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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/12/2025, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6584/2024, tra
- P.I. e C.F. -, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Parte_1 P.IVA_1
14, nella qualità di Agente per la Riscossione, in persona del responsabile e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F. ; pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto Email_1 introduttivo e rilasciata su foglio separato;
APPELLANTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Cipriano d'Aversa (CE), Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 16, con l'Avv. Francesco Sagliocco (C.F.
) del Foro di Napoli Nord, suo difensore e procuratore costituito nel giudizio di primo C.F._3 grado, con studio in Aversa (CE), Via Enrico Fermi n. 25;
APPELLATO CONTUMACE nonché
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente Giuseppina Controparte_1
SCIARRA, elettivamente domiciliato in , via Vitruvio,190; CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 1836/2024, emessa il 02.08.2021, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 7502/2019
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 1836/2024, emessa il 02.08.2021, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 7502/2019.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella di pagamento n. 02820140001026742000, avente ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. elevate nell'anno 2010. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito Pt_2 derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022.
Si è costituito il riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione depositata in primo Controparte_1 grado.
Seppur ritualmente citata on si è costituito in giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Parte_2
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a RG n. 6584/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 1836/2024, emessa il
02.08.2021, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 7502/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 4/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 6584/2024, tra
- P.I. e C.F. -, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar n. Parte_1 P.IVA_1
14, nella qualità di Agente per la Riscossione, in persona del responsabile e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Vittorio Emanuele II n. 130, Coop. Etrusca, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F. ; pec: C.F._1
, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto Email_1 introduttivo e rilasciata su foglio separato;
APPELLANTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
Cipriano d'Aversa (CE), Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 16, con l'Avv. Francesco Sagliocco (C.F.
) del Foro di Napoli Nord, suo difensore e procuratore costituito nel giudizio di primo C.F._3 grado, con studio in Aversa (CE), Via Enrico Fermi n. 25;
APPELLATO CONTUMACE nonché
in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente Giuseppina Controparte_1
SCIARRA, elettivamente domiciliato in , via Vitruvio,190; CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 1836/2024, emessa il 02.08.2021, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 7502/2019
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 4/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 1836/2024, emessa il 02.08.2021, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 7502/2019.
Emerge dagli atti di causa che l'odierno appellato, a seguito di estratto di ruolo, apprese della esistenza di una posta debitoria a proprio carico, risultante dalla cartella di pagamento n. 02820140001026742000, avente ad oggetto il mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al C.d.S. elevate nell'anno 2010. adiva quindi il Giudice di pace per ottenere l'accertamento della intervenuta prescrizione del credito Pt_2 derivante dalla suddetta cartella, anche in considerazione dell'omissione e/o del difetto della notifica di qualsivoglia atto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda per intervenuta prescrizione e condannava l Parte_1
al pagamento delle spese del giudizio.
[...]
L'appellante ha evidenziato l'inammissibilità dell'impugnazione tramite estratto ruolo, ai sensi della L.
n.215/2021 e della pronuncia della Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022.
Si è costituito il riportandosi alle difese di cui alla memoria di costituzione depositata in primo Controparte_1 grado.
Seppur ritualmente citata on si è costituito in giudizio. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Parte_2
L'appello va accolto e, per l'effetto, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di primo grado.
Ha rilievo quanto previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo cui “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Che la disposizione trovi applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti è chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con il principio secondo il quale “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3- bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 Cedu e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass., S.U., n. 26283 del 6 settembre 2022).
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in ragione dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, successivi all'instaurazione del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a RG n. 6584/2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Napoli Nord, n. 1836/2024, emessa il
02.08.2021, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 7502/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale del provvedimento gravato, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta innanzi al Giudice di prime cure;
2. COMPENSA tra le parti le spese per il giudizio di primo grado e per il presente giudizio.
Aversa, 4/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo