Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14379 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula A 1 4 3 7 9/ 0 2 REPUBBLICA ITALI o per cassazione - a di sp ici motivi -Inam IN NOME1 LPO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N.3973/00. Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 33334 Cron. Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Rep. 3774 Ud. 3.6.02. 豐 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE S E N T ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti PRATI GIANNI, in qualità di erede di IR Go- - ANCELLIE RE rini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Capuana, n. 175, presso l'avv. Mario Palombi unita- mente all'avv. Francesco Camurri del foro di Reggio Emilia, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del sinda- co in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio, n. 46, pal. 4, scala B, pres- so l'avv. Gian Marco Grez unitamente all'avv. Gu- 1288 2002 glielmo Saporito che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 828 pubblicata il 3 settembre 1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 giugno 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9 maggio 1995 IR NI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Reggio Emilia il locale Comune proponendo opposizio ne ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. Π. 1035 del 1972 avverso il provvedimento di decadenza dall'as- segnazione di un alloggio di edilizia residenziale E pubblica per esser venute meno le condizioni previ- ste dalla normativa regionale che non consentiva che un familiare convivente, nella specie la nuora NA AT, fosse proprietario di altro immo- bile. Sosteneva, tra l'altro, la opponente che era stata fatta ingiustificata applicazione retroattiva della normativa regionale la quale non poteva opera 2 2 re nella specie in quanto al momento della sua en- trata in vigore gli occupanti dell'immobile versava no nella stessa situazione abitativa che aveva dato luogo alla pronuncia di decadenza. Con sentenza del 19 giugno 1997 il pretore ri- gettava la domanda e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Reggio Emilia con sentenza del 23 agosto 3 settembre 1999. Osservava il tribunale per quanto ancora in- - teressa ai fini della prosecuzione del giudizio ww che una legge che avesse introdotto requisiti più restrittivi per l'assegnazione di alloggi di edili- zia residenziale pubblica non poteva rendere ille- gittima la precedente detenzione dell'alloggio da parte dell'assegnatario senza avere una ingiustifi- cata portata retroattiva, ma, dovendo trovare appli cazione per il futuro, non poteva ritenersi compa- tibile con la disciplina sopravvenuta il mantenimen to della detenzione dell'alloggio e la prosecuzione di un rapporto non conforme alla nuova disciplina regolatrice, sicché doveva ritenersi pienamente giu stificata la dichiarazione di decadenza dalla asse- gnazione non ravvisandosi alcuna deroga al princi- pio di irretroattività della legge nell'applicazio- ne delle norme sopravvenute ai rapporti giuridici 3 che si svolgevano nel tempo e proseguivano sotto la nuova disciplina. Contro la sentenza ricorre per cassazione Gian ni TI, figlio ed erede della attrice appellante, con un solo motivo. Resiste il Comune di Reggio Emilia con
contro
- ricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la violazione e l'erra- ta applicazione dell'art. 23, lett. d), della legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, così come modifica- to dall'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, in relazione all'art. 11 disp. prel. cod. civ. ed all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che la disposizione che introduce la deca- denza dall'assegnazione per la perdita dei requisi- ti previsti per l'assegnazione stessa dovrebbe tro- vare applicazione solo nei confronti degli alloggi assegnati dopo l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta e non alle assegnazioni già effettua- te, in osservanza del principio di irretroattività della legge. Il ricorso non può trovare accoglimento in quanto le censure del ricorrente, che si è limitato a riproporre le medesime argomentazioni già sotto- poste all'esame dei giudici di merito, non valgono a superare le ragioni poste a fondamento della deci sione impugnata la quale ha correttamente distinto tra la rivalutazione delle situazioni pregresse, esclusa dal principio di irretroattività della nor- mativa regionale sopravvenuta, e la disciplina del- le situazioni esistenti le quali restano sottoposte alla disciplina sopravvenuta, quando esse debbano essere prese in considerazione in se stesse, pre- scindendo da ogni collegamento con il fatto che le ha generate. Ne consegue che un rapporto di godimen to di un alloggio economico e popolare, validamente costituito sulla base della normativa all'epoca vi- gente, non può ritenersi sottratto per tutta la sua durata alle disposizioni sopravvenute che introdu- cano nuove ipotesi di decadenza a carico dell'asse- segnatario, non operanti all'epoca della costitu- zione del rapporto. In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ri- corrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi €.64,77 oltre €. 1.500,00, 5 per onorario. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2002. llo, Vivious IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. LU DELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Marie D. Nuoro Di Nuzzo 8 U11.20CZ Oggi. IL LIERE uzzo Di Nugus ق 109T129,11 456T 66 TOT. 149,77 1400 то,161,77 2 A M 2005 Sede 4, ENTRATE:RO 7 7 RO , о V. DELLE 2 н dolg: NO € versale й ZIA A о EN in т AG Registrato 00 O н B 1 IB о IL 5 F I еш D м 6