CA
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dott. Francesco Notaro - Presidente
2) dr.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 1547 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione immediata, senza concessione di termini, all'udienza del 19.6.2025, vertente
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi in
[...] C.F._2 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Lelio della Pietra e Antonia
Farinaro, presso il cui studio in Napoli, via Santa Brigida 64, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._4 mandato in atti, dall'avv. Roberto Boccagna, presso il cui studio in AVERSA (CE), Via Salvo d'Acquisto n. 5, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli Nord
n. 627/2020, pubblicata in data 25.2.2020.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 19.6.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 14/03/2017, e Controparte_1 evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Controparte_2
Napoli Nord, e , onde sentir: “1) Parte_1 Parte_2 accogliere la domanda di rivendicazione proposta – inerente al
“suppenno”/sottotetto sovrastante il vano al primo piano del fabbricato sito in Aversa alla via Lamarmora n. 42 di proprietà dei convenuti
1 (foglio 500, p.lla 5094, ex sub 12, oggi con l'accorpamento del sottotetto al primo piano unica particella sub 33) - e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, alternativamente e/o per quanto di ragione, alla restituzione ed al ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del bene usurpato;
2) fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dai convenuti per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento, nella misura minima di € 200,00 al giorno ovvero nella misura ritenuta equa e giusta;
3) dichiarare
l'illegittimità dell'apposizione da parte dei convenuti di una caldaia sulla proprietà in comune e del passaggio di tubi (acqua, gas ed elettricità) nella proprietà di essi attori condannando i convenuti al ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi e, quindi, all'eliminazione della caldaia dalla proprietà comune e dei tubi dal garage di proprietà esclusiva di essi attori;
4) condannare i convenuti alla refusione delle spese, anche forfettarie, e competenze di lite”.
A sostegno della pretesa azionata, gli attori esponevano: 1) di essere pieni ed esclusivi proprietari del fabbricato sito in Aversa (CE) alla via Lamarmora n. 42, attualmente riportato nel NCEU del Comune di
Aversa al foglio 500, mappale 5094, sub 4, 8, 10, 30, 31 e 32, in virtù di atto di compravendite per notar da Aversa del Persona_1
9.12.2003 ed atto sempre per notar da Aversa del Persona_1
4.4.2005; 2) che completavano detto fabbricato alcuni cespiti di proprietà aliena, tra i quali vi era la stanza al primo piano interna e, segnatamente, nell'angolo nord-est, in catasto al foglio 500, particella 5094, sub 33 (ex sub 12), in ditta , in Parte_1 ragione di 1/4 (alias 2/8), quale bene personale, e coniugi Parte_2
e , in ragione di 6/8 (alias ¾), in regime di
[...] Parte_1 comunione legale dei beni; 3) che tanto poteva evincersi dalla certificazione ipocatastale relativa al fabbricato sito in Aversa alla via
Lamarmora n. 42, allegata quale doc. sub 2, con la quale era stata ricostruita, allegando i relativi rogiti, la storia di tale fabbricato a far data dal 21 giugno 1912; 4) che la convenuta , con Parte_1 istanza depositata al comune di Aversa il 2.4.2014, prot. 10037, nel dichiararsi proprietaria, in virtù di atto per notar del Persona_2
29.11.1975, di un immobile sito in Aversa alla via Lamarmora n. 42, composto da due livelli, e precisamente appartamento di 2 vani e bagno al primo piano e sottotetto ad uso deposito, chiedeva la concessione di un permesso a costruire per il recupero del sottotetto con la sostituzione dei solai e della copertura;
4) che il comune di
Aversa rilasciava il permesso in data 3.7.2014, con conseguente abbassamento del solaio e realizzazione di una scala interna;
5) che, con detto intervento edilizio, la accorpava il suppenno degli Pt_1
2 attori al proprio cespite ad esso sottostante, ottenendo - con l'abbassamento del solaio - un altro vano utilmente sfruttabile per fini abitativi;
6) che il suppenno sovrastante la proprietà della era Pt_1 invece di proprietà esclusiva degli attori, in virtù dei rogiti richiamati in citazione e della continuità delle trascrizioni.
Radicato il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti e concludendo per l'integrale Parte_2 Parte_1 rigetto della domanda attorea, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese.
Contestavano, in particolare, la proprietà vantata dagli attori sul suppenno sovrastante la stanza di loro proprietà, deducendo che il sottotetto era stato ricavato dalla propria dante causa, sig.ra Per_3
madre di , mediante la realizzazione di un
[...] Parte_1 controsoffitto nella stanza acquistata da nel 1959, e Persona_4 che essi convenuti l'avevano pacificamente posseduto fin dall'acquisto della proprietà dell'immobile avvenuto per successione ereditaria della madre della , sig,ra proprietaria dal 1959, ed in Pt_1 Persona_3 virtù del rogito per notar del 29/11/1975. Persona_2
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio, la resa dell'interpello deferito ai convenuti e l'espletamento di CTU tecnica), la lite veniva definita con sentenza n.
627/2020, pubblicata in data 25.2.2020, con cui il tribunale di Napoli
Nord così statuiva: “1) Accoglie per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto ordina a e di restituire agli Parte_1 Parte_2 attori il “suppenno”/ sottotetto di proprietà degli attori, sovrastante il vano al primo piano del fabbricato sito in Aversa alla via La Marmora 42 di proprietà di essi convenuti (foglio 500, p.lla 5094 ex sub 12 oggi con
l'accorpamento del sottotetto al primo piano unica particella sub 33) mediante ripristino dello stato dei luoghi e relative variazioni catastali a cura e spese dei convenuti stessi;
2) Condanna i convenuti Parte_1
e a rimuovere le tubature di acqua e gas poste nel garage Parte_2 degli attori sito nel medesimo fabbricato;
3) Condanna i convenuti al pagamento a favore degli attori della somma di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
4) Condanna
[...]
e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
e delle spese del presente giudizio che liquida in CP_1 Controparte_2 euro 518,00 per spese ed euro 3.972,00 per onorario oltre Iva CPA e rimborso forfetario spese generali come per legge;
5) Condanna i convenuti
e in solido tra loro al pagamento in Parte_1 Parte_3 favore del CTU ing. delle spese di consulenza liquidate in euro Persona_5
30,00 per spese vive ed euro 2052,18 per onorario detratto eventuale acconto già corrisposto, oltre Iva e cassa se dovuti;
6) Rigetta le ulteriori domande;
7) Dichiara le presente sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.”
3 Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 21.5.2020, proponevano appello e Parte_1 Parte_2
, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'erroneità
[...] della pronuncia gravata nella parte in cui il tribunale accoglieva l'azione di rivendica del suppenno/sottotetto, ritenendola provata a seguito della produzione dell'atto per notar del Persona_1
9.12.2003 (attestante l'acquisto da parte di e Controparte_1 dell'intero suppenno di copertura del primo piano Controparte_2 per ½ da e ½ da ) e della Persona_6 Persona_7 relazione ventennale del notaio di Aversa sui Persona_8 trasferimenti precedenti che assicura la serie continua delle trascrizioni a favore e contro nel ventennio, assumendo l'insufficienza della prova fornita dagli istanti, che, pur gravati del relativo onere
(c.d. probatio diabolica), non avevano prodotto, tra i molti rogiti esibiti, il titolo legittimante l'attribuzione del suppenno al dante causa originario, sig. (padre di e Persona_9 CP_1 Per_7
, danti causa degli attori), al quale l'intero cespite era
[...] Per_1 pervenuto da fu in virtù dell'atto per notar Persona_10
di Aversa in data 14.4.1947. Per_12
Concludevano, pertanto, perché la corte adita, in accoglimento dell'appello, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ed in riforma della stessa, rigettasse la domanda ex art. 948
c.c., con condanna degli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 15.10.2020, si costituivano CP_1
e concludendo per l'integrale rigetto del
[...] Controparte_2 gravame, inammissibile in rito ai sensi dell'art. 342 bis cpc, non avendo una ragionevole probabilità di essere accolto, e comunque infondato nel merito, avendo gli attori/odierni appellati, rivendicanti in prime cure, pienamente assolto, con la documentazione prodotta, all'onere della probatio diabolica ex art. 948 c.c.; onere che, peraltro, nel caso concreto, doveva ritenersi attenuato, al fine deducendo, testualmente, che, in tema di azione rivendicazione, ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso “ad usucapionem” iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), come nel caso di specie stante l'anteriorità dell'acquisto degli attuali appellati, l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all'appartenenza attuale dei beni al convenuto in forza dell'avvocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.
4 Chiedevano, quindi, la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Sospesa (con ordinanza del 6.7.2020) l'esecutività della pronuncia gravata limitatamente al capo 1) del dispositivo, la causa, già assunta in decisione all'udienza cartolare del 20.3.2025 e rimessa sul ruolo per la necessità di far precisare le conclusioni innanzi a collegio in diversa composizione, veniva definitivamente riservata in decisione immediata all'udienza (fisica) del 19.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, che rinunciavano ai termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 cpc.
*******
I. Si premette, in rito, che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art.
342 bis cpc (rectius, art. 348 bis cpc) sollevata dagli appellati.
II. Nel merito, osserva subito la corte che l'appello, fondato su un unico motivo di doglianza, incentrato sul mancato assolvimento dell'onere della c.d. probatio diabolica da parte dei rivendicanti, è palesemente infondato, per l'assorbente ragione che risulta ritualmente acquisito agli atti del primo grado il titolo di acquisto indicato dagli appellanti, ossia l'atto per notar di Aversa in data Per_12
14.4.1947, con cui l'originario comune dante causa delle parti, sig.
fu (padre/dante causa dei germani Persona_9 Per_13
e , a loro volta danti causa degli attori CP_1 Persona_7
nonché dante causa di a sua volta CP_3 Persona_14 prima originaria dante causa dei convenuti/odierni appellanti) Per_1 acquistava da fu l'intero fabbricato sito in Persona_10
Aversa, via Lamormora n. 42, in tutta la sua consistenza, con tutti i suoi accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze, nulla escluso od eccettuato e come sopra descritto, confinato ed accatastato (art. 2).
In particolare, l'anzidetto rogito, benché non espressamente richiamato nella sentenza gravata, risulta allegato in prime cure dagli attori sin dall'atto dell'iscrizione della causa al ruolo CP_3
(cfr. “Indice degli atti”, sub c) Certificazione Ipocatastale doc. 2), essendo infatti ricompreso nella corposa certificazione ipo-catastale, più volte richiamata nello stesso atto di citazione introduttivo, con la quale era stata ricostruita, allegando i relativi rogiti, la storia di tale fabbricato a far data dal 21 giugno 1912 (pag. 2), attraverso la quale gli attori dichiaravano, testualmente, di aver fornito la c.d. probatio diabolica (pag. 5), allegando, altresì, ai fini della prova della continuità delle trascrizioni (a favore e contro) nel ventennio, la dichiarazione notarile a firma del notaio di Aversa, Persona_8 con le chiarissime precisazioni relative alla porzione di suppenno sovrastante i vani a primo piano posta sul lato est del fabbricato (cfr. pagg.
9-11 della dichiarazione).
5 Alcun dubbio, dunque, può seriamente sussistere in ordine al pieno e completo assolvimento, da parte degli attori/odierni appellati, dell'onere probatorio su di essi gravante ex art. 948 c.c., osservando, altresì, la corte, per mera completezza, che, a ben vedere, nella specie, il rogito per notar del 14.4.1947, pur tempestivamente allegato Per_12 in prime cure, neanche era indispensabile ai fini dell'anzidetta prova, essendo stata espressamente riconosciuta dalla prima, originaria dante causa degli appellanti, sig.ra (avente causa di Persona_4
fu e dante causa della sig.ra Persona_9 Per_13 Per_3
a sua volta dante causa di , ,
[...] Parte_1 Controparte_4
e , questi ultimi tre danti causa dei coniugi CP_5 CP_6 appellanti e ), la piena proprietà - in Parte_2 Parte_1 capo a fu (originario comune dante Persona_9 Per_13 causa delle parti) - dell'intera consistenza del fabbricato sito in
Aversa, via Lamormora 42, come univocamente emerge dal rogito per notar di Aversa del 20.3.1957 (cfr. relativa premessa e Persona_15 punto primo del rogito), allegato in prime cure (anche) dai convenuti con la memoria depositata nel terzo termine ex art. 183, comma 6, cpc.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale: “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (ex plurimis: Cass., Sez. 2,
19.10.2021, n. 28865; Cass., Sez. 2, 20.01.2017, n. 1607; Cass., Sez.
2, 18.01.2016, n. 694; Cass., Sez. 2, 05.11.2010, n. 22598; Cass., Sez.
2, 17.10.2007, n. 21829; Cass., Sez. 2, 22.07.2005, n. 15388)” (così, in motivazione, Cass. 30438/2022).
Ogni ulteriore considerazione al riguardo appare davvero superflua.
L'appello va dunque rigettato con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata
III. Le spese del grado seguono la soccombenza degli appellanti e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, adottando i valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile, fino ad €
26.000,00, ex art. 15, ult. comma, cpc), avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata.
6 Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
21.5.2020, da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2
e contro la sentenza del Tribunale Controparte_1 Controparte_2 di Napoli Nord n. 627/2020, pubblicata in data 25.02.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti e , in Parte_1 Parte_2 solido, al pagamento, in favore degli appellati e Controparte_1
in solido, delle spese del grado, che si liquidano in Controparte_2
€ 5.800,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 19.6.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Francesco Notaro
7