TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6689/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Convertini;
Parte_1
- opponente - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Iafrate;
Controparte_1
- opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
Fatto
Con atto di citazione del 16.11.2022 proponeva opposizione al Parte_1
precetto di esecuzione per obblighi di fare notificatogli ad istanza di , Controparte_1
con il quale, in relazione all'immobile sito in via della Scogliera in Gandoli, località Casa
Bianca, Leporano, gli veniva intimato di: ”realizzare un nuovo accesso carrabile alla sua proprietà in modo che le due rispettive unità immobiliari siano rese definitivamente autonome e separate , ciascuna con un proprio ingresso Tale nuovo accesso alla proprietà di verrà realizzato con il progetto fatto redigere Parte_1 dall'Arch Controparte_2
Tanto a seguito della sentenza n. 491/2022 del Tribunale di AN (emessa nel giudizio n. 1721/2018 R.G.), che aveva dichiarato la validità e l'efficacia dell'apposito atto di transazione sottoscritto dai germani e il 7 luglio 2015. Parte_1 CP_1
A sostegno dell'opposizione adduceva la mancata specifica Parte_1
previsione nel suindicato atto di transazione dei lavori intimati in precetto e comunque la sussistenza di ostacoli di carattere tecnico-amministrativo alla esecuzione di tali lavori.
Chiedeva dunque, previa concessione della sospensione della efficacia esecutiva del titolo opposto, di accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata, nonché la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda Controparte_1 attrice in quanto infondata sia in punto di fatto che di diritto e, per l'effetto, la conferma dell'atto di precetto opposto, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo perché non fondata su alcun grave motivo previsto dalla legge (fumus boni juris e periculum in mora), con condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, oltre che al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore del suo procuratore anticipatario.
Denegata la sospensione della efficacia esecutiva del titolo opposto, la causa, istruita a mezzo produzioni documentali e non necessitando di ulteriore attività istruttoria, veniva riservata in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti.
Diritto
L'opposizione è infondata e va rigettata.
A tal proposito, va in primo luogo evidenziato che la sentenza n. 491/22 del Tribunale di
AN (emessa nel giudizio n. 1721/2018 R.G. promosso da contro Controparte_1
), in atti, tenuto conto che ”l'accordo transattivo del 7 luglio 2015 Parte_1 non è stato contestato dal convenuto;
sicchè, il riconoscimento della scrittura privata sul piano contenutistico, degli obblighi assunti, delle sottoscrizioni, consente di accogliere la domanda attorea”, ha dichiarato “la validità ed efficacia della transazione del 7 luglio
2015 da cui sono scaturiti diritti esclusivi ed obblighi per ciascun coerede, compreso quello di formalizzare l'atto notarile di divisione e di compiere ogni attività materiale e/o giuridica necessaria per la piena attuazione dell'accordo transattivo”.
Ciò posto, il citato accordo transattivo, pure in atti, al punto 8 fra l'altro prevede che, per definire “…ogni questione relative alle villette site in via della Scogliera in Gandoli, località Casa Bianca Leporano” e “…dividere più nettamente le due proprietà con muri divisori autonomi e, in particolare, dotare l'immobile di di un autonomo Parte_1 ingresso”, “…il signor si obbliga a realizzare un nuovo accesso Parte_1 carrabile alla sua proprietà in modo che le due rispettive unità immobiliari siano rese definitivamente autonome e separate, ciascuna con un proprio ingresso” e che “…entro
e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto dovrà comprovare mediante trasmissione a mezzo e mail all'indirizzo del sottoscritto procuratore compatibilmente con l'eventuale nuovo progetto che potrebbe essere redatto d'accordo tra gli interessati di avere presentato presso il Comune di Leporano istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo accesso carrabile e modifica dell'andamento plano-altimetrico della stradina di accesso al fabbricato, nonché richiesta agli organi competenti per le autorizzazioni paesaggistica ed il parere sul vincolo idrogeologico e sottoscritto da tutti gli obbligati. Ottenute le autorizzazioni citate dovrà procedere in via immediata alla realizzazione del nuovo accesso secondo il progetto qui allegato ovvero l'altro eventualmente fatto redigere sempre per la parte esterna comunicando a questo studio legale l'inizio dei lavori e la ditta incaricata della realizzazione degli stessi. Alcun onere sarà previsto a carico del sig. per il caso che le autorizzazioni Parte_1 amministrative tempestivamente richieste non venissero concesse e comunque per i tempi che l'Autorità amministrativa potrà impiegare per il rilascio dei provvedimenti richiesti,
o in caso di opposizioni di terzi. In tal caso, vale a dire allorché il progetto non venga approvato o comunque allorché non vengano concesse le autorizzazioni prescritte, il sig. si adopererà al fine di apportare tutte le modifiche ovvero le Parte_1 integrazioni necessarie affinché l'iter amministrativo giunga a buon fine.”
Ne consegue che, in ragione della transazione del 7 luglio 2015, dichiarata valida ed efficace con sentenza n. 491/2022 del Tribunale di AN (da presumersi ormai definitiva in assenza di contrarie risultanze processuali e che, richiamando tutto il contenuto della transazione, certamente ne richiama, seppur in maniera implicita, ogni singola convenzione) emerge indubbio l'obbligo dell'odierno opponente di realizzare un nuovo accesso carrabile alla sua proprietà e che, di conseguenza, legittimamente l'opposto ne ha chiesto l'adempimento coattivo dopo aver più volte sollecitato l'opponente ad adempiervi in maniera spontanea, peraltro assicurando la sua disponibilità
a dare a sua volta seguito a quanto a suo carico previsto nella transazione e riconosciuto in sentenza (vedansi docc.
1-3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Tanto più ove ulteriormente si tenga conto dell'assenza di alcuna altra dimostrazione in giudizio da parte dell'opponente di avere almeno dato concreto e tempestivo avvio all'iter amministrativo per la realizzazione dei lavori.
Conclusivamente, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, anche tenuto conto dell'attività processuale svolta in concreto dalle parti.
Non si ritiene infine che l'opponente abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave tale da poter essere condannato al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da nei confronti di nella causa Parte_1 Controparte_1
indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite, che liquida in complessivi € 2.900,00, oltre rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dell'opposto, anticipatario.
AN, 01.04.2025
Il Giudice
Dott. Damiano Matarrelli