Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 22940/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 16 giugno 2023 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA FAUSTINA SERRAO C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nato a [...] il [...] codice fiscale Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ORONZO DE DONNO presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
ATTI COMUNICATI AL PM EX ARTT. 70 E 71 C.P.C.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON CONTESTUALE DOMANDA DI
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2024, , premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio civile in Francia in data 3 marzo 2007 (trascritti nei Registri degli atti di matrimonio del comune di San Basile anno 2007, atto n,28 parte II, serie C) con dalla cui unione sono nati i figli (il 19.07.2007) e Controparte_1 Persona_1
(il 19.04.2016) chiedeva al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione Per_2
personale, nonché, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio;
chiedeva, altresì, che la separazione venisse addebitata al coniuge, l'affidamento super esclusivo dei figli minori con collocamento dei medesimi presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, frequentazioni padre/figli con modalità protetta e osservata e previa valutazione di idoneità genitoriale, l'obbligo a carico del medesimo del versamento di un contributo economico per il mantenimento dei figli di euro 600,00 mensili.
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva in giudizio che chiedeva Controparte_1
dichiararsi la separazione personale dalla moglie, il rigetto della domanda di addebito dalla medesima formula;
relativamente ai figli chiedeva l'affidamento condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
frequentazioni con i figli come da atti difensivi;
quanto agli aspetti economici, invece, si dichiarava disponibile a corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli una somma non superiore ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 19 ottobre 2023 le parti venivano ampiamente sentite e confermavano il contenuto dei rispettivi atti difensivi.
Il Giudice delegato, disposta la riunione con il procedimento avanti al T.M., chiedeva la trasmissione dei relativi atti, assegnava alle parti termine sino al 15 novembre 2023 per note scritte sulla relazione dei Servizi Sociali già delegati e riservava alla scadenza di detto termine l'assunzione dei provvedimenti ex. art. 473 bis 22 c.p.c.
La difesa di parte convenuta il 19 ottobre 2023 depositava come da impegno assunto all'udienza la relazione dei Servizi Sociali dell'Ente affidatario del del Parte_2
27.09.2023.
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Con provvedimento del 20.11.2023 il Giudice Delegato, preso atto del contenuto della relazione dei Servizi Sociali e delle note scritte depositate dalle parti entro il termine concesso, così disponeva:
“ richiamato preliminarmente il verbale di udienza del 19 ottobre 2023; letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione allegata;
viste le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 19 ottobre 2023; letta la relazione dei Servizi
Sociali del 26 giugno 2023 e del 27 settembre 2023; lette le note depositate dai difensori delle parti nel termine assegnato;
evidenziato che le gravi allegazioni di parte ricorrente - oggetto della denuncia querela in atti e per le quali pende procedimento penale nei confronti del resistente indagato per il reato di cui all'art. 572 c. 2 c.p., con applicazione in data 3 marzo 2023 da parte del Gip di Milano rg. 10502/23 della misura cautelare dell'ordine di allontanamento e di divieto di avvicinamento alla ricorrente ed ai due figli minori e con successiva revoca, in data 14 aprile
2023, solo nei confronti di del divieto di comunicazione – hanno trovato parziale Per_2
conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso resistente che non ha negato di aver in più occasioni utilizzato modalità e toni eccessivi nella relazione con il figlio , pur Per_1
ridimensionando i fatti;
ritenuto che
, a prescindere dalla rilevanza penale delle condotte di cui sopra, le stesse, anche così come ridimensionate dal resistente, sono indice, allo stato, di inadeguatezza genitoriale del resistente che non si è mostrato in grado di contenere la propria rabbia ed impulsività comunque generando, quanto meno nei confronti del figlio
, preoccupanti vissuti di paura, non riconosciuti e non compresi dal genitore;
Per_1
ritenuto, al contrario, che la madre si è mostrata in grado di riconoscere e comprendere i bisogni dei figli, adeguatamente tutelandoli e, dunque, sottraendoli, dal clima di aggressività
e violenza all'interno della mura domestiche;
ritenuto, dunque, che, allo stato, il regime maggiormente rispondente all'interesse di figli minori sia quello del loro affidamento esclusivo alla madre, nella forma del c.d. affidamento super esclusivo, garantendo, detto regime, la possibilità per la stessa di assumere decisioni tempestive nell'interesse dei figli minori dei quali si occupa in via esclusiva quotidianamente a partire dall'allontanamento del resistente, a seguito di applicazione di misura cautelare, dalla casa familiare nel marzo del
2023; ritenuto, ancora che, a tutela dei figli minori e con l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare, debba essere disposta la presa in carico del nucleo medesimo da parte dei Servizi Sociali del comune di (luogo di residenza dei minori) che, in collaborazione con i Servizi Sociali Pt_2
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del comune di Bollate (luogo di residenza del padre) e dei Servizi Specialisti dell'ASST, ognuno per quanto di competenza, manterranno l'attento monitoraggio sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori e sulla qualità della relazione intrattenuta dagli stessi con ciascun genitore, avviando in favore dei genitori e dei minori gli interventi di supporto dettagliati in dispositivo;
ritenuto, quanto alla frequentazione paterna, che la stessa, previa attenta rivalutazione delle condizioni emotive dei figli minori ed adeguata preparazione e supporto psicologico agli incontri, nell'interesse prioritario degli stessi ed in assenza di qualsivoglia elemento di pregiudizio, vada riavviata gradualmente, con modalità protette ed osservate;
considerata la condizione patrimoniale e reddituale delle parti;
evidenziato che la ricorrente ha un reddito mensile netto di Euro 2450,00 circa calcolato su dodici mensilità (vedi 730/23) ed il resistente ha un reddito mensile netto di Euro 2100,00 circa calcolato su dodici mensilità (vedi 730/23); rilevato che le parti sono comproprietarie al 50% della casa familiare con rata di mutuo cointestato di Euro 800,00 al mese;
rilevato che il resistente vive in un immobile in locazione con esborso mensile di Euro 650,00 per canone ed oneri condominiali;
ritenuto, pertanto, di quantificare come in dispositivo il contributo paterno al mantenimento dei figli, considerate le esigenze dei medesimi, rapportate alla loro età, e tenuto conto, dell'assenza, allo stato, di contribuzione diretta da parte del padre;
visto il decreto definitivo trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
vista il decreto ex art. 415 bis c.p.c. del 29 marzo 2023; riservata al prosieguo del giudizio ogni valutazione circa la necessità/opportunità di provvedere all'ascolto dei minori che, allo stato, considerati i gravi fatti che hanno coinvolto il nucleo familiare, appare pregiudizievole per il benessere emotivo degli stessi, anche tenuto conto dei diversi colloqui già avuti con gli operatori dei Servizi Sociali;
richiamato l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; provvedendo in via temporanea ed urgente ed in via istruttoria:
P.Q.M.
1) Dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori , nato il [...], e Per_1 Per_2
nato il [...], alla madre, che sempre in via esclusiva (c.d. affidamento super esclusivo), potrà assumere anche le decisioni sulle questioni maggiormente rilevanti per la vita dei figli in ambito sanitario, educativo e scolastico, con il solo diritto/dovere del padre, in detti ambiti, di vigilanza;
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2) Dispone il collocamento prevalente dei minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in via Isonzo n. 6; Pt_2
3) Assegna, alla madre, in qualità di genitore collocatario prevalente dei figli minori, la casa familiare dalla quale il padre è già stato allontanamento;
4) Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali del comune di che, in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Bollate e con i Servizi Pt_2
Specialistici dell'ASST, ciascuno per quanto di competenza, manterranno lo stretto monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico dei minori e della qualità della relazione dagli stessi intrattenuta con ciascun genitore, avviando i seguenti interventi di sostegno:
- Supporto psicologico/psicoterapico per i figli minori (da immediatamente avviarsi per
e previa instaurazione di un rapporto di fiducia al fine di creare le condizioni per Per_2
l'avvio dell'intervento quanto ad ) con l'obiettivo di sostenerli nel superamento Per_1
ed elaborazione dei propri vissuti traumatici e nella ripresa della relazione con il padre;
- Supporto alla genitorialità e psicologico per i genitori con l'obiettivo di creare le condizioni per l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale;
5) Dispone che i Servizi Sociali del comune di in collaborazione con i Servizi Sociali Pt_2
del comune di Bollate, provvedano a riavviare, sussistendo le condizioni ed in assenza di elementi di pregiudizio per i minori, la frequentazione paterna in Spazio Neutro;
6) Dispone che i Servizi Sociali del comune di e di Bollate trasmettano al Tribunale Pt_2
una relazione di aggiornamento sugli accertamenti ed interventi delegati entro il 31 marzo
2024;
7) Dispone che i Servizi Sociali del comune di e di Bollate segnalino tempestivamente Pt_2
ogni situazione di pregiudizio per i minori che richieda l'intervento della Autorità
Giudiziaria;
8) Invita i genitori a collaborare con i Servizi Sociali avvertendoli che in caso di comportamenti pregiudizievoli per i figli minori potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale di una o di entrambe le parti;
9) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori con il versamento alla madre, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2023, entro il giorno 27 di ogni mese, della somma mensile di Euro 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida della Corte di Appello
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di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
assegno unico integralmente a favore della madre;
10)Assegna ai difensori termine fino al 15 aprile 2024 per note sulle relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali;
11)Riserva, all'esito, ogni ulteriore provvedimento anche di carattere istruttorio;
12)Chiede al PM presso il Tribunale di Milano, dott. Giovanni Tarzia, di trasmettere
l'eventuale decreto di rinvio a giudizio di in relazione al procedimento Controparte_1
r.g. n. r 42019/23 ed i successivi atti del procedimento penale a carico dello stesso;
13)Rinvia per esame ed ulteriore trattazione all'udienza del 8 maggio 2024 ore 12.30
A detta udienza parte convenuta depositava copia cartacea della sentenza di patteggiamento emessa nei suoi confronti impegnandosi a depositarla anche in via telematica;
i difensori chiedevano la prosecuzione di tutti gli interventi in corso a tutela dei minori ed in favore del nucleo familiare.
All'esito il Giudice delegato assegnava ai Servizi Sociali e Specialistici termine per depositare una relazione di aggiornamento sulla siutazione familiare e sull'andamento degli interventi e rinviava per ulteriore trattazione all'udienza del 6 novembre 2024.
In data 4 novembre 2024 perveniva la richiesta relazione di aggiornamento da parte dei
Servizi Sociali.
All'udienza del 6 novembre 2024 le parti venivano nuovamente sentite e il Giudice assegnato nuovo termine ai Servizi Sociali per il deposito di una relazione di aggiornamento, rinviava ex art. 473 bis 28 c.p.c. all'udienza del 23 aprile 2025 che sostituiva ex art. 127 ter c.p.c. assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per precisare le conclusioni e per il deposito delle memorie conclusive.
Con provvedimento del 28 aprile 2025 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisone.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto Parte_1 CP_1 CP_1
matrimonio civile in Francia in data 3 marzo 2007 (trascritti nei Registri degli atti di matrimonio del comune di San Basile anno 2007, atto n. 28 parte II, serie C).
Dalla loro unione sono nati i figli (il 19.07.2007) e (il Persona_1 Per_2
19.04.2016).
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Dagli atti del processo è emerso chiaramente il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sull'addebito della separazione
La domanda di addebito avanzata da parte ricorrente è fondata.
La ricorrente ha riferito che la convivenza matrimoniale è stata caratterizzata da costanti sopraffazioni ed umiliazioni, con esplosioni di rabbia incontrollata da parte del marito sia nei propri confronti che nei confronti del figlio minore . Per_1
Ha, altresì, riferito di essere stata vittima, in almeno due occasioni, di aggressioni fisiche dal marito subendo strattonamenti violenti;
che anche il figlio è stato continuamente Per_1
vessato e maltrattato dal padre, con diversi episodi di aggressione fisica quali calci, schiaffi, pugni e lancio di oggetti (ad es. cellulare).
Detta situazione familiare, protrattasi nel tempo e aggravatasi nell'ultimo periodo, ha creato un clima familiare insostenibile, determinando, irreversibilmente, la frattura dell'unione coniugale.
La ricorrente ha presentato denuncia-querela in data 22.12.2022.
Nel procedimento penale che ne è scaturito, al convenuto è stata applicata dal GIP di Milano in data 3.3.2023 la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese (ricorrente e figli).
è stato rinviato a giudizio il 29.09.23 per il reato di cui all'art. 572 comma Controparte_1
1 e 2 c.p.c.
Il procedimento penale si è concluso nel 2024 con la sentenza di patteggiamento in atti ed applicazione della pena di anni uno e mesi sette di reclusione;
pena sospesa.
I fatti dedotti da parte ricorrente con una ricostruzione dettagliata, coerente ed attendibile, a prescindere dalla loro rilevanza penale, sono stati in parte, seppur ridimensionati, ammessi dallo stesso convenuto che, sentito dal Giudice delegato all'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 19.10. 2023, non ha negato di aver in più occasioni utilizzato modalità e toni eccessivi, anzi confermando di aver più volte perso la pazienza con il figlio , espressamente Per_1
dichiarando “…quando perdo la pazienza mi altero un po' più eccessivamente rispetto ai modi che dovrei tenere…”.
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Dette condotte integrano senza dubbio rilevanti violazioni dei doveri di cura e di assistenza del coniuge e dei figli e sono tali, così come risultanti dalla valutazione complessiva delle emergenze processuali, da aver determinato l'insorgere dell'irreversibili crisi coniugale.
Va, dunque, dichiarato l'addebito della separazione al marito ex art. 151 c. 2 c.p.c..
La causa va rimessa in istruttoria con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Le spese di lite
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in Francia in data 3
[...] Controparte_1
marzo 2007 (atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del comune di San Basile anno 2007, atto n. 28 parte II, serie C);
2) ADDEBITA la separazione al marito ex art. 151 comma 2 c.c.
2) PROVVEDE, come da separata ordinanza, in ordine alla rimessione sul ruolo della causa per la prosecuzione del giudizio;
3) SPESE DI LITE al definitivo;
4) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Basile affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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