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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 976/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5825/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatro
elettivamente domiciliato presso Comune Di Galatro Comune 89054 Galatro RC
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Galatro e Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata l'01.07.2025 relativamente alle seguenti cartelle:
1. Cartella di pagamento n. 094 2013 0012765061 000, asseritamente notificata in data 3.6.2013, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2011, importo € 211,94; 2. Cartella di pagamento n. 094 2014 0008548407 000, asseritamente notificata in data 20.5.2014, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
Tassa ambientale rifiuti e tributo provinciale, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2012, importo € 215,88; 3. Cartella di pagamento n. 094 2014 0010129306 000, asseritamente notificata in data 30.6.2014, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
Tassa ambientale rifiuti e servizi - TARES, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2013, importo € 165,68; 4. Cartella di pagamento n. 094 2015 0007215957 000, asseritamente notificata in data 24.7.2015, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2014, importo
€ 231,60; 5. Cartella di pagamento n. 094 2016 0015301175 000, asseritamente notificata in data 16.9.2016, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2015, importo € 238,58; 6. Cartella di pagamento n. 094 2018
0018899534 000, asseritamente notificata in data 3.1.2019, avente quale ente impositore il Comune di
Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2017, importo € 223,28; 7. Cartella di pagamento n. 094 2019 0012111022 000, asseritamente notificata in data 5.6.2019, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2018, importo € 217,43; 8. Cartella di pagamento n. 094 2020 0015091954 000, asseritamente notificata in data 28.2.2022, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2019, importo € 212,03; 9. Cartella di pagamento n. 094 2024 0013856291 000, asseritamente notificata in data 26.7.2024, avente quale ente impositore la Regione Calabria, e relativa a
Tassaautomobilistica, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno
2019 e 2021, importo € 386,39.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha chiesto preliminarmente la riunione del giudizio con quello iscritto al n. 6173/2025. Nel merito ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi. Si è costituita anche la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie integrative il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi come documentata da AdER e con specifico riferimento alla relata di notifica dell'Intimazione di pagamento 094 2023 90062474 88/000, ha dichiarato di voler far valere la falsità del documento prodotto attraverso la proposizione del procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c. per dimostrare l'assoluta estraneità del soggetto ricevente (indicato come “persona di famiglia”) alla sfera del destinatario.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la richiesta di riunione con il procedimento iscritto al n. 6173/2025 avente ad oggetto altra intimazione di pagamento.
Ciò posto, il ricorso va accolto limitatamente alla cartella n. 09420240013858291000 rispetto alla quale non vi è prova della notifica.
Relativamente alle altre cartelle si osserva quanto segue.
Innanzitutto non può farsi luogo alla chiesta sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. n. 546/1992 non avendo la parte provato di avere presentato la querela avverso la relata di notifica dell'intimazione n. 094
2023 90062474 88/000 nei modi previsti dall'art. 221 c.p.c., dinanzi al competente giudice civile.
In ogni caso deve rilevarsi che al fine di contestare la qualità di persona di famiglia non è necessaria la proposizione della querela di falso. La relata di notifica non fa infatti prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute,
e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, ossia all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza.
Va tuttavia evidenziato che ai fini della prova dell'assenza del rapporto, non è sufficiente la produzione del certificato di famiglia essendo necessaria la dimostrazione dell'assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di residenza del destinatario dell'atto, prova che nella specie è mancata.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla utilizzabilità a fini interruttivi dell'intimazione di pagamento n.
094 2023 90062474 88/000, il ricorso non può trovare accoglimento.
Al riguardo per le cartelle n. 094 2013 0012765061 000, n. 094 2014 0008548407 000, n. 094 2014
0010129306 000, n. 094 2015 0007215957 000, n. 094 2016 0015301175 000, n. 094 2018 0018899534
000, vi è prova della notifica in data 17.02.2020 dell'intimazione n. 094 2019 9009869918/000, per la quale nessuna contestazione è stata svolta.
Ora, posto che nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante
Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio
2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli atti precedenti l'intimazione n. 094 2019 9009869918/000 non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di riscossione, questioni che riguardavano i vizi di notifica degli atti prodromici, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di prescrizione alla data di notifica dei precedenti atti, che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione degli stessi.
Avuto riguardo poi alla data di notifica dell'intimazione predetta (17.02.2020) ed a quella dell'atto impugnato
(01.07.2025), e tenendo conto dell'effetto sospensivo imposto dalla normativa emergenziale Covid 19 per il periodo 08.03.2020-31.08.2021 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ. modd.), la prescrizione quinquennale
(trattandosi di tarsu) non risulta maturata.
Parimenti è a dirsi con riguardo alle cartelle 09420190012111022000 e 09420200015091954 000 la cui notifica, avvenuta rispettivamente in data 05.06.2019 e 28.02.2022, deve ritenersi regolare.
In particolare, per la prima cartella la prova della spedizione della CAN, contestata dal ricorrente, si ricava dal prospetto delle raccomandate spedite e dal testo stesso della raccomandata de qua che contiene il riferimento alla cartella in discussione.
Per tutte le considerazioni svolte l'intimazione impugnata va annullata limitatamente alla cartella n.
09420240013858291000 per omessa notifica della stessa.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente che va quindi condannato alla loro refusione in favore di AdER e del Comune di Galatro.
Vanno invece compensate nei rapporti con la Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella
09420240013856291000; rigetta il ricorso nel resto;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di
AdER e del Comune di Galatro, delle spese di lite, che liquida, per ciascuno in €400,00; compensa le spese nei rapporti con la Regione Calabria. Reggio Calabria, 27.01.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5825/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Galatro
elettivamente domiciliato presso Comune Di Galatro Comune 89054 Galatro RC
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005707751000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 269/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Comune di Galatro e Regione Calabria, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata notificata l'01.07.2025 relativamente alle seguenti cartelle:
1. Cartella di pagamento n. 094 2013 0012765061 000, asseritamente notificata in data 3.6.2013, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2011, importo € 211,94; 2. Cartella di pagamento n. 094 2014 0008548407 000, asseritamente notificata in data 20.5.2014, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
Tassa ambientale rifiuti e tributo provinciale, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2012, importo € 215,88; 3. Cartella di pagamento n. 094 2014 0010129306 000, asseritamente notificata in data 30.6.2014, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
Tassa ambientale rifiuti e servizi - TARES, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2013, importo € 165,68; 4. Cartella di pagamento n. 094 2015 0007215957 000, asseritamente notificata in data 24.7.2015, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a
TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2014, importo
€ 231,60; 5. Cartella di pagamento n. 094 2016 0015301175 000, asseritamente notificata in data 16.9.2016, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2015, importo € 238,58; 6. Cartella di pagamento n. 094 2018
0018899534 000, asseritamente notificata in data 3.1.2019, avente quale ente impositore il Comune di
Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2017, importo € 223,28; 7. Cartella di pagamento n. 094 2019 0012111022 000, asseritamente notificata in data 5.6.2019, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2018, importo € 217,43; 8. Cartella di pagamento n. 094 2020 0015091954 000, asseritamente notificata in data 28.2.2022, avente quale ente impositore il Comune di Galatro, e relativa a TARI, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno 2019, importo € 212,03; 9. Cartella di pagamento n. 094 2024 0013856291 000, asseritamente notificata in data 26.7.2024, avente quale ente impositore la Regione Calabria, e relativa a
Tassaautomobilistica, oltre agli interessi di mora, ai compensi della riscossione e ai diritti di notifica, anno
2019 e 2021, importo € 386,39.
A sostegno del ricorso ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione.
Si è costituito l'agente della riscossione che ha chiesto preliminarmente la riunione del giudizio con quello iscritto al n. 6173/2025. Nel merito ha resistito al ricorso, deducendo la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi. Si è costituita anche la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie integrative il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti interruttivi come documentata da AdER e con specifico riferimento alla relata di notifica dell'Intimazione di pagamento 094 2023 90062474 88/000, ha dichiarato di voler far valere la falsità del documento prodotto attraverso la proposizione del procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c. per dimostrare l'assoluta estraneità del soggetto ricevente (indicato come “persona di famiglia”) alla sfera del destinatario.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta la richiesta di riunione con il procedimento iscritto al n. 6173/2025 avente ad oggetto altra intimazione di pagamento.
Ciò posto, il ricorso va accolto limitatamente alla cartella n. 09420240013858291000 rispetto alla quale non vi è prova della notifica.
Relativamente alle altre cartelle si osserva quanto segue.
Innanzitutto non può farsi luogo alla chiesta sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. n. 546/1992 non avendo la parte provato di avere presentato la querela avverso la relata di notifica dell'intimazione n. 094
2023 90062474 88/000 nei modi previsti dall'art. 221 c.p.c., dinanzi al competente giudice civile.
In ogni caso deve rilevarsi che al fine di contestare la qualità di persona di famiglia non è necessaria la proposizione della querela di falso. La relata di notifica non fa infatti prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute,
e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, ossia all'effettiva esistenza del rapporto di convivenza.
Va tuttavia evidenziato che ai fini della prova dell'assenza del rapporto, non è sufficiente la produzione del certificato di famiglia essendo necessaria la dimostrazione dell'assoluta occasionalità della presenza del consegnatario nel luogo di residenza del destinatario dell'atto, prova che nella specie è mancata.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla utilizzabilità a fini interruttivi dell'intimazione di pagamento n.
094 2023 90062474 88/000, il ricorso non può trovare accoglimento.
Al riguardo per le cartelle n. 094 2013 0012765061 000, n. 094 2014 0008548407 000, n. 094 2014
0010129306 000, n. 094 2015 0007215957 000, n. 094 2016 0015301175 000, n. 094 2018 0018899534
000, vi è prova della notifica in data 17.02.2020 dell'intimazione n. 094 2019 9009869918/000, per la quale nessuna contestazione è stata svolta.
Ora, posto che nella giurisprudenza della Suprema Corte è fermo il principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo, ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante
Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio
2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902). Si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultimo:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736 e Cass. 5 agosto 2024 n. 22108 che ha precisato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n.
30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093).
Ne consegue che l'atto della riscossione che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico, che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo nella progressione della sequenza procedimentale.
Poiché dunque gli atti precedenti l'intimazione n. 094 2019 9009869918/000 non sono stati impugnati dal contribuente, lo stesso non può più proporre, a seguito del ricevimento della notifica del successivo atto di riscossione, questioni che riguardavano i vizi di notifica degli atti prodromici, poichè le suddette eventuali ragioni di censura avrebbero dovuto essere proposte al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato al contribuente.
Le medesime considerazioni vanno svolte con riguardo all'eccezione di prescrizione alla data di notifica dei precedenti atti, che avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione degli stessi.
Avuto riguardo poi alla data di notifica dell'intimazione predetta (17.02.2020) ed a quella dell'atto impugnato
(01.07.2025), e tenendo conto dell'effetto sospensivo imposto dalla normativa emergenziale Covid 19 per il periodo 08.03.2020-31.08.2021 (art. 68 D.L. n. 18/2020 e succ. modd.), la prescrizione quinquennale
(trattandosi di tarsu) non risulta maturata.
Parimenti è a dirsi con riguardo alle cartelle 09420190012111022000 e 09420200015091954 000 la cui notifica, avvenuta rispettivamente in data 05.06.2019 e 28.02.2022, deve ritenersi regolare.
In particolare, per la prima cartella la prova della spedizione della CAN, contestata dal ricorrente, si ricava dal prospetto delle raccomandate spedite e dal testo stesso della raccomandata de qua che contiene il riferimento alla cartella in discussione.
Per tutte le considerazioni svolte l'intimazione impugnata va annullata limitatamente alla cartella n.
09420240013858291000 per omessa notifica della stessa.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente che va quindi condannato alla loro refusione in favore di AdER e del Comune di Galatro.
Vanno invece compensate nei rapporti con la Regione Calabria.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: annulla l'atto impugnato limitatamente alla cartella
09420240013856291000; rigetta il ricorso nel resto;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di
AdER e del Comune di Galatro, delle spese di lite, che liquida, per ciascuno in €400,00; compensa le spese nei rapporti con la Regione Calabria. Reggio Calabria, 27.01.2026