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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N.548/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 20 luglio 2021 da
P. VA , in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura alle liti in separato file telematico firmato digitalmente, dall'avv. Gianpiero Belligoli, con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, in forza di procure in C.F._2 calce alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale, dall'avv.
Giancarlo Moro, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
e dall'avv. Alessandra Casarotto, Email_2
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
- appellati –
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.50/2021 del Tribunale di
Verona – sezione Lavoro
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 12 dicembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito in accoglimento dell'appello proposto ed a parziale riforma (1°, 2° e 4° capo del dispositivo della sentenza appellata) accertarsi e dichiararsi che, con riferimento all'arco temporale intercorrente tra il 01-02-2017 ed il 30-04-2017, null'altro è dovuto da ai sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
oltre a quanto è già stato liquidato a loro favore con le allegate
[...]
buste paga
Con integrale rifusione di spese compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio e con distrazione a favore del Procuratore dell'appellante che si dichiara antistatario.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parti appellate e : CP_1 Controparte_2
“I sottoscritti procuratori si costituiscono al solo fine di eccepire la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita alla pec dell'avvocato
pag. 2/17 domiciliatario di cui all'atto introduttivo di primo grado (ex plurimis Corte
d'Appello Sezione Lavoro Campobasso, 8.9.2022 n. 119).
In subordine, quanto al merito della causa, si riportano integralmente a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 20 luglio 2021 la società
[...]
ha impugnato la sentenza n.50/2021 del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Verona con la quale ha rigettato la sua domanda tesa ad accertare l'assenza di debiti nei confronti degli odierni appellati in relazione ai rapporti lavorativi intercorsi per il periodo 1 febbraio – 30 aprile 2017.
Con memoria deposita il 26 giugno 2024 si sono costituiti i signori CP_1
e chiedendo un termine a difesa eccependo la
[...] Controparte_2
nullità della notificazione con cui erano stati evocati in giudizio e, comunque, di respingere l'impugnazione in ragione delle difese già svolte in primo grado.
La causa, disposti quattro rinvii d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa alle udienze del 27 giugno 2024, venendo rinvita su istanza dell'appallante per esame della memoria di costituzione degli appellati, depositata oltre il termine per la rituale costituzione, a quella del 24 ottobre 2024, all'esito della quale era rigettata la richiesta di termine per replica degli appellati sul presupposto dell'irrituale notificazione dell'appello e dell'ordinanza di rinvio d'ufficio (giusta provvedimento del 4 novembre 2024 a cui si rinvia) e definitivamente a pag. 3/17 quella odierna sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, venendo decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice ha premesso che i i Pt_3
convenuti erano soci lavoratori della ricorrente cooperativa, “in forza di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operai e mansioni di facchino e inquadramento nel 5° livello CCNL settore cooperative trasporti/facchinaggio.”. Ha dato atto che avevano sempre prestato attività lavorativa nell'ambito dell'appalto commissionato alla cooperativa dal Comune di Padova e che avessero subito una riduzione dell'orario di lavoro “contrattualmente pattuito”, “determinata dalla diminuzione delle commesse di facchinaggio, cui i lavoratori erano addetti”, e quindi della retribuzione relativamente al periodo di causa.
Ha pure ricordato che la controversia era stata preceduta da un ricorso ex art.700 c.p.c. instaurato dai due lavoratori all'esito del quale avevano ottenuto un provvedimento col quale era stato ordinato alla cooperativa il pagamento delle differenze retributive sulla base degli stessi presupposti sopra enunciati.
A tale iniziativa giudiziale ne erano seguite ulteriori, costituite dai ricorsi per ingiunzioni per la condanna al pagamento delle differenze retributive il cui diritto era stato riconosciuto in via cautelare – entrambi opposti - ovvero avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo pieno per l'interezza del periodo lavorativo. Tali procedimenti erano ritenuti dal giudice veronese preclusivi della domanda svolta dai convenuti in via riconvenzionale avente il medesimo oggetto.
pag. 4/17 Nel merito ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione sul cosiddetto minimale contributivo (sentenza nn.15172 del
2019 e ordinanza n.8446 del 2020), “fornendo, …, utili elementi di valutazione anche per la decisione”. In particolare, ha rammentato con riguardo ai limiti entro i quali era possibile una riduzione del trattamento retributivo che la normativa in materia – gli artt.3 e 6 della legge n.142 del
201 - “legittima l' incidenza in peius sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1, a patto che la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare
l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame…”, tra i quali la riduzione dell'orario di lavoro per cui “la rinuncia ai diritti spettanti sulla base del rapporto di lavoro avviene per effetto di una decisione adottata dagli stessi lavoratori nella loro qualità di soci.” nel deliberare lo stato di crisi.
Prendendo posizione sul rilievo difensivo della ricorrente secondo cui la previsione della messa a disposizione da parte del socio delle capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta e alla disponibilità di tale attività ha ritenuto che “In base alla L. 142/01 le cooperative infatti possono liberamente scegliere la tipologia di rapporto che intendono attuare con i soci lavoratori, demandando la legge ad un regolamento interno, approvato dall'assemblea, la definizione delle suddette tipologie lavorative. Una volta però instaurato coi soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro, in base alla quantità di lavoro
pag. 5/17 disponibile (che va quindi valutata ex ante), nell'ambito di quelle previste dal Regolamento ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia contrattuale prescelta. D'altronde seguendo la prospettazione interpretativa della odierna ricorrente si legittimerebbe senza alcun fondamento contrattuale e normativo una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e quindi della retribuzione, nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.”.
2) Appella la decisione la cooperativa sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo la società imputa alla sentenza un'errata lettura, ai sensi degli artt.1262 e ss c.c., del contratto di lavoro degli appellati. La premessa su cui si è basato il giudice – l'esistenza di una previsione del rapporto a tempo pieno è errata. Sostiene che i contratti, alla voce “orario di lavoro”, prevedono testualmente: “Lei mette a disposizione la sua capacità professionale in relazione alla quantità di prestazioni disponibili per la
Cooperativa. Entro tali limiti la sua disponibilità dichiarata all'atto dell'iscrizione a socio è: a full time”. Assume, quindi, che tale clausola deve essere interpretata, non come previsione di un rapporto a tempo pieno, ma di un orario di lavoro “completamente dipendente dalla “quantità di prestazioni disponibili” per la Cooperativa e, quindi, non fisso e predeterminato”. La disponibilità del socio trovava un limite massimo, in questa prospettiva, nella misura oraria del “tempo pieno”. Di conseguenza nessuna riduzione dell'orario pattuito è stata operata dalla cooperativa.
Col secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che
“una volta … instaurato coi soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro…ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia contrattuale prescelta”. Reputa tale conclusione in contrasto con pag. 6/17 l'art.1 comma 3 della legge n. 142 del 2001. Deduce che al socio lavoratore non si estende automaticamente tutta la disciplina propria del rapporto di lavoro posto in essere con la cooperativa, ma solo quella che superi la valutazione di compatibilità (prevedendo la norma ora richiamata una verifica con riguardo agli “altri effetti giuridici” “in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore”). Imputa, quindi, alla sentenza un'inversione del processo logico che presiede all'inquadramento del rapporto lavorativo in quanto “ l'interprete è chiamato, prima, a definire esattamente le caratteristiche peculiari e specifiche del “lavoro cooperativo” delineato, con norme speciali, dal legislatore e, poi, sulla base di dette peculiari e speciali caratteristiche, valutare quali siano le ordinarie ed usuali norme che con tale peculiare e speciale sistema normativo non sono confliggenti.”. In particolare, il giudice non ha considerato l'elemento caratterizzante l'attività della cooperativa condizionato dalle occasioni lavorative nel tempo variabili. Richiama in questa prospettiva la previsione dell'art.1, comma 2, lett. d) della legge n.142 (“I soci lavoratori di cooperativa (…) d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”). Tale inquadramento del rapporto lavorativo del socio risente della relazione speciale che sussiste tra la posizione di socio e quella di lavoratore con la preminenza della prima
(tanto che la delibera di esclusione da socio ha un automatico effetto in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo collegato, mentre la previsione di legge individua la relazione strumentale tra il rapporto di pag. 7/17 lavoro e il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge cit.).
Sotto un diverso profilo richiama la previsione del proprio regolamento secondo il quale, all'art.1 è previsto: “Articolo 1 – tipologie di soci lavoratori Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio (…) Rimane fermo che, attraverso i citati contratti, il socio mette a disposizione le proprie capacità professionali in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa”. La diposizione è del tutto coerente con quella legale dell'art.1, comma 2, lett. d). Richiama, altresì, la previsione regolamentare dell'art.9 (in tema di raccolta delle occasioni lavorative della distribuzione delle attività connesse in ragione dei profili e qualità professionali dei soci), di talché si tratta di caratterizzazione del lavoro cooperativo che esula del tutto dalle situazioni di crisi a cui ha erroneamente rinviato la sentenza nell'esaminare la domanda.
Con un terzo motivo reputa inconferente ed errato il richiamo del primo giudice alle previsioni degli artt.3 e 6 della legge n.142. Riferendosi alla prima puntualizza che si tratta di norma che, regolamenta solo ed esclusivamente la misura del corrispettivo della prestazione lavorativa e non quella della prestazione lavorativa, dovendosi tenere distinti i due piani: quantità della prestazione lavorativa dal contratto e “valore economico” della prestazione. Quanto alla seconda, in materia di regolamentazione delle situazioni di crisi, osserva che si tratta di disposizione del tutto inconferente rispetto all'esame della questione di causa, trattando delle ipotesi che legittimano una deroga in peius ai pag. 8/17 minimali retributivi rispetto al tema, del tutto diverso, della quantità di lavoro regolata dal contratto di lavoro.
Richiama, infine, precedente di questa Corte (sentenza n.606 del 2014) e del Tribunale di Bergamo (sentenza n.275 del 2015) rf il dato statistico circa le ore complessive lavorate per prestazioni di facchinaggio (59,93) e quelle individuali dei due appellati (93,33 per il signor e 118,83 per il CP_1
signor . CP_2
Reitera, infine, l'istanza di ammissione delle proprie deduzioni istruttorie.
3) L'appello non merita accoglimento.
3.1) Va precisato quanto al primo motivo che la clausola contrattuale – identica per entrambe le lettere di assunzione – non è affatto eloquente circa l'individuazione di un orario lavorativo escludente quello a tempo pieno.
Tale opzione implica che, pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro, esso fosse inquadrabile in base ad altri tipi contrattuali, quali il rapporto a tempo parziale ovvero cosiddetto a chiamata.
Nessuna deduzione sul punto è svolta dall'appellante.
3.2) Va premesso che il quadro normativo che fa leva sulla legge n.142 del
2001 di riferimento deve essere completato con il richiamo al decreto legislativo n.61 del 2000 e n.66 del 2003.
Posto che la regola generale è fissata dall'art.3 del d.l.vo n.66 del 20023 in base al quale “l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello in base al quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part
- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro
pag. 9/17 ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 marzo 2004, n. 5518; Cass. 23 febbraio 2000, n.
2033)” (in motivazione, più di recente, Sentenza n.14684 del 2016).
3.3) Tantomeno risulta regolato il regime di “disponibilità”.
La fallacia della deduzione della società si evidenzia già nell'affermazione in cui non vi sarebbe predeterminazione dell'orario di lavoro. Se così fosse
è evidente che il rapporto di lavoro dovrebbe presumersi a tempo pieno.
D'altra parte, una lettura coerente con il quadro normativo di riferimento impone di interpretare la clausola in commento da un lato come impegnativa per il lavoratore ad osservare un orario a tempo pieno e, dall'altro, impegnativa per la società a non richiedere un impegno lavorativo di durata superiore a quello previsto per il tempo pieno.
Nessun altro significato è consentito attribuire alla clausola.
Non può determinare una revisione di tale lettura il riferimento alla
“quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa.”. La formula, di contenuto obiettivamente ambiguo, non può essere utilizzata per ritenere che la disponibilità di prestazioni sia condizione necessaria affinché operi la chiamata del socio lavoratore, risolvendosi la previsione in una condizione meramente potestativa, in sintesi, così enucleabile: “ti chiamo a lavorare in quanto abbia lavoro da darti”, radicalmente incompatibile (e nulla: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000, Rv. 536936 - 01) con il tipo contrattuale prescelto, ossia quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3.4) La stessa giurisprudenza appena citata (relativa ad un rapporto di lavoro con una cooperativa sociale) prosegue il proprio ragionamento affermando: “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario
pag. 10/17 lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e
"salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (cfr., in tali termini,
Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).”
(Cass. n.14684 cit.).
3.5) Sul punto è risultata del tutto carente la prova di tale impossibilità e, ancor, prima, un'adeguata deduzione a tale riguardo. La società si limita a rappresentare che “entrambi gli appellati sono stati associati alla cooperativa ed assunti come lavoratori dipendenti proprio per far fronte alle esigenze di facchinaggio del Comune di Padova, loro iniziale sede di lavoro”. Tale limitazione, peraltro, non eloquente circa i limiti di disponibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo, è in contrasto con la clausola indicante l'ammissione a socio contenuta nella lettera di pag. 11/17 assunzione (“Trasporti Facchinaggio Padova a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà”).
3.6) Quanto al secondo motivo, incentrato, sul tema della compatibilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con quello del socio lavoratore va rilevato che il regime derogatorio dell'art.2 della legge n.142 non esclude affatto la disciplina regolatrice dell'orario di lavoro sopra richiamata.
Sul tema va ricordato, seguendo l'orientamento, anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che “Come noto, attraverso l'adesione alla c.d. teoria dualistica dei due rapporti giuridici collegati, la legge n. 142/2001 si è proposta di rimuovere le incertezze che da sempre hanno caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di almeno talune garanzie giuslavoristiche, via via riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Posto che si era fin lì ritenuto, secondo la c.d. teoria monista, che la prestazione di lavoro (pur necessaria ai fini della fattispecie) trovasse titolo nel contratto di società, nella cui causa giuridica veniva quindi ricondotta anche la prestazione di lavoro.
Prendendo posizione sul vivace e risalente dibattito che ha preceduto la sua emanazione, la legge n. 142 ha invece chiarito espressamente che lo scambio mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio avviene sulla base di un “distinto ed ulteriore” contratto
(solo “ulteriore” dopo la legge n. 30/2003) da quello di società; sicché il lavoro cooperativo è divenuto il “luogo di convergenza di più cause
pag. 12/17 contrattuali” (di cui parlano pure le Sez. unite di questa Corte nella sentenza n.27436/2017).
Secondo l'art.
1.3 prima parte della legge n. 142/2001 il contratto di lavoro (avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative), capace di dischiudere, questa volta senza incertezze interpretative (ma nei termini e nei limiti previsti dalla stessa disciplina di legge), l'accesso all'agognato mondo del diritto di lavoro, potrà essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 51/2015 ha riconosciuto che “con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”. Ed invero, attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la legge n. 142/2001 ha consentito di riconoscere – lavoristiche regolate nella medesima legge ed inoltre tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento nelle altre normative di tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità rimessa all'interprete. Il 3° comma dell'art.1 della legge 142 prosegue infatti affermando che “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
pag. 13/17 Dunque ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla stessa legge n. 142/2001 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); ed in secondo luogo le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla legge medesima. Ciò, appunto, attraverso la verifica di compatibilità rimessa all'interprete, il quale dovrà effettuarla con riferimento al rispetto della inscindibilità dei due rapporti ed alla funzionalizzazione di essi al raggiungimento degli scopi sociali. Ed invero non tutte le regole lavoristiche sono comunque applicabili al socio di lavoro. Alcune di esse sono escluse dalla stessa legge 142/2001 (ad es. secondo l'art.2 della l.142 non si applica l'art.18 dello Statuto ogni qualvolta venga a cessare col rapporto di lavoro quello associativo;
ed inoltre secondo l'art. 5 della legge con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege quello di lavoro, senza quindi la necessità di intimare alcun licenziamento). Mentre, come già detto, altre previsioni lavoristiche possono essere escluse sulla base della verifica di compatibilità che la legge rimette all'interprete.” (in motivazione Ordinanza n.26071 del 2024).
3.7) Con riguardo a tale criterio orientatore e alla sua applicazione al caso in esame la società si duole della mancata considerazione della peculiarità dello statuto della società cooperativa evidenziando che il regolamento e il contratto individuale, stabiliscono “l'assai diverso diritto del socio lavoratore subordinato alla distribuzione, secondo equità, delle occasioni di lavoro concretamente ed effettivamente disponibili per la Cooperativa.”: tale condizione pone il sistema cooperativo (in cui ha rilievo centrale la
“quantità delle prestazioni di lavoro disponibili” ex art.1 comma 2 lett. d)
pag. 14/17 legge n.142 cit) in aperto contrasto con la disciplina invocata dal primo giudice.
Sul punto il collegio - in sostanziale adesione con l'argomento adottato dal primo giudice - osserva che la scelta del tipo contrattuale ricade nell'ambito delle scelte organizzative della cooperativa come per qualsiasi datore di lavoro, per cui , la possibilità di optare per le più adeguate e flessibili forme contrattuali costituisce una lecita ed adeguata modalità di impego del socio
(art.1, comma 3, legge n.142 cit.: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata
o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…”). Si tratta di scelta che precede l'utilizzazione del socio lavoratore e, quindi, condiziona ed impegna con la propria organizzazione anche il datore di lavoro che opera nell'ambito del sistema cooperativo. Non può ricadere, quindi, sul singolo socio una temporanea o ridotta disponibilità di attività lavorativa, se non nei limiti sopra delineati e, in questa sede, mai prospettatati come ricorrenti. Né il richiamo all'art.1 comma 2 lett. d) svolge un ruolo chiarificatore nei termini prospettai dall'appellante: si tratta di norma di carattere programmatico che impegna la società cooperativa, ma che nulla esplica circa i limiti di compatibilità con il tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e con la disciplina del tempo lavorativo ad esso connessa. Né può avere rilievo il carattere strumentale del lavoro del socio rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Tal connotazione è propria di qualsiasi attività imprenditoriale mentre la peculiarità del rapporto del socio lavoratore trova compiuta regolamentazione per quanto concerne la pag. 15/17 cessazione del rapporto lavorativo nella previsione di legge (lo stesso articolo 2 della legge n.142) e nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha dato, senza che ciò interferisca con la questione qui dibattuta.
3.8) Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi assorbito il terzo motivo di impugnazione.
Non ha rilievo, infine, il precedente di questa Corte citato in cui la questione di causa atteneva alla legittimità della mancata retribuzione in costanza di una sospensione del rapporto di lavoro e del richiamo al regolamento della cooperativa che regolava i casi di sospensione, situazione, in questo caso neppure adombrata.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€1.923,00 oltre iva cpa e al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024
Il Presidente estensore pag. 16/17 Gianluca Alessio
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 20 luglio 2021 da
P. VA , in persona del Parte_1 P.VA_1
legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e Parte_2
difesa, giusta procura alle liti in separato file telematico firmato digitalmente, dall'avv. Gianpiero Belligoli, con domicilio digitale PEC
Email_1
- appellante - contro
(C.F. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi, in forza di procure in C.F._2 calce alla memoria difensiva con domanda riconvenzionale, dall'avv.
Giancarlo Moro, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
e dall'avv. Alessandra Casarotto, Email_2
C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._4
Email_3
- appellati –
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.50/2021 del Tribunale di
Verona – sezione Lavoro
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 12 dicembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “Nel merito in accoglimento dell'appello proposto ed a parziale riforma (1°, 2° e 4° capo del dispositivo della sentenza appellata) accertarsi e dichiararsi che, con riferimento all'arco temporale intercorrente tra il 01-02-2017 ed il 30-04-2017, null'altro è dovuto da ai sigg.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
oltre a quanto è già stato liquidato a loro favore con le allegate
[...]
buste paga
Con integrale rifusione di spese compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio e con distrazione a favore del Procuratore dell'appellante che si dichiara antistatario.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parti appellate e : CP_1 Controparte_2
“I sottoscritti procuratori si costituiscono al solo fine di eccepire la nullità della notifica dell'atto di appello eseguita alla pec dell'avvocato
pag. 2/17 domiciliatario di cui all'atto introduttivo di primo grado (ex plurimis Corte
d'Appello Sezione Lavoro Campobasso, 8.9.2022 n. 119).
In subordine, quanto al merito della causa, si riportano integralmente a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata nel giudizio di primo grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 20 luglio 2021 la società
[...]
ha impugnato la sentenza n.50/2021 del giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Verona con la quale ha rigettato la sua domanda tesa ad accertare l'assenza di debiti nei confronti degli odierni appellati in relazione ai rapporti lavorativi intercorsi per il periodo 1 febbraio – 30 aprile 2017.
Con memoria deposita il 26 giugno 2024 si sono costituiti i signori CP_1
e chiedendo un termine a difesa eccependo la
[...] Controparte_2
nullità della notificazione con cui erano stati evocati in giudizio e, comunque, di respingere l'impugnazione in ragione delle difese già svolte in primo grado.
La causa, disposti quattro rinvii d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo, è stata discussa alle udienze del 27 giugno 2024, venendo rinvita su istanza dell'appallante per esame della memoria di costituzione degli appellati, depositata oltre il termine per la rituale costituzione, a quella del 24 ottobre 2024, all'esito della quale era rigettata la richiesta di termine per replica degli appellati sul presupposto dell'irrituale notificazione dell'appello e dell'ordinanza di rinvio d'ufficio (giusta provvedimento del 4 novembre 2024 a cui si rinvia) e definitivamente a pag. 3/17 quella odierna sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, venendo decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice ha premesso che i i Pt_3
convenuti erano soci lavoratori della ricorrente cooperativa, “in forza di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operai e mansioni di facchino e inquadramento nel 5° livello CCNL settore cooperative trasporti/facchinaggio.”. Ha dato atto che avevano sempre prestato attività lavorativa nell'ambito dell'appalto commissionato alla cooperativa dal Comune di Padova e che avessero subito una riduzione dell'orario di lavoro “contrattualmente pattuito”, “determinata dalla diminuzione delle commesse di facchinaggio, cui i lavoratori erano addetti”, e quindi della retribuzione relativamente al periodo di causa.
Ha pure ricordato che la controversia era stata preceduta da un ricorso ex art.700 c.p.c. instaurato dai due lavoratori all'esito del quale avevano ottenuto un provvedimento col quale era stato ordinato alla cooperativa il pagamento delle differenze retributive sulla base degli stessi presupposti sopra enunciati.
A tale iniziativa giudiziale ne erano seguite ulteriori, costituite dai ricorsi per ingiunzioni per la condanna al pagamento delle differenze retributive il cui diritto era stato riconosciuto in via cautelare – entrambi opposti - ovvero avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo pieno per l'interezza del periodo lavorativo. Tali procedimenti erano ritenuti dal giudice veronese preclusivi della domanda svolta dai convenuti in via riconvenzionale avente il medesimo oggetto.
pag. 4/17 Nel merito ha richiamato i principi di diritto enunciati dalla Corte di
Cassazione sul cosiddetto minimale contributivo (sentenza nn.15172 del
2019 e ordinanza n.8446 del 2020), “fornendo, …, utili elementi di valutazione anche per la decisione”. In particolare, ha rammentato con riguardo ai limiti entro i quali era possibile una riduzione del trattamento retributivo che la normativa in materia – gli artt.3 e 6 della legge n.142 del
201 - “legittima l' incidenza in peius sul trattamento economico minimo di cui all'art. 3 comma 1, a patto che la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenga elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare
l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge, la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi, uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale e l'applicabilità ai soci lavoratori degli interventi in esame…”, tra i quali la riduzione dell'orario di lavoro per cui “la rinuncia ai diritti spettanti sulla base del rapporto di lavoro avviene per effetto di una decisione adottata dagli stessi lavoratori nella loro qualità di soci.” nel deliberare lo stato di crisi.
Prendendo posizione sul rilievo difensivo della ricorrente secondo cui la previsione della messa a disposizione da parte del socio delle capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta e alla disponibilità di tale attività ha ritenuto che “In base alla L. 142/01 le cooperative infatti possono liberamente scegliere la tipologia di rapporto che intendono attuare con i soci lavoratori, demandando la legge ad un regolamento interno, approvato dall'assemblea, la definizione delle suddette tipologie lavorative. Una volta però instaurato coi soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro, in base alla quantità di lavoro
pag. 5/17 disponibile (che va quindi valutata ex ante), nell'ambito di quelle previste dal Regolamento ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia contrattuale prescelta. D'altronde seguendo la prospettazione interpretativa della odierna ricorrente si legittimerebbe senza alcun fondamento contrattuale e normativo una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e quindi della retribuzione, nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.”.
2) Appella la decisione la cooperativa sulla base dei seguenti motivi.
Col primo motivo la società imputa alla sentenza un'errata lettura, ai sensi degli artt.1262 e ss c.c., del contratto di lavoro degli appellati. La premessa su cui si è basato il giudice – l'esistenza di una previsione del rapporto a tempo pieno è errata. Sostiene che i contratti, alla voce “orario di lavoro”, prevedono testualmente: “Lei mette a disposizione la sua capacità professionale in relazione alla quantità di prestazioni disponibili per la
Cooperativa. Entro tali limiti la sua disponibilità dichiarata all'atto dell'iscrizione a socio è: a full time”. Assume, quindi, che tale clausola deve essere interpretata, non come previsione di un rapporto a tempo pieno, ma di un orario di lavoro “completamente dipendente dalla “quantità di prestazioni disponibili” per la Cooperativa e, quindi, non fisso e predeterminato”. La disponibilità del socio trovava un limite massimo, in questa prospettiva, nella misura oraria del “tempo pieno”. Di conseguenza nessuna riduzione dell'orario pattuito è stata operata dalla cooperativa.
Col secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che
“una volta … instaurato coi soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro…ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia contrattuale prescelta”. Reputa tale conclusione in contrasto con pag. 6/17 l'art.1 comma 3 della legge n. 142 del 2001. Deduce che al socio lavoratore non si estende automaticamente tutta la disciplina propria del rapporto di lavoro posto in essere con la cooperativa, ma solo quella che superi la valutazione di compatibilità (prevedendo la norma ora richiamata una verifica con riguardo agli “altri effetti giuridici” “in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore”). Imputa, quindi, alla sentenza un'inversione del processo logico che presiede all'inquadramento del rapporto lavorativo in quanto “ l'interprete è chiamato, prima, a definire esattamente le caratteristiche peculiari e specifiche del “lavoro cooperativo” delineato, con norme speciali, dal legislatore e, poi, sulla base di dette peculiari e speciali caratteristiche, valutare quali siano le ordinarie ed usuali norme che con tale peculiare e speciale sistema normativo non sono confliggenti.”. In particolare, il giudice non ha considerato l'elemento caratterizzante l'attività della cooperativa condizionato dalle occasioni lavorative nel tempo variabili. Richiama in questa prospettiva la previsione dell'art.1, comma 2, lett. d) della legge n.142 (“I soci lavoratori di cooperativa (…) d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”). Tale inquadramento del rapporto lavorativo del socio risente della relazione speciale che sussiste tra la posizione di socio e quella di lavoratore con la preminenza della prima
(tanto che la delibera di esclusione da socio ha un automatico effetto in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo collegato, mentre la previsione di legge individua la relazione strumentale tra il rapporto di pag. 7/17 lavoro e il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge cit.).
Sotto un diverso profilo richiama la previsione del proprio regolamento secondo il quale, all'art.1 è previsto: “Articolo 1 – tipologie di soci lavoratori Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio (…) Rimane fermo che, attraverso i citati contratti, il socio mette a disposizione le proprie capacità professionali in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa”. La diposizione è del tutto coerente con quella legale dell'art.1, comma 2, lett. d). Richiama, altresì, la previsione regolamentare dell'art.9 (in tema di raccolta delle occasioni lavorative della distribuzione delle attività connesse in ragione dei profili e qualità professionali dei soci), di talché si tratta di caratterizzazione del lavoro cooperativo che esula del tutto dalle situazioni di crisi a cui ha erroneamente rinviato la sentenza nell'esaminare la domanda.
Con un terzo motivo reputa inconferente ed errato il richiamo del primo giudice alle previsioni degli artt.3 e 6 della legge n.142. Riferendosi alla prima puntualizza che si tratta di norma che, regolamenta solo ed esclusivamente la misura del corrispettivo della prestazione lavorativa e non quella della prestazione lavorativa, dovendosi tenere distinti i due piani: quantità della prestazione lavorativa dal contratto e “valore economico” della prestazione. Quanto alla seconda, in materia di regolamentazione delle situazioni di crisi, osserva che si tratta di disposizione del tutto inconferente rispetto all'esame della questione di causa, trattando delle ipotesi che legittimano una deroga in peius ai pag. 8/17 minimali retributivi rispetto al tema, del tutto diverso, della quantità di lavoro regolata dal contratto di lavoro.
Richiama, infine, precedente di questa Corte (sentenza n.606 del 2014) e del Tribunale di Bergamo (sentenza n.275 del 2015) rf il dato statistico circa le ore complessive lavorate per prestazioni di facchinaggio (59,93) e quelle individuali dei due appellati (93,33 per il signor e 118,83 per il CP_1
signor . CP_2
Reitera, infine, l'istanza di ammissione delle proprie deduzioni istruttorie.
3) L'appello non merita accoglimento.
3.1) Va precisato quanto al primo motivo che la clausola contrattuale – identica per entrambe le lettere di assunzione – non è affatto eloquente circa l'individuazione di un orario lavorativo escludente quello a tempo pieno.
Tale opzione implica che, pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro, esso fosse inquadrabile in base ad altri tipi contrattuali, quali il rapporto a tempo parziale ovvero cosiddetto a chiamata.
Nessuna deduzione sul punto è svolta dall'appellante.
3.2) Va premesso che il quadro normativo che fa leva sulla legge n.142 del
2001 di riferimento deve essere completato con il richiamo al decreto legislativo n.61 del 2000 e n.66 del 2003.
Posto che la regola generale è fissata dall'art.3 del d.l.vo n.66 del 20023 in base al quale “l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello in base al quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part
- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro
pag. 9/17 ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 marzo 2004, n. 5518; Cass. 23 febbraio 2000, n.
2033)” (in motivazione, più di recente, Sentenza n.14684 del 2016).
3.3) Tantomeno risulta regolato il regime di “disponibilità”.
La fallacia della deduzione della società si evidenzia già nell'affermazione in cui non vi sarebbe predeterminazione dell'orario di lavoro. Se così fosse
è evidente che il rapporto di lavoro dovrebbe presumersi a tempo pieno.
D'altra parte, una lettura coerente con il quadro normativo di riferimento impone di interpretare la clausola in commento da un lato come impegnativa per il lavoratore ad osservare un orario a tempo pieno e, dall'altro, impegnativa per la società a non richiedere un impegno lavorativo di durata superiore a quello previsto per il tempo pieno.
Nessun altro significato è consentito attribuire alla clausola.
Non può determinare una revisione di tale lettura il riferimento alla
“quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa.”. La formula, di contenuto obiettivamente ambiguo, non può essere utilizzata per ritenere che la disponibilità di prestazioni sia condizione necessaria affinché operi la chiamata del socio lavoratore, risolvendosi la previsione in una condizione meramente potestativa, in sintesi, così enucleabile: “ti chiamo a lavorare in quanto abbia lavoro da darti”, radicalmente incompatibile (e nulla: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000, Rv. 536936 - 01) con il tipo contrattuale prescelto, ossia quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3.4) La stessa giurisprudenza appena citata (relativa ad un rapporto di lavoro con una cooperativa sociale) prosegue il proprio ragionamento affermando: “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario
pag. 10/17 lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e
"salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (cfr., in tali termini,
Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).”
(Cass. n.14684 cit.).
3.5) Sul punto è risultata del tutto carente la prova di tale impossibilità e, ancor, prima, un'adeguata deduzione a tale riguardo. La società si limita a rappresentare che “entrambi gli appellati sono stati associati alla cooperativa ed assunti come lavoratori dipendenti proprio per far fronte alle esigenze di facchinaggio del Comune di Padova, loro iniziale sede di lavoro”. Tale limitazione, peraltro, non eloquente circa i limiti di disponibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo, è in contrasto con la clausola indicante l'ammissione a socio contenuta nella lettera di pag. 11/17 assunzione (“Trasporti Facchinaggio Padova a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà”).
3.6) Quanto al secondo motivo, incentrato, sul tema della compatibilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con quello del socio lavoratore va rilevato che il regime derogatorio dell'art.2 della legge n.142 non esclude affatto la disciplina regolatrice dell'orario di lavoro sopra richiamata.
Sul tema va ricordato, seguendo l'orientamento, anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che “Come noto, attraverso l'adesione alla c.d. teoria dualistica dei due rapporti giuridici collegati, la legge n. 142/2001 si è proposta di rimuovere le incertezze che da sempre hanno caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di almeno talune garanzie giuslavoristiche, via via riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Posto che si era fin lì ritenuto, secondo la c.d. teoria monista, che la prestazione di lavoro (pur necessaria ai fini della fattispecie) trovasse titolo nel contratto di società, nella cui causa giuridica veniva quindi ricondotta anche la prestazione di lavoro.
Prendendo posizione sul vivace e risalente dibattito che ha preceduto la sua emanazione, la legge n. 142 ha invece chiarito espressamente che lo scambio mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio avviene sulla base di un “distinto ed ulteriore” contratto
(solo “ulteriore” dopo la legge n. 30/2003) da quello di società; sicché il lavoro cooperativo è divenuto il “luogo di convergenza di più cause
pag. 12/17 contrattuali” (di cui parlano pure le Sez. unite di questa Corte nella sentenza n.27436/2017).
Secondo l'art.
1.3 prima parte della legge n. 142/2001 il contratto di lavoro (avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative), capace di dischiudere, questa volta senza incertezze interpretative (ma nei termini e nei limiti previsti dalla stessa disciplina di legge), l'accesso all'agognato mondo del diritto di lavoro, potrà essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 51/2015 ha riconosciuto che “con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”. Ed invero, attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la legge n. 142/2001 ha consentito di riconoscere – lavoristiche regolate nella medesima legge ed inoltre tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento nelle altre normative di tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità rimessa all'interprete. Il 3° comma dell'art.1 della legge 142 prosegue infatti affermando che “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
pag. 13/17 Dunque ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla stessa legge n. 142/2001 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); ed in secondo luogo le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla legge medesima. Ciò, appunto, attraverso la verifica di compatibilità rimessa all'interprete, il quale dovrà effettuarla con riferimento al rispetto della inscindibilità dei due rapporti ed alla funzionalizzazione di essi al raggiungimento degli scopi sociali. Ed invero non tutte le regole lavoristiche sono comunque applicabili al socio di lavoro. Alcune di esse sono escluse dalla stessa legge 142/2001 (ad es. secondo l'art.2 della l.142 non si applica l'art.18 dello Statuto ogni qualvolta venga a cessare col rapporto di lavoro quello associativo;
ed inoltre secondo l'art. 5 della legge con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege quello di lavoro, senza quindi la necessità di intimare alcun licenziamento). Mentre, come già detto, altre previsioni lavoristiche possono essere escluse sulla base della verifica di compatibilità che la legge rimette all'interprete.” (in motivazione Ordinanza n.26071 del 2024).
3.7) Con riguardo a tale criterio orientatore e alla sua applicazione al caso in esame la società si duole della mancata considerazione della peculiarità dello statuto della società cooperativa evidenziando che il regolamento e il contratto individuale, stabiliscono “l'assai diverso diritto del socio lavoratore subordinato alla distribuzione, secondo equità, delle occasioni di lavoro concretamente ed effettivamente disponibili per la Cooperativa.”: tale condizione pone il sistema cooperativo (in cui ha rilievo centrale la
“quantità delle prestazioni di lavoro disponibili” ex art.1 comma 2 lett. d)
pag. 14/17 legge n.142 cit) in aperto contrasto con la disciplina invocata dal primo giudice.
Sul punto il collegio - in sostanziale adesione con l'argomento adottato dal primo giudice - osserva che la scelta del tipo contrattuale ricade nell'ambito delle scelte organizzative della cooperativa come per qualsiasi datore di lavoro, per cui , la possibilità di optare per le più adeguate e flessibili forme contrattuali costituisce una lecita ed adeguata modalità di impego del socio
(art.1, comma 3, legge n.142 cit.: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata
o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…”). Si tratta di scelta che precede l'utilizzazione del socio lavoratore e, quindi, condiziona ed impegna con la propria organizzazione anche il datore di lavoro che opera nell'ambito del sistema cooperativo. Non può ricadere, quindi, sul singolo socio una temporanea o ridotta disponibilità di attività lavorativa, se non nei limiti sopra delineati e, in questa sede, mai prospettatati come ricorrenti. Né il richiamo all'art.1 comma 2 lett. d) svolge un ruolo chiarificatore nei termini prospettai dall'appellante: si tratta di norma di carattere programmatico che impegna la società cooperativa, ma che nulla esplica circa i limiti di compatibilità con il tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e con la disciplina del tempo lavorativo ad esso connessa. Né può avere rilievo il carattere strumentale del lavoro del socio rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Tal connotazione è propria di qualsiasi attività imprenditoriale mentre la peculiarità del rapporto del socio lavoratore trova compiuta regolamentazione per quanto concerne la pag. 15/17 cessazione del rapporto lavorativo nella previsione di legge (lo stesso articolo 2 della legge n.142) e nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha dato, senza che ciò interferisca con la questione qui dibattuta.
3.8) Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi assorbito il terzo motivo di impugnazione.
Non ha rilievo, infine, il precedente di questa Corte citato in cui la questione di causa atteneva alla legittimità della mancata retribuzione in costanza di una sospensione del rapporto di lavoro e del richiamo al regolamento della cooperativa che regolava i casi di sospensione, situazione, in questo caso neppure adombrata.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€1.923,00 oltre iva cpa e al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 12 dicembre 2024
Il Presidente estensore pag. 16/17 Gianluca Alessio
pag. 17/17