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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 523/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL MA IE, Presidente
XERRA NICOLO', OR
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5811/2020 depositato il 19/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 21/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008012332 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008012332 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008012332 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: E' presente parte appellante, il quale insiste nell'estinzione del giudizio per avvenuto sgravio della cartella e nella condanna alle spese del Comune appellato.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A. 5811/ 2020) per la riforma della sentenza n.322 /2020 , emessa il 4/7/2019 dalla sezione decima della Commissione tributaria provinciale di Messina con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla stessa contribuente, con il quale la stessa ha chiesto l'annullamento della cartella n.29520180008012332, contenente la richiesta di pagamento di euro
3.153,36, relativi a TARES 2013, TARI 2014 e TARI 2016.
La contribuente ha formulato, in primo grado, le seguenti eccezioni riguardanti la suddetta cartella:
difetto di motivazione inesistenza del presupposto impositivo in quanto le suddette tasse sono state regolarmente pagate;
anno
2016 dalla ricorrente ,anni 2013 e 2014 dalla madre della ricorrente ( dei pagamenti è stata allegata documentazione).
I Giudici di primo grado hanno, però, rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1, in sede di appello, ha non solo ribadito il pagamento delle suddette tasse, ma ha, anche, allegato sentenze a lei favorevoli , sulla base del presupposto della esecuzione dei pagamenti effettuati per gli anni citati ed anche per altri, e più precisamente esse sono state le seguenti:
sentenza n.63/2023,della Corte di secondo grado, pronunciata il 6/12/2022.
sentenza n.5609/2024, della Corte di primo grado ,pronunciata il 24/10/2024.
Lo stesso Comune di Messina ha, successivamente, comunicato, in data 3/10/2024, a questa Corte
l'esecuzione dello sgravio riguardante l'importo chiesto in premessa.
P.Q.M.
Questa Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
12/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
EL MA IE, Presidente
XERRA NICOLO', OR
MOGAVERO NICOLA, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5811/2020 depositato il 19/10/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 10 e pubblicata il 21/01/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008012332 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008012332 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180008012332 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: E' presente parte appellante, il quale insiste nell'estinzione del giudizio per avvenuto sgravio della cartella e nella condanna alle spese del Comune appellato.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 ha presentato appello (R.G.A. 5811/ 2020) per la riforma della sentenza n.322 /2020 , emessa il 4/7/2019 dalla sezione decima della Commissione tributaria provinciale di Messina con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla stessa contribuente, con il quale la stessa ha chiesto l'annullamento della cartella n.29520180008012332, contenente la richiesta di pagamento di euro
3.153,36, relativi a TARES 2013, TARI 2014 e TARI 2016.
La contribuente ha formulato, in primo grado, le seguenti eccezioni riguardanti la suddetta cartella:
difetto di motivazione inesistenza del presupposto impositivo in quanto le suddette tasse sono state regolarmente pagate;
anno
2016 dalla ricorrente ,anni 2013 e 2014 dalla madre della ricorrente ( dei pagamenti è stata allegata documentazione).
I Giudici di primo grado hanno, però, rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1, in sede di appello, ha non solo ribadito il pagamento delle suddette tasse, ma ha, anche, allegato sentenze a lei favorevoli , sulla base del presupposto della esecuzione dei pagamenti effettuati per gli anni citati ed anche per altri, e più precisamente esse sono state le seguenti:
sentenza n.63/2023,della Corte di secondo grado, pronunciata il 6/12/2022.
sentenza n.5609/2024, della Corte di primo grado ,pronunciata il 24/10/2024.
Lo stesso Comune di Messina ha, successivamente, comunicato, in data 3/10/2024, a questa Corte
l'esecuzione dello sgravio riguardante l'importo chiesto in premessa.
P.Q.M.
Questa Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.