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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1351/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1351/2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 25 marzo
2025 e promossa da:
– CF - nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Lamezia Terme, via del Progresso n. 512, presso lo studio dell'avv. MONTELEONE MARTA
– CF - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
-parte ricorrente- contro
– CF - nato il [...] in [...], elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Lamezia Terme (CZ) in via B. Musolino, n. 21, presso lo studio dell'Avv. MARUCA
VALENTINA – CF - che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parte resistente - con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 marzo 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27/12/2024, la sig.ra esponeva: di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Marocco, in data 30.04.2015, trascritto nel registro Controparte_1 dello Stato Civile Del Comune di Lamezia Terme, e che dalla predetta unione nasceva, il 02.02.2018, la figlia
– allo stato – dunque - ancora minorenne;
Persona_1 che, il rapporto coniugale, iniziato in Marocco e proseguito in Italia, pur nato sotto i migliori auspici, dopo pochi mesi, a causa del carattere del sig. , entrava in crisi a causa dell'atteggiamento CP_1 prevaricatore verso la moglie tenuto dal marito che, in alcuni casi, era sfociato in vere e proprie aggressioni
1 fisiche;
che, la situazione pareva essere cambiata con la nascita della piccola ma, dopo qualche tempo, il sig. ER
si rendeva protagonista di episodi di maltrattamento sia verso la moglie che verso la figlia;
CP_1
che, il sig. , nel corso della convivenza, dimostrava di essere un marito violento e di
CP_1 disinteressarsi dei bisogni primari dei suoi familiari;
che, il sig. è solito passare gran parte delle sue giornate a bere alcolici ed è altrettanto solito
CP_1 intrattenere relazioni extra coniugali;
che, la Sig.ra che aveva sopportato per molti anni le continue vessazioni inflittegli dal marito, Parte_1 stanca delle umiliazioni e dei maltrattamenti, dopo l'ultima aggressione del 5.11.2024, decideva di denunciare il marito;
che, la sig.ra i rivolgeva alla polizia, sporgendo denuncia-querela per quanto subito ed aveva Parte_1 altresì chiesto aiuto ad un Centro anti-violenza; pertanto, in seguito all'attivazione del codice rosso, era stata applicata al Sig. la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, col divieto di
CP_1 avvicinamento alle parti offese, nella specie sia la moglie che la figlia minore.
Per tutto quanto sopra esposto, chiedeva:
Al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme affinché volesse fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi e - in accoglimento delle istanze della ricorrente – così provvedere:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_2
2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3) affidare in via esclusiva la figlia alla madre;
Persona_2
[... 4) assegnare la casa coniugale sita in Lamezia Terme alla Via Gesualdo Scadamaglia n. 10 alla Sig.ra
Parte_2
5) stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per la minore Controparte_2 Persona_2 di euro 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e ludiche.
Riservata ogni richiesta istruttoria ai sensi di legge.
Con vittoria di spese, competenze, onorari.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig. il quale contestava tutto quanto ex Controparte_3 adverso sostenuto, soprattutto in punto di affidamento esclusivo della minore;
in particolare, precisava di essere stato sempre attento ai bisogni della minore e di essere un padre premuroso e attento.
Pertanto, concludeva chiedendo che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza volesse:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Lamezia Terme;
2) disporre l'affidamento “condiviso” della minore ma con collocamento presso la madre;
ER
3) disporre a carico del Sig. l'obbligo di pagare a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_3 Con della figlia minore un assegno mensile pari ad € 200,00 oltre al 50% delle spese Persona_3 straordinarie e ludiche;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarre in favore del costituito procuratore all'esito
2 dell'instaurato giudizio.
All'udienza del 25 marzo 2025, il Presidente – in qualità di giudice delegato alla trattazione della controversia
- in considerazione del fatto che sussisteva ancora un provvedimento – ordinanza del GIP/GUP di Lamezia
Terme – con applicazione di misura cautelare non custodiale (allontanamento dalla casa familiare e divieti di avvicinamento) disponeva che la comparizione avvenisse in forma e modalità separate, anche una volta preso atto dell'indisponibilità alla riconciliazione.
Sentite entrambe le parti, separatamente, le quali si riportavano entrambe ai propri atti difensivi principali, il
Presidente ammetteva nuovamente i loro difensori, i quali – anche per conto dei rispettivi assistiti – dichiaravano di avere raggiunto (nelle more ed in pendenza dell'udienza di comparizione delle parti) un accordo circa l'affido condiviso della prole (in precedenza la parte ricorrente aveva chiesto l'affido esclusivo in suo favore;
n.d.r.) e circa la misura dell'assegno di mantenimento - € 250,00, oltre spese straordinarie in misura paritaria (le parti in precedenza avevano rispettivamente chiesto la ricorrente la somma di € 350,00 mensili e proposto la parte resistente la minor somma di € 200,00 mensili, sempre oltre spese straordinarie in misura paritaria;
vedi i rispettivi atti introduttivi) – con conferma di ogni altra condizione circa l'uso della casa familiare e la collocazione prevalente della figlia con la madre e chiedevano – pertanto - che la causa venisse trattenuta in decisione, riportandosi – per il resto - ai rispettivi scritti difensivi, rassegnando le conclusioni per come ivi precisate e chiedendone l'accoglimento.
A questo punto, il Presidente – nelle qualità sopra menzionate – tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. ed il fatto stesso che appare pendente tra le parti, sia apposito processo penale per maltrattamenti (frutto della denuncia-querela in atti) sia la relativa procedura dinanzi al Tribunale per i Minorenni per la decadenza dalla potestà genitoriale, ostativa ad una ripresa della convivenza e della stessa affectio coniugalis.
2. La presente pronuncia concerne, inoltre, l'affidamento della figlia minore il mantenimento della ER stessa, nonché l'assegnazione della casa coniugale.
Per quanto concerne il regime di affidamento della figlia minore giova rammentare, anche in punto di diritto, che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza.
Alla regola dell'affidamento condiviso può, invero, derogarsi ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”.
3 Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater
c.c.).
In altre parole, all'affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Detto questo, in merito all'affidamento di può essere senz'altro disposto l'affidamento condiviso ad ER entrambi i genitori della minore, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e disgiunto per le sole questioni di ordinaria amministrazione, stante la richiesta congiunta delle parti sul punto così come articolata dai rispettivi difensori (come da verbale di udienza del 25 marzo 2025).
In ogni caso, la collocazione abitativa della minore sarà sempre presso il domicilio materno, avendo ER vissuto insieme alla madre sin dal momento della cessazione della convivenza dei genitori;
ciò anche in virtù del mancato contrasto tra le parti ed anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della genitrice ai compiti e alle esigenze di cura della figlia;
anche in tal caso appare ostativa la presenza di una misura non custodiale a carico del coniuge resistente, con la quale – dopo l'allontanamento dalla casa coniugale
- viene altresì impedito l'avvicinamento alle parti (vedi ordinanza in atti).
3. Con riguardo poi alle statuizioni di carattere economico, occorre rilevare che dovrà essere posto a carico del resistente quale genitore non collocatario l'assegno di mantenimento mensile per la figlia minore ER
Il dovere di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nella nostra Costituzione, all'art. 30, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
Ebbene, con specifico riferimento al “quantum” del contributo per il mantenimento del figlio minore, si evidenzia che il principio di proporzionalità sancito dall'art. 337 ter c.c. deve essere calibrato dal giudice tenendo conto degli specifici parametri indicati dalla medesima norma costituiti dalle attuali esigenze della prole, dal tenore di vita in costanza del rapporto coniugale, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici assunti da ciascun genitore e delle risorse economiche dei medesimi.
Nel caso de quo, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti (come da verbale d'udienza del 25 marzo 2025) appare equo determinare in € 250,00 mensili (misura intermedia rispetto alle rispettive richieste delle parti) il contributo che dovrà versare alla ricorrente per il sostentamento della figlia minore Controparte_1
con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e con rivalutazione ER annuale secondo gli indici calcolati dall'ISTAT.
Inoltre, le spese straordinarie per la figlia minore (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate tra le parti e documentate.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese straordinarie cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel
4 quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito.
Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al
5 godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”.
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Ebbene, anche sul punto, le parti hanno raggiunto un accordo in sede di udienza presidenziale del 25 marzo
2025; pertanto, la casa coniugale deve essere assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_1 insieme alla figlia nulla sul regime di visita, stante la pendenza di misura ostativa, che il difensore della ER parte resistente non ha neanche inteso impugnare, rendendola così definitiva.
5. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF - e Parte_1 C.F._1
– CF – (matrimonio contratto in Marocco, in data Controparte_1 C.F._3
30.04.2015);
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile del
Comune competente per l'annotazione;
3) AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio materno, con ER esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'assegno mensile di € 250,00 (ducentocinquanta,00), quale contributo al mantenimento della figlia minore entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione monetaria periodica alla luce degli ER indici ISTAT di inflazione monetaria;
6) PONE a carico di entrambi i genitori al 50% le spese di carattere straordinario, di cui in motivazione,
necessarie per la figlia ER
7) ASSEGNA la casa coniugale a che la abiterà insieme alla figlia;
Parte_1
8) NULLA sul regime di visita del genitore non collocatario.
6 9) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 25/03/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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