Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01347/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2025, proposto da s.a.s. F.lli LO Auto, di LO IO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B6AC6DE3D3, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Masetti, Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto in Genova, via XXV Aprile 11a/3;
contro
il Comune di Bordighera, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Riviera Trasporti s.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n. 69, del 1° aprile 2025, pubblicata (come da relativo certificato) all’Albo in data 8 aprile 2025 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto « Servizi Sociali e Scolastici – appalto del servizio di trasporto scolastico – periodo dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2030 – Avvio Nuova Procedura », nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, ivi compresi gli sconosciuti atti, bando, disciplinare, capitolato, ecc. della nuova procedura di gara, approvati con la stessa delibera ma non pubblicati a loro volta all’albo pretorio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bordighera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2025 il dott. OL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 16 maggio 2025 e depositato il successivo 20 maggio 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
La ricorrente ha impugnato un annullamento in autotutela, da parte del Comune di Bordighera, dell’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico intervenuta in suo favore (r.g. 253/2025).
Nelle more, la Giunta ha deliberato di avviare una nuova procedura per l’affidamento del servizio.
La ricorrente ha gravato tale atto incardinando l’odierno giudizio.
Si è costituito il Comune, eccependo la carenza di interesse in quanto la determina a contrarre e il bando di gara contenevano un’apposita clausola in forza della quale lo svolgimento della procedura e quello dell’eventuale contratto stipulato sarebbero stati condizionati all’esito del giudizio recante r.g. 253/2025.
Con ordinanza cautelare dell’11 giugno 2025, n. 246, il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
In seguito, con sentenza del 12 giugno 2025, n. 678, ha accolto il ricorso avverso l’annullamento della precedente procedura.
Successivamente, il Comune, con determina del 23 giugno 2025, ha preso atto dell’annullamento e disposto il ripristino dell’affidamento in favore della ricorrente (doc. 8 ricorrente); conseguentemente, in data 4 settembre 2025 è stato stipulato il contratto (doc. 10 ricorrente).
La ricorrente ha presentato una memoria in vista dell’udienza pubblica del 21 novembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Al Collegio non rimane che dare atto della cessata materia del contendere: infatti, alla delibera di Giunta che ha dato avvio al nuovo affidamento hanno fatto seguito una determina a contrarre e un bando (rispettivamente docc. 2 e 4 resistente) che inequivocabilmente contemplavano una clausola contenente una condizione riferita al contenzioso in essere, relativo alla precedente aggiudicazione.
Essendosi verificata la condizione dedotta, tali atti hanno perso ogni efficacia e sono stati espressamente superati dalla citata determina del 23 giugno 2025.
La peculiarità della vicenda e la circostanza che la lex specialis della nuova procedura contenesse un esplicito condizionamento giustificano la compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per il contributo unificato, che dovrà essere rimborsato alla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessata materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che va posto a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU CA, Presidente
LI ET, Primo Referendario
OL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL LI | IU CA |
IL SEGRETARIO