Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 976
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 17.02.2020 e che nessuna contestazione è stata svolta riguardo a tale atto. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (17.02.2020) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.02.2022, e che tale notifica deve ritenersi regolare. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (28.02.2022) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.02.2022, e che tale notifica deve ritenersi regolare. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (28.02.2022) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    Il giudice rileva che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 28.02.2022, e che tale notifica deve ritenersi regolare. Pertanto, le questioni relative ai vizi di notifica degli atti presupposti avrebbero dovuto essere sollevate al momento del ricevimento del primo atto successivo notificato, in base al principio della non impugnabilità degli atti non impugnati autonomamente. Inoltre, la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando anche la sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Rigettato
    Prescrizione

    Il giudice rileva che la prescrizione quinquennale non risulta maturata, considerando la data di notifica dell'intimazione (28.02.2022) e la successiva notifica dell'atto impugnato (01.07.2025), tenendo conto anche della sospensione normativa legata al periodo emergenziale Covid-19.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di intimazione

    Il giudice accoglie il ricorso limitatamente alla cartella n. 09420240013858291000 (Tassa automobilistica 2019 e 2021) per la quale non vi è prova della notifica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 976
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 976
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo