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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/12/2024, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1397/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1397/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Giordano Gagliardini e Silvia Ferracuti, presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ancona (AN), Corso Giuseppe Mazzini n.148, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Capirossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via Severoli n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- Affidamento condiviso dei figli minori ed , con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere e tenere i figli con sé dal giovedì sera alla domenica sera per tre fine settimana, curandone il prelevamento presso la residenza materna in Senigallia (AN) alle ore 19:30 e riaccompagnandoli entro le 21:00 - la madre farà lo stesso la settimana successiva – (ciò fino all'inizio della scuola dell'obbligo dal quale momento i figli staranno col padre a decorrere dall'ultimo giorno scolastico settimanale), oltre che 1 pomeriggio nella settimana in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana, oltre che 15 giorni consecutivi in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre (fino all'inizio della scuola), 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
- contributo al mantenimento dei figli da parte del padre nella misura di euro 140,00 per ciascun figlio, con assegno unico per intero alla madre fino al momento della percezione di un reddito lavorativo da parte della stessa pari ad almeno euro 1000,00 (da tale momento l'assegno unico sarà diviso al 50 % tra i genitori come per legge), rivalutabile annualmente, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
il tutto a decorrere dal mese di settembre del corrente anno (salvo che per
l'assegno unico che sarà percepito dalla madre, come da proposta, a decorrere dal mese di dicembre);
- intervento dei Servizi sociali del luogo di residenza dei minori finalizzato a ridurre la conflittualità tra le parti ed implementare la capacità di dialogo e codecisione nell'interesse dei minori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 21/06/2024 ha chiesto di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche con CP_1
padre dei minori ed , nati - rispettivamente in data 24.10.2020 e
[...] Per_1 Per_2
08.09.2022 - dalla relazione con il predetto, alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/10/2024 si è costituito CP_1
che, contestate le allegazioni della ricorrente, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale verso i figli ed i rapporti economici con la madre dei minori a condizioni diverse da quelle indicate da Parte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 12/11/2024 il Giudice relatore delegato ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, alla quale le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c..
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti adesivi alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. del giudice relatore delegato non si appalesano in contrato con gl'interessi dei minori ed e con norme imperative o di ordine pubblico. Per_1 Per_2
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, sopra riportati in corsivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1397/2024 R.G., così provvede:
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti, adesivi alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato ex art. 185 bis c.p.c., sopra riportati in corsivo e da intendersi qui integralmente richiamati;
- spese compensate.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1397/2024 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Giordano Gagliardini e Silvia Ferracuti, presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ancona (AN), Corso Giuseppe Mazzini n.148, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Capirossi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via Severoli n. 31, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“- Affidamento condiviso dei figli minori ed , con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2
la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione;
- il padre potrà vedere e tenere i figli con sé dal giovedì sera alla domenica sera per tre fine settimana, curandone il prelevamento presso la residenza materna in Senigallia (AN) alle ore 19:30 e riaccompagnandoli entro le 21:00 - la madre farà lo stesso la settimana successiva – (ciò fino all'inizio della scuola dell'obbligo dal quale momento i figli staranno col padre a decorrere dall'ultimo giorno scolastico settimanale), oltre che 1 pomeriggio nella settimana in cui il padre non terrà con sé i figli nel fine settimana, oltre che 15 giorni consecutivi in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre (fino all'inizio della scuola), 7 giorni durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale ed il giorno di capodanno e 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, ogni altra festività o ricorrenza secondo la regola dell'alternanza;
- contributo al mantenimento dei figli da parte del padre nella misura di euro 140,00 per ciascun figlio, con assegno unico per intero alla madre fino al momento della percezione di un reddito lavorativo da parte della stessa pari ad almeno euro 1000,00 (da tale momento l'assegno unico sarà diviso al 50 % tra i genitori come per legge), rivalutabile annualmente, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
il tutto a decorrere dal mese di settembre del corrente anno (salvo che per
l'assegno unico che sarà percepito dalla madre, come da proposta, a decorrere dal mese di dicembre);
- intervento dei Servizi sociali del luogo di residenza dei minori finalizzato a ridurre la conflittualità tra le parti ed implementare la capacità di dialogo e codecisione nell'interesse dei minori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. depositato in data 21/06/2024 ha chiesto di Parte_1
regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e le questioni economiche con CP_1
padre dei minori ed , nati - rispettivamente in data 24.10.2020 e
[...] Per_1 Per_2
08.09.2022 - dalla relazione con il predetto, alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/10/2024 si è costituito CP_1
che, contestate le allegazioni della ricorrente, ha chiesto regolamentarsi l'esercizio della
[...]
responsabilità genitoriale verso i figli ed i rapporti economici con la madre dei minori a condizioni diverse da quelle indicate da Parte_1
All'udienza di comparizione delle parti del 12/11/2024 il Giudice relatore delegato ha formulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 bis c.p.c., la proposta conciliativa sopra riportata in corsivo, alla quale le parti hanno aderito, con conseguente rimessione della causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis 21, comma 3, c.p.c..
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti adesivi alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. del giudice relatore delegato non si appalesano in contrato con gl'interessi dei minori ed e con norme imperative o di ordine pubblico. Per_1 Per_2
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi tali accordi, sopra riportati in corsivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1397/2024 R.G., così provvede:
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti, adesivi alla proposta conciliativa del giudice relatore delegato ex art. 185 bis c.p.c., sopra riportati in corsivo e da intendersi qui integralmente richiamati;
- spese compensate.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 2/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi