Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/03/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1473/2018 R.G., Oggetto: Divisione di beni non caduti in successione proposta da
( ), difeso dall'avv. Mario Cavallaro, Persona_1 C.F._1
– attore / convenuto in riconvenzionale contro
( ), difesa dagli avv.ti Domenico Rossi e CP_1 C.F._2
Kathia Maria Carenko,
– convenuta / attrice in riconvenzionale
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e erano contitolari di titoli obbligazionari oggetto del Persona_1 CP_1 rapporto (“dossier”) identificato dal n. 266/50077896/0, gestito sul conto di deposito n.
00090313, intestato ad entrambi, intrattenuto con la Unipol Banca s.p.a.
I titoli erano stati acquistati congiuntamente dai fratelli, e precisamente da in CP_1
forza di una procura rilasciata da . Per_1
Esposti tali fatti e sostenendo che non aveva assentito alla CP_1
liquidazione dei titoli, consenso necessario «per contratto», ha chiesto che Persona_1
sia sciolta la comunione e che sia ordinato alla banca di vendere i titoli stessi e di versare la metà del prezzo sul suo conto.
ha resistito, esponendo quanto segue. CP_1
Per Il padre , che in Italia aveva denaro ricavato da locazioni di immobili e CP_1
1
Le somme che residuarono, alla sua morte, esistenti in depositi e conti correnti, confluirono nel conto corrente e nei titoli cointestati ai figli (fratelli tra loro).
I titoli cointestati avevano scadenza al 10.12.2018 e, quando sarebbero scaduti, le somme sarebbero state accreditate automaticamente nel conto corrente cointestato.
Il padre dei era stato sanzionato, negli Stati Uniti d'America, per avere CP_1
omesso di dichiarare denaro posseduto in Italia.
corrispondeva, per conto di «entrambi» (i fratelli, si deve intendere), CP_1
l'intera somma dovuta a titolo di sanzione al Fisco statunitense.
In particolare, corrispondeva, direttamente al Fisco statunitense o a CP_1
professionisti intermediari, somme che, per la parte di spettanza di , ammontavano Per_1
a più di 360.000,00 dollari, estingueva, con denaro proprio, debiti di verso il Fisco Per_1
per circa 90.000,00 dollari e pagava i corrispettivi del suo commercialista per circa
30.000,00 dollari.
Su tali presupposti, ha chiesto, in via riconvenzionale, che sia CP_1
accertato il suo diritto ad ottenere in assegnazione anche la metà dei titoli cointestati o della somma ricavata dalla loro vendita e liquidazione («la proprietà esclusiva dei titoli»
o delle «somme» che, a seguito della loro vendita, sarebbero state «accreditate sul conto corrente cointestato»), che sarebbe spettata a , «a titolo di compensazione» Persona_1 del credito restitutorio dall'una vantato nei confronti dell'altro.
È stato mutato il rito, da sommario di cognizione a ordinario.
Preliminarmente, si deve rilevare l'inammissibilità dei documenti prodotti dopo scaduti i termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis –, termini assegnati con decorrenza dal 26 marzo 2019.
La circostanza che i documenti si trovassero o dovessero essere formati negli Stati
Uniti d'America non può impedire di per sé sola la decadenza, dovuta alle preclusioni stabilite per le produzioni documentali.
L'attore stesso ha rappresentato che l'accordo transattivo, che avrebbe inciso sulle pretese avanzate in Italia, nella causa, dalla convenuta, era stato stipulato, negli Stati Uniti
d'America, nell'agosto del 2018.
Evidentemente, la sua stipulazione era stata largamente anteriore, sul piano temporale, rispetto alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., assegnati
2 a decorrere dal 26 marzo 2019.
Anche gli atti della causa intrapresa, nel Maryland, da contro Persona_1 CP_1
risalgono al 2018: la sua pendenza era pressoché coeva a quella della causa in
[...]
Italia.
Dell'accordo transattivo era parte, se non lo stesso (in senso Persona_1
sostanziale, beneficiario del trust: in realtà beneficiario era un altro trust, denominato
AN CO Trust”), il trustee, soggetto che agiva in nome e per conto del trust (AN
CO Trust”) e la cui persona non coincideva – ovviamente: coincidenza potrebbe esservi tra il disponente e il trustee, nel trust c.d. autodichiarato – con quella del beneficiario, e inoltre era parte, nello stesso senso appena delineato, della Persona_1
causa, sicché gli atti, che, direttamente o indirettamente, coinvolgevano suoi interessi e si erano inseriti in un contenzioso (in essere negli U.S.A.) con , non potevano CP_1
– ragionevolmente, si deve ritenere, secondo criteri di normalità di accadimenti, espressi nell'id quod plerumque accidit – essergli sconosciuti o non essergli conoscibili con l'uso di una normale, comune diligenza o avvedutezza.
Né sono stati allegati motivi specifici e gravi per cui, nonostante l'incidenza degli atti nella sfera dei suoi interessi, non avrebbe potuto venirne a conoscenza Persona_1 con una minima diligenza, rimanendone anzi ignaro fino quasi all'esito della controversia in Italia, motivi tali da comportare – in ipotesi – una rimessione in termini ai fini della produzione documentale: le circostanze che non sia un «giurista» e che Persona_1
parli «malissimo la lingua italiana», tanto da non essersi reso conto della rilevanza della documentazione e da averla consegnata – si desume – tardivamente all'avvocato, non integrano, evidentemente, gli estremi di una impossibilità, se non assoluta, apprezzabile, di produrla prima, dovuta a fattori esterni alla sua sfera di controllo e alla sua volontà.
Il documento, prodotto nel 2024, con cui un responsabile di una società di investimenti ha comunicato a che un determinato conto era incluso nel Persona_1
“SA CO 2001 Trust”, era “fiduciario” e non individuale o cointestato, quindi non riconducibile a , è datato 5.3.2024 e indica che il suo rilascio era seguito CP_1
ad una «recente richiesta» di , mentre non risultano richieste di informazioni Persona_1
in date più risalenti, la cui presenza potrebbe fare ritenere che la parte sia esente da inerzia nell'avere tentato di procurarsi la documentazione rilevante per le sue difese.
Non si può ritenere, perciò, in assenza di prova – ad esempio – di richieste di rilascio presentate anteriormente, che l'ottenimento della documentazione sia stato tardivo a
3 causa di fattori estranei alla sfera di controllo del richiedente.
E questo si deve ritenere considerando che è la parte ad avere l'onere di mettere l'avvocato nella condizione di sapere delle vicende oggetto della causa e di allegare fatti e produrre documenti, nonché di dedurre prove, tempestivamente.
Né si potrebbe ritenere che l'accordo transattivo, in quanto farebbe cessare la materia del contendere, possa essere documentato in qualunque stato e grado del processo: dalla documentazione prodotta non risulta, con la necessaria precisione, se e quali fossero le pretese di nei confronti di , sicché non è CP_1 Persona_1
possibile verificare se le pretese fatte valere nella causa in esame, in quanto sovrapponibili, siano state assorbite e superate dal detto accordo;
dell'accordo transattivo non è stato parte , parte della causa in esame, ma il trustee del AN CO Persona_1
Trust”, di cui è (o sarebbe) beneficiario, sicché non è integrato il Persona_1
presupposto della coincidenza soggettiva delle parti.
Prima di esaminare la domanda di divisione, è da osservare che non si profila una
– ipotetica – questione di sussistenza o meno della giurisdizione italiana sulla domanda di divisione.
L'art. 4 della legge n. 218/95 stabilisce, al comma 1, che la, anche se non sussista in base all'art. 3, nondimeno sussiste se «il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo».
La convenuta, costituitasi, non soltanto non ha eccepito il difetto di giurisdizione, ma ha chiesto che sia questo Tribunale a rigettare le domande dell'attore, anzi insistendo perché sia riconosciuta e affermata la giurisdizione italiana anche sulle proprie domande riconvenzionali.
Tale contegno processuale, inequivocabile per tenore e portata, è riconducibile – nella terminologia della dottrina e della giurisprudenza – all'accettazione tacita della giurisdizione adìta, il cui effetto – conosciuto nella generalità degli ordinamenti statali e nell'ordinamento statunitense, più specificamente, riconnesso all'istituto del consent o della submission to jurisdiction – è la prorogatio fori post litem natam, accolto, con il citato articolo, dalla legge italiana.
Identica norma – a conferma della sua generalità e della vigenza oltre i confini degli ordinamenti di singoli stati – è contenuta nell'art. 26 del regolamento (UE) del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, n. 1215, sulla «competenza giurisdizionale, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e
4 commerciale, per il quale ha giurisdizione «l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso», a meno che la comparizione sia avvenuta per eccepire l'incompetenza o esista un'altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente.
La domanda di scioglimento della comunione va accolta.
È provato, e non è oggetto di specifiche contestazioni, che i titoli obbligazionari erano stati acquistati dall'attore e dalla convenuta e agli stessi cointestati, titoli oggetto del rapporto (dossier) identificato dal n. 00266/0000050077896, e avevano una durata determinata, dal 10.12.2013 al 10.12.2018.
Le “condizioni dell'offerta” (documento prodotto agli atti) riportano la durata, dal
10.12.2013 al 10.12.2018, e la data di scadenza dei titoli obbligazionari, il 10.12.2018, con la clausola che il “prestito” (in forma di sottoscrizione di titoli) sarebbe stato rimborsato «in un'unica soluzione» alla data di scadenza e avrebbe cessato di essere fruttifero alla data stessa.
È dimostrato che il conto corrente n. 266/90313-6, su cui i titoli obbligazionari erano gestiti (vi risultano accreditati, in forma di cedole, gli interessi correlati ai titoli), era cointestato alle parti.
È prodotta la procura rilasciata nel mese di ottobre del 2018 da a Persona_1
, procura sottoscritta dal primo, con sottoscrizione autenticata, redatta in CP_1
lingua inglese e accompagnata da traduzione in lingua italiana.
Non risultano articolate contestazioni, che dovrebbero essere specifiche, né quanto alle forme né quanto ai contenuti né quanto alla provenienza o genuinità del documento.
L'art. 1854 c.c. dispone che «nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto».
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, «la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio,
e può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. n. 28839/08, la quale ha confermato la decisione di
5 merito che aveva ritenuto la detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto;
in senso analogo, con divergenze – che non vengono in rilievo nel caso in esame – relativamente al modo o al tipo della prova che consenta di superare la presunzione di contitolarità, Cass. n. 27069/22; Cass. n. 29324/21).
Identico principio la giurisprudenza di legittimità ha espresso a proposito del
«deposito bancario di titoli in amministrazione cointestato» (Cass. n. 4496/10: si trattava di cointestazione a coniugi, ma il principio prescinde dalla natura del rapporto che intercorra tra i cointestatari;
cfr., anche, Cass. n. 16671/12).
Nel caso in esame non è motivo di contrasto o conflitto tra le parti, nemmeno implicito o generico, il fatto che delle obbligazioni cointestate fossero titolari entrambi i cointestatari, in quote uguali tra loro, non essendo stato asserito, dall'una o dall'altra parte, con il supporto di allegazioni specifiche, né smentito con documenti da cui emerga una diversa realtà, che la cointestazione fosse solamente formale e che la titolarità delle somme destinate all'acquisto fosse esclusiva.
Sussistendo una situazione di comunione (indivisa) e comunque di contitolarità su beni mobili, costituiti da titoli obbligazionari e dalle somme che, venduti e liquidati i titoli, sono o siano state accreditate nel conto corrente (o altrove: il conto corrente è strumentale rispetto alla gestione dei titoli, inclusi nel c.d. dossier), pure cointestato, nella assenza di cause che ostino allo scioglimento della comunione, come potrebbero essere diritti di titolarità esclusiva sui beni, lo scioglimento non può che essere pronunciato.
Ciascun comproprietario o contitolare di diritti su beni comuni ha il diritto potestativo di chiedere lo scioglimento della comunione e la divisione di detti beni in porzioni corrispondenti alla quota (Cass. n. 2951/18).
Lo scioglimento della comunione è l'effetto strumentale dell'esercizio del diritto potestativo alla divisione (Cass. n. 5462/86).
Le obbligazioni in denaro hanno natura divisibile (Cass. n. 23844/08, a proposito del libretto di deposito bancario cointestato).
E la cointestazione, di per sé, non incide sulla titolarità o sulla proprietà dei beni o dei crediti, ma è una mera dichiarazione rivolta alla banca con effetti sulla legittimazione ad effettuare operazioni sul conto (Cass. n. 21963/21, in motivazione).
Non si può ordinare alla banca di vendere i titoli obbligazionari e di versarne la metà del valore (controvalore) monetario all'attore, per due ragioni: la banca – la ragione
6 è di per sé decisiva – non è parte della causa, non essendo stata citata o chiamata da alcuna delle parti, sicché, essendo terza, non può essere destinataria di pronunce a carattere decisorio (non istruttorio, quale sarebbe l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che – per giurisprudenza assolutamente consolidata – non è suscettibile di esecuzione coattiva, né potrebbe, essendo un provvedimento istruttorio divenire definitivo o passare in giudicato), con un contenuto di condanna;
è stata allegata specificamente, dalla convenuta, e non è stata contestata altrettanto specificamente, né smentita con elementi documentali contrari, la circostanza che i titoli obbligazionari avevano scadenza e sarebbero scaduti al 10.12.2018, data alla quale il loro valore monetario sarebbe stato rimborsato tramite accredito sul conto corrente cointestato, su cui il rapporto avente ad oggetto i detti titolo era gestito, sicché, oltre a non emergere un'esistenza attuale di titoli che possano essere venduti, lo scioglimento della comunione ha ad oggetto comunque i titoli in quanto espressivi di valori monetari e le somme che, per effetto della vendita e della liquidazione, siano state ricavate (e accreditate sul conto corrente).
La questione, del resto, non è neanche rilevante ai fini dell'esercizio, da parte di ciascuno dei contitolari, di diritti di credito nei confronti della banca, nei limiti delle quote e delle corrispondenti somme che gli spettino.
E questo, perché sono distinti i rapporti interni, tra i contitolari del conto corrente o dei titoli obbligazionari, e i rapporti esterni, tra ciascuno dei contitolari e la banca (cfr.
Cass. n. 29324/21), i secondi peraltro passibili di essere regolati anche con clausole pattizie specifiche (cfr. Cass. n. 7110/17).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati, alla luce di questi principi, gli elementi documentali, deve essere accolta la domanda di scioglimento della comunione sui titoli obbligazionari e, scaduti tali titoli, sulle somme ricavate dal loro rimborso, detenute o accreditate sul conto corrente, con i relativi accessori
(eventualmente maturati).
Tali somme altro non rappresentano che il controvalore monetario dei titoli, sicché non sono beni diversi, ma beni che risultano dalla “conversione”, dovuta a rimborso per scadenza determinata, di obbligazioni in denaro: questo si deve intendere come oggetto della domanda – interpretata tenendo conto anche dei suoi aspetti sostanziali, oltre che letterali – e, correttamente, è stato inteso dalla convenuta (pag. 1 della memoria datata
24.4.2019; pag. 3 della comparsa conclusionale), che del resto ha domandato l'assegnazione (anche) delle somme.
7 Si può passare ad esaminare le domande avanzate dalla convenuta in via riconvenzionale.
La convenuta ha chiesto (pagg. 6 e 7 della comparsa di risposta) una pronuncia che accerti («dichiarare») l'esistenza del credito da lei vantato, il suo diritto «a ripetere» dall'attore «quanto corrisposto» per conto dello stesso all'Erario statunitense, il suo diritto all'assegnazione «della proprietà della metà dei titoli» ovvero delle somme ricavate dalla loro vendita, nonché una declaratoria («dichiarare») di appartenenza a lei «della metà dei titoli» o delle somme ricavate dalla loro vendita «a compensazione del credito», e ha chiesto una pronuncia che le assegni la «proprietà esclusiva dei titoli» o delle «somme che deriveranno dalla loro vendita e che saranno accreditate sul conto corrente cointestato, fino a concorrenza del credito vantato» (pag. 5 della comparsa di risposta).
L'attore ha eccepito il difetto di giurisdizione sulle domande e sulle pretese della convenuta, sul presupposto che le stesse si riferiscono a «persone» di cittadinanza statunitense e a «fatti, contratti, enti privati, soggetti terzi» non italiani, ma avvenuti, stipulati, residenti negli Stati Uniti d'America.
In virtù dell'art. 3, comma 1, della legge n. 218/95 «la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge».
L'art. 3, comma 1, ha una speciale importanza perché l'intera legge n. 218/95, ai sensi dell'art. 1, «determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri».
Lo stesso criterio è recepito nell'art. 1 del regolamento europeo n. 1215 del 2012
(e, prima ancora, nell'art. 2 del regolamento europeo n. 44 del 2001) – lo si ricorda perché conferma la generalità del principio, non per la diretta rilevanza e applicabilità nella controversia (che non presenta aspetti transnazionali intraeuropei) –, per il quale «le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
L'elemento o il criterio di collegamento principale, per stabilire quale autorità ha giurisdizione sulla controversia, è il domicilio, in alternativa – per la legge italiana – con la residenza, del convenuto: espressione del principio actor sequitur forum rei,
8 strumentale ad esigenze di garanzia e di certezza, riconosciute a livello internazionale
(cfr. il “considerando” n. 15 del regolamento europeo n. 1215 del 2012: «È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell'autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto»).
Il dato oggettivo del domicilio o della residenza è prevalente (cfr., anche se su diversa casistica, Cass. Sez. Un. n. 12907/11; più in generale, Cass. Sez. Un. n. 25275/06:
«Ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo venuto meno, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 c.p.c., ogni riferimento allo straniero ai fini della determinazione dell'ambito della giurisdizione del giudice italiano, assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato obiettivo del domicilio o della residenza del convenuto in Italia, dovendosi intendere la nozione di domicilio alla stregua dell'art. 43 c.c., cioè il luogo nel quale il convenuto ha la sede dei suoi affari ed interessi, e dovendo presumersi, in conformità a quanto di regola avviene, che il soggetto stabilisca la sede principale dei suoi affari ed interessi nel medesimo luogo in cui abitualmente dimora»).
L'eccezione sollevata dall'attore, però, è inammissibile per tardività.
La legge n. 218/95 stabilisce, all'art. 4, che, quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, la giurisdizione nondimeno sussiste se «il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo».
L'art. 11 di della medesima legge prevede che «il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana» e che il giudice può rilevarlo d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, «se il convenuto
è contumace» o se si tratta di azioni reali relative a beni immobili situati all'estero o se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.
Non trova applicazione, nella fattispecie, l'art. 37 c.p.c., il quale dispone che «il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo».
Il giudice straniero non è un giudice speciale, agli effetti dell'art. 37 c.p.c., così che la fattispecie ricade al di fuori del raggio applicativo della previsione normativa.
E inoltre, l'art. 11 citato contiene norme speciali e dedicate, da applicare, quindi, a prescindere da norme più generali o regolative di altri casi.
9 Dagli artt. 3 e 11 discende: a) il difetto di giurisdizione può essere rilevato senza limiti dal giudice se e soltanto se il convenuto è contumace oppure quando sia prevista una giurisdizione esclusiva;
b) il convenuto (e tale è l'attore rispetto alla riconvenzionale) può impedire che si radichi la giurisdizione italiana eccependo il difetto di questa «nel primo atto difensivo», quindi non illimitatamente e in qualunque tempo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il convenuto in lite «può eccepire il difetto di giurisdizione ex art. 11 della l. n. 218 del 1995 soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana» (Cass. n. 4250/20, relativamente al giudizio di interdizione, ma sul rilievo che questo non si discosta dai giudizi ordinari di cognizione, all'effetto considerato: nel caso deciso il convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione italiana non all'atto della costituzione, ma soltanto «in un secondo tempo»).
In proposito, «il principio sancito dall'art. 11 cit. della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione, fino alla costituzione del convenuto, comporta che il convenuto contumace può anche nel corso del giudizio eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore, purché ciò faccia nella prima difesa» (Cass. Sez. Un. n. 22035/14, in motivazione) e che «la proposizione di difese di ordine procedurale o di una domanda riconvenzionale da parte del convenuto straniero non comporta accettazione tacita della giurisdizione del giudice italiano, qualora venga espressamente subordinata al mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione di detto giudice» (Cass. Sez. Un.
n. 7035/06).
Da queste pronunce si evincono presupposti e limiti al rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione.
Al convenuto, se costituito, è riservata in via esclusiva l'eccezione di difetto di giurisdizione, con l'onere, stabilito espressamente dall'art. 3 citato, di eccepirlo «nel primo atto difensivo», a pena di decadenza.
In sintesi, la proroga tacita della giurisdizione del giudice adìto si realizza quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato davanti all'autorità giudiziaria adìta,
«non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, bensì in via prioritaria» (Cass. Sez. Un. n. 9107/05, a proposito dell'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata con la legge
10 n. 804/71: la pronuncia è rilevante perché gli artt. 18 e 19 della convenzione contengono norme analoghe a quelle di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 218/95).
L'eccezione di difetto di giurisdizione, per essere utile (ammissibile), deve essere formulata fin dal primo atto difensivo ed essere proposta in via prioritaria, come difesa principale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9107/05).
Se il difetto di giurisdizione deve essere eccepito, con il primo atto difensivo, addirittura in via principale, non bastando che lo sia in via subordinata, è evidente che l'eccezione non è ammissibile se formulata in un atto successivo alla prima difesa possibile.
La soluzione è allineata alle norme e ai principi della legislazione europea ed è corroborata dalla giurisprudenza unionale.
La proroga della giurisdizione è prevista dall'art. 26 del regolamento (UE) n. 1215 del 2012, del Parlamento europeo e del Consiglio: «l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente», a meno che la comparizione sia avvenuta «per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 24».
La rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione è circoscritta, dall'art. 28 del regolamento, ai casi – assimilabili alla contumacia – in cui «il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare», l'autorità giurisdizionale dichiara d'ufficio la propria incompetenza, a meno che non sia competente in base alle disposizioni del presente regolamento.
Disposizioni sostanzialmente identiche erano contenute negli artt. 24 e 26 del regolamento (CE) n. 44 del 2001, del Consiglio europeo, regolamento previgente e abrogato, e negli artt. 18 e 20 della convenzione di Bruxelles del 1968, ratificata in Italia dalla legge n. 804/71.
L'identità delle norme implica l'applicabilità dei principi giurisprudenziali appresso citati, anche se elaborati relativamente a quelle previgenti.
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 20 maggio 2010, pronunciata nella causa
C-111/09, relativa all'interpretazione degli artt. 24 e 26 del regolamento n. 44 del 2001, dopo avere ricordato che la parte convenuta, nel costituirsi e difendersi nel merito, può non contestare la giurisdizione, ha affermato che, ai sensi dell'art. 24, il giudice adìto
«deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una
11 proroga tacita della competenza giurisdizionale».
Nella sentenza emessa il 27 febbraio 2014 nella causa C-1/2013 – relativa alla più complessa questione della litispendenza davanti a giudici di Stati membri diversi – la
Corte di Giustizia ha osservato che «la contestazione della competenza, se non è anteriore a qualsiasi argomentazione di merito, non può comunque collocarsi successivamente al momento della presa di posizione considerata, dal diritto processuale nazionale, come la prima difesa rivolta al giudice adito» (par. 6).
In simile situazione la competenza del giudice precedentemente adìto deve essere considerata accertata qualora il predetto giudice non abbia declinato d'ufficio la propria competenza – nei casi in cui ciò è possibile – e «nessuna delle parti l'abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata, dal rispettivo ordinamento processuale nazionale, quale primo atto difensivo nel merito, presentato dinanzi al giudice medesimo».
Nel caso in esame, avanzate le domande riconvenzionali con la comparsa di risposta depositata tempestivamente, il difetto di giurisdizione italiana è stato eccepito, per la prima volta, con note depositate un giorno prima dell'udienza del 31 ottobre 2019: non alle prime due udienze (del 15 gennaio 2019 e del 26 marzo 2019) e non con la prima delle memorie previste dal comma 6 dell'art. 183 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis –, i cui termini sono stati assegnati a decorrere dal 26 marzo 2019, termini a cui non è seguito un deposito.
L'eccezione non è stata formulata, quindi, con il «primo atto difensivo», agli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 218/95.
È utile osservare che l'esame della questione relativa alla giurisdizione non è precluso, neanche sotto profili processuali, dall'ordinanza del 6 luglio 2020, emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
L'ordinanza non ha pronunciato, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione, avendone rimesso la decisione «unitamente» alla decisione sul merito della controversia.
È l'ipotesi prevista dall'art. 187 c.p.c.
La giurisprudenza di legittimità afferma, in proposito, che l'ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia è un «provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza» e, pertanto, «non pregiudica la decisione definitiva
12 sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell'eccezione»
(Cass. n. 37160/21; in senso identico, Cass. n. 8930/11).
Lo stesso principio opera per la questione di giurisdizione e, in generale, per qualsiasi questione pregiudiziale o preliminare.
Anche perché – si può aggiungere – in materia cautelare (da intendere in senso non limitativo o restrittivo) la giurisdizione sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 218/95.
Più in generale – la norma europea è rilevante ai fini dell'interpretazione della norma interna – l'art. 35 del regolamento europeo n. 1215 del 2012 prevede che «i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti all'autorità giurisdizionale di detto Stato membro anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».
L'eccezione, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Passando ad esaminare le domande riconvenzionali, queste non possono essere accolte.
A sostegno delle domande la convenuta ha dedotto le seguenti vicende: il padre,
SA CO, aveva costituito negli Stati Uniti d'America un trust; nell'atto costitutivo del trust il concedente aveva disposto che i beni (proprietà e denaro) destinati a fossero gestiti da un amministratore (un altro trust, si desume dalla Persona_1 documentazione prodotta), per l'intera durata della vita dello stesso;
le sanzioni comminate negli Stati Uniti al padre, per non avere questo dichiarato somme di denaro depositate in Italia, erano state da lei pagate al Fisco statunitense «per conto di entrambi»
(entrambi – si deve ritenere, per logica – i fratelli), come da assegni emessi a favore, direttamente, del Tesoro statunitense e a favore di professionisti, per un ammontare che superava, per la quota di spettanza del fratello, i 360.000,00 dollari;
la stessa aveva CP_1
inoltre pagato debiti di nei confronti del Fisco, per 90.000,00 dollari circa, e Per_1
corrispettivi dovuti ad un commercialista dello stesso , per 30.000,00 dollari circa. Per_1
Domande e allegazioni non possono che essere esaminate nei limiti della documentazione prodotta, non esente da incompletezze: basti rilevare che dell'atto costitutivo del trust “SA CO 2001 Trust” mancano svariate pagine, ma quelle prodotte, comunque, appaiono tali da consentire di individuare elementi e dati rilevanti ai fini della decisione.
13 È utile, prima, descrivere i tratti essenziali del trust.
Per trust si intendono «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trust nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»: questa è la definizione, sintetica ma valida, contenuta nell'art. 2 della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la legge n. 364/89.
Il trust è una figura in cui un soggetto costituisce con uno o più beni un patrimonio separato, finalizzato ad uno scopo o a più scopi determinati, oppure a uno o più beneficiari, figura pienamente riconosciuta (sul punto, è corretto il richiamo della difesa dell'attore) anche in Italia, dal 1992, anno in cui è entrata in vigore la convenzione dell'Aja del 1985 (ai sensi dell'art. 30 di questa) sul suo riconoscimento e sulla legge applicabile.
L'art. 2 della convenzione prevede le seguenti caratteristiche del trust:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trust;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trust o di un'altra persona per conto del trust;
c) il trust è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità – con indirizzi assolutamente consolidati – ha elaborato e definito gli elementi costitutivi e i tratti distintivi del trust.
L'atto istitutivo del trust è «atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente», atto non sussumibile nella categoria dei contratti (Cass. n. 3986/21).
Sono tre i soggetti che vengono in rilievo nella figura: il disponente o stipulante
(settlor), il fiduciario (trustee) e il beneficiario (beneficiary).
Il trust, che non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità, postula, in capo al trustee, una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, sicché i tre centri di imputazione (disponente, trustee e beneficiario) non possono (con una eccezione, quanto ai primi due) coincidere (così, Cass. n. 12718/07).
E ancora, «il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di
14 beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è
l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto» (Cass. n. 10105/14; in senso analogo, Cass. n.
28363/11).
Più incisivamente: «Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, e formalmente intestati al trustee, il quale, pertanto, disponendo in via esclusiva dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato, è l'unico soggetto legittimato a farli valere nei rapporti con i terzi, anche in giudizio» (Cass. n. 25800/15; in senso analogo, Cass. n. 2043/17).
Il trust non può essere ritenuto – e non è – ente titolare di diritti, dotato di personalità giuridica, in quanto l'effetto proprio di detto istituto è solo quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito amministrato dal trustee nell'interesse di uno o più beneficiari, sicché l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, anche per quanto attiene alla «legittimazione processuale» è soltanto il trustee (Cass. n. 1896/22, la quale ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, disattendendo il gravame, aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo azionato dalla banca nei confronti del trust, sul rilievo del difetto di legittimazione passiva dello stesso, posto che unico titolare dei diritti da esso derivanti doveva considerarsi il trustee).
Tale conformazione il trust ha anche negli ordinamenti esteri, anglosassoni in particolare, le cui descrizioni tipologiche si rinvengono in recenti pronunce di legittimità.
Questo è tanto vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato – ad esempio
– che i contributi per spese condominiali dovuti in relazione ad un immobile in condominio possono essere riscossi pro quota «direttamente ed esclusivamente dal trustee, che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo trustee venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del trust» (Cass. n.
3190/23).
In sintesi: il trust non è un ente dotato di personalità giuridica o un nuovo soggetto di diritto, ma identifica un patrimonio separato (da quello del concedente e del trustee), destinato ad un fine prestabilito, i beni e i rapporti inclusi nel trust sono soltanto formalmente intestati al trustee, la proprietà è sdoppiata, essendo beni e diritti intestati legalmente al trustee, l'unico soggetto che può disporne e che, perciò, è legittimato nei
15 rapporti con i terzi, ma restando gli stessi estranei al patrimonio personale del concedente e al patrimonio personale del trustee, tenuto ad amministrarli conformemente al fine e al programma previsti nell'atto istitutivo.
Se l'unico soggetto legittimato, sul piano processuale, rispetto a diritti ed obblighi riconducibili al trust deve individuarsi nel trustee, è da escludere – normalmente – che una legittimazione possa individuarsi nel beneficiario, soggetto estraneo all'atto costitutivo e, comunque, agli atti di disposizione dei beni che confluiscono nel trust, considerando altresì – aspetto non marginale – che gli effetti attributivi o traslativi del trust si realizzeranno non con la stipula dell'atto istitutivo di questo, ma con gli atti
(eventuali) di attribuzione finale a favore del beneficiario (Cass. n. 21358/24, in motivazione), prima dei quali l'intestazione dei beni, al trustee, è soltanto formale e strumentale, essendo separati i patrimoni e gli insiemi dei rapporti.
Ne deriva, per logica, che le pretese di , fondate su pagamenti CP_1
effettuati a causa del trust costituito da SA CO non potrebbero avere come legittimato passivo , che del trust era (o sarebbe) mero beneficiario (in realtà Persona_1
nemmeno diretto – a quanto emerge dalla documentazione prodotta: l'atto istitutivo del trust del comune dante causa –, perché nel “SA CO 2001 Trust” era previsto come beneficiario, oltre a , un altro trust, il AN CO Trust”). CP_1
Sul punto, è da rilevare che numerosi degli assegni prodotti dalla convenuta riportano nello spazio destinato alla causale, in corrispondenza della dicitura “for”, o nella parte alta della facciata, la locuzione “SA CO 2001 Trust” o altre similari (in forme contratte), come anche la documentazione inerente a pagamenti a favore di professionisti (IN & Co. Chartered, NN & GA LLP) riporta il riferimento al “SA CO 2001 Trust”.
Inoltre, i pagamenti sono riportati in un documento la cui intestazione è “SA
CO 2001 Trust, Tax related disbursements”.
Se quei pagamenti erano stati effettuati in nome e per conto (“per”) del “SA
CO 2001 Trust”, non emergono elementi che possano fare individuare in Per_1
, beneficiario delle disposizioni inerenti ai beni inclusi nel trust (indiretto peraltro,
[...] per effetto della previsione di un altro trust, il AN CO Trust”), la titolarità sostanziale, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio dedotto nella causa, rapporto che ha ad oggetto asseriti crediti da restituzione o rimborso (per quota o per intero) di somme anticipate per conto dello stesso.
16 Analogamente si deve ritenere quanto ai pagamenti le cui causali, riportate negli assegni, sono espresse con diciture quali “SA CO Estate” o “SA CO”
(o similari, con o senza altre, che non sembrano – quanto meno direttamente – rimandare al trust dallo stesso istituito), pagamenti elencati nel prospetto contabile, dalla stessa prodotto, intestato al “SA CO 2001 Trust”. CP_1
Quanto alle pretese i cui titoli sono i pagamenti che ha asserito di CP_1
avere effettuato per estinguere debiti («personali») di verso il Fisco Persona_1
statunitense o nei confronti di un commercialista dello stesso (pag. 4 della comparsa di costituzione), si deve rilevare e constatare: le fatture e le richieste di pagamento di compensi professionali formate o inoltrate da un commercialista a non CP_1
provano, di per sé sole, che la stessa li avesse pagati e comunque – il rilievo è da solo decisivo – che li avesse pagati con denaro proprio (non sono prodotti estratti conto o documenti assimilabili da cui possa evincersi la provenienza – ipotetica – del denaro da conti nella titolarità esclusiva, personale di ); una “dichiarazione” del CP_1
commercialista, in cui si rappresenta che tutte le fatture, non più rinvenibili, sarebbero state pagate anni prima, non dimostra – è evidente – che i pagamenti fossero stati effettuati da né lo che fossero stati con denaro personale della stessa, anche perché la CP_1
missiva, in cui è contenuta quella dichiarazione, è indirizzata a indicata quale CP_1 trustee del “SA CO 2001 Trust”, sicché non è presumibile, per un'inferenza, che il denaro fosse stato attinto, necessariamente, da conti o provviste personali di CP_1 in un'altra missiva lo stesso commercialista informava di avere tentato di CP_1 reperire l'importo complessivo che la stessa gli avrebbe corrisposto a titolo di imposte sul reddito di e di servizi di contabilità resi per il padre, SA CO, ma una Per_1
missiva con dichiarazioni di un terzo non può provare adeguatamente, con il necessario rigore – è evidente –, né i pagamenti che si assumono effettuati per conto, se non anche in nome, di un altro soggetto, né – nel caso specifico – la provenienza del denaro da conti personali esclusivi di chi agisce per ottenere la restituzione o il rimborso pro quota.
È da notare come nella missiva del commercialista datata 24.7.2018 , CP_1
che vi figura come destinataria, è indicata come trustee, qualifica apposta dopo il suo nominativo e prima del “SA CO 2001 Trust”: se ne desume che CP_1
era trustee e aveva agito come tale per il detto trust istituito dal padre.
Tanto è vero che anche il riepilogo contenuto nella missiva datata 31.7.2018 non indica che tutti gli importi complessivamente pagati lo erano stati con denaro personale
17 di : anzi, tale provenienza non si desume affatto dalla lettera del testo o per CP_1
inferenze logiche, considerato che dei pagamenti è indicata, genericamente, la destinazione (“for”), senza che sia specificata la provenienza (del denaro), eccettuati – si potrebbe ritenere (“pagato da DVB” può non significare “pagato da DVB con denaro proprio”) – quelli riferibili a tasse dovute da ed effettuati da Persona_1 CP_1
Pa («Tax paid by DVB for », con legenda: DVB sta per YK , mentre Per_3 CP_1
Pa
sta per ). Persona_1
Il riferimento, nella missiva datata 24.7.2018, alla “qualità” (in senso generico e lato, non essendo il trustee un rappresentante, in senso proprio, del trust, come sarebbe il soggetto che ne rappresenti un altro con soggettività distinta) di trustee di CP_1
è, comunque, un dato che non può fare né ritenere né, per argomento inferenziale, presumere che la stessa avesse agito operando ed effettuando i pagamenti tramite somme interamente attinte proprio da conti o risorse proprie, personali.
Il dato assume rilevanza alla luce delle norme specifiche da applicare al trust, norme la cui portata è stata ulteriormente definita e specificata dalla giurisprudenza di legittimità
(poc'anzi citata) e di merito (App. Firenze n. 580 del 2023).
L'art. 2 della convenzione sulla legge applicabile al trust e sul suo riconoscimento prevede che «i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee», fermo restando che «i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee».
Ciò esclude che gli atti dispositivi posti in essere dal trustee, nella configurazione tipica del trust – e nessuna delle parti ha dimostrato deviazioni dallo schema tipico –, possano essere riferibili, nell'oggetto e negli effetti, alla sua sfera personale, in contrasto con il regime della separazione patrimoniale insita nel trust.
Inoltre, non si può trascurare di rilevare che i pagamenti riferibili a debiti personali
(fiscali) di sono riportati in un prospetto contabile, da stessa Persona_1 CP_1 prodotto, che reca per intestazione “SA CO 2001 Trust”, sopra la dicitura
AN CO Tax Related Distributions”: gli importi e le date coincidono pienamente con quelli degli assegni prodotti.
Tale circostanza, l'essere riportati i relativi pagamenti riferibili – sembrerebbe – personalmente a in un prospetto contabile riconducibile al “SA Persona_1
CO 2001 Trust”, non consente di ritenere che quei pagamenti fossero stati effettuati da , indicata in documenti dalla stessa prodotti come trustee, con denaro CP_1
18 proprio o attingendo a conti propri (esclusivi).
Peraltro, sono stati prodotti gli assegni, ma non sono stati prodotti estratti conto o documenti assimilabili da cui possa evincersi la titolarità, non soltanto formale, del conto, che doveva certamente essere intestato a , se questa aveva emesso gli CP_1
assegni, ma la cui titolarità sostanziale non appare dimostrata adeguatamente, essendo riportati i detti pagamenti, quelli riferibili a , all'interno di una contabilità – Persona_1
lo si è visto esaminando il prospetto – riconducibile al “SA CO 2001 Trust”.
È integrata una ulteriore ragione, di per sé sola decisiva, che impedisce di accogliere le domande riconvenzionali.
Tali domande sono volte a sentire accertare («dichiarare») il diritto della convenuta all'assegnazione «della proprietà della metà dei titoli» intestati all'attore o «della metà» delle somme derivanti dalla loro liquidazione, «a titolo di compensazione del credito vantato» dall'una nei confronti dell'altro, «e fino a concorrenza dello stesso», e a sentire accertare («dichiarare») la proprietà (appartenenza) a favore della convenuta «anche della metà dei titoli in deposito» o «della metà della liquidità derivante dalla loro vendita», di spettanza dell'attore, «a compensazione del credito» e fino a concorrenza dello stesso.
In particolare, la domanda, come precisata nella memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. (memoria datata 24.4.2019, pagg. 1 e 3), è finalizzata a paralizzare il diritto dell'attore «derivante e/o riconducibile alla proprietà comune», ottenendo una pronuncia che accerti il diritto della convenuta a «rivalersi, fino a concorrenza del credito vantato, sulle somme derivate dalla vendita delle obbligazioni in comproprietà e perciò la assegnazione di tutta la provvista esistente sul conto corrente cointestato».
Si deve considerare che eventuali crediti da obblighi di restituzione o da diritti di regresso o rimborso non possono essere “compensati” direttamente sui titoli cointestati e sulle somme esistenti nel conto corrente cointestato.
La compensazione presuppone che due soggetti siano reciprocamente creditore e debitore l'uno dell'altro.
L'art. 1241 c.c. prevede che «quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra,
i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono».
Rispetto ai titoli obbligazionari cointestati, e alle somme esistenti nel conto corrente cointestato, derivate dalla loro vendita e liquidazione (dal loro rimborso), Persona_1
e non sono creditori e debitori l'uno nei confronti dell'altra, CP_1
19 reciprocamente, per la metà, sicché la spettanza di tale metà possa essere compensata fino alla concorrenza di un debito contrapposto.
Entrambi sono creditori nei confronti della banca (non essendo prodotti i contratti di acquisto dei titoli obbligazionari e di conto corrente, non è possibile accertare aspetti più specifici del credito: è comunque asserita, dall'attore, e non è contestata, dalla convenuta, la necessità della firma congiunta), mentre nei rapporti interni ciascuno è titolare della metà, ma non debitori e creditori di tale metà l'uno verso l'altro.
È evidente, allora, che manca il presupposto essenziale di una (eventuale) compensazione: crediti e debiti reciproci, di un soggetto nei confronti dell'altro, aventi ad oggetto, specificamente, quei titoli obbligazionari e quelle somme derivate dalla loro liquidazione (rimborsate alla scadenza), oggetto della domanda di accertamento del credito e di compensazione.
Gli eventuali crediti (da restituzione o regresso o rimborso, comunque configurati) non possono avere, come oggetto specifico e già individuato, quello costituito dalla metà dei titoli obbligazionari e dalla metà delle somme rimborsate alla loro scadenza: se si ritenesse il contrario, si ammetterebbe che il creditore possa scegliere, al di fuori di diritti di prelazione, su quale particolare bene appartenente al debitore soddisfarsi e si ammetterebbe che l'obbligazione di pagare con un bene generico (denaro) possa diventare un'obbligazione di dare o di pagare con un bene specifico (somma di denaro esistente in un dato conto o titoli di deposito individuati), prima della formazione di un titolo esecutivo (una condanna) e dell'esercizio dell'azione esecutiva.
Né, ancora, le pretese erano sorte in dipendenza della comunione – una comunione volontaria – il cui oggetto specifico è costituito dai titoli obbligazionari e dalle somme rimborsate alla loro scadenza, nel qual caso si potrebbe ipotizzare una regolazione sulla relativa massa degli eventuali debiti restitutori.
Ai sensi degli artt. 724 e 725 c.c. è possibile, nello scioglimento della comunione ordinaria come di quella ereditaria, il regolamento dei debiti tra comproprietari, sulla massa comune, tramite prelevamenti da effettuarsi prima della divisione, ma ciò presuppone che si tratti di debiti da rapporti sorti «in dipendenza della situazione di comunione» (Cass. n. 14629/12).
È evidente che i crediti dedotti dalla convenuta non hanno cause genetiche nella situazione di comunione sui titoli obbligazionari e sulle somme rimborsate alla scadenza, ma in vicende completamente diverse: pagamenti che la convenuta aveva effettuato,
20 anche per la metà di spettanza dell'attore, per estinguere debiti riferibili al trust o al comune dante causa – ma senza che vengano in rilievo questioni ereditarie – o debiti personali dell'attore.
Non è possibile – si osserva per completezza di analisi – emettere un provvedimento di condanna al pagamento di somme (generiche) o di assegnazione di altri beni, diversi dai titoli e dalle somme derivate dalla loro liquidazione.
Questo, applicando il principio di (necessaria) corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La domanda riconvenzionale è volta a sentire «dichiarare» il diritto della convenuta alla «assegnazione» della «proprietà della metà dei titoli» o «liquidità derivante dalla loro vendita, allorché confluita nel c/c n. 90313», a titolo di «compensazione» del credito vantato e fino a concorrenza dello stesso, con la finalità di soddisfare «il diritto al rimborso» tramite «la assegnazione in esclusiva proprietà del dossier titoli n. 50077896 ovvero della provvista scaturente dalla vendita delle obbligazioni».
Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti, «attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 11304/18; in senso analogo, Cass. n.
18249/09).
Beni che non siano quelli richiesti non sarebbero un minus rispetto agli stessi, ma sarebbero beni diversi.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi dedotti, le domande riconvenzionali vanno rigettate.
La pronuncia comporta la caducazione dell'ordinanza anticipatoria emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., destinata, come tutti i provvedimenti anticipatori, ad essere assorbita e sostituita dalla decisione definitiva sul merito della causa (Cass. Sez. Un. n.
1820/07) e da intendersi, con la presente sentenza, revocata.
Considerati gli aspetti di complessità, in concreto, della controversia e data anche l'inammissibilità dell'eccezione preliminare, sussistono senz'altro i motivi per compensare le spese, incluse quelle del subprocedimento cautelare.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
21 dall'attore;
2) dichiara lo scioglimento della comunione tra e Persona_1 CP_1
sui titoli obbligazionari oggetto del rapporto n. 266/50077896/0, intrattenuto con la
Unipol Banca s.p.a., e sulle somme ricavate dal rimborso dei detti titoli;
3) assegna i beni di cui al punto 2), da esprimersi in termini monetari all'attualità, con i relativi eventuali accessori, per metà a e per metà a Persona_1 CP_1
;
[...]
4) rigetta le domande della convenuta;
5) compensa le spese.
Così deciso in Messina il 20 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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