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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA FORLEO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Martino n. 168, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« Parte_3
I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, compatibilmente con il dovere di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli. Figli. Il figlio maggiore ha 14 anni e frequenta la classe prima della scuola superiore, la figlia Per_1
di anni 12 frequenta la seconda media. Entrambi i figli svolgono un'attività sportiva: Per_2 Per_1 la pallanuoto e la ginnastica artistica. Per_2
Sia che saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad occuparsene Per_1 Per_2 congiuntamente. La dimora abituale dei figli viene stabilita presso la madre che rimarrà nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà. I ricorrenti stabiliscono, a solo fine esemplificativo, che i figli trascorreranno un fine settimana alternato con ciascun genitore dal sabato mattina al lunedì mattina.
1 Durante la settimana il padre potrà, compatibilmente con gli impegni dei figli, vederli tutti i giorni e tenerli almeno un giorno a settimana presso di sé dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva. Si precisa comunque che entrambi i genitori potranno partecipare agli impegni sportivi dei figli compatibilmente con gli impegni dell'altro figlio minore a loro affidato. Relativamente alle festività natalizie e alle altre festività i genitori decideranno concordemente i periodi di rispettiva permanenza con i figli, tenendo conto anche della volontà degli stessi e dei rispettivi impegni lavorativi. Durante l'anno i figli trascorreranno un periodo di quindici giorni di vacanza, anche non continuativi, con entrambi i genitori da concordarsi con congruo preavviso. Ai sensi dell'art. 337/ter CC e sul comune sentire dei genitori si precisa che entrambi i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
La responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata, ai sensi dell'art. 337/ter terzo comma CC da ambedue i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Assegno di mantenimento. Il padre corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Parte_2 mensili quale contributo al mantenimento dei figli;
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato, secondo gli indici ISTAT, annualmente. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse dei figli, come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Lucca, saranno sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate, salvo casi di urgenza. L'importo dell'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
e) Beni comuni. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune f) Espatrio I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 10/10/2009, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
14/10/2010) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/10/2009, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 97, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/4/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA FORLEO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via S. Martino n. 168, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
« Parte_3
I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove creda, compatibilmente con il dovere di assistenza morale e materiale nei confronti dei figli. Figli. Il figlio maggiore ha 14 anni e frequenta la classe prima della scuola superiore, la figlia Per_1
di anni 12 frequenta la seconda media. Entrambi i figli svolgono un'attività sportiva: Per_2 Per_1 la pallanuoto e la ginnastica artistica. Per_2
Sia che saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad occuparsene Per_1 Per_2 congiuntamente. La dimora abituale dei figli viene stabilita presso la madre che rimarrà nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà. I ricorrenti stabiliscono, a solo fine esemplificativo, che i figli trascorreranno un fine settimana alternato con ciascun genitore dal sabato mattina al lunedì mattina.
1 Durante la settimana il padre potrà, compatibilmente con gli impegni dei figli, vederli tutti i giorni e tenerli almeno un giorno a settimana presso di sé dall'uscita della scuola sino alla mattina successiva. Si precisa comunque che entrambi i genitori potranno partecipare agli impegni sportivi dei figli compatibilmente con gli impegni dell'altro figlio minore a loro affidato. Relativamente alle festività natalizie e alle altre festività i genitori decideranno concordemente i periodi di rispettiva permanenza con i figli, tenendo conto anche della volontà degli stessi e dei rispettivi impegni lavorativi. Durante l'anno i figli trascorreranno un periodo di quindici giorni di vacanza, anche non continuativi, con entrambi i genitori da concordarsi con congruo preavviso. Ai sensi dell'art. 337/ter CC e sul comune sentire dei genitori si precisa che entrambi i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
La responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata, ai sensi dell'art. 337/ter terzo comma CC da ambedue i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Assegno di mantenimento. Il padre corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 Parte_2 mensili quale contributo al mantenimento dei figli;
L'importo dell'assegno di mantenimento sarà rivalutato, secondo gli indici ISTAT, annualmente. Le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e ricreative nell'interesse dei figli, come meglio specificate nel protocollo del Tribunale di Lucca, saranno sopportate da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate, salvo casi di urgenza. L'importo dell'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
e) Beni comuni. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune f) Espatrio I coniugi si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione all'espatrio». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 10/10/2009, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
14/10/2010) e (nata l'[...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi
2 all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 10/10/2009, debitamente trascritto Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 97, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2009, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/7/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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