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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1251/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a Casablanca, in [...], l'[...] rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Antonio Vinciguerra, presso il cui studio, sito in Napoli (NA) alla Via Macedonia n.11 – Parco Le Palme, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...] rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Molinari, presso il cui studio, sito in Sant'AR (PZ) , al Corso XX Settembre n 43, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento del figlio minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e accordo depositato dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.12.2024, la sig.ra esponeva di aver iniziato una Parte_1 relazione sentimentale con il sig. nell'anno 2012 e aver intrapreso una convivenza nel mese CP_1 di ottobre 2013, fissando la loro residenza familiare, unitamente al minore , figlio Persona_1 della ricorrente nato da una precedente relazione, in Sant'AR (PZ), al Viale Italia n 4.
Rappresentava altresì che da detta unione era nato il [...] il figlio , attualmente Per_2 residente in [...].
La ricorrente deduceva che sin dall'inizio la relazione era stata caratterizzata da una forte e immotivata gelosia del sig. che manifestava comportamenti sempre più violenti. CP_1
Indicava che l'epilogo di tali abusi avveniva in data 11.02.2024 ove rientrata a casa, dopo un'uscita con le amiche, veniva prima aggredito verbalmente dal sig. e poi colpita e ferita al volto. CP_1
Allegava che ritornando a casa il 13.02.2024 per prendere le sue cose e i suoi figli, il sig. gli CP_1 impediva di portar con sé e le intimava nuovamente di andarsene e per tale ragione si Per_2 trasferiva insieme all'altro figlio a Brusciano dapprima presso l'abitazione della sorella e Per_1 poi presso altra abitazione condotta in locazione e con ambienti idonei per i minori, ove iniziava a lavorare prima presso il Resort Pietrabianca di Pomigliano D'arco e poi come baby-sitter.
Allegava che a seguito di denuncia del con ricorso ex art. 330 c.c. il Pm presso il Tribunale CP_1 per i minorenni chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra nei Parte_1 confronti dei minori con affidamento temporaneo al sig. . Tale richiesta veniva rigettata CP_1 posto che non erano emersi comportamenti pregiudizievoli della sig.ra ; che gli incontri fra la Pt_1 madre e si erano svolti regolarmente;
che la sig.ra aveva effettuato il percorso presso il Per_2
SERD sin dal 15.05.2024, effettuando esami tossicologici con esito negativo.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto all' On.le Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: fissare con urgenza, ai sensi dell'art.473 bis 15 c.p.c., apposita udienza in contradditorio fra le parti, per l'adozione di tutti quei provvedimenti urgenti ed indifferibili, nel preminente interesse del minore;
Per_2 nel merito:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
2) statuire la regolamentazione dei diritti di visita paterna secondo il piano genitoriale, allegato al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante;
3) disporre a carico del sig. una quota di contribuzione ordinaria a favore del minore CP_1
pari ad € 500,00, ovvero nella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà di Per_2
Giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
4) disporre che detto importo dovrà essere versato nel domicilio della ricorrente avente diritto con idoneo mezzo di pagamento entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat, pubblicati sulla G.U. (riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati);
5) fare, altresì, obbligo al sig. di corrispondere una quota di contribuzione a favore del CP_1 minore pari al 50% per tutte le esigenze di natura straordinaria, ivi comprese le spese mediche, farmaceutiche e di ortodonzia non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive;
6) disporre indagini di Polizia Tributaria sui redditi, patrimoni e tenori di vita del sig. CP_1
7) autorizzare il rilascio del passaporto del minore per l'espletamento di tutte le formazioni necessarie;
8)ordinare al convenuto di prestare idonea garanzia reale e/o personale in relazione all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie che verranno poste a suo carico con l'emananda sentenza;
Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre oneri di legge.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale in via preliminare eccepiva la nullità CP_1 della notifica del ricorso per mancato rispetto del termine, nel merito, il resistente deduceva di aver conosciuto la sig.ra nel 2012. Lo stesso precisava che già nei primi mesi di convivenza CP_2 si era accorto non solo di alcuni atteggiamenti di instabilità della sua compagna. Deduceva che, dopo la nascita del piccolo , il sig. notava che la dipendenza dall'alcol della sig.ra Per_2 CP_1 Pt_1 ra sempre più preoccupante.
[...]
Indicava che nonostante tutti i vani tentativi per sottrarla alla dipendenza dall'alcol, il sig. CP_1
a seguito dell'episodio avvenuto l'11 febbraio 2024, aveva chiesto l'intervento dei carabinieri e aveva querelato la sig.ra al fine di tutelare i bambini. Pt_1
Tutto ciò premesso, il resistente chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “ In via preliminare dichiarare la nullità della notifica per mancato rispetto del temine dei 30 giorni liberi da assegnare per il perfezionamento della medesima notifica, con ogni pronuncia consequenziale ai fini della rimessione in termini;
- Nel merito, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna;
- statuire la regolamentazione del diritto di visita materna secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso da costituire parte integrante;
- fare obbligo alla di corrispondere il 50% delle spese di straordinaria Parte_1 amministrazione, ivi comprese spese mediche, farmaceutiche, odontoiatriche, scolastiche, ludiche, sportive;
- rigettare le richieste di controparte rimettendosi alla valutazione del giudice per la determinazione di ogni eventuale somma da corrispondere nell'interesse di . Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto del 31.01.2025, il Giudice, considerato l'impedimento personale, rinviava l'udienza di prima comparizione al 18.02.2025, ove si riservava.
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, il Giudice statuiva con ordinanza quanto ai provvedimenti temporanei ex art. 473 bis 22 c.p.c.:
-“l'affido del minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Parte_2 la potestà genitoriale con collocazione del minore presso il padre;
- il genitore non convivente potrà incontrare il figlio presso i Servizi Sociali di Sant'AR che predisporranno un calendario di incontri garantendo almeno un incontro alla settimana;
- i Servizi Sociali monitoreranno gli incontri e provvederanno all'ascolto ove possibile di entrambi i genitori e del minore riferendo in particolare in ordine ai rapporti tra i genitori e alle visite con il genitore non convivente, riferiranno al Tribunale in ordine ad eventuali condotte ostruzionistiche;
-per contribuire al mantenimento della prole la madre dovrà corrispondere il un assegno mensile di euro 150,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese al resistente nonché dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio”.
Sempre con detta ordinanza, il Giudice disponeva il deposito della relazione aggiornata dei Servizi Sociali nel termine di 90 giorni e conferiva incarico al CTU.
Con istanza depositata il 26.05.2025, il CTU comunicava al Giudice che intercorrevano tra le parti trattative per giungere ad un accordo.
Il Giudice sospendeva le operazioni peritali e fissava per conoscere l'esito delle trattative l'udienza dell'08.07.2025.
Depositato l'accordo in data 04.07.2025, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, nello stesso veniva previsto quanto segue:
“A) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori sig.ri Per_2 Parte_1 CP_1
, con collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre in S. AR, al Viale Italia n
[...]
4;
B) le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
C) entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà genitoriale sul figlio per le Per_2 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza;
D) il genitore collocatario potrà trasferire altrove la propria residenza e quella dei minori, purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore, e sempre che ne dia notizia con congruo preavviso;
E) la sig.ra dichiara di trasferire la propria residenza in S.AR (PZ) in un Parte_1 appartamento di sua scelta e che verrà comunicata all'altro genitore;
F) La madre potrà tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì sino alle ore 19/20 nonché un week end al mese, dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e nel rispetto delle esigenze e della volontà del minore;
G) La madre potrà tenere con sé il minore anche nel week end (con pernottamento) spettanti al padre, qualora il sig. sia fuori sede per motivi di lavori, e che potrà recuperare nelle CP_1 settimane successive, di comune accordo con l'altro genitore;
H) Per le festività natalizie, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e la Vigilia di Per_2
Capodanno con la madre presso la sua abitazione, mentre il giorno di Natale e quello di Capodanno con il papà e viceversa l'anno successivo, con alternanza;
I) per le vacanze pasquali, il minore potrà trascorrere alternativamente la giornata di Pasqua e Pasquetta con uno dei due genitori, e viceversa l'anno successivo, con il padre;
J) per le vacanze estive, salvo diversi accordi, il minore trascorrerà con la madre dieci giorni consecutivi con pernottamento e parimenti con il padre, nel periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di settembre di ogni anno solare, anche in considerazione delle rispettive esigenze lavorative. Detto periodo dovrà essere individuato, di concerto con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno.
A riguardo entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, dove porteranno i figli;
K) il minore trascorrerà il giorno dell'onomastico e del compleanno della madre dall'uscita di scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) e sino alle ore 21:00, analogamente per il giorno del compleanno e dell'onomastico con il padre;
L) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno un anno con la madre e un anno con il padre, con alternanza;
M)il sig. rinuncia sin d'ora alla somma di € 150,00 disposta dal Tribunale di CP_1
Lagonegro con precedente ordinanza del 21.02.2025 e si impegna a versare all'altro genitore sig.ra la somma mensile di 400,00, quale contributo per le spese del minore, nonché, per le Parte_1 spese di locazione dell'appartamento che la stessa sceglierà, a far data da quando la madre del minore avrà fissato la propria residenza e dimora in S. AR (PZ);
N) entrambi i genitori concordano che la quota di contribuzione di cui al punto M) non verrà più corrisposta alla madre del minore qualora la stessa intenda convivere nell'appartamento scelto in S. AR (PZ), con altra persona diversa da un familiare;
in ogni caso, detta somma non verrà più corrisposta al raggiungimento della maggiore età di .” Per_2
In estrema sintesi, le parti hanno previsto in maniera concorde l'affidamento condiviso del minore, con collocazione privilegiata presso il padre, disciplinando il diritto di visita e frequentazione della madre, il mantenimento del minore.
All'udienza dell'08.07.2025, il Giudice, rilevato che le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e visto il deposito della relazione dei servizi sociali, rinviava al 14.07.2025 per verificare la loro volontà nel proseguire il giudizio.
Con provvedimento del 15.07.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 14.07.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza. Il P.M. in data 25.8.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità considerato il nuovo luogo di residenza della madre e la frequentazione prevista con la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte motiva, Parte_2 come da accordo raggiunto tra le parti, da intendersi integralmente richiamato e trascritto “per relationem”;
• Compensa le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 4 settembre 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1251/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a Casablanca, in [...], l'[...] rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Antonio Vinciguerra, presso il cui studio, sito in Napoli (NA) alla Via Macedonia n.11 – Parco Le Palme, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] l'[...] rapp.to e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Nicola Molinari, presso il cui studio, sito in Sant'AR (PZ) , al Corso XX Settembre n 43, è elettivamente domiciliato
-resistente-
e Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: regolamentazione del regime di affidamento del figlio minore e relativo mantenimento;
Conclusioni: come da atti di causa e accordo depositato dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 17.12.2024, la sig.ra esponeva di aver iniziato una Parte_1 relazione sentimentale con il sig. nell'anno 2012 e aver intrapreso una convivenza nel mese CP_1 di ottobre 2013, fissando la loro residenza familiare, unitamente al minore , figlio Persona_1 della ricorrente nato da una precedente relazione, in Sant'AR (PZ), al Viale Italia n 4.
Rappresentava altresì che da detta unione era nato il [...] il figlio , attualmente Per_2 residente in [...].
La ricorrente deduceva che sin dall'inizio la relazione era stata caratterizzata da una forte e immotivata gelosia del sig. che manifestava comportamenti sempre più violenti. CP_1
Indicava che l'epilogo di tali abusi avveniva in data 11.02.2024 ove rientrata a casa, dopo un'uscita con le amiche, veniva prima aggredito verbalmente dal sig. e poi colpita e ferita al volto. CP_1
Allegava che ritornando a casa il 13.02.2024 per prendere le sue cose e i suoi figli, il sig. gli CP_1 impediva di portar con sé e le intimava nuovamente di andarsene e per tale ragione si Per_2 trasferiva insieme all'altro figlio a Brusciano dapprima presso l'abitazione della sorella e Per_1 poi presso altra abitazione condotta in locazione e con ambienti idonei per i minori, ove iniziava a lavorare prima presso il Resort Pietrabianca di Pomigliano D'arco e poi come baby-sitter.
Allegava che a seguito di denuncia del con ricorso ex art. 330 c.c. il Pm presso il Tribunale CP_1 per i minorenni chiedeva la decadenza della responsabilità genitoriale della sig.ra nei Parte_1 confronti dei minori con affidamento temporaneo al sig. . Tale richiesta veniva rigettata CP_1 posto che non erano emersi comportamenti pregiudizievoli della sig.ra ; che gli incontri fra la Pt_1 madre e si erano svolti regolarmente;
che la sig.ra aveva effettuato il percorso presso il Per_2
SERD sin dal 15.05.2024, effettuando esami tossicologici con esito negativo.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto all' On.le Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: fissare con urgenza, ai sensi dell'art.473 bis 15 c.p.c., apposita udienza in contradditorio fra le parti, per l'adozione di tutti quei provvedimenti urgenti ed indifferibili, nel preminente interesse del minore;
Per_2 nel merito:
1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione privilegiata presso l'abitazione materna;
2) statuire la regolamentazione dei diritti di visita paterna secondo il piano genitoriale, allegato al presente ricorso e che ne costituisce parte integrante;
3) disporre a carico del sig. una quota di contribuzione ordinaria a favore del minore CP_1
pari ad € 500,00, ovvero nella maggiore o minore somma che l'adito Tribunale riterrà di Per_2
Giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
4) disporre che detto importo dovrà essere versato nel domicilio della ricorrente avente diritto con idoneo mezzo di pagamento entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutato annualmente sulla base degli indici elaborati dall'Istat, pubblicati sulla G.U. (riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati);
5) fare, altresì, obbligo al sig. di corrispondere una quota di contribuzione a favore del CP_1 minore pari al 50% per tutte le esigenze di natura straordinaria, ivi comprese le spese mediche, farmaceutiche e di ortodonzia non coperte dal S.S.N., scolastiche, ludiche e sportive;
6) disporre indagini di Polizia Tributaria sui redditi, patrimoni e tenori di vita del sig. CP_1
7) autorizzare il rilascio del passaporto del minore per l'espletamento di tutte le formazioni necessarie;
8)ordinare al convenuto di prestare idonea garanzia reale e/o personale in relazione all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie che verranno poste a suo carico con l'emananda sentenza;
Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre oneri di legge.
Si costituiva in giudizio il resistente , il quale in via preliminare eccepiva la nullità CP_1 della notifica del ricorso per mancato rispetto del termine, nel merito, il resistente deduceva di aver conosciuto la sig.ra nel 2012. Lo stesso precisava che già nei primi mesi di convivenza CP_2 si era accorto non solo di alcuni atteggiamenti di instabilità della sua compagna. Deduceva che, dopo la nascita del piccolo , il sig. notava che la dipendenza dall'alcol della sig.ra Per_2 CP_1 Pt_1 ra sempre più preoccupante.
[...]
Indicava che nonostante tutti i vani tentativi per sottrarla alla dipendenza dall'alcol, il sig. CP_1
a seguito dell'episodio avvenuto l'11 febbraio 2024, aveva chiesto l'intervento dei carabinieri e aveva querelato la sig.ra al fine di tutelare i bambini. Pt_1
Tutto ciò premesso, il resistente chiedeva al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “ In via preliminare dichiarare la nullità della notifica per mancato rispetto del temine dei 30 giorni liberi da assegnare per il perfezionamento della medesima notifica, con ogni pronuncia consequenziale ai fini della rimessione in termini;
- Nel merito, disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_2 collocazione privilegiata presso l'abitazione paterna;
- statuire la regolamentazione del diritto di visita materna secondo il piano genitoriale allegato al presente ricorso da costituire parte integrante;
- fare obbligo alla di corrispondere il 50% delle spese di straordinaria Parte_1 amministrazione, ivi comprese spese mediche, farmaceutiche, odontoiatriche, scolastiche, ludiche, sportive;
- rigettare le richieste di controparte rimettendosi alla valutazione del giudice per la determinazione di ogni eventuale somma da corrispondere nell'interesse di . Parte_2
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto del 31.01.2025, il Giudice, considerato l'impedimento personale, rinviava l'udienza di prima comparizione al 18.02.2025, ove si riservava.
A seguito dello scioglimento della riserva assunta all'esito di detta udienza, il Giudice statuiva con ordinanza quanto ai provvedimenti temporanei ex art. 473 bis 22 c.p.c.:
-“l'affido del minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Parte_2 la potestà genitoriale con collocazione del minore presso il padre;
- il genitore non convivente potrà incontrare il figlio presso i Servizi Sociali di Sant'AR che predisporranno un calendario di incontri garantendo almeno un incontro alla settimana;
- i Servizi Sociali monitoreranno gli incontri e provvederanno all'ascolto ove possibile di entrambi i genitori e del minore riferendo in particolare in ordine ai rapporti tra i genitori e alle visite con il genitore non convivente, riferiranno al Tribunale in ordine ad eventuali condotte ostruzionistiche;
-per contribuire al mantenimento della prole la madre dovrà corrispondere il un assegno mensile di euro 150,00 che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ciascun mese al resistente nonché dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio”.
Sempre con detta ordinanza, il Giudice disponeva il deposito della relazione aggiornata dei Servizi Sociali nel termine di 90 giorni e conferiva incarico al CTU.
Con istanza depositata il 26.05.2025, il CTU comunicava al Giudice che intercorrevano tra le parti trattative per giungere ad un accordo.
Il Giudice sospendeva le operazioni peritali e fissava per conoscere l'esito delle trattative l'udienza dell'08.07.2025.
Depositato l'accordo in data 04.07.2025, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, nello stesso veniva previsto quanto segue:
“A) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori sig.ri Per_2 Parte_1 CP_1
, con collocazione privilegiata presso l'abitazione del padre in S. AR, al Viale Italia n
[...]
4;
B) le decisioni più importanti nell'interesse dei minori relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori;
tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
C) entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà genitoriale sul figlio per le Per_2 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza;
D) il genitore collocatario potrà trasferire altrove la propria residenza e quella dei minori, purché ciò non limiti il diritto di visita dell'altro genitore, e sempre che ne dia notizia con congruo preavviso;
E) la sig.ra dichiara di trasferire la propria residenza in S.AR (PZ) in un Parte_1 appartamento di sua scelta e che verrà comunicata all'altro genitore;
F) La madre potrà tenere con sé il figlio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì sino alle ore 19/20 nonché un week end al mese, dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 della domenica, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e nel rispetto delle esigenze e della volontà del minore;
G) La madre potrà tenere con sé il minore anche nel week end (con pernottamento) spettanti al padre, qualora il sig. sia fuori sede per motivi di lavori, e che potrà recuperare nelle CP_1 settimane successive, di comune accordo con l'altro genitore;
H) Per le festività natalizie, il minore trascorrerà la Vigilia di Natale e la Vigilia di Per_2
Capodanno con la madre presso la sua abitazione, mentre il giorno di Natale e quello di Capodanno con il papà e viceversa l'anno successivo, con alternanza;
I) per le vacanze pasquali, il minore potrà trascorrere alternativamente la giornata di Pasqua e Pasquetta con uno dei due genitori, e viceversa l'anno successivo, con il padre;
J) per le vacanze estive, salvo diversi accordi, il minore trascorrerà con la madre dieci giorni consecutivi con pernottamento e parimenti con il padre, nel periodo compreso tra il mese di luglio e il mese di settembre di ogni anno solare, anche in considerazione delle rispettive esigenze lavorative. Detto periodo dovrà essere individuato, di concerto con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno.
A riguardo entrambi i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza, dove porteranno i figli;
K) il minore trascorrerà il giorno dell'onomastico e del compleanno della madre dall'uscita di scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) e sino alle ore 21:00, analogamente per il giorno del compleanno e dell'onomastico con il padre;
L) il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno un anno con la madre e un anno con il padre, con alternanza;
M)il sig. rinuncia sin d'ora alla somma di € 150,00 disposta dal Tribunale di CP_1
Lagonegro con precedente ordinanza del 21.02.2025 e si impegna a versare all'altro genitore sig.ra la somma mensile di 400,00, quale contributo per le spese del minore, nonché, per le Parte_1 spese di locazione dell'appartamento che la stessa sceglierà, a far data da quando la madre del minore avrà fissato la propria residenza e dimora in S. AR (PZ);
N) entrambi i genitori concordano che la quota di contribuzione di cui al punto M) non verrà più corrisposta alla madre del minore qualora la stessa intenda convivere nell'appartamento scelto in S. AR (PZ), con altra persona diversa da un familiare;
in ogni caso, detta somma non verrà più corrisposta al raggiungimento della maggiore età di .” Per_2
In estrema sintesi, le parti hanno previsto in maniera concorde l'affidamento condiviso del minore, con collocazione privilegiata presso il padre, disciplinando il diritto di visita e frequentazione della madre, il mantenimento del minore.
All'udienza dell'08.07.2025, il Giudice, rilevato che le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e visto il deposito della relazione dei servizi sociali, rinviava al 14.07.2025 per verificare la loro volontà nel proseguire il giudizio.
Con provvedimento del 15.07.2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 14.07.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza. Il P.M. in data 25.8.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice, nel superiore interesse del minore.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto. Ad ogni modo, l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento del minore non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire allo stesso l'accesso a una effettiva bigenitorialità considerato il nuovo luogo di residenza della madre e la frequentazione prevista con la stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Affida il minore ad entrambi i genitori, alle condizioni indicate in parte motiva, Parte_2 come da accordo raggiunto tra le parti, da intendersi integralmente richiamato e trascritto “per relationem”;
• Compensa le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 4 settembre 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco