Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3099/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.4.2025, la seguente
Parte_1 nel procedimento di I grado iscritto al n. 3099/2022 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , in persona del l.r.p.t., Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in San Severo alla via S. Fagnano n. 1, presso lo studio dell'avv. Luigi Perta, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_2 del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Foggia alla via Ilaria Alpi n. 16, presso lo studio dell'avv. Raffaella Troiano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_2 premesso di aver stipulato, in data 24.7.2020, un contratto di assicurazione
- Seconda Sezione civile -
contro il furto per il veicolo tg. FP169GT, con ha Controparte_1 convenuto quest'ultima in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo per il furto del veicolo, verificatosi in data
2.1.2022.
costituendosi, ha domandato di rigettare l'avversa Controparte_1 pretesa siccome infondata.
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del
30.11.2022.
A sostegno della sua pretesa, parte attrice ha dedotto: di aver subito il furto del suo autoveicolo, in data 2.1.2022, denunciato il giorno dopo presso la
Questura di San Severo;
di aver assicurato il veicolo per il valore di €
25.600,00; di aver denunciato il sinistro anche alla compagnia assicurativa, la quale ha però rifiutato il pagamento dell'indennizzo.
Dal canto suo, ha obiettato di aver rifiutato il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo per carenza di prove in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro, a fronte di palesi incongruenze relative al fatto che l'auto era stata acquistata originariamente per l'importo di € 29.500,00 nell'anno 2019, era stata oggetto di furto parziale nell'anno 2020 e, nello stesso anno, è stata venduta all'odierno attore per il prezzo di soli € 7.000,00. Secondo la convenuta, quindi, dall'esiguo prezzo di € 7.000,00, a fronte dell'originario valore di € 29.500,00, si desumerebbe che l'auto non sia stata riparata.
In subordine, la convenuta ha contestato il quantum della pretesa indennitaria, ritenendola assolutamente “infondata, spropositata e temeraria, considerando l'irrisorio prezzo di acquisto dell'autovettura suindicata che, si ripete, è di € 7.000,00 ed attesta in maniera inequivoca che il suo stato d'uso era pessimo e non di certo pari al valore dichiarato in polizza”.
Il Tribunale osserva.
Proc. n. 3099/2022 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Come noto, la prova del sinistro spetta all'assicurato (Cass. civ. n.
30656 del 21/12/2017). La prova del furto del bene assicurato, che rappresenta il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, non può limitarsi alla produzione della denuncia di furto presentata dall'assicurato (consistente in una mera dichiarazione di parte, come tale avente valore di semplice indizio), ma occorre che quest'ultimo dimostri che l'autovettura esisteva effettivamente, era idonea a svolgere la funzione sua propria di mezzo di locomozione e trasporto ed era dotata di un apprezzabile valore economico all'epoca della lamentata sottrazione. In altri termini, deve essere dimostrata la c.d. “preesistenza” dell'autovettura come veicolo funzionante e dotato di un apprezzabile valore economico.
Nel caso in esame, vi è prova in atti non solo della denuncia ma anche degli spostamenti dell'auto il giorno del furto, estratti dal dispositivo satellitare
Viasat di cui era munita l'auto.
Gli spostamenti dell'auto dimostrano che l'auto era funzionante e circolante il giorno del furto e, inoltre, confermano la dinamica del sinistro descritta dall'attore al momento della denuncia. Quest'ultimo, infatti, ha riferito, in sede di denuncia, di aver parcheggiato l'auto, il giorno del furto, in San
Severo alla via San Rocco nei pressi del civico n. 29 e di non averla più ritrovata alle successive ore 16.30 del medesimo giorno. Tale dinamica coincide con quanto estratto dal satellitare che segna l'auto in via San Rocco alle ore 13.00, riportando “fine viaggio”.
L'unico teste escusso nel corso del processo, non essendo stato presente il giorno del furto, ha riferito di esser venuto a sapere del furto dall'attore e in ciò la sua testimonianza deve considerarsi sostanzialmente nulla (Cass. civ. n. 4530 del 20/02/2025); ma poi ha anche riferito di essere a conoscenza diretta del fatto che l'attore possedeva l'auto in esame, Jeep
Renegade.
Anche il teste ha, quindi, confermato l'esistenza del veicolo.
Tutte le obiezioni sollevate dall'assicurazione non trovano invece alcun riscontro probatorio e vertono su circostanze del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto di causa: il prezzo al quale è stato acquistato il veicolo non
Proc. n. 3099/2022 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
incide, infatti, sul valore del veicolo assicurato, ben potendo il veicolo essere stato acquistato a prezzo inferiore per motivi relativi a rapporti personali tra le parti (come del resto, riferito dall'attore); né, per la medesima ragione, il prezzo prova che il veicolo sia stato venduto senza esser stato riparato dei danni cagionati dal furto parziale subito prima della vendita.
Del resto, il dubbio avanzato dall'assicurazione circa la mancata riparazione del veicolo, con conseguente minor valore, deve ritenersi superato poiché è documentalmente provato che l'automobile oggetto di compravendita era circolante e regolarmente funzionante il giorno del furto, è stata assicurata
RCA e furto, sottoposta a tagliando, oltre che dotata di sistema satellitare di individuazione ed altresì multata, come da documentazione allegata nella memoria nr. 2 di parte attrice.
Infine, anche le contestazioni sul quantum appaiono del tutto destituite di fondamento siccome sempre afferenti all'asserita, ma non provata, mancata riparazione del veicolo ed al prezzo di acquisto del veicolo che, tuttavia, come già affermato, sono circostanze del tutto ininfluenti per la determinazione dell'importo dell'indennizzo.
Sotto tale profilo, va quindi presa in considerazione la valutazione di
“Quattroruote” del valore del veicolo al momento del furto pari ad €
24.049,00 (per dichiarati km 52.000,00), anche tenuto conto del tagliando eseguito nell'anno immediatamente precedente al furto che attesta il buono stato del veicolo ed i km percorsi all'anno 2021, pari a soli 33.20 (così come riportato nella ricevuta della manutenzione ordinaria).
Ne deriva, quindi, la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 24.049,00 a titolo di indennizzo per il furto del veicolo oggetto di assicurazione, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo.
All'accoglimento della domanda segue la condanna della convenuta, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'attore, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M.
55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i
Proc. n. 3099/2022 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte
(Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 24.049,00 a titolo di indennizzo per il furto del veicolo oggetto di assicurazione, oltre interessi ex art. 1284, comma quarto, cod. civ., dal giorno della proposizione della domanda e fino al soddisfo;
b) condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attore, delle spese di lite, pari alla somma di € 5.077,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 3099/2022 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5