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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai IGg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. 866/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2020.
d a
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
sull'Oglio (BS), in data 19.11.1956, residente a [...], e dal (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...], in data [...], residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
CACCIATORE ERIKA (C.F.: ) del Foro di Treviso, C.F._3
con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Andrea Sepe con Studio in pagina 1 di 31 Brescia, Via Solferino n.53.
APPELLANTE
c o n t r o
CO
, ora
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. COroparte_2
IOLITA MASSIMO (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Brescia via Malta 7/C è elettivamente domiciliata.
APPELLATO
e quale procuratrice di , COroparte_3 Per_1
PARTE APPELLATA, interveniente volontaria in primo grado,
contumace
e società a responsabilità limitata con unico socio COroparte_4
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del pagina 2 di 31 Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35527.1,
Sede legale in via Vittorio Betteloni, 2 – Milano, rappresentata e difesa dagli
Avv. ti AMMIRATI PAOLO ENRICO (C.F. e C.F._5
BARGAGLI SERENA (C.F. ), procuratori C.F._6
domiciliatari come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. II civile,
pubblicata in data 26 giugno 2020 con il n. 1205/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dedotte in sede
monitoria dalla CO
ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
conseguentemente annullare e/o revocare e/o comunque caducare
integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con effetti anche nei confronti di
quale procuratrice di e/o di ulteriori COroparte_3 COroparte_6
pagina 3 di 31 cessionari;
- respingere in ogni caso qualsiasi domanda proposta dalla
[...]
, ora CO [...]
in persona del legale COroparte_5
rappresentante pro tempore, nonché da quale COroparte_3
procuratrice di nei cui confronti – oltre che sin d'ora nei COroparte_6
confronti dei successivi cessionari – si intendono estese e riproposte tutte le
eccezioni e difese già svolte nei confronti della Banca;
NEL MERITO, IN OGNI CASO E IN VIA RICONVENZIONALE
- dichiarare la nullità e/o illiceità del mutuo chirografario n. 1002038 o, in
subordine, pronunciarne l'annullamento per i motivi dedotti, con effetti anche
nei confronti di quale procuratrice di COroparte_3 CP_6
e/o di ulteriori cessionari;
[...]
- rigettare la richiesta di estromissione della CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
formulata da quale procuratrice di COroparte_3 COroparte_6
- condannare la CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alle
[...]
perdite patrimoniali subite dagli esponenti, a restituire tutte le somme da loro
pagina 4 di 31 indebitamente corrisposte, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, alla
[...]
CO
(oggi a CO
decurtazione del mutuo chirografario n. 1002038, oltre interessi e
rivalutazione, nella misura che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- condannare la CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al
[...]
IGnor e alla IGnora tutti gli importi Parte_2 Parte_1
corrisposti alla CO
CO
(ora , a titolo di interessi, spese e competenze sulle somme
[...]
capitali erogate in ragione del mutuo chirografario n. 1002038, oltre interessi
e rivalutazione, in misura da accertarsi in corso di causa;
- condannare la CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento
[...]
dei danni, anche non patrimoniali, patiti dagli esponenti in conseguenza della
stipulazione del mutuo chirografario n. 1002038, in misura da determinarsi in
corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- rigettare tutte le domande formulate da CO
, ora
[...] COroparte_5
e da quale procuratrice di
[...] COroparte_3
pagina 5 di 31 nei cui confronti – oltre che sin d'ora nei confronti di COroparte_6
ulteriori cessionari – si intendono estese e riproposte tutte le eccezioni e difese
già svolte nei confronti della CP_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
(A) PROVA PER TESTI
Si ribadisce la richiesta di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli
formulati nella seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. con i medesimi
testimoni ivi indicati e che qui si ribadiscono:
1) vero che la BCC di Pompiano, in persona dei suoi funzionari tra i quali i
RI , e nell'estate 2008 pretese Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
ed ottenne che i RI e sottoscrivessero il mutuo Pt_2 PT
chirografario n. 1002038 per Euro 2.000.000,00 in data 08.08.2008 (sub doc.
13 fascicolo e doc. 15 fascicolo che si rammostra), imponendo PT Pt_2
loro che l'importo, una volta indicato a credito del c/c n. 25000255374 a loro
intestato, fosse immediatamente e contestualmente accreditato a e CP_9
quindi da questa a come da docc. 7, 28, 29, 30, 42 fascicolo CP_10
e docc. 7, 30, 31, 32, 44 fascicolo che si rammostrano;
PT Pt_2
2) vero che la BCC di Pompiano, in persona dei suoi funzionari tra i quali i
pagina 6 di 31 RI , e nell'estate 2008, in Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
occasione di diversi incontri tenuti presso le sedi di e di Palazzolo, CP_1
minacciò i RI e di sospendere immediatamente tutti i fidi Pt_2 PT
in essere in favore delle Società del Gruppo, di escutere le fideiussioni
rilasciate a garanzia dei crediti della Banca medesima in data 13.11.2006,
18.05.2006, 17.10.2006 e 13.11.2006 menzionate nella lettera sub doc. 11 che
si rammostra (fascicolo sia che , e di attivarsi per ottenere la PT Pt_2
dichiarazione di fallimento di e di qualora essi non CP_9 CP_10
avessero accettato di sottoscrivere il mutuo chirografario n. 1002038 in data
08.08.2008 (sub doc. 13 fascicolo e doc. 15 fascicolo che si PT Pt_2
rammostra);
3) vero che in data 05.08.2009, la BCC di in persona dei suoi CP_1
Per funzionari tra i quali i RI Gozzini, , e CP_8 Per_3 Per_4
pretese ed ottenne che i RI e stipulassero il contratto di Pt_2 PT
mutuo fondiario di Euro 450.000,00 n. 1004032, a rogito Notaio di Per_5
Palazzolo sull'Oglio, Rep. n. 3784/1950, che si rammostra sub doc. 5
(fascicolo sia che , imponendo loro che l'importo fosse PT Pt_2
immediatamente impiegato per ridurre di Euro 400.000,00 l'esposizione
debitoria di nei confronti della come da docc. 7 e 42 CP_9 CP_1
(fascicolo e docc. 7 e 44 (fascicolo e minacciando altrimenti PT Pt_2
di attivarsi per chiedere il Fallimento di Alpe S.p.A. e di escutere le
pagina 7 di 31 fideiussioni menzionate a p. 2 della lettera sub doc. 11 (fascicolo sia PT
che che si rammostra;
Pt_2
4) vero che in data 07.05.2010 la BCC di in persona dei suoi CP_1
funzionari tra i quali i RI , e Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
pretese ed ottenne che i RI e stipulassero il contratto di Pt_2 PT
mutuo fondiario di Euro 710.000,00 n. 1005562, a rogito Notaio di Per_6
Brescia, Rep. n. 139209/42434, che si rammostra sub doc. 6 (fascicolo sia
che , imponendo loro che l'importo fosse impiegato a PT Pt_2
decurtazione del mutuo chirografario n. 1002038 in data 08.08.2008 (come da
docc. 7, 8, e 42 fascicolo e docc. 7, 8 e 44 fascicolo che si PT Pt_2
rammostrano) e dell'esposizione debitoria di AM S.p.A. (come da
docc. 7 e 42 fascicolo e docc. 7 e 44 fascicolo che si PT Pt_2
rammostrano), e minacciando altrimenti di attivarsi per chiedere il Fallimento
di AM S.p.A. e di escutere le fideiussioni in data 10.11.2009 e
18.09.2008, menzionate a p. 1 della lettera sub doc. 11 (fascicolo sia PT
che che si rammostra;
Pt_2
5) vero che la BCC di Pompiano, in persona dei suoi funzionari tra i quali i
RI , e al fine di conseguire dai Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
coniugi e la sottoscrizione del mutuo chirografario n. 1002038 Pt_2 PT
per Euro 2.000.000,00 in data 08.08.2008 (sub doc. 13 fascicolo e PT
doc. 15 fascicolo che si rammostra), del mutuo fondiario in data Pt_2
pagina 8 di 31 05.08.2009 di Euro 450.000,00 n. 1004032, a rogito Notaio di Per_5
Palazzolo sull'Oglio, Rep. n. 3784/1950, che si rammostra sub doc. 5
(fascicolo sia che , e del mutuo fondiario in data 07.05.2010 di PT Pt_2
Euro 710.000,00 n. 1005562, a rogito Notaio di Brescia, Rep. n. Per_6
139209/42434, che si rammostra sub 6 (fascicolo sia che , e PT Pt_2
l'impiego dei relativi importi secondo le modalità descritte nei capp. 1-2-3-4
che precedono, in occasione di diversi incontri tenuti presso le filiali di
Palazzolo e di prima della stipula di ciascun atto, rappresentò a più CP_1
riprese ai coniugi che la sottoscrizione degli atti in questione e Pt_2
l'impiego dei relativi importi secondo le modalità descritte avrebbe evitato il
dissesto fallimentare delle Società del Gruppo Alpe S.p.A. ( CP_10 [...]
e AM S.p.A.); CP_9
6) vero che il Notaio di Brescia, dapprima richiesto di procedere Persona_7
alla stipula del mutuo fondiario in data 07.05.2010 di Euro 710.000,00 n.
1005562, a rogito Notaio di Brescia, Rep. n. 139209/42434, che si Per_6
rammostra sub 6 (fascicolo sia che , si rifiutò di procedere PT Pt_2
adducendo la sussistenza, a suo parere, di una situazione prefallimentare delle
Società del Gruppo Alpe S.p.A., e che il rogito, su iniziativa della BCC di
fu poi affidato al Notaio e da questi eseguito CP_1 Persona_8
presso la sede della in CP_1 CP_1
Si indicano a testi sui capp. da 1 a 5: (dipendente Testimone_1 CP_10
pagina 9 di 31 , residente in [...], Castelli Calepio (BG); Dott. CP_3
(commercialista che prestava assistenza alle Società del Testimone_2
Gruppo Alpe), con Studio in Viale Venezia n. 170, Brescia;
Dott. Tes_3
(commercialista che prestava assistenza alle Società del Gruppo Alpe),
[...]
con Studio in Corso Galileo Ferraris n. 18, Torino.
Sul cap. 6: Notaio con Studio in Brescia, Via Borgo Pietro Persona_7
Wuhrer n. 89; Testimone_1
(C) CO1
Si ribadisce infine la richiesta di CTU sui rapporti contabili oggetto di causa
al fine di quantificare le somme indebitamente corrisposte dagli odierni
appellanti alla a titolo di quota di interessi convenzionali, spese e CP_1
competenze (cfr. doc. 18 fascicolo primo grado e relativo doc. 20 PT
fascicolo , a valere sul conto corrente n. 25000255374”.” Pt_2
Dell'appellata COroparte_5
[...]
“CONCLUSIONI
Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita:
- rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque
infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
pagina 10 di 31 - dichiarare gli appellanti debitori degli importi indicati nel decreto ingiuntivo
opposto perché dimostrati certi, liquidi ed esigibili;
- condannare gli appellanti a pagare in favore del cessionario del credito la
somma ingiunta oltre agli interessi maturati e maturandi ai tassi, sugli importi
e dalle decorrenze indicati nell'espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze degli appellanti per le ragioni esposte;
- ammettere, in subordine, prova contraria per testi sulle circostanze che
dovessero essere ammesse. Si indicano a testi: Tes_4 Testimone_5
responsabile della filiale di Palazzolo S/O della Testimone_6 CP_8
CP_1
CO2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza e
deduzione disattesa, in via preliminare respingere l'istanza ex art 283 c.p.c. in
quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, sempre in
via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
per i motivi di cui in narrativa, nel merito, respingere l'appello e tutte le
domande con esso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e/o
comunque non provate per i motivi di cui in narrativa, confermando, per
pagina 11 di 31 l'effetto, la sentenza n. 1205/2020 emessa in data 24.6.2020 e pubblicata in
data
26.06.2020 dal Tribunale dii Brescia Seconda Sezione Civile con effetti anche
nei confronti di quale cessionaria del credito di COroparte_4 CP_6
ed originariamente di CO
. In ogni caso con condanna degli appellanti al pagamento
[...]
integrale di spese e competenze professionali del presente giudizio“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 6002/2011, immediatamente esecutivo,
emesso dal Tribunale di Brescia in data 01/09/2011 su istanza della
[...]
, odierna convenuta, per CO
il pagamento, a carico suo e del marito , condebitore in solido, Parte_2
della somma di € 103.718,08, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di debito residuo del mutuo chirografario di originari € 2.000.000 contratto dai coniugi
– in data 8.8.2008. Pt_2 PT
La IG.ra affermava di essere socia al 50 %, unitamente al marito PT
, che deteneva il restante 50 %, della società , la Parte_2 CP_9
quale era stata successivamente dichiarata fallita in data 12/07/2020; che la controllava, fra le altre, anche la società anch'essa CP_9 CP_10
pagina 12 di 31 dichiarata fallita in data 30/09/2010; che nel 2006 la banca convenuta aveva concesso fidi, sia alla che alla i quali erano stati garantiti CP_10 CP_9
mediante fideiussione dal solo (quanto alla , ovvero dal Pt_2 CP_10 Pt_2
e dalla in solido, quanto alla che negli anni 2008 – 2020 i PT CP_9
rapporti fra le due società e la banca avevano subito un'involuzione che aveva condotto l'istituto di credito ad esigere, a garanzia dell'esposizione debitoria delle due società, la sottoscrizione da parte dei coniugi del contratto di Pt_2
mutuo chirografario dell'08/08/2008, posto a fondamento del ricorso monitorio, per l'importo di € 2.000.000, del contratto di mutuo fondiario del
05/08/2009, dell'importo di € 450.000, garantito da ipoteca iscritta sui beni personali dei coniugi fino alla concorrenza di € 810.000, della Pt_2
concessione in pegno di titoli per un valore nominale di € 50.000, di altro contratto di mutuo fondiario datato 07/05/2010, pure garantito da ipoteca sui beni dei coniugi e, infine, di svariate fideiussioni personali a carico dei coniugi a garanzia dei debiti delle due società; che la somma mutuata ai coniugi in data
08/08/2008, di cui al decreto ingiuntivo opposto, veniva immediatamente accreditata sul conto corrente intestato ad e, quindi, da questa CP_9
bonificato alla su altro conto ad essa intestato ed acceso presso la CP_10
medesima allo scopo di ridurre l'esposizione debitoria di detta società CP_1
con la stessa BCC convenuta;
che non vi era stata la traditio del denaro in favore dei coniugi che la banca erogante, aveva fatto leva sulle Pt_2
pagina 13 di 31 molteplici garanzie personali che i coniugi le avevano rilasciato, abusando della sua posizione, e costringendo gli stessi a contrarre il debito chirografario per saldare i debiti della verso la stessa che in tal modo la banca CP_9 CP_1
aveva conseguito indebiti vantaggi sul piano della par condicio creditorum,
ponendo in essere attività illecita.
Stante quanto premesso la sig.ra eccepiva che, mancando la funzione PT
di finanziamento dei debitori ed essendo destinato a finanziare le casse della società poi fallita, il contratto di mutuo chirografario era illecito e/o nullo per mancanza di causa o, infine, annullabile per vizio del consenso (violenza o dolo). Conseguentemente veniva domandata, previa sospensione dell'immediata esecutività del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, condannarsi la banca convenuta a restituire le somme indebitamente corrisposte dall'attrice a titolo di finanziamento o, in subordine,
quelle corrisposte a titolo di interessi convenzionali, anatocistici e/o usurari,
oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali e da lite temeraria.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta.
Con altro atto di citazione proponeva opposizione al Parte_2
medesimo decreto ingiuntivo, proponendo gli stessi motivi dedotti dalla condebitrice e la banca costituendosi in giudizio riproponeva le PT
medesime difese e conclusioni. pagina 14 di 31 In considerazione di ciò, alla prima udienza le cause, già assegnate al medesimo giudice istruttore, venivano riunite.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 10/05/2017,
interveniva volontariamente in causa la società , quale COroparte_3
procuratrice di , cessionaria del credito oggetto di causa per CP_6
averlo acquistato dalla cedente Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta soc. coop., in data 09/06/2014, facendo proprie tutte le difese e conclusioni della convenuta.
Quanto al merito della controversia il tribunale rilevata la validità del contratto di mutuo chirografario costituente il titolo del credito ingiunto, riteneva infondata la doglianza di presunta nullità per asserita simulazione o per mancanza di causa, dovendosi, per contro, ritenere che il contratto fosse assistito dalla effettiva volontà dei mutuatari di percepire la somma di denaro,
volontà poi concretamente attuata mediante il conferimento, da parte della banca mutuante in favore dei mutuatari, della disponibilità giuridica della somma di denaro.
Nello specifico il tribunale rilevava che l'elaborazione giurisprudenziale creatasi intorno al dettato dell'art. 1813 c.c. riteneva sufficiente ai fini della
traditio del contratto reale di mutuo, la mera attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica del denaro (Cass. 2483/2001), la quale si realizzava nel momento in cui il mutuante creava un titolo autonomo (prima inesistente) di pagina 15 di 31 disponibilità del denaro a favore del mutuatario, in forza del quale la somma usciva dalla disponibilità della mutuante ed entrava in quella del mutuatario.
Nel caso in esame, la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità del denaro mutuato in favore dei mutuatari era avvenuta con l'accredito
(incontestato e documentato) delle somme sul conto corrente n. 25000255374,
cointestato ai coniugi – Tale accredito aveva, Pt_2 PT
inequivocabilmente, determinato l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e l'acquisizione al patrimonio dei mutuatari.
Pertanto non si era realizzata alcuna simulazione assoluta in concreto,
considerato che i mutuatari avevano realmente voluto l'accredito della somma per ottenere una nuova provvista da destinare all'operazione di finanziamento dei soci in favore della società di famiglia, come attestato dall'ordine di bonifico impartito da a debito del conto corrente (cointestato Parte_2
con la sig.ra su cui era stata accreditata la somma mutuata, ed in PT
favore della società a titolo di finanziamento soci. CP_9
Il tribunale riteneva infondata anche la doglianza di asserita nullità del negozio per mancanza di causa, essendo evidente, in considerazione di quanto sopraesposto, la causa del finanziamento, così come di asserita annullabilità
per vizio del consenso, non essendo risultata dimostrata alcuna pressione, in termini di violenza o dolo, da parte della banca, sulla volontà dei mutuatari, al fine di concludere il contratto e, per il vero, non essendo neppure astrattamente pagina 16 di 31 configurabile il danno ingiusto, presupposto della fattispecie.
Infatti non risultava dirimente la circostanza che i mutuatari fossero, alla data della stipula del mutuo in esame, garanti dei debiti contratti verso la medesima banca dalle due società di famiglia, né il fatto chela banca avesse paventato la possibilità di escutere le garanzie, posto che l'eventuale escussione delle garanzie, giammai avrebbe potuto assumere il carattere dell'ingiustizia o dell'abuso, a fronte della palese consapevolezza da parte dei coniugi Pt_2
delle condizioni economiche delle loro società (delle quali erano l'uno amministratore, l'altra socia).
Infondata era anche l'azione risarcitoria, non essendo configurabile alcuna condotta illecita, ai danni dei mutuatari, in capo alla banca erogante,
considerato che gli attori, anzi, avevano beneficiato delle somme concesse per poi liberamente utilizzarle per finanziare le loro società, ben conoscendone lo stato di indebitamento.
Infine, il tribunale riteneva che dovesse essere respinta per genericità, al limite della nullità, la domanda di ripetizione degli interessi convenzionali,
asseritamente anatocistici e/o usurari, non essendo state neppure precisate le norme violate, i tassi applicati e l'entità asseritamente percepita dalla banca in modo indebito.
In conclusione, il tribunale rigettava l'opposizione, confermando pagina 17 di 31 conseguentemente il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite venivano addebitate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo (in complessivi €. 7500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge) con riduzione dei compensi tariffari,
attesa la natura documentale della controversia, mentre le spese di costituzione sostenute dalla terza intervenuta restavano a suo carico, attesa l'assenza di domande nei suoi confronti.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza e Parte_1 Pt_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) Sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente in punto di nullità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038 – errore in diritto / errata applicazione degli artt.
1418, 1325 e 1813 c.c. – mancato perfezionamento del contratto di mutuo, sua nullità per difetto di causa originaria: parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato le domande attoree volte a far accertare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038.
In particolare, osserva che il perfezionamento del contratto di mutuo esige che la somma mutuata entri effettivamente, e non già in modo solo apparente,
virtuale e fittizio, nella disponibilità del mutuatario.
pagina 18 di 31 Nel caso di specie la disponibilità effettiva della somma mutuata in capo agli appellanti sarebbe del tutto mancata, in quanto al fine di integrare il requisito della disponibilità della somma mutuata non sarebbe sufficiente che la banca accrediti, solo fittiziamente e simulatamente, la somma sul conto corrente andando così a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti della stessa.
Pertanto, non essendo avvenuta una vera traditio della somma mutuata il contratto di mutuo non si sarebbe perfezionato e conseguentemente risulterebbe privo di effetto giuridico per violazione dell'art. 1418 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1325 e 1813 c.c.
Inoltre, parte appellante osserva che lo scopo del finanziamento era quello di consentire l'incremento delle risorse finanziarie della società e non quello di realizzare il rientro unilaterale dell'esposizione debitoria della banca nei riguardi della controllata CP_10
Le circostanze esposte dimostrerebbero la deviazione dallo schema contrattuale previsto nel caso di specie, posto che il risultato finale dell'operazione sarebbe stato quello di eliminare il debito della banca nei riguardi della società senza alcuna destinazione della liquidità CP_10
nel patrimonio di CP_9
Inoltre, parte appellante assume che la circostanza che le somme erogate siano state destinate al vantaggio esclusivo della Banca si porrebbe in contrasto con pagina 19 di 31 il principio generale secondo cui, ai fini della sussistenza della causa del contratto, è richiesta la tendenziale o almeno approssimativa equivalenza delle prestazioni negoziali, che nel caso di specie sarebbe assente dato l'esclusivo vantaggio ottenuto dalla banca.
Inoltre, parte appellante censura la pronuncia di prime cure anche nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la simulazione oggettiva, in quanto a suo dire l'operazione descritta sarebbe stata posta in essere, su iniziativa della banca, al solo fine di conseguire indebitamente un vantaggio, con lesione della par
condicio creditorum.
Ulteriormente l'appellante sostiene che la banca avrebbe imposto la stipulazione dei mutui ipotecari al solo ed evidente fine di decurtare l'esposizione chirografaria dal mutuo n. 1002038.
2) Sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente in punto di annullabilità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038 – errore in diritto / errata applicazione degli artt. 1434
e ss. c.c. - omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio: parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la doglianza di asserita nullità del contratto di mutuo in quanto la banca avrebbe ottenuto la stipula del contratto tramite una vera e propria coercizione della volontà degli appellanti e, al contempo, mediante un'ingannevole rappresentazione delle prospettive di pagina 20 di 31 recupero della situazione patrimoniale di CP_10
Nello specifico nel caso in esame la banca avrebbe manifestato l'intenzione di porre in essere azioni finalizzate a cagionare il fallimento delle società,
mediante la sospensione di tutti i fidi, con richiesta di immediato rientro e conseguente escussione delle fideiussioni rilasciate.
La banca avrebbe quindi con la propria condotta influito in modo determinante sulla formazione del consenso degli appellanti alla stipulazione del contratto di mutuo.
Parte appellante osserva che la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto quando sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, realizzando in tal modo un abuso del diritto, ottenendo così un vantaggio superiore a quello che l'esercizio del diritto stesso comporterebbe.
Nel caso in esame a suo dire la banca non avrebbe voluto avvalersi in modo fisiologico delle fideiussioni prestate, ma avrebbe inteso profittarne come mezzo per costringere gli appellanti ad assumersi direttamente l'esposizione debitoria delle società garantite, abusando così della posizione di titolare delle garanzie.
Al fine di provare quanto esposto gli appellanti insistono per l'ammissione dei capitoli di prova formulati per dimostrare il carattere illecito della condotta tenuta dalla banca, e perché venga disposta CTU al fine di quantificare le pagina 21 di 31 somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi convenzionali, spese e competenze a valere sul conto corrente n. 25000255374.
3) Sull'erroneità della Sentenza di primo grado nel capo in cui ha negato il diritto degli appellanti al risarcimento dei danni: parte appellante sostiene che la condotta tenuta dalla banca non potrebbe dirsi esente da colpa, avendo essa deviato dalle finalità istituzionali proprie di un corretto esercizio del credito,
determinando pregiudizi sia di carattere economico che non patrimoniale, al patrimonio e alle persone degli appellanti.
Inoltre, il comportamento tenuto dalla banca si porrebbe in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ed avrebbe determinato un ulteriore danno agli appellanti in ragione degli effetti della erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in relazione alla quale la banca dovrebbe incorrere nella c.d. “responsabilità da inesatte
informazioni” che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2034 c.c., sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti fra banca e cliente ai sensi degli artt.
1175, 1374 e 1375 c.c., determinando un danno sussistente in re ipsa.
4) Sull'erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui ha disposto la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellante, in caso di riforma della sentenza impugnata, domanda CP_1
anche la riforma in punto spese. pagina 22 di 31 ***
Costituendosi in giudizio CO
contesta integralmente l'appello
[...]
proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 31 dicembre 2020 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio premettendo che nel contesto di un'operazione di COroparte_4
cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso in Gazzetta
Ufficiale del 20.12.2018, Foglio delle inserzioni n. 147 Parte Seconda, è
divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art 58 del TUB, di
[...]
già titolare del credito originariamente di CP_6 [...]
successivamente CO COroparte_5
; chiedendo che il giudizio proseguisse in proprio favore,
[...]
con gli stessi crediti, diritti e garanzie e privilegi esistenti in capo alla cedente.
In data 19 dicembre 2024 parte appellante proponeva istanza di rimessione in termini a fronte dell'impossibilità di poter effettuare il deposito della comparsa conclusionale a causa di problemi tecnici.
La Corte riservava la valutazione dell'istanza unitamente alla decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 23 di 31 In via preliminare si rileva che in data 19 dicembre 2024 parte appellante ha formulato istanza di rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Parte appellante deduceva di aver eseguito il deposito telematico dell'atto processuale in data 16/12/2024, di aver ricevuto alle ore 16.49 la PEC di accettazione del deposito ed alle ore 18.57 quella di consegna.
Tuttavia, alle ore 19.20 del medesimo giorno veniva ricevuto il seguente messaggio PEC “non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato
scartato” – “Il Mittente del messaggio
( non è autorizzato al Processo Email_1
telematico”.
Parte appellante provvedeva a contattare la Cancelleria della presente Corte, la quale comunicava che si erano registrati problemi nei sistemi telematici.
In considerazione del fatto che, come comunicato dalla Cancelleria adita in data 16/12/2024, si erano verificate delle problematiche tecniche sul sistema di deposito ministeriale, e che parte appellante aveva effettuato, come comprovato dalle due pec ricevute, il deposito tempestivamente la Corte
accoglie l'istanza di rimessione in termini ed ammette il (già avvenuto)
deposito della comparsa conclusionale, in quanto il mancato corretto completamento del deposito entro il termine di legge è avvenuto per una causa pagina 24 di 31 ad essa non imputabile.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta l'erroneità della pronuncia appellata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente relative alla nullità del contratto di mutuo chirografario.
Nello specifico parte appellante afferma che nel caso in esame è mancata la disponibilità effettiva della somma data a mutuo in capo ai mutuatari, e che le somme sarebbero state in concreto adoperate per ripianare pregresse passività.
Si osserva che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con
la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili)
ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte
del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata
attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore
del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme
dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del
mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al
ripianamento del saldo negativo del conto stesso.” (Corte di Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 37654/2021, in senso conforme Cassazione n.
2483/2001).
pagina 25 di 31 A seguito dell'analisi del contratto di mutuo stipulato fra le parti in data
08/08/2008, si rileva che l'art. 1 dello stesso prevede che con tale atto la banca concedeva alla parte mutuataria un finanziamento mediante accredito in c/c n.
25000255374, in essere presso la filiale di Palazzolo sull'Oglio, e che con la sottoscrizione del contratto ne veniva rilasciata quietanza.
Inoltre, le parti precisavano che “l'importo verrà utilizzato per finanziamento
soci”.
Dunque, si rileva che la parte mutuataria attraverso la sottoscrizione del contratto ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento, ed inoltre si osserva che secondo consolidato principio giurisprudenziale “Il creditore che,
rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento
rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex
artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a
norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o
violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della
dichiarazione.” (Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023,
in senso conforme Cassazione civile n. 4196/2014 e n.629738/2001).
Pertanto, in conformità al sopracitato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si reputa che il contratto di mutuo si è perfezionato, essendo avvenuta nel caso in esame la traditio rei tramite l'accredito nel conto corrente del mutuatario delle somme mutuate. pagina 26 di 31 Ulteriormente per completezza si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per
ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante,
non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e
non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento
del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della
pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in
conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei"
giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già
esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23149/2022, in senso conforme n.
37654/2021, n. 17194/15 e n. 1945/99).
Dunque, anche ove le somme non fossero state concretamente adoperate in conformità alla pattuizione contrattuale, ma per ripianare la pregressa esposizione debitoria, ciò non determinerebbe in ogni caso la nullità del mutuo.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il primo motivo di appello,
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente in punto di annullabilità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038 per pagina 27 di 31 violenza e/o dolo ribadendo che il contratto era stato concluso dai sig. e Pt_2
per effetto di un'illecita coazione posta in essere dalla banca nei loro PT
confronti.
A tale proposito il collegio osserva anzitutto che ai sensi dell'art. 1438 c.c. “la
minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti”, e rileva che nel caso di specie la banca ha unicamente prospettato alla controparte l'eventualità di un possibile esercizio da parte sua di un proprio diritto, ovvero quello di intraprendere eventuali iniziative processuali a tutela dei propri crediti, dunque perseguendo finalità lecite e concesse dalla legge.
Quanto al dolo, non consta né deduzione di artifici o raggiri atti ad indurre in errore la controparte né ancor prima la sussistenza in capo al mutuatario di un qualsiasi errore frutto dell'altrui attività decettiva.
La Corte dichiara quindi infondato il secondo motivo di appello, cui si correla il rigetto pure delle richieste istruttorie formulate, non soltanto perché
generiche e valutative, ma anche, ed anzi soprattutto, perché inidonee a fornir dimostrazione del fatto che la banca, nel minacciare l'esercizio dei propri diritti in quanto creditrice, intendesse ottenere vantaggi ulteriori e perciò
ingiusti, ex art.1438 c.c.
Infine, si rileva che dal rigetto dei primi due motivi di appello consegue il pagina 28 di 31 rigetto pure del terzo motivo, con cui parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato le richieste risarcitorie.
Per le considerazioni che precedono deve concludersi negando sussistere prova dell'attuazione da parte della banca di condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede, né del carattere illecita della lamentata segnalazione dell'insoluto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia così come del danno che ne sarebbe conseguito.
Spese
Con il quarto motivo parte appellante domanda la riforma in punto spese della pronuncia impugnata. Il motivo in esame è assorbito poiché il relativo accoglimento avrebbe supposto il previo accoglimento di uno o più dei motivi precedenti.
Preso atto del rigetto integrale dell'appello il Collegio condanna parte appellante a rimborsare a
[...]
parte CO3
appellata, le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore indeterminabile – complessità media).
Egualmente, il Collegio condanna parte appellante alla refusione in favore di pagina 29 di 31 delle spese di lite del grado, poiché, quale cessionaria COroparte_4
del credito, ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 c.p.c., dunque trattandosi di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore indeterminabile
– complessità media).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1205/2020 del Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 26
giugno 2020.
-condanna la parte appellante a rimborsare a BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SOC.
pagina 30 di 31 e spese del grado, che si liquidano in euro 2.518,00 per la “fase CP_13
di studio”, euro 1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la fase istruttoria ed euro 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-condanna la parte appellante a rimborsare a le spese COroparte_4
del grado, che si liquidano in euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro
1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la fase istruttoria ed euro
4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 31 di 31
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai IGg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile R.G. 866/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 2020.
d a
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
sull'Oglio (BS), in data 19.11.1956, residente a [...], e dal (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...], in data [...], residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
CACCIATORE ERIKA (C.F.: ) del Foro di Treviso, C.F._3
con domicilio eletto presso lo Studio dell'Avv. Andrea Sepe con Studio in pagina 1 di 31 Brescia, Via Solferino n.53.
APPELLANTE
c o n t r o
CO
, ora
[...] [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. COroparte_2
IOLITA MASSIMO (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Brescia via Malta 7/C è elettivamente domiciliata.
APPELLATO
e quale procuratrice di , COroparte_3 Per_1
PARTE APPELLATA, interveniente volontaria in primo grado,
contumace
e società a responsabilità limitata con unico socio COroparte_4
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del pagina 2 di 31 Provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017 al numero 35527.1,
Sede legale in via Vittorio Betteloni, 2 – Milano, rappresentata e difesa dagli
Avv. ti AMMIRATI PAOLO ENRICO (C.F. e C.F._5
BARGAGLI SERENA (C.F. ), procuratori C.F._6
domiciliatari come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. II civile,
pubblicata in data 26 giugno 2020 con il n. 1205/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie dedotte in sede
monitoria dalla CO
ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
conseguentemente annullare e/o revocare e/o comunque caducare
integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con effetti anche nei confronti di
quale procuratrice di e/o di ulteriori COroparte_3 COroparte_6
pagina 3 di 31 cessionari;
- respingere in ogni caso qualsiasi domanda proposta dalla
[...]
, ora CO [...]
in persona del legale COroparte_5
rappresentante pro tempore, nonché da quale COroparte_3
procuratrice di nei cui confronti – oltre che sin d'ora nei COroparte_6
confronti dei successivi cessionari – si intendono estese e riproposte tutte le
eccezioni e difese già svolte nei confronti della Banca;
NEL MERITO, IN OGNI CASO E IN VIA RICONVENZIONALE
- dichiarare la nullità e/o illiceità del mutuo chirografario n. 1002038 o, in
subordine, pronunciarne l'annullamento per i motivi dedotti, con effetti anche
nei confronti di quale procuratrice di COroparte_3 CP_6
e/o di ulteriori cessionari;
[...]
- rigettare la richiesta di estromissione della CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
formulata da quale procuratrice di COroparte_3 COroparte_6
- condannare la CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alle
[...]
perdite patrimoniali subite dagli esponenti, a restituire tutte le somme da loro
pagina 4 di 31 indebitamente corrisposte, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, alla
[...]
CO
(oggi a CO
decurtazione del mutuo chirografario n. 1002038, oltre interessi e
rivalutazione, nella misura che sarà accertata come dovuta in corso di causa;
- condannare la CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al
[...]
IGnor e alla IGnora tutti gli importi Parte_2 Parte_1
corrisposti alla CO
CO
(ora , a titolo di interessi, spese e competenze sulle somme
[...]
capitali erogate in ragione del mutuo chirografario n. 1002038, oltre interessi
e rivalutazione, in misura da accertarsi in corso di causa;
- condannare la CO
, ora
[...] COroparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento
[...]
dei danni, anche non patrimoniali, patiti dagli esponenti in conseguenza della
stipulazione del mutuo chirografario n. 1002038, in misura da determinarsi in
corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- rigettare tutte le domande formulate da CO
, ora
[...] COroparte_5
e da quale procuratrice di
[...] COroparte_3
pagina 5 di 31 nei cui confronti – oltre che sin d'ora nei confronti di COroparte_6
ulteriori cessionari – si intendono estese e riproposte tutte le eccezioni e difese
già svolte nei confronti della CP_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
(A) PROVA PER TESTI
Si ribadisce la richiesta di essere ammessi alla prova per testi sui capitoli
formulati nella seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. con i medesimi
testimoni ivi indicati e che qui si ribadiscono:
1) vero che la BCC di Pompiano, in persona dei suoi funzionari tra i quali i
RI , e nell'estate 2008 pretese Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
ed ottenne che i RI e sottoscrivessero il mutuo Pt_2 PT
chirografario n. 1002038 per Euro 2.000.000,00 in data 08.08.2008 (sub doc.
13 fascicolo e doc. 15 fascicolo che si rammostra), imponendo PT Pt_2
loro che l'importo, una volta indicato a credito del c/c n. 25000255374 a loro
intestato, fosse immediatamente e contestualmente accreditato a e CP_9
quindi da questa a come da docc. 7, 28, 29, 30, 42 fascicolo CP_10
e docc. 7, 30, 31, 32, 44 fascicolo che si rammostrano;
PT Pt_2
2) vero che la BCC di Pompiano, in persona dei suoi funzionari tra i quali i
pagina 6 di 31 RI , e nell'estate 2008, in Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
occasione di diversi incontri tenuti presso le sedi di e di Palazzolo, CP_1
minacciò i RI e di sospendere immediatamente tutti i fidi Pt_2 PT
in essere in favore delle Società del Gruppo, di escutere le fideiussioni
rilasciate a garanzia dei crediti della Banca medesima in data 13.11.2006,
18.05.2006, 17.10.2006 e 13.11.2006 menzionate nella lettera sub doc. 11 che
si rammostra (fascicolo sia che , e di attivarsi per ottenere la PT Pt_2
dichiarazione di fallimento di e di qualora essi non CP_9 CP_10
avessero accettato di sottoscrivere il mutuo chirografario n. 1002038 in data
08.08.2008 (sub doc. 13 fascicolo e doc. 15 fascicolo che si PT Pt_2
rammostra);
3) vero che in data 05.08.2009, la BCC di in persona dei suoi CP_1
Per funzionari tra i quali i RI Gozzini, , e CP_8 Per_3 Per_4
pretese ed ottenne che i RI e stipulassero il contratto di Pt_2 PT
mutuo fondiario di Euro 450.000,00 n. 1004032, a rogito Notaio di Per_5
Palazzolo sull'Oglio, Rep. n. 3784/1950, che si rammostra sub doc. 5
(fascicolo sia che , imponendo loro che l'importo fosse PT Pt_2
immediatamente impiegato per ridurre di Euro 400.000,00 l'esposizione
debitoria di nei confronti della come da docc. 7 e 42 CP_9 CP_1
(fascicolo e docc. 7 e 44 (fascicolo e minacciando altrimenti PT Pt_2
di attivarsi per chiedere il Fallimento di Alpe S.p.A. e di escutere le
pagina 7 di 31 fideiussioni menzionate a p. 2 della lettera sub doc. 11 (fascicolo sia PT
che che si rammostra;
Pt_2
4) vero che in data 07.05.2010 la BCC di in persona dei suoi CP_1
funzionari tra i quali i RI , e Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
pretese ed ottenne che i RI e stipulassero il contratto di Pt_2 PT
mutuo fondiario di Euro 710.000,00 n. 1005562, a rogito Notaio di Per_6
Brescia, Rep. n. 139209/42434, che si rammostra sub doc. 6 (fascicolo sia
che , imponendo loro che l'importo fosse impiegato a PT Pt_2
decurtazione del mutuo chirografario n. 1002038 in data 08.08.2008 (come da
docc. 7, 8, e 42 fascicolo e docc. 7, 8 e 44 fascicolo che si PT Pt_2
rammostrano) e dell'esposizione debitoria di AM S.p.A. (come da
docc. 7 e 42 fascicolo e docc. 7 e 44 fascicolo che si PT Pt_2
rammostrano), e minacciando altrimenti di attivarsi per chiedere il Fallimento
di AM S.p.A. e di escutere le fideiussioni in data 10.11.2009 e
18.09.2008, menzionate a p. 1 della lettera sub doc. 11 (fascicolo sia PT
che che si rammostra;
Pt_2
5) vero che la BCC di Pompiano, in persona dei suoi funzionari tra i quali i
RI , e al fine di conseguire dai Per_2 CP_8 Per_3 Per_4
coniugi e la sottoscrizione del mutuo chirografario n. 1002038 Pt_2 PT
per Euro 2.000.000,00 in data 08.08.2008 (sub doc. 13 fascicolo e PT
doc. 15 fascicolo che si rammostra), del mutuo fondiario in data Pt_2
pagina 8 di 31 05.08.2009 di Euro 450.000,00 n. 1004032, a rogito Notaio di Per_5
Palazzolo sull'Oglio, Rep. n. 3784/1950, che si rammostra sub doc. 5
(fascicolo sia che , e del mutuo fondiario in data 07.05.2010 di PT Pt_2
Euro 710.000,00 n. 1005562, a rogito Notaio di Brescia, Rep. n. Per_6
139209/42434, che si rammostra sub 6 (fascicolo sia che , e PT Pt_2
l'impiego dei relativi importi secondo le modalità descritte nei capp. 1-2-3-4
che precedono, in occasione di diversi incontri tenuti presso le filiali di
Palazzolo e di prima della stipula di ciascun atto, rappresentò a più CP_1
riprese ai coniugi che la sottoscrizione degli atti in questione e Pt_2
l'impiego dei relativi importi secondo le modalità descritte avrebbe evitato il
dissesto fallimentare delle Società del Gruppo Alpe S.p.A. ( CP_10 [...]
e AM S.p.A.); CP_9
6) vero che il Notaio di Brescia, dapprima richiesto di procedere Persona_7
alla stipula del mutuo fondiario in data 07.05.2010 di Euro 710.000,00 n.
1005562, a rogito Notaio di Brescia, Rep. n. 139209/42434, che si Per_6
rammostra sub 6 (fascicolo sia che , si rifiutò di procedere PT Pt_2
adducendo la sussistenza, a suo parere, di una situazione prefallimentare delle
Società del Gruppo Alpe S.p.A., e che il rogito, su iniziativa della BCC di
fu poi affidato al Notaio e da questi eseguito CP_1 Persona_8
presso la sede della in CP_1 CP_1
Si indicano a testi sui capp. da 1 a 5: (dipendente Testimone_1 CP_10
pagina 9 di 31 , residente in [...], Castelli Calepio (BG); Dott. CP_3
(commercialista che prestava assistenza alle Società del Testimone_2
Gruppo Alpe), con Studio in Viale Venezia n. 170, Brescia;
Dott. Tes_3
(commercialista che prestava assistenza alle Società del Gruppo Alpe),
[...]
con Studio in Corso Galileo Ferraris n. 18, Torino.
Sul cap. 6: Notaio con Studio in Brescia, Via Borgo Pietro Persona_7
Wuhrer n. 89; Testimone_1
(C) CO1
Si ribadisce infine la richiesta di CTU sui rapporti contabili oggetto di causa
al fine di quantificare le somme indebitamente corrisposte dagli odierni
appellanti alla a titolo di quota di interessi convenzionali, spese e CP_1
competenze (cfr. doc. 18 fascicolo primo grado e relativo doc. 20 PT
fascicolo , a valere sul conto corrente n. 25000255374”.” Pt_2
Dell'appellata COroparte_5
[...]
“CONCLUSIONI
Ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita:
- rigettare l'impugnazione proposta perché inammissibile e comunque
infondata in fatto ed in diritto, confermando la sentenza appellata;
pagina 10 di 31 - dichiarare gli appellanti debitori degli importi indicati nel decreto ingiuntivo
opposto perché dimostrati certi, liquidi ed esigibili;
- condannare gli appellanti a pagare in favore del cessionario del credito la
somma ingiunta oltre agli interessi maturati e maturandi ai tassi, sugli importi
e dalle decorrenze indicati nell'espositiva del ricorso per decreto ingiuntivo.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via istruttoria:
- rigettare le istanze degli appellanti per le ragioni esposte;
- ammettere, in subordine, prova contraria per testi sulle circostanze che
dovessero essere ammesse. Si indicano a testi: Tes_4 Testimone_5
responsabile della filiale di Palazzolo S/O della Testimone_6 CP_8
CP_1
CO2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza e
deduzione disattesa, in via preliminare respingere l'istanza ex art 283 c.p.c. in
quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, sempre in
via preliminare e nel rito, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello
per i motivi di cui in narrativa, nel merito, respingere l'appello e tutte le
domande con esso formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e/o
comunque non provate per i motivi di cui in narrativa, confermando, per
pagina 11 di 31 l'effetto, la sentenza n. 1205/2020 emessa in data 24.6.2020 e pubblicata in
data
26.06.2020 dal Tribunale dii Brescia Seconda Sezione Civile con effetti anche
nei confronti di quale cessionaria del credito di COroparte_4 CP_6
ed originariamente di CO
. In ogni caso con condanna degli appellanti al pagamento
[...]
integrale di spese e competenze professionali del presente giudizio“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 6002/2011, immediatamente esecutivo,
emesso dal Tribunale di Brescia in data 01/09/2011 su istanza della
[...]
, odierna convenuta, per CO
il pagamento, a carico suo e del marito , condebitore in solido, Parte_2
della somma di € 103.718,08, oltre interessi e spese, pretesa a titolo di debito residuo del mutuo chirografario di originari € 2.000.000 contratto dai coniugi
– in data 8.8.2008. Pt_2 PT
La IG.ra affermava di essere socia al 50 %, unitamente al marito PT
, che deteneva il restante 50 %, della società , la Parte_2 CP_9
quale era stata successivamente dichiarata fallita in data 12/07/2020; che la controllava, fra le altre, anche la società anch'essa CP_9 CP_10
pagina 12 di 31 dichiarata fallita in data 30/09/2010; che nel 2006 la banca convenuta aveva concesso fidi, sia alla che alla i quali erano stati garantiti CP_10 CP_9
mediante fideiussione dal solo (quanto alla , ovvero dal Pt_2 CP_10 Pt_2
e dalla in solido, quanto alla che negli anni 2008 – 2020 i PT CP_9
rapporti fra le due società e la banca avevano subito un'involuzione che aveva condotto l'istituto di credito ad esigere, a garanzia dell'esposizione debitoria delle due società, la sottoscrizione da parte dei coniugi del contratto di Pt_2
mutuo chirografario dell'08/08/2008, posto a fondamento del ricorso monitorio, per l'importo di € 2.000.000, del contratto di mutuo fondiario del
05/08/2009, dell'importo di € 450.000, garantito da ipoteca iscritta sui beni personali dei coniugi fino alla concorrenza di € 810.000, della Pt_2
concessione in pegno di titoli per un valore nominale di € 50.000, di altro contratto di mutuo fondiario datato 07/05/2010, pure garantito da ipoteca sui beni dei coniugi e, infine, di svariate fideiussioni personali a carico dei coniugi a garanzia dei debiti delle due società; che la somma mutuata ai coniugi in data
08/08/2008, di cui al decreto ingiuntivo opposto, veniva immediatamente accreditata sul conto corrente intestato ad e, quindi, da questa CP_9
bonificato alla su altro conto ad essa intestato ed acceso presso la CP_10
medesima allo scopo di ridurre l'esposizione debitoria di detta società CP_1
con la stessa BCC convenuta;
che non vi era stata la traditio del denaro in favore dei coniugi che la banca erogante, aveva fatto leva sulle Pt_2
pagina 13 di 31 molteplici garanzie personali che i coniugi le avevano rilasciato, abusando della sua posizione, e costringendo gli stessi a contrarre il debito chirografario per saldare i debiti della verso la stessa che in tal modo la banca CP_9 CP_1
aveva conseguito indebiti vantaggi sul piano della par condicio creditorum,
ponendo in essere attività illecita.
Stante quanto premesso la sig.ra eccepiva che, mancando la funzione PT
di finanziamento dei debitori ed essendo destinato a finanziare le casse della società poi fallita, il contratto di mutuo chirografario era illecito e/o nullo per mancanza di causa o, infine, annullabile per vizio del consenso (violenza o dolo). Conseguentemente veniva domandata, previa sospensione dell'immediata esecutività del decreto, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, condannarsi la banca convenuta a restituire le somme indebitamente corrisposte dall'attrice a titolo di finanziamento o, in subordine,
quelle corrisposte a titolo di interessi convenzionali, anatocistici e/o usurari,
oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali e da lite temeraria.
Costituendosi in giudizio la banca contestava integralmente l'opposizione proposta.
Con altro atto di citazione proponeva opposizione al Parte_2
medesimo decreto ingiuntivo, proponendo gli stessi motivi dedotti dalla condebitrice e la banca costituendosi in giudizio riproponeva le PT
medesime difese e conclusioni. pagina 14 di 31 In considerazione di ciò, alla prima udienza le cause, già assegnate al medesimo giudice istruttore, venivano riunite.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 10/05/2017,
interveniva volontariamente in causa la società , quale COroparte_3
procuratrice di , cessionaria del credito oggetto di causa per CP_6
averlo acquistato dalla cedente Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta soc. coop., in data 09/06/2014, facendo proprie tutte le difese e conclusioni della convenuta.
Quanto al merito della controversia il tribunale rilevata la validità del contratto di mutuo chirografario costituente il titolo del credito ingiunto, riteneva infondata la doglianza di presunta nullità per asserita simulazione o per mancanza di causa, dovendosi, per contro, ritenere che il contratto fosse assistito dalla effettiva volontà dei mutuatari di percepire la somma di denaro,
volontà poi concretamente attuata mediante il conferimento, da parte della banca mutuante in favore dei mutuatari, della disponibilità giuridica della somma di denaro.
Nello specifico il tribunale rilevava che l'elaborazione giurisprudenziale creatasi intorno al dettato dell'art. 1813 c.c. riteneva sufficiente ai fini della
traditio del contratto reale di mutuo, la mera attribuzione al mutuatario della disponibilità giuridica del denaro (Cass. 2483/2001), la quale si realizzava nel momento in cui il mutuante creava un titolo autonomo (prima inesistente) di pagina 15 di 31 disponibilità del denaro a favore del mutuatario, in forza del quale la somma usciva dalla disponibilità della mutuante ed entrava in quella del mutuatario.
Nel caso in esame, la costituzione di un autonomo titolo di disponibilità del denaro mutuato in favore dei mutuatari era avvenuta con l'accredito
(incontestato e documentato) delle somme sul conto corrente n. 25000255374,
cointestato ai coniugi – Tale accredito aveva, Pt_2 PT
inequivocabilmente, determinato l'uscita del denaro dal patrimonio della banca e l'acquisizione al patrimonio dei mutuatari.
Pertanto non si era realizzata alcuna simulazione assoluta in concreto,
considerato che i mutuatari avevano realmente voluto l'accredito della somma per ottenere una nuova provvista da destinare all'operazione di finanziamento dei soci in favore della società di famiglia, come attestato dall'ordine di bonifico impartito da a debito del conto corrente (cointestato Parte_2
con la sig.ra su cui era stata accreditata la somma mutuata, ed in PT
favore della società a titolo di finanziamento soci. CP_9
Il tribunale riteneva infondata anche la doglianza di asserita nullità del negozio per mancanza di causa, essendo evidente, in considerazione di quanto sopraesposto, la causa del finanziamento, così come di asserita annullabilità
per vizio del consenso, non essendo risultata dimostrata alcuna pressione, in termini di violenza o dolo, da parte della banca, sulla volontà dei mutuatari, al fine di concludere il contratto e, per il vero, non essendo neppure astrattamente pagina 16 di 31 configurabile il danno ingiusto, presupposto della fattispecie.
Infatti non risultava dirimente la circostanza che i mutuatari fossero, alla data della stipula del mutuo in esame, garanti dei debiti contratti verso la medesima banca dalle due società di famiglia, né il fatto chela banca avesse paventato la possibilità di escutere le garanzie, posto che l'eventuale escussione delle garanzie, giammai avrebbe potuto assumere il carattere dell'ingiustizia o dell'abuso, a fronte della palese consapevolezza da parte dei coniugi Pt_2
delle condizioni economiche delle loro società (delle quali erano l'uno amministratore, l'altra socia).
Infondata era anche l'azione risarcitoria, non essendo configurabile alcuna condotta illecita, ai danni dei mutuatari, in capo alla banca erogante,
considerato che gli attori, anzi, avevano beneficiato delle somme concesse per poi liberamente utilizzarle per finanziare le loro società, ben conoscendone lo stato di indebitamento.
Infine, il tribunale riteneva che dovesse essere respinta per genericità, al limite della nullità, la domanda di ripetizione degli interessi convenzionali,
asseritamente anatocistici e/o usurari, non essendo state neppure precisate le norme violate, i tassi applicati e l'entità asseritamente percepita dalla banca in modo indebito.
In conclusione, il tribunale rigettava l'opposizione, confermando pagina 17 di 31 conseguentemente il decreto ingiuntivo.
Le spese di lite venivano addebitate in applicazione del principio della soccombenza e liquidate come da dispositivo (in complessivi €. 7500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge) con riduzione dei compensi tariffari,
attesa la natura documentale della controversia, mentre le spese di costituzione sostenute dalla terza intervenuta restavano a suo carico, attesa l'assenza di domande nei suoi confronti.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza e Parte_1 Pt_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) Sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente in punto di nullità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038 – errore in diritto / errata applicazione degli artt.
1418, 1325 e 1813 c.c. – mancato perfezionamento del contratto di mutuo, sua nullità per difetto di causa originaria: parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha rigettato le domande attoree volte a far accertare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038.
In particolare, osserva che il perfezionamento del contratto di mutuo esige che la somma mutuata entri effettivamente, e non già in modo solo apparente,
virtuale e fittizio, nella disponibilità del mutuatario.
pagina 18 di 31 Nel caso di specie la disponibilità effettiva della somma mutuata in capo agli appellanti sarebbe del tutto mancata, in quanto al fine di integrare il requisito della disponibilità della somma mutuata non sarebbe sufficiente che la banca accrediti, solo fittiziamente e simulatamente, la somma sul conto corrente andando così a ridurre l'esposizione debitoria nei confronti della stessa.
Pertanto, non essendo avvenuta una vera traditio della somma mutuata il contratto di mutuo non si sarebbe perfezionato e conseguentemente risulterebbe privo di effetto giuridico per violazione dell'art. 1418 c.c. in combinato disposto con gli artt. 1325 e 1813 c.c.
Inoltre, parte appellante osserva che lo scopo del finanziamento era quello di consentire l'incremento delle risorse finanziarie della società e non quello di realizzare il rientro unilaterale dell'esposizione debitoria della banca nei riguardi della controllata CP_10
Le circostanze esposte dimostrerebbero la deviazione dallo schema contrattuale previsto nel caso di specie, posto che il risultato finale dell'operazione sarebbe stato quello di eliminare il debito della banca nei riguardi della società senza alcuna destinazione della liquidità CP_10
nel patrimonio di CP_9
Inoltre, parte appellante assume che la circostanza che le somme erogate siano state destinate al vantaggio esclusivo della Banca si porrebbe in contrasto con pagina 19 di 31 il principio generale secondo cui, ai fini della sussistenza della causa del contratto, è richiesta la tendenziale o almeno approssimativa equivalenza delle prestazioni negoziali, che nel caso di specie sarebbe assente dato l'esclusivo vantaggio ottenuto dalla banca.
Inoltre, parte appellante censura la pronuncia di prime cure anche nella parte in cui non ha ritenuto sussistente la simulazione oggettiva, in quanto a suo dire l'operazione descritta sarebbe stata posta in essere, su iniziativa della banca, al solo fine di conseguire indebitamente un vantaggio, con lesione della par
condicio creditorum.
Ulteriormente l'appellante sostiene che la banca avrebbe imposto la stipulazione dei mutui ipotecari al solo ed evidente fine di decurtare l'esposizione chirografaria dal mutuo n. 1002038.
2) Sull'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente in punto di annullabilità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038 – errore in diritto / errata applicazione degli artt. 1434
e ss. c.c. - omessa e/o errata valutazione e/o interpretazione degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio: parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato la doglianza di asserita nullità del contratto di mutuo in quanto la banca avrebbe ottenuto la stipula del contratto tramite una vera e propria coercizione della volontà degli appellanti e, al contempo, mediante un'ingannevole rappresentazione delle prospettive di pagina 20 di 31 recupero della situazione patrimoniale di CP_10
Nello specifico nel caso in esame la banca avrebbe manifestato l'intenzione di porre in essere azioni finalizzate a cagionare il fallimento delle società,
mediante la sospensione di tutti i fidi, con richiesta di immediato rientro e conseguente escussione delle fideiussioni rilasciate.
La banca avrebbe quindi con la propria condotta influito in modo determinante sulla formazione del consenso degli appellanti alla stipulazione del contratto di mutuo.
Parte appellante osserva che la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto quando sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti, realizzando in tal modo un abuso del diritto, ottenendo così un vantaggio superiore a quello che l'esercizio del diritto stesso comporterebbe.
Nel caso in esame a suo dire la banca non avrebbe voluto avvalersi in modo fisiologico delle fideiussioni prestate, ma avrebbe inteso profittarne come mezzo per costringere gli appellanti ad assumersi direttamente l'esposizione debitoria delle società garantite, abusando così della posizione di titolare delle garanzie.
Al fine di provare quanto esposto gli appellanti insistono per l'ammissione dei capitoli di prova formulati per dimostrare il carattere illecito della condotta tenuta dalla banca, e perché venga disposta CTU al fine di quantificare le pagina 21 di 31 somme indebitamente corrisposte a titolo di interessi convenzionali, spese e competenze a valere sul conto corrente n. 25000255374.
3) Sull'erroneità della Sentenza di primo grado nel capo in cui ha negato il diritto degli appellanti al risarcimento dei danni: parte appellante sostiene che la condotta tenuta dalla banca non potrebbe dirsi esente da colpa, avendo essa deviato dalle finalità istituzionali proprie di un corretto esercizio del credito,
determinando pregiudizi sia di carattere economico che non patrimoniale, al patrimonio e alle persone degli appellanti.
Inoltre, il comportamento tenuto dalla banca si porrebbe in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, ed avrebbe determinato un ulteriore danno agli appellanti in ragione degli effetti della erronea segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, in relazione alla quale la banca dovrebbe incorrere nella c.d. “responsabilità da inesatte
informazioni” che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2034 c.c., sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti fra banca e cliente ai sensi degli artt.
1175, 1374 e 1375 c.c., determinando un danno sussistente in re ipsa.
4) Sull'erroneità della sentenza di primo grado nel capo in cui ha disposto la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellante, in caso di riforma della sentenza impugnata, domanda CP_1
anche la riforma in punto spese. pagina 22 di 31 ***
Costituendosi in giudizio CO
contesta integralmente l'appello
[...]
proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 31 dicembre 2020 è intervenuta ex art. 111 c.p.c. in giudizio premettendo che nel contesto di un'operazione di COroparte_4
cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso in Gazzetta
Ufficiale del 20.12.2018, Foglio delle inserzioni n. 147 Parte Seconda, è
divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art 58 del TUB, di
[...]
già titolare del credito originariamente di CP_6 [...]
successivamente CO COroparte_5
; chiedendo che il giudizio proseguisse in proprio favore,
[...]
con gli stessi crediti, diritti e garanzie e privilegi esistenti in capo alla cedente.
In data 19 dicembre 2024 parte appellante proponeva istanza di rimessione in termini a fronte dell'impossibilità di poter effettuare il deposito della comparsa conclusionale a causa di problemi tecnici.
La Corte riservava la valutazione dell'istanza unitamente alla decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 23 di 31 In via preliminare si rileva che in data 19 dicembre 2024 parte appellante ha formulato istanza di rimessione in termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Parte appellante deduceva di aver eseguito il deposito telematico dell'atto processuale in data 16/12/2024, di aver ricevuto alle ore 16.49 la PEC di accettazione del deposito ed alle ore 18.57 quella di consegna.
Tuttavia, alle ore 19.20 del medesimo giorno veniva ricevuto il seguente messaggio PEC “non è stato elaborato correttamente dal sistema ed è stato
scartato” – “Il Mittente del messaggio
( non è autorizzato al Processo Email_1
telematico”.
Parte appellante provvedeva a contattare la Cancelleria della presente Corte, la quale comunicava che si erano registrati problemi nei sistemi telematici.
In considerazione del fatto che, come comunicato dalla Cancelleria adita in data 16/12/2024, si erano verificate delle problematiche tecniche sul sistema di deposito ministeriale, e che parte appellante aveva effettuato, come comprovato dalle due pec ricevute, il deposito tempestivamente la Corte
accoglie l'istanza di rimessione in termini ed ammette il (già avvenuto)
deposito della comparsa conclusionale, in quanto il mancato corretto completamento del deposito entro il termine di legge è avvenuto per una causa pagina 24 di 31 ad essa non imputabile.
***
Con il primo motivo parte appellante contesta l'erroneità della pronuncia appellata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente relative alla nullità del contratto di mutuo chirografario.
Nello specifico parte appellante afferma che nel caso in esame è mancata la disponibilità effettiva della somma data a mutuo in capo ai mutuatari, e che le somme sarebbero state in concreto adoperate per ripianare pregresse passività.
Si osserva che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con
la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili)
ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte
del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata
attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore
del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme
dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del
mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al
ripianamento del saldo negativo del conto stesso.” (Corte di Cassazione civile,
Sez. III, ordinanza n. 37654/2021, in senso conforme Cassazione n.
2483/2001).
pagina 25 di 31 A seguito dell'analisi del contratto di mutuo stipulato fra le parti in data
08/08/2008, si rileva che l'art. 1 dello stesso prevede che con tale atto la banca concedeva alla parte mutuataria un finanziamento mediante accredito in c/c n.
25000255374, in essere presso la filiale di Palazzolo sull'Oglio, e che con la sottoscrizione del contratto ne veniva rilasciata quietanza.
Inoltre, le parti precisavano che “l'importo verrà utilizzato per finanziamento
soci”.
Dunque, si rileva che la parte mutuataria attraverso la sottoscrizione del contratto ha dichiarato di aver ricevuto il pagamento, ed inoltre si osserva che secondo consolidato principio giurisprudenziale “Il creditore che,
rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento
rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex
artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a
norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o
violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della
dichiarazione.” (Cassazione civile, Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023,
in senso conforme Cassazione civile n. 4196/2014 e n.629738/2001).
Pertanto, in conformità al sopracitato orientamento della giurisprudenza di legittimità, si reputa che il contratto di mutuo si è perfezionato, essendo avvenuta nel caso in esame la traditio rei tramite l'accredito nel conto corrente del mutuatario delle somme mutuate. pagina 26 di 31 Ulteriormente per completezza si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per
ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante,
non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e
non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento
del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della
pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in
conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei"
giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già
esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.”
(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 23149/2022, in senso conforme n.
37654/2021, n. 17194/15 e n. 1945/99).
Dunque, anche ove le somme non fossero state concretamente adoperate in conformità alla pattuizione contrattuale, ma per ripianare la pregressa esposizione debitoria, ciò non determinerebbe in ogni caso la nullità del mutuo.
Tutto quanto considerato la Corte rigetta il primo motivo di appello,
***
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di parte opponente in punto di annullabilità del contratto di mutuo chirografario n. 1002038 per pagina 27 di 31 violenza e/o dolo ribadendo che il contratto era stato concluso dai sig. e Pt_2
per effetto di un'illecita coazione posta in essere dalla banca nei loro PT
confronti.
A tale proposito il collegio osserva anzitutto che ai sensi dell'art. 1438 c.c. “la
minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del
contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti”, e rileva che nel caso di specie la banca ha unicamente prospettato alla controparte l'eventualità di un possibile esercizio da parte sua di un proprio diritto, ovvero quello di intraprendere eventuali iniziative processuali a tutela dei propri crediti, dunque perseguendo finalità lecite e concesse dalla legge.
Quanto al dolo, non consta né deduzione di artifici o raggiri atti ad indurre in errore la controparte né ancor prima la sussistenza in capo al mutuatario di un qualsiasi errore frutto dell'altrui attività decettiva.
La Corte dichiara quindi infondato il secondo motivo di appello, cui si correla il rigetto pure delle richieste istruttorie formulate, non soltanto perché
generiche e valutative, ma anche, ed anzi soprattutto, perché inidonee a fornir dimostrazione del fatto che la banca, nel minacciare l'esercizio dei propri diritti in quanto creditrice, intendesse ottenere vantaggi ulteriori e perciò
ingiusti, ex art.1438 c.c.
Infine, si rileva che dal rigetto dei primi due motivi di appello consegue il pagina 28 di 31 rigetto pure del terzo motivo, con cui parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato le richieste risarcitorie.
Per le considerazioni che precedono deve concludersi negando sussistere prova dell'attuazione da parte della banca di condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede, né del carattere illecita della lamentata segnalazione dell'insoluto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia così come del danno che ne sarebbe conseguito.
Spese
Con il quarto motivo parte appellante domanda la riforma in punto spese della pronuncia impugnata. Il motivo in esame è assorbito poiché il relativo accoglimento avrebbe supposto il previo accoglimento di uno o più dei motivi precedenti.
Preso atto del rigetto integrale dell'appello il Collegio condanna parte appellante a rimborsare a
[...]
parte CO3
appellata, le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore indeterminabile – complessità media).
Egualmente, il Collegio condanna parte appellante alla refusione in favore di pagina 29 di 31 delle spese di lite del grado, poiché, quale cessionaria COroparte_4
del credito, ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 c.p.c., dunque trattandosi di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 c.c.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore indeterminabile
– complessità media).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 1205/2020 del Tribunale di Brescia, Sez. II, pubblicata in data 26
giugno 2020.
-condanna la parte appellante a rimborsare a BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA SOC.
pagina 30 di 31 e spese del grado, che si liquidano in euro 2.518,00 per la “fase CP_13
di studio”, euro 1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la fase istruttoria ed euro 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-condanna la parte appellante a rimborsare a le spese COroparte_4
del grado, che si liquidano in euro 2.518,00 per la “fase di studio”, euro
1.665,00 per la “fase introduttiva”, euro 1.843,00 per la fase istruttoria ed euro
4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 31 di 31