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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/02/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente:
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Cataldo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campagna, Via Madonna Delle Grazie
31, giusta procura a margine dell'appello;
APPELLANTE
E
con Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo, giusta procura in
[...] P.IVA_1
atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.5284/2015, pubblicata in data 21.12.2015 dal
G.d.P. di Salerno
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive dell'udienza del 29.10.2024
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava la sentenza n. 5284/2015, Parte_1
emessa dal G.d.P. di Salerno, chiedendo:
1 - di respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda, erroneamente accolta dal giudice di primo grado;
- di accertare e dichiarare la responsabilità della per il disservizio causato alla Controparte_1
propria linea mobile dal 14 ottobre 2011 al 30 novembre 2011;
- di condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti per euro 800,00 e all'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_1
2. Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, stante Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
3. All'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Va preliminarmente dato atto che, nonostante i solleciti di cancelleria, non è pervenuto il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'esito del termine concesso alle parti per la ricostruzione del predetto fascicolo, la causa viene quindi decisa allo stato degli atti.
2. Sempre in via preliminare non sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in ragione della specificità dei motivi di appello e della testuale indicazione delle parti del provvedimento che la difesa della sig.ra ha inteso appellare. Pt_1
2.1. Dalla lettura della citazione in appello emerge, difatti, che la manifestazione volitiva dell'appellante trova ampio supporto argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto fondata della improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea.
3. Venendo al merito l'appello è fondato e va accolto.
3.1 Va premesso che le contestazioni mosse dall'appellante alla decisione impugnata, che ha accolto l'eccezione di improponibilità della domanda attorea per assenza di “perfetta corrispondenza” tra quella proposta in fase stragiudiziale e quella fatta valere in giudizio sono fondate.
3.2. La dedotta improponibilità dell'azione non sussiste.
Il nucleo essenziale dei fatti posti a fondamento della pretesa è stato riportato dall'attrice in termini essenzialmente conformi sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, come si ricava dal riferimento specifico al guasto alla propria linea telefonica verificatosi in data CP_1
14.10.2011.
2 Né si può pretendere – pena un eccessivo formalismo rispetto al diritto di difesa – che le istanze siano perfettamente sovrapponibili.
Si aggiunga, in ogni caso, che il Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite
(Cass., sez. U, 28/04/2020, n. 8241), intervenute sull'argomento in esame, che in continuità con quanto già affermato dalla Corte in precedenza (Cass., sez. 3, 27/06/2011, n. 14103; Cass., sez.
1, 4/12/2015, n. 24711; Cass., sez. 6-3, 2/09/2015, n. 17480), hanno spiegato che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997,
art. 1 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda e che, a fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
Si è, in particolare, sottolineato che l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda.
4. Ciò premesso, è pacifico che nel caso di specie vi sia stata un'interruzione della linea telefonica n. 3274231240, facente capo a ed avente quale gestore la Parte_1 CP_1
Parimenti, è pacifico che il disservizio ha interessato l'utenza dell'attrice e tutte quelle del
Comune di Campagna dal 14.10.2011 al 30.11.2011.
4.1. Parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito e dimostrato una valida giustificazione della tardiva riparazione del guasto.
L'allegazione relativa alle avverse condizioni metereologiche, che tra la notte del 15 e 16 ottobre
2011 causavano il danneggiamento del palo portantenne della struttura che garantiva la copertura mobile, non può essere motivo di esonero da responsabilità ove si consideri sia l'eccessivo spazio temporale intercorso fino al ripristino della linea telefonica (ben 45 giorni), sia la circostanza per cui gli operatori telefonici che operano a livello nazionale sono o comunque devono essere dotati di elevata professionalità, anche in termini di rapidità e tempestività nel ripristino di eventuali anomalie.
5. Ciò posto, va riconosciuto in favore dell'attrice, odierna appellante, l'indennizzo quale Cliente previsto dall'art.2 delle condizioni generali di contratto, carta dei servizi ai sensi della quale CP_1
“nel caso di mancato rispetto dei termini di cui ai punti 2.1 o di ritardo … il cliente ha diritto ad un indennizzo di euro due per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente
a 100 euro” (cft. carta dei servizi prodotta dall'attrice); indennizzo del resto riconosciuto CP_1
come dovuto dalla stessa compagnia telefonica.
3 Pertanto, applicando i criteri di quantificazione dell'indennizzo previsti, all'appellante spetta il complessivo importo, a titolo di indennizzo, di euro 100,00.
La prestazione dovuta dalla compagnia telefonica costituisce un debito di valuta in quanto l'importo dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi è determinabile mediante una mera operazione aritmetica, e comunque determinato nella soglia massima prevista. Per l'effetto, in assenza della prova di un maggior danno, spettano all'appellante i soli interessi legali dalla domanda giudiziale, ossia dalla notifica della citazione di primo grado, che è l'atto idoneo a costituire in mora il debitore, fino al soddisfo.
6. Va disattesa, per contro, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
Il Tribunale condivide quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel
contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia
proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (civ. Sez. 3, Sentenza n.
27609/2019).
Quanto al danno esistenziale, del resto, deve considerarsi risarcibile solo il danno non patrimoniale eziologicamente riconducibile alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, fatta eccezione per l'ipotesi di reato, nel qual caso diviene risarcibile anche il pregiudizio conseguente alla lesione di interessi alla persona “non presieduti da siffatti diritti”, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art.2043 c.c.). Devono,
invece, considerarsi non meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi
(cd. danni bagatellari) consistenti, come nel caso di specie, in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli spetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.
Ebbene, nel caso in esame, deve escludersi che i disagi e i fastidi incontrati dall'appellante possano fondarsi nella tutela della libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) o nella tutela del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Infatti, l'appellante non ha indicato nessuna limitazione che possa essere ritenuta di tale gravità da pregiudicargli seriamente il diritto di comunicare o di manifestare il proprio pensiero.
Ha anzi affermato di aver prontamente attivato una nuova linea telefonica con altro operatore.
Né il criterio della liquidazione equitativa può sopperire alla inerzia probatoria del danneggiato in quanto “l'applicazione dell'art.1226 presuppone l'esistenza ontologica del danno, la
4 liquidazione del quale, con valutazione equitativa è rimessa al potere discrezionale del giudice che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione” (cfr.
Cass. civ. sez. II 21.11.2006 n.24680).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto affermandosi la procedibilità della domanda e la condanna della società appellata al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di euro 100,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione all'effettivo soddisfo.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono compensarsi stante la complessità delle questioni trattate e l'accoglimento in misura minimale delle domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1. dichiara ammissibile e procedibile la domanda di parte attrice;
2. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 100,00, oltre interessi legali dalla notifica della citazione di primo Pt_1 grado all'effettivo soddisfo;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, in data 4.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1853 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente:
TRA
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Cataldo, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campagna, Via Madonna Delle Grazie
31, giusta procura a margine dell'appello;
APPELLANTE
E
con Controparte_1 Controparte_2
(P.I. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo, giusta procura in
[...] P.IVA_1
atti;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.5284/2015, pubblicata in data 21.12.2015 dal
G.d.P. di Salerno
CONCLUSIONI
Come da note sostitutive dell'udienza del 29.10.2024
FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato impugnava la sentenza n. 5284/2015, Parte_1
emessa dal G.d.P. di Salerno, chiedendo:
1 - di respingere l'eccezione di improcedibilità della domanda, erroneamente accolta dal giudice di primo grado;
- di accertare e dichiarare la responsabilità della per il disservizio causato alla Controparte_1
propria linea mobile dal 14 ottobre 2011 al 30 novembre 2011;
- di condannare l'appellata al risarcimento dei danni subiti per euro 800,00 e all'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_1
2. Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, stante Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
3. All'udienza del 29.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. Va preliminarmente dato atto che, nonostante i solleciti di cancelleria, non è pervenuto il fascicolo del giudizio di primo grado.
All'esito del termine concesso alle parti per la ricostruzione del predetto fascicolo, la causa viene quindi decisa allo stato degli atti.
2. Sempre in via preliminare non sussistono i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello in ragione della specificità dei motivi di appello e della testuale indicazione delle parti del provvedimento che la difesa della sig.ra ha inteso appellare. Pt_1
2.1. Dalla lettura della citazione in appello emerge, difatti, che la manifestazione volitiva dell'appellante trova ampio supporto argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto fondata della improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea.
3. Venendo al merito l'appello è fondato e va accolto.
3.1 Va premesso che le contestazioni mosse dall'appellante alla decisione impugnata, che ha accolto l'eccezione di improponibilità della domanda attorea per assenza di “perfetta corrispondenza” tra quella proposta in fase stragiudiziale e quella fatta valere in giudizio sono fondate.
3.2. La dedotta improponibilità dell'azione non sussiste.
Il nucleo essenziale dei fatti posti a fondamento della pretesa è stato riportato dall'attrice in termini essenzialmente conformi sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, come si ricava dal riferimento specifico al guasto alla propria linea telefonica verificatosi in data CP_1
14.10.2011.
2 Né si può pretendere – pena un eccessivo formalismo rispetto al diritto di difesa – che le istanze siano perfettamente sovrapponibili.
Si aggiunga, in ogni caso, che il Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite
(Cass., sez. U, 28/04/2020, n. 8241), intervenute sull'argomento in esame, che in continuità con quanto già affermato dalla Corte in precedenza (Cass., sez. 3, 27/06/2011, n. 14103; Cass., sez.
1, 4/12/2015, n. 24711; Cass., sez. 6-3, 2/09/2015, n. 17480), hanno spiegato che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997,
art. 1 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dia luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda e che, a fronte di ciò, il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
Si è, in particolare, sottolineato che l'improcedibilità opera in questo caso con salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda.
4. Ciò premesso, è pacifico che nel caso di specie vi sia stata un'interruzione della linea telefonica n. 3274231240, facente capo a ed avente quale gestore la Parte_1 CP_1
Parimenti, è pacifico che il disservizio ha interessato l'utenza dell'attrice e tutte quelle del
Comune di Campagna dal 14.10.2011 al 30.11.2011.
4.1. Parte convenuta, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha fornito e dimostrato una valida giustificazione della tardiva riparazione del guasto.
L'allegazione relativa alle avverse condizioni metereologiche, che tra la notte del 15 e 16 ottobre
2011 causavano il danneggiamento del palo portantenne della struttura che garantiva la copertura mobile, non può essere motivo di esonero da responsabilità ove si consideri sia l'eccessivo spazio temporale intercorso fino al ripristino della linea telefonica (ben 45 giorni), sia la circostanza per cui gli operatori telefonici che operano a livello nazionale sono o comunque devono essere dotati di elevata professionalità, anche in termini di rapidità e tempestività nel ripristino di eventuali anomalie.
5. Ciò posto, va riconosciuto in favore dell'attrice, odierna appellante, l'indennizzo quale Cliente previsto dall'art.2 delle condizioni generali di contratto, carta dei servizi ai sensi della quale CP_1
“nel caso di mancato rispetto dei termini di cui ai punti 2.1 o di ritardo … il cliente ha diritto ad un indennizzo di euro due per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore complessivamente
a 100 euro” (cft. carta dei servizi prodotta dall'attrice); indennizzo del resto riconosciuto CP_1
come dovuto dalla stessa compagnia telefonica.
3 Pertanto, applicando i criteri di quantificazione dell'indennizzo previsti, all'appellante spetta il complessivo importo, a titolo di indennizzo, di euro 100,00.
La prestazione dovuta dalla compagnia telefonica costituisce un debito di valuta in quanto l'importo dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi è determinabile mediante una mera operazione aritmetica, e comunque determinato nella soglia massima prevista. Per l'effetto, in assenza della prova di un maggior danno, spettano all'appellante i soli interessi legali dalla domanda giudiziale, ossia dalla notifica della citazione di primo grado, che è l'atto idoneo a costituire in mora il debitore, fino al soddisfo.
6. Va disattesa, per contro, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice.
Il Tribunale condivide quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Nel
contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l'utente che abbia
proposto domanda risarcitoria dall'onere di provare il danno, giacché dall'esistenza e dall'entità del disservizio, rilevanti ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell'effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile” (civ. Sez. 3, Sentenza n.
27609/2019).
Quanto al danno esistenziale, del resto, deve considerarsi risarcibile solo il danno non patrimoniale eziologicamente riconducibile alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, fatta eccezione per l'ipotesi di reato, nel qual caso diviene risarcibile anche il pregiudizio conseguente alla lesione di interessi alla persona “non presieduti da siffatti diritti”, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art.2043 c.c.). Devono,
invece, considerarsi non meritevoli di tutela risarcitoria, a titolo di danno esistenziale, i pregiudizi
(cd. danni bagatellari) consistenti, come nel caso di specie, in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli spetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale.
Ebbene, nel caso in esame, deve escludersi che i disagi e i fastidi incontrati dall'appellante possano fondarsi nella tutela della libertà di comunicazione (art. 15 Cost.) o nella tutela del diritto alla libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Infatti, l'appellante non ha indicato nessuna limitazione che possa essere ritenuta di tale gravità da pregiudicargli seriamente il diritto di comunicare o di manifestare il proprio pensiero.
Ha anzi affermato di aver prontamente attivato una nuova linea telefonica con altro operatore.
Né il criterio della liquidazione equitativa può sopperire alla inerzia probatoria del danneggiato in quanto “l'applicazione dell'art.1226 presuppone l'esistenza ontologica del danno, la
4 liquidazione del quale, con valutazione equitativa è rimessa al potere discrezionale del giudice che vi procede quando non sia possibile o riesca difficoltosa la sua precisa determinazione” (cfr.
Cass. civ. sez. II 21.11.2006 n.24680).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto affermandosi la procedibilità della domanda e la condanna della società appellata al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma di euro 100,00 oltre interessi legali dalla notifica della citazione all'effettivo soddisfo.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono compensarsi stante la complessità delle questioni trattate e l'accoglimento in misura minimale delle domande di parte attrice.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza così provvede:
1. dichiara ammissibile e procedibile la domanda di parte attrice;
2. condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a favore di Controparte_1 [...]
della somma di euro 100,00, oltre interessi legali dalla notifica della citazione di primo Pt_1 grado all'effettivo soddisfo;
3. compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Salerno, in data 4.02.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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