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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3046/24
promosso da
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di codice fiscale Parte_1
italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesimo e, P.IVA_1 congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di Parte_2
codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. e P.IVA_2
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di Controparte_1
codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. ivi residenti in P.IVA_3
Rua Quintino Bocaiuva 227, 1402 Qm 5 And 15, Pt_3
- nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, priva di Parte_4
codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. ivi residente in P.IVA_4
Rua Alf Angelo Sampaio 1322, Apto 702, CP_2
- nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, priva di codice Controparte_3
fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , ivi residente in [...]P.IVA_5
Alf Angelo Sampaio 1322, Apto 702, CP_2
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di Parte_5 Parte_6
codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. , ivi residente in P.IVA_6
Rua Alf Angelo Sampaio 1322, Apto 702, CP_2 Tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulia Ferrari (C.F. ) e C.F._1
Marco Infusino (C.F. C.F._2
Ricorrenti
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.06.2025 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Per_1
, nato il [...] a [...].
[...]
Il non si è costituito pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_4
All'udienza del 12.04.2024, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio 1948; - ordinare al
, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere, entro un Controparte_4 breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che tutti i ricorrenti discendono da (cfr. docc. da 1 a 3 e da 5 a 17). Persona_1
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (cfr. doc. 4). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 3.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel procedimento semplificato di cognizione N. R.G. 3046/24
promosso da
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di codice fiscale Parte_1
italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. , per sé medesimo e, P.IVA_1 congiuntamente con l'altro genitore, nella qualità di rappresentante legale dei figli minori
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di Parte_2
codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. e P.IVA_2
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di Controparte_1
codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. ivi residenti in P.IVA_3
Rua Quintino Bocaiuva 227, 1402 Qm 5 And 15, Pt_3
- nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, priva di Parte_4
codice fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. ivi residente in P.IVA_4
Rua Alf Angelo Sampaio 1322, Apto 702, CP_2
- nata il [...], a [...], Paraná, Brasile, priva di codice Controparte_3
fiscale italiano e munita di codice fiscale brasiliano n. , ivi residente in [...]P.IVA_5
Alf Angelo Sampaio 1322, Apto 702, CP_2
- , nato il [...], a [...], Paraná, Brasile, privo di Parte_5 Parte_6
codice fiscale italiano e munito di codice fiscale brasiliano n. , ivi residente in P.IVA_6
Rua Alf Angelo Sampaio 1322, Apto 702, CP_2 Tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Giulia Ferrari (C.F. ) e C.F._1
Marco Infusino (C.F. C.F._2
Ricorrenti
contro
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste
Resistente
con l'intervento del P.M. in sede
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza
Il Tribunale di Trieste, in persona della dott.ssa Paola Baldini, in funzione di giudice unico, in nome del Popolo Italiano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.06.2025 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza dal sig. Per_1
, nato il [...] a [...].
[...]
Il non si è costituito pertanto se ne dichiara la contumacia. Controparte_4
All'udienza del 12.04.2024, tenutasi con trattazione scritta, il difensore della parte ricorrente si è richiamato ai motivi di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, verificata la trasmissione degli atti al Pm, analizzati gli atti ed i documenti prodotti ha pronunciato la presente sentenza.
Conclusione delle parti
Parte ricorrente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio 1948; - ordinare al
, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere, entro un Controparte_4 breve termine perentorio, alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. - Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Per quanto riguarda il merito del ricorso, preliminarmente, giova ricordare che la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (che ha abrogato la precedente Legge 555/1912) ha tenuto fermo il principio dello ius sanguinis (ovvero della cittadinanza per discendenza) per il riconoscimento della cittadinanza italiana restando, di contro, quello dello ius soli un principio di carattere residuale.
In particolare, ai sensi dell'art. 1 della Legge 91/1992 è cittadino italiano “il figlio di padre o di madre cittadini” con la conseguenza che la cittadinanza viene riconosciuta dalla nascita, essendo uno status derivato in virtù della discendenza di un cittadino italiano per nascita;
trattasi specificamente di un accertamento che andrà fatto a ritroso
(spesso in svariati passaggi generazionali) ed, infatti, se i genitore sono stati riconosciuti cittadini italiani questi godrà del medesimo status.
Deve inoltre rilevarsi che, prima dell'entrata in vigore della Legge 91/1992, la trasmissione jure sanguinis era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e, inoltre, l'art. 10 della Legge 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2
L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ciò premesso, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, da cui risulta che tutti i ricorrenti discendono da (cfr. docc. da 1 a 3 e da 5 a 17). Persona_1
L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si è interrotta a causa di passaggi generazionali per linea femminile.
Non risultano, invece, atti di rinuncia dei richiedenti, né dell'avo (cfr. doc. 4). Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità sopra richiamate, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e conseguentemente ai loro discendenti.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che la natura sostanzialmente amministrativa e non contenziosa della procedura e l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trieste, 3.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Baldini