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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. BA DE NO Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. MA UI Consigliere rel.
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 178/25 R.G. promossa da
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], piano 2, int. 5, e C.F._1
, nata a [...], il [...], residente in [...], piano 2, int. 6, C.F. , quest'ultima in proprio e nella qualità C.F._2 di trustee del trust immobiliare denominato “Spinosi Trust”, elettivamente domiciliati in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Acronzio del Foro di Teramo (P.E.C.:
, che li rappresenta e difende come in atti;
Email_1 appellanti
CONTRO
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Milano, viale Majno n. 45, C.F. per essa, con sede P.IVA_1 CP_2 legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1, C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore.
Appellata contumace
OGGETTO:Appello avverso la sentenza n.1257/24 pubblicata dal Tribunale di Teramo in data
20.11.2024;
Conclusioni dell'appellante (come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
28.10.2025): Il difensore di e , quest'ultima in proprio e nella qualità Parte_1 Parte_2 di trustee del trust immobiliare denominato “Spinosi Trust”, deposita: 1) atto di rinuncia ex art. 306
c.p.c. con spese compensate notificato al difensore della mandante e alla mandante in data
12.9.2025; 2) dichiarazione di rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 L 247/2012, notificato in data 12.9.2025; 3) accettazione della rinuncia da parte della mandante notificata in data 18.9.2025;
4) nota di trascrizione della domanda di annotazione della sentenza del Tribunale di Teramo n.
1257/2024 del 20.11.2024, pubblicata il 21.11.2024, effettuata il 17.12.2024, al n. 3144 reg. part. e n. 21002 reg. gen.
Insiste perché la Corte d'Appello dichiari cassata la materia del contendere, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 13.11.2017, al n. 9858 reg. part. e n. 14658 reg. gen. e della domanda di annotazione della sentenza del Tribunale di Teramo n.
1257/2024 del 20.11.2024, pubblicata il 21.11.2024, effettuata il 17.12.2024, al n. 3144 reg. part e n. 21002 reg. gen.
FATTO E DIRITTO
Per quanto di interesse ai fini della decisione, gli attuali appellanti ha proposto impugnazione avverso la sentenza che decidendo sulla domanda originariamente proposta da
[...]
(e per essa contro e Controparte_1 CP_2 Parte_1 [...]
e (e per essa quale Parte_2 Controparte_1 CP_2 intervenuta , ogni altra domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita, ha così provveduto:
1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato da con comparsa del Controparte_1
17.09.2018;
2) rigetta la domanda di simulazione proposta da parte attrice;
3) accoglie la domanda di revocatoria proposta da parte attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti l'atto pubblico del 23 ottobre 2013 a rogito Notaio
[...] di UL (TE), repertorio n. 43.045, raccolta n. 15.941 di istituzione dello “Spinosi Per_1
Trust”;
4) condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di parte attrice che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni ed € 29.154,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Nel suo atto di gravame l'appellante ha contestato la decisione sulla base dei motivi sinteticamente di seguito esposti, riferiti alla valutazione del materiale istruttorio e di presupposti processuali:
1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2901 c.c. - Erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto provata l'esistenza del credito della società attrice.
2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 2901 c.c. - Erroneità del capo della sentenza che, nell'escludere che l'atto di trasferimento fosse a titolo oneroso, ha violato il riparto dell'onere probatorio.
3. Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.- Erroneità del capo della sentenza che ha posto le spese del giudizio a carico dei convenuti.
Ha dunque insistito per l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della domanda attrice.
Nessuno si è costituito per la parte appellata.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.09.2025 l'appellante ha dato atto di aver definito la controversia mediante accordo stragiudiziale, producendo all'uopo documentazione e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Su rinvio disposto per acquisire documenti idonei a comprovare l'esecuzione di tutte le formalità previste nell'accordo transattivo, la causa veniva rinviata per la trattazione cartolare all'udienza del
28.10.2025 in cui l'appellante produceva tali documenti e concludeva nei termini in epigrafe riportati.
Sulla base di tale sopravvenuto evento rappresentato e congruamente documentato, ossia la intervenuta definizione del giudizio mediante accordo stragiudiziale e preso atto della volontà manifestata dall'attuale appellante nella contumacia della controparte, va dichiarata cessata la materia del contendere .
Le spese del presente grado di giudizio come previsto nell'accordo transattivo sono da ritenersi integralmente compensate.
Va infine ordinata, secondo gli accordi intercorsi, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 13.11.2017, al n. 9858 reg. part. e n. 14658 reg. gen. e della domanda di annotazione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 1257/2024 del 20.11.2024, pubblicata il
21.11.2024, effettuata il 17.12.2024, al n. 3144 reg. part e n. 21002 reg. gen.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 13.11.2017, al n.
9858 reg. part. e n. 14658 reg. gen. e della domanda di annotazione della sentenza del Tribunale di
Teramo n. 1257/2024 del 20.11.2024, pubblicata il 21.11.2024, effettuata il 17.12.2024, al n. 3144 reg. part e n. 21002 reg. gen.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.11.2025. Il Consigliere estensore
MA UI
Il Presidente
BA DE NO