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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2279/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2279/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Pelella Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via IV Novembre n. 5, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Filipucci presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Piazza Trisi 17, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.1.2007 in Lugo (RA), regolarmente trascritto/iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2007 atto n. 2, p.1, tra la signora e il signor;
Controparte_1 Parte_1
b) ordinare al Comune di Lugo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 4 c) confermare l'assegnazione al signor dell'ex dimora coniugale, sita in Lugo (RA) Parte_1
Fraz. Voltana, alla via Don Francesco Belletti n. 15, mentre la signora rinuncerà alla sua CP_1 assegnazione e si trasferirà entro la fine di giugno 2024 nell'immobile di proprietà dell'impresa denominata “ (P.iva sito in Voltana di Controparte_2 P.IVA_1
Lugo (RA) Piazza della Chiesa 7, attualmente in corso di ristrutturazione.
d) Confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il figlio minore avrà residenza abituale presso la casa familiare in Lugo Fraz. Voltana, via Don
Francesco Belletti 15, con collocamento paritario presso le residenze delle parti. , quindi, Per_1
trascorrerà durante la prima settimana quattro giorni consecutivi con la madre e tre con il padre, mentre la settimana successiva, tre giorni con la madre e quattro con il padre e così via, in modo alternato. Tali giornate saranno consecutive e comprensive di pernottamento.
Ciascun genitore trascorrerà altresì con durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva Per_1
ad anni alterni del Natale o del Capodanno e durante le vacanze pasquali, tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
e) Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 700 mensili (euro 350 per ciascun figlio), che il padre verserà alla madre a partire dall'uscita della Sig.ra dalla casa CP_1
coniugale e dall'avvio delle modalità di affidamento di cui ai punti che precedono;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, entro il giorno venti di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla Sig.ra La Sig.ra si impegna a comunicare annualmente e CP_1 CP_1
regolarmente al marito l'importo rivalutato;
f) Confermare che le spese straordinarie - così come individuate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ravenna, approvato nel luglio 2015 da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto - saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g) Confermare che l'assegno unico e universale sarà interamente percepito dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno effettuate in ragione del 50% ciascuno;
h) Disporre che le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 4 i) Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa vita coniugale”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 196/2024 del 30.9.2024 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumolo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 25.3.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 196/2024, pubblicata il
30.9.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli, norme imperative o di ordine pubblico.
3. le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2279/2024 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Lugo (RA), il 28/1/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 2,
p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 15/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2279/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Pelella Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), via IV Novembre n. 5, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Filipucci presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lugo (RA), Piazza Trisi 17, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.1.2007 in Lugo (RA), regolarmente trascritto/iscritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2007 atto n. 2, p.1, tra la signora e il signor;
Controparte_1 Parte_1
b) ordinare al Comune di Lugo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 4 c) confermare l'assegnazione al signor dell'ex dimora coniugale, sita in Lugo (RA) Parte_1
Fraz. Voltana, alla via Don Francesco Belletti n. 15, mentre la signora rinuncerà alla sua CP_1 assegnazione e si trasferirà entro la fine di giugno 2024 nell'immobile di proprietà dell'impresa denominata “ (P.iva sito in Voltana di Controparte_2 P.IVA_1
Lugo (RA) Piazza della Chiesa 7, attualmente in corso di ristrutturazione.
d) Confermare l'affidamento condiviso a entrambi i genitori del figlio minore, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Il figlio minore avrà residenza abituale presso la casa familiare in Lugo Fraz. Voltana, via Don
Francesco Belletti 15, con collocamento paritario presso le residenze delle parti. , quindi, Per_1
trascorrerà durante la prima settimana quattro giorni consecutivi con la madre e tre con il padre, mentre la settimana successiva, tre giorni con la madre e quattro con il padre e così via, in modo alternato. Tali giornate saranno consecutive e comprensive di pernottamento.
Ciascun genitore trascorrerà altresì con durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva Per_1
ad anni alterni del Natale o del Capodanno e durante le vacanze pasquali, tre giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo.
Il minore, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
e) Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 700 mensili (euro 350 per ciascun figlio), che il padre verserà alla madre a partire dall'uscita della Sig.ra dalla casa CP_1
coniugale e dall'avvio delle modalità di affidamento di cui ai punti che precedono;
detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo alla sentenza di separazione e dovrà essere corrisposto fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, entro il giorno venti di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dalla Sig.ra La Sig.ra si impegna a comunicare annualmente e CP_1 CP_1
regolarmente al marito l'importo rivalutato;
f) Confermare che le spese straordinarie - così come individuate dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Ravenna, approvato nel luglio 2015 da intendersi qui espressamente richiamato e ritrascritto - saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g) Confermare che l'assegno unico e universale sarà interamente percepito dalla madre mentre le detrazioni fiscali saranno effettuate in ragione del 50% ciascuno;
h) Disporre che le parti provvederanno autonomamente al proprio personale mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
pagina 2 di 4 i) Con l'adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico intercorso fra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere, l'uno verso l'altro in ordine alla pregressa vita coniugale”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 196/2024 del 30.9.2024 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumolo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 25.3.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 196/2024, pubblicata il
30.9.2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli, norme imperative o di ordine pubblico.
3. le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2279/2024 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a Lugo (RA), il 28/1/2007, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2007, atto n. 2,
p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) le spese di lite vanno integralmente compensate, in ragione della definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti (art. 92, comma 3, c.p.c.).
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 15/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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