Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 5.2.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1375/23 del Ruolo Lavoro vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Raffaele Di Monda, presso il cui studio sito Parte_1
in Napoli alla via Seggio del Popolo n. 22, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del liquidatore rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 dall'avv.to dell'Avv. Vincenzo Meles, presso il cui studio, sito in S. Antimo (NA) alla Via G.
Amendola n. 4, è elettivamente domiciliata
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Napoli Nord, deduceva: Parte_1
- che in data 1.7.2016, dopo colloquio con , titolare e legale rappresentante Controparte_2
della Manù Beauty s.r.l., veniva assunta come estetista, sebbene senza formale inquadramento;
- che cominciava a lavorare presso il centro estetico gestito dalla Manù Beauty s.r.l. sito in
Sant'Arpino (NA) alla via Atellana, svolgendo le mansioni di estetista, addetta dunque alla manicure, alla pedicure, alle procedure di epilazione assieme ad altre due persone;
- che lavorava dal martedì al sabato, con orario dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- che percepiva la retribuzione di euro 750,00 mensili;
- che fino al 21.10.2016 non risultava versata alcuna contribuzione previdenziale;
- che solo il 21.10.2016 veniva formalmente assunta ed inquadrata come estetista, livello 1 del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, tatuaggio, Piercing e Centri benessere, con contratto part-time per quattro ore giornaliere;
- che tuttavia l'orario di lavoro restava invariato, ovvero 10 ore al giorno per 5 giorni la settimana;
- che anche la retribuzione rimaneva invariata, a prescindere da quanto indicato nelle buste paga, che le erano state consegnate durante l'intercorso rapporto lavorativo, i cui dati contabili in esso indicati non risultavano corrispondenti al vero
- che il suo monte orario settimanale superava anche quello di 40 ore previsto per i contratti full time;
infatti, lavorando 10 ore al giorno per 5 giorni la settimana, risultava lavorare 10 ore a settimana oltre l'orario consentito, realizzando così 40 ore mensili di straordinario mai retribuito;
- che non gli era stata mai pagata la 13 ma mensilità;
- che durante l'intero rapporto di lavoro aveva ricevuto le direttive di lavoro relative agli orari e alle mansioni da espletare direttamente dal legale rappresentate della Manù Beauty s.r.l.
(che l'aveva anche assunta);
- che non era mai stato retribuito il lavoro festivo;
- che il rapporto di lavoro si interrompeva il 31.7.2018 per dimissioni, senza che le venisse liquidato il dovuto trattamento di fine rapporto;
- che al rapporto era applicabile il CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, tatuaggio, Piercing e Centri benessere, quantomeno in via parametrica;
- che le competeva l'inquadramento nel 1 livello, che riguardava profili professionali analoghi a quelli da lei espletati, oltre ad essere indicato nei cedolini paga.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: Parte_1
“accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato full-time intercorrente in maniera ininterrotta tra la sig.ra e la dal Parte_1 Controparte_3
01/07/2016 al 31/07/2018, secondo le modalità di cui al capo fatto del presente ricorso con diritto all'inquadramento al livello 1 del CCNL Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, tatuaggio, Piercing e Centri benessere (da applicarsi in subordine anche in via parametrica ai sensi ai sensi dell'art. 36 della costituzione e dell' art. 2099 del codice civile); e per l' effetto, condannare , …, in qualità di socio, liquidatore e Controparte_2 rappresentate legale della , p.iva , con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Sant'Arpino alla via Atellana n. 105 e cessata, come da visura camerale allegata, in favore dell'istante delle somme indicate negli allegati conteggi (parte integrante del presente atto) a titolo di differenze retributive (analiticamente specificate negli stessi nelle causali e nelle somme) per
l'importo di euro 32.125,05, al pagamento del TFR per l'importo di euro 2.829,70 (con espressa richiesta di ammissione di CTU contabile in caso di avversa contestazione), nonché al pagamento della indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 2.689,60, per un totale di € 37.644,35, oltre rivalutazione e interessi successivi;
…”
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva la , in Controparte_1
persona del liquidatore , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Eccepiva la società che era stata alle dipendenze della società resistente a partire Parte_1
dal giorno 21 ottobre 2016 e fino al 30 luglio 2018, con contratto part-time e con qualifica di estetista nel 1^ livello CCNL di settore, per sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato;
che aveva sempre svolto la mansione per la quale era stata assunta, osservando gli orari di lavoro previsti dal contratto e sempre sottoscritto per quietanza i prospetti paga mensilmente consegnati, confermando, quindi, di aver percepito la paga commisurata alla quantità e qualità di lavoro prestata, certificando la conformità dei dati ivi contenuti al lavoro espletato;
che la ricorrente aveva omesso di dire che dall'ottobre 2017 al luglio 2018, si era assentata dal lavoro perché aveva goduto del periodo di maternità e che in conseguenza di ciò aveva comunicato di non poter più continuare a lavorare per accudire il figlio;
che il rapporto era, quindi, cessato con la presentazione delle dimissioni volontarie della in data 30.07.2018; che quanto ai conteggi, inoltre, gli stessi erano errati in quanto Pt_1
si era proceduto al confronto fra la paga lorda con il netto percepito o da percepire;
che inoltre gli importi mensili percepiti dal lavoratore, risultanti dai cedolini paga, erano difformi da quelli riportati nei conteggi.
Con sentenza n. 5757/22 il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente e accoglieva parzialmente il ricorso. Innanzitutto, osservava il GL, parte ricorrente aveva sostenuto di aver prestato attività lavorativa sin dal 1.7.2016 e per un numero di ore notevolmente superiore a quelle contrattualmente, ma tali circostanze non erano emerse dall'istruttoria svolta. Il mancato riconoscimento dell'attività straordinaria pretesa, evidenziava il giudice di prime cure, faceva venir meno il diritto al pagamento delle differenze retributive, che non apparivano infatti in altro modo giustificate. Ugualmente non era stato provato il mancato godimento di ferie e lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi, con la conseguenza che non era dovuta la relativa indennità. Quanto al TFR, considerato che il rapporto di lavoro si era protratto dal 21.10.2016 sino al 31.07.2018, alla ricorrente spettava a titolo di TFR la complessiva somma lorda di € 1.441 e, visto che dalla documentazione prodotta, risultava corrisposta la somma lorda di € 580,53 (netta di € 517,28), alla doveva essere riconosciuta, sulla base delle Pt_1 buste paga allegate, la restante somma lorda pari ad € 860,47 a titolo di TFR, di cui non era stata dimostrata la corresponsione.
Con ricorso depositato in 12.6.2023 proponeva appello avverso tale sentenza Parte_1
censurando le conclusioni del giudice di primo grado.
Si costituiva la in persona del liquidatore Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto integrale dell'atto di appello.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello eccepiva la violazione e falsa Parte_1 applicazione dell'art. 2697 c.p.c. In particolare, eccepiva l'appellante che la deposizione del teste escusso di parte ricorrente era più che sufficiente a fornire prova del lavoro straordinario fornito, avendo indicato circostanze sufficienti a suffragare le allegazioni contenute in ricorso.
Eccepiva, altresì, l' che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, era Pt_1
sufficientemente provata anche la data di inizio del rapporto di lavoro, in quanto la teste escussa aveva esplicitamente affermato di averla vista lavorare da prima dell'estate 2016.
La teste aveva altresì precisato che da quel momento si era recata al centro estetico con cadenza quindicinale e di aver sempre trovato essa ricorrente al lavoro, sia di mattina che di pomeriggio, in qualsiasi giorno della settimana. Tale dichiarazione, eccepiva l'appellante, appariva in netto contrasto con l'inquadramento part-time e con una prestazione lavorativa di 4 ore giornaliere da svolgersi al mattino. Sarebbe stato davvero improbabile che per due anni la teste si fosse recata al centro estetico sempre nei momenti in cui vi era la ricorrente
… … … …
L'appello è infondato.
La ricorrente ha sostenuto che il rapporto, formalizzato il 21.10.2016, era in realtà sorto il 1.7.2016.
L'unica teste escussa, in proposito ha riferito “ricordo che la sig.ra ha Testimone_1 Pt_1 lavorato presso il centro Manù Beauty dal 2016; ha cominciato l'attività lavorativa prima dell'estate ma non so precisare quando”. Tale dichiarazione non solo è eccessivamente generica, in quanto non consente di individuare la data di inizio del rapporto (prima dell'estate può significare dal primo gennaio al 21 giugno); in secondo luogo tale dichiarazione non coincide con le allegazioni della che individua l'inizio del rapporto in piena estate, ossia a luglio, e non prima Pt_1 dell'estate.
Quanto all'orario di lavoro la teste (cugina del padre della riferisce: Tes_1 Pt_1
“ADR: io dal 2016 mi reco a Napoli per cure mediche. ADR: la ricorrente svolgeva l'attività di estetista. ADR: io ero cliente del centro estetico e vi andavo circa una volta ogni 15-20 giorni;
frequentavo il centro sia di mattina che di pomeriggio e la ricorrente era sempre presente. ADR: il centro estetico era sempre aperto;
non so se avesse un giorno di chiusura. ADR: erano presenti all'interno del centro estetico quattro ragazze. ADR: io alla fine del trattamento pagavo ad una certa . ADR: non so se il centro era aperto anche nel mese di agosto. ADR: il centro si trova Pt_2
a Sant'Arpino. ADR: non so se la ricorrente abbia lavorato anche nei giorni festivi. ….”
La frequentazione del centro estetico ogni 15/20 giorni e la permanenza all'interno del centro per il tempo necessario a effettuare un trattamento estetico, non consente di ritenere provato né lo svolgimento di una prestazione full time, né lo svolgimento di lavoro supplementare, né tantomeno di lavoro straordinario. La teste dichiara che trovava la nel centro sia quando vi si recava Pt_1
la mattina, sia quando vi si recava il pomeriggio. Innanzitutto, va evidenziata ancora una volta la genericità della testimonianza, invero la non indica la fascia oraria in cui si recava presso Tes_1
il centro e soprattutto con quale frequenza trovava la di mattina e con quale di Pt_1
pomeriggio; in ogni caso il dato rilevante è che la sulla base del contratto stipulato con Pt_1
la società, svolgeva 4 ore di lavoro al giorno, per cui è possibile che nelle occasioni in cui la teste l'ha trovata di pomeriggio, la avesse fatto un cambio turno, o stesse recuperando un turno Pt_1
non svolto. Insomma, le spiegazioni possibili e plausibili compatibili con lo svolgimento del solo orario contrattuale, ma nella fascia pomeridiana, sono numerose e le dichiarazioni rese dalla teste non sono in grado di escluderne alcuna, laddove ricadeva sul lavoratore l'onere di provare lo svolgimento di un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattualmente convenuto.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro Parte_1
1.983,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Napoli 5.2.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa