Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/05/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 21/5/2025 alle ore 9,44 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro iscritta al n. 250/25 RGL promossa da
, c.f. Parte_1 C.F._1
(avv.ti Tommaso Giannini, Elena Preite) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegate e dichiarano la loro identità:
l'avv. Elena Preite;
la dott.ssa Daniela Tamburrino.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati. Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
L'avv. Preite riconosce che sulla base della documentazione prodotta dal la parte risulta aver chiesto due giorni di ferie nell'a.s. 2018/19 e due CP_1 nell'a.s. 2019/20 e ridetermina quindi il petitum in € 8687,09.
La dott.ssa Daniela Tamburrino pur mantenendo le proprie contestazioni sull'an precisa che tenuto conto delle ferie e delle festività soppresse che risultano maturate nell'a.s. 2016/17 nonché delle festività soppresse che risultano maturate negli altri aa.ss. sulla base di quanto comunicato dall' il conteggio CP_2 scenderebbe a € 7.859,67.
L'avv. Preite per economia processuale accetta il conteggio proposto dal
. CP_1
Le parti discutono riportandosi agli atti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con ricorso depositato il 10.3.2025 , docente attualmente Parte_2
in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato su organico di fatto sino al 30 giugno negli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21 e di aver maturato ferie e festività soppresse per complessivi 130,65 giorni senza averne mai fruiti, ha chiesto il pagamento della somma di € 8.967,21 a titolo di indennità sostitutiva.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1
possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione;
ha inoltre eccepito che per l'a.s. 2016/17 il ricorrente aveva svolto una serie di supplenze brevi e ha contestato il conteggio svolto, segnalando che i giorni maturati erano inferiori;
infine ha eccepito la prescrizione quinquennale.
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1
legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult., Cass.,
17.6.2024 n. 16715).
Nel corpo della motivazione di questa sentenza si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, la recente Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. Va solo aggiunto che, se è vero che per i supplenti brevi le ferie non godute dovrebbero essere monetizzate al termine di ciascun rapporto, nel caso di specie il Ministero non ha dimostrato che nell'a.s. 2016/17, in cui il ricorrente ha stipulato una serie di contratti di supplenza breve, ciò sia accaduto.
5. In esito ai rilievi sulla quantificazione del credito, il ricorrente, per economia processuale, ha accettato il conteggio alternativo svolto da parte convenuta, pari a € 7.859,67.
6. La prescrizione non è quinquennale, ma decennale (cfr. Cass., 10.2.2020 n.
3021), perché si tratta di responsabilità contrattuale e non di responsabilità extracontrattuale cui si riferisce il richiamato art. 2947 c.c. e non si tratta di credito di natura retributiva ma mista.
La prescrizione decennale non è evidentemente maturata.
7. La domanda, quindi, si accoglie, nei limiti della somma accettata dal ricorrente.
Si applicano gli accessori di legge dalla maturazione e quindi dalla scadenza di ciascun contratto.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
5201/26000, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare ad , a titolo di indennità CP_3 Parte_2
sostitutiva delle ferie non godute negli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
e 2020/21, la somma di € 7859,67 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla data di cessazione di ciascun rapporto di lavoro;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
, a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.109,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti
Tommaso Giannini ed Elena Preite.
Il giudice
Marco Viani