Art. 6. 1. All' articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole da: "di cui" fino a: "cantieri" sono soppresse;
b) al comma 7, la parola: "acquisizione" e' soppressa.
2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dei commi 6 e 7, dell'art. 9, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.
7. Ai fini dell'alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'art. 1, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391 , e' aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da L. 75.000.000 a L. 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 3, ed all'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a L. 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato art. 8 e' aumentato a L. 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo".
a) al comma 6, le parole da: "di cui" fino a: "cantieri" sono soppresse;
b) al comma 7, la parola: "acquisizione" e' soppressa.
2. Il programma di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Nota all'art. 6:
- Il testo vigente dei commi 6 e 7, dell'art. 9, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"6. Per realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi nazionali, e' stanziato l'importo di lire 120 miliardi. Al relativo onere provvede la gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, sulla base di apposita rendicontazione.
7. Ai fini dell'alienazione, ammodernamento, manutenzione e noleggio, anche a scafo nudo, dei mezzi effossori, nonche' dell'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti al funzionamento degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio dei cantieri, i contratti, qualunque siano le modalita' di aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino all'importo di lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della navigazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato; il limite dell'importo ammesso per il ricorso alla gestione in economia di cui all'art. 1, comma 3. del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391 , e' aumentato, nei casi previsti, da lire 150.000.000 ad un importo non superiore alla soglia di rilievo comunitario in materia di forniture, servizi e lavori; per le altre ipotesi ivi indicate, da L. 75.000.000 a L. 200.000.000. I limiti di spesa di cui all'art. 5, comma 3, ed all'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 391 del 1989 sono innalzati a L. 10.000.000 e il limite di spesa previsto al comma 3 del citato art. 8 e' aumentato a L. 150.000.000. Le somme in conto competenza ed in conto residui sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per l'esercizio 1998 per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato di previsione del Ministero medesimo".