Sentenza 9 maggio 2023
Massime • 2
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Sono legate da pregiudizialità tecnica l'opposizione (ex art. 615, comma 2, c.p.c.) all'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e l'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, giacché il primo giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, il quale costituisce presupposto del diritto al rimborso delle spese della procedura; tuttavia, qualora non sia stata disposta la riunione delle controversie per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell'opposizione all'esecuzione va rilevato anche d'ufficio dal giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell'effetto espansivo "esterno" di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente definitivo carico al procedente delle spese anticipate per l'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Commentario • 1
- 1. Quanto Tempo Ho Per Fare Opposizione Al Precetto?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 giugno 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/05/2023, n. 12466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12466 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ON TR, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Mannironi, come da procura in calce al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale – e contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 12466 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: SAIJA SALVATORE Data pubblicazione: 09/05/2023 N. 1798/20 R.G. 2 GE RA, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Corrias, come da procura in calce al controricorso
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 238/2019 della Corte d’appello di Cagliari, sez. staccata di Sassari, depositata il 17.5.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza “cameralizzata” del 14.2.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
lette le conclusioni rassegnate dal Sostituto procuratore generale dr.ssa Anna IA DI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 22.10.2015 la società Bar Sport 2000 di Flore NF & C. s.n.c. propose opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nuoro ai sensi dell’art. 614 c.p.c., relativamente alle spese sostenute da TR NE, procedente nell’esecuzione per obblighi di fare ex art. 612 c.p.c., avviata a carico di detta società; nel contraddittorio con il procedente e con RA AN , tecnico incaricato dal Tribunale quale ausiliario dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione del titolo azionato, l’adito Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza del 19.12.2017. La Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, confermò la prima decisione con sentenza del 17.5.2019; per quanto qui ancora interessa, il giudice d’appello – richiamando un risalente arresto di legittimità (Cass. n. 3553/1972) - rilevò che l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c. può solo concernere la congruità delle spese liquidate dal giudice dell’esecuzione e il loro ammontare sotto il profilo N. 1798/20 R.G. 3 dell’eccessività rispetto alle opere eseguite coattivamente, mentre laddove si contesti – come nella specie ha fatto la società esecutata – la esorbitanza delle stesse opere (e dei compensi liquidati all’ausiliario) rispetto al quod exequatur sit, per come emergente dal titolo, l’esecutato può solo dolersi mediante le opposizioni esecutive, ex artt. 615 o 617 c.p.c., a seconda del profilo che venga in concreto in rilievo. Aggiunse il giudice d’appello che neppure poteva esservi spazio per una riqualificazione dell’opposizione proposta da Bar Sport 2000 – nel senso di poterla considerare come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. – in quanto l’opponente si era limitata a contestare di essere debitrice della somma ingiunta, allegando genericamente che i lavori eseguiti eccedevano quanto disposto dal titolo e che i compensi liquidati al geom. ANi si riferivano a lavori eseguiti nell’esclusivo interesse di TR NE. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la società Bar Sport 2000 di Flore NF & C. s.n.c., sulla base di un unico motivo, cui resistono con distinti controricorsi RA ANi e TR NE, che ha pure proposto ricorso incidentale condizionato, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. RA ANi ha presentato “note di trattazione scritta”; il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso principale. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE 1.1 – Con l’unico motivo si lamenta violazione degli artt. 614 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente di aver proposto l’unico mezzo esperibile avverso il decreto ingiuntivo notificatole e che con esso non aveva fatto altro che contestare la congruità delle spese ingiunte, N. 1798/20 R.G. 4 per essere le stesse “sproporzionate, inadeguate, incoerenti, incongruenti”. Erroneamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto che con l’opposizione a decreto ingiuntivo non sia possibile contestare la riferibilità delle spese all’esecuzione presupposta, in quanto le opposizioni esecutive - che secondo la stessa Corte la società avrebbe dovuto esperire, onde dolersi della liquidazione per come effettuata dal giudice dell’esecuzione (ritenuta cioè, riferibile ad opere esorbitanti rispetto al titolo da eseguire, e addirittura concernenti altri lavori svolti nell’interesse esclusivo del procedente NE) - hanno ben altra finalità: quella ex art. 615 c.p.c. è deputata alla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, mentre quella ex art. 617 c.p.c. - prosegue la ricorrente - è funzionale alle contestazioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO 1.2 – Col primo motivo TR NE denuncia violazione dell’art. 28 della legge n. 794/1942 e dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, e ancora degli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 150/2011, nonché difetto di motivazione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. Poiché il geom. ANi, una volta emesso dal g.e. il decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., aveva autonomamente inoltrato una richiesta di pagamento delle proprie spettanze a Bar Sport 2000 con comunicazione via pec, l’esecutata avrebbe dovuto tempestivamente proporre opposizione mediante lo speciale procedimento avverso la liquidazione in favore degli ausiliari del giudice, in quanto lex specialis, in deroga all’art. 645 c.p.c., nonché avverso con il procedimento ex art. 28 della legge n. 794/1942, quanto alla liquidazione in favore dei propri legali, donde l’inammissibilità N. 1798/20 R.G. 5 dell’opposizione spiegata dall’esecutata stessa, questioni rispetto alle quali la Corte AR ha ritenuto non sussistere l’interesse in capo ad esso NE, stante la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, comunque considerata tempestiva. Si chiede anche – nell’ipotesi in cui la Corte dovesse confermare una simile valutazione – la rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., in relazione alla posizione del CTU, quanto all’irrilevanza della propria richiesta di pagamento. 1.3 – Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 645, 647 e 165 c.p.c., nonché difetto di motivazione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice d’appello “proferito parola” sulla ulteriore ragione di inammissibilità da esso NE sollevata, per aver Bar Sport 2000 già proposto una precedente opposizione allo stesso decreto ingiuntivo emesso dal g.e. ex art. 614 c.p.c., senza tuttavia iscriverlo a ruolo nei termini di legge. 1.4 – Col terzo motivo, infine, si denuncia violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché difetto di motivazione, ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per non aver il giudice d’appello “proferito parola” sulle eccezioni di inammissibilità del gravame proposto da Bar Sport 2000. 2.1 – Il ricorso principale è inammissibile perché tardivamente proposto. Infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 17.5.2019, mentre il ricorso è stato notificato il 18.12.2019, allorquando il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. era già ampiamente spirato. Infatti, è noto che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – su cui all’evidenza la ricorrente ha confidato – non è applicabile alle opposizioni N. 1798/20 R.G. 6 esecutive, stante l’espressa previsione dell’art. 3 della legge n. 742/1969 (si vedano, ex plurimis, Cass. n. 3542/2019 e Cass. n. 20354/2020), sicché il relativo termine per l’impugnazione continua a decorrere senza soluzione di continuità. Inoltre, questa Corte ha già affermato che al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal g.e. ai sensi dell’art. 614 c.p.c. – in quanto caratterizzato dall’esigenza di consentire al procedente di recuperare gli esborsi sostenuti per l’esecuzione forzata – è applicabile la già citata esenzione dalla sospensione feriale dei termini (v. Cass. n. 14961/2016); si tratta di principio che la Corte condivide ed al quale va assicurata continuità. Da ciò discende, dunque, la tardività del ricorso principale, perché non proposto entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (e segnatamente, entro il 18.11.2019). 3.1 – Il ricorso incidentale condizionato proposto da TR NE resta conseguentemente assorbito. 4.1 - Ciò posto, sussistono tuttavia i presupposti perché sulle questioni poste dal ricorso principale, per come delibate dalla stessa sentenza impugnata, aventi rilievo nomofilattico in assenza di precedenti specifici, questa Corte si pronunci d’ufficio nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. 4.2 - Sul tema dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., per il recupero delle spese dell’esecuzione forzata per obblighi di fare o di non fare, la rara giurisprudenza di legittimità fino ad oggi intervenuta ha nel tempo affermato che con detta opposizione l’esecutato ben può contestare non solo la congruità delle spese liquidate dal giudice dell’esecuzione, ma anche l’avvenuta anticipazione di esse da parte del procedente. N. 1798/20 R.G. 7 In tal senso, va qui anzitutto richiamata, in particolare, la risalente pronuncia “capostipite”, ossia Cass. n. 3553/1972 (evocata dalla stessa Corte AR), così massimata: “Con l’opposizione al decreto ingiuntivo, che emette il pretore al termine o nel corso dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (…) per il rimborso delle spese anticipate per gli atti di esecuzione già compiuti, può soltanto contestarsi la congruità delle spese, di cui si invoca il rimborso, o che le stesse siano comprese tra quelle dovute anticipare per rendere possibile la esecuzione. In detta fase non possono utilmente essere dedotti gli eventuali vizi dell’esecuzione, i quali vanno fatti valere, nelle sedi competenti, con i rimedi dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (…)”. Nella specie, in particolare, si discuteva della pretesa carenza di potere dell’ufficiale giudiziario di nominare un tecnico per la sorveglianza e la direzione dei lavori di demolizione, con conseguente pretesa non debenza delle relative somme, liquidate dal g.e. e così ingiunte all’esecutato ai sensi dell’art. 614 c.p.c. Nell’affermare detto principio, con detta risalente pronuncia la Corte ebbe modo di precisare (in motivazione) che la ragione di una simile impostazione discende dalla considerazione per cui “il decreto ingiuntivo che la parte, su istanza della quale viene effettuata la esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare, è abilitata a richiedere, al termine della esecuzione o nel corso di essa, per ottenere il rimborso delle spese anticipate riguardo agli atti di esecuzione già compiuti (…) postula sempre l’esborso di spese inerenti a una esecuzione, in tutto o in parte, già avvenuta (…)”. In linea con detta impostazione si pongono le successive pronunce Cass. n. 11270/1993 (ove si discuteva se nelle spese liquidabili potessero ricomprendersi N. 1798/20 R.G. 8 anche le spese legali sostenute dal procedente), nonché Cass. n. 25394/2009 (in cui veniva in rilievo l’eccessività delle spese esposte in fattura dall’impresa esecutrice dei lavori, rispetto a quanto effettivamente eseguito). A tali arresti deve anche aggiungersi il principio affermato da Cass. n. 8339/2003, secondo cui - in un procedimento, quale quello di esecuzione forzata per obblighi di fare, che “non contempla un atto del giudice che vi pone termine” (così la citata sentenza, in motivazione) - le spese legali sostenute dal procedente per l’esecuzione coattiva dell’obbligo portato dal titolo esecutivo ben possono essere ingiunte ai sensi dell’art. 614 c.p.c. (conforme sul punto, da ultimo, Cass. n. 269/2021), mentre quelle relative alle contestazioni mosse dall’esecutato circa l’an exequatur con l’opposizione ex art. 615 c.p.c. (ove si sostenga che l’obbligo portato dal titolo è stato in precedenza integralmente eseguito) vanno regolate in seno alla stessa opposizione, e su di esse non può provvedere il giudice dell’esecuzione con lo stesso decreto ex art. 614 c.p.c. 4.3.1 - Si tratta di approdi che vanno qui ribaditi, seppur l’unico mezzo del ricorso principale, nonché il tenore della motivazione adottata dalla Corte AR (che pure, nella sostanza, ne ha fatto buon governo, salvo quanto si dirà al par. 4.5), offrano lo spunto per fornire alcune puntualizzazioni. Infatti, nell’ambito dell’esecuzione in forma specifica per obblighi di fare o di non fare, qualora l’opponente contesti l’eccessività delle spese sostenute dal procedente non in sé, ma in quanto eccedenti il perimetro delle opere da eseguire in base al titolo (come nella specie, in cui appunto si contestava la debenza di somme derivanti dall’esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quanto risultante dalla sentenza azionata, in tesi illegittimamente posti a carico N. 1798/20 R.G. 9 dell’esecutato), egli finisce in realtà per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata in parte qua, sicché non è dubbio che l’unico strumento processuale all’uopo utilizzabile è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., proponibile fin tanto che il procedimento sia pendente: da un lato, infatti, non può operare il termine di preclusione di cui al terzo periodo del citato art. 615, comma 2 (introdotto dal d.l. n. 83/2015, conv. in legge n. 132/2015), perché espressamente limitato alla sola esecuzione per espropriazione;
dall’altro, le opposizioni esecutive hanno natura di parentesi di cognizione che si innestano nella procedura esecutiva, tanto che esse vanno introdotte con ricorso dinanzi al g.e. (sia che si tratti di vera e propria opposizione all’esecuzione, ex artt. 615 c.p.c., sia che si tratti dell’opposizione formale ex art. 617 c.p.c.) ed hanno natura bifasica (per tutte, Cass. n. 25170/2018). Pertanto, esse presuppongono che l’opponente rivesta, all’atto della proposizione, la qualità di parte del procedimento esecutivo e richiedono la presenza di un giudice dell’esecuzione (che sia ancora) investito del relativo potere giurisdizionale. E se è pur vero che, nell’esecuzione in forma specifica, gli artt. 612-614 c.p.c. “non contempla(no) un atto del giudice che vi pone termine” (così la già citata Cass. n. 8339/2003) e che l’ingiunzione può essere richiesta non soltanto al termine dell’esecuzione, ma anche “nel corso di essa”, come espressamente disposto dall’art. 614 c.p.c., ciò non toglie che detto potere giurisdizionale si consuma in ogni caso con la “chiusura della procedura esecutiva, contenuta nel verbale delle operazioni dell’ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all’ordinanza del giudice dell’esecuzione, sempreché il verbale e l’ordinanza non N. 1798/20 R.G. 10 siano stati impugnati per vizi concernenti la non conformità di quanto eseguito o disposto rispetto al titolo esecutivo” (così, Cass. n. 23182/2014; conf., Cass. n. 29347/2019). Pertanto, allorquando il g.e. procede all’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. (che peraltro, è provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell’art. 642 c.p.c.), previa presentazione della nota delle spese sostenute dal procedente, vistata dall’ufficiale giudiziario, egli è investito di un autonomo potere di cognizione, sommario ancorché funzionale al (e derivante dal) suo ruolo;
il decreto così adottato, però, non è un atto direttamente riferibile al processo esecutivo (quand’anche emesso non già al termine dell’esecuzione, ma nel corso di essa, finalizzato com’è al conseguimento di un separato ed autonomo titolo esecutivo di condanna al pagamento di una somma, quand’anche collegata geneticamente al diverso procedimento di esecuzione in forma specifica) e la sua notificazione determina la pendenza del relativo (e distinto) processo che da esso scaturisce, secondo la regola generale dettata dall’art. 643 c.p.c., in tema di procedimento monitorio, se del caso seguito dalla fase a contraddittorio pieno, con l’opposizione ex art. 645 c.p.c. 4.3.2 - D’altra parte, seppur l’ingiunzione del g.e. possa seguire con una certa immediatezza il deposito della nota delle spese sostenute dal procedente, vistata dall’ufficiale giudiziario, è anche vero che l’esecutato è pienamente in condizione di conoscere l’eventuale esondazione dell’azione esecutiva rispetto al titolo azionato (nei termini prima descritti), sia avuto riguardo agli atti preliminari all’esecuzione dei lavori (ad es., progetti, preventivi di spesa, ecc.), sia avuto riguardo alla stessa fase realizzativa: ancora a mero titolo di esempio, la N. 1798/20 R.G. 11 realizzazione o la demolizione di un muro, la creazione di ulteriore volumetria, l’eliminazione di un cancello o di una palizzata, il taglio di uno o più alberi, ecc., ove esorbitanti rispetto al titolo esecutivo, sono immediatamente percepibili dall’esecutato, che ha quindi l’onere di reagire con la necessaria tempestività, al riguardo, senza attendere l’emissione dell’ingiunzione ex art. 614 c.p.c., relativa alle sole spese di un’esecuzione già avvenuta (si veda il già richiamato passaggio motivazionale di Cass. n. 3552/1972). L’opposizione ex art. 645 c.p.c., infatti, ha un perimetro ben delineato, non potendo con essa surrogarsi l’inerzia mostrata dall’esecutato allorché l’azione ha assunto una direzione oggettiva non consentita dal titolo. 4.3.3 - Sotto diverso ma collegato profilo, quanto precede è del tutto coerente con la già descritta portata incidentale delle opposizioni esecutive, che hanno come comune denominatore la considerazione che il processo esecutivo è caratterizzato “da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” (così, Cass. n. 7708/2014, in motivazione;
nello stesso senso, la già citata Cass. n. 23182/2014; inoltre: Cass. n. 11172/2015, Cass. ord. n. 12242/2016, Cass. n. 5175/2018, Cass. ord. n. 11191/2019, Cass. n. 17661/2020, Cass., Sez. Un., n. 28387/20, punto 60 delle ragioni della decisione): ne discende che le contestazioni sull’an exequatur (in tutto o in parte) o sul quomodo dell’azione esecutiva devono necessariamente essere proposte entro il momento finale del procedimento, segnato dall’ultimazione dei lavori occorrenti, come contemplati nell’ordinanza resa dal g.e. ex art. 612 c.p.c., e risultanti dal verbale delle operazioni compiute, redatto dall’ufficiale giudiziario, sempre che questo non sia autonomamente opposto, per vizi propri, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. N. 1798/20 R.G. 12 4.4.1 – Occorre adesso affrontare il tema della possibile coesistenza tra l’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e quella ex art. 645 c.p.c. avverso l’ingiunzione emessa dal g.e.: ciò può accadere, per quanto detto, solo se, prima della chiusura del procedimento esecutivo, l’esecutato abbia reagito con l’opposizione esecutiva (quali che ne siano le ragioni) e ciononostante non solo il g.e. non abbia sospeso l’esecuzione, ma la stessa sia stata portata (in tutto o in parte) a termine, con conseguente emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c., poi opposto dallo stesso esecutato. Va anzitutto premesso che l’accertamento giudiziale della insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata (in tutto o in parte) travolge gli atti esecutivi compiuti medio tempore, ma tra questi non può di per sé rientrare l’ingiunzione ex art. 614 c.p.c., che – benché funzionalmente emessa dal g.e. – non è tecnicamente considerabile quale atto della procedura (quand’anche emesso in sua pendenza, come pure consente la citata disposizione), proprio perché soggetta ad uno specifico rimedio, ossia l’opposizione ex art. 645 c.p.c., che come s’è visto (v. supra, par. 4.3.1), è un processo distinto ed autonomo. Ciò conferma che detta ultima opposizione non è lo strumento per risolvere questioni diverse dalla contestazione circa la congruità delle spese liquidate (nel senso più volte descritto), o l’effettiva anticipazione da parte del procedente. La specifica questione che precede, peraltro, apre scenari assai suggestivi, ma il loro approfondimento esula dai confini di questa pronuncia, resa ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c. 4.4.2 – Tornando al tema della coesistenza delle due opposizioni, la recente Cass. n. 11212/2022, in sede di regolamento di competenza, ha affermato il N. 1798/20 R.G. 13 seguente principio: “Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l’opposizione avente ad oggetto l’accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento ‘pregiudicato’ rimettere gli atti al presidente del tribunale per la valutazione circa la riunione delle cause per ragioni di connessione”. Ora, al di là delle indubbie ragioni di connessione soggettiva, nonché parzialmente oggettiva, poste alla base della superiore pronuncia in ragione della peculiarità della fattispecie ivi esaminata, va qui rimarcato che le opposizioni ex artt. 615 e 614-645 c.p.c. mantengono fermi i propri ambiti operativi: pertanto, qualora esse siano contestualmente pendenti, poiché l’opposizione all’esecuzione è diretta a negare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, secondo lo schema proprio di tale rimedio, essa ben può assumere carattere pregiudicante (in senso tecnico, e non solo in senso logico – sulla distinzione, si veda, da ultimo, Cass., Sez. Un., n. 21763/2021, in motivazione, in particolare par. “1) Quadro normativo e determinazione della questione”) rispetto all’opposizione all’ingiunzione di cui all’art. 614 c.p.c., ferma restando la piena percorribilità della loro eventuale riunione per ragioni di connessione, come appunto propugnato dalla citata Cass. n. 11212/2022, ove ne sussistano gli ulteriori presupposti (ossia, che esse pendano nel medesimo grado e dinanzi allo N. 1798/20 R.G. 14 stesso ufficio giudiziario), non occorrendo in tal caso ricorrere alla sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. In ogni caso – nel richiamare in questa sede il complesso portato della già citata Cass., Sez. Un., n. 21763/2021, circa i rapporti tra causa pregiudicante e pregiudicata -, è proprio per la descritta pregiudizialità in senso tecnico che, in caso di coesistenza tra i due rimedi e ove non si sia proceduto alla riunione (e sempre che ne sussistessero i presupposti), né tampoco alla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (ovvero, se del caso, a quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), l’accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, una volta divenuta definitiva la pronuncia (Cass. n. 7660/2015), non può che riverberare i suoi effetti anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex artt. 614- 645 c.p.c., venendo in tal caso a mancare il presupposto affinché le spese anticipate dal procedente vengano riversate sull’esecutato, ossia la legittimità sostanziale dell’esecuzione. Del resto, questa Corte ha già affermato il principio, condivisibile, per cui la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo che aveva giustificato l’esecuzione e, dunque, l’emissione del decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. poi opposto, deve essere rilevato d’ufficio dal giudice dell’opposizione allo stesso decreto, “producendosi l’effetto espansivo enunciato dall’art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese di cui sopra resteranno a carico del medesimo creditore procedente” (così la recente Cass. n. 269/2021). Si tratta di approdo che, mutatis mutandis, ben può estendersi anche all’ipotesi del definitivo accoglimento dell’opposizione all’esecuzione, posto che la caducazione del titolo azionato ne costituisce classico (benché, ovviamente, non N. 1798/20 R.G. 15 unico) presupposto logico-giuridico e che l’effetto espansivo “esterno” trova applicazione non soltanto nel caso di pregiudizialità logica, ma anche tecnica (così la più volte citata Cass., Sez. Un., n. 21763/2021, in motivazione). 4.5 – Infine, deve senz’altro escludersi l’astratta possibilità di prospettare una riqualificazione dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. (ove eccedente rispetto al suo ambito “tipico”) in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., come invece adombrato dalla sentenza qui impugnata. Infatti, ciò non è consentito né – in linea generale - dalla descritta diversità di ambiti operativi tra i due rimedi processuali (v. par. precedente), né dalla preclusione temporale derivante dall’intervenuta chiusura del procedimento esecutivo, qualora l’ingiunzione stessa (come di regola avviene) sia emessa ad esecuzione ultimata;
in tal caso, come già evidenziato, non può più esservi spazio per rimedi interni al processo esecutivo, sicché l’opposizione al decreto ingiuntivo non potrebbe mai configurarsi, seppure in chiave conservativa, quale opposizione esecutiva. D’altra parte, una simile riqualificazione dell’opposizione, ove proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso nel corso della procedura non ancora definitivamente ultimata (relativo, dunque, alla sola parte delle opere già eseguite in forza del titolo esecutivo), implicherebbe necessariamente una lettura della reazione processuale dell’esecutato che questi ha inteso inequivocabilmente rivolgere contro il decreto stesso, quale specifico rimedio contro l’ingiunzione, ex art. 645 c.p.c., al fine di ottenerne la revoca: il che, a parte l’indubbia forzatura ermeneutica sul significato dell’atto, comporterebbe pure che detto decreto dovrebbe a tal punto considerarsi come non opposto, con N. 1798/20 R.G. 16 le conseguenti complicazioni sul piano processuale (cui s’è fatto cenno nel par. 4.4.1), certamente sconsigliabili a fronte della precisa scelta dell’esecutato. 5.1 – Pertanto, possono pronunciarsi d’ufficio i seguenti principi di diritto nell’interesse della legge: 1) In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 614, comma 2, c.p.c., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l’opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese, o l’avvenuta anticipazione delle stesse, ma non anche contestazioni cui si neghi la debenza delle somme inerenti ad una o più opere eseguite, in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (e, dunque, concernenti l’effettiva portata del titolo stesso), oppure contestazioni inerenti al quomodo dell’esecuzione, giacché dette questioni devono proporsi, rispettivamente, con l’opposizione all’esecuzione, ex art. 615, comma 2, c.p.c., o con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., e ciò al più tardi entro la chiusura del procedimento esecutivo, contenuta nel verbale delle operazioni dell’ufficiale giudiziario, compiute in ottemperanza all’ordinanza del giudice dell’esecuzione ex art. 612 c.p.c. Pertanto, qualora l’esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell’ambito dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 614 c.p.c., senza tempestivamente e previamente proporre l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (a seconda della natura della contestazione), il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità degli ambiti operativi di queste ultime, rispetto a quella di cui all’art. 645 c.p.c., sia perché - qualora il decreto sia stato N. 1798/20 R.G. 17 emesso dopo il definitivo completamento delle opere, risultante dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. 2) In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, qualora sia stata dapprima proposta l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., e successivamente l’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal procedente per i lavori già effettuati, i due giudizi sono legati da pregiudizialità tecnica, giacché il primo ha ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere ad esecuzione forzata, che costituisce il presupposto del diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione stessa. Tuttavia, nel caso in cui – non sussistendone i relativi presupposti - non sia stata disposta la riunione dei giudizi per ragioni di connessione, né si sia proceduto alla sospensione necessaria del secondo giudizio ex art. 295 c.p.c. (ovvero, alla sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.), il definitivo accoglimento dell’opposizione all’esecuzione deve essere rilevato anche d’ufficio dal giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in forza dell’effetto espansivo “esterno” enunciato dall’art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese anticipate per l’esecuzione resteranno a carico del procedente. 6.1 – In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, mentre il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 N. 1798/20 R.G. 18 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, e il ricorso incidentale assorbito. Pronuncia inoltre i principi di diritto ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., enunciati in motivazione. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno