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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 334/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. 334/23 R.G. riassunto con atto di citazione in riassunzione notificato in data 4.4.2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025, promossa
OGGETTO:
[...]
CP_1
(C.F. e P. IVA ,
[...] Parte_1 P.IVA_1
143121 con sede legale in Torre Boldone (BG), Via Reich n. 76, in persona del legale rappresentante, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Dio del
Foro di Bergamo, con studio in 24121 - Bergamo (BG) Via Divisione Julia
n. 5 presso il quale elegge domicilio giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
con sede in Torino, Piazza San Carlo n. Controparte_2
156, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 i.v., C.F. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese , R.E.A. di Torino n. , quale P.IVA_2
società incorporante , in persona del Procuratore Controparte_3
Speciale, Dott.ssa con l'avv. Augusto Azzini del Foro di CP_4
Brescia con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Piazza della
Loggia n. 5, giusta delega in calce al presente atto.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4911/2023 resa il 24 novembre 2022, pubblicata e comunicata in data 16.02.2023
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 6032320 già n. 20942/IM.
Per l'effetto, condannare GIÀ Controparte_5 [...]
alla restituzione di tutte le somme ad essa versate CP_3
indebitamente a titolo di interessi, e di spettanza di
[...]
pari a complessivi € 326.620,88 alla data Parte_2
del 30.09.2014, ovvero della diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo;
disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti.
IN VIA SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti dall'Utilizzatrice alla Concedente, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale.
- Per l'effetto, condannare GIÀ Controparte_5 [...]
alla restituzione a CP_3 Parte_2
di tutte le maggiori somme illecitamente addebitate per interessi
[...]
corrispettivi non dovuti e superiori al tasso legale, da quantificarsi in corso di giudizio, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo;
disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, oltre ad
IVA e CPA, come per legge
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettersi C.T.U. volta a esaminare e confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche di parte attrice, con specifico riferimento all'usura praticata nei rapporti oggetto di giudizio, agli interessi erroneamente e indebitamente pretesi dalla convenuta,
all'indeterminatezza del tasso pattuito, nonché all'esatta quantificazione delle somme versate dall'attrice ma non dovute per le motivazioni dedotte dall'attrice, e al ricalcolo dei canoni futuri
Della convenuta in riassunzione “Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e
deduzione disattesa:
in principalità: rigettare integralmente l'appello proposto in quanto
infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, con conferma
integrale della sentenza appellata.
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio dinnanzi Parte_2
al Tribunale di Brescia (già in data Controparte_3 Controparte_6
18.3.15 sostenendo che gli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 602320 (già 20942/M), di cui era cessionaria, erano usurari,
e per l'effetto domandava condannarsi alla restituzione Controparte_3
di euro 326.620,88 oppure la diversa somma accertata in corso di giudizio e disporsi la riduzione dei canoni futuri, con esclusione degli interessi non dovuti. Al riguardo affermava che l'interesse era usurario in quanto determinato nella misura del 13,455% e quindi nella misura di 3,15 %
punti percentuali in più rispetto al tasso-soglia del periodo di riferimento,
donde la gratuità del contratto di leasing.
In subordine, domandava accertarsi e dichiararsi la nullità per indeterminatezza del parametro euribor delle clausole relative agli interessi corrispettivi, con condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme non dovute.
Si costituiva in giudizio , già in corso di Controparte_3 Controparte_6 causa incorporata in , eccependo l'inammissibilità per Controparte_2
carenza di interesse delle domande attoree in quanto gli interessi usurari non erano mai stati versati, e comunque l'infondatezza delle medesime.
Non ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice, all'udienza del
21.4.2016 il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica con sentenza n. 2298
in data 19.7.16 decideva come segue:
“a) rigetta le domande attoree;
b) rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna parte attrice al pagamento in favore di in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
di lite che si liquidano in euro 9.177,60 per compensi, oltre rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.”
In particolare il primo giudice affermava che
-la domanda di accertamento della usurarietà dei tassi di interesse moratorio, da cui deriverebbe la natura gratuita del contratto, seppure connotata dall'interesse ad agire ex art 100 cpc, essendo irrilevante la mancata corresponsione degli interessi moratori in quanto l'attrice chiedeva la restituzione degli interessi corrispettivi fino a quel momento corrisposti in virtù dell'asserita gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.
derivante dalla natura usuraria dei soli interessi moratori;
- la domanda principale riguardava, dunque, l'azzeramento degli interessi passivi ex art. 1815 cc ed era in relazione ad essa che doveva essere considerata quella di accertamento del carattere usurario della pattuizione dell'interesse moratorio;
essa tuttavia non poteva trovare accoglimento,
poiché, anche qualora gli interessi moratori fossero stati considerati usurari, essi avrebbero potuto determinare la nullità (parziale) del contratto in riferimento alla sola singola clausola che li prevedeva, ma non anche con riguardo a quella che regolava gli interessi corrispettivi, essendo quest'ultima dotata di propria autonomia;
- l'autonomia delle due clausole appariva in armonia con la loro differente funzione: gli interessi corrispettivi afferivano alla fase fisiologica del rapporto contrattuale, costituendo il costo effettivo del finanziamento;
quelli moratori, invece, all'eventuale fase patologica, correlata al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale: la loro funzione era quindi di risarcimento del danno, mentre quella degli interessi corrispettivi era di remunerazione del finanziamento;
- l'art.1815 cc doveva essere coordinato con l'art.1339 cc, sicché i tassi superiori alla soglia antiusura determinavano l'applicazione di interessi non superiori al tasso soglia usura, in conseguenza del disposto di cui all'art.1419, secondo comma, cc, e non anche la restituzione degli interessi corrispettivi fino a quel momento versati;
- l'accertamento della natura usuraria della clausola di determinazione del tasso mora non poteva fondarsi sui medesimi criteri di calcolo previsti per gli interessi corrispettivi, basati sullo sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, mentre quella relativa all'interesse moratorio aveva funzione risarcitoria dell'inadempimento da mancato pagamento, con la medesima funzione della clausola penale, essendo così assoggettabile, in caso di esorbitanza, al potere di riduzione equitativa, anche d'ufficio, ai sensi dell'art.1384 cc;
- la domanda di riduzione del solo interesse moratorio in vista di un potenziale futuro inadempimento era ingiustificata, per carenza di interesse, poiché esso non era mai stato corrisposto;
- parimenti, l'ulteriore domanda con cui si chiedeva la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli con esclusione degli interessi non dovuti, era da ritenersi essa pure infondata, in quanto la contestazione sulla indeterminatezza del tasso leasing era generica ed esso era espressamente determinato in contratto, con conseguente irrilevanza della chiesta ctu;
-anche la domanda subordinata di accertamento dell'invalidità della pattuizione sull'interesse passivo ancorato al parametro di riferimento euribor era priva di fondamento: nei contratti prodotti in atti il tasso di leasing era stato espressamente determinato nel saggio del 5,436%,
inferiore al TSU per tale tipo di operazioni, e l' inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse dell'euribor soddisfaceva le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola, in quanto, ancorché le banche influenzassero il suo ammontare, ciò non bastava di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi, diretti ad influenzare la determinazione del tasso tra le banche interessate, attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo fosse illecito;
- la richiesta ex art.96 cpc era stata avanzata da parte convenuta in assenza di prova del danno che le sarebbe derivato dalla proposizione della presente azione giudiziale da parte dell'utilizzatore, ed era inoltre tardiva.
Proponeva appello in data 28.9.16 la società Parte_2
affidato a tre motivi di appello, sostenendo che:
- il tasso mora superava il TSU, anche in caso di applicazione del correttivo indicato dalla AN d'AL (+2,1%); il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che il rilievo del superamento, con riguardo agli interessi moratori, del tasso soglia usura, determinasse l'invalidazione della sola clausola che li riguardava, senza produrre la conversione del contratto da oneroso a gratuito;
tale conclusione era erronea in quanto apertamente in contrasto con quanto stabilito dal secondo comma dell'art.1815 cc, applicabile a tutti i tipi di finanziamento incluso il leasing finanziario;
era inoltre erronea ed illogica la conclusione nel senso della non riducibilità della pattuizione degli interessi moratori, posto che la tesi contraddiceva la stessa premessa da cui muoveva, costituita dalla regola dell'inserzione automatica della clausola di legge, per il combinato disposto degli articoli 1339 e 1419 cc;
era infine incomprensibile la pretesa di riduzione di una penale palesemente illegittima;
- il tasso di interesse oggetto di pattuizione non era né determinato né
determinabile poichè non aveva mai consegnato CP_3
all'utilizzatrice un piano finanziario specifico, e la mancata indicazione di quale quota di ogni singolo canone fosse da imputare a rimborso del capitale e quale ad interessi non consentiva di dare un contenuto certo alla generiche indicazioni di calcolo astrattamente previste in contratto, non essendo noto né conoscibile a quali importi il tasso di interesse corrispettivo dovrebbe essere in concreto applicato;
l'euribor, richiamato quale parametro di conteggio, era inutilizzabile, e la clausola che lo richiamava nulla, ex artt.1418 e 1419 cc, per contrarietà a norma imperativa (art.2 legge n.287/2010 in tema di salvaguardia della concorrenza), per essersi determinato nel quantum a seguito e per effetto di accordo di cartello tra le banche ed i grandi finanziatori;
tale nullità
generava a sua volta la nullità della clausola che a tale elemento faceva espresso richiamo, per relationem;
- il giudice aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sul risarcimento del danno.
si costituiva in giudizio in data 23.5.17 chiedendo il Controparte_3
rigetto del gravame.
La causa era assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2019, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 21.6.2019 la Corte d'Appello di Brescia respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali e al pagamento del doppio del contributo unificato.
La Corte con riguardo al primo motivo affermava che:
- come affermato dalla richiamata sentenza del Supremo Collegio n.
27.442/2018, il tasso di mora era anch'esso soggetto al divieto generale di usurarietà degli interessi;
era in particolare necessario confrontare il tasso di interesse di mora con lo stesso tasso soglia indicato per gli interessi corrispettivi, in quanto il TEGM, base di calcolo del TSU, era rilevato non già per titolo giuridico, ma per tipo contrattuale;
pertanto, non era necessaria alcuna maggiorazione del TSU a fine di rilevare un tasso di mora soglia;
- le clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e moratori erano autonome, con la conseguenza che l'eventuale invalidità della seconda,
anche per usura, non si estendeva alla prima;
-nel caso di specie, pur riscontrata l'illegittimità per superamento del TSU
della clausola relativa agli interessi moratori, gli interessi corrispettivi erano inferiori al tasso soglia, pertanto anche se ai sensi dell'art. 1815 c.3
cc l'usurarietà era sanzionata con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito, essendo le due pattuizioni autonome, la richiesta di ripetizione dell'indebito non poteva essere accolta non essendo fondata la richiesta ex art 1815 cpv cc di azzeramento dell'interesse corrispettivo, e ciò valeva anche con riferimento alla richiesta di rideterminazione delle rate a scadere con esclusione degli interessi corrispettivi pattuiti;
- pertanto non metteva conto di decidere sull'usurarietà del tasso di mora,
per carenza di interesse, in quanto la richiesta di invalidità della pattuizione era stata azionata solo in via strumentale alla restituzione.
Con riguardo al secondo motivo rilevava che la censura di indeterminatezza del tasso corrispettivo era infondata in quanto erano stati indicati tutti i dati utili nel contratto di leasing fin dalla sua stipula ed il riferimento al tasso Euribor 3 mesi tasso 360” fungeva semplicemente da parametro esterno utilizzato per il calcolo.
*****
ricorso, articolato in quattro motivi ed Parte_3
illustrato anche con memoria, da cui si difendeva con CP_3
controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, in riferimento all'articolo
360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma, I. 108/1996, 1, primo comma, d.l. 394/2000
convertito in I. 24/2001 e 1815, secondo comma, c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma,
n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso, per avere il giudice d'appello ritenuto non rilevante l'usurarietà del tasso moratorio per determinare la gratuità del contratto e per avere omesso di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso moratorio;
con il secondo lamentava violazione dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 117 T.U.B. per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi nulle per indeterminatezza, nonostante le verifiche svolte consentissero di affermare che l'obbligazione assunta dall'attuale ricorrente era "né determinata né determinabile", e comunque nulla per contrarietà all'articolo 117 T.U.B.; con il terzo, propugnava censura in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 2, L 287/1990, ancora per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi
"nulle per nullità del parametro di riferimento EURIBOR", asseritamente inutilizzabile in forza dell'articolo 2 I. 287/1990 relativa alle norme sull'antitrust a seguito delle Decisioni della Commissione Europea del 4
dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914); con il quarto,
censurava l'omesso esame di fatto discusso e decisivo per mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio che era stata indicata dall'attuale ricorrente come necessaria per la verifica degli indebiti contestati.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4911 del 24 novembre 2022,
accolto il primo motivo di gravame e dichiarati assorbiti gli altri, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d' Appello di Brescia. Stabiliva in particolare che: “La corte territoriale, in effetti, dopo essersi spesa in
un'amplissima illustrazione del contenuto della motivazione di Cass. sez.
3, ord. 17 maggio 2018 n. 27442 (…), afferma: “La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già
autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione
dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere”,
pertanto non dovendosi “statuire sull'invalidità della clausola
sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo,
in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna
appellante, alla controversia” (…) … l'attuale ricorrente aveva concluso
in via principale chiedendo di accertare e dichiarare l'usurarietà degli
interessi convenuti nel contratto e “per l'effetto” di condannare
controparte alla restituzione e ridurre i canoni escludendo gli interessi
non dovuti;
(…) Ora, è evidente che la corte territoriale, in relazione
all'incipit “per l'effetto”, ha ritenuto che l'unica domanda fosse quella
della condanna restitutoria e della riduzione dei canoni. (…) Tuttavia,
come rileva la ricorrente, la corte territoriale stessa poco prima (a pagina
21 della sentenza), pur inserendo nella frase anche un elemento alquanto
singolare - "pressione psicologica esercitata sul mutuatario" -, ha proprio
riconosciuto l'esistenza dell'interesse che ora questo motivo prospetta,
così esprimendosi: "La previsione di un tasso di interesse moratorio
eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio,
costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario (o, nel
nostro caso, sull'utilizzatore del bene concesso in leasing) in ragione dei
rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale
oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi
imponderabili). In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del
tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della
clausola in oggetto...".
5.4 Si è dinanzi, evidentemente, a una questione di
interpretazione della domanda, la quale, come è ben noto, può essere
vagliata in riferimento all'articolo 112 c.p.c. - invocato infatti dalla
ricorrente - dal giudice di legittimità […] Dalla chiara conformazione
delle conclusioni sia di primo grado che d'appello, e dal contenuto delle
argomentazioni che le sorreggevano, riportate, seppure in modo conciso
ma comunque - si ripete - sufficiente a comprendere, nella premessa del
ricorso, emerge che non si è dinanzi ad una "richiesta" di un accertamento
incidentale, bensì ad una vera e propria domanda: e ciò per le ragioni che
la stessa corte territoriale, come si è visto, aveva già poco prima
constatato ed evidenziato (sentenza, pagina 21), ovvero che la presenza
nel contratto di una clausola prevedente interessi moratori usurari
dispiega subito "uno squilibrio" in relazione ai "rischi correlati
all'eventuale ... futura inadempienza" della parte utilizzatrice del bene
dato in leasing, l'attuale ricorrente. Rilievo che conduce altresì a
riconoscere la sussistenza, pertanto, di un interesse della utilizzatrice per
questa che è una domanda vera e propria, non solo perché, come
riconosce la stessa sentenza impugnata nella sua - appena evidenziata
quale contraddittoria - argomentazione, la presenza di una clausola
siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione alla
così delineata vicenda esecutiva consistente in un eventuale futuro
inadempimento, ma anche perché la nullità insorge immediatamente quando viene concordata la clausola, e non è certo configurabile un
obbligo della parte che intende far valere la nullità di dover aspettare
appunto la fase esecutiva del negozio. […] Che poi l'incipit della (duplice)
domanda relativa alla restituzione dell'indebito e alla riduzione del
canone sia nella tipica espressione "per l'effetto" non può certo
interpretarsi nel senso di deprivare la domanda precedente della natura,
appunto, di domanda per farne un mero presupposto da vagliare
incidentalmente rispetto ad un'unica domanda, cioè quella proposta dopo
la suddetta espressione. Si tratta, invece, di una mera evidenziazione della
correlazione logico-giuridica tra due domande, che non degrada peraltro
la prima come assertivamente enuncia il giudice d'appello. Risulta
pertanto fondato il primo submotivo, avendo violato la corte territoriale
l'articolo 112 c.p.c. nel senso di non avere interpretato correttamente
quanto le era stato chiesto dall'appellante, attuale ricorrente.
Il secondo submotivo lamenta che il giudice d'appello avrebbe escluso
erroneamente che "dal superamento del tasso soglia da parte degli
interessi di mora possa derivare, quale conseguenza, la gratuità del
contratto di leasing". Si tratta, evidentemente, proprio di una conseguenza
dell'accertamento che nel contratto de quo sussista quel che nella prima
domanda appena esaminata si chiede di dichiarare, ovvero "l'usurarietà
degli interessi convenuti nel contratto". L'omessa pronuncia su tale
domanda, accertata accogliendo il primo submotivo, assorbe quindi
questo secondo submotivo.”. *****
ha riassunto il giudizio con atto di citazione Parte_2
notificato in data 4.4 2023, domandando in via principale di accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 6032320 già n. 20942/IM, e pertanto condannare la società
alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, pari a complessivi € 326.620,88 alla data del 30.09.2014, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
di disporre altresì
la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR
delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti dall'Utilizzatrice
alla Concedente, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale e per l'effetto, condannare la società a restituire le somme versate per interessi corrispettivi non dovuti e superiori al tasso legale, da quantificarsi in corso di giudizio, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo;
disporre altresì
la riduzione dei canoni futuri, applicandovi il tasso legale.
si è costituita in data 20.7.23, domandando il rigetto Controparte_2
integrale delle domande attoree.
All'udienza collegiale del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che <il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della
pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio
proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso
integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per
ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento
di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza
che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle
parti>> (cfr. fra le tante e da ultimo: Cass. 31.05.2021 n. 15143).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Fatta tale premessa, rileva la Corte che nel decidere la presente vertenza non si può prescindere, come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, dal principio per cui la domanda di declaratoria di nullità degli interessi moratori e di ripetizione sono tra loro autonome e sussiste un autonomo interesse ad agire per il mero accertamento di tale nullità anche in assenza di inadempimento e quindi di applicazione del tasso mora. In questa sede di rinvio, vanno dunque esaminati i profili di doglianza proposti dalla società attrice in riassunzione e oggetto di omessa pronuncia, il primo relativo all'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori, il secondo relativo alla gratuità del mutuo nel caso di superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora.
Nel caso di loro infondatezza, andrà esaminata la domanda svolta in via subordinata relativa alla nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi, anche sotto il profilo dell'illegittimità del parametro Euribor
di indicizzazione.
Ebbene, il primo profilo è infondato.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n 19597/2020,
pronunciandosi sulla vexata quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c.,
644 c.p., art.2 L 108/1996, dl 394/2000 convertito nella l 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se, in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori, siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale, ha affermato che, al pari degli interessi corrispettivi, per i quali
è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per quelli moratori l'identificazione dell'interesse usuario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di AN d'AL sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un cd tasso soglia limite. Chiarito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il DM vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, assume che sia gioco forza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine di tolleranza previsto sino alla soglia usuraria può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Alla luce di tali principi si impongono alcune considerazioni.
Ai fini della determinazione del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, ove essi non siano citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996, il calcolo va effettuato comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass.
8.4.2024 n.
9201. Ex aliis Cass. Sez.
6-1 n. 31615-21, Cass. Sez. 1 n. 14214-22).
Per i contratti, come quello di specie, conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. Ebbene nel caso di specie, il tasso di mora soglia è pari al 13,455% (ossia alla maggiorazione del 50% di 10,305% + 2,1%) e il tasso di mora pattuito in contratto è pari al 13,455 (calcolato come segue: tasso soglia vigente all'epoca della stipula, pari al 10,305%, maggiorato di 3,15 punti percentuali) e dunque non supera il tasso soglia mora.
In senso contrario non può ritenersi, come sembrerebbe sostenere l'attrice in riassunzione, che la usurarietà del tasso mora fosse stata già affermata dalla Corte di Appello con la sentenza cassata, non essendo la Corte scesa nel merito dell'accertamento e non avendo essa statuito sulla usurarietà
dell'interesse moratorio, tanto che proprio per tale omessa pronuncia è
stata cassata.
Pertanto, contrariamente a quanto ancora afferma Parte_2
il tasso di mora pattuito non è usurario e, ancorché la domanda
[...]
di accertamento della nullità dell'interesse usurario sia autonoma e sussista interesse ad agire, essa è infondata e va respinta.
Giova osservare che, anche se così non fosse, non vi è ragione per discostarsi dalla interpretazione dell'art. 1815 c.c. fornita dalle Sezioni
Unite, secondo cui detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Come si è già detto, secondo la
Suprema Corte “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo
degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente
applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
pattuiti. (…) Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia
riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto
relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del
risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non
più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per
gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale
conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione
secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno
per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune,
secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene
automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi
corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla
concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la
nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè anche
quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti
in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro
- quelli siano lecitamente convenuti”.
Ne discende che gli interessi moratori devono ritenersi sicuramente assoggettabili alla disciplina dell'usura, senza che tuttavia ciò possa portare alla gratuità del mutuo, come pretenderebbe l'attrice in riassunzione, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi ove, come nella specie, lecitamente convenuti.
Anche dunque ove fosse stata accertata la usurarietà del tasso mora pattuito in contratto, ma così non è per le ragioni anzidette, comunque la domanda di restituzione non avrebbe potuto essere accolta, essendo comunque dovuti gli interessi corrispettivi, validamente pattuiti.
Anche il profilo relativo all'indeterminatezza dei tassi è infondato e va reietto.
Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.;
mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Nel caso di specie, il contratto indica analiticamente tutti i parametri per la determinazione del tasso di interesse (tanto che l'attrice in riassunzione stessa li elenca nei propri atti processuali).
Né peraltro la mancata consegna di un piano d'ammortamento influenza l'univoca determinabilità dell'ammontare e della ripartizione del pagamento degli interessi, come precisato dal Supremo Collegio con sentenza n. 29530 del 2024. La Corte di legittimità ha infatti affermato che
“[…]questa Corte che ha avuto occasione di occuparsi della
determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, per
quanto qui rileva:
-(…)
- con la decisione n. 17110 del 26/06/2019, che, nella vigenza del d.lgs.
n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere
determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal
caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci
che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta
determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente
dalla società di leasing. La Corte ha chiarito che tale possibilità si desume
in via indiretta dall'art. 117 TUB - perché non avrebbe senso vietare il
rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per
relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne,
purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che
dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del
cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette
asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare
nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati» intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle
remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale
finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione
dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma
anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui
materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo
inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). La determinabilità
per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione
della sanzione sostitutiva che la ricorrente invoca, la quale è riservata alle
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass.
26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere
equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti
ad un ammontare del costo dell'operazione variabile, sì da ritenere che il
prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato,
oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà
dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364). Ebbene, la Corte
territoriale, nel considerare errate le sentenze di primo grado [… ] non
solo ha chiarito che il tasso era stato concordato espressamente e
volutamente in modo da emanciparlo dalla quotazione alla data di
conclusione del contratto, ma ha anche fugato il dubbio che la volontà
delle parti si fosse formata su un costo dell'operazione diverso da quello
espresso nel contratto.”. In sintesi, la determinabilità del tasso come elemento contrattuale è verificata, indipendentemente dalla presenza di un piano di ammortamento, qualora il parametro di indicizzazione sia concordato espressamente e volutamente alla conclusione del contratto, e quel parametro non sia controllato unilateralmente dall' . CP_7
Entrambe le circostanze si sono verificate nel caso di specie, poiché anche la doglianza in merito all'asserita indeterminatezza del tasso Euribor da parte della AN a mezzo di un accordo di cartello è infondata.
L'EURIBOR costituisce, infatti, valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
esso è frutto della rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello. Si tratta quindi di un parametro certo, desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza.
Quanto alla dedotta nullità “a valle” per la invalidità “a monte” della sua determinazione in violazione della normativa antitrust, deve osservarsi che l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi per scontata, ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b)
dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa ed il contratto a valle. Non sussistendo alcuno di questi elementi,
non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor
costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
del resto, neppure ha allegato che la AN Parte_2
appellata avesse partecipato all'intesa concorrenziale accertata con le decisioni richiamate;
non sussiste certamente l'ultimo di questi elementi,
sicché non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor
costituisca indice di nullità del tasso pattuito. La nullità della determinazione “a monte” per violazione della normativa anticoncorrenziale non può, quindi, in alcun modo riversarsi sul contratto
“a valle” tenuto conto che la banca mutuante non risulta per nulla coinvolta in essa. Come è stato più volte affermato in giurisprudenza, i divieti che si rinvengono nella normativa antitrust non incidono in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio. I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può
discendere indubbiamente anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale di parametri esterni riproduttivi di un'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica. Attesa la finalità di presidio della correttezza del mercato dell'art. 2 l. 287/90, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi;
di modo che già in generale è
possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa,
i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni, ove dimostrati, nei confronti delle imprese da parte dei clienti. L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità
negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.
Tale orientamento, costante presso questa Corte, trova il conforto della
Suprema corte che, ancorché in materia di contratto di mutuo ha ritenuto che i contratti che < al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad
eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto
indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di
queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere
dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare
oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime
intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle
specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor,
ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE>>
(Cass. 34889/2024).
Giova, inoltre, evidenziare che non ha Parte_2
nemmeno provato che l'Euribor assunto come parametro fosse effettivamente quello censurato dalla Commissione Europea.
Anche la domanda di nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi proposta in via subordinata va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per tutti i gradi di giudizio come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. modd., scaglione da
€ 260.001 a € 520.000 parametri medi tranne che per la fase istruttoria,
che si liquida nel minimo in relazione all'attività effettivamente svolta,
con condanna di al pagamento delle spese Parte_2
stesse, in quanto sostanzialmente soccombente anche se vittoriosa in cassazione (cfr. Cass.
7.3.2024 n. 6151). Riguardo alla applicabilità dei parametri ora vigenti di cui al d.m. 55/2014 e succ. modd. in relazione a tutti i gradi di giudizio, va rilevato che, in base all'indirizzo cui questa
Corte aderisce, “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e
si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione,
purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora
completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia
concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non
operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni
professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a
quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione
omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. 31884/2018).
Pertanto, “pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di
rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito
globale del processo e, quando, come nella specie, riformi altresì la
sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio,
rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario. 14. Il compenso evoca la
nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera
professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o
fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si
esaurisce” (in termini, con riferimento ai parametri di cui al d.m. n.
37/2018 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, Cass.
2733/2018).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da Parte_2
[... a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione ordinanza n.
4911/2023 resa il 24 novembre 2022, pubblicata e comunicata in data
16.02.2023: - rigetta le domande proposte da Parte_2
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese che liquida nel complesso: CP_2
- in euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado;
- in euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940, 00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio di appello;
-in euro 4.961,00 per la fase di studio, in euro 3.260,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio per Cassazione;
- in euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940, 00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Brescia all'udienza del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Cesare Massetti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. N. 334/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Cesare Massetti Presidente
dott. Maura Mancini Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. 334/23 R.G. riassunto con atto di citazione in riassunzione notificato in data 4.4.2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025, promossa
OGGETTO:
[...]
CP_1
(C.F. e P. IVA ,
[...] Parte_1 P.IVA_1
143121 con sede legale in Torre Boldone (BG), Via Reich n. 76, in persona del legale rappresentante, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Dio del
Foro di Bergamo, con studio in 24121 - Bergamo (BG) Via Divisione Julia
n. 5 presso il quale elegge domicilio giusta procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
c o n t r o
con sede in Torino, Piazza San Carlo n. Controparte_2
156, capitale sociale Euro 10.084.445.147,92 i.v., C.F. e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese , R.E.A. di Torino n. , quale P.IVA_2
società incorporante , in persona del Procuratore Controparte_3
Speciale, Dott.ssa con l'avv. Augusto Azzini del Foro di CP_4
Brescia con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Piazza della
Loggia n. 5, giusta delega in calce al presente atto.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
In punto: giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di
Cassazione n. 4911/2023 resa il 24 novembre 2022, pubblicata e comunicata in data 16.02.2023
CONCLUSIONI
Dell'attrice in riassunzione
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 6032320 già n. 20942/IM.
Per l'effetto, condannare GIÀ Controparte_5 [...]
alla restituzione di tutte le somme ad essa versate CP_3
indebitamente a titolo di interessi, e di spettanza di
[...]
pari a complessivi € 326.620,88 alla data Parte_2
del 30.09.2014, ovvero della diversa somma, anche maggiore, accertata in corso di giudizio, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo;
disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti.
IN VIA SUBORDINATA: - Accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti dall'Utilizzatrice alla Concedente, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale.
- Per l'effetto, condannare GIÀ Controparte_5 [...]
alla restituzione a CP_3 Parte_2
di tutte le maggiori somme illecitamente addebitate per interessi
[...]
corrispettivi non dovuti e superiori al tasso legale, da quantificarsi in corso di giudizio, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo;
disporre altresì la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese, diritti ed onorari, di tutti i gradi di giudizio, oltre ad
IVA e CPA, come per legge
IN VIA ISTRUTTORIA:
ammettersi C.T.U. volta a esaminare e confermare i risultati forniti dalle risultanze peritali econometriche di parte attrice, con specifico riferimento all'usura praticata nei rapporti oggetto di giudizio, agli interessi erroneamente e indebitamente pretesi dalla convenuta,
all'indeterminatezza del tasso pattuito, nonché all'esatta quantificazione delle somme versate dall'attrice ma non dovute per le motivazioni dedotte dall'attrice, e al ricalcolo dei canoni futuri
Della convenuta in riassunzione “Voglia l'On. le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza e
deduzione disattesa:
in principalità: rigettare integralmente l'appello proposto in quanto
infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti, con conferma
integrale della sentenza appellata.
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società conveniva in giudizio dinnanzi Parte_2
al Tribunale di Brescia (già in data Controparte_3 Controparte_6
18.3.15 sostenendo che gli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 602320 (già 20942/M), di cui era cessionaria, erano usurari,
e per l'effetto domandava condannarsi alla restituzione Controparte_3
di euro 326.620,88 oppure la diversa somma accertata in corso di giudizio e disporsi la riduzione dei canoni futuri, con esclusione degli interessi non dovuti. Al riguardo affermava che l'interesse era usurario in quanto determinato nella misura del 13,455% e quindi nella misura di 3,15 %
punti percentuali in più rispetto al tasso-soglia del periodo di riferimento,
donde la gratuità del contratto di leasing.
In subordine, domandava accertarsi e dichiararsi la nullità per indeterminatezza del parametro euribor delle clausole relative agli interessi corrispettivi, con condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme non dovute.
Si costituiva in giudizio , già in corso di Controparte_3 Controparte_6 causa incorporata in , eccependo l'inammissibilità per Controparte_2
carenza di interesse delle domande attoree in quanto gli interessi usurari non erano mai stati versati, e comunque l'infondatezza delle medesime.
Non ammessi i mezzi istruttori articolati da parte attrice, all'udienza del
21.4.2016 il giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica con sentenza n. 2298
in data 19.7.16 decideva come segue:
“a) rigetta le domande attoree;
b) rigetta la domanda di parte convenuta ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna parte attrice al pagamento in favore di in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese
di lite che si liquidano in euro 9.177,60 per compensi, oltre rimborso delle
spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.”
In particolare il primo giudice affermava che
-la domanda di accertamento della usurarietà dei tassi di interesse moratorio, da cui deriverebbe la natura gratuita del contratto, seppure connotata dall'interesse ad agire ex art 100 cpc, essendo irrilevante la mancata corresponsione degli interessi moratori in quanto l'attrice chiedeva la restituzione degli interessi corrispettivi fino a quel momento corrisposti in virtù dell'asserita gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.
derivante dalla natura usuraria dei soli interessi moratori;
- la domanda principale riguardava, dunque, l'azzeramento degli interessi passivi ex art. 1815 cc ed era in relazione ad essa che doveva essere considerata quella di accertamento del carattere usurario della pattuizione dell'interesse moratorio;
essa tuttavia non poteva trovare accoglimento,
poiché, anche qualora gli interessi moratori fossero stati considerati usurari, essi avrebbero potuto determinare la nullità (parziale) del contratto in riferimento alla sola singola clausola che li prevedeva, ma non anche con riguardo a quella che regolava gli interessi corrispettivi, essendo quest'ultima dotata di propria autonomia;
- l'autonomia delle due clausole appariva in armonia con la loro differente funzione: gli interessi corrispettivi afferivano alla fase fisiologica del rapporto contrattuale, costituendo il costo effettivo del finanziamento;
quelli moratori, invece, all'eventuale fase patologica, correlata al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale: la loro funzione era quindi di risarcimento del danno, mentre quella degli interessi corrispettivi era di remunerazione del finanziamento;
- l'art.1815 cc doveva essere coordinato con l'art.1339 cc, sicché i tassi superiori alla soglia antiusura determinavano l'applicazione di interessi non superiori al tasso soglia usura, in conseguenza del disposto di cui all'art.1419, secondo comma, cc, e non anche la restituzione degli interessi corrispettivi fino a quel momento versati;
- l'accertamento della natura usuraria della clausola di determinazione del tasso mora non poteva fondarsi sui medesimi criteri di calcolo previsti per gli interessi corrispettivi, basati sullo sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, mentre quella relativa all'interesse moratorio aveva funzione risarcitoria dell'inadempimento da mancato pagamento, con la medesima funzione della clausola penale, essendo così assoggettabile, in caso di esorbitanza, al potere di riduzione equitativa, anche d'ufficio, ai sensi dell'art.1384 cc;
- la domanda di riduzione del solo interesse moratorio in vista di un potenziale futuro inadempimento era ingiustificata, per carenza di interesse, poiché esso non era mai stato corrisposto;
- parimenti, l'ulteriore domanda con cui si chiedeva la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli con esclusione degli interessi non dovuti, era da ritenersi essa pure infondata, in quanto la contestazione sulla indeterminatezza del tasso leasing era generica ed esso era espressamente determinato in contratto, con conseguente irrilevanza della chiesta ctu;
-anche la domanda subordinata di accertamento dell'invalidità della pattuizione sull'interesse passivo ancorato al parametro di riferimento euribor era priva di fondamento: nei contratti prodotti in atti il tasso di leasing era stato espressamente determinato nel saggio del 5,436%,
inferiore al TSU per tale tipo di operazioni, e l' inserimento nelle clausole contrattuali relative al tasso di interesse dell'euribor soddisfaceva le esigenze di determinatezza richieste ai fini della validità della clausola, in quanto, ancorché le banche influenzassero il suo ammontare, ciò non bastava di per sé solo a dimostrare l'esistenza di accordi, diretti ad influenzare la determinazione del tasso tra le banche interessate, attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, sì da dimostrare che l'intero meccanismo fosse illecito;
- la richiesta ex art.96 cpc era stata avanzata da parte convenuta in assenza di prova del danno che le sarebbe derivato dalla proposizione della presente azione giudiziale da parte dell'utilizzatore, ed era inoltre tardiva.
Proponeva appello in data 28.9.16 la società Parte_2
affidato a tre motivi di appello, sostenendo che:
- il tasso mora superava il TSU, anche in caso di applicazione del correttivo indicato dalla AN d'AL (+2,1%); il giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che il rilievo del superamento, con riguardo agli interessi moratori, del tasso soglia usura, determinasse l'invalidazione della sola clausola che li riguardava, senza produrre la conversione del contratto da oneroso a gratuito;
tale conclusione era erronea in quanto apertamente in contrasto con quanto stabilito dal secondo comma dell'art.1815 cc, applicabile a tutti i tipi di finanziamento incluso il leasing finanziario;
era inoltre erronea ed illogica la conclusione nel senso della non riducibilità della pattuizione degli interessi moratori, posto che la tesi contraddiceva la stessa premessa da cui muoveva, costituita dalla regola dell'inserzione automatica della clausola di legge, per il combinato disposto degli articoli 1339 e 1419 cc;
era infine incomprensibile la pretesa di riduzione di una penale palesemente illegittima;
- il tasso di interesse oggetto di pattuizione non era né determinato né
determinabile poichè non aveva mai consegnato CP_3
all'utilizzatrice un piano finanziario specifico, e la mancata indicazione di quale quota di ogni singolo canone fosse da imputare a rimborso del capitale e quale ad interessi non consentiva di dare un contenuto certo alla generiche indicazioni di calcolo astrattamente previste in contratto, non essendo noto né conoscibile a quali importi il tasso di interesse corrispettivo dovrebbe essere in concreto applicato;
l'euribor, richiamato quale parametro di conteggio, era inutilizzabile, e la clausola che lo richiamava nulla, ex artt.1418 e 1419 cc, per contrarietà a norma imperativa (art.2 legge n.287/2010 in tema di salvaguardia della concorrenza), per essersi determinato nel quantum a seguito e per effetto di accordo di cartello tra le banche ed i grandi finanziatori;
tale nullità
generava a sua volta la nullità della clausola che a tale elemento faceva espresso richiamo, per relationem;
- il giudice aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sul risarcimento del danno.
si costituiva in giudizio in data 23.5.17 chiedendo il Controparte_3
rigetto del gravame.
La causa era assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2019, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 21.6.2019 la Corte d'Appello di Brescia respingeva l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese processuali e al pagamento del doppio del contributo unificato.
La Corte con riguardo al primo motivo affermava che:
- come affermato dalla richiamata sentenza del Supremo Collegio n.
27.442/2018, il tasso di mora era anch'esso soggetto al divieto generale di usurarietà degli interessi;
era in particolare necessario confrontare il tasso di interesse di mora con lo stesso tasso soglia indicato per gli interessi corrispettivi, in quanto il TEGM, base di calcolo del TSU, era rilevato non già per titolo giuridico, ma per tipo contrattuale;
pertanto, non era necessaria alcuna maggiorazione del TSU a fine di rilevare un tasso di mora soglia;
- le clausole di determinazione degli interessi corrispettivi e moratori erano autonome, con la conseguenza che l'eventuale invalidità della seconda,
anche per usura, non si estendeva alla prima;
-nel caso di specie, pur riscontrata l'illegittimità per superamento del TSU
della clausola relativa agli interessi moratori, gli interessi corrispettivi erano inferiori al tasso soglia, pertanto anche se ai sensi dell'art. 1815 c.3
cc l'usurarietà era sanzionata con la conversione del mutuo da oneroso a gratuito, essendo le due pattuizioni autonome, la richiesta di ripetizione dell'indebito non poteva essere accolta non essendo fondata la richiesta ex art 1815 cpv cc di azzeramento dell'interesse corrispettivo, e ciò valeva anche con riferimento alla richiesta di rideterminazione delle rate a scadere con esclusione degli interessi corrispettivi pattuiti;
- pertanto non metteva conto di decidere sull'usurarietà del tasso di mora,
per carenza di interesse, in quanto la richiesta di invalidità della pattuizione era stata azionata solo in via strumentale alla restituzione.
Con riguardo al secondo motivo rilevava che la censura di indeterminatezza del tasso corrispettivo era infondata in quanto erano stati indicati tutti i dati utili nel contratto di leasing fin dalla sua stipula ed il riferimento al tasso Euribor 3 mesi tasso 360” fungeva semplicemente da parametro esterno utilizzato per il calcolo.
*****
ricorso, articolato in quattro motivi ed Parte_3
illustrato anche con memoria, da cui si difendeva con CP_3
controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente denunciava, in riferimento all'articolo
360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma, I. 108/1996, 1, primo comma, d.l. 394/2000
convertito in I. 24/2001 e 1815, secondo comma, c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma,
n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso, per avere il giudice d'appello ritenuto non rilevante l'usurarietà del tasso moratorio per determinare la gratuità del contratto e per avere omesso di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso moratorio;
con il secondo lamentava violazione dell'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 117 T.U.B. per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi nulle per indeterminatezza, nonostante le verifiche svolte consentissero di affermare che l'obbligazione assunta dall'attuale ricorrente era "né determinata né determinabile", e comunque nulla per contrarietà all'articolo 117 T.U.B.; con il terzo, propugnava censura in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 2, L 287/1990, ancora per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi
"nulle per nullità del parametro di riferimento EURIBOR", asseritamente inutilizzabile in forza dell'articolo 2 I. 287/1990 relativa alle norme sull'antitrust a seguito delle Decisioni della Commissione Europea del 4
dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914); con il quarto,
censurava l'omesso esame di fatto discusso e decisivo per mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio che era stata indicata dall'attuale ricorrente come necessaria per la verifica degli indebiti contestati.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 4911 del 24 novembre 2022,
accolto il primo motivo di gravame e dichiarati assorbiti gli altri, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d' Appello di Brescia. Stabiliva in particolare che: “La corte territoriale, in effetti, dopo essersi spesa in
un'amplissima illustrazione del contenuto della motivazione di Cass. sez.
3, ord. 17 maggio 2018 n. 27442 (…), afferma: “La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già
autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione
dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere”,
pertanto non dovendosi “statuire sull'invalidità della clausola
sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo,
in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna
appellante, alla controversia” (…) … l'attuale ricorrente aveva concluso
in via principale chiedendo di accertare e dichiarare l'usurarietà degli
interessi convenuti nel contratto e “per l'effetto” di condannare
controparte alla restituzione e ridurre i canoni escludendo gli interessi
non dovuti;
(…) Ora, è evidente che la corte territoriale, in relazione
all'incipit “per l'effetto”, ha ritenuto che l'unica domanda fosse quella
della condanna restitutoria e della riduzione dei canoni. (…) Tuttavia,
come rileva la ricorrente, la corte territoriale stessa poco prima (a pagina
21 della sentenza), pur inserendo nella frase anche un elemento alquanto
singolare - "pressione psicologica esercitata sul mutuatario" -, ha proprio
riconosciuto l'esistenza dell'interesse che ora questo motivo prospetta,
così esprimendosi: "La previsione di un tasso di interesse moratorio
eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio,
costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario (o, nel
nostro caso, sull'utilizzatore del bene concesso in leasing) in ragione dei
rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale
oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi
imponderabili). In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del
tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della
clausola in oggetto...".
5.4 Si è dinanzi, evidentemente, a una questione di
interpretazione della domanda, la quale, come è ben noto, può essere
vagliata in riferimento all'articolo 112 c.p.c. - invocato infatti dalla
ricorrente - dal giudice di legittimità […] Dalla chiara conformazione
delle conclusioni sia di primo grado che d'appello, e dal contenuto delle
argomentazioni che le sorreggevano, riportate, seppure in modo conciso
ma comunque - si ripete - sufficiente a comprendere, nella premessa del
ricorso, emerge che non si è dinanzi ad una "richiesta" di un accertamento
incidentale, bensì ad una vera e propria domanda: e ciò per le ragioni che
la stessa corte territoriale, come si è visto, aveva già poco prima
constatato ed evidenziato (sentenza, pagina 21), ovvero che la presenza
nel contratto di una clausola prevedente interessi moratori usurari
dispiega subito "uno squilibrio" in relazione ai "rischi correlati
all'eventuale ... futura inadempienza" della parte utilizzatrice del bene
dato in leasing, l'attuale ricorrente. Rilievo che conduce altresì a
riconoscere la sussistenza, pertanto, di un interesse della utilizzatrice per
questa che è una domanda vera e propria, non solo perché, come
riconosce la stessa sentenza impugnata nella sua - appena evidenziata
quale contraddittoria - argomentazione, la presenza di una clausola
siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione alla
così delineata vicenda esecutiva consistente in un eventuale futuro
inadempimento, ma anche perché la nullità insorge immediatamente quando viene concordata la clausola, e non è certo configurabile un
obbligo della parte che intende far valere la nullità di dover aspettare
appunto la fase esecutiva del negozio. […] Che poi l'incipit della (duplice)
domanda relativa alla restituzione dell'indebito e alla riduzione del
canone sia nella tipica espressione "per l'effetto" non può certo
interpretarsi nel senso di deprivare la domanda precedente della natura,
appunto, di domanda per farne un mero presupposto da vagliare
incidentalmente rispetto ad un'unica domanda, cioè quella proposta dopo
la suddetta espressione. Si tratta, invece, di una mera evidenziazione della
correlazione logico-giuridica tra due domande, che non degrada peraltro
la prima come assertivamente enuncia il giudice d'appello. Risulta
pertanto fondato il primo submotivo, avendo violato la corte territoriale
l'articolo 112 c.p.c. nel senso di non avere interpretato correttamente
quanto le era stato chiesto dall'appellante, attuale ricorrente.
Il secondo submotivo lamenta che il giudice d'appello avrebbe escluso
erroneamente che "dal superamento del tasso soglia da parte degli
interessi di mora possa derivare, quale conseguenza, la gratuità del
contratto di leasing". Si tratta, evidentemente, proprio di una conseguenza
dell'accertamento che nel contratto de quo sussista quel che nella prima
domanda appena esaminata si chiede di dichiarare, ovvero "l'usurarietà
degli interessi convenuti nel contratto". L'omessa pronuncia su tale
domanda, accertata accogliendo il primo submotivo, assorbe quindi
questo secondo submotivo.”. *****
ha riassunto il giudizio con atto di citazione Parte_2
notificato in data 4.4 2023, domandando in via principale di accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto di locazione finanziaria n. 6032320 già n. 20942/IM, e pertanto condannare la società
alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, pari a complessivi € 326.620,88 alla data del 30.09.2014, con interessi e rivalutazione dal giorno dei singoli pagamenti al saldo;
di disporre altresì
la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli escludendo gli interessi non dovuti;
in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR
delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti dall'Utilizzatrice
alla Concedente, con conseguente applicazione del tasso di interesse legale e per l'effetto, condannare la società a restituire le somme versate per interessi corrispettivi non dovuti e superiori al tasso legale, da quantificarsi in corso di giudizio, con interessi di legge e rivalutazione monetaria dal giorno dei singoli pagamenti effettuati dall'attrice al saldo;
disporre altresì
la riduzione dei canoni futuri, applicandovi il tasso legale.
si è costituita in data 20.7.23, domandando il rigetto Controparte_2
integrale delle domande attoree.
All'udienza collegiale del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
E' noto che <il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della
pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio
proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, né
è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso
integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per
ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento
di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla
pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza
che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o
modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle
parti>> (cfr. fra le tante e da ultimo: Cass. 31.05.2021 n. 15143).
I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono stabiliti esclusivamente dalla sentenza della Cassazione, che non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o di contestato errore del principio di diritto affermato.
Fatta tale premessa, rileva la Corte che nel decidere la presente vertenza non si può prescindere, come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza di cassazione con rinvio, dal principio per cui la domanda di declaratoria di nullità degli interessi moratori e di ripetizione sono tra loro autonome e sussiste un autonomo interesse ad agire per il mero accertamento di tale nullità anche in assenza di inadempimento e quindi di applicazione del tasso mora. In questa sede di rinvio, vanno dunque esaminati i profili di doglianza proposti dalla società attrice in riassunzione e oggetto di omessa pronuncia, il primo relativo all'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori, il secondo relativo alla gratuità del mutuo nel caso di superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora.
Nel caso di loro infondatezza, andrà esaminata la domanda svolta in via subordinata relativa alla nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi, anche sotto il profilo dell'illegittimità del parametro Euribor
di indicizzazione.
Ebbene, il primo profilo è infondato.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n 19597/2020,
pronunciandosi sulla vexata quaestio se la disciplina prevista dall'ordinamento con riguardo agli interessi usurari (artt. 1815 cpv c.c.,
644 c.p., art.2 L 108/1996, dl 394/2000 convertito nella l 25/2004 e relativi decreti ministeriali) sia applicabile anche agli interessi moratori e se, in presenza di riscontrata nullità ovvero inefficacia della clausola sugli interessi moratori, siano dovuti gli interessi corrispettivi ovvero solamente il capitale, ha affermato che, al pari degli interessi corrispettivi, per i quali
è stata introdotta normativamente la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso soglia, anche per quelli moratori l'identificazione dell'interesse usuario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario nei decreti ministeriali, riconoscendo quindi che le rilevazioni di AN d'AL sulla maggiorazione media prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio possono fondare la fissazione di un cd tasso soglia limite. Chiarito che per ogni contratto deve essere preso in considerazione il DM vigente all'epoca della stipula, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, assume che sia gioco forza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM via via rilevato in detti decreti, con la precisazione che il margine di tolleranza previsto sino alla soglia usuraria può offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.
Alla luce di tali principi si impongono alcune considerazioni.
Ai fini della determinazione del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori, ove essi non siano citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della legge 108/1996, il calcolo va effettuato comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. Cass.
8.4.2024 n.
9201. Ex aliis Cass. Sez.
6-1 n. 31615-21, Cass. Sez. 1 n. 14214-22).
Per i contratti, come quello di specie, conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5. Ebbene nel caso di specie, il tasso di mora soglia è pari al 13,455% (ossia alla maggiorazione del 50% di 10,305% + 2,1%) e il tasso di mora pattuito in contratto è pari al 13,455 (calcolato come segue: tasso soglia vigente all'epoca della stipula, pari al 10,305%, maggiorato di 3,15 punti percentuali) e dunque non supera il tasso soglia mora.
In senso contrario non può ritenersi, come sembrerebbe sostenere l'attrice in riassunzione, che la usurarietà del tasso mora fosse stata già affermata dalla Corte di Appello con la sentenza cassata, non essendo la Corte scesa nel merito dell'accertamento e non avendo essa statuito sulla usurarietà
dell'interesse moratorio, tanto che proprio per tale omessa pronuncia è
stata cassata.
Pertanto, contrariamente a quanto ancora afferma Parte_2
il tasso di mora pattuito non è usurario e, ancorché la domanda
[...]
di accertamento della nullità dell'interesse usurario sia autonoma e sussista interesse ad agire, essa è infondata e va respinta.
Giova osservare che, anche se così non fosse, non vi è ragione per discostarsi dalla interpretazione dell'art. 1815 c.c. fornita dalle Sezioni
Unite, secondo cui detta norma, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, preserva anche il prezzo del denaro, facendo seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse limitatamente al tipo di interesse che quella soglia abbia superato. Come si è già detto, secondo la
Suprema Corte “ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo
degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente
applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente
pattuiti. (…) Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia
riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto
relativo è inefficace. In tale evenienza, si applica la regola generale del
risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 c.c., commisurato (non
più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per
gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione. Invero, tale
conseguenza rinviene il suo fondamento causale nella considerazione
secondo cui, caduta la clausola degli interessi moratori, resta un danno
per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune,
secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene
automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi
corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla
concessione ad altri della disponibilità del denaro. Ciò, in quanto la
nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sè anche
quella degli interessi corrispettivi: onde anche i moratori saranno dovuti
in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 c.c., sempre che - peraltro
- quelli siano lecitamente convenuti”.
Ne discende che gli interessi moratori devono ritenersi sicuramente assoggettabili alla disciplina dell'usura, senza che tuttavia ciò possa portare alla gratuità del mutuo, come pretenderebbe l'attrice in riassunzione, restando comunque dovuti gli interessi corrispettivi ove, come nella specie, lecitamente convenuti.
Anche dunque ove fosse stata accertata la usurarietà del tasso mora pattuito in contratto, ma così non è per le ragioni anzidette, comunque la domanda di restituzione non avrebbe potuto essere accolta, essendo comunque dovuti gli interessi corrispettivi, validamente pattuiti.
Anche il profilo relativo all'indeterminatezza dei tassi è infondato e va reietto.
Per affermare la determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici: si ha indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interessi diversi e, pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418, 1346 c.c.;
mentre la determinabilità è definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base dagli elementi prestabiliti dalle parti.
Nel caso di specie, il contratto indica analiticamente tutti i parametri per la determinazione del tasso di interesse (tanto che l'attrice in riassunzione stessa li elenca nei propri atti processuali).
Né peraltro la mancata consegna di un piano d'ammortamento influenza l'univoca determinabilità dell'ammontare e della ripartizione del pagamento degli interessi, come precisato dal Supremo Collegio con sentenza n. 29530 del 2024. La Corte di legittimità ha infatti affermato che
“[…]questa Corte che ha avuto occasione di occuparsi della
determinabilità del tasso di interesse in varie occasioni, stabilendo, per
quanto qui rileva:
-(…)
- con la decisione n. 17110 del 26/06/2019, che, nella vigenza del d.lgs.
n. 385 del 1993, art. 117, comma 4, il tasso di interesse può essere
determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal
caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci
che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta
determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente
dalla società di leasing. La Corte ha chiarito che tale possibilità si desume
in via indiretta dall'art. 117 TUB - perché non avrebbe senso vietare il
rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per
relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne,
purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca - oltre che
dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del
cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette
asimmetrie informative: infatti, la prescrizione che fa obbligo di indicare
nel contratto «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati» intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle
remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale
finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione
dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma
anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui
materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo
inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). La determinabilità
per relationem del tasso di leasing escluderebbe dunque la irrogazione
della sanzione sostitutiva che la ricorrente invoca, la quale è riservata alle
ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass.
26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907); ipotesi cui deve essere
equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti
ad un ammontare del costo dell'operazione variabile, sì da ritenere che il
prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato,
oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà
dell'utilizzatore (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364). Ebbene, la Corte
territoriale, nel considerare errate le sentenze di primo grado [… ] non
solo ha chiarito che il tasso era stato concordato espressamente e
volutamente in modo da emanciparlo dalla quotazione alla data di
conclusione del contratto, ma ha anche fugato il dubbio che la volontà
delle parti si fosse formata su un costo dell'operazione diverso da quello
espresso nel contratto.”. In sintesi, la determinabilità del tasso come elemento contrattuale è verificata, indipendentemente dalla presenza di un piano di ammortamento, qualora il parametro di indicizzazione sia concordato espressamente e volutamente alla conclusione del contratto, e quel parametro non sia controllato unilateralmente dall' . CP_7
Entrambe le circostanze si sono verificate nel caso di specie, poiché anche la doglianza in merito all'asserita indeterminatezza del tasso Euribor da parte della AN a mezzo di un accordo di cartello è infondata.
L'EURIBOR costituisce, infatti, valido criterio di determinazione degli interessi mediante rinvio ad un sistema di rilevazione esterno che non incide sulla determinatezza dell'oggetto del contratto;
esso è frutto della rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito europei nelle transazioni finanziarie, si fonda su dati che si ritengono oggettivi, dunque, in difetto di una prova circa una presunta intesa tra le banche interessate, volta ad influenzare la determinazione del tasso, non può essere ravvisata a priori l'esistenza di un accordo di cartello. Si tratta quindi di un parametro certo, desumibile da fonte oggettiva ed extracontrattuale, con conseguente sicura determinatezza.
Quanto alla dedotta nullità “a valle” per la invalidità “a monte” della sua determinazione in violazione della normativa antitrust, deve osservarsi che l'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa. In ogni caso, la nullità del contratto a valle non può affatto darsi per scontata, ma presuppone che si dia prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva;
b)
dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale;
c) della connessione tra questa ed il contratto a valle. Non sussistendo alcuno di questi elementi,
non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor
costituisca indice di nullità del tasso pattuito.
del resto, neppure ha allegato che la AN Parte_2
appellata avesse partecipato all'intesa concorrenziale accertata con le decisioni richiamate;
non sussiste certamente l'ultimo di questi elementi,
sicché non può in alcun modo ritenersi che il mero riferimento all'Euribor
costituisca indice di nullità del tasso pattuito. La nullità della determinazione “a monte” per violazione della normativa anticoncorrenziale non può, quindi, in alcun modo riversarsi sul contratto
“a valle” tenuto conto che la banca mutuante non risulta per nulla coinvolta in essa. Come è stato più volte affermato in giurisprudenza, i divieti che si rinvengono nella normativa antitrust non incidono in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il singolo negozio. I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può
discendere indubbiamente anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale di parametri esterni riproduttivi di un'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica. Attesa la finalità di presidio della correttezza del mercato dell'art. 2 l. 287/90, la nullità delle intese restrittive della concorrenza si colloca nel panorama normativo quale ipotesi speciale di nullità riferita agli accordi non concorrenziali e non ai contratti stipulati con i consumatori a valle di quegli accordi;
di modo che già in generale è
possibile sostenere che dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa,
i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni, ove dimostrati, nei confronti delle imprese da parte dei clienti. L'interferenza tra le regole di mercato e la disciplina della nullità
negoziale può essere in astratto sostenuta soltanto laddove si dimostri un collegamento esogeno e funzionale tra le intese restrittive della concorrenza a monte ed il contratto concluso a valle tra l'operatore qualificato, vincolato dall'intesa stessa, ed il terzo estraneo ad essa.
Tale orientamento, costante presso questa Corte, trova il conforto della
Suprema corte che, ancorché in materia di contratto di mutuo ha ritenuto che i contratti che < al fine di determinare la misura di un tasso
d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad
eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto
indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle
suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di
queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere
dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare
oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime
intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle
specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor,
ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE>>
(Cass. 34889/2024).
Giova, inoltre, evidenziare che non ha Parte_2
nemmeno provato che l'Euribor assunto come parametro fosse effettivamente quello censurato dalla Commissione Europea.
Anche la domanda di nullità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi proposta in via subordinata va, pertanto, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano per tutti i gradi di giudizio come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. modd., scaglione da
€ 260.001 a € 520.000 parametri medi tranne che per la fase istruttoria,
che si liquida nel minimo in relazione all'attività effettivamente svolta,
con condanna di al pagamento delle spese Parte_2
stesse, in quanto sostanzialmente soccombente anche se vittoriosa in cassazione (cfr. Cass.
7.3.2024 n. 6151). Riguardo alla applicabilità dei parametri ora vigenti di cui al d.m. 55/2014 e succ. modd. in relazione a tutti i gradi di giudizio, va rilevato che, in base all'indirizzo cui questa
Corte aderisce, “in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal
d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei
professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione
giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e
si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione,
purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora
completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia
concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non
operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni
professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a
quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della
liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina
vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione
omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo
unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (Cass. 31884/2018).
Pertanto, “pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di
rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito
globale del processo e, quando, come nella specie, riformi altresì la
sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio,
rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario. 14. Il compenso evoca la
nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera
professionale complessivamente svolta dal difensore nei pregressi gradi o
fasi del processo fino al momento in cui la prestazione professionale si
esaurisce” (in termini, con riferimento ai parametri di cui al d.m. n.
37/2018 recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, Cass.
2733/2018).
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.quater del
DPR 115/2002
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto da Parte_2
[... a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione ordinanza n.
4911/2023 resa il 24 novembre 2022, pubblicata e comunicata in data
16.02.2023: - rigetta le domande proposte da Parte_2
- condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese che liquida nel complesso: CP_2
- in euro 3.544,00 per la fase di studio, euro 2.338,00 per la fase introduttiva, euro 5.206,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il giudizio di primo grado;
- in euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940, 00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio di appello;
-in euro 4.961,00 per la fase di studio, in euro 3.260,00 per la fase introduttiva ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta per il giudizio per Cassazione;
- in euro 4.389,00 per la fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940, 00 per la fase istruttoria, euro 7.298,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa, per il presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Brescia all'udienza del 18 giugno 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Cesare Massetti