Articolo 1 della Legge 3 agosto 1949, n. 536
Articolo 2
Versione
8 settembre 1949
Art. 1.
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 8 settembre 1949
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