controparte_6
cittadina italiana che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e per l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giuliana (PA) quale Comune di nascita dell'immigrante italiano, di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello Stato Civile della popolazione del Comune di Giuliana (PA).
Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.”.
Il Sostituto procuratore generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Gli appellanti indicati in epigrafe hanno adito il Tribunale di Roma nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c. per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, rappresentando di essere diretti discendenti di cittadino italiano nato a [...] il [...], Persona_1
successivamente emigrato negli Stati Uniti, ove si naturalizzò nel 1915, e di
, cittadina italiana nata il [...] a [...], dalla cui Parte_2
unione nacque in data 16.06.1913 (la quale acquisì la cittadinanza Persona_2
statunitense iure soli).
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda (con ordinanza ex art. 702-bis
c.p.c. n.17699/2021 del 13.09.2021), ritenendo quale elemento ostativo il dettato dell'art 12 della L. n. 555/1912 secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà e acquistino la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
r.g. n. 5903/2021 2 Rilevava il Tribunale che l'art. 7 della stessa legge, di cui i ricorrenti invocavano l'applicabilità, era diretto a regolare situazioni del tutto distinte, essendo volto ad evitare che in applicazione di una legislazione straniera i figli di cittadini italiani si trovassero involontariamente a perdere la cittadinanza italiana consentendo così ai nati su territori ove la cittadinanza si acquisiva iure soli di essere bipolidi, al fine di mantenere la coesione del nucleo familiare sotto il profilo della condivisione della comune cittadinanza, mentre l'art. 12 prevedeva che di fronte alla scelta consapevole del genitore di optare per una diversa cittadinanza i figli minori dovessero seguire la medesima sorte, salva la facoltà, una volta compiuta la maggiore età, di riallacciare i legami con la madrepatria. Infine, il Giudice di prime cure osservava che non risultava che al compimento della maggiore età la figlia dell'avo si trovasse in concreto nelle condizioni di esercitare le facoltà previste dagli artt. 3 e 9 legge n. 555/1912 per riacquisire la cittadinanza italiana e che, inoltre, gli attori non avevano fornito alcuna allegazione probatoria volta a far ritenere non interrotta la discendenza per via materna.
Gli appellanti hanno impugnato l'ordinanza di rigetto nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 12 legge n. 555/1912, sostenendo l'irrilevanza ai fini della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis dell'intervenuta naturalizzazione dei genitori e deducendo l'applicabilità dell'art. 7 legge n.
555/1912, secondo la quale “il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato può rinunziarvi”. Ad avviso degli appellanti, il regime di perdita della cittadinanza apprestato dall'art. 12 non avrebbe trovato applicazione nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, la figlia del cittadino italiano naturalizzatosi statunitense avesse già la cittadinanza straniera sin dalla nascita, non avendo egli acquisito, pertanto, nessuna nuova cittadinanza.
A sostegno della propria tesi hanno fatto riferimento a pronunce di questa
Corte, nonché al contenuto della Circolare n. K. 31. 9 datata 27.05.1991 e della
Circolare n. K. 28.1 datata 08.04.1991 del , riportando che, Controparte_7
in base a quanto disposto dalla prima, “la prole nata sul territorio dello stato di emigrazione da padre cittadino italiano acquisiva dalla nascita il possesso tanto della cittadinanza italiana quanto della cittadinanza dello stato di nascita e r.g. n. 5903/2021 3 permaneva nella condizione di bipolidia anche nel caso in cui il genitore, durante l'età minorile, mutasse cittadinanza naturalizzandosi straniero”.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato al
[...]
, che non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_7
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
I rapporti tra articolo 7 e articolo 12 legge 555/1912 sono stati così chiariti nella recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n.
454 dell'08.01.2024.
“(…) Mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata
(anche) a non creare degli apolidi.
Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana r.g. n. 5903/2021 4 acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato
“straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.).
In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età – il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti.
Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere i soggetti minus habens (moglie e figli) e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza”.
I principi ora enucleati sono stati ribaditi nell'ancora più recente Sentenza n.
3564/2024 sempre della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, nella quale si
è dato anche rilievo al fatto che “tanto il codice civile del 1865 (artt. 11 e 6) che la successiva legge n. 555/1912 (art 12, 3 e 9) si pongono il problema di questo effetto trascinante sulla posizione di chi al momento della perdita della cittadinanza del genitore non aveva capacità di agire ed era soggetto alla patria r.g. n. 5903/2021 5 potestà, e prevedono un meccanismo per rispettare il diritto di autodeterminazione, consentendo al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni”.
Senonché, l'ordinanza appellata si conforma quanto all'interpretazione degli artt. 7 e 12 legge n. 555/1912 all'autorevole dictum dei giudici di legittimità precedentemente richiamato, dal quale anche questa Corte non intende discostarsi.
Non si ravvisa infatti alcuna interferenza tra le sfere di applicazione dell'art. 7 e dell'art. 12, prevedendo quest'ultima disposizione, e non già la prima che ha portata di norma generale, una regola speciale per il minorenne non emancipato che sia figlio del genitore che volontariamente perde la cittadinanza italiana, alla quale è del tutto avulsa qualsiasi automaticità tra perdita dello status civitatis da parte del genitore e acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio minore. E l'argomento letterale che fa leva sull'espressione
“acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero” non appare perspicuo, essendo stato autorevolmente chiarito nelle pronunce in precedenza menzionate che tale espressione si riferisca anche a soggetto che già possieda la cittadinanza straniera;
ciò in quanto la norma è finalizzata a non creare degli apolidi. Mentre
l'art. 7 presupponeva il mantenimento della cittadinanza italiana in capo al genitore ed era norma volta ad evitare che, in applicazione di una legislazione straniera, i figli di cittadini italiani si trovassero a perdere involontariamente la cittadinanza italiana che veniva per l'appunto conservata dal genitore.
L'interpretazione propugnata dagli appellanti non spiega poi per quale motivo il legislatore dell'epoca non avrebbe realizzato la stessa politica di conservazione dello status civitatis nei confronti dei figli degli emigrati naturalizzatisi all'estero che avessero seguito il genitore dopo essere già nati in
Italia, nei confronti cioè di soggetti che mostravano indubbiamente una maggiore “italianità” rispetto ai nati all'estero, destinati, come nel caso di
, a rimanere estranei per tutta la vita alla società e probabilmente Persona_2
anche alla lingua italiana.
Né, nel caso di specie, è possibile una rivendicazione della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna scaturente da sulla scorta Parte_2
r.g. n. 5903/2021 6 della sentenza della Corte Costituzionale n. 30/1983 che, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n.1 legge 555/2012 nella parte in cui prevedeva che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, dell'art. 1 n. 2 legge cit. nella parte in cui collegava l'acquisto della cittadinanza per via materna ad ipotesi di carattere residuale, dell'art. 2 comma secondo stessa legge, in quanto prevedeva che il riconoscimento da parte del padre straniero automaticamente comportasse, per il figlio minorenne, l'acquisto della cittadinanza straniera e la perdita di quella italiana, e dell'art. 10, in quanto stabiliva che il matrimonio con un cittadino straniero determinava l'automatica perdita della cittadinanza italiana e l'acquisto automatico di quella straniera se ciò era previsto dalle norme sulla cittadinanza applicabili al coniuge (a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 4466/2009 gli effetti di tale pronuncia e delle altre sentenze di incostituzionalità in materia di cittadinanza sono poi stati retroattivamente estesi a fattispecie discriminatorie intervenute prima del
1948).
Ebbene, l'art. 219 legge n. 151/1975 consente alla donna che, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero o di un mutamento di cittadinanza da parte del marito, abbia perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore di detta legge di riacquistarla “con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile” e la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che tale dichiarazione opera ex tunc (v. Cass. SS.UU. n. 4466/2009). Appare dunque giustificato ritenere anche sulla scorta di questi riferimenti normativi e giurisprudenziali che il gravoso meccanismo di riacquisto della cittadinanza disciplinato dall'art. 3 legge 555/1912 possa operare a favore del figlio divenuto maggiorenne di cittadina in precedenza italiana quando la volontà di riacquisto della cittadinanza sia stata manifestata anche a distanza di anni dal compimento della maggiore età, trattandosi di una fattispecie di riacquisto che non poteva essere conosciuta e conseguentemente attivata dall'interessato nei ristretti termini imposti dalla legge né era da costui ipotizzabile prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (v. Corte Appello Roma, 09.12.2020 n.
6222).
r.g. n. 5903/2021 7 Invero, non risulta che abbia mai manifestato nell'intero Parte_2
corso della sua vita la volontà di riacquisire la cittadinanza italiana perduta per effetto della naturalizzazione del genitore, né nei ristretti termini previsti dall'art. 3 legge 555/1912 ma nemmeno successivamente, posto che una simile manifestazione di volontà per quanto non tempestiva avrebbe potuto essere positivamente apprezzata, costituendo quella prevista dalla menzionata disposizione una fattispecie di riacquisto che non poteva essere conosciuta e conseguentemente attivata dall'interessato nei ristretti termini imposti dalla legge né era da costui ipotizzabile prima dell'entrata in vigore della
Costituzione repubblicana (v. Corte Appello Roma, 09.12.2020 n. 6222).
Di alcun rilievo è, infine, l'argomentazione che fa leva sulla presunta integrazione del dettato normativo della legge 555/1912 da parte delle Circolari del Ministero 28.1. e K. 31. 9. Il dettato normativo de quo, come CP_9
visto, non abbisogna di essere integrato né tanto meno può essere integrato da una circolare ministeriale, che non è atto normativo ma un mero atto interno che non vincola il giudice nell'interpretazione delle norme di legge che è chiamato ad applicare e che non è naturalmente nemmeno idoneo a disporre contra legem o praeter legem.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, i presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello del 21.05.2025.
r.g. n. 5903/2021 8 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5903/2021 9