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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 103/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dal Prof. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Margherita Oliva (C.F.: ), con il quale elettivamente domicilia in San Marzano C.F._1 sul Sarno (SA) alla via Vittorio Veneto, n. 19 giusta procura in atti
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Controparte_1 C.F._2
Esposito (C.F. Vincenzo Cirillo (C.F. , con i quali CodiceFiscale_3 C.F._4 elettivamente domicilia presso il loro studio sito in Torre Annunziata alla Via Dei Mille n. 73, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLATO nonche'
(C.F.: ), in persona del prefetto pro-tempore domiciliato per Controparte_2 P.IVA_2 la carica in alla Piazza del Plebiscito n. 22 CP_2
- APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3754/2021 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nella persona della Dott.ssa Franca Lettieri, in data 21.05.2021, depositata in data 23.09.2021, afferente al giudizio contrassegnato dal N.R.G. 4517/20 - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
conveniva innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l' Controparte_1 Controparte_3
e la per sentir accertare l'illegittimità dell'estratto di ruolo n.
[...] Controparte_2
0006230/2013 afferente alla cartella n 07120130092750019 e per l'effetto annullarla e/o in ogni caso dichiarare non dovuta la somma di euro 1.152,05 relativa a violazioni al codice della strada (ente impositore in favore dell' per il decorso del termine Controparte_2 Controparte_4 prescrizionale quinquennale dall'ultimo atto interruttivo;
con vittoria di spese di lite.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G. 4517/2020 ed assegnata al G.d.P. dott.ssa Lettieri Franca.
Si costituiva in giudizio l eccependo: l'improponibilità della domanda per Controparte_3 assenza della preventiva domanda amministrativa all' e alla Controparte_3 CP_2
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto ruolo per mancanza di interesse processuale ex art.
[...]
100 c.p.c.; l'infondatezza dell'impugnazione in relazione alla dedotta inesistenza della notifica della cartella di pagamento, in quanto la cartella di pagamento oggetto di opposizione era stata regolarmente notificata e alla notifica non era seguita alcuna esecuzione;
estraneità del concessionario alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla trasmissione del ruolo. Difetto di titolarità del rapporto sostanziale dedotto;
inammissibilità del motivo d'impugnazione relativo alla supposta prescrizione dei singoli crediti e nonché la decadenza.
Con sentenza n. 3754/2021, depositata in data 23.09.2021, il Giudice di Pace di Torre Annunziata, rigettava la domanda proposta nei confronti dell' per violazione dell'art. 102 cpc, CP_5 disponendo la compensazione per intero delle spese e competenze di lite;
nel merito, accoglieva la domanda attorea come proposta nei confronti dell' e per l'effetto, dichiarava non dovute le somme CP_6 indicate nell'impugnato ruolo nr 0006230/2013 di cui alla cartella esattoriale nr. 07120130092750019000, emesso da Il tutto con condanna dell' al pagamento delle spese e competenze di lite. CP_6 CP_3
Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con atto di citazione Controparte_3 notificato in data 07.01.2022, reiterando il motivo afferente l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo rilasciato all'appellata su sua richiesta per carenza di interesse ad agire;
lamentava, altresì, l'errata valutazione circa la prova della notifica della cartella di pagamento, l'errata valutazione circa la prova di atti interruttivi della prescrizione- errata e falsa applicazione dell'art. 60, primo comma, lettera e), del d.p.r. n.
600 del 1973. Concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, di riformare integralmente la sentenza impugnata, disponendo il rigetto dell'opposizione proposta nel primo grado, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
con condanna della parte appellata al pagamento delle competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 2 di 7 Si costituiva , depositando comparsa di costituzione ed insistendo per il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, evidenziava che l
[...]
in primo grado non aveva depositato alcuna cartella validamente notificata. L Controparte_3 [...]
per dare prova della regolarità della notifica avrebbe dovuto esibire in originale Controparte_3
l'intera cartella esattoriale, compreso la relata di notifica, mentre nel caso di specie, accertato che la cartella non risulta, o è irregolarmente notificata, il diritto a riscuotere da parte dell'Ente, si è ormai prescritto. La non si costituiva. All'udienza del 12.11.2024, l'appellante rinunciava all'acquisizione Controparte_2 del fascicolo di primo grado e rassegnava le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, dei quali chiedeva l'accoglimento. Il Giudice riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della che, pur regolarmente citata, Controparte_2 come attesta la relata di notifica, a mezzo pec, in data 07.01.2022, non ha inteso costituirsi nel presente giudizio di appello.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass.
8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
In primo luogo, si rileva l'omesso deposito della sentenza di primo grado nel fascicolo d'appello
(nel documento n. 138150090_2 copia sentenza conforme depositata dall'appellante non si rinviene copia della sentenza ma unicamente l'atto di citazione di primo grado notificato), circostanza questa che, tuttavia, non è idonea a determinare l'adozione di una pronuncia in rito da parte del giudice: al riguardo cfr. Cass. civ. 12751/2021 secondo cui “la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria
d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello”, nonché Cass. civ. 238/2010, per la quale ai sensi dell'art. 347, comma 2, c.p.c. l'appellante è tenuto a inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata;
tuttavia, l'omesso deposito della stessa non determina la sanzione dell'improcedibilità. Pertanto, la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la pagina 3 di 7 possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti. Nel caso in esame, elementi sufficienti alla ricostruzione del contenuto della sentenza che si impugna si ritrovano negli atti di costituzione di parte (concordemente riportati).
L'appello è fondato quanto al motivo con cui l' fa valere, chiedendo sul punto la riforma CP_6 della sentenza di primo grado, la inammissibilità della domanda del per carenza di interesse ad CP_1 agire.
L'azione in questione andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione in suo danno: in forza della detta (diversa) qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce degli arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 26283 del 6.9.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell CP_3
sul punto di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella Controparte_3 legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019, n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o della cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016 e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante
“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non
è impugnabile”.
Sulla portata di tale ultima disposizione è intervenuta Cass., Sez. un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che
«Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la pagina 4 di 7 riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nei regolari specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Questa condizione dell'azione ha, difatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12 DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistente in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
pagina 5 di 7 Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla
Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia ricompreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
La mancanza di qualsivoglia minaccia di esazione e la considerazione del lungo tempo trascorso, rendono evidente la totale assenza di un effettivo interesse della parte ad adire il giudice al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale, né tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né la mera proposizione dell'istanza di sgravio costituisce motivo per ritenere ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, non rientrando nelle ipotesi tassativamente tipizzate.
Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
pagina 6 di 7 Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del g.d.p.) dal momento che il giudizio è stato intrapreso allorché non era ancora consolidato l'orientamento (atto di citazione di primo grado notificato in data 15.06.2020) poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse ed in ogni caso non era ancora intervenuto il legislatore disciplinando la fattispecie (per l'ipotesi di inesistente o invalida notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo contenente la cartella n.Controparte_1
07120130092750019000;
2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, così deciso il 07.04.2025
Il Giudice
Emanuela Musi
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