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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CC – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.205 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Simona Tondi, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale, in virtù di mandato in atti;
-APPELLANTE- E
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Umberto Garrisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CC (LE), al Viale U. Foscolo
n.1/C, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 20.11.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di CC, la , in persona del Presidente p.t., instando affinché, accertata l'esclusiva Parte_1
responsabilità di quest'ultima per l'incidente occorsole nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 2014,
attorno alla mezzanotte, in San Foca di Melendugno (LE), la condannasse al risarcimento del danno patito, ai sensi dell'art 2051 c.c., quantificato in euro 7.950,28, ovvero nella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, la esponeva che, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 2014, CP_1
camminando sul marciapiede posto sul lato destro di Viale Europa, S.P. San Foca – Melendugno,
incappava con il piede in un tombino privo dell'elemento di copertura, subendo una torsione del ginocchio destro, con conseguente caduta a terra.
Deduceva che il sinistro occorso si verificava per esclusiva responsabilità della convenuta,
proprietaria e custode della strada, stante l'imprevedibilità e l'inevitabilità della suddetta buca, per via dell'assenza di illuminazione notturna nel tratto stradale de quo, nonché della presenza di una fitta vegetazione spontanea celante il tombino stesso che, posto al centro del marciapiede, lo occupava per gran parte non consentendo un percorso alternativo.
Evidenziava, altresì, come la torsione e la caduta subite le procuravano un grave trauma contusivo-
distorsivo al ginocchio destro, con sospetta lesione del menisco interno, a causa del quale era costretta a sottoporsi ad un periodo di cura e riabilitazione con conseguente I.T.T. di 10 giorni, I.T.P. al 75%
di 15 giorni, I.T.P. al 50% di 10 giorni ed I.T.P. al 25 % di 20 giorni e come, a conclusione delle cure, l'invalidità permanente residuata, e quantificata nella misura del 4 %, pregiudicava in modo significativo l'attività lavorativa svolta, essendo un'istruttrice di danza “zumba”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , in persona del Presidente p.t., Parte_1
instando per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'ente convenuto evidenziava l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., non operando la presunzione di responsabilità di cui alla disposizione de qua nei confronti della P.A. per un bene pubblico come la rete stradale che, in ragione della sua notevole estensione, non può essere oggetto né di un controllo efficace, né di vigilanza continua da parte di quest'ultima.
Contestava la dinamica del sinistro, rilevando come la condotta negligente tenuta dalla nel CP_1
percorrere il detto tratto stradale, avesse interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, integrando il cd.“caso fortuito” o, comunque, avesse concorso a determinare il suddetto evento dannoso, determinando una riduzione della responsabilità della P.A.
Escludeva, altresì, la configurabilità di una responsabilità della P.A. ex art 2043 c.c., non avendo l'attrice dimostrato la non visibilità e l'inevitabilità del pericolo.
Contestava, inoltre, che le lesioni lamentate fossero eziologicamente riconducibili al sinistro e che le spese mediche sostenute e documentate, a mezzo di certificato, risultassero giustificate rispetto al danno patito.
La causa - istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico-legale –
veniva decisa con sentenza n. 138/2022, pubblicata in data 19.01.2022, con cui il Tribunale di CC,
definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda dell'attrice e, conseguentemente, condannava la , in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 8.765,95, oltre interessi al tasso legale, dal giorno del fatto illecito
(14/8/2014) al soddisfo, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT
- FOI, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio gratuito. Segnatamente, il giudice adito – rilevata l'applicabilità dell'art 2051 c.c., gravando sulla P.A.
proprietaria delle strade l'obbligo di manutenerle e segnalare pericoli ed insidie – riteneva provato dall'attrice il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno subito, tenuto conto delle condizioni di tempo e luogo in cui l'evento avverso si era verificato, ed evidenziava come la Parte_1 Pt_1
non avesse dimostrato né il caso fortuito, né il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro.
In adesione alle risultanze della CTU medico-legale espletata - in virtù della quale il perito d'ufficio aveva accertato il diretto rapporto causale tra il trauma contusivo-distorsivo del ginocchio dx, con sospetta lesione del menisco interno, subito dalla ed il sinistro occorso - quantificava il CP_1
danno biologico subito nella misura dell'1-2 %, riconoscendo una I.P. nella misura del 2%, una I.T.T.
di giorni 20, una I.T.P. al 75% di giorni 25, una I.T.P. al 50% di giorni 25 ed una I.T.P. al 25% di giorni 20.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato la , in Parte_1
persona del Presidente p.t., cui si opponeva chiedendone il rigetto, in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 20.11.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
errando nella valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, ha ritenuto provato da parte della il rapporto causale tra cosa in custodia e danno subito, benché dai rilievi fotografici e dalle CP_1
dichiarazioni rese dal teste escusso – – fosse emerso come il tombino privo di Testimone_1
copertura non integrasse una situazione di pericolo, in quanto ben visibile, in ragione delle sue dimensioni e della sua ubicazione e, pertanto, evitabile.
2. Con il secondo motivo di appello, la contesta la sussistenza dei presupposti per Parte_1
l'applicazione al caso di specie dell'art. 2051 c.c., in forza del principio che esclude la configurabilità
della custodia in senso tecnico allorquando la lunga estensione della rete stradale non consente di esercitare sulla stessa un controllo completo e continuo.
Evidenzia, altresì, come alcuna responsabilità possa esserle ascritta in ordine al sinistro occorso rientrando gli obblighi di manutenzione e cura delle opere pubbliche accessorie, quali marciapiedi,
CP_ parcheggi e sottoservizi nella competenza del e non dell' provinciale. CP_2
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto provato né
il c.d. caso fortuito liberatorio, né che la condotta imprudente e avventata della danneggiata abbia integrato gli estremi di un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
4. Dette censure, da trattarsi congiuntamente, per ragioni di evidente connessione logica e giuridica,
sono infondate.
E invero, in materia di responsabilità da cosa in custodia, è noto l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui : a) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
b) tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità ed insidiosità della cosa - circostanza collegata all'ormai superato orientamento giurisprudenziale che riconduceva la responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali nell'alveo dell'art. 2043 c.c. - e sussiste in relazione a tutti i pregiudizi da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr.,
ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229 e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811). È, altresì, pacifico che “in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata
l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la
colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno
è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal
fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile
e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
sul piano causale il comportamento di quest'ultimo” (cfr., Cass. 15375/2011).
Ne deriva che, se sul cittadino grava il dovere di utilizzare in modo corretto e responsabile il suddetto bene demaniale, dal momento che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato dal danneggiato attraverso l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento tenuto da quest'ultimo incide nel dinamismo causale, potendo persino interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, altrettanto vero è che sulla “p.a., quale ente
proprietario delle strade pubbliche (o aperte al pubblico transito), grava l'obbligo della relativa
manutenzione; pertanto tale ente si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri
riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa (vizio intrinseco della cosa), indipendentemente dalla sua estensione,
salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o
segnalabile (vizio estrinseco) (Cass. n. 8935/2013, Cass 11140/2024).
Tanto premesso, questo Collegio rileva come, dal compendio probatorio in esame, emerga la prova certa che il sinistro si sia verificato a causa di un tombino privo di copertura, non visibile e, pertanto,
inevitabile da parte della danneggiata, posto al centro del marciapiede costeggiante il lato destro di
Viale Europa, sulla strada provinciale che da San Foca conduce a Melendugno, di proprietà dell'ente appellante.
Ed infatti, ferma la circostanza che, trattandosi di rete stradale i cui obblighi di custodia gravano sulla
, anche con riguardo alla manutenzione dei marciapiedi, in quanto parti integranti Parte_1
e costitutivi della strada stessa, le dichiarazioni rese dal teste escusso - - nonché la Testimone_1 documentazione fotografica versata in atti, provano come l'insidia in cui l'appellata incappava,
percorrendo il suddetto tratto stradale, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto del 2014, non solo non fosse segnalata, ma neanche avvistabile con la dovuta diligenza, in ragione della fitta vegetazione presente in prossimità del tombino e celante lo stesso, nonché a causa della dimostrata assenza di illuminazione in loco.
Ne deriva che la deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c. del sinistro Parte_1
occorso, non avendo quest'ultima fornito - alla luce delle esaminate emergenze probatorie – né la prova del “caso fortuito liberatorio”, né dimostrato che la condotta tenuta dalla danneggiata abbia integrato gli estremi di un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
5. Con il quarto ed il quinto motivo di appello, la . di CC contesta il quantum del Parte_1
risarcimento liquidato dal Tribunale alla Bergamo, pari ad euro 8.765,95, ritenendolo eccessivo rispetto ai danni da quest'ultima riportati in seguito all'incidente, ed alle spese mediche asseritamente sostenute.
Si duole, altresì, che il primo giudice abbia quantificato la somma dovuta a titolo di risarcimento cumulando rivalutazione ed interessi.
6. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero, le contestazioni in ordine al quantum debeatur mosse dalla appellante appaiono infondate in quanto generiche e non provate, avendo il perito d'ufficio asseverato - nella espletata CTU - la compatibilità dei danni di natura traumatica riportati dall'infortunata, con la dinamica del sinistro riferita in anamnesi e, conseguentemente, quantificato il danno biologico patito dalla appellata nella misura dell'1-2 %, riconoscendo la congruità delle spese mediche sostenute e documentate dalla danneggiata rispetto alle lesioni patite e curate.
Quanto al contestato cumulo tra rivalutazione ed interessi, è noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (cfr. ex multis, Cass. nn. 5234/2006,
8766/2018 e 2979/2023).
Dunque, di conseguenza, la somma liquidata all'attualità e devalutata al momento dell'evento va –
secondo quanto indicato in sentenza – rivalutata annualmente, a partire dalla data dell'evento dannoso e sino alla pronunciata sentenza, e sulle somme via via rivalutate andassero applicati gli interessi legali;
dal dì della pronuncia le somme complessivamente liquidate vanno, altresì, maggiorate dei soli interessi legali.
7. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'Ente appellante alla rifusione, in favore della appellata costituita, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022,
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di CC, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla , in persona del Presidente p.t., nei Parte_1
confronti di avverso sentenza n. 138/2022 del Tribunale di CC, così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore dello Stato, essendo stata l'appellata ammessa al beneficio del g.p.;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in CC, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 24
febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CC – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.205 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Simona Tondi, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Provinciale, in virtù di mandato in atti;
-APPELLANTE- E
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe CP_1 C.F._1
Umberto Garrisi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CC (LE), al Viale U. Foscolo
n.1/C, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in primo grado;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 20.11.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, innanzi al Tribunale CP_1
di CC, la , in persona del Presidente p.t., instando affinché, accertata l'esclusiva Parte_1
responsabilità di quest'ultima per l'incidente occorsole nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 2014,
attorno alla mezzanotte, in San Foca di Melendugno (LE), la condannasse al risarcimento del danno patito, ai sensi dell'art 2051 c.c., quantificato in euro 7.950,28, ovvero nella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
Per quanto di interesse, la esponeva che, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 2014, CP_1
camminando sul marciapiede posto sul lato destro di Viale Europa, S.P. San Foca – Melendugno,
incappava con il piede in un tombino privo dell'elemento di copertura, subendo una torsione del ginocchio destro, con conseguente caduta a terra.
Deduceva che il sinistro occorso si verificava per esclusiva responsabilità della convenuta,
proprietaria e custode della strada, stante l'imprevedibilità e l'inevitabilità della suddetta buca, per via dell'assenza di illuminazione notturna nel tratto stradale de quo, nonché della presenza di una fitta vegetazione spontanea celante il tombino stesso che, posto al centro del marciapiede, lo occupava per gran parte non consentendo un percorso alternativo.
Evidenziava, altresì, come la torsione e la caduta subite le procuravano un grave trauma contusivo-
distorsivo al ginocchio destro, con sospetta lesione del menisco interno, a causa del quale era costretta a sottoporsi ad un periodo di cura e riabilitazione con conseguente I.T.T. di 10 giorni, I.T.P. al 75%
di 15 giorni, I.T.P. al 50% di 10 giorni ed I.T.P. al 25 % di 20 giorni e come, a conclusione delle cure, l'invalidità permanente residuata, e quantificata nella misura del 4 %, pregiudicava in modo significativo l'attività lavorativa svolta, essendo un'istruttrice di danza “zumba”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la , in persona del Presidente p.t., Parte_1
instando per l'integrale rigetto di quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
In particolare, l'ente convenuto evidenziava l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c., non operando la presunzione di responsabilità di cui alla disposizione de qua nei confronti della P.A. per un bene pubblico come la rete stradale che, in ragione della sua notevole estensione, non può essere oggetto né di un controllo efficace, né di vigilanza continua da parte di quest'ultima.
Contestava la dinamica del sinistro, rilevando come la condotta negligente tenuta dalla nel CP_1
percorrere il detto tratto stradale, avesse interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito, integrando il cd.“caso fortuito” o, comunque, avesse concorso a determinare il suddetto evento dannoso, determinando una riduzione della responsabilità della P.A.
Escludeva, altresì, la configurabilità di una responsabilità della P.A. ex art 2043 c.c., non avendo l'attrice dimostrato la non visibilità e l'inevitabilità del pericolo.
Contestava, inoltre, che le lesioni lamentate fossero eziologicamente riconducibili al sinistro e che le spese mediche sostenute e documentate, a mezzo di certificato, risultassero giustificate rispetto al danno patito.
La causa - istruita mediante produzione documentale, prova testimoniale e CTU medico-legale –
veniva decisa con sentenza n. 138/2022, pubblicata in data 19.01.2022, con cui il Tribunale di CC,
definitivamente pronunciando, accoglieva la domanda dell'attrice e, conseguentemente, condannava la , in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 8.765,95, oltre interessi al tasso legale, dal giorno del fatto illecito
(14/8/2014) al soddisfo, da calcolarsi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT
- FOI, nonché alla rifusione delle spese di lite nei confronti dello Stato, essendo l'attrice ammessa al patrocinio gratuito. Segnatamente, il giudice adito – rilevata l'applicabilità dell'art 2051 c.c., gravando sulla P.A.
proprietaria delle strade l'obbligo di manutenerle e segnalare pericoli ed insidie – riteneva provato dall'attrice il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno subito, tenuto conto delle condizioni di tempo e luogo in cui l'evento avverso si era verificato, ed evidenziava come la Parte_1 Pt_1
non avesse dimostrato né il caso fortuito, né il concorso colposo della danneggiata nella causazione del sinistro.
In adesione alle risultanze della CTU medico-legale espletata - in virtù della quale il perito d'ufficio aveva accertato il diretto rapporto causale tra il trauma contusivo-distorsivo del ginocchio dx, con sospetta lesione del menisco interno, subito dalla ed il sinistro occorso - quantificava il CP_1
danno biologico subito nella misura dell'1-2 %, riconoscendo una I.P. nella misura del 2%, una I.T.T.
di giorni 20, una I.T.P. al 75% di giorni 25, una I.T.P. al 50% di giorni 25 ed una I.T.P. al 25% di giorni 20.
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato la , in Parte_1
persona del Presidente p.t., cui si opponeva chiedendone il rigetto, in quanto CP_1
infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
All'udienza collegiale del 20.11.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale,
errando nella valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, ha ritenuto provato da parte della il rapporto causale tra cosa in custodia e danno subito, benché dai rilievi fotografici e dalle CP_1
dichiarazioni rese dal teste escusso – – fosse emerso come il tombino privo di Testimone_1
copertura non integrasse una situazione di pericolo, in quanto ben visibile, in ragione delle sue dimensioni e della sua ubicazione e, pertanto, evitabile.
2. Con il secondo motivo di appello, la contesta la sussistenza dei presupposti per Parte_1
l'applicazione al caso di specie dell'art. 2051 c.c., in forza del principio che esclude la configurabilità
della custodia in senso tecnico allorquando la lunga estensione della rete stradale non consente di esercitare sulla stessa un controllo completo e continuo.
Evidenzia, altresì, come alcuna responsabilità possa esserle ascritta in ordine al sinistro occorso rientrando gli obblighi di manutenzione e cura delle opere pubbliche accessorie, quali marciapiedi,
CP_ parcheggi e sottoservizi nella competenza del e non dell' provinciale. CP_2
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia ritenuto provato né
il c.d. caso fortuito liberatorio, né che la condotta imprudente e avventata della danneggiata abbia integrato gli estremi di un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
4. Dette censure, da trattarsi congiuntamente, per ragioni di evidente connessione logica e giuridica,
sono infondate.
E invero, in materia di responsabilità da cosa in custodia, è noto l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui : a) la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
b) tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità ed insidiosità della cosa - circostanza collegata all'ormai superato orientamento giurisprudenziale che riconduceva la responsabilità della P.A. per danni causati da beni demaniali nell'alveo dell'art. 2043 c.c. - e sussiste in relazione a tutti i pregiudizi da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr.,
ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229 e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811). È, altresì, pacifico che “in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata
l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la
colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno
è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal
fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile
e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
sul piano causale il comportamento di quest'ultimo” (cfr., Cass. 15375/2011).
Ne deriva che, se sul cittadino grava il dovere di utilizzare in modo corretto e responsabile il suddetto bene demaniale, dal momento che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato dal danneggiato attraverso l'adozione di normali cautele, tanto più il comportamento tenuto da quest'ultimo incide nel dinamismo causale, potendo persino interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, altrettanto vero è che sulla “p.a., quale ente
proprietario delle strade pubbliche (o aperte al pubblico transito), grava l'obbligo della relativa
manutenzione; pertanto tale ente si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri
riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa (vizio intrinseco della cosa), indipendentemente dalla sua estensione,
salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o
segnalabile (vizio estrinseco) (Cass. n. 8935/2013, Cass 11140/2024).
Tanto premesso, questo Collegio rileva come, dal compendio probatorio in esame, emerga la prova certa che il sinistro si sia verificato a causa di un tombino privo di copertura, non visibile e, pertanto,
inevitabile da parte della danneggiata, posto al centro del marciapiede costeggiante il lato destro di
Viale Europa, sulla strada provinciale che da San Foca conduce a Melendugno, di proprietà dell'ente appellante.
Ed infatti, ferma la circostanza che, trattandosi di rete stradale i cui obblighi di custodia gravano sulla
, anche con riguardo alla manutenzione dei marciapiedi, in quanto parti integranti Parte_1
e costitutivi della strada stessa, le dichiarazioni rese dal teste escusso - - nonché la Testimone_1 documentazione fotografica versata in atti, provano come l'insidia in cui l'appellata incappava,
percorrendo il suddetto tratto stradale, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto del 2014, non solo non fosse segnalata, ma neanche avvistabile con la dovuta diligenza, in ragione della fitta vegetazione presente in prossimità del tombino e celante lo stesso, nonché a causa della dimostrata assenza di illuminazione in loco.
Ne deriva che la deve ritenersi responsabile ai sensi dell'art 2051 c.c. del sinistro Parte_1
occorso, non avendo quest'ultima fornito - alla luce delle esaminate emergenze probatorie – né la prova del “caso fortuito liberatorio”, né dimostrato che la condotta tenuta dalla danneggiata abbia integrato gli estremi di un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c.
5. Con il quarto ed il quinto motivo di appello, la . di CC contesta il quantum del Parte_1
risarcimento liquidato dal Tribunale alla Bergamo, pari ad euro 8.765,95, ritenendolo eccessivo rispetto ai danni da quest'ultima riportati in seguito all'incidente, ed alle spese mediche asseritamente sostenute.
Si duole, altresì, che il primo giudice abbia quantificato la somma dovuta a titolo di risarcimento cumulando rivalutazione ed interessi.
6. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Ed invero, le contestazioni in ordine al quantum debeatur mosse dalla appellante appaiono infondate in quanto generiche e non provate, avendo il perito d'ufficio asseverato - nella espletata CTU - la compatibilità dei danni di natura traumatica riportati dall'infortunata, con la dinamica del sinistro riferita in anamnesi e, conseguentemente, quantificato il danno biologico patito dalla appellata nella misura dell'1-2 %, riconoscendo la congruità delle spese mediche sostenute e documentate dalla danneggiata rispetto alle lesioni patite e curate.
Quanto al contestato cumulo tra rivalutazione ed interessi, è noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito
extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti
interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente
all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del
ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto
essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli
interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella
rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per
anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (cfr. ex multis, Cass. nn. 5234/2006,
8766/2018 e 2979/2023).
Dunque, di conseguenza, la somma liquidata all'attualità e devalutata al momento dell'evento va –
secondo quanto indicato in sentenza – rivalutata annualmente, a partire dalla data dell'evento dannoso e sino alla pronunciata sentenza, e sulle somme via via rivalutate andassero applicati gli interessi legali;
dal dì della pronuncia le somme complessivamente liquidate vanno, altresì, maggiorate dei soli interessi legali.
7. All'esito del presente giudizio conseguono la conferma della sentenza impugnata nonché la condanna dell'Ente appellante alla rifusione, in favore della appellata costituita, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022,
applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater,
T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità
2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il
31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, con riferimento al rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di CC, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla , in persona del Presidente p.t., nei Parte_1
confronti di avverso sentenza n. 138/2022 del Tribunale di CC, così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%, con distrazione in favore dello Stato, essendo stata l'appellata ammessa al beneficio del g.p.;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in CC, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 24
febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele