Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________ N° __________ Reg. Gen. Lav. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. F.A. _________________ Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 11418/2024 R.G.L. promossa
D A
,rappresentata e difesa dall'avv.to CAMMALLERI Parte_1 ______________________
RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Palermo, Via
Giovanni Pacini, n. 5,.
- ricorrente -
C O N T R O
Per ___________________ CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale
, Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e CP_1
difende per mandato generale alle liti rogato dal Notaio Per_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 26/05/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 22/07/2024 la ricorrente indicata in epigrafe,
contestando le risultanze della fase di accertamento tecnico preventivo,
convenne in giudizio l' , chiedendo accertarsi il possesso dei requisiti
CP_1
Il Cancelliere sanitari utili alla percezione dell'indennità di accompagnamento e la sua condizione di disabilità di cui all' art.3, comma 3, l.104/1992, a partire dalla presentazione della domanda amministrativa.
Resistette in giudizio l' convenuto eccependo l'infondatezza della CP_2
domanda di cui chiese il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, disposta la trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c., è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è parzialmente fondata.
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patologie da cui è affetta, non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per percepire l'indennità di accompagnamento, riconoscendole tuttavia la condizione di disabilità di cui all' art.3 comma 1 l.104/1992 a partire dalla domanda amministrativa (4.4.2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, affermarsi che la sig.ra non è in possesso Parte_1 dei requisiti sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento, ma va ritenuta una persona con disabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L. 104/1992 e ss. mod. dalla domanda amministrativa
(4.4.2022)
Stante il limitato accoglimento della domanda le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
Pone a carico dell'erario le spese del giudizio del procuratore di parte ricorrente liquidate come da separato decreto.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara che la sig.ra non è in possesso dei requisiti Parte_1
sanitari necessari per la percezione dell'indennità di accompagnamento, ma in possesso della condizione di disabilità di cui all'art.3 comma 1 l.104/1992 dalla domanda amministrativa (4.4.2022).
Compensa le spese di lite tra le parti.
Pone a carico dell'erario le spese del giudizio del procuratore di parte ricorrente liquidate come da separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo 27/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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