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8 settembre 1949
8 settembre 1949
Art. 1.
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia.
Commentari • 10
- 1. Consiglio dell'ordine forensehttps://www.brocardi.it/ · 5.2889767
[…] Unite, sentenza n. 1115 del 1 febbraio 1995 «Le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense previste dall'art. 1 della Legge 3 agosto 1949 n. 536 integrano un regolamento adottato da un'autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi...» Cassazione civile, Sez. […]
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Giurisprudenza • 32
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2002, n. 13607Provvedimento: […] 7. Coi due motivi del ricorso incidentale, il resistente avvocato AN Di DU censura l'ordinanza impugnata, rispettivamente, per violazione di legge (articolo 1, legge n. 536/1949; articolo unico, legge n. 105/1957; articolo 24, legge 13 giugno 1942, n. 794;Leggi di più...
- condizioni·
- ammissibilità·
- irrilevanza·
- insorgenza del diritto·
- azione risarcitoria nei loro confronti·
- eventuale annullamento del lodo per causa imputabile agli arbitri·
- validità del compromesso e del lodo o regolarità della nomina degli arbitri·
- arbitri·
- arbitrato·
- compenso