TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.6218 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. COPPOLA ANNAFRANCA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. COPPOLA ANNAFRANCA per CP_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 06.02.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
I coniugi si dichiarano economicamente autonomi;
2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi:
All'esito e a far data dalla sottoscrizione del processo verbale dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 743-bis.51 comma 4 c.p.c. -se disposta in presenza, ovvero delle note di trattazione scritta -se disposta in modalità scritta stante contestuale loro espressa richiesta ex art. 473-bis.51 comma 3 c.p.c., i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 158
c.c.
3- Consenso relativo all'assegnazione della casa coniugale Ritenuto come “il godimento della casa familiare è - ex lege, art. 337-sexies c.c.- attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, la casa familiare sita a Roma in Via
Francesco Denza n. 19/A, condotta in locazione con contratto intestato al Sig.
[...]
sarà assegnata alla coniuge Sig.ra tenuto conto Pt_1 CP_1 dell'attuale sua posizione di genitore prevalentemente accudente dei figli conviventi;
sempre nell'interesse della prole, l'assegnazione della casa coniugale avrà luogo con quanto in essa presente e per quanto ad essa pertinente;
il coniuge avrà cura di asportarne i soli effetti personali e di lavoro assumendone le spese di trasporto con obbligo a provvedervi entro 60 giorni dal provvedimento di omologazione delle presenti condizioni;
- all'esito, il Sig. , ove non vi abbia già provveduto previo accordo Parte_1 con la moglie e dopo la sottoscrizione del presente Ricorso, si allontanerà dalla casa coniugale, con cessazione della convivenza familiare previamente autorizzata dal
Tribunale, decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale-trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti, libero di trasferire altrove domicilio e dimora;
- il Sig. nell'interesse dei figli, assume l'obbligo di provvedere direttamente e Pt_1 personalmente al pagamento del canone di locazione mensile gravante sulla casa coniugale, pari ad attuali euro 2.000,00, nonché al pagamento delle spese condominiali e di tutte le utenze di natura ordinaria afferenti all'abitazione stessa sollevando la Sig.ra da ogni relativo onere.
4- Consenso relativo al collocamento prevalente dei CP_1 figli presso la madre: - I figli e saranno collocati ai fini Per_1 Persona_2 anagrafici presso la madre, ovvero presso la casa coniugale sita in Roma alla Via
Francesco Denza n. 19/A ove conserveranno l'attuale residenza, domicilio, dimora;
5-
Regime di frequentazione padre-figli. PIANO GENITORIALE CONDIVISO DAI
GENITORI Tenuto conto della maggiore età e degli impegni di studio nonché personali della prole, i coniugi concordano nella gestione dei figli in tempi paritetici, a settimana alterna, presso l'abitazione di ciascun genitore il quale, per i tempi di propria spettanza, provvederà in via autonoma alle spese di natura ordinaria di ciascun figlio;
- Regime di concorso diretto dei genitori al mantenimento dei figli Ai fini del concorso al mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto della loro alternanza, in tempi paritetici, presso l'abitazione di ciascun genitore, e dell'obbligo assunto dal padre di provvedere personalmente al pagamento del canone di locazione della casa familiare nonché delle spese condominiali e di utenza, i Ricorrenti escludono l'assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario con obbligo per entrambi di provvedere al mantenimento ordinario dei figli in modalità diretta ed autonoma per i tempi di loro spettanza, nonché
a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nelle forme e modalità di cui al Protocollo di spesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 di cui dichiarano di aver preso visione e dato consenso;
********
Disposizioni di autoregolamentazione patrimoniale con effetti obbligatori tra le parti
A titolo di compensazione volontaria per crediti e debiti reciproci, certi e esigibili –ex art. 1241 e 1252 c.c.-, separatamente assunti dai coniugi in ragione del pagamento di pregresse spese straordinarie dei figli, quale causa tipica ed imprescindibile per la legittimità dei trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione dei coniugi, con relative esenzioni fiscali -cfr: Cass. 2354/2005; Cass. n. 1197/2006; Cass. n.
19454/2012- e non sussistendo una preventiva rinuncia in tal senso - ex art. 1246 c.c.-, i
Ricorrenti si obbligano come segue:
1- il Sig. , relativamente Parte_1 all'immobile sito nel Comune di Castro (LE), località “Pireddu”, Via A. Vespucci, censito al Catasto Fabbricati di Lecce al Foglio n. 11, particella n. 763, subalterno 2, Via Vivaldi
p.t.1°, categoria A/7, classe 2°, vani 6,5, libero da oneri e vincoli, di cui è proprietario in via esclusiva, si obbliga a trasferirne la nuda proprietà ai figli e Controparte_2
, nonché il diritto di usufrutto alla Sig.ra che si Persona_2 CP_1 obbliga ad accettare con successivo atto notarile.
2- il Sig. , altresì, Parte_1 si obbliga ad assumere a proprio carico tutte le spese notarili del suddetto atto di trasferimento immobiliare;
OBBLIGO DI ESECUZIONE 1- Le parti si obbligano a vincolarsi alle disposizioni che precedono, n. 1 e n. 2, sottoscrivendo un contratto preliminare entro 30 giorni dal deposito del presente Ricorso, nonché successivo rogito, ad effetto traslativo dei diritti, decorsi 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, salvo differimento per comprovati giustificati motivi. La presente scrittura è da considerarsi elemento funzionale ed indefettibile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e segue il regime dell'esenzione dei trasferimenti in sede di separazione dal pagamento dell'imposta di registro di bollo con completa esenzione fiscale da altro tributo di cui all'art. 9 L. 74/1987 come confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n.
7966/2019; Sentenza n. 16909/2015; Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E/2012 par. 2.1; n. 18/E/2013 par.
1.15 trattandosi di condizione essenziale per la definizione dei rapporti coniugali”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, confacenti all'interesse dei figli, peraltro maggiorenni, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Bracciano il 29.6.2001, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 59,
Parte II, Serie A, Anno 2001);
- nulla sulle spese.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.6218 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. COPPOLA ANNAFRANCA Parte_1 per procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. COPPOLA ANNAFRANCA per CP_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 06.02.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni: “1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
I coniugi si dichiarano economicamente autonomi;
2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi:
All'esito e a far data dalla sottoscrizione del processo verbale dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 743-bis.51 comma 4 c.p.c. -se disposta in presenza, ovvero delle note di trattazione scritta -se disposta in modalità scritta stante contestuale loro espressa richiesta ex art. 473-bis.51 comma 3 c.p.c., i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 158
c.c.
3- Consenso relativo all'assegnazione della casa coniugale Ritenuto come “il godimento della casa familiare è - ex lege, art. 337-sexies c.c.- attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, la casa familiare sita a Roma in Via
Francesco Denza n. 19/A, condotta in locazione con contratto intestato al Sig.
[...]
sarà assegnata alla coniuge Sig.ra tenuto conto Pt_1 CP_1 dell'attuale sua posizione di genitore prevalentemente accudente dei figli conviventi;
sempre nell'interesse della prole, l'assegnazione della casa coniugale avrà luogo con quanto in essa presente e per quanto ad essa pertinente;
il coniuge avrà cura di asportarne i soli effetti personali e di lavoro assumendone le spese di trasporto con obbligo a provvedervi entro 60 giorni dal provvedimento di omologazione delle presenti condizioni;
- all'esito, il Sig. , ove non vi abbia già provveduto previo accordo Parte_1 con la moglie e dopo la sottoscrizione del presente Ricorso, si allontanerà dalla casa coniugale, con cessazione della convivenza familiare previamente autorizzata dal
Tribunale, decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del processo verbale-trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti, libero di trasferire altrove domicilio e dimora;
- il Sig. nell'interesse dei figli, assume l'obbligo di provvedere direttamente e Pt_1 personalmente al pagamento del canone di locazione mensile gravante sulla casa coniugale, pari ad attuali euro 2.000,00, nonché al pagamento delle spese condominiali e di tutte le utenze di natura ordinaria afferenti all'abitazione stessa sollevando la Sig.ra da ogni relativo onere.
4- Consenso relativo al collocamento prevalente dei CP_1 figli presso la madre: - I figli e saranno collocati ai fini Per_1 Persona_2 anagrafici presso la madre, ovvero presso la casa coniugale sita in Roma alla Via
Francesco Denza n. 19/A ove conserveranno l'attuale residenza, domicilio, dimora;
5-
Regime di frequentazione padre-figli. PIANO GENITORIALE CONDIVISO DAI
GENITORI Tenuto conto della maggiore età e degli impegni di studio nonché personali della prole, i coniugi concordano nella gestione dei figli in tempi paritetici, a settimana alterna, presso l'abitazione di ciascun genitore il quale, per i tempi di propria spettanza, provvederà in via autonoma alle spese di natura ordinaria di ciascun figlio;
- Regime di concorso diretto dei genitori al mantenimento dei figli Ai fini del concorso al mantenimento ordinario dei figli, tenuto conto della loro alternanza, in tempi paritetici, presso l'abitazione di ciascun genitore, e dell'obbligo assunto dal padre di provvedere personalmente al pagamento del canone di locazione della casa familiare nonché delle spese condominiali e di utenza, i Ricorrenti escludono l'assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario con obbligo per entrambi di provvedere al mantenimento ordinario dei figli in modalità diretta ed autonoma per i tempi di loro spettanza, nonché
a concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nelle forme e modalità di cui al Protocollo di spesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 di cui dichiarano di aver preso visione e dato consenso;
********
Disposizioni di autoregolamentazione patrimoniale con effetti obbligatori tra le parti
A titolo di compensazione volontaria per crediti e debiti reciproci, certi e esigibili –ex art. 1241 e 1252 c.c.-, separatamente assunti dai coniugi in ragione del pagamento di pregresse spese straordinarie dei figli, quale causa tipica ed imprescindibile per la legittimità dei trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede di separazione dei coniugi, con relative esenzioni fiscali -cfr: Cass. 2354/2005; Cass. n. 1197/2006; Cass. n.
19454/2012- e non sussistendo una preventiva rinuncia in tal senso - ex art. 1246 c.c.-, i
Ricorrenti si obbligano come segue:
1- il Sig. , relativamente Parte_1 all'immobile sito nel Comune di Castro (LE), località “Pireddu”, Via A. Vespucci, censito al Catasto Fabbricati di Lecce al Foglio n. 11, particella n. 763, subalterno 2, Via Vivaldi
p.t.1°, categoria A/7, classe 2°, vani 6,5, libero da oneri e vincoli, di cui è proprietario in via esclusiva, si obbliga a trasferirne la nuda proprietà ai figli e Controparte_2
, nonché il diritto di usufrutto alla Sig.ra che si Persona_2 CP_1 obbliga ad accettare con successivo atto notarile.
2- il Sig. , altresì, Parte_1 si obbliga ad assumere a proprio carico tutte le spese notarili del suddetto atto di trasferimento immobiliare;
OBBLIGO DI ESECUZIONE 1- Le parti si obbligano a vincolarsi alle disposizioni che precedono, n. 1 e n. 2, sottoscrivendo un contratto preliminare entro 30 giorni dal deposito del presente Ricorso, nonché successivo rogito, ad effetto traslativo dei diritti, decorsi 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, salvo differimento per comprovati giustificati motivi. La presente scrittura è da considerarsi elemento funzionale ed indefettibile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e segue il regime dell'esenzione dei trasferimenti in sede di separazione dal pagamento dell'imposta di registro di bollo con completa esenzione fiscale da altro tributo di cui all'art. 9 L. 74/1987 come confermato dalla Suprema Corte con ordinanza n.
7966/2019; Sentenza n. 16909/2015; Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E/2012 par. 2.1; n. 18/E/2013 par.
1.15 trattandosi di condizione essenziale per la definizione dei rapporti coniugali”;
ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, confacenti all'interesse dei figli, peraltro maggiorenni, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese.
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1 [...]
, coniugati in Bracciano il 29.6.2001, alle condizioni congiunte CP_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il
Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 59,
Parte II, Serie A, Anno 2001);
- nulla sulle spese.
Roma, 24.7.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi