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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/05/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 54/2025
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
Parte resistente
Oggi 14 maggio 2025, alle ore 09:27, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , presente con l'Avv. TARTAGLIA GIACOMO;
Parte_1
Per contumace. Controparte_1 È p . Controparte_1
Il Giudice interroga formalmente il legale rappresentante della resistente sui capitoli ammessi del ricorso. Il legale rappresentante rende le generalità e dichiara di chiamarsi nato a [...] Controparte_1
Milanese in data 20.12.1973. Sono titolare del ristorante/pizzeria “Clan Destino” della società CP_1 dal 2017. Conosco la ricorrente. Ha lavorato per me da ottobre del 2022 a giugno del 2023. Capitolo 9: la ricorrente faceva gli orari di cui alla busta paga, dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14. Capitolo 19: la ricorrente svolgeva mansioni di aiuto cameriera. Non aveva esperienze lavorative ed assisteva me nel servizio pranzo: se c'era da portare qualcosa, mi aiutava a portare i primi o i secondi, portava i piatti e le bevande. Ci dividevamo i compiti in tre: io, lei ed un altro dipendente. La ricorrente non faceva attività di cassa. Non consigliava vini ai clienti. Esiste un menù comandato, stile mensa (tre primi, tre secondi) dove i clienti sanno già cosa prendere e c'è una scelta limitata ai contorni. L'acqua è compresa, il caffè non è compreso. La ricorrente portava i piatti al tavolo;
portava il caffè al tavolo, ma talvolta lo portava il barista. Sparecchiava e apparecchiava i tavoli. Il ristorante apre alle 7 di mattina per le colazioni. Poi è aperto dalle 12 alle 14. Poi la sera (lunedì e martedì è chiuso, lunedì e martedì sera è chiuso e la domenica apre alle 18:30) apre dalle 18.30 alle 22:30. La cucina apre alle ore 12:00 e chiude alle ore 14:00 e riapre alle 19:00. La cucina chiude alle 22:30. Chi vuole mangiare mangia dalle 19 in poi. Il Giudice rilegge le dichiarazioni al legale rappresentante, che le conferma. Viene introdotto il primo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone quindi risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_1
Sono addetto alle vendite. Ho lavorato con la ricorrente dal gennaio del 2023 al giugno del 2023. Facevamo lo stesso orario di lavoro. Io però lavoravo anche la domenica mattina. La lavorava la sera della domenica. Non ho fatto causa alla Pt_1 società. Indifferente.”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde
Pag. 1 di 8 Cap. del ricorso 9 e 19: la ricorrente lavorava dalle 10-10:30 fino alle 16 del pomeriggio il lunedì, il martedì, il venerdì, il mercoledì; aveva il riposo il giovedì; il sabato era spezzato: sia io che lei facevamo il turno del pranzo e della cena. Poi la domenica sera lavoravamo insieme. In settimana facevamo solo il turno del pranzo. Il sabato entrambi facevamo entrambi i turni, pranzo e cena, dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22:30-23:00. Ma dopo le 23:00 iniziava il karaoke e noi facevamo sempre tardi e ce ne andavamo alle 2 di notte. La domenica lavoravamo dalle 18 fino a chiusura per gli eventi serali. L'orario di chiusura della domenica, perché era quando finiva il liscio, erano circa le 24:30-1 di notte, dipendeva dalla gente che c'era. Il locale è un bar-ristorante-pizzeria con sala da ballo. Cap. 19: la ricorrente arrivava alle 10 e dava una mano al collega delle colazioni se c'era bisogno di servire ai tavoli. Verso le 11 si occupava della pulizia dei bagni, apparecchiava, riassettava la sala e preparava la sala per il servizio pranzo. Dalla cucina le veniva dato un menù che trascriveva su un blocco comande. Poi distribuiva a tutti il menù. Per tutto il tempo che abbiamo lavorato assieme la ricorrente svolgeva attività di cameriere: accoglieva il cliente e lo accompagnava al tavolo;
prendeva la sua ordinazione e la portava in cucina;
portava il piatto al tavolo e poi ripuliva il tavolo a fine pasto. A fine servizio riassettava la sala del pranzo e la preparava con me per il servizio della sera. Puliva con me il bancone. Alla sera in settimana preciso che non lavoravamo. Il sabato e la domenica facevamo anche servizio pulizia. Ha sempre saputo fare il suo lavoro in autonomia. Il servizio al tavolo era del tutto in autonomia. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in Vaiano Cremasco. Tes_2 Sono cuoco. Ho lavorato per fino al 2023, non ricordo il periodo. Sono stato collega di lavoro della ricorrente CP_1 dalla fine del 2022 fino alla 3, credo, ad occhio. Io mi sono licenziato nel 2023, a metà ottobre. Lei arrivava prima di me sul posto di lavoro nel senso che quando arrivavo io lei già c'era. Ero in cucina e facevo orari diversi ma la vedevo lavorare. Non ho ancora fatto causa alla società”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. 9 e 19 del ricorso: la ricorrente, se non ricordo male, iniziava alle 9 circa del mattino o forse anche prima e finiva dopo che io andavo via. Io alle 14:30 uscivo dal lavoro. Non so di preciso l'orario di fine turno della ricorrente perché andavo via prima. Tutti i giorni lavorava, tranne il suo giorno di riposo, che non ricordo quale sia. Io iniziavo alle 9-9:30 in base agli impegni e finivo alle 14:30 tutti i giorni tranne il martedì, che era il mio giorno di riposo. La domenica mattina non lavoravo, eravamo chiusi. Il mio riposo era dal lunedì pomeriggio fino al martedì. Lavoravo la sera dalle 18:30 alle 23:00 tutti i giorni tranne il lunedì sera. La ricorrente lavorava durante il weekend la sera e faceva un turno spezzato: arrivava alle 18:30-19 e finiva quando finiva il turno della sala. Io massimo alle 24:00 andavo a casa e lei era ancora lì a lavorare. La domenica era giorno di chiusura per il pranzo. Ma il sabato lavorava anche all'ora di pranzo, dalle 9 alle 14:30-15:00, in base a quando si finiva. Cap. 19: la ricorrente ci portava le comande, portava i piatti al tavolo, faceva caffè, portava l'acqua. Vedevo la ricorrente prendere i piatti dalla cucina per portarli al tavolo. Faceva il servizio delle colazioni, vedevo che serviva i clienti portando caffè e briosche.
Pag. 2 di 8 E poi riordinava la sala, la puliva, sistemava i tavoli. Preparava la sala per il turno successivo del pranzo o della cena in base al servizio. Faceva le cose in autonomia, sì, ma capitava che desse una mano ai ragazzi in sala. Veniva, prendeva i piatti che servivano. Preciso che, ad esempio, quando c'erano tavolate più grandi, la ricorrente dava una mano agli altri ragazzi. Era cameriere come gli altri, si davano una mano tra camerieri. Non so se fosse addetta a tavoli precisi. Il locale è un bar-ristorante-pizzeria, con eventi come karaoke e liscio. La domenica c'era il liscio fisso, o musica per anziani. Spesso c'era il karaoke e serate con musica dal vivo durante il weekend. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 ui studi iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Codesto Ill.mo
[...]
Tribunale, sentite le parti, ogni contraria istanza disattesa e respinta e premessa ogni più opportuna provvidenza e declaratoria del caso: 1) accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente per tutto il rapporto di lavoro come indicato in narrativa all'inquadramento, in via principale, nel livello 4° del CCNL PE, in subordine nel livello 5 ed in via di estremo subordine nel livello 6s e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive della somma lorda pari ad €
612.36 di cui € 42.23 a titolo di TFR. In subordine livello 5° € 269.56 ed in via di estremo subordine (livello 6s) €70.32
o la somma anche maggiore per come sarà accertato all'esito del procedimento. 2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha sempre osservato per l'intero rapporto di lavoro, o dalla diversa data accertanda, un orario di lavoro come indicato in narrativa
e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento (liv. 4° Ccnl PE) di € 12.843,86 a titolo di lavoro supplementare ed €
2.084,29 a titolo di lavoro straordinario. In via subordinata (liv. 5° Ccnl PE) € 12.022,25 a titolo di lavoro supplementare ed € 1.950,96 a titolo di lavoro straordinario, in via di estremo subordine (liv. 6s) € 11.544,73 a titolo di lavoro supplementare ed € 1.873,47 a titolo di lavoro straordinario, ed in via di ulteriore subordine (livello 6) € 11.376,19 a titolo di lavoro supplementare ed € 1.846,12 a titolo di lavoro straordinario, o la somma anche maggiore per come sarà accertato all'esito del procedimento. 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto
Pag. 1 di 8 55/2014, iva e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario. 4) Sentenza esecutiva ex lege”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rispettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con sede di lavoro il ristorante
“Clan Destino” sito in Mediglia, Strada Provinciale Bettola Sordio, 159;
- delle mansioni superiori svolte, inquadrabili in via principale nel livello 4 del CCNL applicato dalla datrice di lavoro, quello “Pubblici Esercizi” (in via subordinata nel livello 5 e in via di ulteriore subordine nel livello 6S);
- dell'orario di lavoro svolto dal lunedì alla domenica;
- del diritto alle differenze retributive per superiore inquadramento e orario di lavoro supplementare e straordinario.
Ha concluso come sopra.
La società non si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti.
Il Giudice, previa verifica, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita tramite i documenti, l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente comparso in udienza.
All'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita di essere accolto.
La ricorrente, dipendente a termine della resistente contumace dal 19.10.2022 al 18.10.2023, inquadrata nel livello 6° (“operaio cameriere di sala”), agisce nel presente giudizio per l'accertamento delle mansioni corrispondenti al livello 4 del CCNL “Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo” del
08.02.2018 e per l'orario di lavoro svolto.
La declaratoria del livello 4 del CCNL è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
[…] - cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- cameriere di ristorante;
- chef de rang di ristorante […]”.
Il livello 6° del CCNL del 08.02.2018, posseduto dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro
(v. lettera di assunzione e buste paga), prevede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: […] - commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); - commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti
Pag. 2 di 8 all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
[…]” (art. 54 del CCNL applicato dalla datrice di lavoro, pag. 45 e ss. del doc. n. 6, fasc. ric.).
Il livello di formale inquadramento all'atto dell'assunzione richiama la figura dell'aiuto cameriere, del commis di sala o di bar, ovvero di personale che esplica mansioni di ausilio nei confronti del dipendente di categoria superiore.
La declaratoria del livello preteso prevede piuttosto una autonomia di natura esecutiva nello svolgimento della prestazione di lavoro, una specifica mansione tecnico-pratica, richiama la figura professionale del cameriere di ristorante.
Per ciò che è emerso dall'istruttoria, le mansioni concretamente e prevalentemente svolte dalla ricorrente rientrano nelle attività del cameriere di ristorante.
I testimoni escussi ( e hanno confermato che le attività svolte dalla ricorrente nel ristorante Tes_1 Tes_2
“Clan Destino” della società resistente, per tutta la durata del rapporto, erano connotate da autonomia esecutiva – salvo una occasionale fisiologica collaborazione con i colleghi di lavoro – e consistevano nell'attività di preparazione dei tavoli e della sala, nell'accoglienza del cliente, nel presentare al tavolo il menù, nel gestire le comande ai tavoli e nel fare da raccordo con la cucina, nel servire il cliente portando i piatti, il caffè e le bevande, nel pulire la sala al termine del turno.
La ricorrente svolgeva tali attività con autonomia di esecuzione e senza fornire ausilio al personale presente
(attività propria del commis).
Sono attività che, in misura prevalente, integrano la figura professionale del cameriere di ristorante, prevista dal livello 4 del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Entrambi i testimoni hanno descritto le attività della ricorrente quali proprie del cameriere che opera nel ristorante. Il luogo di lavoro non era un bar, né una tavola calda, né un self service. La visura camerale prodotta fornisce un univoco riscontro estrinseco sulla attività di ristorazione svolta e l'oggetto sociale richiama la gestione del ristorante (doc. n. 1 ric.), attività cui era addetta la ricorrente.
Il teste in particolare, ha riferito: “per tutto il tempo che abbiamo lavorato assieme la ricorrente svolgeva Tes_1 attività di cameriere: accoglieva il cliente e lo accompagnava al tavolo;
prendeva la sua ordinazione e la portava in cucina;
portava il piatto al tavolo e poi ripuliva il tavolo a fine pasto.
A fine servizio riassettava la sala del pranzo e la preparava con me per il servizio della sera. Puliva con me il bancone. Alla sera in settimana preciso che non lavoravamo. Il sabato e la domenica facevamo anche servizio pulizia.
Ha sempre saputo fare il suo lavoro in autonomia. Il servizio al tavolo era del tutto in autonomia”.
Non vi è ragione di dubitare della credibilità dei testimoni, colleghi di lavoro della ricorrente che hanno lavorato assieme a lei.
Le deposizioni sono attendibili in quanto sono tra loro coerenti e riscontrabili.
Pag. 3 di 8 Il legale rappresentante escusso in udienza conferma, in sostanza, le attività di cameriere effettivamente svolte dalla ricorrente. La restante parte del dichiarato merita di essere considerata con attenzione, posto che non trova adeguato riscontro nelle deposizioni rese dai testimoni, in particolare sull'attività di ausilio prestata dalla ricorrente (che invero operava con autonomia esecutiva) e sull'orario di chiusura del locale (il ristorante comprende una annessa sala da ballo con tanto di liscio, musica dal vivo e karaoke il fine settimana)(rilevante la deposizione del teste al riguardo). Tes_1
Alla ricorrente spetta l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi per tutta la durata del rapporto (19.10.2022 – 18.10.2023) e la resistente deve essere condannata a pagare le relative differenze retributive.
Con riferimento all'orario di lavoro, la ricorrente allega con precisione di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 16:00, il sabato dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18.00 alle ore 3.00, la domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
Le dichiarazioni del legale rappresentante non trovano alcun riscontro nelle deposizioni dei testimoni, che hanno fornito una coerente ricostruzione dell'orario di lavoro della ricorrente, confermando le allegazioni del ricorso.
In particolare, il ristorante chiudeva il fine settimana agli orari indicati in ricorso, prolungandosi l'attività con eventi di musica dal vivo. La ricorrente restava a svolgere attività di cameriera e sistemava la sala fino alla effettiva chiusura del locale.
Ancora, durante la settimana la ricorrente, che lavorava assieme al teste svolgeva il turno del Tes_1 pranzo seguendo l'orario dedotto. Il teste cuoco, ha riferito di vederla lavorare e che iniziava la Tes_2 mattina prima di lui e finiva nel pomeriggio ad un orario successivo al termine del suo turno.
Può fondatamente dirsi che la ricorrente ha assolto al proprio rigoroso onere di allegazione e prova.
Il conteggio di parte è immune da vizi logici: considera le ore di lavoro svolte ed il livello di inquadramento accertato. Fa corretta applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 126 del CCNL di riferimento per il lavoro straordinario diurno e della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare in relazione alla normale durata del lavoro settimanale prevista dall'art. 111 del CCNL cit. e relative incidenze.
Il ricorso contiene analitico conteggio delle spettanze di parte, computate facendo applicazione delle norme contrattualcollettive (cfr. artt. 183 e 184 sulla tredicesima e quattordicesima mensilità; art. 217 sul TFR).
La società deve essere condannata a pagare alla ricorrente, i seguenti importi:
- a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento € 612,36, di cui € 42,23 a titolo di
TFR;
- a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare € 12.843,86;
- a titolo di differenze per lavoro straordinario € 2.048,29.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex
Pag. 4 di 8 art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
GIACOMO TARTAGLIA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4° del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 08.02.2018 per tutta la durata del rapporto di lavoro, dal 19.10.2022 al 18.10.2023 e per l'effetto,
a. condanna la resistente contumace Controparte_1
a pagare alla ricorrente € 612,36, di cui € 42,23 a titolo di incidenza sul TFR;
oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per l'effettivo orario di lavoro svolto e per l'effetto,
a. condanna la predetta resistente contumace a pagare alla ricorrente € 12.843,86 a titolo di lavoro supplementare oltre ad € 2.084,29 a titolo di lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Tartaglia, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 5 di 8
TRIBUNALE Ordinario di LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
Parte ricorrente e Controparte_1
Parte resistente
Oggi 14 maggio 2025, alle ore 09:27, innanzi al Dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , presente con l'Avv. TARTAGLIA GIACOMO;
Parte_1
Per contumace. Controparte_1 È p . Controparte_1
Il Giudice interroga formalmente il legale rappresentante della resistente sui capitoli ammessi del ricorso. Il legale rappresentante rende le generalità e dichiara di chiamarsi nato a [...] Controparte_1
Milanese in data 20.12.1973. Sono titolare del ristorante/pizzeria “Clan Destino” della società CP_1 dal 2017. Conosco la ricorrente. Ha lavorato per me da ottobre del 2022 a giugno del 2023. Capitolo 9: la ricorrente faceva gli orari di cui alla busta paga, dal lunedì al sabato, dalle 12 alle 14. Capitolo 19: la ricorrente svolgeva mansioni di aiuto cameriera. Non aveva esperienze lavorative ed assisteva me nel servizio pranzo: se c'era da portare qualcosa, mi aiutava a portare i primi o i secondi, portava i piatti e le bevande. Ci dividevamo i compiti in tre: io, lei ed un altro dipendente. La ricorrente non faceva attività di cassa. Non consigliava vini ai clienti. Esiste un menù comandato, stile mensa (tre primi, tre secondi) dove i clienti sanno già cosa prendere e c'è una scelta limitata ai contorni. L'acqua è compresa, il caffè non è compreso. La ricorrente portava i piatti al tavolo;
portava il caffè al tavolo, ma talvolta lo portava il barista. Sparecchiava e apparecchiava i tavoli. Il ristorante apre alle 7 di mattina per le colazioni. Poi è aperto dalle 12 alle 14. Poi la sera (lunedì e martedì è chiuso, lunedì e martedì sera è chiuso e la domenica apre alle 18:30) apre dalle 18.30 alle 22:30. La cucina apre alle ore 12:00 e chiude alle ore 14:00 e riapre alle 19:00. La cucina chiude alle 22:30. Chi vuole mangiare mangia dalle 19 in poi. Il Giudice rilegge le dichiarazioni al legale rappresentante, che le conferma. Viene introdotto il primo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione:
“Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza”. Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone quindi risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in [...]. Testimone_1
Sono addetto alle vendite. Ho lavorato con la ricorrente dal gennaio del 2023 al giugno del 2023. Facevamo lo stesso orario di lavoro. Io però lavoravo anche la domenica mattina. La lavorava la sera della domenica. Non ho fatto causa alla Pt_1 società. Indifferente.”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde
Pag. 1 di 8 Cap. del ricorso 9 e 19: la ricorrente lavorava dalle 10-10:30 fino alle 16 del pomeriggio il lunedì, il martedì, il venerdì, il mercoledì; aveva il riposo il giovedì; il sabato era spezzato: sia io che lei facevamo il turno del pranzo e della cena. Poi la domenica sera lavoravamo insieme. In settimana facevamo solo il turno del pranzo. Il sabato entrambi facevamo entrambi i turni, pranzo e cena, dalle ore 10:30 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22:30-23:00. Ma dopo le 23:00 iniziava il karaoke e noi facevamo sempre tardi e ce ne andavamo alle 2 di notte. La domenica lavoravamo dalle 18 fino a chiusura per gli eventi serali. L'orario di chiusura della domenica, perché era quando finiva il liscio, erano circa le 24:30-1 di notte, dipendeva dalla gente che c'era. Il locale è un bar-ristorante-pizzeria con sala da ballo. Cap. 19: la ricorrente arrivava alle 10 e dava una mano al collega delle colazioni se c'era bisogno di servire ai tavoli. Verso le 11 si occupava della pulizia dei bagni, apparecchiava, riassettava la sala e preparava la sala per il servizio pranzo. Dalla cucina le veniva dato un menù che trascriveva su un blocco comande. Poi distribuiva a tutti il menù. Per tutto il tempo che abbiamo lavorato assieme la ricorrente svolgeva attività di cameriere: accoglieva il cliente e lo accompagnava al tavolo;
prendeva la sua ordinazione e la portava in cucina;
portava il piatto al tavolo e poi ripuliva il tavolo a fine pasto. A fine servizio riassettava la sala del pranzo e la preparava con me per il servizio della sera. Puliva con me il bancone. Alla sera in settimana preciso che non lavoravamo. Il sabato e la domenica facevamo anche servizio pulizia. Ha sempre saputo fare il suo lavoro in autonomia. Il servizio al tavolo era del tutto in autonomia. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014. Viene introdotto il secondo testimone di parte ricorrente, il quale, avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, pronuncia la seguente dichiarazione: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza". Il Giudice procede all'identificazione del testimone secondo quanto previsto dall'art. 252 c.p.c. Il testimone, quindi, risponde: “Sono nato il [...] a [...], residente in Vaiano Cremasco. Tes_2 Sono cuoco. Ho lavorato per fino al 2023, non ricordo il periodo. Sono stato collega di lavoro della ricorrente CP_1 dalla fine del 2022 fino alla 3, credo, ad occhio. Io mi sono licenziato nel 2023, a metà ottobre. Lei arrivava prima di me sul posto di lavoro nel senso che quando arrivavo io lei già c'era. Ero in cucina e facevo orari diversi ma la vedevo lavorare. Non ho ancora fatto causa alla società”. Il Giudice procede, ai sensi dell'art. 253 c.p.c. all'interrogatorio del testimone sui fatti sui quali lo stesso è chiamato a deporre. Circa i capitoli di prova ammessi il testimone risponde Cap. 9 e 19 del ricorso: la ricorrente, se non ricordo male, iniziava alle 9 circa del mattino o forse anche prima e finiva dopo che io andavo via. Io alle 14:30 uscivo dal lavoro. Non so di preciso l'orario di fine turno della ricorrente perché andavo via prima. Tutti i giorni lavorava, tranne il suo giorno di riposo, che non ricordo quale sia. Io iniziavo alle 9-9:30 in base agli impegni e finivo alle 14:30 tutti i giorni tranne il martedì, che era il mio giorno di riposo. La domenica mattina non lavoravo, eravamo chiusi. Il mio riposo era dal lunedì pomeriggio fino al martedì. Lavoravo la sera dalle 18:30 alle 23:00 tutti i giorni tranne il lunedì sera. La ricorrente lavorava durante il weekend la sera e faceva un turno spezzato: arrivava alle 18:30-19 e finiva quando finiva il turno della sala. Io massimo alle 24:00 andavo a casa e lei era ancora lì a lavorare. La domenica era giorno di chiusura per il pranzo. Ma il sabato lavorava anche all'ora di pranzo, dalle 9 alle 14:30-15:00, in base a quando si finiva. Cap. 19: la ricorrente ci portava le comande, portava i piatti al tavolo, faceva caffè, portava l'acqua. Vedevo la ricorrente prendere i piatti dalla cucina per portarli al tavolo. Faceva il servizio delle colazioni, vedevo che serviva i clienti portando caffè e briosche.
Pag. 2 di 8 E poi riordinava la sala, la puliva, sistemava i tavoli. Preparava la sala per il turno successivo del pranzo o della cena in base al servizio. Faceva le cose in autonomia, sì, ma capitava che desse una mano ai ragazzi in sala. Veniva, prendeva i piatti che servivano. Preciso che, ad esempio, quando c'erano tavolate più grandi, la ricorrente dava una mano agli altri ragazzi. Era cameriere come gli altri, si davano una mano tra camerieri. Non so se fosse addetta a tavoli precisi. Il locale è un bar-ristorante-pizzeria, con eventi come karaoke e liscio. La domenica c'era il liscio fisso, o musica per anziani. Spesso c'era il karaoke e serate con musica dal vivo durante il weekend. Del presente verbale viene data lettura al testimone, il quale conferma integralmente le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 207 c.p.c. come mod. da d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014.
Si sottolinea che il presente verbale, telematico, non viene sottoscritto da ciascun testimone e che è stato redatto nel rispetto della normativa ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c., come modificati dall'art. 45 co. 1, lett. a) e lett. a), del D.L. 90/2014 conv. con mod. in Legge n. 114/2014.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita la parte alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. La parte discute rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza della parte.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 54/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 ui studi iliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia Codesto Ill.mo
[...]
Tribunale, sentite le parti, ogni contraria istanza disattesa e respinta e premessa ogni più opportuna provvidenza e declaratoria del caso: 1) accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente per tutto il rapporto di lavoro come indicato in narrativa all'inquadramento, in via principale, nel livello 4° del CCNL PE, in subordine nel livello 5 ed in via di estremo subordine nel livello 6s e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento a titolo di differenze retributive della somma lorda pari ad €
612.36 di cui € 42.23 a titolo di TFR. In subordine livello 5° € 269.56 ed in via di estremo subordine (livello 6s) €70.32
o la somma anche maggiore per come sarà accertato all'esito del procedimento. 2) accertare e dichiarare che la ricorrente ha sempre osservato per l'intero rapporto di lavoro, o dalla diversa data accertanda, un orario di lavoro come indicato in narrativa
e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento (liv. 4° Ccnl PE) di € 12.843,86 a titolo di lavoro supplementare ed €
2.084,29 a titolo di lavoro straordinario. In via subordinata (liv. 5° Ccnl PE) € 12.022,25 a titolo di lavoro supplementare ed € 1.950,96 a titolo di lavoro straordinario, in via di estremo subordine (liv. 6s) € 11.544,73 a titolo di lavoro supplementare ed € 1.873,47 a titolo di lavoro straordinario, ed in via di ulteriore subordine (livello 6) € 11.376,19 a titolo di lavoro supplementare ed € 1.846,12 a titolo di lavoro straordinario, o la somma anche maggiore per come sarà accertato all'esito del procedimento. 3) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto
Pag. 1 di 8 55/2014, iva e cpa come per legge con distrazione a favore del procuratore antistatario. 4) Sentenza esecutiva ex lege”.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rispettivo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con sede di lavoro il ristorante
“Clan Destino” sito in Mediglia, Strada Provinciale Bettola Sordio, 159;
- delle mansioni superiori svolte, inquadrabili in via principale nel livello 4 del CCNL applicato dalla datrice di lavoro, quello “Pubblici Esercizi” (in via subordinata nel livello 5 e in via di ulteriore subordine nel livello 6S);
- dell'orario di lavoro svolto dal lunedì alla domenica;
- del diritto alle differenze retributive per superiore inquadramento e orario di lavoro supplementare e straordinario.
Ha concluso come sopra.
La società non si è costituita nel presente Controparte_1 giudizio nonostante la regolare notificazione nei suoi confronti.
Il Giudice, previa verifica, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita tramite i documenti, l'escussione di testimoni e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente comparso in udienza.
All'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il ricorso merita di essere accolto.
La ricorrente, dipendente a termine della resistente contumace dal 19.10.2022 al 18.10.2023, inquadrata nel livello 6° (“operaio cameriere di sala”), agisce nel presente giudizio per l'accertamento delle mansioni corrispondenti al livello 4 del CCNL “Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo” del
08.02.2018 e per l'orario di lavoro svolto.
La declaratoria del livello 4 del CCNL è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite e cioè:
[…] - cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
- gastronomo;
- cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
- cameriere di ristorante;
- chef de rang di ristorante […]”.
Il livello 6° del CCNL del 08.02.2018, posseduto dalla ricorrente per tutta la durata del rapporto di lavoro
(v. lettera di assunzione e buste paga), prevede: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali e cioè: […] - commis di cucina, sala, tavola calda, self service (compresi ex aiuti in genere p.e.); - commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti
Pag. 2 di 8 all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o superalcoliche;
- caffettiere non barista;
- caricatore catering;
- aiutante pista catering;
- preparatore catering;
[…]” (art. 54 del CCNL applicato dalla datrice di lavoro, pag. 45 e ss. del doc. n. 6, fasc. ric.).
Il livello di formale inquadramento all'atto dell'assunzione richiama la figura dell'aiuto cameriere, del commis di sala o di bar, ovvero di personale che esplica mansioni di ausilio nei confronti del dipendente di categoria superiore.
La declaratoria del livello preteso prevede piuttosto una autonomia di natura esecutiva nello svolgimento della prestazione di lavoro, una specifica mansione tecnico-pratica, richiama la figura professionale del cameriere di ristorante.
Per ciò che è emerso dall'istruttoria, le mansioni concretamente e prevalentemente svolte dalla ricorrente rientrano nelle attività del cameriere di ristorante.
I testimoni escussi ( e hanno confermato che le attività svolte dalla ricorrente nel ristorante Tes_1 Tes_2
“Clan Destino” della società resistente, per tutta la durata del rapporto, erano connotate da autonomia esecutiva – salvo una occasionale fisiologica collaborazione con i colleghi di lavoro – e consistevano nell'attività di preparazione dei tavoli e della sala, nell'accoglienza del cliente, nel presentare al tavolo il menù, nel gestire le comande ai tavoli e nel fare da raccordo con la cucina, nel servire il cliente portando i piatti, il caffè e le bevande, nel pulire la sala al termine del turno.
La ricorrente svolgeva tali attività con autonomia di esecuzione e senza fornire ausilio al personale presente
(attività propria del commis).
Sono attività che, in misura prevalente, integrano la figura professionale del cameriere di ristorante, prevista dal livello 4 del CCNL applicato dal datore di lavoro.
Entrambi i testimoni hanno descritto le attività della ricorrente quali proprie del cameriere che opera nel ristorante. Il luogo di lavoro non era un bar, né una tavola calda, né un self service. La visura camerale prodotta fornisce un univoco riscontro estrinseco sulla attività di ristorazione svolta e l'oggetto sociale richiama la gestione del ristorante (doc. n. 1 ric.), attività cui era addetta la ricorrente.
Il teste in particolare, ha riferito: “per tutto il tempo che abbiamo lavorato assieme la ricorrente svolgeva Tes_1 attività di cameriere: accoglieva il cliente e lo accompagnava al tavolo;
prendeva la sua ordinazione e la portava in cucina;
portava il piatto al tavolo e poi ripuliva il tavolo a fine pasto.
A fine servizio riassettava la sala del pranzo e la preparava con me per il servizio della sera. Puliva con me il bancone. Alla sera in settimana preciso che non lavoravamo. Il sabato e la domenica facevamo anche servizio pulizia.
Ha sempre saputo fare il suo lavoro in autonomia. Il servizio al tavolo era del tutto in autonomia”.
Non vi è ragione di dubitare della credibilità dei testimoni, colleghi di lavoro della ricorrente che hanno lavorato assieme a lei.
Le deposizioni sono attendibili in quanto sono tra loro coerenti e riscontrabili.
Pag. 3 di 8 Il legale rappresentante escusso in udienza conferma, in sostanza, le attività di cameriere effettivamente svolte dalla ricorrente. La restante parte del dichiarato merita di essere considerata con attenzione, posto che non trova adeguato riscontro nelle deposizioni rese dai testimoni, in particolare sull'attività di ausilio prestata dalla ricorrente (che invero operava con autonomia esecutiva) e sull'orario di chiusura del locale (il ristorante comprende una annessa sala da ballo con tanto di liscio, musica dal vivo e karaoke il fine settimana)(rilevante la deposizione del teste al riguardo). Tes_1
Alla ricorrente spetta l'inquadramento nel livello 4 del CCNL Pubblici Esercizi per tutta la durata del rapporto (19.10.2022 – 18.10.2023) e la resistente deve essere condannata a pagare le relative differenze retributive.
Con riferimento all'orario di lavoro, la ricorrente allega con precisione di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 16:00, il sabato dalle ore 10:30 alle ore 16:00 e dalle ore 18.00 alle ore 3.00, la domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00.
Le dichiarazioni del legale rappresentante non trovano alcun riscontro nelle deposizioni dei testimoni, che hanno fornito una coerente ricostruzione dell'orario di lavoro della ricorrente, confermando le allegazioni del ricorso.
In particolare, il ristorante chiudeva il fine settimana agli orari indicati in ricorso, prolungandosi l'attività con eventi di musica dal vivo. La ricorrente restava a svolgere attività di cameriera e sistemava la sala fino alla effettiva chiusura del locale.
Ancora, durante la settimana la ricorrente, che lavorava assieme al teste svolgeva il turno del Tes_1 pranzo seguendo l'orario dedotto. Il teste cuoco, ha riferito di vederla lavorare e che iniziava la Tes_2 mattina prima di lui e finiva nel pomeriggio ad un orario successivo al termine del suo turno.
Può fondatamente dirsi che la ricorrente ha assolto al proprio rigoroso onere di allegazione e prova.
Il conteggio di parte è immune da vizi logici: considera le ore di lavoro svolte ed il livello di inquadramento accertato. Fa corretta applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 126 del CCNL di riferimento per il lavoro straordinario diurno e della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare in relazione alla normale durata del lavoro settimanale prevista dall'art. 111 del CCNL cit. e relative incidenze.
Il ricorso contiene analitico conteggio delle spettanze di parte, computate facendo applicazione delle norme contrattualcollettive (cfr. artt. 183 e 184 sulla tredicesima e quattordicesima mensilità; art. 217 sul TFR).
La società deve essere condannata a pagare alla ricorrente, i seguenti importi:
- a titolo di differenze retributive per superiore inquadramento € 612,36, di cui € 42,23 a titolo di
TFR;
- a titolo di differenze retributive per lavoro supplementare € 12.843,86;
- a titolo di differenze per lavoro straordinario € 2.048,29.
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex
Pag. 4 di 8 art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza del contumace e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio. Con distrazione dei compensi in favore dell'avv.
GIACOMO TARTAGLIA, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello 4° del CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo del 08.02.2018 per tutta la durata del rapporto di lavoro, dal 19.10.2022 al 18.10.2023 e per l'effetto,
a. condanna la resistente contumace Controparte_1
a pagare alla ricorrente € 612,36, di cui € 42,23 a titolo di incidenza sul TFR;
oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per l'effettivo orario di lavoro svolto e per l'effetto,
a. condanna la predetta resistente contumace a pagare alla ricorrente € 12.843,86 a titolo di lavoro supplementare oltre ad € 2.084,29 a titolo di lavoro straordinario, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
3) condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Tartaglia, antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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