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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7047 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22892/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZELLA GIUSI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. PIERGENTILI RAFFAELLA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
di aver proposto accertamento tecnico preventivo per ottenere il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 13, L. 118/1971 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non ne riscontrava la sussistenza, ha convenuto in giudizio l' CP_2 contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno mensile.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di CTU medico legale, all'udienza del
17/06/2025, la causa è stata decisa mediante lettura e deposito di sentenza contestuale.
II. La domanda va disattesa alla luce delle chiare conclusioni contenute nella consulenza espletata nella presente fase di opposizione, peraltro in linea con quelle del precedente CTU.
In particolare, il Dott. ha rilevato che è affetta Testimone_1 Parte_1
da: “Remoto intervento per stenosi valvolare ed infundibolare dell'arteria polmonare con cardiopatia in classe funzionale II NYHA, deficit visivo occhio destro motu manu e riduzione visiva occhio sinistro, spondilodiscoartrosi, a scarsa incidenza funzionale, osteoporosi, sindrome ansioso depressiva endoreattiva” e che la stessa è da ritenere invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% (settantasette per cento) a far data dalla revisione.
Non risultano pertanto concretizzati i requisiti, le condizioni e/o i presupposti di cui all'art. 13 della Legge 118/71.
Le valutazioni espresse dal CTU appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso non può trovare accoglimento.
2 Nessuna statuizione sulle spese di lite in presenza delle dichiarate condizioni di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 22892/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 17.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22892/2024 RG promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. PEZZELLA GIUSI Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande
n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. PIERGENTILI RAFFAELLA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 13/06/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, , premesso Parte_1
di aver proposto accertamento tecnico preventivo per ottenere il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 13, L. 118/1971 e che il consulente tecnico nominato all'uopo non ne riscontrava la sussistenza, ha convenuto in giudizio l' CP_2 contestando le conclusioni della relazione peritale e chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno mensile.
L' , nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso per sua CP_2
infondatezza.
Istruita mediante espletamento di CTU medico legale, all'udienza del
17/06/2025, la causa è stata decisa mediante lettura e deposito di sentenza contestuale.
II. La domanda va disattesa alla luce delle chiare conclusioni contenute nella consulenza espletata nella presente fase di opposizione, peraltro in linea con quelle del precedente CTU.
In particolare, il Dott. ha rilevato che è affetta Testimone_1 Parte_1
da: “Remoto intervento per stenosi valvolare ed infundibolare dell'arteria polmonare con cardiopatia in classe funzionale II NYHA, deficit visivo occhio destro motu manu e riduzione visiva occhio sinistro, spondilodiscoartrosi, a scarsa incidenza funzionale, osteoporosi, sindrome ansioso depressiva endoreattiva” e che la stessa è da ritenere invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% (settantasette per cento) a far data dalla revisione.
Non risultano pertanto concretizzati i requisiti, le condizioni e/o i presupposti di cui all'art. 13 della Legge 118/71.
Le valutazioni espresse dal CTU appaiono condivisibili per essere suffragate da riscontri oggettivi, anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate.
Alla stregua di tutte le considerazioni espresse il ricorso non può trovare accoglimento.
2 Nessuna statuizione sulle spese di lite in presenza delle dichiarate condizioni di esonero ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in via definitiva in capo all' . CP_2
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 22892/2024 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-respinge il ricorso;
-dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
-pone in via definitiva in capo all' le spese di CTU, liquidate come da CP_2
separato decreto.
Roma, 17.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Maria De Renzis)
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