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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/03/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 1543/2024 promossa in grado d'appello da nato a [...] il giorno 31 gennaio 1953, ivi residente in [...] (C.F. Parte_1
), assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Tarabini (C.F.: C.F._1
Telefax 0342 513371, pec: C.F._2 Email_1 domiciliato presso il di lui studio sito in Sondrio, Via Cesura n. 4 e domiciliato telematicamente presso la sua pec, come sopra riportata;
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. e P.IVA ), con sede in (23030) Livigno (SO) Controparte_1 P.IVA_1
- Via Fontana, 177 - in persona del socio accomandatario Sig. e i Sigg. Controparte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_3 nata a [...], il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._4 entrambi residenti a [...] n. 276 – rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. Antonella con studio in Milano - Via Podgora, 7 - ove è eletto il domicilio fisico mentre quello digitale è eletto all'indirizzo pec
; Email_2
APPELLATI
OGGETTO: Responsabilità professionale
PER LA RIFORMA della sentenza del Tribunale di Sondrio n. 339/2023 pubblicata in data 16 novembre 2023 (R.G. n. 893/2020) e non notificata.
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, mandare assolto il convenuto appellante da ogni domanda ex adverso proposta e, in subordine, limitare la sua condanna al risarcimento del danno escludendo il rimborso delle spese sostenute da controparte per il pagamento delle imposte e per i due contenziosi tributari. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per (e Controparte_3 Controparte_1 CP_2
[...]
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, così giudicare:
- respingere integralmente l'appello del Rag. confermando in parte qua la sentenza del Tribunale di Parte_1
Sondrio n. 339/2023;
- in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Sig. condannare il Rag. a risarcire al CP_1 Parte_1 medesimo anche l'importo integrale della parcella n. 79/2016 dell'Avv. Giglio;
in subordine quantomeno l'importo delle voci relative al compenso per la redazione e l'invio della raccomandata del 27.06.2016 (€ 250,00), per la riunione avuta con il Rag. a Livigno in data 14.07.2016 (€ 1.500) e ai relativi costi ivi esposti pari ad € Pt_1 pagina 2 di 13 145,30 per spese imponibili ed € 7,44 per il costo della raccomandata, oltre accessori di legge, e gli interessi legali dalla data del 18.07.2016 di avvenuto pagamento della suddetta parcella, e quelli ex art. art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla data di proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e/o maggior danno;
- in ogni caso: con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda a giudizio si colloca nell'ambito del lungo rapporto professionale che ha visto il rag. svolgere, dal 1980 al 30 settembre 2012, attività di consulenza ed assistenza Parte_1 commerciale, tributaria, contabile per e per i soci di questa, e CP_1 Controparte_1 [...]
Pt_2
Il 28 ottobre 2008 aveva concesso in affitto la propria azienda, sita in Livigno (SO), Via CP_1
Fontana n. 177, avente ad oggetto l'attività di ristorante e bar all'insegna “La scala”, ad
[...]
. CP_4
Il contratto - predisposto, secondo l'assunto degli odierni appellati, dal rag. - prevedeva, fra Pt_1
l'altro, che le spese di manutenzione ordinaria fossero a carico dell'affittuario, mentre quelle di manutenzione straordinaria a carico del concedente. I contraenti pattuivano, altresì, all'art. 6 che la deducibilità dell'ammortamento dei beni strumentali spettasse alla società concedente, ai sensi dell'articolo 102, comma 8, ultimo inciso, del DPR 917/86.
Nell'ambito di una verifica fiscale effettuata nell'anno 2010, mediante processo verbale di constatazione (PVC), la Guardia di Finanza contestava alla società l'indebita deduzione CP_1 delle quote di ammortamento del fabbricato strumentale e dei beni mobili componenti il complesso aziendale oggetto del contratto di affitto d'azienda, ritenendo incompatibile la deroga alla normativa fiscale, in particolare, con la clausola che poneva le spese di ordinaria manutenzione a carico dell'affittuario. Il sig. , convocato dalla Guardia di Finanza, aveva confermato di CP_4 essersi fatto carico, a far data dall'entrata in vigore del contratto di affitto, di tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, per il totale di € 3.337,92.
Il 19.12.2011 inviava all'Agenzia delle Entrate una memoria di osservazioni alla CP_1 contestazione, redatta dallo studio del rag. Peri.
pagina 3 di 13 In data 16.07.2013 l'Agenzia delle Entrate di Sondrio notificava ad ed ai sig.ri e CP_1 CP_1 tre avvisi di accertamento: il primo (n. T9Y020200436) relativo allo anno 2009, in forza del Pt_2 quale veniva determinato il reddito d'impresa di in € 31.785, a fronte di quello dichiarato CP_1 di € 9.348, quindi con un recupero a tassazione ai fini IRES e IRAP del reddito pari a € 22.437,55
(corrispondente agli ammortamenti non deducibili) con una maggiore imposta e sanzioni per €
1.872,28; gli altri due (nn. T9Y020200438 e T9Y020200439), con i quali l'Agenzia accertava a CP_ carico dei due soci di un maggior reddito ai fini IRPEF e Addizionale regionale per i rispettivi importi di € 11.150,37 a carico di ed € 1.831,82 a carico di CP_1 CP_2
e i due soci, affidando le loro difese allo studio legale dell'avv. Nicola Caso e dei dottori CP_1
e provvedevano ad impugnare tali provvedimenti dinnanzi alla CP_5 CP_6 CP_7 di Sondrio, la quale, con sentenza n. 171-1/14 depositata il Controparte_8
10.12.2014, respingeva i ricorsi con condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di lite all'Agenzia, liquidate in € 2.000. Tale sentenza veniva confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale a seguito di impugnazione dei soccombenti, i quali venivano ancora condannati alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00.
I contribuenti procedevano dunque a richiedere prima la rateizzazione e, poi, la rottamazione delle cartelle ricevute dall'Agenzia delle Entrate.
Si apriva in seguito un contenzioso tra ed il rag. per il pagamento dei compensi di CP_1 Pt_1 quest'ultimo, culminato con sentenza del Giudice di Pace di Sondrio di condanna della CP_1
Con atto di citazione in data 22 agosto 2020, e i due soci e convenivano CP_1 CP_1 CP_2 invece il rag. dinnanzi al Tribunale di Sondrio al fine di ottenerne la condanna a titolo di Pt_1 responsabilità professionale, avuto riguardo tanto alla formulazione del contratto di affitto di azienda sopra illustrato (ed, in particolare, all'inserimento, sub art. 6, della previsione di porre le spese di ordinaria manutenzione in capo all'affittuario), quanto alla presentazione in deduzione CP_ delle quote di ammortamento dei beni aziendali nelle dichiarazioni di redditi (di e dei due soci persone fisiche) contestate dall'Agenzia dell'Entrate.
Si costituiva la controparte e, dopo espletamento di istruttoria mediante escussione di testi, la causa passava in decisione.
Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Sondrio, nell'accogliere le doglianze di CP_1 accertava anzitutto che il contratto di affitto di azienda (così come le dichiarazioni dei redditi pagina 4 di 13 contestate) era stato predisposto dallo studio del rag. questi pertanto rispondeva anche, ex art. Pt_1
2232 c.c., dell'operato al riguardo dei suoi collaboratori, come in particolare il dott. che CP_9 aveva curato in via esclusiva - come anche confermato dalle prove testimoniali - le aziende appartenenti ai signori e CP_1 Pt_2
Il Tribunale di Sondrio riteneva indi che il debitore di ciò gravato, non avesse assolto il Pt_1 proprio onere probatorio circa l'esatto adempimento della prestazione. L'inserimento della clausola di cui all'art. 6 configurava un comportamento contrario alla diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. Il convenuto, inoltre, non aveva fornito la prova che la propria prestazione implicasse la soluzione di problemi di particolare complessità escludendo, quindi, l'applicabilità dell'art. 2236 c.c.
La clausola di cui all'art. 6 aveva dunque cagionato l'erronea deduzione delle quote di ammortamento dei beni aziendali, da ciò scaturendo gli avvisi di accertamento oggetto dei giudizi tributari ed il correlativo obbligo risarcitorio per il quantum pagato.
La domanda degli attori in punto veniva quasi integralmente accolta, rigettando in particolare il
Tribunale le contestazioni del convenuto secondo cui il rimborso delle spese avrebbe dovuto essere limitato alle somme pagate a titolo di sanzioni ed interessi derivanti dal maggior reddito accertato ed escludendo le maggiori imposte: se il rag. Peri avesse, infatti, correttamente predisposto il CP_ contratto, i costi di manutenzione ordinaria sarebbero stati addebitati ad ed essa avrebbe potuto dedurre tanto tali somme quanto la quota di ammortamento dei beni aziendali, con conseguente minore imposta finale. Del pari, veniva disposta condanna al risarcimento degli oneri anche professionali versati per il contenzioso tributario che aveva visto soccombenti gli attori.
Era accolta solo l'eccezione relativa alla richiesta di pagamento di € 5.839,55, somma versata dal sig. all'avv. Giglio il 18.07.2016 a saldo della fattura n. 79/16, trattandosi di spese che non CP_1 integravano conseguenza immediata e diretta della violazione accertata.
Il Tribunale di Sondrio, con sentenza n. 339 depositata il 16.11.2023, condannava dunque il rag. CP_ a risarcire la somma di € 29.398,47 (di cui € 10.787,31 in favore di € 15.661,88 in favore Pt_1 di e € 2.949,28 a favore di , oltre interessi come per legge ed al rimborso delle CP_1 CP_2 spese legali quantificate in € 7.000,00 per compensi, con rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge ed € 577,60 per esborsi.
pagina 5 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello il rag. lamentando, come primo motivo, la Pt_1 condanna al rimborso delle maggiori imposte accertate dall'Agenzia delle Entrate. Egli sarebbe al più dovuto essere tenuto al rimborso di interessi e sanzioni, in quanto le maggiori imposte sarebbero state comunque dovute da anche in assenza della clausola di deroga all'art. CP_1
102, comma 8, del DPR 917/86. L'appellante concludeva chiedendo la riforma della sentenza sul punto, con la limitazione della propria condanna al rimborso di € 5.168,14 per sanzioni e interessi,
e non delle maggiori imposte, pari a € 11.593,00.
Con il secondo motivo di appello, il rag. contesta la condanna al rimborso delle spese legali Pt_1 sostenute da e soci per i giudizi tributari. L'appellante lamenta la violazione degli artt. CP_1
132, comma II, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per mancanza di motivazione sulla condanna, e dell'art. 2697 c.c., per errata applicazione dell'onere della prova. La testimonianza dei figli degli attori ( e – che, nel 2013 e, poi, nel dicembre 2014, dopo l'esito negativo Tes_1 Testimone_2 del giudizio avanti la si sarebbero recati dal rag. per avere Controparte_8 Parte_1 consigli sul da farsi – risulterebbe, infatti, non attendibile alla luce del fatto che il dott. CP_9 aveva lasciato lo studio nel settembre del 2012, portando con sé come clienti i sig.ri e Pt_1 CP_1
e le loro società. Inoltre, sottolinea l'appellante di non poter avere lui consigliato a Pt_2 controparte il ricorso dinnanzi ai giudici tributari, essendosi il rapporto professionale tra essi concluso nel settembre 2012. Gli attori si sono d'altronde rivolti a professionisti esterni al suo studio per i giudizi tributari: se il rapporto professionale fosse continuato, infatti, gli appellati si sarebbero certamente rivolti allo studio del rag. (che peraltro annoverava anche un avvocato Pt_1 tra i propri collaboratori).
Con il terzo motivo, parte appellante lamenta la violazione degli artt. 132, comma II, n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., per mancanza di motivazione, e dell'art. 1176 cod. civ., per errata valutazione della diligenza del professionista nell'adempimento della propria prestazione. In particolare, il rag. evidenzia come il Tribunale abbia erroneamente interpretato la disciplina complessiva dell'art. Pt_1
6 del contratto, le cui molteplici pattuizioni lo rendevano compatibile con l'onere di manutenzione ordinaria posto a carico dell'affittuario. L'interpretazione del Tribunale non ha considerato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., nn. 33219/2018 e 22070/2022), la quale ha, anzi, riconosciuto la compatibilità tra la deroga all'obbligo di conservazione dei beni ammortizzabili e l'attribuzione all'affittuario degli oneri di manutenzione ordinaria. Adeguandosi a tali ricostruzioni giurisprudenziali ed avendo, quindi, agito diligentemente ex art. 1176 c.c., il rag.
pagina 6 di 13 Peri sarebbe dovuto, pertanto, andare esente da responsabilità. In secondo luogo, parte appellante invoca l'applicazione dell'art. 2236 c.c., ritenendo la propria prestazione implicante la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Infine, sottolinea che il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione prognostica circa l'eventuale esito del giudizio di Cassazione contro la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale, che avrebbe potuto portare all'accoglimento delle domande degli attori ma che non è stato coltivato da controparte per sua scelta.
Si sono costituiti e soci contestando i motivi di appello ex adverso svolti e svolgendo CP_1 appello incidentale sul mancato accoglimento della domanda di rimborso delle spese legali relative alla parcella dell'avv. Giglio. Detta parcella, in particolare, elencava specificamente i compensi corrisposti per le attività connesse alla difesa di nonché dei sig.ri e CP_1 CP_1 CP_2 attività che, seppur non strettamente connesse alla rappresentanza nel giudizio tributario, erano comunque conseguenti alla responsabilità professionale del rag. e, pertanto, dovevano essere Pt_1 da questi risarcite. In subordine parte convenuta chiedeva che venissero riconosciuti almeno i compensi e le spese per la redazione della diffida e per la riunione (a fini di trattative) avvenuta nello studio del rag. in data 14.07.2016 (pari ad € 1.750,00 oltre spese ed accessori di legge). Pt_1
Sulla somma eventualmente riconosciuta, parte appellata chiede, altresì, gli interessi legali dalla data del 18.07.2016 di avvenuto pagamento della suddetta parcella, e quelli ex art. art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla data di proposizione della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e/o maggior danno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La trattazione di quanto sottoposto sub terzo motivo di appello è preliminare e, trattandosi di motivo fondato, assorbente rispetto agli ulteriori profili.
E', anzitutto, opportuna una breve disamina della disciplina civile e fiscale riguardante l'affitto di azienda (art. 2561 c.c.): ossia il contratto con il quale un soggetto si obbliga a far godere, per un dato tempo, un'azienda (cfr. art. 2555 c.c.) ad un altro soggetto e quest'ultimo si impegna non solo a versare un determinato corrispettivo, ma anche a gestirla senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (cfr. artt. 1571, 1615, 2561, 2562 e 2555 c.c.).
Com'è stato chiarito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'obbligo dell'affittuario di “conservare
l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte” (art. 2561, comma 2 c.c.) non pagina 7 di 13 deve limitarsi alla semplice manutenzione ordinaria dei beni ma, anzi, va esteso ad ogni atto necessario alla preservazione del valore produttivo ed economico dell'azienda e del suo avviamento. L'affittuario è quindi gravato da un “vincolo di conservazione” sull'azienda concretizzantesi, esemplificativamente, nell'obbligo di ammodernare o sostituire gli impianti obsoleti, introdurre nuove tecnologie di produzione, rinnovare il ventaglio dell'offerta di prodotti per stare al passo con le mutate esigenze di mercato.
Tale disciplina ha tuttavia carattere dispositivo, come confermato anche dalla legge tributaria. Ai sensi dell'art. 102, comma 8 ultimo inciso, T.U.I.R, infatti, le parti possono convenzionalmente derogare alle norme dell'art. 2561 c.c. concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili: il concedente sarà, dunque, libero di rinunciare al suo diritto alla conservazione dei valori dell'azienda. Ove ciò accada, verrà derogata anche la disciplina fiscale ordinaria che consente all'affittuario di dedurre le quote di ammortamento sui beni ammortizzabili che costituiscono l'azienda (art. 102, comma 8, T.U.I.R), con la conseguenza che sarà il concedente a poter beneficiare di tale deducibilità.
Il parallelismo tra la normativa fiscale e quella civilistica è ben comprensibile: se di regola è
l'affittuario che, per effetto dell'art. 2561, comma 2, c.c., viene chiamato a sostituire i beni o ad indennizzarne il minor valore, è fisiologico che sia lui a poterne dedurre l'ammortamento dal proprio reddito.
Orbene, mentre la derogabilità civilistica – essendo governata dall'autonomia privata – non risente di particolari vincoli, affinché le parti possano validamente attribuire i vantaggi fiscali dell'ammortamento al concedente è necessario che tale “parallelismo” continui ad operare e, quindi, che l'obbligo di “conservazione” ex art. 2561, comma 2, c.c. sia su di lui gravante.
E' pertanto necessario soffermarsi su cosa debba essere preso in considerazione al fine di ritenere validamente operante, dal punto di vista dell'erario, tale deroga.
L'orientamento ben consolidato non solo in dottrina ma anche in giurisprudenza - e contrario, va subito premesso, a quello adottato dall'amministrazione finanziaria nel caso di specie - distingue nettamente tra manutenzione ordinaria da una parte e rischio del minor valore dell'azienda al termine del contratto (conseguente alla perdita, all'uso o all'obsolescenza tecnologica dei beni aziendali) dall'altra: unico concetto, quest'ultimo, ad integrare il discrimine tra i soggetti legittimati o meno alla deduzione relativa. Di tale orientamento sono espressione diverse pronunce chiarificatrici, della giurisprudenza di legittimità ma anche delle Commissioni tributarie (Comm.
pagina 8 di 13 trib. reg. Lombardia – sentenza del 25 gennaio 2019, n. 392; Comm. trib. prov. Milano, 18 febbraio
2019, n. 722; Cass. civ., 12 luglio 2022, ord. n. 22070; Cass. civ., 21 dicembre 2018, n. 33219; Cass. civ., 13 luglio 2022, n. 22171). Come affermato icasticamente dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza del 7 gennaio 2021, n. 31, infatti, “decisiva è la circostanza per la quale […] l'obbligo di conservazione del valore dell'azienda affittata e la correlativa responsabilità patrimoniale non si esauriscono nel provvedere alla manutenzione dei beni ricevuti. Un conto è mantenere la funzionalità di un bene attraverso interventi periodici di manutenzione (che in un qualsiasi comune contratto di affitto competono all'affittuario) e un altro conto è farsi carico del fatto che un bene funzionante può comunque subire una riduzione di valore, ed è questo l'elemento peculiare 'in più', caratterizzante l'affitto di azienda, che le parti possono derogare”.
I principi illustrati - che avrebbero con ogni probabilità condotto all'accoglimento delle ragioni degli odierni appellati, se avessero deciso di coltivare il contenzioso tributario avanti la Suprema
Corte - erano peraltro già stati recepiti, all'epoca della stipulazione del contratto che occupa il caso di specie, anche dalla prassi amministrativa (Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-
Romagna, nota 7 ottobre 1996, n. 42049; Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 375/E del 6 ottobre 2007).
Fatte tali necessarie considerazioni, occorre valutare se nella predisposizione del testo contrattuale da parte dello studio Peri (e, correlativamente, nella successiva presentazione in deduzione delle quote di ammortamento dei beni aziendali) siano ravvisabili profili di negligenza contrattualmente rilevanti, tali in sé da oggettivamente indurre (secondo il criterio del più probabile che non) le conseguenze lamentate dagli odierni appellati.
Tale verifica va compiuta a prescindere dagli esiti effettivi del contenzioso tributario instaurato
(esiti, in ogni caso, per l'appunto contestabili). Va anche premesso, infatti, che le obbligazioni assunte dal commercialista nei confronti del cliente sono obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del commercialista alla propria obbligazione non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento di un risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Orbene, una lettura del contratto qui in esame che non sia partitamente ancorata alle due clausole fin qui ritenute incompatibili (spese di ordinaria manutenzione e deroga alla disciplina fiscale degli pagina 9 di 13 ammortamenti) induce a ritenere che la pattuizione abbia legittimamente inteso porre in capo al CP_ concedente e non all'affittuario il rischio economico dell'ammortamento, nonostante gli obblighi di ordinaria manutenzione posti in capo a quest'ultimo.
Anzitutto l'art. 3, nell'affermare l'obbligo in capo all'affittuario di riconsegnare alla scadenza del contratto i beni aziendali in buono stato di conservazione e funzionalità, escludeva espressamente il deterioramento d'uso, con ciò evidentemente attribuendo al concedente il rischio della perdita di valore dei beni aziendali. Parallelamente, l'art. 6 del contratto, prevedendo la sostituzione dei beni aziendali obsoleti o irreparabilmente danneggiati a cura e spese dell'affittuario ma con acquisto da parte sua della proprietà esclusiva al termine della locazione, implicava, ancora, che il concedente si assumesse il rischio della definitiva perdita (senza alcun correlativo indennizzo finale) dei beni.
Non ultimo (e sempre all'art. 6), la straordinaria manutenzione, quanto in particolare alle opere murarie ed agli impianti (quindi spese pacificamente inerenti la conservazione di valore dei beni - contrariamente all'ordinaria manutenzione, da intendersi come esclusivamente volta al CP_ mantenimento di funzionalità dei beni) era posta, invece, in capo ad La parte finale dell'art. 6, ossia la contestata previsione della deroga alla normativa tributaria, specificava che questa interveniva “in considerazione di quanto sopra”, ossia per l'appunto della complessiva disciplina che poneva indubbiamente a sfavore del concedente e non dell'affittuario (che si limitava a curarne l'ordinaria manutenzione) la perdita di valore dei beni aziendali.
La disciplina pattizia - nel suo complesso considerata - appare, pertanto, ben interpretabile nel senso opposto a quello ritenuto dagli accertatori e dagli organi di giustizia tributaria.
Né nella formulazione di tale testo (visionato illo tempore, peraltro, anche dal notaio incaricato del rogito, che alcuna anomalia ha evidentemente rilevato) sono comunque ravvisabili macroscopiche negligenze ed incongruenze. Ed in conseguenza di tali pattuizioni e coerentemente alle stesse, il rag. ha presentato in deduzione i costi di ammortamento. Pt_1
Tanto basta, certamente, a far ritenere adempiuto il dovere di diligenza professionale sul medesimo gravante.
Le conseguenze sfavorevoli subite dagli odierni appellati - che, peraltro, non hanno mai chiaramente dedotto se tali intendessero più la deduzione indebita degli ammortamenti (come sembra ricavarsi dal tenore testuale delle difese introduttive - e in tal caso in effetti sarebbe fondato il primo motivo di appello, avendo essi subìto quale danno solo il pagamento di sanzioni e interessi, peraltro dubbio alla luce dell'avvenuta rottamazione delle cartelle) o il mancato pagina 10 di 13 riconoscimento di tali deduzioni (quindi il maggior pagamento di imposta - e in tal caso dal quantum versato dovrebbe però decurtarsi quanto risparmiato per l'ordinaria manutenzione, al netto della relativa deduzione) - non risultano essere conseguenza di una negligenza professionale del rag. ma, piuttosto, di una contestabile interpretazione degli organi, all'epoca, incaricati. Pt_1
La bontà dell'operato dell'odierno appellante è stata, d'altronde, lungamente sostenuta dagli stessi appellati, che hanno instaurato - su conforme parere, inoltre, degli ulteriori professionisti coinvolti ed a cura di questi - il correlativo contenzioso tributario sostenendone pienamente le ragioni
(contenzioso pertanto di cui, sia detto per inciso stante l'assorbenza della pronuncia in punto di responsabilità, egli non potrebbe essere comunque tenuto a rispondere, con correlativa fondatezza anche del secondo motivo di appello).
In definitiva il professionista non può essere ritenuto responsabile - ed ex post, ossia solo dopo la soccombenza delle ragioni sostenute dai contribuenti nel giudizio tributario - per non essersi uniformato a un'interpretazione - come minimo - oggettivamente opinabile.
Peraltro, anche prescindendo dalla piena conformità dell'operato del rag. all'orientamento Pt_1 definitivamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la sua responsabilità sarebbe comunque esclusa in forza dell'art. 2236 c.c. e della consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità professionale per attività interpretativa.
Com'è stato, infatti, anche recentemente enunciato dalla S.C. (Cass. Civ., Sez. III, 16 dicembre
2024, n. 32789), e proprio in tema di responsabilità del commercialista, “va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave. È principio di diritto che nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave (Cass. 1161/ 1990; Cass. 10068/ 1996; Cass. 16846/ 2005; Cass.
974/2007; Cass. 20828/ 2009). Regola, questa, che, sebbene dettata per la prestazione dell'avvocato, è altresì valida per ogni altra prestazione professionale simile”.
Se nel caso di specie non si voglia già riconoscere, secondo quanto esposto, la doverosità delle CP_ conclusioni nel senso della deducibilità dei costi di ammortamento in capo alla concedente (e quindi in re ipsa la correttezza dell'operato del rag. , occorre quantomeno riconoscere che si Pt_1 verteva in materia soggetta a plurime interpretazioni, come intrinsecamente rilevabile dal contrasto e dal successivo contenzioso tributario, nonché dalle pronunce anche di legittimità che si sono pagina 11 di 13 citate, chiaramente orientate - in assenza di modifiche normative - nel senso già allora sostenuto dall'odierno appellante.
Orbene, non vi è alcun elemento (giammai neppure dedotto) tale da far ritenere sussistente il dolo del rag. (ossia la consapevolezza e volontà di arrecare danno al cliente) e va altresì esclusa - alla Pt_1 luce di quanto più sopra osservato sull'assenza di macroscopici profili di negligenza nella formulazione del testo contrattuale - altresì ogni ipotesi di colpa grave. D'altronde, è principio assodato che la colpa nell'interpretazione di norme debba essere valutata rigorosamente e che, in caso di ambiguità di significato (ambiguità che, nella fattispecie, poteva al più riferirsi all'interpretazione della legge e non al testo contrattuale che invece, come si è osservato, di per sé appariva chiaramente e correttamente formulato), va esclusa la colpa grave, che invece è violazione di regole cautelari evidenti, ossia di quelle che possono essere seguite da tutti, e non solo da chi abbia una particolare attitudine o competenza.
Va anche, per completezza, precisato che gli odierni appellati - quand'anche, verosimilmente, anche tali contestazioni sarebbero risultate infondate, in assenza di obbligo in capo al professionista di chiedere la corretta interpretazione della legge ad altri (come, nel caso di specie sarebbe potuto essere, ad un'autorità amministrativa, che però non ha neppure il potere di esprimerla in modo vincolante) - non hanno mai dedotto profili di responsabilità del rag. sotto l'aspetto della Pt_1 mancata adozione di cautele generiche, quali un interpello all'Agenzia delle Entrate o la fornitura di adeguate informazioni ai clienti circa l'esistenza di dubbi interpretativi e dei correlati rischi.
In definitiva, il professionista appellante deve essere mandato assolto da ciascuna delle sollevate ipotesi di responsabilità nei confronti degli appellati.
Si accoglie, pertanto, il terzo motivo di appello, con assorbimento degli ulteriori due e rigetto dell'appello incidentale.
Tenuto conto dell'esito del processo, che ha visto il rigetto delle domande proposte dagli odierni appellati, già attori in primo grado, su questi ultimi devono gravare le spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile
(cause da euro 26.001 ad euro 52.000,00), delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM
n.147/2022, per le quattro fasi, studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello, tenuto conto dei detti parametri, per le tre fasi, studio, introduttiva, e decisionale, esclusa pagina 12 di 13 quella istruttoria non svoltasi, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie ed euro 804,00 per contributo unificato.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante incidentale, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 respinge le domande proposte nei confronti del medesimo da Controparte_1
e Controparte_1 CP_2
b) respinge l'appello incidentale proposto da e Controparte_1 Controparte_1
CP_2
c)condanna e in solido fra loro Controparte_1 Controparte_1 CP_2 al pagamento in favore dell'appellante delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 7.616,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie, e quanto al presente grado di appello in euro 6.946,00 per compenso, oltre iva, cpa, 15% per rimborso spese forfettarie e rimborso del contributo unificato per euro 804,00;
d) dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e Controparte_1 Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come determinato a norma CP_2 del predetto art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Carlo Maddaloni
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